CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 febbraio 2024
Cassazione n. 13005/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso 22266-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.A.I.L. - [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 144, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresentano e difendono; -controricorrente - Oggetto R.G.N.22266/2019 Cron. Rep. Ud.14/02/2024 PU avverso la sentenza n. 431/2019 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 03/05/2019 R.G.N. 956/2017; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]' che ha concluso per il rigetto del ricorso; uditi gli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; udito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 3.5.19 la corte d’appello di Palermo, in parziale riforma di sentenza del 22.5.17, ha condannato il sig. [OSCURATO:PERSONA] al pagamento di euro 251.640 in favore dell’Inail per regresso in relazione ad infortunio letale sul lavoro occorso a dipendente. 2. In particolare, sulla scorta di prove documentali e testimoniali, la corte territoriale ha qualificato il rapporto di lavoro quale subordinato ed ha rideterminato le somme dovute all’INAIL, accogliendo la domanda di adeguamento proposta dall’INAIL (già nelle note autorizzate in primo grado –seppure poi disattese dal giudice di prime cure-e poi nella memoria di costituzione in appello) in considerazione delle rivalutazioni delle rendite INAIL intervenute nel tempo con decreti ministeriali. 3. Avverso tale sentenza ricorre l’erede del [OSCURATO:PERSONA] per due motivi, illustrati da memoria, cui resiste con controricorso INAIL. RAGIONI DELLA DECISIONE4. Il primo motivo deduce violazione degli articoli 2909 c.c. e 324 c.p.c., per avere la corte territoriale trascurato il giudicato interno sull’ammontare delle somme (perché i presupposti di legge per chiedere maggiori somme erano maturati in primo grado, il credito era stato precisato già in quella sede dalla parte e la sentenza non aveva accolto la relativa richiesta, né l’INAIL aveva proposto appello incidentale). 5. Il secondo motivo deduce ex art. 360 co. 1 numero 4 c.p.c., nullità della sentenza ex art. 132 e 118 attuazione c.p.c., per mancanza di motivazione sull’importo delle somme. 6. Il primo motivo difetta di autosufficienza in quanto non riporta gli atti del primo grado (ed in particolare delle note richiamate dalla parte) e della sentenza relativa. 7. Il motivo è in ogni caso infondato, alla luce di Sez. L, Sentenza n. 4193 del 21/03/2003, Rv. 561309 – 01 e Sez. L, Sentenza n. 15002 del 21/11/2000, Rv. 541934 - 01, secondo cui il credito dell'Inail verso il terzo autore del danno per il rimborso delle prestazioni eseguite a favore dell'infortunato costituisce credito di valore, perciò da quantificarsi con riferimento al momento della liquidazione definitiva, con la conseguenza che, se per effetto di rivalutazione della rendita imposta da un provvedimento sopravvenuto, l'ammontare del credito sia superiore a quello dedotto dall'Inail in primo grado, la maggior somma risultante può essere domandata dall'istituto senza necessità di proporre appello incidentale, anche in sede di discussione del gravame proposto da controparte, costituendo tale richiesta semplice precisazione del "petitum" relativo alla domanda già posta. 8. Il secondo motivo è infondato; la sentenza ha invero richiamato la documentazione allegata dall’Inail, così facendola propria, ed indicando compiutamente le ragioni a sostegno della decisione. 9. Pertanto, il ricorso va rigettato. 10. Spese secondo soccombenza. 11. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. p.q.m. Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 8.500 per compensi professionali ed euro 200 per esborsi, oltre a spese generali al 15% ed accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso