Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2004
ECLI:EU:T:2004:3
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]67/01
JCB Service
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee
«Concorrenza — Art. 81 CE — Accordi di distribuzione»
Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) 13 gennaio 2004
Massime della sentenza
1.
Concorrenza — Procedimento amministrativo — Obblighi della [OSCURATO:PERSONA] — Rispetto di un termine ragionevole — Violazione —
Conseguenze
[Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, n. 1; regolamento (CEE) del Consiglio n. 17]
2.
Concorrenza — Procedimento amministrativo — Obblighi della [OSCURATO:PERSONA] — Rispetto del principio della presunzione di innocenza
— Portata
3.
Concorrenza — Procedimento amministrativo — Accesso al fascicolo — Oggetto — Rispetto dei diritti della difesa — Violazione
— Conseguenze
[Regolamento del Consiglio n. 17, art. 19, n. 1; regolamento (CEE) della [OSCURATO:PERSONA] n. 99/63, artt. 3 e 7-9]
4.
Concorrenza — Intese — Notifica — Effetti — Ambito di applicazione — Contratti dal contenuto identico a quello regolarmente
notificato — Rafforzamento o ampliamento delle restrizioni o introduzione di nuove restrizioni — Richiesta di nuova notifica
formale
(Regolamento del Consiglio n. 17)
5.
Concorrenza — Intese — Pregiudizio per la concorrenza — Sistema di distribuzione selettiva — Clausole che vietano le vendite
passive dei distributori autorizzati — Illiceità
(Art. 81, n. 1, CE)
6.
Concorrenza — Norme comunitarie — Applicazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] — Autonomia nei confronti dell’applicazione di norme
nazionali analoghe da parte di un’autorità nazionale
(Artt. 81 CE e 82 CE)
7.
Concorrenza — Intese — Pregiudizio per la concorrenza — Criteri di valutazione — Oggetto anticoncorrenziale — Constatazione
sufficiente
(Art. 81, n. 1, CE)
8.
Concorrenza — Intese — Sistema di distribuzione selettiva — Limitazione della concorrenza attraverso i prezzi — Portata
(Art. 81, n. 1, CE)
9.
Concorrenza — Intese — Divieto — Esenzione — Condizioni — Onere della prova — Carattere cumulativo delle condizioni di esenzione
(Art. 81, n. 3, CE)
10.
Concorrenza — Intese — Divieto — Esenzione per categorie — Regolamento n. 123/85 — Regolamento n. 1475/95 — Ambito di applicazione
— Macchine da costruzione — Esclusione
[Regolamenti (CEE) della [OSCURATO:PERSONA] n. 123/85, art. 1, e (CE) n. 1475/95, art. 1]
11.
Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Gravità delle infrazioni — Sindacato giurisdizionale
(Regolamento n. 17 del Consiglio, art. 15, n. 2)
12.
Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Potere discrezionale della [OSCURATO:PERSONA] — Confronto dei dati di cause diverse
— Carattere indicativo — Confronto in termini di fatturato — Importo delle ammende inflitte a diverse imprese corrispondente
a percentuali diverse dei loro rispettivi fatturati — Violazione del principio di parità di trattamento — Insussistenza
(Regolamento n. 17 del Consiglio, art. 15, n. 2)
1. Il rispetto di un termine ragionevole nella gestione dei procedimenti amministrativi in materia di politica della concorrenza
rappresenta un principio generale di diritto comunitario di cui il giudice comunitario garantisce l’osservanza e che è richiamato,
quale componente del diritto a una buona amministrazione, dall’art. 41, n. 1, della carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000.
Tuttavia, la violazione del principio del termine ragionevole giustifica l’annullamento di una decisione assunta a seguito
di un procedimento amministrativo in materia di concorrenza solo qualora comporti anche una violazione dei diritti della difesa
dell’impresa interessata. Infatti, quando non è dimostrato che un lasso di tempo eccessivo abbia pregiudicato la capacità
delle imprese interessate di difendersi in modo efficace, il mancato rispetto del termine ragionevole non incide sulla validità
del procedimento amministrativo.
(v. punti 36, 40)
2. Il principio della presunzione di innocenza fa parte dell’ordinamento giuridico comunitario e si applica ai procedimenti relativi
a violazioni delle norme sulla concorrenza che riguardano imprese e che possono sfociare nella pronuncia di multe o ammende.
Il solo fatto che la [OSCURATO:PERSONA] abbia adottato due successive comunicazioni degli addebiti non può essere sufficiente a dimostrare
che il principio della presunzione di innocenza sia stato violato. Inoltre, una presunzione generale di colpevolezza dell’impresa
di cui trattasi potrebbe essere eventualmente attribuita alla [OSCURATO:PERSONA] solamente qualora gli accertamenti di fatto che
essa ha svolto nella decisione non fossero supportati dagli elementi di prova da essa prodotti.
(v. punti 50, 53)
3. L’accesso al fascicolo fa parte delle garanzie procedurali destinate a tutelare i diritti della difesa. La violazione del
diritto di accesso al fascicolo detenuto dalla [OSCURATO:PERSONA] nel corso del procedimento preliminare all’adozione di una decisione
in materia di concorrenza può, in linea di principio, comportare l’annullamento di tale decisione quando siano stati lesi
i diritti della difesa dell’impresa interessata. In tale ipotesi, la violazione intervenuta non è sanata dal semplice fatto
che l’accesso è stato reso possibile nel corso del procedimento giurisdizionale relativo ad un ricorso diretto all’annullamento
di tale decisione. Qualora l’accesso sia stato autorizzato in tale fase, l’impresa interessata non deve dimostrare che, se
avesse avuto accesso ai documenti non forniti, la decisione della [OSCURATO:PERSONA] avrebbe avuto un contenuto differente, ma soltanto
che avrebbe potuto utilizzare detti documenti per difendersi.
(v. punto 64)
4. Gli effetti della notificazione valgono solamente per contratti che abbiano identico contenuto e che siano stati stipulati
dalla stessa impresa. L’uso del modulo A/B è obbligatorio e condiziona la validità della notifica, dovendosi effettuare una
nuova notificazione in caso di estensione o aggravamento delle restrizioni e, a fortori, di introduzione di nuove restrizioni.
Solamente nel caso specifico del rinnovo di una domanda di esenzione l’invio della domanda di rinnovo e delle modifiche è
sufficiente senza bisogno di richiedere una nuova notifica formale.
(v. punto 79)
5. Una restrizione imposta, nell’ambito di un sistema di contratti di distribuzione, alle vendite passive dei distributori autorizzati,
i quali sono ostacolati o dissuasi dal vendere non solamente a distributori non autorizzati, ma anche a distributori autorizzati
aventi sede al di fuori del loro territorio, nonché ad utilizzatori finali, ha ad oggetto e per effetto di limitare gli sbocchi
e di ripartire i mercati ed è vietata dall’art. 81, n. 1, lett. b) e c), CE.
(v. punto 85)
6. Le analogie eventualmente esistenti fra la legislazione di uno Stato membro in materia di concorrenza e il regime degli artt. 81 CE
e 82 CE non possono in nessun caso limitare l’autonomia di cui la [OSCURATO:PERSONA] dispone nell’applicare tali norme, né imporle
di adottare lo stesso punto di vista degli organi incaricati di applicare una siffatta legislazione nazionale.
(v. punto 93)
7. Il fatto che una clausola di un accordo mirante a restringere la concorrenza non sia stata applicata dai contraenti non è
sufficiente a sottrarla al divieto di cui all’art. 81, n. 1, CE.
(v. punto 103)
8. Una limitazione della concorrenza mediante i prezzi è inerente ad un sistema di distribuzione selettiva. I rivenditori non
possono vedersi imporre legittimamente un obbligo in materia di prezzi, ma, in mancanza di pratiche concordate ai fini dell’applicazione
effettiva di prezzi indicativi, la comunicazione di tali prezzi non è restrittiva della concorrenza come non lo è la presa
in considerazione di un adeguato margine di utile dei rivenditori. Dev’essere invece contrastato un aumento della rigidità
della struttura dei prezzi, tale da ostacolare un’efficace concorrenza in materia di prezzi.
(v. punto 131)
9. In caso di domanda di esenzione ai sensi dell’art. 81, n. 3, CE grava sull’impresa ricorrente l’onere di fornire ogni elemento
probatorio idoneo a dimostrare la giustificazione economica di un’esenzione, nonché di provare che essa soddisfa tutte e quattro
le condizioni dettate dal detto articolo, che hanno carattere cumulativo. Del pari, spetta a tale impresa dimostrare che le
restrizioni della concorrenza conseguono gli obiettivi previsti dall’art. 81, n. 3, CE e che essi non potrebbero essere raggiunti
senza tali restrizioni.
(v. punto 162)
10. Il regolamento n. 123/85, relativo all’applicazione dell’art. [81], paragrafo 3, CE a categorie di accordi per la distribuzione
di autoveicoli e il servizio di assistenza alla clientela, menziona, secondo la formulazione del suo art. 1, «autoveicoli
a tre o più ruote per l’utilizzazione sulla via pubblica»; il regolamento n. 1475/95, che sostituisce il regolamento n. 123/85,
aggiunge che tali veicoli devono essere nuovi. I regolamenti di esecuzione per categoria devono essere oggetto di un’interpretazione
restrittiva. Orbene, è chiaro che le macchine da costruzione sono concepite per il movimento terra e la costruzione e che,
seppure idonee a percorrere la via pubblica, non sono destinate a tale utilizzazione ai sensi del regolamento di esenzione
di cui trattasi. Questi prodotti non rientrano quindi nell’ambito applicativo del detto regolamento, il quale non può essere
applicato per analogia a categorie di veicoli diverse da quelle che esso contempla.
(v. punto 164)
11. L’importo dell’ammenda inflitta per un’infrazione alle regole di concorrenza dev’essere commisurato alle circostanze della
violazione e alla gravità dell’infrazione, e la valutazione di quest’ultima deve essere effettuata tenendo conto, in particolare,
della natura delle restrizioni provocate alla concorrenza. Anche se la scelta dell’importo dell’ammenda costituisce uno strumento
della politica della [OSCURATO:PERSONA] in materia di concorrenza al fine di orientare il comportamento delle imprese verso il rispetto
delle norme in tale settore, spetta tuttavia al Tribunale verificare se l’importo dell’ammenda irrogata sia proporzionale
alla gravità e alla durata dell’infrazione. In particolare, il Tribunale deve soppesare la gravità dell’infrazione e le circostanze
invocate dalla ricorrente.
(v. punto 179)
12. Il rispetto del principio della parità di trattamento, che osta a che situazioni analoghe siano trattate in maniera differenziata
e a che situazioni diverse siano trattate in maniera analoga, a meno che un tale trattamento non sia obiettivamente giustificato,
si impone alla [OSCURATO:PERSONA] quando essa infligge un’ammenda a un’impresa a causa di un’infrazione alle regole di concorrenza,
come a qualsiasi istituzione nell’ambito di tutte le sue attività.
A prescindere dai confronti che la [OSCURATO:PERSONA] abbia potuto ritenere utile effettuare al fine di determinare l’importo dell’ammenda
inflitta ad un’impresa, tali elementi possono avere solamente carattere indicativo, in quanto i dati relativi alle circostanze
dei casi, quali i mercati, i prodotti, i paesi, le imprese e i periodi interessati, non sono identici. In ordine ai confronti
in termini di fatturato, l’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 fissa un massimale all’importo delle ammende, ma non implica
che la [OSCURATO:PERSONA] sia tenuta, in sede di determinazione dell’ammontare dell’ammenda in funzione della gravità e della durata
dell’infrazione in questione, ad effettuare il calcolo dell’ammenda a partire da importi basati sul fatturato delle imprese
interessate.
[OSCURATO:PERSONA] valuta la gravità delle infrazioni in funzione di un gran numero di elementi che non derivano da un elenco
vincolante o esauriente di criteri da tenere in considerazione. La sua precedente pratica decisionale non funge di per sé
da contesto normativo per le ammende in materia di concorrenza, poiché quest’ultimo è definito, esclusivamente, dal regolamento
n. 17. Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] non è tenuta ad applicare una formula matematica precisa, sia che si tratti dell’importo totale
dell’ammenda applicata ovvero della sua scomposizione in diversi elementi.
Quindi, il fatto che l’importo delle ammende inflitte alle diverse imprese corrisponda a percentuali diverse dei rispettivi
fatturati non rivela un trattamento discriminatorio.
(v. punti 187-189)
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione)
13 gennaio 2004 (
*
)
«Concorrenza – Art. 81 CE – Accordi di distribuzione»
Nella causa T-67/01,
JCB Service,
con sede in Rocester, Staffordshire ([OSCURATO:PERSONA]), rappresentata dai sigg. R. Fowler, QC, R. Anderson, barrister, dalla sig.ra
L. Carstensen, solicitor, e inizialmente dal sig. M. Israel, quindi dal sig. S. Smith, solicitors, con domicilio eletto in
Lussemburgo,
ricorrente,
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee,
rappresentata dai sigg. A. Whelan e S. Rating, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
avente ad oggetto, in via principale, una domanda di annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 21 dicembre 2000, 2002/190/CE,
relativa ad un procedimento in forza dell’articolo 81 del trattato CE (Caso COMP.F.1/35.918 – JCB) (GU 2002, L 69, pag. 1),
e, in via subordinata, una domanda di annullamento parziale della medesima decisione e di concomitante riduzione dell’ammenda
inflitta alla JCB Service,
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (Prima Sezione),
composto dai sigg. B. [OSCURATO:PERSONA], presidente, J. [OSCURATO:PERSONA] e H. [OSCURATO:PERSONA], giudici,
cancelliere: sig. J. Plingers, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 22 gennaio 2003,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Ambito normativo
1 L’art. 81 del Trattato CE dispone quanto segue:
«1. Sono incompatibili con il mercato comune e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese
e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto
di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato comune ed in particolare quelli consistenti
nel:
a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d’acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione;
b) limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti;
c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento;
d) applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, così da determinare
per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza;
e) subordinare la conclusione di contratti all’accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che,
per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l’oggetto dei contratti stessi.
2. Gli accordi o decisioni, vietati in virtù del presente articolo, sono nulli di pieno diritto.
3. Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1 possono essere dichiarate inapplicabili:
– a qualsiasi accordo o categoria di accordi fra imprese,
– a qualsiasi decisione o categoria di decisioni di associazioni di imprese, e
– a qualsiasi pratica concordata o categoria di pratiche concordate che contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione
dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell’utile
che ne deriva, ed evitando di:
a) imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi,
b) dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi».
2 L’art. 15, relativo alle ammende, del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento d’applicazione degli
articoli [81] e [82] del Trattato (GU 1962, 13, pag. 204), prevede quanto segue:
«(...)
2. [OSCURATO:PERSONA] può, mediante decisione, infliggere alle imprese ed alle associazioni di imprese ammende che variano da un
minimo di mille unità di conto ad un massimo di un milione, con facoltà di aumentare quest’ultimo importo fino al 10 per cento
del volume d’affari realizzato durante l’esercizio sociale precedente da ciascuna delle imprese che hanno partecipato all’infrazione,
quando intenzionalmente o per negligenza:
a) commettano una infrazione alle disposizioni dell’articolo [81], paragrafo 1 o dell’articolo [82] del Trattato,
b) non osservino un onere imposto in virtù dell’articolo 8, paragrafo 1.
Per determinare l’ammontare dell’ammenda, occorre tener conto oltre che della gravità dell’infrazione, anche della sua durata.
(...)
5. Le ammende previste al paragrafo 2, [sub] a) non possono essere inflitte per comportamenti:
a) posteriori alla notificazione alla [OSCURATO:PERSONA] ed anteriori alla decisione con la quale questa concede o rifiuta l’applicazione
dell’articolo [81], paragrafo 3 del Trattato, nella misura in cui essi restano nei limiti dell’attività descritta nella notificazione
(...)».
Fatti e procedimento amministrativo
3 La JCB Service è una società di diritto inglese fondata nel 1956 da [OSCURATO:PERSONA] e avente sede a Rocester, Staffordshire
([OSCURATO:PERSONA]). La JCB Service è detenuta dalla società Transmission and [OSCURATO:PERSONA] BV e possiede e controlla
direttamente o indirettamente le società del gruppo JCB (in prosieguo: «JCB»), il quale conta 28 società tra le quali figurano,
in particolare, la JC [OSCURATO:PERSONA], la JCB Sales, la [OSCURATO:PERSONA], la JCB Germany e la JCB Spain. JCB produce e commercializza
macchine da costruzione, attrezzature per movimento terra e da costruzione, macchine agricole nonché i pezzi di ricambio relativi
a tali diversi prodotti.
4 JCB ha realizzato un fatturato di EUR 1 400 milioni nel 2000 per le attrezzature da costruzione ed è al quinto posto tra i
produttori mondiali; esso esporta più del 70% della sua produzione con una rete di più di 400 distributori e agenti. Il primo
produttore è la Caterpillar, con un fatturato pari a EUR 12 629 milioni. JCB calcola che la sua fetta di mercato per le attrezzature
da costruzione e da movimento terra è pari all’8,5% in Europa ed al 4,4% su scala mondiale. Nel 1995 e nel 1996 JCB deteneva
una fetta di mercato del 13-14% per volume (8,9% per valore) di tutte le macchine da costruzione e da movimento terra vendute
nella [OSCURATO:PERSONA] (36,8% per volume e 23,7% per valore nel [OSCURATO:PERSONA]). Le terne rappresentano il prodotto di punta del gruppo,
per il quale JCB aveva, nel 1995, una fetta di mercato mondiale superiore al 23% per valore e pari quasi al 60% nel [OSCURATO:PERSONA].
5 La rete distributiva di JCB è strutturata su base nazionale mediante una controllata per ogni paese (Germania, Belgio, [OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA], Olanda, Italia), ovvero di un importatore esclusivo.
6 Due società del gruppo JCB hanno notificato alla [OSCURATO:PERSONA], nel 1973, secondo il formulario A/B, redatto in applicazione
del regolamento n. 17, otto accordi standard di distribuzione dei prodotti JCB, da stipularsi con i distributori ovvero con
i rivenditori principali legati al gruppo, fra cui cinque riguardavano paesi del mercato comune, e cioè il [OSCURATO:PERSONA] (ivi
comprese le isole anglo‑normanne) e l’[OSCURATO:PERSONA] (notificati dalla società JCB Sales), nonché la Germania, il Benelux, la Danimarca
e l’Italia (notificati dalla società JC [OSCURATO:PERSONA]). Gli accordi sono stati registrati dai servizi della [OSCURATO:PERSONA]
il 30 giugno 1973.
7 [OSCURATO:PERSONA] [direzione generale (DG) «Concorrenza»] ha comunicato alla JCB Sales, con lettera 27 ottobre 1975, che gli
accordi notificati contenevano numerose restrizioni contrarie alle disposizioni dell’art. 85 del Trattato CE (divenuto art. 81
CE). Essa ne ha chiesto la modifica e ha rivolto varie domande alla società. [OSCURATO:PERSONA] ha focalizzato la sua attenzione
sui cinque accordi standard relativi al mercato comune, precisando, per gli altri tre, che essi non sembravano idonei a pregiudicare
il commercio tra gli Stati membri.
8 Taluni accordi standard, modificati, che interessavano la JCB Sales e che erano applicabili al [OSCURATO:PERSONA] e all’[OSCURATO:PERSONA] (accordo
standard di distribuzione‑esportazione, accordo standard di distribuzione con i distributori del [OSCURATO:PERSONA] e accordo standard
con i rivenditori principali nel [OSCURATO:PERSONA]) sono stati trasmessi alla [OSCURATO:PERSONA] il 18 dicembre 1975.
9 Con lettera 13 gennaio 1976, la [OSCURATO:PERSONA] ha accusato ricevuta di tali nuove versioni, ha precisato alla JCB Sales che talune
incompatibilità precedentemente segnalate erano state risolte, mentre altre persistevano, e ha chiesto precisazioni in ordine
a numerose clausole.
10 La JCB Sales ha risposto a tale richiesta con lettera 11 marzo 1976 ed ha fornito informazioni dettagliate in ordine alle
pretese incompatibilità residue indicate dalla [OSCURATO:PERSONA] nella sua lettera 13 gennaio 1976.
11 In seguito, il fascicolo delle notifiche di JCB non ha avuto evoluzioni fino al 1980.
12 Il 6 marzo 1980, la JCB Sales ha inviato alla [OSCURATO:PERSONA] l’accordo standard con i distributori del [OSCURATO:PERSONA], il quale
sostituiva l’accordo notificato nel 1975, giunto a scadenza, e che conteneva, a parere della ricorrente, solamente modifiche
secondarie. Alla sua scadenza, la JCB Sales ha inviato alla [OSCURATO:PERSONA], con lettera 29 dicembre 1995, l’accordo che sostituiva
quello del 1980. [OSCURATO:PERSONA] non ha reagito a quanto inviatole da JCB nel 1980 e nel 1995.
13 Una sentenza del Tribunal de commerce de [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) 11 dicembre 1995 ha parzialmente respinto l’azione di concorrenza
sleale introdotta dalla controllata di JCB in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che tale società, dichiarandosi importatrice esclusiva dei
prodotti JCB in [OSCURATO:PERSONA], aveva instaurato il 28 novembre 1990 contro la società [OSCURATO:PERSONA] SA, la quale si procurava nel
[OSCURATO:PERSONA] pezzi di ricambio JCB per rivenderli in [OSCURATO:PERSONA]. La [OSCURATO:PERSONA] aveva accusato la [OSCURATO:PERSONA] di utilizzare senza
autorizzazione l’insegna JCB e la menzione «distributore autorizzato».
14 Il 15 febbraio 1996, la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato alla [OSCURATO:PERSONA] una denuncia relativa alle pratiche commerciali attuate
dalla «società JCB [OSCURATO:PERSONA]» nella distribuzione dei suoi prodotti.
15 [OSCURATO:PERSONA] ha effettuato, in data 5 novembre 1996, un’ispezione nei locali della [OSCURATO:PERSONA] nonché presso due distributrici
dei prodotti JCB nel [OSCURATO:PERSONA], la Gunn JCB Ltd e la Watling JCB Ltd.
16 [OSCURATO:PERSONA] ha inviato alla JC [OSCURATO:PERSONA] una prima comunicazione degli addebiti il 24 marzo 1998, in cui non esaminava
la pertinenza della notificazione effettuata nel 1973 (v. precedente punto 6), il che è stato rilevato dall’interessata il
6 luglio 1998 nelle sue osservazioni scritte in risposta alla comunicazione degli addebiti, e successivamente in occasione
della sua audizione presso i servizi della [OSCURATO:PERSONA] il 16 ottobre 1998.
17 Nel frattempo, l’8 aprile 1998, la Cour d’appel de [OSCURATO:PERSONA] aveva emesso una sentenza che annullava la sentenza del Tribunal
de commerce de [OSCURATO:PERSONA] 11 dicembre 1995 e aveva stabilito che la [OSCURATO:PERSONA] aveva compiuto atti di concorrenza sleale a danno
della [OSCURATO:PERSONA].
18 Una seconda comunicazione degli addebiti, che teneva conto della notificazione del 1973, è stata indirizzata alla JCB Service
(JC [OSCURATO:PERSONA]) il 30 luglio 1999, cui la JC [OSCURATO:PERSONA] ha risposto il 13 dicembre 1999. La JC [OSCURATO:PERSONA]
è stata sentita nuovamente il 16 gennaio 2000.
19 Nel corso del procedimento amministrativo, a seguito di sua istanza, JCB ha avuto per tre volte accesso al suo fascicolo,
e cioé il 24 aprile 1998, il 22 ottobre 1999 e il 16 maggio 2000, con l’esclusione dei documenti che la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto
inaccessibili, classificazione confermata il 17 settembre 1999 dal consigliere-uditore intervenuto nell’ambito del procedimento
interno di esame delle domande di accesso ai fascicoli stabilito dalla comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] relativa alle regole
procedimentali interne per l’esame delle domande di accesso al fascicolo nei casi di applicazione degli articoli [81] e [82]
del Trattato CE, degli articoli 65 e 66 del trattato CECA e del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio (GU 1997, C 23,
pag. 3).
20 [OSCURATO:PERSONA] ha adottato, il 21 dicembre 2000, la decisione 2002/190/CE, relativa ad un procedimento in forza dell’articolo
81 del trattato CE (Caso COMP.F.1/35.918 – JCB) (GU 2002, L 69, pag. 1; in prosieguo: la «decisione impugnata»), il cui art. 1
dispone quanto segue:
«JCB Service e le sue controllate hanno violato l’articolo 81 del trattato attuando con i distributori autorizzati accordi
o pratiche concordate aventi per oggetto di restringere la concorrenza all’interno del mercato comune, allo scopo di compartimentare
i mercati nazionali e di fornire una protezione assoluta nei territori esclusivi al di fuori dei quali si è impedito ai distributori
autorizzati di effettuare vendite attive, e segnatamente ponendo in essere le seguenti pratiche:
a) restrizioni sulle vendite passive da parte dei distributori autorizzati nel [OSCURATO:PERSONA], in [OSCURATO:PERSONA], in [OSCURATO:PERSONA] e in Italia,
incluse le vendite a distributori non autorizzati, utilizzatori finali e distributori autorizzati situati al di fuori dei
territori esclusivi e, in particolare, in altri Stati membri;
b) restrizioni sulle fonti di approvvigionamento per quanto riguarda gli acquisti dei prodotti contrattuali da parte dei distributori
autorizzati situati in [OSCURATO:PERSONA] e in Italia, che impediscono le forniture incrociate tra distributori;
c) fissazione degli sconti o dei prezzi di rivendita applicabili dai distributori autorizzati nel [OSCURATO:PERSONA] e in [OSCURATO:PERSONA];
d) imposizione di contributi per l’assistenza tecnica sulle vendite in altri Stati membri effettuate da distributori autorizzati
al di fuori dei territori esclusivi nel [OSCURATO:PERSONA], su iniziativa della JC [OSCURATO:PERSONA] o di altre società controllate
dalla JCB Service e in base a formule da questi prefissate, facendo così dipendere la remunerazione dei distributori dalla
destinazione geografica delle vendite;
e) revoca degli sconti accordati a seconda che le vendite nel [OSCURATO:PERSONA] siano effettuate all’interno o all’esterno dei territori
esclusivi o a seconda che i distributori autorizzati, nel territorio dei quali sono utilizzati i prodotti contrattuali, raggiungano
un accordo con i distributori autorizzati che effettuano la vendita, facendo così dipendere la remunerazione dei distributori
dalla destinazione geografica delle vendite».
21 L’art. 2 della decisione impugnata respinge la domanda di esenzione presentata dalla JC [OSCURATO:PERSONA] il 30 giugno 1973.
L’art. 3 ingiunge alla JCB Service e alle sue controllate di porre fine alle infrazioni constatate, mentre l’art. 4 condanna
per tale ragione la JCB Service a pagare un’ammenda pari a EUR 39 614 000.
Procedimento contenzioso e conclusioni delle parti
22 Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 22 marzo 2001, la JCB Service ha introdotto, sulla base dell’art. 230
CE, il presente ricorso, volto all’annullamento della decisione impugnata.
23 Con atto separato, depositato lo stesso giorno, la ricorrente ha presentato, in base agli artt. 242 CE e 243 CE, una domanda
di sospensione dell’esecuzione degli artt. 1, lett. d), 2 e 3, lett. a)-f), della decisione impugnata e, in via subordinata,
ha chiesto che il Tribunale disponga tutti i provvedimenti provvisori complementari. Tale procedimento, iscritto al ruolo
con il numero T-67/01 R, si è concluso con l’ordinanza di radiazione 10 maggio 2001, in quanto, durante l’audizione 8 maggio
2001, la ricorrente si era dichiarata soddisfatta delle spiegazioni fornite dalla [OSCURATO:PERSONA] in ordine all’interpretazione
del dispositivo della decisione impugnata.
24 Con un’ulteriore memoria, anch’essa depositata il 22 marzo 2001, la JCB Service ha chiesto al Tribunale di disporre, ai sensi
degli artt. 64 e 65 del regolamento di procedura del Tribunale, misure di organizzazione del procedimento e/o mezzi istruttori
intesi a far sì che la [OSCURATO:PERSONA] le comunicasse, in particolare, taluni documenti, che essa ha numerato da 1 a 19, ai quali
non avrebbe avuto accesso nel corso del procedimento amministrativo.
25 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
– in via principale, annullare la decisione impugnata;
– in via subordinata, annullare parzialmente la decisione impugnata e conseguentemente ridurre l’importo dell’ammenda inflitta;
– ordinare alla [OSCURATO:PERSONA] di trasmettere alla ricorrente copia dei documenti del fascicolo dichiarati non comunicabili, di
tutti i documenti esistenti che riferiscano di contatti telefonici o altro, nonché di tutti gli altri documenti o informazioni
che non sono stati comunicati alla ricorrente;
– condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
26 [OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia:
– respingere integralmente il ricorso;
– condannare la ricorrente alle spese.
27 Con una misura di organizzazione del procedimento, notificata il 18 novembre 2002, il Tribunale ha chiesto alla [OSCURATO:PERSONA]
di produrre le versioni confidenziali e non confidenziali dei documenti del fascicolo che non sono stati comunicati a JCB
nel corso del procedimento amministrativo e numerati da 14 a 19 negli atti della ricorrente, di precisare il metodo seguito
per la determinazione dell’importo dell’ammenda, fornendo elementi di confronto con cause analoghe, e di rispondere all’osservazione
secondo cui il dispositivo della decisione impugnata sarebbe contraddittorio.
28 Il 4 dicembre 2002, la [OSCURATO:PERSONA] ha trasmesso al Tribunale le versioni non confidenziali dei documenti richiesti e ha risposto
alle domande che le sono state poste.
29 Le parti hanno svolto le loro difese orali e hanno risposto ai quesiti orali del Tribunale all’udienza del 22 gennaio 2003.
30 [OSCURATO:PERSONA] ha consegnato al Tribunale, il giorno dell’udienza, le versioni confidenziali dei documenti nn. 14-19, così
da consentire al giudice di valutare se il carattere confidenziale fosse stato correttamente fatto valere. All’udienza si
è inoltre stabilito che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe comunicato al Tribunale e ai consulenti di JCB i documenti nn. 1-13. [OSCURATO:PERSONA]
ha effettuato le comunicazioni richieste ed il 13 febbraio 2003 i consulenti della ricorrente hanno svolto le loro osservazioni
scritte in ordine a tutti i documenti.
In diritto
31 Il ricorso contiene motivi di carattere procedurale, con i quali la JCB Service contesta alla [OSCURATO:PERSONA] di aver violato,
nel corso del procedimento d’applicazione dell’art. 81 CE, le forme sostanziali nonché i diritti fondamentali della difesa.
Il ricorso contiene inoltre motivi relativi alla fondatezza della decisione impugnata.
1. Sul procedimento
Sul primo motivo, basato sull’inadempimento, da parte della [OSCURATO:PERSONA], dell’obbligo di agire entro un termine ragionevole
[OSCURATO:PERSONA] delle parti
32 La JCB Service sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] non ha adempiuto l’obbligo di agire entro un termine ragionevole, che emerge sia
da un principio generale di diritto comunitario, riconosciuto dalla giurisprudenza, sia dall’art. 6, n. 1, della convenzione
per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) firmata a Roma il 4 novembre 1950 (sentenza
del Tribunale 22 ottobre 1997, cause riunite T-213/95 e T-18/96, SCK e FNK/ [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1739, punti 56 e 57).
33 Da un lato, mentre JCB ha notificato taluni accordi relativi al suo sistema distributivo il 30 giugno 1973, la [OSCURATO:PERSONA]
ha chiuso tale procedimento 27 anni più tardi, respingendo, all’art. 2 della decisione impugnata, la domanda di esenzione
ai sensi dell’art. 81, n. 3, CE, formulata nel 1973. D’altro lato, il procedimento instaurato a seguito della denuncia della
[OSCURATO:PERSONA], in data 15 febbraio 1996, è durato quasi cinque anni.
34 [OSCURATO:PERSONA] contesta l’applicabilità dell’art. 6, n. 1, della CEDU ai procedimenti amministrativi in materia di diritto
della concorrenza, in quanto la citata convenzione non rientra, in quanto tale, nel diritto comunitario (sentenza del Tribunale
20 febbraio 2001, causa T-112/98, Mannesmannröhren-[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-729, punto 59).
35 Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene di non aver violato l’obbligo, ad essa incombente, di agire entro un termine ragionevole.
Da un lato, JCB, che non avrebbe mai sollecitato decisioni formali da parte della [OSCURATO:PERSONA], avrebbe attuato un sistema
diverso da quello degli accordi notificati nel 1973 e non avrebbe notificato tutti gli accordi, posto che gli invii effettuati
nel 1980 e nel 1995 non avrebbero dato luogo a notificazioni ai sensi del regolamento n. 17. D’altro lato, il procedimento
di infrazione non avrebbe superato un termine ragionevole, tenuto conto della complessità del fascicolo, delle verifiche necessarie
nonché delle modifiche intervenute parallelamente nel diritto comunitario dei contratti di distribuzione, che hanno condotto
a riconsiderare taluni punti della prima comunicazione degli addebiti. JCB sarebbe inoltre responsabile di un ritardo di più
di sette mesi sui 33 del procedimento di infrazione.
Giudizio del Tribunale
36 Il rispetto di un termine ragionevole nella gestione dei procedimenti amministrativi in materia di politica della concorrenza
rappresenta un principio generale di diritto comunitario di cui il giudice comunitario garantisce l’osservanza (sentenza della
Corte 18 marzo 1997, causa C-282/95 P, Guérin automobiles/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-1503, punti 36 e 37; 15 ottobre 2002,
cause riunite C-238/99 P, C-244/99 P, C-245/99 P, C-247/99 P, da C‑250/99 P a C-252/99 P e C-254/99 P, [OSCURATO:PERSONA]
e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-8375, punti 167-171, e sentenza SCK e FNK, cit., punti 55 e 56) e che è richiamato, quale componente
del diritto a una buona amministrazione, dall’art. 41, n. 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata
a Nizza il 7 dicembre 2000 (GU 2000, C 364, pag. 1). Pertanto, senza che sia necessario pronunciarsi in ordine all’applicabilità,
in quanto tale, dell’art. 6, n. 1, della CEDU, ai procedimenti amministrativi dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] in materia di politica
della concorrenza, occorre verificare se, nella fattispecie, la [OSCURATO:PERSONA] abbia violato il principio generale di diritto
comunitario di rispetto di un termine ragionevole nel procedimento che precede l’adozione della decisione controversa.
37 Nella valutazione di tale motivo occorre distinguere tra i due procedimenti amministrativi in oggetto, cioè, da un lato, l’esame
degli accordi notificati nel 1973, al quale ha posto fine l’art. 2 della decisione impugnata, respingendo la domanda di esenzione,
e, d’altro lato, l’istruzione della denuncia presentata nel 1996, le cui conclusioni sono contenute negli altri articoli del
dispositivo della decisione impugnata, relativi all’infrazione.
38 Per quanto riguarda il procedimento che ha seguito la notifica del 1973, emerge dai documenti del fascicolo che nel 1992 la
[OSCURATO:PERSONA] ha classificato gli accordi notificati senza assumere alcuna decisione, e che solo la risposta di JCB alla prima
comunicazione degli addebiti ha condotto la convenuta a riesaminare tali accordi nell’ambito dell’istruzione della denuncia.
È evidente che la durata di 27 anni di tale procedimento viola l’obbligo, gravante sull’amministrazione, di prendere posizione
e di chiudere un procedimento pendente entro un termine ragionevole. Tuttavia, per quanto censurabile sia tale violazione,
essa non ho potuto incidere né sulla legittimità del rigetto della domanda di esenzione, né sulla regolarità del procedimento
di accertamento dell’infrazione.
39 Infatti, per quanto riguarda il rigetto della domanda di esenzione, che rappresenta una decisione distinta rispetto a quella
che dichiara l’esistenza di un’infrazione, da costante giurisprudenza risulta che una decisione assunta dalla [OSCURATO:PERSONA]
a seguito della notificazione di un accordo non diviene illegittima per il semplice fatto di essere stata adottata oltre un
termine ragionevole (v., in tal senso, sentenze del Tribunale 14 febbraio 2001, causa T-26/99, Trabisco/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].
pag. II-633, punto 52, e Sodima/[OSCURATO:PERSONA], causa T-62/99, [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-655, punto 94).
40 Anche a supporla accertata, tuttavia, la violazione del principio del termine ragionevole giustificherebbe l’annullamento
di una decisione assunta a seguito di un procedimento amministrativo in materia di concorrenza solo qualora comporti anche
una violazione dei diritti della difesa dell’impresa interessata. Infatti, quando non è dimostrato che un lasso di tempo eccessivo
abbia pregiudicato la capacità delle imprese interessate di difendersi in modo efficace, il mancato rispetto del termine ragionevole
non incide sulla validità del procedimento amministrativo (sentenza del Tribunale 20 aprile 1999, cause riunite da T-305/94
a T-307/94, da T-313/94 a T-316/94, T-318/94, T-325/94, T-328/94, T-329/94 e T-335/94, [OSCURATO:PERSONA] e a./
[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-931, punto 122, non riformata sul punto dalla sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA],
cit., punti 176 e 177).
41 Per quanto riguarda la decisione che conclude nel senso dell’esistenza di un’infrazione, è sufficiente rilevare che quest’ultima
evita di fondarsi su elementi che siano stati oggetto di notificazione e mira a dimostrare che le pratiche contestate a JCB
si discostano dalle clausole degli accordi notificati. Di conseguenza, il carattere risalente della notificazione degli accordi
non può incidere sulla regolarità del procedimento d’infrazione, che si basa su elementi diversi da quelli notificati.
42 Inoltre, la JCB Service non sostiene che la lunga durata del procedimento avrebbe avuto come conseguenza una particolare irregolarità
procedurale, e si limita ad affermare che il comportamento della [OSCURATO:PERSONA] rivela una cattiva gestione del fascicolo. Dal
tempo trascorso a partire dalle notificazioni effettuate nel 1973 non può quindi trarsi alcuna conseguenza ai fini dell’esame
delle richieste di annullamento.
43 In ordine all’istruzione della denuncia presentata alla [OSCURATO:PERSONA] il 15 febbraio 1996, la durata totale del procedimento,
pari a quattro anni, dieci mesi e sei giorni, non risulta eccessiva, tenuto conto della complessità della questione, che riguarda
numerosi Stati membri e che ha ad oggetto cinque infrazioni, nonché della necessità di predisporre una seconda comunicazione
degli addebiti, come ricordato ai precedenti punti 16 e 18.
44 Anche a supporre che un tale termine sia giudicato eccessivo, tale conclusione potrebbe comportare l’annullamento degli articoli
pertinenti della decisione impugnata solo qualora si dimostrasse che ne è derivata una violazione dei diritti della difesa
(sentenza 20 aprile 1999, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 122, non riformata sul punto dalla sentenza
15 ottobre 2002 [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit.).
45 Orbene, è giocoforza rilevare che la ricorrente non sostiene che la presunta inosservanza di un termine ragionevole da parte
della [OSCURATO:PERSONA] nell’istruzione della denuncia abbia comportato, nel caso di specie, una violazione dei diritti della difesa.
Come confermato all’udienza, la JCB Service si limita a sostenere che la durata del procedimento rivela la parzialità e la
cattiva gestione del fascicolo da parte della [OSCURATO:PERSONA] e dimostra, perciò, l’illegittimità della decisione impugnata. Di
conseguenza, senza che vi sia necessità di pronunciarsi in ordine alla durata, che si asserisce eccessiva, del periodo di
istruzione della denuncia, è giocoforza rilevare che il motivo, come formulato, non è idoneo a condurre all’annullamento totale
o parziale del dispositivo della decisione impugnata.
46 Risulta da quanto precede che il motivo, inidoneo ad incidere sulla legittimità della decisione impugnata, sia con riferimento
alla domanda di esenzione, sia con riferimento all’infrazione, dev’essere respinto in quanto inoperante.
Sul secondo motivo, basato sulla violazione del principio di presunzione d’innocenza
[OSCURATO:PERSONA] delle parti
47 La JCB Service sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] non le ha concesso un’equa audizione e che non ha rispettato il principio della
presunzione d’innocenza, che si applica alle procedure relative alla violazione delle norme sulla concorrenza che possono
sfociare nella pronuncia di multe o ammende inflitte alle imprese (sentenza della Corte 8 luglio 1999, causa C-199/92 P, Hüls/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. I-4287, punti 149 e 150). [OSCURATO:PERSONA] avrebbe in tal modo violato il suo dovere di imparzialità, esaminando
i fatti in maniera parziale, trascurando gli elementi a favore e presumendo la sua colpevolezza, in violazione del principio
del beneficio del dubbio (sentenza del Tribunale 6 luglio 2000, causa T-62/98, Volkswagen/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-2707,
punto 269, e conclusioni del giudice sig. [OSCURATO:PERSONA], facente funzioni di avvocato generale con riferimento alla sentenza
del Tribunale 24 ottobre 1991, causa T-1/89, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-867, II-869, II-954 e II-956).
48 La JCB Service contesta alla [OSCURATO:PERSONA] di essersi fatta subito un’opinione sfavorevole a suo riguardo, senza aver verificato
se vi fossero accordi di distribuzione non notificati; quindi, una volta completato il fascicolo, di essere rimasta ancorata
alla sua posizione iniziale presumendo la colpevolezza dell’impresa. La ricorrente ritiene, fornendo esempi in tal senso,
che la [OSCURATO:PERSONA] non ha esaminato, ovvero ha soppresso, elementi di prova a favore e ha dato un’interpretazione erronea
dei documenti e delle circostanze del caso.
49 [OSCURATO:PERSONA] afferma che il procedimento è stato gestito in maniera equa, in quanto la JCBamford [OSCURATO:PERSONA] è stata sentita
due volte ed ha avuto preliminarmente accesso al fascicolo. [OSCURATO:PERSONA] aggiunge di aver adottato la seconda comunicazione
degli addebiti in quanto le osservazioni scritte e orali della ricorrente l’hanno condotta a esaminare in maniera approfondita
la notificazione del 1973 e a riconsiderare la sua valutazione. [OSCURATO:PERSONA] nega, di conseguenza, di aver agito con parzialità.
Giudizio del Tribunale
50 Il motivo si suddivide in due parti. Per un verso, esso riguarda il rispetto dei diritti della difesa, di cui trattano, con
riferimento all’applicazione degli artt. 81 CE e 82 CE, le disposizioni dell’art. 19, n. 1, del regolamento n. 17, nonché
quelle del regolamento della [OSCURATO:PERSONA] 25 luglio 1963, n. 99/63/CEE, relativo alle audizioni previste all’art. 19, nn. 1
e 2, del regolamento del Consiglio n. 17 (GU 1963, n. 127, pag. 2268). Le citate disposizioni prescrivono che le imprese coinvolte
in un procedimento per l’accertamento di un’infrazione vengano messe in condizioni, durante il procedimento amministrativo,
di presentare utilmente le loro difese circa tutti gli addebiti loro mossi nella decisione (sentenza della Corte 13 febbraio
1979, causa 85/76, Hoffmann-[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 461, punto 9, e sentenza SCK e FNK/ [OSCURATO:PERSONA], cit., punto
65). Per altro verso, la ricorrente invoca il principio della presunzione d’innocenza, che fa parte dell’ordinamento giuridico
comunitario e che si applica ai procedimenti relativi a violazioni delle norme sulla concorrenza che riguardano imprese e
che possono sfociare nella pronuncia di multe o ammende (sentenza Hüls/[OSCURATO:PERSONA], cit., punti 149 e 150, e sentenza della
Corte 8 luglio 1999, causa C-235/92 P, Montecatini/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-4539, punti 175 e 176).
51 Per quanto riguarda il rispetto dei diritti della difesa, come precisato ai precedenti punti 16 e 18, la JC [OSCURATO:PERSONA]
ha avuto la possibilità di presentare le sue osservazioni ed è stata sentita dalla [OSCURATO:PERSONA] a seguito di ciascuna delle
due comunicazioni degli addebiti.
52 La stesura di una seconda comunicazione degli addebiti è divenuta necessaria a seguito delle osservazioni formulate in risposta
alla prima comunicazione degli addebiti, le quali segnalavano, in particolare, l’esistenza di accordi notificati. [OSCURATO:PERSONA]
era tenuta a riconsiderare i suoi addebiti, alla luce di tali accordi, per il fatto che l’art. 15, n. 5, del regolamento n. 17
le vietava di applicare a JCB un’ammenda con riferimento a clausole notificate. Lungi dal compromettere i diritti della difesa,
il riesame dell’infrazione con riferimento ai citati nuovi elementi nonché l’adozione della seconda comunicazione degli addebiti
avevano ad oggetto la correzione delle iniziali lacune procedurali e degli errori di valutazione che potevano derivarne (v.,
in tal senso, sentenza della Corte 14 luglio 1972, causa 51/69, Bayer/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 745, punto 11). Da tale punto
di vista, il procedimento seguito non rivela, di conseguenza, alcuna irregolarità o violazione dei diritti della difesa.
53 Quanto al principio della presunzione d’innocenza, il solo fatto che la [OSCURATO:PERSONA] abbia adottato due successive comunicazioni
degli addebiti non può essere sufficiente a dimostrare che tale principio sia stato violato. Inoltre, una presunzione generale
di colpevolezza dell’impresa di cui trattasi potrebbe essere eventualmente attribuita alla [OSCURATO:PERSONA] solamente qualora gli
accertamenti di fatto che essa ha svolto nella decisione non fossero supportati dagli elementi di prova da essa prodotti.
54 Quale esempio della presunta parzialità della [OSCURATO:PERSONA], la JCB Service cita, in primo luogo, una nota datata 16 maggio
1995 del direttore del servizio delle vendite, inviata ai dirigenti delle società del gruppo, che precisa che il divieto delle
importazioni parallele è contrario alle decisioni della [OSCURATO:PERSONA] nonché alla giurisprudenza della Corte di giustizia. Essa
afferma che la [OSCURATO:PERSONA] ha utilizzato tale documento per dar prova della conoscenza del diritto comunitario di JCB, il
che rappresenterebbe una circostanza aggravante. Tuttavia, la JCB Service non può affermare di aver ignorato le disposizioni
del diritto comunitario della concorrenza, il che è dimostrato, del resto, dalla notificazione dei suoi accordi a partire
dall’entrata del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] nella [OSCURATO:PERSONA] europea. La preoccupazione di JCB in ordine
alla compatibilità dei suoi accordi e delle sue pratiche con il diritto comunitario, che emerge dalla nota sopra citata, è
una constatazione di fatto di carattere oggettivo, del resto non smentita dalla ricorrente. Il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] abbia
preso in considerazione il documento in oggetto ed il comportamento di cui esso riferisce non dimostra pertanto un comportamento
parziale della [OSCURATO:PERSONA] stessa.
55 La JCB Service sostiene, in secondo luogo, che la [OSCURATO:PERSONA] ha interpretato erroneamente la lettera 13 aprile 1995 della
Berkeley JCB alla JCB Sales, citata al ‘considerando’ 89 della decisione impugnata. Tale lettera menziona talune sollecitazioni
di cui tale distributore poteva essere oggetto sia da parte di utilizzatori finali che di agenti («by both end users and agents»).
Anche a supporre che la [OSCURATO:PERSONA] abbia interpretato erroneamente tale parte di frase, indicando al ‘considerando’ 143 della
decisione impugnata che erano indicati utilizzatori finali all’estero e i loro agenti debitamente nominati («overseas end-users
and their duly appointed agents»), questa eventuale inesattezza non dimostrerebbe, in sé stessa, un atteggiamento di parzialità,
bensì rivelerebbe al massimo un’erronea comprensione del documento.
56 La JCB Service ritiene, in terzo luogo, che la [OSCURATO:PERSONA] abbia in ogni caso ritenuto scontata la sua colpevolezza. Essa
le contesta in tal modo di non aver tenuto conto della sentenza della Cour d’appel de [OSCURATO:PERSONA] 8 aprile 1998, ad essa favorevole.
La sentenza, che accerta che la [OSCURATO:PERSONA] ha utilizzato l’insegna JCB senza autorizzazione e che ha fatto sparire taluni
numeri di serie delle macchine JCB, conclude che la [OSCURATO:PERSONA] ha compiuto atti di concorrenza sleale nei confronti di
JCB. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe del pari interpretato erroneamente il «contenzioso Rouvière», dal nome di un cliente della [OSCURATO:PERSONA] che aveva acquistato da quest’ultima una macchina JCB, che tale rivenditore non autorizzato avrebbe in seguito riparato
male. Orbene, il fatto che l’autore della denuncia in un procedimento di applicazione del regolamento n. 17 abbia potuto,
eventualmente, tenere un comportamento censurabile, per il quale è stato condannato con decisione giurisdizionale, è privo
di rilevanza per quanto riguarda l’esistenza delle infrazioni addebitate a JCB, che sono, per di più, diverse.
57 La JCB Service afferma, in quarto luogo, che la registrazione del colloquio intervenuto il 6 novembre 1996 nei locali del
distributore autorizzato Watling JCB tra agenti della DG «Concorrenza» e taluni responsabili del distributore, realizzata
dagli agenti di tale direzione, rappresentava una prova a suo favore che a torto la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe preso in considerazione.
58 Emerge dal testo della registrazione, che è stato allegato al fascicolo nel corso del presente procedimento, come precisato
ai precedenti punti 27, 28 e 30, che le indicazioni fornite alla [OSCURATO:PERSONA] dalla Watling JCB nel corso di tale colloquio
riguardano in particolare le modalità con cui venivano attuate le restrizioni imposte alle vendite al di fuori del territorio,
le relazioni tra la ricorrente e la JCB [OSCURATO:PERSONA] (associazione dei rivenditori di JCB), i contributi per l’assistenza
tecnica sulle vendite e la redazione di elenchi di prezzi di vendita al dettaglio. Nella descrizione, che emerge da tale colloquio,
dei rapporti tra il gruppo JCB e uno dei suoi distributori autorizzati, nessun elemento può essere chiaramente isolato come
costitutivo di una prova, negativa o positiva, del fatto che le pratiche della rete distributiva rappresentassero un’infrazione.
Non sembra quindi possibile affermare che la [OSCURATO:PERSONA] abbia escluso il documento dall’esame degli elementi dell’infrazione
al fine di eliminare una prova a favore. [OSCURATO:PERSONA] dichiara, d’altronde, di aver escluso tale documento in quanto avrebbe
avuto dubbi in ordine alla regolarità delle circostanze in cui esso era stato ottenuto, il che rappresenta, nella fattispecie,
una spiegazione verosimile.
59 Di conseguenza, tenuto conto delle circostanze sopra descritte e del contenuto della registrazione di cui trattasi, la decisione
della [OSCURATO:PERSONA] di escludere tale documento dagli atti del fascicolo non può essere sufficiente a fondare la censura di
parzialità rivolta alla [OSCURATO:PERSONA] nella gestione del caso.
60 In conclusione, dalla gestione del procedimento amministrativo non risulta che la [OSCURATO:PERSONA] abbia interpretato i documenti
e i fatti in maniera tendenziosa o inattendibile, né che la stessa abbia dimostrato un comportamento parziale nei confronti
di JCB. Il motivo basato sulla violazione del principio della presunzione d’innocenza nell’esame delle prove deve pertanto
essere respinto.
61 Da quanto precede risulta che non vi è stata alcuna violazione del diritto all’audizione, né del principio della presunzione
d’innocenza.
Sul terzo motivo, basato sulla violazione del diritto di accesso al fascicolo
[OSCURATO:PERSONA] delle parti
62 La JCB Service contesta alla [OSCURATO:PERSONA] di aver violato il suo diritto di accesso ai documenti del fascicolo, che, a suo
parere, interessavano la sua difesa e non rappresentavano documenti interni della [OSCURATO:PERSONA] che quest’ultima poteva dichiarare
inaccessibili (documenti 1-19, citati al precedente punto 24).
63 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che JCB ha avuto accesso a tutti i documenti non confidenziali del suo fascicolo. In ordine ai documenti
recanti i nn. 6-10, la [OSCURATO:PERSONA] afferma di non averli utilizzati per dar prova dell’infrazione e che, di conseguenza, essi
non avrebbero potuto essere utili alla difesa dell’impresa.
Giudizio del Tribunale
64 L’accesso al fascicolo fa parte delle garanzie procedurali destinate a tutelare i diritti della difesa. La violazione del
diritto di accesso al fascicolo detenuto dalla [OSCURATO:PERSONA] nel corso del procedimento preliminare all’adozione di una decisione
in materia di concorrenza può, in linea di principio, comportare l’annullamento di tale decisione quando siano stati lesi
i diritti della difesa dell’impresa interessata. In tale ipotesi, la violazione intervenuta non è sanata dal semplice fatto
che l’accesso è stato reso possibile nel corso del procedimento giurisdizionale relativo ad un ricorso diretto all’annullamento
di tale decisione. Qualora l’accesso sia stato autorizzato in tale fase, l’impresa interessata non deve dimostrare che, se
avesse avuto accesso ai documenti non forniti, la decisione della [OSCURATO:PERSONA] avrebbe avuto un contenuto differente, ma soltanto
che avrebbe potuto utilizzare detti documenti per difendersi (sentenza 15 ottobre 2002, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA],
cit., punti 316-318).
65 In conformità ai principi sopra richiamati, occorre verificare se il rifiuto della [OSCURATO:PERSONA] di concedere a JCB l’accesso
ai documenti controversi, che sono stati comunicati solamente nell’ambito del procedimento giurisdizionale, abbia impedito
alla ricorrente di avere conoscenza di atti potenzialmente utili alla sua difesa e se, in tal modo, siano stati violati i
diritti della difesa.
66 Il documento che porta il n. 1, secondo la numerazione della ricorrente, consiste in un elenco dei distributori autorizzati
di JCB per il Benelux, è tratto da una pubblicazione ufficiale di JCB ed è stato comunicato dalla [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA]
nell’ambito dell’istruzione della sua denuncia. Le informazioni ivi contenute, in forma di un semplice repertorio di indirizzi,
erano evidentemente note a JCB, e la stessa ricorrente non sostiene che dalla mancata comunicazione di questo documento sia
derivata una violazione dei suoi diritti.
67 I documenti che, secondo la numerazione della ricorrente, portano i nn. 2, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 rappresentano richieste
di informazioni che la [OSCURATO:PERSONA] ha rivolto alla [OSCURATO:PERSONA], alla Gunn JCB e alla Watling JCB nell’ambito dei suoi poteri
investigativi derivanti dall’art. 14 del regolamento n. 17. Quali semplici richieste di informazioni, i citati documenti non
contengono alcun elemento utile alla difesa di JCB. Il rifiuto di comunicazione degli stessi non ha quindi compromesso i diritti
della difesa.
68 I documenti che portano i nn. 3, 18 e 19 rappresentano risposte alle richieste di informazioni o di ragguagli citate al precedente
punto 67, ai sensi dell’art. 14 per il primo documento e dell’art. 11 del regolamento n. 17 per gli altri due. Essi fanno
riferimento a fonti d’informazione della [OSCURATO:PERSONA]. A buon diritto quest’ultima ha potuto opporre, nella fattispecie, la
confidenzialità e negare a JCB l’accesso a tali elementi del fascicolo nel corso del procedimento amministrativo.
69 Infine, i documenti che recano i nn. 6, 7, 8, 9 e 10 si riferiscono al colloquio tra gli agenti della DG «Concorrenza» e i
responsabili della Watling JCB, svoltosi nei locali della Watling JCB il 6 novembre 1996 (v. i precedenti punti 57 e 58).
Benché il citato colloquio contenga testimonianze relative alle modalità con cui funzionava concretamente, dal punto di vista
dei concessionari, la rete distributiva di JCB, non può ritenersi che tale colloquio avrebbe potuto essere utile alla difesa
dell’impresa interessata.
70 Infatti, da un lato, gli elementi menzionati dagli autori del colloquio ricorrono tutti in altri documenti del fascicolo,
sui quali l’impresa ha avuto la possibilità di esprimere il suo punto di vista: trattasi delle vendite fuori territorio, delle
relazioni tra la ricorrente e la JCB [OSCURATO:PERSONA], dei contributi per l’assistenza tecnica sulle vendite e della predisposizione
di elenchi di prezzi di vendita al dettaglio. Come rilevato al precedente punto 58, il testo della registrazione non contiene
alcun elemento che possa essere isolato come costitutivo di una prova, negativa o positiva, del fatto che le pratiche della
rete distributiva rappresentassero un’infrazione. La decisione impugnata si fonda d’altronde sui documenti in questione e
non sul contenuto del colloquio, il cui mancato esame è contestato appunto da JCB alla [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito del motivo
precedentemente esaminato.
71 D’altro lato, le circostanze del caso di specie permettono di ritenere provato che JCB conosceva, mediante il suo distributore
Watling JCB, il contenuto del colloquio prima dell’adozione della decisione impugnata. In particolare, i fatti esposti al
punto 4.59 del ricorso implicano che JCB ha ricevuto copia del documento dalla Watling JCB prima dell’adozione della decisione.
Inoltre, la JCB Service stessa ammette di essere stata informata dalla Watling JCB dell’ispezione effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA]
nei suoi locali e del colloquio registrato il secondo giorno di tale ispezione. Essa non precisa la data di tale informazione,
ma, pur contestando alla [OSCURATO:PERSONA] di non averle concesso di accedere al documento, essa non sostiene di aver ignorato il
contenuto dello stesso nel corso del procedimento.
72 Risulta da quanto precede che il motivo basato sulla violazione del diritto d’accesso al fascicolo, nonché sulla violazione
dei diritti della difesa che ne sarebbe derivata, dev’essere respinto.
73 Inoltre, non è più necessario statuire in ordine alle richieste di produzione di taluni documenti del fascicolo, ai quali
JCB non aveva potuto accedere nel corso del procedimento amministrativo, posto che tali documenti sono stati integralmente
comunicati alla ricorrente nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale.
2. [OSCURATO:PERSONA] fondatezza della decisione impugnata
Sul motivo relativo alla mancanza di prova dell’infrazione
74 [OSCURATO:PERSONA] ha identificato cinque infrazioni alle disposizioni dell’art. 81 CE, indicate al precedente punto 20.
Osservazioni preliminari delle parti sulla notificazione
75 La JCB Service afferma che, poiché aveva notificato i suoi accordi a partire dal 1973, li aveva modificati tenendo conto delle
osservazioni della [OSCURATO:PERSONA], aveva trasmesso i suoi accordi riesaminati nel 1975, e in seguito le relative modifiche nel
1980 e nel 1995, essa aveva potuto ritenere, in assenza di qualsiasi manifestazione dell’amministrazione sino alla denuncia
depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] nel 1996, che i suoi accordi modificati e, a suo parere, regolarmente notificati, erano conformi
al diritto comunitario e tacitamente approvati dalla [OSCURATO:PERSONA].
76 [OSCURATO:PERSONA] spiega che solamente gli accordi di distribuzione regolarmente notificati il 30 giugno 1973, secondo il formulario
A/B , che riguardavano tutti gli Stati allora membri della [OSCURATO:PERSONA], eccettuata la Repubblica francese, e gli accordi inviati
il 18 dicembre 1975, che modificavano taluni dei precedenti accordi, possono essere ritenuti regolarmente notificati. Al contrario,
i contratti trasmessi nel 1980 e nel 1995, non essendo stati notificati mediante il richiesto formulario A/B, non sono stati,
a parere della convenuta, validamente notificati. Essa precisa che il diritto comunitario e, in particolare, il regolamento
n. 17, non consentono di condividere la tesi della JCB Service, relativa ad un’approvazione tacita ovvero ad una presunzione
di liceità.
Giudizio del Tribunale
77 Nella questione in tal modo sollevata dalle parti deve essere accertato se, a prescindere dall’invio, nel 1975, di accordi
modificati a seguito delle osservazioni della [OSCURATO:PERSONA], per i quali quest’ultima riconosce che vi è stata notificazione,
come precisato al precedente punto 76, gli invii successivi, effettuati nel 1980 e nel 1995, possano essere considerati regolarmente
notificati ai sensi delle disposizioni del regolamento n. 17 e del regolamento della [OSCURATO:PERSONA] 3 maggio 1962, n. 27, primo
regolamento d’applicazione del regolamento n. 17 (GU 1962, n. 35, pag. 1118), come modificato dal regolamento (CEE) della
[OSCURATO:PERSONA] 26 luglio 1968, n. 1133 (GU L 189, pag. 1), e sostituito dal regolamento (CE) della [OSCURATO:PERSONA] 21 dicembre 1994,
n. 3385, relativo alla forma, al contenuto e alle altre modalità delle domande e delle notificazioni presentate in forza del
regolamento n. 17 (GU L 377, pag. 28), entrato in vigore il 1º marzo 1995.
78 Gli invii effettuati dalla JCB nel 1980 e nel 1995 riguardano l’accordo con i distributori del [OSCURATO:PERSONA] e la questione
relativa alla loro regolarità può incidere sull’esame del primo elemento dell’infrazione, relativo alle restrizioni imposte
alle vendite passive dei concessionari del [OSCURATO:PERSONA] (v. i seguenti punti 86-89).
79 Secondo una giurisprudenza consolidata, gli effetti della notificazione valgono solamente per contratti che abbiano identico
contenuto e che siano stati stipulati dalla stessa impresa (sentenza della Corte 30 giugno 1970, causa 1/70, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].
pag. 515, punto 5). L’uso del modulo è obbligatorio e condiziona la validità della notifica (sentenza della Corte 29 ottobre
1980, cause riunite 209/78-215/78 e 218/78, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 3125, punti 61 e 62), dovendosi effettuare
una nuova notificazione in caso di estensione o aggravamento delle restrizioni e, a fortiori, di introduzione di nuove restrizioni
(sentenza della Corte 24 aprile 1997, causa C-39/96, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-2303, punto 15). Un’impresa non può sostenere
che talune clausole di esclusiva contenute in un accordo notificato, sono venute meno se essa non ha notificato, nelle forme
previste dal regolamento n. 17, le modifiche che sarebbero state apportate. [OSCURATO:PERSONA] e il giudice prenderanno in considerazione
solamente l’accordo inizialmente notificato (sentenza della Corte 17 gennaio 1984, cause riunite 43/82 e 63/82, VBVB e VBBB/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. 19, punto 8). Solamente nel caso specifico del rinnovo di una domanda di esenzione, la Corte ha giudicato sufficiente
l’invio della domanda di rinnovo e delle modifiche senza richiedere una nuova notificazione formale (sentenza della Corte
22 ottobre 1986, causa 75/84, Metro/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 3021, punti 29-31).
80 Inoltre, come giustamente rilevato dalla [OSCURATO:PERSONA], il diritto comunitario della concorrenza, specificamente per quanto
concerne il sistema di notificazione previsto dal regolamento n. 17, non contiene alcun dispositivo di approvazione tacita
degli accordi in tal modo notificati.
81 Nella fattispecie, l’accordo del 1980 contiene nuove clausole relative, in particolare, ai diritti di proprietà intellettuale
nonché alla procedura richiesta per porre fine ai rapporti contrattuali. Esso contiene integrazioni relative agli obblighi
del distributore. La clausola n. 4, relativa alle vendite all’ingrosso, che limita la libertà dei distributori a tal proposito,
è stata modificata nel nuovo accordo. Nella versione del 1995, la clausola n. 4 è stata riscritta per quanto concerne le eccezioni
alle restrizioni imposte ai distributori. Sono stati inoltre introdotti nuovi obblighi a carico del distributore.
82 Con riferimento alle modifiche sostanziali così apportate ai suoi accordi, nonché alle nuove clausole che vi sono state inserite,
JCB avrebbe dovuto effettuare una notificazione, in occasione degli invii da essa effettuati nel 1980 e nel 1995, completando
il formulario previsto a tal fine, in modo da permettere alla [OSCURATO:PERSONA] di effettuare utilmente il controllo di cui è incaricata.
Di conseguenza, solamente gli accordi notificati nel 1973 e modificati nel 1975 in risposta alle osservazioni della [OSCURATO:PERSONA]
devono essere considerati regolarmente notificati.
Sul primo elemento dell’infrazione, relativo alle restrizioni sulle vendite passive da parte dei distributori nel [OSCURATO:PERSONA],
in [OSCURATO:PERSONA], in [OSCURATO:PERSONA] e in Italia ai rivenditori non autorizzati, agli utilizzatori finali o ai distributori aventi sede
al di fuori dei territori esclusivi, e in particolare in altri Stati membri
[OSCURATO:PERSONA] delle parti
83 La JCB Service afferma che la [OSCURATO:PERSONA] non ha supportato la censura secondo cui sarebbero state imposte restrizioni sulle
vendite passive ai distributori autorizzati nel [OSCURATO:PERSONA], in [OSCURATO:PERSONA], in [OSCURATO:PERSONA] e in Italia, vietando loro di esportare
anche ad utilizzatori finali e a distributori autorizzati al di fuori del loro territorio esclusivo e, in particolare, negli
altri Stati membri, e che il solo divieto esplicito contenuto nei suoi accordi riguarda le vendite a rivenditori non autorizzati.
La ricorrente sottolinea che la maggior parte dei documenti citati dalla [OSCURATO:PERSONA] riguarda l’applicazione della clausola
n. 4 degli accordi notificati. La JCB Service sostiene, inoltre, che il suo atteggiamento nei confronti delle esportazioni
«dubbie» (grey exports) si riferiva ad operatori economici paralleli, esterni alla sua rete, e che i documenti citati nella
decisione impugnata a tal proposito non sono rilevanti al fine di dimostrare il comportamento illegittimo contestato.
84 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che JCB ha effettivamente imposto restrizioni alle vendite passive al di fuori del territorio assegnato
a ciascun agente autorizzato, ingerendosi nelle vendite all’esportazione dei suoi distributori aventi sede nel [OSCURATO:PERSONA],
obbligando i distributori italiani a vendere unicamente sul territorio assegnato, subordinando alla sua approvazione i rifornimenti
dei suoi distributori irlandesi al di fuori del territorio assegnato e partecipando, mediante la sua controllata francese,
alla negoziazione dei contributi per l’assistenza tecnica sulle vendite in [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] aggiunge che la clausola
n. 4 degli accordi notificati è stata applicata in maniera diversa e più restrittiva di quanto previsto dalla lettera stessa
della clausola notificata. La convenuta ritiene, inoltre, che JCB disincentivasse attivamente tutte le vendite all’estero,
fossero esse effettuate da agenti autorizzati o non autorizzati, nel caso delle esportazioni parallele.
Giudizio del Tribunale
85 L’elemento d’infrazione di cui all’art. 1, lett. a), della decisione impugnata riguarda una restrizione imposta alle vendite
passive dei distributori autorizzati nel [OSCURATO:PERSONA], in [OSCURATO:PERSONA], in [OSCURATO:PERSONA] e in Italia, i quali sarebbero stati ostacolati
o dissuasi dal vendere non solamente a distributori non autorizzati, ma anche a distributori autorizzati aventi sede al di
fuori del loro territorio, nonché ad utilizzatori finali. Una tale restrizione, che ha ad oggetto e per effetto di limitare
gli sbocchi ed di ripartire i mercati, è vietata dall’art. 81, n. 1, lett. b) e c), CE (v., in tal senso, sentenza della Corte
21 febbraio 1984, causa 86/82, Hasselblad/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 883, punto 46).
– [OSCURATO:PERSONA]
86 Gli accordi notificati relativi ai distributori e ai rivenditori principali del [OSCURATO:PERSONA] (registrati, rispettivamente,
ai nn. IV 28696 e IV 28697) contengono, nella loro versione modificata nel 1975 a seguito delle osservazioni della [OSCURATO:PERSONA],
una clausola che dispone, quanto ai primi, che «
[i]l distributore accetta di non vendere prodotti JCB all’ingrosso per la loro rivendita al dettaglio, salvo a un sub-rivenditore
autorizzato ovvero, nel caso di prodotti “B”, a un rivenditore principale» e, quanto ai secondi, che «[i]l rivenditore principale
accetta di non vendere prodotti JCB all’ingrosso per la loro rivendita al dettaglio, salvo a un sub-rivenditore autorizzato».
Queste clausole, contenenti un divieto di vendita ad agenti non autorizzati, non prevedevano un generale divieto di vendita
a rivenditori finali, né ad agenti autorizzati, al di fuori del territorio concesso. Orbene, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la
clausola di cui trattasi è stata interpretata come implicante un generale divieto delle vendite al di fuori del territorio.
87 La JCB Service sostiene che i documenti sui quali la [OSCURATO:PERSONA] si è basata ai ‘considerando’ 143 e 144 della decisione impugnata
per affermare che le restrizioni risultavano dimostrate non permettono di giungere a una simile conclusione.
88 A tal proposito, in una lettera inviata il 26 ottobre 1992 dalla Watling JCB al segretario del «[OSCURATO:PERSONA]» (onorificenza
dello Stato che premia i risultati in materia di esportazioni) al fine di ottenere un premio per i suoi risultati nelle esportazioni,
essa precisa esplicitamente che il suo accordo di distribuzione le vieta di vendere macchine o pezzi nuovi all’esportazione.
Emerge da una lettera della Berkeley JCB alla JCB Sales 13 aprile 1995 che tale distributore autorizzato si ritiene vincolato
da una clausola che gli vieta di vendere al di fuori del suo territorio e promette di riferire a JCB in caso di richieste
dubbie provenienti sia da utilizzatori finali che da agenti. In una lettera datata 21 novembre 1995, la TC Harrison JCB, un
altro distributore autorizzato, spiega alla [OSCURATO:PERSONA] di non avere il diritto di effettuare esportazioni. Una lettera
della Gunn JCB alla JCB Sales del 30 novembre 1992, in cui detto distributore autorizzato si difende per aver venduto una
macchina nuova in [OSCURATO:PERSONA], conferma che la JCB Sales vigila sul rispetto dell’esclusività territoriale da parte dei suoi agenti.
Tali documenti dimostrano, in maniera concordante, che taluni distributori hanno ritenuto che il loro contratto con JCB li
obbligasse a pratiche commerciali restrittive e hanno adottato, di conseguenza, il comportamento corrispondente; al di là
del divieto di vendere ad agenti non autorizzati, di cui alla clausola n. 4, essi si sono comportati come se fossero sottoposti
a un divieto più generale di vendita al di fuori del loro territorio, e, in particolare, all’esportazione.
89 Risulta da quanto precede che nel [OSCURATO:PERSONA] sono state attuate pratiche restrittive diverse rispetto al contenuto degli
accordi notificati. L’elemento dell’infrazione relativo alle vendite passive effettuate dai distributori autorizzati nei confronti
di distributori autorizzati e di utilizzatori finali al di fuori del loro territorio risulta, di conseguenza, provato.
– Sull’[OSCURATO:PERSONA]
90 Gli accordi standard di distribuzione-esportazione notificati nel 1973 e nel 1975 (registrati al n. IV 28695) che si riferivano,
in particolare, all’[OSCURATO:PERSONA] e che citavano, quale contraente in tale paese, la società [OSCURATO:PERSONA], non contenevano clausole
che vietassero le vendite all’ingrosso ad agenti non autorizzati analoghe a quelle esaminate al precedente punto 86 per quanto
concerne il [OSCURATO:PERSONA]. Al contrario, l’accordo concluso dalla JCB Sales nel 1992 con la [OSCURATO:PERSONA]
(ECI) JCB, suo distributore per l’[OSCURATO:PERSONA], contiene una clausola n. 4, relativa alle vendite all’ingrosso, analoga alle clausole
n. 4 degli accordi relativi ai distributori ed ai rivenditori principali del [OSCURATO:PERSONA], nella versione del 1975. La clausola
dell’accordo del 1992 dispone che «[i]l distributore accetta di non vendere prodotti JCB all’ingrosso per la loro rivendita
al dettaglio, salvo a un rivenditore ovvero a un sub-rivenditore autorizzato». Poiché l’accordo non è stato notificato, la
clausola n. 4, che riguarda sia le vendite passive che le vendite attive, può quindi valere come elemento di prova dell’infrazione.
91 Per quanto riguarda l’esecuzione dell’accordo con riferimento alle vendite passive, la JCB Service mette in dubbio la forza
probatoria dei documenti citati al ‘considerando’ 122 della decisione impugnata, sui quali la [OSCURATO:PERSONA] si basa ai fini
della prova dell’infrazione.
92 Emerge da un fax della JCB Sales alla [OSCURATO:PERSONA], datato 31 gennaio 1995, nonché da due altri fax della [OSCURATO:PERSONA] alla JCB Sales
datati 31 gennaio e 30 marzo 1995, relativi a taluni tentativi della [OSCURATO:PERSONA] di ottenere pezzi di ricambio presso il
deposito della [OSCURATO:PERSONA] a Cork, che il distributore irlandese ha eluso le richieste della [OSCURATO:PERSONA] affermando di avere
lavoro a sufficienza sul suo mercato, e ha chiesto simultaneamente alla JCB Sales se doveva dar seguito alle richieste di
fornitura ricevute dalla [OSCURATO:PERSONA]. Nel contesto di accordi contrattuali identici a quelli del [OSCURATO:PERSONA], ma non notificati,
tali elementi fattuali, supportati dal comportamento generale di limitazione delle vendite fuori dal territorio nel resto
della rete distributiva di JCB, sono atti a dar prova dell’elemento di infrazione, cioè delle restrizioni imposte alle vendite
passive al di fuori del territorio.
93 Il fatto che l’[OSCURATO:PERSONA] (autorità della concorrenza irlandese) abbia concesso alla [OSCURATO:PERSONA], con decisione
5 novembre 1993, un’esenzione per categoria relativa al suo accordo di distribuzione esclusiva con la JCB Sales, senza aver
sollevato alcuna obiezione in ordine alla clausola n. 4, è privo di rilevanza con riferimento all’esercizio, da parte della
[OSCURATO:PERSONA], dei poteri che le sono conferiti dal diritto comunitario in materia di concorrenza. Peraltro, la decisione dell’[OSCURATO:PERSONA], assunta in applicazione del [OSCURATO:PERSONA] 1991, concede l’esenzione facendo salvi l’art. 81, n. 1,
CE, nonché il regolamento (CEE) della [OSCURATO:PERSONA] 22 giugno 1983, n. 1983, relativo all’applicazione dell’art. [81], paragrafo
3, del trattato CEE a categorie di accordi di distribuzione esclusiva (GU L 173, pag. 1). Inoltre, per giurisprudenza costante,
le analogie eventualmente esistenti fra la legislazione di uno Stato membro in materia di concorrenza e il regime degli artt.
81 CE e 82 CE non possono in nessun caso limitare l’autonomia di cui la [OSCURATO:PERSONA] dispone nell’applicazione di tali norme,
né imporle di adottare lo stesso punto di vista degli organi incaricati di applicare una siffatta legislazione nazionale (sentenza
della Corte 28 marzo 1985, causa 298/83, CICCE/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1105, punto 27).
94 In ogni modo, la decisione dell’[OSCURATO:PERSONA] si basa sulla clausola n. 4, come risultante dall’accordo del
1992, citato al precedente punto 90, stipulato tra la JCB Sales e la [OSCURATO:PERSONA], che non è stato notificato alla [OSCURATO:PERSONA].
95 Da quanto precede risulta che l’elemento dell’infrazione relativo all’[OSCURATO:PERSONA] risulta provato anche per quanto riguarda le
vendite passive.
– [OSCURATO:PERSONA]
96 Il contratto standard di concessione fra la [OSCURATO:PERSONA] e la JCB Service e ciascun concessionario, datato 1991, contiene, all’art. 2,
una clausola di esclusiva reciproca che vieta, in particolare, al concessionario di vendere, diffondere o promuovere direttamente
o indirettamente i prodotti e i pezzi JCB al di fuori del territorio assegnato. Tale accordo non notificato, che può quindi
essere preso in considerazione ai fini della prova dell’infrazione, vieta le vendite attive e, nella sua stessa formulazione,
contiene altresì un divieto di effettuare vendite passive al di fuori del territorio assegnato.
97 La JCB Service afferma tuttavia che i documenti sui quali si basa la [OSCURATO:PERSONA], ai ‘considerando’ 111, 113 e 134 della sua
decisione, non dimostrano l’esistenza delle restrizioni contestate.
98 Risulta a tal proposito che un fax della [OSCURATO:PERSONA] a un concessionario autorizzato, datato 21 giugno 1988, avverte il destinatario
che alle vendite al di fuori del territorio attribuito non possono applicarsi aiuti né sconti, e ad esse sarà applicata una
penalità dell’8% per l’assistenza tecnica sulle vendite. La [OSCURATO:PERSONA], in una lettera 10 gennaio 1995 a uno dei suoi concessionari,
la società Philippe MPT, riferendosi ad alcuni incidenti che vi sarebbero stati con tale agente e con alcune società clienti
in ordine a «vendite o proposte fuori settore», richiama il concessionario ai suoi obblighi contrattuali. In una lettera 31
gennaio 1996, indirizzata alla [OSCURATO:PERSONA], un concessionario, la Pinault équipement, con sede a Tolosa, si lamenta della concorrenza
della JCB Île de France (controllata della [OSCURATO:PERSONA]) sul suo territorio, nonché delle reti parallele della [OSCURATO:PERSONA] e della
Renault agricole. Esso chiede alla [OSCURATO:PERSONA] di intervenire energicamente affinché gli siano comunicate le domande di pezzi di
ricambio nella regione d’Aquitania. Tali documenti confermano in gran parte le pratiche restrittive e di compartimentazione
del mercato che sono inserite nell’accordo standard di concessione.
99 La JCB Service si avvale della decisione del consiglio della concorrenza francese, intervenuta in corso di causa il 20 luglio
2001, che dimostrerebbe l’assenza di restrizioni imposte alle vendite passive. Tale decisione non è tuttavia rilevante ai
fini della presente controversia. Risulta infatti che essa si riferisce ad un’intesa, denunciata dai concessionari di JCB
in [OSCURATO:PERSONA], intervenuta tra il gruppo JCB e la società Renault agricole in ordine alla distribuzione dei materiali agricoli.
Orbene, tali materiali sono espressamente esclusi dall’art. 1 del contratto standard di concessione in causa, e, oltretutto,
essi sono oggetto di una rete distributiva distinta.
100 Emerge da quanto precede che l’elemento dell’infrazione relativo a talune restrizioni sulle vendite passive risulta provato
per quanto riguarda la [OSCURATO:PERSONA].
– Sull’Italia
101 Il contratto standard di distribuzione del 1993 tra la [OSCURATO:SOCIETA], la controllata italiana di JCB, e ciascun distributore prevede
che questo si impegni a vendere prodotti JCB solamente sul territorio assegnato (clausola n. 4). Tale clausola dell’accordo,
che, non essendo stato notificato, può essere preso in considerazione ai fini della prova dell’infrazione, vieta tutte le
vendite al di fuori del territorio assegnato. La citata clausola, di carattere restrittivo, include di conseguenza il divieto
di effettuare vendite all’esportazione ed ha quindi ad oggetto la compartimentazione del mercato.
102 Emerge inoltre da due comunicazioni della JCB Sales alla [OSCURATO:SOCIETA], datate rispettivamente 24 marzo 1994 e 14 febbraio 1996,
di cui ai ‘considerando’ 108 e 124 della decisione impugnata, che la Sofim, una distributrice in Italia, è stata chiamata
in causa per avere, nel primo caso, venduto macchine JCB in Slovenia, dove l’agente locale è Terra, e, nel secondo, per aver
effettuato una promozione «aggressiva» dei prodotti JCB nel sud dell’Austria a prezzi inferiori rispetto a quelli degli agenti
locali. La JCB Service sostiene che la clausola n. 4 riguardava solamente le vendite attive, e che vi erano di frequente vendite
passive fuori dal territorio. La ricorrente dimostra, per il periodo che va dal 1990 al 1999, che sono state vendute macchine
JCB sui territori assegnati a due distributori autorizzati, la Somi (territorio di Roma) e la Vames (territorio di Torino)
ad opera di distributori autorizzati per altri territori (Rimac e Stella da un lato, Panero e Meta dall’altro). Sembra che
il 25% in media delle vendite effettuate sui territori della Somi e della Vames sia stato realizzato da distributori autorizzati
per altri territori.
103 La JCB Service dimostra così che vi sono state vendite nell’ambito dei territori dei distributori italiani e che, di conseguenza,
la prassi non è stata così rigida come l’accordo prevedeva. Le critiche cui è stato sottoposto il comportamento della Sofim
dimostrano, invece, la rigidità del sistema distributivo di JCB in ordine alle vendite all’esportazione e conferma che l’obiettivo
perseguito era la compartimentazione dei mercati nazionali. Tuttavia, qualunque sia l’attuazione pratica degli accordi, l’art. 81,
n. 1, CE vieta l’esistenza stessa, all’interno di contratti di distribuzione, di clausole che abbiano ad oggetto o per effetto
di limitare le vendite. Queste ultime rappresentano una limitazione della concorrenza, sanzionabile ai sensi dell’art. 81,
n. 1, CE, in quanto possono pregiudicare il commercio tra gli Stati membri (sentenza della Corte 28 aprile 1998, causa C-306/96,
[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-1983, punti 14 e 15). Il fatto che una clausola di un accordo mirante a restringere la concorrenza non
sia stata applicata dai contraenti non è sufficiente a sottrarla al divieto di cui all’art. 81, n. 1, CE (sentenze della Corte
Hasselblad/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 46, e 31 marzo 1993, cause riunite C-89/85, C-104/85, C-114/85, C-116/85, C-117/85 e da
C‑125/85 a C-129/85, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-1307, punto 175, e del Tribunale 14 luglio 1994, causa
T-77/92, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-549, punto 55).
104 Risulta da quanto precede che l’elemento dell’infrazione relativo alle vendite passive risulta provato nel caso dell’Italia.
– Sulle esportazioni parallele in tutto il mercato geografico interessato
105 La JCB Service sostiene che i documenti citati ai ‘considerando’ 93, 118 e 119 della decisione impugnata, che sarebbero relativi
ad esportazioni parallele, destinate ad operatori non appartenenti alla sua rete distributiva, non dimostrano l’esistenza
dell’infrazione contestata.
106 A tal proposito, in una lettera 2 giugno 1992, che la JCB Sales invia alla Watling JCB, JCB espone la propria posizione, invariata
per quanto concerne le esportazioni parallele, che è quella di disincentivare attivamente la vendita di qualsiasi nuova macchina
all’estero, sia con l’intermediazione di un distributore del [OSCURATO:PERSONA], sia mediante una società terza di locazione di materiale.
Due fax, datati 11 e 15 maggio 1995, menzionano del pari le proteste della controllata tedesca, la JCB Germany, rivolte alla
JCB Sales in merito alle vendite effettuate dalla Berkeley JCB, distributore nel [OSCURATO:PERSONA], e da una società di locazione
di materiali a un concorrente locale.
107 I documenti sopra analizzati dimostrano che JCB persegue una politica di compartimentazione dei territori dei suoi distributori
e dei mercati nazionali che la conduce a vietare, in via generale, qualsiasi vendita al di fuori del territorio, in particolare
all’estero, che si tratti o meno di esportazioni parallele, al di fuori della sua rete distributiva. Tale comportamento ha
l’effetto di rinforzare le limitazioni imposte alle vendite passive.
108 Risulta da quanto precede che a buon diritto la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che JCB, mediante i suoi accordi e le sue pratiche,
ha inteso preservare l’esclusiva dei suoi distributori sul territorio ad essi attribuito, ha perseguito la compartimentazione
dei mercati nazionali e ha disincentivato ovvero vietato le esportazioni. L’argomentazione della ricorrente relativa al primo
elemento dell’infrazione deve pertanto essere respinta.
Sul secondo elemento dell’infrazione, relativo alle restrizioni sulle fonti di approvvigionamento imposte ai concessionari
situati in [OSCURATO:PERSONA] e in Italia, che vietano le forniture incrociate tra concessionari
[OSCURATO:PERSONA] delle parti
109 La JCB Service sostiene che la censura secondo cui gli accordi introdurrebbero restrizioni sulle fonti di approvvigionamento
dei distributori autorizzati in [OSCURATO:PERSONA] e in Italia, obbligando questi ultimi a rifornirsi unicamente presso la controllata
nazionale di JCB e vietando loro di effettuare forniture incrociate tra distributori autorizzati, deriva da un’erronea interpretazione
degli accordi da parte della [OSCURATO:PERSONA], in quanto l’obiettivo delle clausole controverse sarebbe solamente quello di garantire
che i distributori commercializzino esclusivamente prodotti JCB. Inoltre, la ricorrente contesta alla [OSCURATO:PERSONA] di non aver
verificato se le clausole contestate fossero effettivamente applicate.
110 [OSCURATO:PERSONA] afferma che le restrizioni imposte ai distributori francesi e italiani per quanto riguarda le fonti d’approvvigionamento
emergono dalla lettera dei contratti in questione, senza che vi sia necessità di valutarne l’effettiva esecuzione. Essa aggiunge
che JCB non ha mai segnalato tali restrizioni, che hanno l’effetto di rinforzare quelle che sono state notificate.
Giudizio del Tribunale
111 La ripartizione delle fonti d’approvvigionamento è vietata dall’art. 81, n. 1, lett. c), CE. L’elemento di infrazione di cui
all’art. 1, lett. b), della decisione impugnata si riferisce a restrizioni che sarebbero state imposte ai distributori situati
in [OSCURATO:PERSONA] e in Italia per quanto riguarda le loro fonti d’approvvigionamento di prodotti contrattuali, impedendo le forniture
incrociate tra tali distributori.
112 [OSCURATO:PERSONA], l’art. 2 del contratto standard di concessione impone, quale condizione essenziale del contratto, l’approvvigionamento
di prodotti e di pezzi di ricambio JCB esclusivamente presso la controllata francese, la [OSCURATO:PERSONA], e presso la JCB Service.
In Italia, il contratto standard di distribuzione vieta ai distributori di vendere, ovvero di essere coinvolti direttamente
o indirettamente nella vendita di prodotti diversi da quelli JCB (art. 4), e impone loro di rifornirsi di pezzi di ricambio
e di altri prodotti di carattere sussidiario utilizzati per la riparazione dei prodotti JCB esclusivamente presso la [OSCURATO:SOCIETA]
(art. 6), salvo preliminare consenso scritto di JCB, nei casi considerati da tali due articoli.
113 Le clausole di tali accordi, che non sono stati notificati e che possono valere come prova dell’elemento dell’infrazione,
hanno carattere restrittivo.
114 La JCB Service nega qualsiasi valore probatorio ai documenti sui quali la [OSCURATO:PERSONA] si basa al ‘considerando’ 110 della
decisione impugnata.
115 In ordine a tali documenti, va rilevato che, per quanto riguarda la [OSCURATO:PERSONA], una lettera datata 21 giugno 1996, indirizzata
dalla [OSCURATO:PERSONA] alla Sem-Cedima, una delle sue concessionarie, annuncia che il contratto di concessione sarà risolto dalla controllata
francese con due concessionarie, la società Sem-Cedima e la società K. Malecot, a causa della loro politica degli acquisti,
in quanto hanno acquistato macchine nuove e pezzi di ricambio non presso società del gruppo JCB in [OSCURATO:PERSONA], bensì presso società
inglesi, e in ordine a tale prassi la [OSCURATO:PERSONA] esprime la propria disapprovazione. Un’altra lettera, datata 10 febbraio 1999,
di un concessionario autorizzato in [OSCURATO:PERSONA], la cui identità è nascosta, e che risponde a una richiesta di informazioni della
DG «Concorrenza», menziona un divieto di acquistare pezzi di ricambio e materiali JCB al di fuori delle fonti d’approvvigionamento
della [OSCURATO:PERSONA], nonché le pressioni esercitate a tal proposito sulla rete distributiva di JCB nonché sulla sua società. Il concessionario
critica tale comportamento, previsto dall’art. 2 del contratto, denuncia l’esistenza di reti parallele di distribuzione per
materiali agricoli, industriali e per lavori pubblici e spiega che la principale ragione per la quale vi è un interesse a
rifornirsi nel [OSCURATO:PERSONA] è la differenza di prezzo. Tali documenti confermano l’esecuzione degli accordi nonché l’esistenza,
in [OSCURATO:PERSONA], di restrizioni relative alle fonti di approvvigionamento degli agenti autorizzati di JCB.
116 Per quanto riguarda l’Italia, la [OSCURATO:PERSONA] non si è basata, ai fini della valutazione dell’elemento dell’infrazione, su
prove diverse dalle clausole contrattuali. La JCB Service afferma che la [OSCURATO:PERSONA] non può sottoporla a sanzioni per clausole
che non sarebbero state interpretate ed applicate in maniera rigorosa, senza verificare e dimostrare che esse fossero effettivamente
attuate.
117 Come già affermato al precedente punto 103, il fatto che talune clausole restrittive della concorrenza non siano state interpretate
ed applicate in maniera rigorosa è irrilevante per quanto riguarda la prova della presunta infrazione. L’assenza di qualsiasi
analisi degli effetti dell’accordo nella decisione impugnata non rappresenta quindi, in quanto tale, un vizio di tale decisione
(sentenza della Corte 13 luglio 1966, cause riunite 56/64 e 58/64, Consten e Grundig/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pagg. 429, 496; v.,
inoltre, sentenza del Tribunale 6 aprile 1995, causa T‑143/89, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-917, punti 30 e 31,
confermata dalla sentenza della Corte 17 luglio 1997, causa C-219/95 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-4411, punti
13, 14 e 15), dovendosi precisare che l’oggetto e l’effetto anticoncorrenziale di un accordo sono presi in considerazione
in maniera alternativa e non cumulativa (sentenza della Corte 30 giugno 1966, causa 56/65, Societé technique minière, [OSCURATO:PERSONA].
pagg. 377, 359; v., inoltre, sentenza 6 aprile 1995, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit., punti 30 e 31).
118 Da quanto precede, emerge che la [OSCURATO:PERSONA] ha giustamente ritenuto provato l’elemento dell’infrazione relativo alle restrizioni
sulle fonti di approvvigionamento per quanto riguarda gli acquisti di prodotti contrattuali da parte di concessionari operanti
in [OSCURATO:PERSONA] e in Italia; l’argomentazione svolta dalla ricorrente a tal proposito deve quindi essere respinta.
Sul terzo elemento dell’infrazione, relativo alla determinazione degli sconti o dei prezzi di rivendita applicabili dai concessionari
aventi sede nel [OSCURATO:PERSONA] e in [OSCURATO:PERSONA] delle parti
119 La JCB Service nega di aver fissato sconti o prezzi di rivendita imposti ai suoi distributori autorizzati nel [OSCURATO:PERSONA]
e in [OSCURATO:PERSONA]. La ricorrente ritiene che la [OSCURATO:PERSONA] non fornisca alcuna prova che dimostri l’esistenza di pratiche illegittime
in tal senso. Essa sostiene che i documenti sui quali la [OSCURATO:PERSONA] ha basato la sua valutazione attestano semplicemente
i suoi tentativi di aumentare i propri prezzi di vendita ai distributori, testimoniano l’esistenza di normali preoccupazioni
e di relazioni commerciali ordinarie nell’ambito di una rete distributiva, ovvero si riferiscono all’attuazione di una nuova
rete distributiva per quanto riguarda i prodotti agricoli.
120 [OSCURATO:PERSONA] afferma che JCB partecipava alla determinazione degli sconti e dei prezzi di rivendita dei propri distributori
nel [OSCURATO:PERSONA] e in [OSCURATO:PERSONA], e che il suo intervento aveva carattere vincolante. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che i documenti sui
quali essa ha basato la sua valutazione, relativi alle relazioni tra JCB e l’associazione dei suoi rivenditori, la JCB [OSCURATO:PERSONA], dimostra che JCB, con le sue istruzioni e le sue revisioni dei prezzi, che erano diffuse nell’ambito dell’associazione
dei rivenditori, ha necessariamente influenzato la politica dei prezzi dei suoi distributori nel [OSCURATO:PERSONA]. La convenuta
afferma inoltre che JCB fissava altresì i prezzi in [OSCURATO:PERSONA] tramite la [OSCURATO:PERSONA], aggiungendo alle restrizioni territoriali le
restrizioni tariffarie. Essa sostiene infine che, nel contesto delle relazioni contrattuali che caratterizzano gli accordi
di distribuzione verticali in questo settore, le prove raccolte dimostrano l’esistenza di una strategia anticoncorrenziale.
Giudizio del Tribunale
121 L’art. 81, n. 1, lett. a), CE vieta accordi o pratiche concordate intese a fissare direttamente o indirettamente prezzi d’acquisto
o di vendita ovvero altre condizioni di transazione.
122 Gli accordi, notificati, per quanto riguarda il [OSCURATO:PERSONA], nel 1963 e nel 1975, non notificati per quanto riguarda la [OSCURATO:PERSONA],
contengono clausole secondo cui JCB stabilisce il prezzo di fatturazione «all’uscita dalla fabbrica», ai concessionari e ai
dettaglianti dei suoi prodotti, mediante l’applicazione di uno sconto (discount) sul prezzo di vendita al dettaglio raccomandato.
La ricorrente ha ammesso, nella sua risposta alla seconda comunicazione degli addebiti, che essa predisponeva elenchi di prezzi
di vendita ai rivenditori nonché elenchi di prezzi raccomandati di vendita al dettaglio.
123 Per quanto riguarda il [OSCURATO:PERSONA], emerge dagli accordi notificati, relativi ai distributori e ai rivenditori principali,
che i prezzi pagati da tali agenti per le macchine e per i pezzi di ricambio corrispondono ai prezzi di vendita al dettaglio
raccomandati da JCB («JCB’s [OSCURATO:PERSONA]»), ridotti di uno sconto variabile a seconda del prodotto. A
seguito della notifica del 1973, la [OSCURATO:PERSONA], nella sua lettera 27 ottobre 1975, aveva criticato dette clausole precisando,
in particolare, che esse avrebbero potuto essere utilizzate per la determinazione dei prezzi di rivendita.
124 L’accordo relativo ai distributori, trasmesso nel 1980, è identico ai precedenti. L’accordo inviato nel 1995, che lo ha sostituito,
cambia la modalità di calcolo, in quanto i prezzi pagati corrispondevano, per le macchine, all’elenco dei «prezzi di fabbrica»
(ex-works price list) e, per i pezzi di ricambio, al prezzo d’ordine su stock (stock order price), ma mantiene l’indicazione
dei prezzi al dettaglio raccomandati e prevede il diritto di JCB di modificare unilateralmente i suoi sconti e i suoi prezzi.
125 Del pari, per quanto riguarda la [OSCURATO:PERSONA], il contratto-tipo di concessione del 1992 tra la JCB Service e la [OSCURATO:PERSONA], da un
lato, e il concessionario, d’altro lato, prevede che i prezzi fatturati al concessionario siano, per le macchine, i prezzi
fissati con applicazione di un sconto sui «prezzi massimi consigliati» e, per i pezzi di ricambio, i prezzi che risultano
dal «catalogo distributori JCB».
126 Da tali clausole contrattuali risulta che la JCB Sales, predisponendo elenchi indicativi dei prezzi di rivendita al dettaglio
dei suoi prodotti e determinando i prezzi di fatturazione interni alla sua rete in funzione dei prezzi al dettaglio indicati,
esercitava un’influenza sulla determinazione dei prezzi di vendita al dettaglio. Tuttavia, vi è una differenza tra la predisposizione
di elenchi di prezzi consigliati e la determinazione dei prezzi di vendita al dettaglio. Spetta inoltre chiaramente al fornitore
determinare i prezzi «all’uscita dalla fabbrica», ai quali esso fattura i suoi prodotti. I documenti contrattuali, in quanto
tali, non sono quindi sufficienti, nella fattispecie, a dimostrare la determinazione diretta o indiretta dei prezzi di vendita
al dettaglio.
127 Per la prova del comportamento illecito, la [OSCURATO:PERSONA] si è basata, nel [OSCURATO:PERSONA], su documenti relativi ai rapporti tra
JCB e l’associazione dei suoi rivenditori e, in [OSCURATO:PERSONA], su circostanze relative alla [OSCURATO:PERSONA], come risulta dai ‘considerando’
128-133 e 168-171 della decisione impugnata.
128 Per quanto riguarda il [OSCURATO:PERSONA], i documenti che sono stati oggetto di discussione tra le parti (citati ai ‘considerando’
131 e 132 della decisione impugnata) dimostrano che JCB si preoccupava per un livello giudicato troppo basso dei prezzi di
vendita al dettaglio, e che a tal proposito si sono svolti studi e discussioni all’interno della JCB [OSCURATO:PERSONA] su
richiesta della ricorrente. Le lettere del segretario dell’associazione dei rivenditori britannici datate 11 e 20 gennaio
1993 possono essere interpretate, secondo la tesi della ricorrente, come tentativi di aumentare i propri prezzi di vendita
ai propri distributori. La lettera della JCB Service 16 luglio 1991 al segretario dell’associazione rivela del pari che la
ricorrente aveva l’obiettivo di aumentare del 2% il margine lordo medio dei rivenditori per i pezzi di ricambio. Da tali documenti
può dedursi che i membri della rete distributiva si coordinavano ed erano incoraggiati in tal senso, se non addirittura che
JCB orientava e influenzava il comportamento dei membri dell’associazione. Tuttavia, non risulta che essi fossero sottoposti
a uno stretto inquadramento in materia di prezzi di rivendita al dettaglio. La conclusione della [OSCURATO:PERSONA], secondo cui
i citati documenti dimostrerebbero che tutti i concessionari avevano accettato accordi tariffari orizzontali relativi all’intero
[OSCURATO:PERSONA] non risulta pertanto dimostrata in base agli elementi di fatto accolti a sostegno di tali tesi.
129 Quanto alla [OSCURATO:PERSONA], numerosi fax (citati ai ‘considerando’ 133 della decisione impugnata) sono stati considerati dalla [OSCURATO:PERSONA]
come prove del comportamento anticoncorrenziale di JCB. Alcuni fax indirizzati alla [OSCURATO:PERSONA] da parte di concessionari, datati
18 luglio 1994 e 23 ottobre 1995, rivelano l’esistenza di trattative commerciali tra il distributore nazionale e taluni concessionari
che chiedono alla [OSCURATO:PERSONA] di rifornirli a prezzo inferiore in ragione delle tariffe concesse ad alcuni clienti. I fatti riferiti
sembrano piuttosto risultare dalla normale discussione commerciale fra un grossista e un dettagliante, ma non permettono di
concludere nel senso dell’esistenza di una pratica di determinazione autoritativa dei prezzi di vendita al dettaglio. Un altro
fax, dalla [OSCURATO:PERSONA] alla JCB Sales, datato 10 giugno 1996, riferisce di un coordinamento per i prezzi dei pezzi di ricambio,
senza che questa indicazione, da sola, permetta di concludere nel senso dell’esistenza, in tale ambito, di una sistematica
determinazione dei prezzi di vendita al dettaglio imposti dalla JCB Sales. I citati documenti rivelano, comunque, che non
era raro il caso che taluni rivenditori effettuassero vendite al di sotto del prezzo suggerito e chiedessero al fornitore
un prezzo di fatturazione ridotto, così da tenerne conto e non ridurre eccessivamente il margine di utile sperato. Al contrario,
tali documenti non dimostrano in alcun modo che la JCB Sales fosse obbligata a dar seguito a tale domanda.
130 In definitiva, dai documenti del fascicolo emerge che gli interventi di JCB consistevano nel fissare i propri prezzi «all’uscita
dalla fabbrica», puntualmente negoziabili, e nella predisposizione di tabelle indicative di prezzi di vendita al dettaglio.
L’influenza di JCB sui prezzi di vendita al dettaglio era perciò rilevante; lo era, tuttavia, come lo è necessariamente quella
di un produttore che redige elenchi indicativi di prezzi di rivendita al dettaglio e che fissa i prezzi di fatturazione interna
alla sua rete in funzione dei prezzi di vendita al dettaglio auspicati. Inoltre, le tabelle dei prezzi di vendita al dettaglio,
pur potendo avere grande influenza, non avevano tuttavia natura obbligatoria. Nulla rivela che gli sforzi di JCB, volti a
influenzare i rivenditori e disincentivarli dall’applicare prezzi di vendita ritenuti troppo bassi, siano stati accompagnati
da provvedimenti coercitivi.
131 La giurisprudenza, che ammette le giustificazioni dei sistemi di distribuzione, ritiene, in particolare, che una limitazione
della concorrenza mediante i prezzi è inerente a qualsiasi sistema di distribuzione selettiva (sentenza della Corte 25 ottobre
1983, causa 107/82, AEG/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 3151, punto 42). I rivenditori non possono vedersi imporre legittimamente
un obbligo in materia di prezzi (sentenza AEG/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 43), tuttavia, la Corte ha ritenuto, con riferimento
ai rapporti tra concedente e concessionario, che, in mancanza di pratiche concordate ai fini dell’applicazione effettiva di
prezzi indicativi, la comunicazione di tali prezzi non comportava una restrizione della concorrenza (sentenza della Corte
28 gennaio 1986, causa 161/84, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 353, punto 25); lo stesso può dirsi nel caso in cui venga preso in considerazione
un adeguato margine di utile dei rivenditori (sentenza Metro/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 45). Dev’essere invece contrastato un
aumento della rigidità della struttura dei prezzi (sentenza Metro/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 44), tale da ostacolare un’efficace
concorrenza in materia di prezzi (sentenza del Tribunale 12 dicembre 1996, causa T-88/92, Leclerc/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.
II-1961, punto 171).
132 Tali soluzioni giurisprudenziali possono essere trasposte, per analogia, al caso in esame, in quanto si tratta di un sistema
di distribuzione ibrido ma molto simile a un sistema di distribuzione selettiva (v. seguenti punti 165-167).
133 Pertanto, in mancanza di elementi probatori univoci che dimostrino che i prezzi di vendita al dettaglio e gli sconti venivano
fissati ovvero rigidamente definiti, occorre accogliere l’argomentazione della ricorrente a tal proposito e rilevare che il
terzo elemento dell’infrazione non è sufficientemente dimostrato.
Sul quarto elemento dell’infrazione, relativo all’imposizione di contributi per l’assistenza alla clientela sulle vendite
effettuate da distributori aventi sede nel [OSCURATO:PERSONA] verso altri Stati membri, secondo tariffari imposti da JCB
[OSCURATO:PERSONA] delle parti
134 La JCB Service sostiene che i contributi per l’assistenza alla clientela applicati alle vendite effettuate verso altri Stati
membri da parte dei distributori autorizzati del [OSCURATO:PERSONA] sono determinati sulla base di una stima preliminare ragionevole
delle spese reali e non hanno l’effetto di disincentivare le esportazioni. Contrariamente all’analisi svolta dalla [OSCURATO:PERSONA],
tali contributi non sarebbero né uniformi né determinati in base a un tariffario fisso imposto da JCB. La ricorrente precisa
che la sua partecipazione alla negoziazione dei contributi, prevista dagli accordi notificati, era vantaggiosa per i piccoli
distributori e che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva manifestato alcuna obiezione in proposito. Il dispositivo posto in essere non
comporterebbe alcuna violazione dell’art. 81 CE.
135 [OSCURATO:PERSONA] afferma che il sistema dei contributi per l’assistenza alla clientela, fissato preliminarmente e in maniera
forfettaria, è rigido e limita l’autonomia dei distributori, e la partecipazione di JCB alla determinazione di tali contributi,
sin dall’inizio e ancor prima che possa essere stato rilevato un’eventuale dissenso, ostacola qualsiasi negoziazione tra i
distributori. La convenuta aggiunge che, unitamente ad altre clausole, tale dispositivo penalizza finanziariamente le vendite
all’esportazione, sulle quali esso ha un effetto dissuasivo.
Giudizio del Tribunale
136 Una clausola dal titolo «contributi per l’assistenza alla clientela: vendite al di fuori del territorio» è stata introdotta
negli accordi modificati, notificati nel 1975, registrati ai nn. IV 28696 e IV 28697, che riguardavano, rispettivamente, i
distributori nel [OSCURATO:PERSONA] e i rivenditori principali nel [OSCURATO:PERSONA]. La clausola sopra citata disponeva che il distributore,
ovvero il rivenditore principale, si impegnava, nel caso di una vendita al di fuori del territorio assegnato, a versare un
contributo per l’assistenza alla clientela al distributore territorialmente competente, il cui importo doveva essere concordato
tra i due distributori, e che, in mancanza d’accordo, JCB avrebbe determinato l’importo, tenendo conto delle circostanze dell’affare,
del costo del servizio svolto nonché di un ragionevole margine di profitto (clausola n. 5 degli accordi nn. IV 28696 e IV
28697).
137 Tale disposizione non è criticabile dal punto di vista del diritto della concorrenza e il principio su cui si basa non è,
del resto, messo in discussione dalla [OSCURATO:PERSONA]. Tuttavia, quest’ultima sostiene che la clausola modificata non è stata
applicata letteralmente e che JCB è intervenuto in maniera sistematica nella negoziazione del contributo, imponendo un importo
forfettario predeterminato che eccedeva i costi reali e che, pertanto, era tale da disincentivare le esportazioni.
138 L’attuazione di una disposizione atta a compromettere il commercio tra gli Stati membri, in particolare fissando direttamente
o indirettamente i prezzi di acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione, ovvero limitando o controllando
la produzione o gli sbocchi, in particolare, all’esportazione, è vietata dall’art. 81 CE. Qualora le pratiche descritte dalla
[OSCURATO:PERSONA] si rivelassero sussistenti, l’infrazione dovrebbe ritenersi provata per quanto concerne l’elemento di cui trattasi.
139 La JCB Service afferma che i documenti sui quali la [OSCURATO:PERSONA] ha basato la sua valutazione dell’infrazione, citati ai ‘considerando’
123-127 della decisione impugnata, non sono convincenti.
140 Nel caso della [OSCURATO:PERSONA], un fax della [OSCURATO:PERSONA], 21 giugno 1988, precisa che le vendite al di fuori del settore non riceveranno
alcun aiuto a titolo di sostegno commerciale alle operazioni multiple e ad esse sarà applicata una penalità pari all’8% per
garantire l’assistenza alla clientela. Tre documenti, cioé un fax della JCB Sales alla Watling JCB, datato 9 febbraio 1995,
un fax della [OSCURATO:PERSONA] alla Gunn JCB del 29 maggio 1996, prodotto dalla ricorrente in allegato alla sua replica, nonché una lettera
della [OSCURATO:PERSONA] a un concessionario dell’Hérault, datata 5 giugno 1996, menzionano l’importo di 10 000 franchi francesi (FRF),
corrispondente al contributo per l’assistenza alla clientela per una terna. Per quanto riguarda la [OSCURATO:PERSONA], emerge da un fax
della JCB Spain alla JCB Sales, datato 22 luglio 1994, che il contributo per l’assistenza alla clientela doveva essere negoziato
per un valore pari a circa il 5% del prezzo d’acquisto del rivenditore e che JCB avrebbe svolto il ruolo di arbitro in mancanza
di accordo. Per quanto riguarda la Germania, un fax della JCB Sales alla JCB Germany, del 15 maggio 1995, precisa che il contributo
per l’assistenza alla clientela è normalmente pari al 4% del prezzo pagato dal cliente locale, che tale contributo deve essere
versato al distributore del [OSCURATO:PERSONA] e che JCB può svolgere il ruolo di arbitro in mancanza di accordo. Per quanto riguarda
l’[OSCURATO:PERSONA], un fax della TC Harrison JCB, distributore nel [OSCURATO:PERSONA], alla controllata irlandese, la [OSCURATO:PERSONA], del 29 febbraio
1996, menziona sette macchine vendute nel sud dell’[OSCURATO:PERSONA] per le quali il contributo per l’assistenza alla clientela dovuto
è pari a 850 sterline inglesi (GBP), in tutti i casi, salvo uno, nel quale tale contributo è pari a GBP 1 700.
141 Emerge da tali documenti che i contributi per l’assistenza alla clientela applicati corrispondevano a un importo forfettario
prestabilito, ovvero venivano determinati sulla base di una tariffa indicativa, e che l’intervento di JCB era previsto in
caso di mancato accordo tra i suoi agenti. Orbene, dal momento che gli accordi notificati prevedevano l’intervento di JCB
in caso di disaccordo tra i distributori interessati, la previa determinazione di una tariffa indicativa idonea ad essere
utilizzata in mancanza di accordo tra tali distributori poteva essere considerata come un’attuazione ragionevole della clausola
di cui trattasi.
142 Occorre tuttavia accertare se il contributo fissato sulla base di tali calcoli preliminari corrisponde ad una valutazione
realistica del costo dell’assistenza alla clientela, aumentato di un ragionevole margine di profitto (v. precedente punto
136), ovvero se, fissato a un livello irragionevole, esso abbia potuto avere un oggetto o un effetto disincentivante per le
esportazioni.
143 La JC [OSCURATO:PERSONA] ha esposto le modalità di calcolo dei contributi per l’assistenza alla clientela, in particolare
per la [OSCURATO:PERSONA], nell’allegato 1 della sua risposta alla seconda comunicazione delle censure. La ricorrente distingue quattro
categorie di costi corrispondenti al controllo che precede la consegna (cinque ore di lavoro), all’installazione (quattro
ore di lavoro), alla revisione dopo cento ore di utilizzazione (tre ore di lavoro) nonché ai costi che non rientrano nella
garanzia (distanze, spostamenti) e calcola ciascuno di tali costi, per tipo di macchina, in funzione del costo del lavoro.
[OSCURATO:PERSONA], per una terna, ne risulterebbe un contributo pari a FRF 10 000.
144 [OSCURATO:PERSONA] non ha dimostrato che tale modalità di calcolo, che si basa su criteri oggettivi, non corrisponde a costi reali
ovvero che essa non può prendere in considerazione rischi coperti nel corso del periodo di garanzia. Inoltre, nulla dimostra
che essa avrebbe avuto ad oggetto o per effetto di impedire le vendite al di fuori del territorio assegnato al distributore,
in particolare all’esportazione. I documenti citati al precedente punto 140 danno atto dell’esistenza di simili vendite, prive,
a quanto sembra, di carattere eccezionale. Inoltre, l’esistenza di regole indicative precise in ordine al contributo dovuto
dal venditore al distributore territorialmente competente può, evitando negoziazioni non regolamentate tra i due concessionari
interessati, avere l’effetto di facilitare le vendite al di fuori del territorio, contrariamente a quanto sostenuto dalla
[OSCURATO:PERSONA].
145 Si deve quindi accogliere l’argomentazione della ricorrente in ordine alle regole applicate in materia di contributi per l’assistenza
tecnica sulle vendite e dichiarare che il quarto elemento dell’infrazione non risulta sufficientemente provato.
Sul quinto elemento dell’infrazione, relativo alla revoca del sostegno commerciale alle operazioni multiple agli agenti del
[OSCURATO:PERSONA] in caso di vendite esterne, facendo dipendere la remunerazione dei concessionari dalla destinazione geografica
delle vendite
[OSCURATO:PERSONA] delle parti
146 La JCB Service sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] ha interpretato erroneamente la sua clausola di sostegno commerciale alle operazioni
multiple (multiple deal trading support). Quest’ultima rappresenta un aiuto finanziario concesso, senza condizioni legate
alla destinazione geografica della vendita, ai suoi agenti autorizzati che realizzano vendite multiple ad utilizzatori finali,
in quanto la revoca dell’aiuto è prevista solamente se l’acquirente non è un utilizzatore finale. La JCB Service sostiene
che tale clausola è destinata a favorire la posizione commerciale dei suoi agenti.
147 [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il sistema di sostegno commerciale alle operazioni multiple può essere criticato non per il principio
su cui si basa, bensì per la modalità con cui è stato attuato da JCB, che ne ha escluso la concessione in caso di vendite
al di fuori del territorio attribuito al distributore e ha subordinato il medesimo ad un accordo tra i distributori, affinché
tale sostegno sia condiviso con gli agenti nel cui territorio le macchine sono destinate ad essere utilizzate. Ne risulterebbe
una compartimentazione rinforzata del mercato.
Giudizio del Tribunale
148 Dai documenti del fascicolo emerge che, per far fronte ad una concorrenza divenuta più forte nel [OSCURATO:PERSONA], a partire dagli
anni ‘70, e al fine di permettere ai suoi agenti di vendere a prezzi competitivi, JCB ha posto in essere, nel 1977, una clausola
di sostegno commerciale alle operazioni multiple. Tale clausola, non prevista dagli accordi notificati, non è stata di conseguenza
esaminata dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito della notificazione. In forza di tale sistema, i distributori e i rivenditori del
[OSCURATO:PERSONA] ricevono un aiuto finanziario da parte di JCB, che si traduce in uno sconto concesso da JCB sui prezzi «all’uscita
dalla fabbrica», quando essi realizzano vendite multiple ad uno stesso utilizzatore finale. Secondo le indicazioni fornite
dalla JC [OSCURATO:PERSONA] nel corso del procedimento amministrativo, in particolare, in data 6 luglio 1998, nella sua risposta
alla prima comunicazione degli addebiti (v. il suo allegato n. 12), il sostegno rappresentava il 4-5% del prezzo di fabbrica
per una terna e il 3-4% del prezzo di fabbrica per gli altri prodotti. Inoltre, secondo questa stessa risposta, il sostegno
è escluso a priori, ovvero eventualmente ne è chiesto a posteriori il rimborso, quando l’operazione commerciale realizzata
dal distributore non è una vendita al dettaglio destinata ad un utilizzatore finale.
149 Una clausola di sostegno commerciale alle operazioni multiple degli agenti di una rete distributiva che mira solamente ad
aiutare le vendite agli utilizzatori finali non ha, in sé stessa, effetti anticoncorrenziali. Tuttavia, se si dimostrasse
che tale clausola ha avuto l’effetto di limitare gli sbocchi e di ripartire i mercati, essa rappresenterebbe effettivamente
una pratica vietata dall’art. 81, n. 1, lett. b) e c), CE.
150 La JCB Service afferma che tale clausola non era legata alla destinazione geografica delle vendite, ma imponeva semplicemente
che l’acquirente fosse un utilizzatore finale il quale volesse acquistare più macchine, e non un rivenditore. [OSCURATO:PERSONA]
contesta tale affermazione e sostiene che l’applicazione della clausola ha avuto un effetto restrittivo che si è combinato
con gli ulteriori elementi di compartimentazione dei mercati del sistema distributivo di JCB.
151 Quattro documenti, citati ai ‘considerando’ 102-105 della decisione impugnata, sono oggetto di discussione tra le parti. In
una lettera inviata il 18 marzo 1992 ai suoi concessionari nel [OSCURATO:PERSONA], in un contesto nel quale si trattava di operazioni
sul mercato scozzese, la JCB Sales precisa di non essere interessata a sostenere operazioni che possono essere destinate al
territorio di un altro distributore, sia nel [OSCURATO:PERSONA] che all’estero, a prescindere dal fatto che si tratti di vendite
a rivenditori non autorizzati ovvero di vendite effettuate in vista di contratti di locazione di macchine. Un fax della JCB
Sales alla Gunn JCB, distributrice nel [OSCURATO:PERSONA], datato 12 maggio 1992, conferma l’esistenza di una richiesta di rimborso
del sostegno commerciale ottenuto dalla Gunn JCB, in quanto le macchine sono state in seguito consegnate a un rivenditore
non autorizzato per l’esportazione. In una lettera da essa inviata alla Watling JCB il 2 giugno 1992, la JCB Sales esamina
la questione dei contratti di locazione, cioè dei casi di vendite a una società di locazione di macchine che in seguito sono
cedute in locazione. La JCB Sales precisa che le macchine possono essere interessate dal sostegno solamente se utilizzate
sul territorio del distributore-venditore, salvo accordo trilaterale tra quest’ultimo, l’agente autorizzato del territorio
in cui la macchina è utilizzata e JCB. Infine, una relazione della [OSCURATO:PERSONA] UK Ltd, detective privato, del 1° luglio
1994, richiesta dalla JCBamford [OSCURATO:PERSONA], rivela che la Gunn JCB ha fraudolentemente percepito il sostegno commerciale alle
operazioni multiple.
152 Tali elementi dimostrano che il sostegno è stato ritirato con riferimento ad operazioni aventi ad oggetto la vendita di più
macchine, le quali si ritrovavano in seguito sul mercato dell’usato, o sul mercato della locazione-vendita, oppure presso
rivenditori non autorizzati e, in generale, al di fuori del territorio del distributore, ivi compresa l’esportazione. La vendita
per la quale è stato ritirato il sostegno era al tempo stesso una vendita non destinata ad un utilizzatore finale e altresì
una vendita fuori dal territorio, ma il motivo determinante del rifiuto, dal punto di vista della JCB Service, sembra riferirsi
al primo elemento. La clausola di sostegno poteva infatti riguardare vendite destinate ad acquirenti situati all’estero ovvero
al di fuori del territorio attribuito al distributore, in quanto la concessione del sostegno era subordinata, in tal caso,
solamente a un accordo tra il rivenditore che effettuava la vendita e il rivenditore territorialmente competente. La JCB Service
sostiene che l’accordo in questione doveva riguardare l’importo del contributo per l’assistenza alla clientela, il che sembra
plausibile nelle circostanze della fattispecie.
153 Emerge dal fascicolo che il sostegno commerciale alle vendite multiple, che aveva ad oggetto solamente le vendite destinate
ad utilizzatori finali, è stato rifiutato o revocato, nei casi esaminati, in quanto l’acquirente non era un utilizzatore finale.
Il fatto che l’acquirente non fosse un utilizzatore finale giustificava, di per sé, il rifiuto ovvero la revoca del sostegno,
indipendentemente dalla localizzazione geografica dell’acquirente. Non è quindi dimostrato che l’applicazione del sistema
di sostegno commerciale alle operazioni multiple abbia avuto l’effetto contestato di rinforzare la compartimentazione dei
mercati.
154 Si deve quindi accogliere l’argomentazione presentata dalla ricorrente a tal proposito e rilevare che il quinto elemento dell’infrazione
non risulta sufficientemente dimostrato.
155 Da quanto precede risulta che il primo e il secondo elemento dell’infrazione, relativi alle restrizioni delle vendite passive
e delle fonti d’approvvigionamento, devono essere ritenuti provati, tuttavia che, per quanto concerne il terzo, il quarto
e il quinto elemento, relativi alla determinazione dei prezzi di vendita al dettaglio, all’imposizione di contributi per l’assistenza
tecnica sulle vendite e al ritiro del sostegno commerciale alle operazioni multiple, la [OSCURATO:PERSONA] non ha adeguatamente dimostrato
la sussistenza dell’infrazione contestata. Devono quindi essere annullati l’art. 1, lett. c), d) ed e), e l’art. 3, lett. d)
ed e), della decisione impugnata.
Sul motivo relativo al rigetto della domanda d’esenzione
[OSCURATO:PERSONA] delle parti
156 La JCB Service afferma che la sua domanda d’esenzione ai sensi dell’art. 81, n. 3, CE, è giustificata, in quanto la combinazione
dell’esclusiva territoriale e della selettività dei rivenditori nel suo sistema distributivo non sarebbe contraria al diritto
comunitario. Essa non avrebbe alcun effetto pregiudizievole, in particolare, per i consumatori, bensì comporterebbe taluni
dei vantaggi considerati da tale disposizione, quale il miglioramento della distribuzione dei prodotti. I suoi accordi di
distribuzione presenterebbero quindi i requisiti per una esenzione individuale. La ricorrente afferma che la [OSCURATO:PERSONA] non
ha opposto alcun valido motivo per respingere la sua domanda d’esenzione.
157 La JCB Service aggiunge che la [OSCURATO:PERSONA] ha concesso esenzioni individuali in casi di sistemi distributivi che combinavano
l’esclusività e la selettività [decisione della [OSCURATO:PERSONA] 13 dicembre 1974, 75/73/CEE, relativa ad una procedura ai sensi
dell’art. [81] del trattato CEE (IV/14.650 - [OSCURATO:PERSONA], AG) – (GU 1975, L 29, pag. 1); decisione della [OSCURATO:PERSONA]
27 novembre 1985, 85/559/CEE, relativa ad una procedura ai sensi dell’art. [81] del trattato CEE (IV/30.846 Ivoclar) (GU L
369, pag. 1), e comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] – 93/C 275/03, ai sensi dell’art. 19, n. 3, del regolamento n. 17 – Caso IV/34.084
– [OSCURATO:PERSONA] SA (GU 1993, C 275, pag. 3)], e che il regolamento (CE) della [OSCURATO:PERSONA] 28 giugno 1995, n. 1475, relativo
all’applicazione dell’art. [81], paragrafo 3 del trattato a categorie di accordi per la distribuzione di autoveicoli e il
relativo servizio di assistenza alla clientela (GU L 145, pag. 25), che ha introdotto un’esenzione per categoria nella distribuzione
di autoveicoli, sarebbe applicabile alle sue macchine ovvero, quantomeno, che l’argomentazione sottesa a tale regolamento
sarebbe applicabile per analogia.
158 [OSCURATO:PERSONA] precisa che il sistema distributivo della ricorrente, considerato nel suo insieme, si presenta come una combinazione
di varie restrizioni, che contiene elementi di esclusività e di selettività, e che essa non ha mai concesso esenzioni individuali
in casi analoghi, posto che non vi può essere esenzione in caso di notificazione incompleta. La ricorrente non avrebbe inoltre
dimostrato che le restrizioni di cui trattasi fossero necessarie a garantire la sicurezza dei prodotti distribuiti.
159 [OSCURATO:PERSONA] spiega che JCB non può neppure pretendere una esenzione per categoria sulla base del regolamento n. 1475/95,
che riguarda gli autoveicoli, cui non possono essere assimilate le macchine da costruzione prodotte dalla ricorrente, come
non può pretenderla ai sensi del regolamento n. 1983/83, di cui JCB non rispetterebbe i requisiti.
Giudizio del Tribunale
160 Dalla decisione impugnata emerge che la [OSCURATO:PERSONA] ha respinto la domanda d’esenzione presentata nel 1973, in quanto l’esame
di tale domanda richiedeva una valutazione d’insieme del sistema distributivo di JCB, che sarebbe stata impossibile tenuto
conto del carattere parziale delle notificazioni, nonché in quanto gli accordi e le pratiche di JCB contenevano restrizioni
alla concorrenza e non soddisfacevano le condizioni cumulative richieste dall’art. 81, n. 3, CE, per essere oggetto di un’esenzione.
Si deve precisare che tale domanda aveva solamente ad oggetto l’accordo standard di distribuzione-esportazione relativo all’[OSCURATO:PERSONA],
alla Svezia e alle isole anglo-normanne, registrato dalla [OSCURATO:PERSONA] al n. IV 28695, e proveniva dalla JCB Sales – e non,
invece, dalla JC [OSCURATO:PERSONA], come erroneamente indicato dall’art. 2 della decisione impugnata.
161 Nell’ambito della controversia, le parti hanno dibattuto la questione generale se il sistema distributivo di JCB potesse essere
oggetto di una decisione ai sensi dell’art. 81, n. 3, CE. Tale questione è affrontata ai ‘considerando’ 201-222 della decisione
impugnata. Spetta infatti alla [OSCURATO:PERSONA], investita di una denuncia, verificare se eventualmente gli accordi o le pratiche
di cui trattasi possano essere oggetto di una decisione ai sensi dell’art. 81, n. 3, CE, ovvero se rientrino in un regime
già esistente di esenzione per categoria. Tuttavia, nel caso di specie, un’esenzione avrebbe potuto essere comunque concessa
solamente per l’accordo regolarmente notificato per il quale essa era stata richiesta. Le conclusioni del ricorso mirano,
del resto, solamente all’annullamento dell’art. 2 della decisione impugnata, che respinge la domanda formulata nel 1973. Di
conseguenza, è solo con riferimento all’accordo citato al precedente punto 160 che dev’essere valutata la fondatezza della
domanda di esenzione, senza che sia necessario, per il Tribunale, verificare se una tale esenzione avrebbe potuto essere concessa
per tutti gli accordi inviati da JCB alla [OSCURATO:PERSONA].
162 Grava sull’impresa ricorrente l’onere di fornire ogni elemento probatorio idoneo a dimostrare la giustificazione economica
di un’esenzione, nonché di provare che essa soddisfa tutte e quattro le condizioni dettate dall’art. 81, n. 3, CE, che hanno
carattere cumulativo (sentenza della Corte 17 gennaio 1984, VBVB e VBBB/[OSCURATO:PERSONA], cit., punti 52 e 61, e sentenza del Tribunale
9 luglio 1992, causa T-66/89, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-1995, punto 69). Del pari, spetta a tale impresa
dimostrare che le restrizioni della concorrenza conseguono gli obiettivi previsti dall’art. 81, n. 3, CE e che essi non potrebbero
essere raggiunti senza tali restrizioni (sentenza del Tribunale 28 febbraio 2002, causa T-86/95, Compagnie générale maritime
e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1011, punto 381).
163 In primo luogo, in ordine alla questione se l’accordo di cui trattasi potesse rientrare nel regime di esenzione per categoria
previsto dal regolamento (CEE) della [OSCURATO:PERSONA] 12 dicembre 1984, n. 123/85 relativo all’applicazione dell’art. [81], paragrafo
3, CE a categorie di accordi per la distribuzione di autoveicoli e il servizio di assistenza alla clientela (GU 1985, L 15,
pag. 16), sostituito dal regolamento n. 1475/95, JCB afferma che le sue macchine possono essere utilizzate e sono destinate
ad essere utilizzate sia come veicoli stradali che come veicoli non stradali.
164 Tuttavia, il regolamento sopra citato ha ad oggetto, ai sensi del suo art. 1, nella sua versione del 1984, «autoveicoli a
tre o più ruote per l’utilizzazione sulla via pubblica», mentre il regolamento del 1995 aggiunge che tali veicoli devono essere
nuovi. Inoltre, i regolamenti di esenzione per categoria sono oggetto di un’interpretazione restrittiva (v. sentenza della
Corte 28 febbraio 1991, causa C‑234/89, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-935, punti 36, 37 e 46). Orbene, è chiaro che le macchine
da costruzione prodotte da JCB sono concepite per il movimento terra e la costruzione e che, seppure idonee a percorrere la
via pubblica, non sono destinate a tale utilizzazione ai sensi del regolamento di esenzione di cui trattasi. I prodotti di
JCB non rientrano quindi nell’ambito applicativo del regolamento di cui sopra, il quale non può essere applicato per analogia
a categorie di veicoli diverse da quelle che esso contempla. La ricorrente non è quindi legittimata a sostenere che il suo
accordo poteva essere oggetto di una esenzione su questa base.
165 Quanto alla questione se l’accordo di cui trattasi potesse o meno essere oggetto di un’esenzione individuale ai sensi dell’art. 81,
n. 3, CE, si deve ricordare che una tale possibilità è prevista nel caso in cui gli accordi ovvero le pratiche in questione
contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico,
pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell’utile che ne deriva, evitando di imporre alle imprese interessate
restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi, ed evitando di dare a talune imprese la possibilità
di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi. Nella decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA]
ha ritenuto che la combinazione della selettività e dell’esclusività proprie del sistema distributivo di JCB comportava un
cumulo di restrizioni non indispensabili, senza che tali limitazioni fossero controbilanciate da effetti benefici, in particolare,
per i consumatori.
166 Orbene, da un lato, la JCB Service si limita ad affermare in maniera generica che gli accordi di distribuzione presentavano
i requisiti richiesti per la concessione di un’esenzione, senza precisare quali vantaggi specifici fossero connessi all’accordo
di cui trattasi affinché questo potesse essere oggetto di una simile decisione. La ricorrente si limita ad affermare che tale
accordo non è sfavorevole per i consumatori e che la [OSCURATO:PERSONA] non dà prova che da esso non derivino taluni vantaggi, tuttavia
essa non specifica in alcun modo i vantaggi e le giustificazioni delle restrizioni attuate. Infine, tenuto conto dei motivi
del rigetto della domanda di esenzione da parte della [OSCURATO:PERSONA], richiamati al precedente punto 165, la JCB Service non
potrebbe validamente affermare che la [OSCURATO:PERSONA] non ha precisato le ragioni della sua decisione in proposito.
167 D’altra parte, se la JCB Service invoca le decisioni, citate al precedente punto 157, con le quali la [OSCURATO:PERSONA] ha concesso
esenzioni individuali con riferimento a sistemi distributivi che presenterebbero analogie con quello di cui trattasi, la convenuta
dimostra che le situazioni non sono comparabili. [OSCURATO:PERSONA] sostiene, senza essere validamente contraddetta, che, nel
caso della BMW, le vendite attive al di fuori del territorio non erano vietate, a fortiori le vendite passive e le forniture
in seno alla rete che, per quanto concerne il sistema distributivo della Ivoclar, è stato successivamente chiesto all’interessata
di scegliere tra un modello esclusivo e un modello selettivo e che la [OSCURATO:PERSONA] presentava un unico elemento restrittivo
comune al sistema di JCB. Inoltre, se nei citati tre casi erano presenti taluni elementi restrittivi che ricorrevano nel sistema
attuato da JCB, essi non erano presenti in forma cumulativa. Le soluzioni accolte in tali casi non risultano di conseguenza
applicabili al sistema distributivo di JCB.
168 Pertanto, la JCB Service non ha dimostrato che il suo accordo poteva rientrare nel regime di esenzione per categoria previsto
dal regolamento n. 123/85, sostituito dal regolamento n. 1475/95. Essa non ha neppure dimostrato che il suo accordo poteva
essere oggetto di una decisione di esenzione individuale ai sensi dell’art. 81, n. 3, CE.
169 Risulta da quanto precede che la JCB Service non è legittimata a chiedere l’annullamento dell’art. 2 della decisione impugnata
che respinge la sua domanda di esenzione.
Sui motivi relativi all’importo dell’ammenda
[OSCURATO:PERSONA] delle parti
170 La JCB Service contesta l’ammenda inflitta sia in linea di principio sia per quanto riguarda il suo importo. Essa afferma
che i fatti sono stati, per la maggior parte, se non completamente, erroneamente qualificati come violazioni dell’art. 81
CE, e che essi si collegavano inoltre ad accordi notificati e non potevano quindi essere oggetto di un’ammenda in applicazione
dell’art. 15, n. 5, lett. a), del regolamento n. 17. La ricorrente precisa che gli accordi notificati a partire dal 1973 lo
sono stati nelle forme richieste e che i regolamenti successivi, n. 27 e n. 3385/94, relativi alle modalità di notificazione,
non richiedono la presentazione della versione modificata degli accordi anteriormente notificati secondo un nuovo formulario
A/B. Essa aggiunge che gli accordi non notificati erano analoghi a quelli che erano stati notificati in precedenza, e pertanto
essa ne poteva presumere l’approvazione tacita. La JCB Service ritiene che, contrariamente a quanto affermato nella decisione
impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] le ha inflitto un’ammenda in ragione della clausola n. 4 dell’accordo con gli agenti del [OSCURATO:PERSONA],
che vieta agli agenti principali di vendere prodotti JCB all’ingrosso per la rivendita, salvo si tratti di un agente secondario
autorizzato. Tale punto di vista è, a suo parere, confermato dall’elevato importo dell’ammenda.
171 La JCB Service sostiene che l’ammenda è sproporzionata, in particolare se confrontata con ammende inflitte secondo lo stesso
procedimento a imprese quali la Volkswagen e la Opel [decisione della [OSCURATO:PERSONA] 28 gennaio 1998, 98/273/CE, relativa ad
un procedimento a norma dell’art. [81] del trattato CE (IV/35.733 – VW) (GU L 124, pag. 60), nonché decisione della [OSCURATO:PERSONA]
20 settembre 2000, 2001/146/CE, relativa ad un procedimento ai sensi dell’art. 81 del trattato CE (Caso COMP/36.653 Opel)
(GU 2001, L 59, pag. 1)]. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe esagerato la gravità dell’infrazione e si sarebbe astenuta dal prendere in
considerazione l’effettivo impatto delle pratiche contestate con riferimento alla posizione di JCB sui mercati nazionali di
cui trattasi e di verificare in che misura le restrizioni fossero effettivamente attuate. Essa avrebbe falsificato i fatti
per prolungare la durata delle infrazioni, senza tener conto della loro intensità variabile nel tempo, mentre i 5 capi di
infrazione indicati nella decisione impugnata si sarebbero trovati riuniti solamente nel corso di cinque anni al massimo.
[OSCURATO:PERSONA] non avrebbe tenuto conto delle circostanze attenuanti, quale l’esenzione individuale concessa dall’[OSCURATO:PERSONA] con riferimento al suo accordo di distribuzione esclusiva in [OSCURATO:PERSONA], oppure la sentenza favorevole della Cour d’appel
de [OSCURATO:PERSONA] 8 aprile 1998, resa nella causa intercorsa tra la sua controllata francese, [OSCURATO:PERSONA], e la ricorrente in tale controversia,
la [OSCURATO:PERSONA].
172 [OSCURATO:PERSONA] precisa che nessuna tra le clausole contenute negli accordi notificati è stata sottoposta ad ammenda. Essa
sostiene di aver tenuto conto della variabile intensità dell’infrazione e che la maggiorazione inflitta, pari al 55%, sarebbe
potuta arrivare, secondo le sue linee direttrici, al 100%, con riferimento alla durata di undici anni dell’infrazione e al
fatto che le misure di rappresaglia attuate da JCB nei confronti dei suoi contraenti sono considerate circostanze aggravanti.
173 [OSCURATO:PERSONA] spiega che, per determinare l’importo dell’ammenda, essa ha preso in considerazione l’infrazione nel suo insieme
e che non è certo che la scomposizione di quest’ultima nei suoi diversi elementi costitutivi avrebbe condotto a un importo
inferiore. Essa ricorda infine che dispone di un margine di discrezionalità e non può esserle imposto l’obbligo di applicare
una precisa formula matematica (sentenza della Corte 16 novembre 2000, causa C-286/98 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. I-9925, punto 119).
Giudizio del Tribunale
174 Il dibattito tra le parti è incentrato sulla questione se la [OSCURATO:PERSONA] abbia inflitto alla JCB Service un’ammenda in particolare
a causa delle clausole contenute negli accordi notificati, e se essa abbia fissato per quest’ultima un importo sproporzionato,
specie se confrontato con casi analoghi, senza aver tenuto conto della sua posizione sui mercati nazionali, dell’effettiva
esecuzione dell’infrazione, né delle circostanze attenuanti.
175 Ai sensi dell’art. 15, n. 5, lett. a), del regolamento n. 17, non può essere inflitta alcuna ammenda per comportamenti posteriori
alla notificazione, nella misura in cui essi restano nei limiti dell’attività descritta nella notificazione.
176 [OSCURATO:PERSONA] non poteva, senza violare la citata disposizione del regolamento n. 17, infliggere un’ammenda alla JCB Service
in ragione degli accordi notificati nel 1973 e nel 1975. La legittimità della sua decisione a tal proposito dev’essere esaminata
unicamente con riferimento agli elementi dell’infrazione interessati dalla notificazione e che il Tribunale ritiene dimostrati.
Si tratta delle restrizioni imposte alle vendite passive, di cui all’art. 1, lett. a), della decisione impugnata. Tali restrizioni
sono connesse agli accordi notificati per il [OSCURATO:PERSONA]. Esse si riferiscono, in particolare, alla clausola n. 4, relativa
alle vendite all’ingrosso in vista della rivendita al dettaglio, dell’accordo con i distributori, nonché alla medesima clausola
dell’accordo con i rivenditori principali, le quali sono state esaminate al precedente punto 86. L’altro elemento dell’infrazione
che si ritiene provato, ovvero il secondo, relativo alle limitazioni delle fonti d’approvvigionamento, di cui all’art. 1,
lett. b), della decisione impugnata, non è stato oggetto di notificazione.
177 Come rilevato al precedente punto 88, la clausola n. 4 è stata applicata in maniera diversa dal suo stesso disposto, in quanto
la sua portata è stata estesa in modo da ricomprendervi un divieto generale per i distributori di vendere al di fuori del
loro territorio, in particolare all’esportazione. Poiché le pratiche che hanno dato luogo all’applicazione di un’ammenda non
rimangono nei limiti delle clausole degli accordi notificati, come rilevato dal Tribunale nell’analisi dell’elemento dell’infrazione
di cui trattasi, il motivo basato sulla violazione delle disposizioni sopra citate del regolamento n. 17 dev’essere respinto.
178 Ai sensi dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, la [OSCURATO:PERSONA] può, mediante decisione, infliggere alle imprese che abbiano
commesso, intenzionalmente o per negligenza, un’infrazione alle disposizioni dell’art. 81, n. 1, CE, ammende che variano da
un minimo di mille euro ad un massimo di un milione di euro, con facoltà di aumentare quest’ultimo importo fino al 10% del
volume d’affari realizzato durante l’esercizio sociale precedente da ciascuna delle imprese che hanno partecipato all’infrazione.
L’ammontare dell’ammenda è determinato tenendo conto sia della gravità dell’infrazione sia della sua durata.
179 Secondo una giurisprudenza costante, l’importo dell’ammenda dev’essere commisurato alle circostanze della violazione ed alla
gravità dell’infrazione, e la valutazione di quest’ultima deve essere effettuata tenendo conto, in particolare, della natura
delle restrizioni provocate alla concorrenza (sentenza della Corte 15 luglio 1970, causa 41/69, ACF Chemiefarma/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. 661, punto 176; sentenze [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 92, e SCK e FNK/ [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 246). Anche
se la scelta dell’importo dell’ammenda costituisce uno strumento della politica della [OSCURATO:PERSONA] in materia di concorrenza
al fine di orientare il comportamento delle imprese verso il rispetto delle norme in tale settore (sentenze del Tribunale
6 aprile 1995, causa T-150/89, Martinelli/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-1165, punto 59, e 11 dicembre 1996, causa T-49/95, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-1799, punto 53), spetta tuttavia al Tribunale verificare se l’importo dell’ammenda
irrogata sia proporzionale alla gravità e alla durata dell’infrazione (sentenza del Tribunale 21 ottobre 1997, causa T-229/94,
[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-1689, punto 127). In particolare, il Tribunale deve soppesare la gravità dell’infrazione
e le circostanze invocate dalla ricorrente (sentenza della Corte 14 novembre 1996, causa C-333/94 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. I-5951, punto 48).
180 In applicazione delle disposizioni del regolamento n. 17, richiamate al precedente punto 178, e seguendo gli orientamenti
per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’art. 15, paragrafo 2 del regolamento n. 17 e dell’art. 65, paragrafo
5 del trattato CECA (GU 1998, C 9, pag. 3), la [OSCURATO:PERSONA] ha determinato l’importo dell’ammenda inflitta alla JCB Service,
prendendo in considerazione la gravità e la durata dell’infrazione, in una somma pari a EUR 38 750 000. Un importo pari a
EUR 25 000 000 è stato determinato con riferimento alla gravità, mentre un importo pari a EUR 13 750 000 è stato aggiunto
a questo tenuto conto della durata, ritenuta pari a 11 anni. [OSCURATO:PERSONA] ha applicato, alla parte dell’ammenda inflitta
con riferimento alla gravità, un tasso di aumento pari al 55%, corrispondente al 5% annuo. Aggiungendo EUR 864 000 in ragione
delle circostanze aggravanti, la [OSCURATO:PERSONA] ha definito l’importo totale dell’ammenda come pari a EUR 39 614 000.
181 Come rilevato dal Tribunale al precedente punto 155, l’infrazione non può essere ritenuta provata con riferimento a tre dei
suoi elementi, cioè la determinazione degli sconti o dei prezzi di vendita al dettaglio applicabili dai distributori con sede
nel [OSCURATO:PERSONA] e in [OSCURATO:PERSONA], l’imposizione di contributi per l’assistenza alla clientela sulle vendite verso altri Stati
membri effettuate dai distributori con sede al di fuori dei territori esclusivi del [OSCURATO:PERSONA], e la soppressione del sostegno
commerciale alle operazioni multiple secondo la destinazione geografica delle vendite, come precisato ai precedenti punti
133, 145 e 154.
182 Gli elementi dell’infrazione che risultano provati sono relativi alle limitazioni delle vendite passive dei distributori con
sede, da un lato, nel [OSCURATO:PERSONA], e destinate ad agenti autorizzati e a rivenditori finali aventi sede al di fuori dei territori
esclusivi, e, d’altro lato, in [OSCURATO:PERSONA], in [OSCURATO:PERSONA] e in Italia, e destinate a rivenditori non autorizzati, a utilizzatori
finali ovvero a distributori con sede al di fuori dei territori esclusivi, e in particolare in altri Stati membri. È inoltre
dimostrata l’esistenza di limitazioni imposte alle fonti di approvvigionamento per quanto riguarda gli acquisti di prodotti
contrattuali ad opera di concessionari con sede in [OSCURATO:PERSONA] e in Italia. Tali due forme di pratiche anticoncorrenziali rappresentano
elementi essenziali nel comportamento illegittimo di JCB. Esse possono essere considerate assai gravi a causa dei rischi che
comportano per il buon funzionamento del mercato interno, in particolare a causa della compartimentazione dei mercati nazionali
che queste producono. Esse giustificano di conseguenza per sé sole un’ammenda elevata.
183 Per quanto riguarda la gravità dell’infrazione con riferimento alla posizione di JCB sui mercati nazionali in cui sono attuati
gli accordi e le pratiche, emerge dai dati che risultano dai ‘considerando’ 26 e 27 della decisione impugnata, non contestati
dalla ricorrente, che nel 1995 JCB era al quinto posto tra i costruttori di tutto il mondo, con una quota del 7,9% delle vendite
complessive (23,1% per le terne) e nel 1995-96, deteneva una quota in volume pari a circa il 13-14% di tutte le macchine per
la costruzione e il movimento terra vendute nella [OSCURATO:PERSONA] europea. In valore, JCB stima la propria quota all’8,9% nella [OSCURATO:PERSONA]
europea e al 23,7% nel [OSCURATO:PERSONA]. Se la ricorrente afferma di disporre di una parte relativamente ridotta nell’offerta di
attrezzature da costruzione e da movimento terra in tutta l’Unione europea e sostiene, per quanto concerne la [OSCURATO:PERSONA] e l’Italia,
che le cifre più recenti sono assai meno elevate, essa non fornisce alcun elemento a sostegno di quanto afferma. Orbene, dalle
quote di mercato sopra citate risulta che JCB è un’impresa relativamente importante all’interno della [OSCURATO:PERSONA] europea e nel
settore di cui trattasi. Non sembra quindi che la [OSCURATO:PERSONA] abbia commesso alcun errore nella valutazione dell’impatto dell’infrazione
sui mercati nazionali interessati al fine di determinare l’importo dell’ammenda.
184 Per quanto riguarda la durata dell’infrazione, la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato taluni fatti connessi ai due elementi dell’infrazione
che risultano provati, per un periodo che va dall’inizio dell’anno 1989 sino alla fine dell’anno 1998, per quanto riguarda
il primo elemento dell’infrazione, e per un periodo che va dall’inizio dell’anno 1992 alla fine dell’anno 1996 per quanto
riguarda il secondo. Dal fascicolo risultano elementi di prova, che sono stati precedentemente esaminati, per il periodo globale
considerato. Il periodo totale in cui è stata compiuta l’infrazione si è dunque esteso non a undici, bensì a dieci anni.
185 I due elementi dell’infrazione sono stati presenti simultaneamente nel corso della metà di tale periodo. La JCB Service ha
inoltre sottolineato che tutti gli elementi dell’infrazione – (ridotti al numero di due) – si sono trovati riuniti solamente
per un periodo di cinque anni. Tuttavia, le limitazioni imposte alle esportazioni, che costituiscono il primo elemento dell’infrazione
e che sono alla base del sistema distributivo di JCB, rivestono un’importanza preminente, e da esse derivano logicamente le
limitazioni delle fonti di approvvigionamento, che costituiscono il secondo elemento dell’infrazione. Nelle circostanze del
caso in esame, dato il carattere preminente del primo elemento dell’infrazione, che si riferisce ad un aspetto centrale del
sistema distributivo di JCB, non si può ritenere che la durata dell’infrazione avrebbe dovuto essere ridotta a meno di dieci
anni.
186 Quanto agli elementi di confronto ricercati con le ammende inflitte secondo il medesimo procedimento a imprese quali la Volkswagen
e la Opel (decisioni 98/273 e 2001/146), la [OSCURATO:PERSONA], invitata dal Tribunale a precisare, in proposito, le modalità di
calcolo applicate a JCB, ha dichiarato di aver seguito i principi individuati nei suoi orientamenti e di aver tenuto conto
delle due decisioni sopra citate. La convenuta rileva, in particolare, che l’infrazione sanzionata è stata commessa in quattro
Stati membri mentre, negli altri casi, un solo paese era interessato, e che il tasso annuo di maggiorazione del 5% applicato
a JCB è inferiore o pari a quelli accolti nei casi precedenti. JCB, da parte sua, ha sottolineato che l’ammenda iniziale inflitta
alla Volkswagen (ricondotta a EUR 90 milioni dalla sentenza Volkswagen/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 348) era pari a EUR 102 milioni,
corrispondenti allo 0,5% del fatturato dell’impresa, e quella inflitta alla Opel era pari a EUR 43 milioni, pari allo 0,16%
del suo fatturato, mentre l’ammenda che le è stata inflitta è pari al 4% del suo fatturato.
187 Il rispetto del principio della parità di trattamento, che osta a che situazioni analoghe siano trattate in maniera differenziata
e a che situazioni diverse siano trattate in maniera analoga, a meno che un tale trattamento non sia obiettivamente giustificato,
si impone alla [OSCURATO:PERSONA] quando essa infligge un’ammenda a un’impresa a causa di un’infrazione alle regole di concorrenza,
come a qualsiasi istituzione nell’ambito di tutte le sue attività (sentenze della Corte 13 dicembre 1984, causa 106/83, [OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. 4209, punto 28, e del Tribunale 20 marzo 2002, causa T-31/99, ABB [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-1881,
punto 240). A prescindere dai confronti che la [OSCURATO:PERSONA] abbia potuto ritenere utile effettuare al fine di determinare l’importo
dell’ammenda inflitta alla JCB Service, tali elementi possono avere solamente carattere indicativo, in quanto i dati relativi
alle circostanze dei casi, quali i mercati, i prodotti, i paesi, le imprese e i periodi interessati non sono identici. In
ordine ai confronti effettuati dalla JCB Service in termini di fatturato, va rilevato che le differenze sono notevolmente
attenuate quando le si consideri in valore assoluto, dovendosi ricordare che esse rientrano nell’ambito del potere discrezionale
della [OSCURATO:PERSONA] (v., in tal senso, sentenza Martinelli/[OSCURATO:PERSONA], citata, punto 59). Inoltre, l’art. 15, n. 2, del regolamento
n. 17 fissa un massimale all’importo delle ammende, ma non implica che la [OSCURATO:PERSONA] sia tenuta, in sede di determinazione
dell’ammontare dell’ammenda in funzione della gravità e della durata dell’infrazione in questione, ad effettuare il calcolo
dell’ammenda a partire da importi basati sul fatturato delle imprese interessate (sentenza del Tribunale 20 marzo 2002, causa
T-23/99, [OSCURATO:PERSONA] 1998/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-1705, punto 278).
188 [OSCURATO:PERSONA] valuta la gravità delle infrazioni in funzione di un gran numero di elementi che non derivano da un elenco
vincolante o esauriente di criteri da tenere in considerazione (sentenze [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 33, e [OSCURATO:PERSONA]
1998/[OSCURATO:PERSONA], cit., punti 236 e 279). La sua precedente pratica decisionale non funge di per sé da contesto normativo
per le ammende in materia di concorrenza, poiché quest’ultimo è definito, esclusivamente, dal regolamento n. 17 (sentenza
[OSCURATO:PERSONA] 1998/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 234). Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] non è tenuta ad applicare una formula matematica precisa,
sia che si tratti dell’importo totale dell’ammenda applicata ovvero della sua scomposizione in diversi elementi (sentenza
del Tribunale 14 maggio 1998, causa T-354/94, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-2111, punto 119).
189 Da quanto precede risulta che il fatto che l’importo delle ammende inflitte alla Volkswagen, alla Opel e alla JCB Service
corrisponda a percentuali diverse dei rispettivi fatturati non rivela, nel caso di specie, un trattamento discriminatorio
nei confronti della ricorrente.
190 Al ‘considerando’ 257 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha rifiutato di prendere in considerazione circostanze attenuanti.
La ricorrente ne invoca di vari generi. Essa non può tuttavia sostenere validamente che l’assenza di formale presa di posizione
della [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai suoi accordi valeva quale «implicita approvazione», in quanto un simile approccio è estraneo
al diritto comunitario della concorrenza. Essa non può nemmeno avvalersi della decisione favorevole dell’[OSCURATO:PERSONA], come già affermato sopra al punto 93, né della sentenza pronunciata dalla Cour d’appel de [OSCURATO:PERSONA], la quale non riguarda
i fatti contestati alla ricorrente. Del pari, poiché il rigetto della sua domanda di esenzione è stato considerato fondato
al precedente punto 169, non può essere riconosciuta alcuna circostanza attenuante basata su una pretesa compatibilità del
sistema distributivo di JCB con le regole comunitarie in materia di concorrenza.
191 [OSCURATO:PERSONA] ha riconosciuto talune circostanze aggravanti, considerando tale la sanzione pecuniaria inflitta da JCB alla
Gunn JCB per la violazione della clausola n. 4, qualificata come rappresaglia. [OSCURATO:PERSONA] ha quindi aumentato l’importo
dell’ammenda inflitta di EUR 864 000, come ricordato al precedente punto 180. Non è contestato che la Gunn JCB avesse un comportamento
contrario ai suoi obblighi contrattuali e che essa abbia percepito senza giusto motivo il sostegno commerciale alle operazioni
multiple. Dagli scritti della [OSCURATO:PERSONA] emerge che essa ha qualificato come «misure di rappresaglia» da parte di JCB il
pagamento richiesto alla società madre della Gunn, per un importo di GBP 288 721, corrispondente a perdite di utile sulle
vendite di pezzi di ricambio risultante, per JCB, dalle vendite realizzate fuori dal territorio concesso. Orbene, tali vendite
erano state realizzate dal citato distributore in violazione degli obblighi contrattuali che lo legavano a JCB, più in particolare
in violazione della clausola n. 4 dell’accordo dei distributori del [OSCURATO:PERSONA], come modificato nel 1975. JCB ha sanzionato
la violazione di una clausola contrattuale, la cui portata restrittiva della concorrenza è stata analizzata in sede di esame
del primo elemento dell’infrazione nel [OSCURATO:PERSONA] ai precedenti punti 86-89. Tuttavia, a prescindere dalla legittimità ovvero
dall’illegittimità di una clausola, poiché essa risulta all’interno di un accordo notificato, deve beneficiare dell’immunità
da ammenda risultante dall’art. 15, n. 5, del regolamento n. 17.
192 Di conseguenza, la [OSCURATO:PERSONA] non poteva legittimamente infliggere un’ammenda per un’azione qualificata come circostanza
aggravante ma connessa all’applicazione di una clausola di un accordo regolarmente notificato. [OSCURATO:PERSONA] non poteva quindi
aumentare l’importo dell’ammenda per tener conto delle asserite circostanze aggravanti.
193 Dall’insieme delle considerazioni che precedono risulta che la [OSCURATO:PERSONA] ha erroneamente stabilito l’importo dell’ammenda
da infliggersi alla ricorrente nella somma di EUR 39 614 000. Da un lato, come rilevato al precedente punto 192, l’aumento
dell’importo dell’ammenda in base alle circostanze aggravanti non era giustificato e la somma di EUR 864 000, aggiunta a questo
titolo, dev’essere detratta. D’altro lato, si deve tener conto degli elementi dell’infrazione non sufficientemente dimostrati
(v. i precedenti punti 133, 145 e 154). Il primo e il secondo elemento costitutivo dell’infrazione, che si riferiscono alle
restrizioni imposte alle vendite passive e a quelle relative alle fonti di approvvigionamento, sono dimostrati e si sono trovati
alla base del sistema distributivo di JCB, come attuato in pratica, per un periodo di dieci anni per quanto riguarda il primo
elemento; invece, l’assenza di sufficienti prove in ordine ai tre ulteriori elementi dell’infrazione rilevata nella decisione
impugnata giustifica una riduzione significativa dell’importo dell’ammenda inflitta. A questo titolo, dev’essere effettuata
una riduzione supplementare pari a EUR 8 750 000.
194 Il Tribunale, pronunciandosi nell’esercizio della sua competenza di piena giurisdizione fondata sull’art. 229 CE e sull’art. 17
del regolamento n. 17, ritiene pertanto giustificato ricondurre l’importo dell’ammenda applicata dall’art. 4 della decisione
impugnata alla somma di EUR 30 milioni.
Sulle spese
195 Ai sensi dell’art. 87, n. 3, del regolamento di procedura, il Tribunale può ripartire le spese o decidere che ciascuna parte
sopporti le proprie spese se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi. Poiché il ricorso è stato accolto parzialmente,
il Tribunale ritiene che sia fatta un’equa valutazione delle circostanze decidendo che la ricorrente sopporterà i tre quarti
delle proprie spese e che la [OSCURATO:PERSONA] sopporterà le proprie spese nonché un quarto delle spese sostenute dalla ricorrente.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Prima Sezione)
dichiara e statuisce:
1)
L’art. 1, lett. c), d) ed e), e l’art. 3, lett. d) ed e), della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 21 dicembre 2000, 2002/190/CE,
relativa ad un procedimento in forza dell’articolo 81 del Trattato CE (Caso COMP.F.1/35.918 – JCB), sono annullati.
2)
L’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente dall’art. 4 della decisione 2002/190 è ricondotto a EUR 30 milioni.
3)
Non si deve più statuire in ordine alle conclusioni volte a ottenere la produzione di taluni documenti del fascicolo dichiarati
inaccessibili nel corso del procedimento amministrativo.
4)
Il ricorso, per il resto, è respinto.
5)
La ricorrente sopporterà i tre quarti delle proprie spese.
6)
[OSCURATO:PERSONA] sopporterà le proprie spese e un quarto delle spese sostenute dalla ricorrente.
[OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo il 13 gennaio 2004.
Il cancelliere
Il presidente
H. Jung
B. [OSCURATO:PERSONA]
*
Lingua processuale: l'inglese.