CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 09192/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 6 agosto 1977 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30 ottobre 1944 3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] i 9 novembre 1947 avverso la sentenza della Corte di appello di Messina del 18 settembre 2020 vSti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio dei capi 1 e 4 e rigetto m-21 resto. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] impugnano, tramite i difensori di fiducia, la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Messina, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Messina, ferme le statuizioni civili rese in favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], li ha condannati alla pena di giustizia, ridotta rispetto a quella irrogata in primo grado, ritenendoli responsabili delle minacce e delle percosse realizzate in concorso tra loro in danno i L3 persona offesa rispettivamente descritte ai capi 2) e 3) della rubrica, sia dei fatti di reato descritti ai capi 1) e 4), previa riqualificazione del capo di imputazione sub 1) nel reato di cui all'ad 392 cod. pen. in luogo della violenza privata originariamente contestata e del capo sub 4) nel reato di cui all'art. 393 cod. pen. in luogo dell'originaria contestazione, ricondotta all'alveo dell'art. 392 dello stesso codice. 2.Vengono dedotti con il ricorso quattro diversi motivi: - violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta configurabilità del reato di cui all'art 392 cod. peri. in relazione alle condotte di cui al capo 1), perché, come messo in evidenza dalla stessa sentenza di appello, subito dopo l'apposizione del cancello di accesso alla stradella interpoderale in comproprietà tra gli imputati e altri soggetti, tra i quali la parte civile, quest'ultima venne immediatamente dotata delle relative chiavi di accesso, così da escludere le connotazioni di arbitrarietà legate alla condotta di installazione del cancello stesso; - vizio di motivazione in riferimento alle minacce di cui al capo 2 della contestazione perché, nel ritenere comunque dotata di offensività la condotta e non applicabile alla specie il disposto di cui all'art. 131 bis cod. pen. la Corte avrebbe considerato la gravità delle minacce (contraddittoriamente ritenute poi non gravi nel determinare la pena) e i pregressi giudiziari occorsi tra gli imputati e la persona offesa ( in realtà scaturiti successivamente), peraltro coinvolgendo apoditticamente nella responsabilità tutti i ricorrenti quando per contro con l'appello era stato rimarcato che le frasi assertivamente minacciose erano state proferite solo da [OSCURATO:PERSONA]; - violazione di legge e vizio di motivazione in reazione alle percosse di cui al ..'‘r)o 3), sostanziatesi nell'avere lanciato addosso al [OSCURATO:PERSONA] un vaso di terracotta colpendolo a un orecchio sinistro, sia per la ritenuta configurabilità del reato pur in assenza di un contatto fisico tra l'agente e la vittima, sia per la ascrivibilità della condotta agli imputati, resa travisando il portato dell'attività istruttoria ( il lancio non venne effettuato dal terreno di proprietà degli imputati bensi, come confermato dalla stessa moglie della parte civile, dalla stradella comune si che lo spunto logico utilizzato al fine dalla Corte dei merito era da ritenersi errato) - violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla riqualificata ipotesi di reato di cui all'art 393 cod. pen. sia in considerazione della collocazione temporale della condotta (avvenuta non il giorno dopo i fatti di cui al capo 1 ma circa un mese e mezzo dopo il 13 settembre 2014), sia perché le condotte oppositive realizzate dagli imputati nell'occasione rispetto all'opera di demolizione delle opere murarie collegate al cancello descritto al capo 1 che il [OSCURATO:PERSONA] stava realizzando avevano concretato una mera difesa del compossesso inerente iI manufatto che la parte civile intendeva rimuovere arbitrariamente e unilateralmente, reagendo al relativo atto di spoglio, il tutto in linea con le stesse indicazioni interpretative seguite dal giudice civile nel definire il relativo contenzioso possessorio correlato alle dette condotte. 3.Con memoria pervenuta il 12 gennaio 2022 la difesa della parte civile ha chiesto darsi conferma alla sentenza impugnata previa reiezione del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso merita l'accoglimento avuto riguardo a tutte le imputazioni ascritte ai ricorrenti, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza per la ritenuta non sussistenza dei fatti di reato contestati. 2. Muovendo dal primo capo di imputazione, la censura difensiva coglie nel segno alla luce della puntuale indicazione in diritto esposta nel ricorso, coerente al fatto descritto in sentenza e conforme alle indicazioni di principio esposte sul tema da questa Corte (Sez. 6, Sentenza n. 42954 del 2016, n.m.). All'uopo giova ribadire che il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose presuppone un comportamento arbitrario; lo stesso, perciò, non può ritenersi integrato dall'esercizio di una facoltà tipicamente ricompresa nell'esercizio di un diritto la cui spettanza al soggetto agente non è contestata, quando l'attività posta in essere non incide apprezzabilmente sulle facoltà o sulle pretese vantate dalla persona offesa. Nel caso è stato installato dagli imputati, senza una previa condivisione, un cancello in coincidenza con l'accesso a una stradella interpoderale di proprietà di più persone, tra le quali gli imputati e la parte civile. Dalla sentenza emerge anche che quasi contestualmente alla persona offesa furono consegnate le chiavi del detto cancello, che consentiva l'accesso alla strada interpoderale comune. All'evidenza trattasi di atto reso in attuazione dell'ad 1102 cod. civ. con condotta immediatamente riparatrice del pregiudizio limitante il comproprietario: pur se dall'esercizio di tale diritto possano essere derivati disagi, questi, non altrimenti precisati in termini di effettivo ostacolo o di non trascurabile aggravarsi dei modi di esercizio del relativo diritto, non integrano la fattispecie contestata.Da qui la non sussistenza del fatto. 3. Quanto ai capo 4, che la sentenza raccorda, in termini di immediata conseguenzialità cronologica, ai fatti descritti nel punto precedente (erroneamente, come messo in evidenza dalla difesa anche alla luce del tenore ussIdlt< della stessa motivazione in contestazione, atteso che le relative vengono espressamente fatte risalire al 13 settembre 2014), giova evidenziare che gli agiti illeciti ascritti ai ricorrenti si sono sostanziati in una serie di minacce proferite in direzione della persona offesa al fine di contrastarne l'azione volta a rimuovere il cancello e le opere murarie realizzate con le condotte di cui al citato capo 1, insistenti sulla stradella di acceso ai rispettivi fondi. E' pacifico, per quanto già evidenziato, che la detta condotta di tentata rimozione, ostacolata dall'azione verbalmente violenta degli imputati, venne realizzata a distanza di tempo dalla originaria collocazione del cancello di accesso &ia stradella interpoderale e riguardava dunque beni dei quali i ricorrenti, non diversamente dalla stessa parte civile, avevano acquisito il possesso. Ciò premesso, va ribadito che colui che è nel possesso del bene e che contrasta, nella flagranza o quasi flagranza, la turbativa portata da terzi a tale possesso non può essere autore dell'illecito ex art. 392 cod. pen , atteso che milita a suo favore la possibilità di autotutela (applicazione del diritto alla legittima difesa "vim vi repellere licet"). In siffatti casi, dunque, ben può trovare applicazione la giurisprudenza della Corte in forza della quale l'arbitrarietà dell'esercizio delle proprie ragioni va esclusa quando l'agente attua un comportamento violento per mantenere il suo possesso attuale (violenza manutentiva, come nel caso di specie) o per recuperarlo nell'immediatezza dello spoglio subito (violenza reintegrativa) perché in entrambi i casi l'ordine giuridico preesistente è conservato e non turbato (Sez. 6, n. 10602 del 10/02/2010, Costanzo, Rv. 246409; Sez. 5, n. 4975 del 13/12/2006, dep. 2007, Gobetti, Rv. 236315; Sez. 6, n. 20277 del 19/04/2001, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 218838). Ne viene che anche con riferimento a tale imputazione la sentenza va annullata per la non sussistenza del fatto. 4. A una soluzione non diversa si perviene in relazione al reato di cui ai capo 2, i.e. le minacce proferite da madre, padre e sorella della persona offesa in direzione di quest'ultima pronunziando le seguenti frasi: "colpisco tua figlia, colpisco tua moglie, faccio rimpatriare tua moglie in quanto extracomunitaria". In parte qua, a fronte della estrema indeterminatezza delle frasi proferite, emerge con evidenza l'inconsistenza dell'unica argomentazione spesa in sentenza nel ritenere la condotta in esame idonea a menomare la sfera di libertà morale della persona offesa, conclusione questa resa valorizzando apoditticamente i 'pregressi giudiziari" coinvolgenti i protagonisti della vicenda, non definiti nel loro portato e peraltro formati in epoca successiva alla condotta in contestazione, come puntualmente rivendicato dalla difesa. 5.E' parimenti inconsistente, infine, la motivazione spesa nell'ascrivere indistintamente a tutti e tre i ricorrenti le percosse di cui al capo 3 (secondo la contestazione il [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato colpito a un orecchio da un vaso assertivamente lanciato dai ricorrenti): l'asserita indistinta riferibilità del fatto agli imputati risulta infatti resa sulla base di mere suggestioni (secondo la Corte solo gli imputati potevano avere interesse a realizzare la condotta, dando così corpo a una valutazione meramente congettarule se non altrimenti utilmente supportata); tramite indicazioni apodittiche ( le dichiarazioni della persona offesa non altrimenti dettagliate nel relativo portato); rivendicando agganci fattuali non supportati da una corrisponde indicazione delle relative emergenze istruttorie ( la provenienza del lancio dal terreno degli imputati quando le risultanze istruttorie sarebbero diverse). Anche in parte qua si impone l'annullamento senza rinvio della sentenza. P.Q.M.