CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 03564/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 36228/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA]' CAVALIERI n. 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che larappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat a in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] n. 5, presso lo studio de gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1824/2019 d ella CORTE D'APPELLO di BARI , pubblicatail 08/10/2019 R.G.N. 2110/2014; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.la Corte d'Appello di Bari, con la sentenza impugnata, in riforma della pronuncia di primo grado, ha condannato la [OSCURATO:SOCIETA]al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] della somma di euro 40.130,32, oltre accessori, a titolo di differenze retributive, e ha dichiarato l’illegittimità del licenziamento intimato l’11 ottobre 2005 “per scadenza del contratto di appalto con l’[OSCURATO:PERSONA] di Acquaviva delle Fonti”, con condanna al versamento dell’indennità sostitutiva della reintegrazione; 2.la Corte territoriale, in sintesi e per quanto qui rileva, ha premesso che “l’appellata non ha riproposto, ai sensi dell’art. 346 c.p.c., l’eccezione di prescrizione quinquennale del credito retributivo, la quale, quindi, deve intendersi rinunciata”; quanto alle spettanze retributive, la Corte, accertato che la Mele aveva svolto in maniera continuativa dal dicembre 1998 sino al licenziamento le mansioni di inserviente, ha rilevato che la società non aveva provato il pagamento di retribuzioni, per cui, al fine di quantificare il dovuto mediante consulenza tecnica d’ufficio, dovevano essere portati in detrazione gli importi dichiarati dalla stessa Mele; in ordine al licenziamento, la Corte, “incontroversa la circostanza, peraltro documentata dal verbale di Accordo sindacale versato in atti, del passaggio diretto della Mele – a seguito della cessazione dell’appalto del servizio di fornitura pasti all’Ospedale Generale regionale Miulli –alla [OSCURATO:SOCIETA]., società aggiudicataria, che l’ha assunta già del [OSCURATO:DATA_NASCITA]”, ha dichiarato l’illegittimità del recesso datoriale per “violazione da parte della [OSCURATO:SOCIETA]dell’obbligo di repechage ”, non avendo nulla dedotto e provato la società sulla impossibilità di reimpiego della lavoratrice; la Corte, infine, ha posto le spese a carico della società nella misura di due terzi, compensando le residue in considerazione del “mutamento giurisprudenziale circa la ripartizione degli oneri probatori in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo”; 3. avverso tale sen tenza la soccombente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a nove motivi, cui ha resistito con controricorso l’intimata; parte ricorrente ha anche comunicato memoria; [OSCURATO:PERSONA] 1.il primo motivo del ricorso denuncia la violazione dell’art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c. e dell’art. 111 Cost., deducendo la nullità della sentenza per apparenza della motivazione, sia avuto riguardo al licenziamento che alle spettanze “economiche” riconosciute; opportuno premettere che le Sezioni unite di questa Corte hanno stabilito che l’anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra un error in procedendoche comporta la nullità della sentenza solo nel caso di "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", di "motivazione apparente", di "contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili", di "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile" (Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014); si è ulteriormente precisato che di “motivazione apparente” o di “motivazione perplessa e incomprensibile” può parlarsi laddove essa non renda “percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consenta alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice” (Cass. SS.UU. n. 22232 del 2016); il Collegio reputa che tale vizio radicale non ricorra nella specie, in quanto è certamente percepibile il percorso motivazionale seguito dalla Corte territoriale sia per quanto riguarda il riconoscimento delle spettanze retributive in favore del lavoratore, quantificate mediante una consulenza tecnica d’ufficio, sia in ordine alla illegittimità del licenziamento per violazione dell’obbligo di repechage, non avendo il giudice d’appello l’obbligo di confutare tutti gli argomenti spesi dalla società nelle sue difese; 2. con la seconda doglianza si denuncia la violazione degli artt. 156 e ss. c.p.c., dell’art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c., dell’art. 111 Cost., dell’art. 346 c.p.c., “per avere la sentenza impugnata escluso che sia stata riproposta da [OSCURATO:SOCIETA]in appello l’eccezione di prescrizione”; si deduce che nella memoria di costituzione in appello si poteva leggere che la società “[…] ripropone in fatto e in diritto ogni eccezione e deduzione formulata […]”; col terzo mezzo la decisione impugnata sul punto viene censurata come violazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., per avere omesso di esaminare “uno snodo processuale, decisivo per il giudizio”; entrambe le censure non meritano accoglimento: la prima è infondata, atteso che la sentenza impugnata è conforme al principio sancito dall’art. 346 c.p.c., circa l'onere di riproporre espressamente in appello le domande e le eccezioni non accolte in primo grado o rimaste assorbite, sotto pena di loro esclusione dal tema del giudizio, operante anche nelle controversie soggette al rito del lavoro, per le quali l'art. 436, secondo comma, c.p.c. fa obbligo all'appellato di costituirsi mediante deposito di memoria contenente l'esposizione dettagliata di tutte le sue difese, senza che il mero richiamo generico, in tale memoria, alle conclusioni assunte in primo grado sia sufficiente a manifestare in modo chiaro ed univoco la volontà di sottoporre al giudice dell'appello una domanda o un'eccezione non accolta dal primo giudice al fine di evitare che la stessa si intenda rinunciata (Cass. n. 23925 del 2010; Cass. n. 12644 del 2004; Cass. n. 12692 del 2001); più in generale si è affermato che tale riproposizione, seppur libera da forme, dev'essere fatta in modo specifico, non essendo al riguardo sufficiente un generico richiamo alle difese svolte ed alle conclusioni prese davanti al primo giudice (cfr. Cass. n. 10796 del 2009; Cass. n. 16360 del 2004; Cass. n. 20520 del 2018; Cass. n. 22311 del 2020); il terzo motivo è inammissibile perché eccepisce il vizio di cui al n. 5 dell’art.360 c.p.c. che può riguardare esclusivamente l’omesso esame di fatti che hanno dato origine alla controversia e non certo fatti processuali, come la dedotta riproposizione dell’eccezione di prescrizione in grado d’appello; 3. col quarto motivo si denuncia ancora l’omesso esame di un fatto decisivo rappresentato dalla “documentata rinunzia della lavoratrice a qualsiasi impugnativa di licenziamento”; con il quinto si deduce: “violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) per avere la sentenza impugnata escluso la esistenza in atti di un complessivo quadro di rinunzia preventiva e successiva alla impugnativa di licenziamento”; le censure, per come formulate, risultano inammissibili; nella sentenza impugnata non viene affrontata la questione della pretesa “rinuncia” dedotta nel ricorso per cassazione ed è noto l’insegnamento di questa Corte secondo cui, qualora una determinata questione giuridica - che implichi un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità, per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllareex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass. SS. UU. n. 2399 del 2014; Cass. n. 2730 del 2012; Cass. n. 20518 del 2008; Cass. n. 25546 del 2006; Cass. n. 3664 del 2006; Cass. n. 6542 del 2004; più di recente: Cass. n. 32084 del 2019; Cass. n. 20694 del 2018; Cass. n. 27568 del 2017); tali oneri non sono stati adempiuti da chi ricorre e neanche è stato riportato il contenuto specifico del verbale di conciliazione posto a fondamento del motivo(cfr. Cass. SS.UU. n. n. 34469 del 2019), verbale che peraltro, secondo la contestazione richiamata dalla medesima società, non sarebbe stato neanche sottoscritto dalla lavoratrice; inoltre, col quinto mezzo, viene evocato il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n., 3, c.p.c., senza adeguatamente specificare le norme di diritto che sarebbero state violate dalla Corte territoriale; invero detto vizio va dedotto, a pena di inammissibilità, sia con l’indicazione delle norme di diritto asseritamente violate, sia mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenutenella sentenza impugnata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, così da prospettare criticamente una valutazione comparativa fra opposte soluzioni, non risultando altrimenti consentito alla S.C. di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass.n. 287 del 2016; Cass. n. 635 del 2015; Cass. n. 25419 del 2014; Cass.n. 16038 del 2013; Cass. n. 3010 del 2012); 4.per la stessa ragione è inammissibile il sesto motivo, che denuncia la violazione e falsa applicazione “della normativa sulla tutela della stabilità del posto di lavoro e segnatamente sulla regolazione dell’onere della prova dei fatti giustificativi di un licenziamento impugnato quale intesa dal diritto vivente e del contratto collettivo nazionale di lavoro utilizzato per procedere al passaggio diretto dei lavoratori dell’appalto cessato”, senza neanche individuare le norme di diritto asseritamente violate; esso è comunque infondato perché ove il contratto collettivo preveda, per l'ipotesi di cessazione dell'appalto cui sono adibiti i dipendenti, un sistema di procedure idonee a consentire l'assunzione degli stessi, con passaggio diretto e immediato, alle dipendenze dell'impresa subentrante, a seguito della cessazione del rapporto instaurato con l'originario datore di lavoro e mediante la costituzione "ex novo" di un rapporto di lavoro con un diverso soggetto, detta tutela non esclude, ma si aggiunge, a quella apprestata a favore del lavoratore nei confronti del datore di lavoro che ha intimato il licenziamento, con i limiti posti dalla legge all'esercizio del suo potere di recesso, non incidendo sul diritto del lavoratore di impugnare il licenziamento intimatogli per ottenere il riconoscimento della continuità giuridica del rapporto originario; né la scelta effettuata per la costituzione di un nuovo rapporto implica, di per sé, rinuncia all'impugnazione dell'atto di recesso, dovendosi escludere che si possa desumere la rinuncia del lavoratore ad impugnare il licenziamento o l'acquiescenza al medesimo dal reperimento di una nuova occupazione, temporanea o definitiva, non rivelandosi, in tale scelta, in maniera univoca, ancorché implicita, la sicura intenzione del lavoratore di accettare l'atto risolutivo (cfr. Cass. n. 29922 del 2018, conf. a Cass. n. 12613 del 2007); 5.il settimo motivo denuncia la violazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., “per non avere la sentenza impugnata esaminato la documentazione depositata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. in ordine ai pagamenti effettuati in favore della lavoratrice”; il motivo è inammissibile perché il vizio denunciato riguarda la valutazione di mezzi istruttori –per di più neanche adeguatamente specificati nel loro contenuto -e non l’omesso esame di un fatto decisivo, senza rispetto dalle prescrizioni imposte dalle Sezioni unite di questa Corte con le già citate sentenza nn. 8053 e 8054 del 2014 per la deduzione del motivo ai sensi del novellato n. 5 dell’art. 360 c.p.c.; 6. l’ottavo motivo denuncia: “motivazione apparente/inesistente per contrasto tra la negazione di un ristoro risarcitorio e la concessione della indennità sostitutiva della reintegrazione”; la censura è infondata perché non vi è alcuna contraddizione insanabile tra il riconoscere l’indennità ex art. 18, comma 5, l. n. 300 del 1970, nella formulazione vigente per i fatti di causa, che è sostitutiva della reintegrazione, e la mancata condanna al pagamento di somme dovute per il periodo antecedente all’esercizio del diritto di opzione, in ragione delle retribuzioni percepite dal lavoratore in seguito al passaggio diretto per il subentro nell’appalto; 7.con l’ultimo motivo si lamenta la violazione dell’art. 91, comma 1, c.p.c., asserendo che la Corte territoriale avrebbe dovuto condannare la Mele al pagamento delle spese di lite, anche per lite temeraria, rigettando il suo appello ed accogliendo quello incidentale della società; il motivo è chiaramente inammissibile perché si fonda su presupposti del tutto eventuali e disattesi, anche in questa sede, dal rigetto dei motivi che precedono; 8. conclusivamente il ricorso deve essere respinto, con condanna della società soccombente al pagamento delle spese liquidate come da dispositivo; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020); P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 5.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso spese generali al 15%. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell