CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 38035/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente L ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 23016/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] d'Errico, domiciliate per legge in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già Società per la Gestione di Attività - [OSCURATO:SOCIETA].), in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al controricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via Velletri, n. 35 - controricorrente - e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. - intimata - avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 6277/2019, pubblicata in data 23 dicembre 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 dicembre 2022 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] A. P. Condello considerato che: - [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione avverso il precetto con il quale [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in proprio e quale mandataria della Società per la [OSCURATO:SOCIETA]., gli aveva intimato il pagamento della somma di euro 1.176,177,92, oltre interessi, in forza del decreto ingiuntivo n. 1304/1994, emesso dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] su istanza del [OSCURATO:SOCIETA]., e della sentenza n. 1616/1998, resa dallo stesso Tribunale, con la quale era stata respinta l'opposizione al decreto ingiuntivo proposta dallo stesso opponente e da [OSCURATO:PERSONA], quale fideiussori; - il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato l'opposizione e la sentenza, impugnata da [OSCURATO:PERSONA], è stata confermata dalla Corte d'Appello di Napoli con sentenza n. 4315/15; - il ricorso per revocazione proposto avverso tale ultima pronuncia da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], nel frattempo deceduto, è stato rigettato; - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], ricorrono per la cassazione della suddetta decisione, con cinque motivi; [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già [OSCURATO:SOCIETA].) resiste con controricorso, mentre [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. non ha svolto attività difensiva in questa sede; - con la memoria ex art. 380-bis.1. cod. proc. civ. le ricorrenti - premettendo che questa Corte, con sentenza n. 32137/19, ha dichiarato improcedibile il ricorso dalle stesse proposto, nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza n. 4315/2015 della Corte d'appello di Napoli e che, a seguito di impugnazione, con ricorso per revocazione ex art. 391-bis cod. proc. civ., della sentenza n. 32137/19, il relativo ricorso (iscritto al n. 18517/2020 r.g.) è stato riservato in decisione alla pubblica udienza del 26 ottobre 2022 - chiedono la riunione del presente ricorso a quello iscritto al n. 18517/2020 r.g.; - non sono configurabili, nella specie, i presupposti di cui all'art.335 cod. proc. civ. per l'accoglimento dell'istanza di riunione, poiché non si verte in ipotesi di una pluralità di impugnazioni avverso una stessa sentenza, riguardando l'oggetto dei ricorsi di cui si invoca la riunione due provvedimenti del tutto distinti; neppure sussistono, allo stato, le condizioni per disporre la riunione, considerato che il ricorso iscritto al n. 18517/20 r.g. è stato già riservato in decisione; - appare, tuttavia, opportuno disporre il rinvio a nuovo ruolo della presente causa in attesa dell'esito del giudizio per revocazione ex art. 391-bis cod. proc. civ., risultando le questioni poste in quel giudizio in larga parte sovrapponibili a quelle prospettate nel presente giudizio; p. q. m. la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Rom