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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 novembre 2021

Cassazione n. 43173/2021

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del 27 gennaio 2020, con la quale la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Grosseto del 13 maggio 2016, che l'aveva condannato per il delitto di furto di un computer sottratto all'interno del magazzino del negozio "Euronics", ha rideterminato la pena inflittagli, con conferma nel resto.

2. All'uopo denuncia, con un solo motivo, il vizio di motivazione, essendo il reato di furto ascrittogli — quello di cui all'art. 624 cod.pen. - improcedibile per irritualità della querela, in quanto sporta da soggetto qualificatosi come 'vice -capo' del negozio nel quale l'illecito era stato consumato, che tuttavia non aveva esibito documentazione comprovante la fonte dei propri poteri di rappresentanza dell'ente societario che aveva disponibilità del bene sottratto.

3. Il ricorso è inammissibile, in ragione della manifesta infondatezza del motivo proposto e per la genericità dello stesso, affidato a deduzioni meramente reiterative di quelle dispiegate con il gravame sulla questione anche in questa sede riproposta.

Invero, le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio, Rv. 255975, hanno affermato che:« Il bene giuridico protetto dal delitto di furto è individuabile non solo nella proprietà o nei diritti reali personali o di godimento, ma anche nel possesso - inteso come relazione di fatto che non richiede la diretta fisica disponibilità - che si configura anche in assenza di un titolo giuridico e persino quando esso si costituisce in modo clandestino o illecito, con la conseguenza che anche al titolare di tale posizione di fatto spetta la qualifica di persona offesa e, di conseguenza, la legittimazione a proporre querela»; donde, correttamente, la Corte territoriale ha fatto applicazione, nel caso di specie, del principio di ritto secondo cui, ai fini della procedibilità di un furto commesso all'interno di un supermercato, il capo reparto di esso è legittimato a proporre querela, ove sia titolare di una posizione di detenzione qualificata del bene, che ne comporti l'autonomo potere di custodia, gestione ed alienazione (Sez. 5, n. 11968 del 30/01/2018, Rv. 272696).

4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso fa seguito la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.

As P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 10 novembre 2021 Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del 27 gennaio 2020, con la quale la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Grosseto del 13 maggio 2016, che l'aveva condannato per il delitto di furto di un computer sottratto all'interno del magazzino del negozio "Euronics", ha rideterminato la pena inflittagli, con conferma nel resto. 2. All'uopo denuncia, con un solo motivo, il vizio di motivazione, essendo il reato di furto ascrittogli — quello di cui all'art. 624 cod.pen. - improcedibile per irritualità della querela, in quanto sporta da soggetto qualificatosi come 'vice -capo' del negozio nel quale l'illecito era stato consumato, che tuttavia non aveva esibito documentazione comprovante la fonte dei propri poteri di rappresentanza dell'ente societario che aveva disponibilità del bene sottratto. 3. Il ricorso è inammissibile, in ragione della manifesta infondatezza del motivo proposto e per la genericità dello stesso, affidato a deduzioni meramente reiterative di quelle dispiegate con il gravame sulla questione anche in questa sede riproposta. Invero, le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio, Rv. 255975, hanno affermato che:« Il bene giuridico protetto dal delitto di furto è individuabile non solo nella proprietà o nei diritti reali personali o di godimento, ma anche nel possesso - inteso come relazione di fatto che non richiede la diretta fisica disponibilità - che si configura anche in assenza di un titolo giuridico e persino quando esso si costituisce in modo clandestino o illecito, con la conseguenza che anche al titolare di tale posizione di fatto spetta la qualifica di persona offesa e, di conseguenza, la legittimazione a proporre querela»; donde, correttamente, la Corte territoriale ha fatto applicazione, nel caso di specie, del principio di ritto secondo cui, ai fini della procedibilità di un furto commesso all'interno di un supermercato, il capo reparto di esso è legittimato a proporre querela, ove sia titolare di una posizione di detenzione qualificata del bene, che ne comporti l'autonomo potere di custodia, gestione ed alienazione (Sez. 5, n. 11968 del 30/01/2018, Rv. 272696). 4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso fa seguito la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. As P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 10 novembre 2021 Il Consigliere estensore
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