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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 aprile 2025

Cassazione n. 10485/2025

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23960/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]' FRANCO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANZARO n. 560/2020 depositata il 03/06/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/04/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: - con ordinanza n. 27209/2024, pubblicata il 21/10/2024, è stato dichiarato inammissibile il ricorso della [OSCURATO:SOCIETA]., con condanna dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, senza provvedere sull’attribuzione delle spese in favore del procuratore antistatario; - nel controricorso era stata avanzata esplicita richiesta di distrazione delle spese processuali; - l’[OSCURATO:PERSONA] ha proposto, ex art. 287 c.p.c., istanza di correzione di errore materiale dell’ordinanza nella parte in cui, in dispositivo, non ha disposto la distrazione in suo favore, quale difensore dichiaratosi antistatario, delle spese del giudizio di cassazione liquidate in favore del suo assistito [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] f.lli; -la richiesta deve essere accolta; - secondo l’orientamento consolidato di questa Corte (Cass.

SU n. 16037/2010) è esperibile il rimedio della correzione di errore materiale nel caso di omessa pronuncia sulla richiesta di distrazione delle spese da parte del difensore antistatario, legittimato a proporre in proprio l'istanza; - l’ordinanza n. 27209/24 deve, pertanto, essere corretta nella parte in cui, dopo aver disposto “… condanna l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge” deve aggiungersi la locuzione “con distrazione in favore del procuratore antistatario Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ne ha fatto richiesta”; -visto l’art.391 bis c.p.c.

P.Q.M dispone che l’ordinanza n. 27209/2024, pubblicata in data 21.10.2024, venga corretta, aggiungendo nel dispositivo, dopo la regolazione delle spese processuali, le parole “con distrazione in favore del procuratore antistatario Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ne ha fatto richiesta”.

Dispone che la presente ordinanza sia annotata, a cura della Cancelleria, sull’originale della predetta ordinanza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seco

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23960/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]' FRANCO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANZARO n. 560/2020 depositata il 03/06/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/04/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: - con ordinanza n. 27209/2024, pubblicata il 21/10/2024, è stato dichiarato inammissibile il ricorso della [OSCURATO:SOCIETA]., con condanna dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, senza provvedere sull’attribuzione delle spese in favore del procuratore antistatario; - nel controricorso era stata avanzata esplicita richiesta di distrazione delle spese processuali; - l’[OSCURATO:PERSONA] ha proposto, ex art. 287 c.p.c., istanza di correzione di errore materiale dell’ordinanza nella parte in cui, in dispositivo, non ha disposto la distrazione in suo favore, quale difensore dichiaratosi antistatario, delle spese del giudizio di cassazione liquidate in favore del suo assistito [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] f.lli; -la richiesta deve essere accolta; - secondo l’orientamento consolidato di questa Corte (Cass. SU n. 16037/2010) è esperibile il rimedio della correzione di errore materiale nel caso di omessa pronuncia sulla richiesta di distrazione delle spese da parte del difensore antistatario, legittimato a proporre in proprio l'istanza; - l’ordinanza n. 27209/24 deve, pertanto, essere corretta nella parte in cui, dopo aver disposto “… condanna l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge” deve aggiungersi la locuzione “con distrazione in favore del procuratore antistatario Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ne ha fatto richiesta”; -visto l’art.391 bis c.p.c. P.Q.M dispone che l’ordinanza n. 27209/2024, pubblicata in data 21.10.2024, venga corretta, aggiungendo nel dispositivo, dopo la regolazione delle spese processuali, le parole “con distrazione in favore del procuratore antistatario Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ne ha fatto richiesta”. Dispone che la presente ordinanza sia annotata, a cura della Cancelleria, sull’originale della predetta ordinanza. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seco
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