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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 2 luglio 2026

Cassazione n. 31604/2026

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rico di:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di Rovigoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] cheha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza indicata nel preambolo il Tribunale di Rovigo ha rigettatola richiesta - avanzata dal Procuratore della Repubblica - di revoca dellasospensione condizionale della pena concessa ad [OSCURATO:PERSONA] con lasentenza di condanna per il reato di truffa, emessa in data 15 maggio 2017 dalTribunale di Ferrara.A ragione della decisione osserva che la condannata, nel quinquenniosuccessivo alla data di revocabilità della sentenza che ha applicato il beneficio,ha commesso, in data 18 settembre 2018 e 25 settembre 2019, lecontravvenzioni previste dall'art 73 d.lgs. n. 159 del 2011, giudicate con lesentenze del Tribunale di Rovigo del 26 maggio 2020 e del 2 novembre 2021,che, contrariamente alla previsione dell’art. 168 num. 1) cod. pen., sono di“indole” diversa rispetto al delitto di cui all'art 640 cod. pen. perché lesive di undifferente bene giuridico.

Lo scopo dell’incriminazione della truffa è la tutela delpatrimonio individuale, mentre la ratio dell’incriminazione della contravvenzionedel codice antimafia è quella presidiare penalmente l'attuazione della necessariavigilanza da parte degli organi di pubblica sicurezza, anche attraverso laprevisione di limitazioni della libertà di circolazione.

Anche i contesti in cui sonostati commessi i reati sono differenti, così come le loro motivazioni.2.

Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica del Tribunale diRovigo sviluppando un unico motivo per violazione di legge in relazione agli artt.101, 164, 168, cod. pen. 674 e 125 cod. proc. pen.Ad avviso del Pubblico ministero ricorrente, l'ordinanza impugnata, inapplicazione dei criteri stabiliti dall'art 101 cod. pen., avrebbe dovuto consideraredella “stessa indole” il delitto oggetto della sentenza che ha concesso il beneficioe le contravvenzioni giudicate con le successive sentenze, valorizzando i caratterifondamentali comuni presenti nel caso concreto.Tenuto conto natura e della finalità della contravvenzione di cui all'art 73d.lgs. n. 159 del 2015, come riconosciute dalla costante giurisprudenza dilegittimità e dalle richiamate sentenze della Corte costituzionale, doveva esserevalorizzata la circostanza pacifica che la condannata si è posta guidadell’autovettura senza avere mai conseguito la patente, per raggiungere i luoghi,distanti al suo domicilio, dove aveva commesso gli altri reati, tra cui quello ditruffa oggetto della sentenza di condanna emessa in data 15 maggio 2017 dalTribunale di Ferrara.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Ai fini dell’individuazione della nozione di identità di indole, rilevante perla configurabilità della causa di revoca della sospensione condizionale della penaprevista dall’art. 168, primo comma num. 1), cod. pen., occorre fare riferimentoall’art. 101 cod. pen., secondo cui il requisito dell’identità di indole ricorre nonsolo nell’ipotesi di reati che violano la medesima disposizione di legge, ma anchequando le diverse fattispecie di illecito penale presentano profili di omogeneitàsul piano oggettivo, in relazione al bene tutelato e alle modalità esecutive,ovvero sul piano soggettivo, in relazione ai motivi a delinquere che hanno avutoefficacia causale nella decisione criminosa (Sez. 1, n. 47387 del 29/11/2024, cherichiama Sez. 1, n. 44255 del 17/09/2014, Rv. 260800).Sono, pertanto della stessa indole i reati che, pur essendo previsti da testinormativi diversi, per la natura dei fatti che li costituiscono o dei motivi che lihanno determinati, presentano, nei casi concreti, caratteri fondamentali comuni,desunti - anche a prescindere dall'identità del bene protetto - dalle modalità diesecuzione o dai moventi del reo.2.

L’ordinanza, con apprezzamento di merito fondato sulle sentenze inesecuzione e non sindacabile in questa sede, ha escluso, in sintonia con iricordati principi, che le contravvenzioni di guida di un autoveicolo, senzapatente, o dopo che la patente sia stata negata, sospesa o revocata, da parte dipersona già sottoposta, con provvedimento definitivo, a una misura diprevenzione personale, per come in concreto accertate dalle sentenzeirrevocabili, presentassero profili di omogeneità con il delitto di truffa sia sulpiano oggettivo, in relazione al bene tutelato ed alle modalità esecutive, sia sulpiano soggettivo, in relazione ai motivi a delinquere.Al riguardo, ha evidenziato che, oltre a ledere beni giuridici completamentediversi, il delitto di truffa e le contravvenzioni di cui all’art. 73 d.lgs. n. 159 del2011 sono stati commessi in contesti diversi e per finalità differenti: la truffa confinalità di lucro, le contravvenzioni in spregio alle prescrizioni imposte dallamisura di prevenzione personale per meglio tutelare l’ordine pubblico.3.

Il ricorrente, oltre a proporre una lettura alternativa dell’accertamentocontenuto delle sentenze irrevocabili, prospetta, per di più con affermazionigeneriche, una equiparazione tra identità di indole dei reati ed collegamentostrumentale e funzionale che lega il reato fine o scopo con il reato mezzo, cheinvece è nozione diversa, rientrando in quest’ultima categoria, rilevante per laconfigurabilità dell’aggravante della connessione teleologica di cui all'art. 61 n. 2cod. pen. o quale criterio attributivo della competenza ex art. 12, comma 1, lett.c), cod. proc. pen., e non nella prima, violazioni che, per quanto eterogenee sulpiano soggettivo e oggettivo, occasionalmente hanno rappresentato, come nelcaso in esame, lo strumento necessario o utile per realizzare un altro reatosuccessivo.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorsoCosì è deciso, 02/07/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rico di:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di Rovigoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] cheha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza indicata nel preambolo il Tribunale di Rovigo ha rigettatola richiesta - avanzata dal Procuratore della Repubblica - di revoca dellasospensione condizionale della pena concessa ad [OSCURATO:PERSONA] con lasentenza di condanna per il reato di truffa, emessa in data 15 maggio 2017 dalTribunale di Ferrara.A ragione della decisione osserva che la condannata, nel quinquenniosuccessivo alla data di revocabilità della sentenza che ha applicato il beneficio,ha commesso, in data 18 settembre 2018 e 25 settembre 2019, lecontravvenzioni previste dall'art 73 d.lgs. n. 159 del 2011, giudicate con lesentenze del Tribunale di Rovigo del 26 maggio 2020 e del 2 novembre 2021,che, contrariamente alla previsione dell’art. 168 num. 1) cod. pen., sono di“indole” diversa rispetto al delitto di cui all'art 640 cod. pen. perché lesive di undifferente bene giuridico. Lo scopo dell’incriminazione della truffa è la tutela delpatrimonio individuale, mentre la ratio dell’incriminazione della contravvenzionedel codice antimafia è quella presidiare penalmente l'attuazione della necessariavigilanza da parte degli organi di pubblica sicurezza, anche attraverso laprevisione di limitazioni della libertà di circolazione. Anche i contesti in cui sonostati commessi i reati sono differenti, così come le loro motivazioni.2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica del Tribunale diRovigo sviluppando un unico motivo per violazione di legge in relazione agli artt.101, 164, 168, cod. pen. 674 e 125 cod. proc. pen.Ad avviso del Pubblico ministero ricorrente, l'ordinanza impugnata, inapplicazione dei criteri stabiliti dall'art 101 cod. pen., avrebbe dovuto consideraredella “stessa indole” il delitto oggetto della sentenza che ha concesso il beneficioe le contravvenzioni giudicate con le successive sentenze, valorizzando i caratterifondamentali comuni presenti nel caso concreto.Tenuto conto natura e della finalità della contravvenzione di cui all'art 73d.lgs. n. 159 del 2015, come riconosciute dalla costante giurisprudenza dilegittimità e dalle richiamate sentenze della Corte costituzionale, doveva esserevalorizzata la circostanza pacifica che la condannata si è posta guidadell’autovettura senza avere mai conseguito la patente, per raggiungere i luoghi,distanti al suo domicilio, dove aveva commesso gli altri reati, tra cui quello ditruffa oggetto della sentenza di condanna emessa in data 15 maggio 2017 dalTribunale di Ferrara.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Ai fini dell’individuazione della nozione di identità di indole, rilevante perla configurabilità della causa di revoca della sospensione condizionale della penaprevista dall’art. 168, primo comma num. 1), cod. pen., occorre fare riferimentoall’art. 101 cod. pen., secondo cui il requisito dell’identità di indole ricorre nonsolo nell’ipotesi di reati che violano la medesima disposizione di legge, ma anchequando le diverse fattispecie di illecito penale presentano profili di omogeneitàsul piano oggettivo, in relazione al bene tutelato e alle modalità esecutive,ovvero sul piano soggettivo, in relazione ai motivi a delinquere che hanno avutoefficacia causale nella decisione criminosa (Sez. 1, n. 47387 del 29/11/2024, cherichiama Sez. 1, n. 44255 del 17/09/2014, Rv. 260800).Sono, pertanto della stessa indole i reati che, pur essendo previsti da testinormativi diversi, per la natura dei fatti che li costituiscono o dei motivi che lihanno determinati, presentano, nei casi concreti, caratteri fondamentali comuni,desunti - anche a prescindere dall'identità del bene protetto - dalle modalità diesecuzione o dai moventi del reo.2. L’ordinanza, con apprezzamento di merito fondato sulle sentenze inesecuzione e non sindacabile in questa sede, ha escluso, in sintonia con iricordati principi, che le contravvenzioni di guida di un autoveicolo, senzapatente, o dopo che la patente sia stata negata, sospesa o revocata, da parte dipersona già sottoposta, con provvedimento definitivo, a una misura diprevenzione personale, per come in concreto accertate dalle sentenzeirrevocabili, presentassero profili di omogeneità con il delitto di truffa sia sulpiano oggettivo, in relazione al bene tutelato ed alle modalità esecutive, sia sulpiano soggettivo, in relazione ai motivi a delinquere.Al riguardo, ha evidenziato che, oltre a ledere beni giuridici completamentediversi, il delitto di truffa e le contravvenzioni di cui all’art. 73 d.lgs. n. 159 del2011 sono stati commessi in contesti diversi e per finalità differenti: la truffa confinalità di lucro, le contravvenzioni in spregio alle prescrizioni imposte dallamisura di prevenzione personale per meglio tutelare l’ordine pubblico.3. Il ricorrente, oltre a proporre una lettura alternativa dell’accertamentocontenuto delle sentenze irrevocabili, prospetta, per di più con affermazionigeneriche, una equiparazione tra identità di indole dei reati ed collegamentostrumentale e funzionale che lega il reato fine o scopo con il reato mezzo, cheinvece è nozione diversa, rientrando in quest’ultima categoria, rilevante per laconfigurabilità dell’aggravante della connessione teleologica di cui all'art. 61 n. 2cod. pen. o quale criterio attributivo della competenza ex art. 12, comma 1, lett.c), cod. proc. pen., e non nella prima, violazioni che, per quanto eterogenee sulpiano soggettivo e oggettivo, occasionalmente hanno rappresentato, come nelcaso in esame, lo strumento necessario o utile per realizzare un altro reatosuccessivo. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorsoCosì è deciso, 02/07/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
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