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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 41321/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 41/RG 21601 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata di condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che i motivi dedotti non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità in quanto l'avvenuta la quantificazione della pena e l'applicazione della recidiva reiterata ex art. 99, comma 2, n. 2, cod. pen. è stata argomentata a pag.2 con il richiamo ai precedenti del ricorrente, alla indole violenta ed aggressiva, alla incapacità di autocontrollo che rendono il reato in questa sede contestato dimostrativo di accresciuta pericolosità; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 41/RG 21601 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata di condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che i motivi dedotti non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità in quanto l'avvenuta la quantificazione della pena e l'applicazione della recidiva reiterata ex art. 99, comma 2, n. 2, cod. pen. è stata argomentata a pag.2 con il richiamo ai precedenti del ricorrente, alla indole violenta ed aggressiva, alla incapacità di autocontrollo che rendono il reato in questa sede contestato dimostrativo di accresciuta pericolosità; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/
Sentenza Cassazione n. 41321/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris