CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 luglio 2025
Cassazione n. 19482/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9998/2024 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in MESSINA VialeITALIA N. 234-B, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]’ ANTONINO E [OSCURATO:PERSONA]’ CLARA, elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] S. BARBARA, 14, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che l i rappresenta e difende -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MESSINA n. 901/2023 depositata il 18/10/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/07/2025 dal Presidente dr.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (quale erede del padre Francesco, che aveva iniziato la causa) ottenne dal Tribunale di Patti la declaratoria di usucapione di un fondo in Comune di Brolo, appartenente a [OSCURATO:PERSONA]. Su impugnazione del soccombente e nella dichiarata contumacia del Sidoti, la Corte d’Appello di Messina riformò la pronunzia di primo grado, rigettando la domanda originaria. Il giudice di secondo grado affermò che [OSCURATO:PERSONA] era stato per anni alle dipendenze del Germanà, come bracciante agricolo, ed aveva rilasciato una dichiarazione, datata 15 dicembre 1990, con la quale dava atto della cessazione del rapporto di lavoro, senza aver null’altro a pretendere. Da ciò l’impossibilità di qualificare un possesso ad usucapionem. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], sulla scorta di cinquemotivi. Si sono costituiti con controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], nel frattempo deceduto. In prossimità dell’adunanza camerale, la parte controricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con il primomotivo, ilricorrente lamenta la violazione degli artt. 163 bis comma 1° e 164 comma 1° nonché 359 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., giacché l’atto di appello avrebbe assegnato solo 75 giorni per la costituzione in giudizio, al di sotto del termine minimo previsto per legge. Attraverso la seconda censura, il Sidoti si duole della violazione degli artt. 330 e 291 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., giacché l’atto di appello sarebbe stato notificato personalmente alla parte e non al suo procuratore costituito in primo grado. Con il terzo mezzo, il ricorrente assume la violazione dell’art. 347 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., giacché la sentenza di primo grado allegata al gravame non avrebbe contenuto la ricevuta PEC di avvenuta consegna. La quarta doglianza s’impernia sulla violazione dell’art. 345 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., giacché controparte aveva allegato in appello un’ordinanza del Tribunale di Patti, di data successiva all’instaurazione del giudizio di primo grado. La relativa produzione avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile. L’ultimo motivo attiene alla violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e del D.M. 147/22, in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. Infatti, essendo il valore della causa stato determinato in € 2.230,00, non sarebbe stato possibile liquidare la complessiva somma di € 4.200,00. Il primo motivo è fondato, come riconoscono gli stessi controricorrenti, ed assorbe i successivi. L’atto di appello è stato consegnato all’[OSCURATO:PERSONA] il 23 aprile 2019 e conteneva l’invito a comparire per il successivo 7 luglio, ossia perun termine inferiore a quello previsto dall’art. 163 bis, ratione temporis applicabile. Come è noto, in tema di giudizio di appello, se è stato assegnato un termine a comparire inferiore a quello di novanta giorni stabilito dall'art. 163-bis c.p.c., a cui rinvia l'art. 359 c.p.c., l'atto di citazione è, ai sensi dell'art. 164, comma 1, c.p.c., affetto da nullità, la quale, se non rilevata d'ufficio dal giudice e non sanata, in ipotesi di contumacia dell'appellato determina la nullità della sentenza (Sez. 3, n. 29017 dell’11 novembre 2024; Sez. 6-3, n. 9650 del 26 maggio 2020). In definitiva, il ricorso va accolto, nei limiti di cui in motivazione, con conseguente cassazione della sentenza impugnata. Il giudice del rinvio, che si designa nella Corte d’appello di Messina in diversa composizione, dovrà procedere ad un nuovo giudizio, attenendosi al principio di cui sopra. P.Q.M La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Messina, in diversa composizione, anche per le spese del gra