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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 23339/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5660/2018R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], difensore di sé medesimo, elettivamente domiciliato in Roma, via Gallonio n. 18, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , dalquale è rappresentato e difeso –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatiin Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n . 95, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Nerli, dal quale, unitamente all’Avv. [OSCURATO:PERSONA], sono rappresentatie difesi –controricorrenti – Avverso la sentenza n. 3970/2017 del [OSCURATO:PERSONA] , depositata il giorno 28 luglio 2017, e l’ordinanza della [OSCURATO:PERSONA], depositata il giorno 20 dicembre 2017; [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONEr.g. n. 5660/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta nella camera di consiglio del 19maggio 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni motivate del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], formulate ai sensi e nei modi previsti dall’art. 23, comma 8 bis, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e successive modifiche, con le quali chiede dichiarare l’estinzione del giudizio; considerato che -in forza della sentenza n. 6140/2014 del Tribunale di Torino, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] intimarono a [OSCURATO:PERSONA] precetto per il pagamento della complessiva somma di euro 13.346,62; -avverso detto precetto, l’intimato propose, in tempi, con atti e per motivi diversi, due distinte opposizioni all’esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., le quali, previa riunione e trattazione unitaria, vennero disattese dal Tribunale di Torino con la sentenza n. 3970/2017; - l ’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] è stata dichiarata inammissibile dalla Corte di Appello di Torino, con ordinanza ex art. 348 ter del codice di rito, depositata il 20 dicembre 2017; - a vverso detti provvedimenti ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad undici motivi; resistono, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - f issato per l’udienza pubblica del 1 9 maggio 2022, il ricorso è stato in pari data trattato in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 23, comma 8 bis, del d.l. n. 137 del 2020, convertito nella legge n. 176 del 2020, e successive modifiche, senza l’intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non essendo stata formulata richiesta di discussione orale; - e ntro il quindicesimo giorno precedente l’udienza, il P.G . ha formulato conclusioni motivate;r.g. n. 5660/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] - c on atto depositato prima della fissata udienza, il ricorrente ha formulato atto di rinuncia al ricorso, atto sottoscritto digitalmente dalla parte personalmente; - l a rinuncia è stata accettata da i controricorrenti, con adesione sottoscritta altresì dal loro difensore; -ravvisata la conformità alla fattispecie regolata dall’art. 390 cod. proc. civ., il giudizio va dunque dichiarato estinto; -ai sensi dell’art. 391, ultimo comma, cod. proc. civ., non vi è luogo a provvedere sulle spese del processo, pure considerata la condotta delle parti nel presente giudizio di legittimità; -il tenore della pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per cui si dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 23912); p.q. m.

Dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consigli

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5660/2018R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], difensore di sé medesimo, elettivamente domiciliato in Roma, via Gallonio n. 18, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , dalquale è rappresentato e difeso –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatiin Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n . 95, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Nerli, dal quale, unitamente all’Avv. [OSCURATO:PERSONA], sono rappresentatie difesi –controricorrenti – Avverso la sentenza n. 3970/2017 del [OSCURATO:PERSONA] , depositata il giorno 28 luglio 2017, e l’ordinanza della [OSCURATO:PERSONA], depositata il giorno 20 dicembre 2017; [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONEr.g. n. 5660/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta nella camera di consiglio del 19maggio 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni motivate del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], formulate ai sensi e nei modi previsti dall’art. 23, comma 8 bis, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e successive modifiche, con le quali chiede dichiarare l’estinzione del giudizio; considerato che -in forza della sentenza n. 6140/2014 del Tribunale di Torino, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] intimarono a [OSCURATO:PERSONA] precetto per il pagamento della complessiva somma di euro 13.346,62; -avverso detto precetto, l’intimato propose, in tempi, con atti e per motivi diversi, due distinte opposizioni all’esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., le quali, previa riunione e trattazione unitaria, vennero disattese dal Tribunale di Torino con la sentenza n. 3970/2017; - l ’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] è stata dichiarata inammissibile dalla Corte di Appello di Torino, con ordinanza ex art. 348 ter del codice di rito, depositata il 20 dicembre 2017; - a vverso detti provvedimenti ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad undici motivi; resistono, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - f issato per l’udienza pubblica del 1 9 maggio 2022, il ricorso è stato in pari data trattato in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 23, comma 8 bis, del d.l. n. 137 del 2020, convertito nella legge n. 176 del 2020, e successive modifiche, senza l’intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non essendo stata formulata richiesta di discussione orale; - e ntro il quindicesimo giorno precedente l’udienza, il P.G . ha formulato conclusioni motivate;r.g. n. 5660/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] - c on atto depositato prima della fissata udienza, il ricorrente ha formulato atto di rinuncia al ricorso, atto sottoscritto digitalmente dalla parte personalmente; - l a rinuncia è stata accettata da i controricorrenti, con adesione sottoscritta altresì dal loro difensore; -ravvisata la conformità alla fattispecie regolata dall’art. 390 cod. proc. civ., il giudizio va dunque dichiarato estinto; -ai sensi dell’art. 391, ultimo comma, cod. proc. civ., non vi è luogo a provvedere sulle spese del processo, pure considerata la condotta delle parti nel presente giudizio di legittimità; -il tenore della pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per cui si dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 23912); p.q. m. Dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma, nella Camera di Consigli
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