CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21341/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato a AGROPOLI il 19/07/1986 avverso la sentenza del 21/02/2025 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], che ha dichiarato il predetto imputato colpevole, anche agli effetti civili, in ordine al reato di cui all'art. 612 cod. pen.; 2. Va rilevato che il reato è estinto per remissione di querela. Invero il difensore dell'imputato ha allegato al ricorso il verbale di remissione di querela e contestuale accettazione, redatto il 5 luglio 2025 presso la Stazione dei Carabinieri di [OSCURATO:PERSONA] di Castellabate. La remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (cfr. per tutte Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681). 3. Consegue che, in assenza di elementi per addivenire a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., deve rilevarsi che il reato è estinto ai sensi dell'art. 152 cod. proc. pen. 4. L'estinzione del reato per remissione di querela travolge le relative statuizioni civili (Sez. 2, n. 37688 del 08/07/2014, Gustinetti, Rv. 259989 — 01; Sez. 5, n. 41316 del 16/04/2013, Tucci, Rv. 257935; Sez. 6, n. 13661 del 06/02/2004, Franceschini, Rv. 229400 - 01). 5. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Le spese del procedimento debbono essere poste a carico del querelato ex art. 340, comma 4, cod. proc. pen. P.Q.M. Annull P.Q.Mfr9 U 2026(` F LiCe i 4fa i i