CassazionedecretoSezione 4Decisione del 26 febbraio 2024
Cassazione n. 30825/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG .• [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con provvedimento emesso il 26.2.2024, il GIP del Tribunale di Palermo ha disposto la correzione del decreto penale di condanna emesso il 5.9.2023 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 186 cod. strada, disponendo, in aggiunta alla pena di euro 1.950,00 di ammenda, la sospensione della patente di guida per la durata di anni uno. 2. Avverso il prefato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il difensore del Giangrande, denunciando - in sintesi - l'illegittimità della disposta correzione sotto diversi profili: erronea adozione della procedura di correzione ex art. 130 cod. proc. pen.; mancata correlazione tra la pena richiesta dal PM e quella irrogata; esorbitanza della "correzione" dai poteri attribuiti al Giudice dell'esecuzione; omessa instaurazione del procedimento camerale partecipato. 3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. 4. La difesa del ricorrente ha depositato note scritte con cui insiste per l'accoglimento del ricorso. 5. Il ricorso è fondato. 6. Si deve qui ribadire l'insegnamento secondo cui, l'omessa applicazione di una sanzione amministrativa accessoria, graduabile discrezionalmente dal giudice, non può essere emendata con la procedura di cui all'art. 130 cod. proc. pen., trattandosi di emenda afferente a un errore di giudizio, tale da comportare una modifica sostanziale della decisione (cfr. Sez. 4, n. 6588 del 01/02/2023, Rv. 284156 - 01, proprio in una fattispecie in tema di sospensione della patente di guida). Né può ritenersi che nella specie il giudicante abbia provveduto in sede esecutiva, non rientrando nelle attribuzioni del giudice dell'esec:uzione le questioni concernenti l'applicazione o la disapplicazione di sanzioni amministrative accessorie, come la sospensione della patente di guida, non essendo esse equiparabili alle pene accessorie, per le quali sussiste la competenza residuale di cui all'art. 676, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 12689 del 22/02/2023 Rv. 284353 - 01, nonché Sez. 1, n. 43208 del 16/10/2012, Rv. 253792 - 01).7. Le superiori considerazioni sono assorbenti delle residue censure e comportano l'annullamento senza rinvio del provvedimento con cui è stata disposta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. P.Q. M . Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato, con il quale è stata disposta la sospensione della patente di guida. Co