CNEL — Testo definitivo
Codice CCNL: H07E
Titolo CCNL: CCNL Settore SPORT - Area dilettantistica
Titolo accordo: CCNL Settore SPORT - Area dilettantistica
Ambito: Contratto collettivo nazionale
Settori: TERZIARIO E SERVIZI
Sottosettori: impianti e attività sportive
Parti datoriali: ASSOLAV SPORT; FISAPI; USFAB; FEDIMI
Parti sindacali: FISALP CONFSAL; CONFSAL
Decorrenza: 2025-07-01
Scadenza: 2028-06-30
Stipula: 2025-07-02
Stato: Acquisito
Identificativo: 20776
Fonte ufficiale: https://archiviocontratti.cnel.it/ricerca/?idAccordo=221755
--- Testo contratto ---
1
PARTE GENERALE
2
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE
DI LAVORO SETTORE SPORT - Area dilettantistica
Riserva sulla proprietà intellettuale
Le Parti stipulanti il presente CCNIL intendono salvaguardare la piena e completa
proprietà del Testo contrattuale e, pertanto, ne inibiscono l’inserimento totale o
parziale in altri Contratti, salvo espressa autorizzazione delle Parti stipulanti che si
riservano, in caso contrario, ogni azione di tutela e di salvaguardia.
I datori di lavoro e i lavoratori iscritti, rispettivamente, alle organizzazioni sindacali
dei datori di lavoro o dei lavoratori stipulanti il presente CCNIL, nonché gli Enti
Istituzionali quali il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il CNEL, l’INPS,
l’INAIL e le Banche Dati, potranno liberamente utilizzare il Testo contrattuale,
anche memorizzandolo su supporti cartacei o informatici.
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COSTITUZIONE DELLE PARTI
In data 2 Luglio 2025 presso la Sede Nazionale di Confsal sita in Via Angelo Bargoni, 8
TRA
F.I.S.A.P.I. – Confederazione Generale delle Professioni Intellettuali – C.F.: 97775500586
rappresentata dal Presidente Nazionale Avv. Carmelo Bifano e dall’Avv. Gaetano Lo Calzo;
FED.I.M.I. Federazione Imprese Italia – C.F.: 96569700584 rappresentata dal Presidente
Nazionale Dott. Fabrizio Salza;
USFAB - Unione Sport Fitness Acqua Benessere - C.F.: 96467970586 rappresentata dal
Presidente Nazionale Dott. Luca Bendel Iaia;
ASSOLA V SPORT Associazioni di Imprese e Lavoratori Autonomi – C.F.: 97872330010
rappresentata dal Presidente Ing. Mario Conte
E
FISALP-CONFSAL – Federazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori Privati C.F.:
97575180589 rappresentata dal Presidente Nazionale Avv. Annamaria Goglia, dal
Vicepresidente Nazionale Dott. Gennaro Memoli e dall’Avv. Massimo Caputi;
CONF.S.A.L.- Confederazione Generale Sindacati Autonomi Lavoratori – rappresentata dal
Segretario Generale Angelo Raffaele Margiotta.
PARTE GENERALE
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È stato stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il Settore Sport
area del dilettantismo
Con validità dal 01 luglio 2025 al 30 giugno 2028
5
Premessa
Articolazione del Testo contrattuale
Pubblicità del contratto
Parte 1^
Norme GENERALI
INDICE
PARTE 1^ .................................................................................................................... 27
NORME GENERALI ................................................................................................ 27
SEZIONE I LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DI LAVORO E LE
RELAZIONI SINDACALI .......................................................................................... 27
TITOLO I Articolazione e funzione della Contrattazione Collettiva di Lavoro ............ 27
ART 1 Contratto Collettivo Nazionale Intersettoriale di Lavoro ........................ 27
1.1. Campo di applicazione ............................................................................................................. 27
1.2. Disapplicazioni ........................................................................................................................... 27
ART 2 Articolazione dei livelli di contrattazione collettiva................................. 27
2.1. Livelli di contrattazione collettiva ........................................................................................... 27
2.2. Contrattazione collettiva di 1° livello ..................................................................................... 28
2.3. Contrattazione collettiva di 2° livello ..................................................................................... 28
ART 3 Contrattazione collettiva integrativa aziendale ........................................ 28
3.1. Il ruolo della contrattazione aziendale ................................................................................... 28
3.2. Materie della contrattazione aziendale ................................................................................... 28
3.3. Accordi aziendali ....................................................................................................................... 29
3.4. Durata degli accordi integrativi aziendali ............................................................................... 29
3.5. Parti stipulanti ............................................................................................................................ 29
3.6. Divieto di deroghe in peius ...................................................................................................... 29
3.7. Contrattazione collettiva integrativa territoriale ................................................................... 30
ART 4 Contrattazione di prossimità: limiti e condizioni .................................... 30
4.1. Funzione e materie della contrattazione collettiva di prossimità ....................................... 30
ART 5 Principi della contrattazione collettiva .................................................... 30
5.1. Inscindibilità delle disposizioni contrattuali .......................................................................... 30
PARTE GENERALE
6
5.2. Inderogabilità e trattamenti di miglior favore ....................................................................... 31
5.3. Interpretazione delle norme contrattuali ............................................................................... 31
5.4. Durata del contratto .................................................................................................................. 31
5.5. Procedure di rinnovo ................................................................................................................ 31
5.6. Ultrattività dei contratti collettivi ............................................................................................ 31
5.7. Periodo di tregua........................................................................................................................ 31
5.8. Indennità di vacanza contrattuale ........................................................................................... 31
5.9. Condotta antisindacale.............................................................................................................. 32
ART 6 Procedure di conciliazione per le controversie individuali o plurime .... 32
6.1. Controversie ............................................................................................................................... 32
6.2. Commissione Paritetica di Conciliazione .............................................................................. 32
6.3. Rinunzie e transazioni ............................................................................................................... 33
ART 7 Commissioni ............................................................................................ 33
7.1. Commissione per le controversie interpretative ................................................................... 34
7.2. Commissione Pari Opportunità .............................................................................................. 34
7.3. Commissione Welfare ............................................................................................................... 34
TITOLO II LA PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI ............................................. 36
ART 8 La partecipazione dei lavoratori alla gestione dell’impresa .................... 36
8.1. Principi e finalità ........................................................................................................................ 36
8.2. Campo di applicazione ............................................................................................................. 36
8.3. Le forme della partecipazione ................................................................................................. 37
8.4. I rappresentanti dei lavoratori ................................................................................................. 37
ART 9 Informazione e consultazione dei lavoratori ........................................... 37
9.1. Il diritto di informazione e di consultazione dei lavoratori ................................................ 37
9.2. L’informazione ........................................................................................................................... 37
9.3. La consultazione ........................................................................................................................ 38
9.4. Informazioni riservate .............................................................................................................. 38
9.5. Attuazione delle procedure ...................................................................................................... 38
ART 10 PRESENZA del rappresentante dei lavoratori NEL CDA AZIENDALE39
10.1. Finalità ......................................................................................................................................... 39
10.2. Volontarietà ................................................................................................................................ 39
10.3. La funzione consultiva .............................................................................................................. 39
10.4. Natura e riconoscimento della partecipazione...................................................................... 39
ART 11 Commissione Nazionale per la Partecipazione ...................................... 39
11.1. Finalità ......................................................................................................................................... 39
11.2. Prevenzione partecipata della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ............................... 40
11.3. Compiti ....................................................................................................................................... 40
11.4. Composizione e articolazioni .................................................................................................. 40
TITOLO III LIBERTÀ E ATTIVITÀ SINDACALE ......................................................... 41
ART 12 Diritti e relazioni sindacali in azienda .................................................... 41
12.1. La rappresentanza sindacale dei lavoratori all’interno delle aziende ................................. 41
12.2. Costituzione delle Rappresentanze Sindacali Aziendali (R.S.A.) ....................................... 41
7
12.3. Pluralità della Rappresentanza: il tavolo sindacale. ............................................................... 41
12.4. Procedura di costituzione e designazione dei componenti delle R.S.A. ........................... 41
12.5. Procedura di costituzione e designazione dei componenti delle R.S.A. ........................... 42
12.6. Procedura di costituzione e designazione dei componenti delle R.S.A. ........................... 42
12.7. Compiti delle R.S.A. .................................................................................................................. 42
12.8. Numero dei dirigenti della R.S.A. ........................................................................................... 42
12.9. Dirigenti Sindacali ..................................................................................................................... 42
12.10. Assemblea sindacale .................................................................................................................. 43
12.11. Permessi retribuiti ...................................................................................................................... 43
12.12. Permessi non retribuiti.............................................................................................................. 44
12.13. Referendum ................................................................................................................................ 44
12.14. Diritto di affissione ................................................................................................................... 44
12.15. Locali delle R.S.A. ...................................................................................................................... 44
12.16. Riscossione deleghe sindacali .................................................................................................. 44
12.17. Revoca della delega sindacale................................................................................................... 45
12.18. Trasferimento del dirigente sindacale ..................................................................................... 45
12.19. Licenziamento del dirigente sindacale .................................................................................... 45
SEZIONE II COSTITUZIONE, SVOLGIMENTO E RISOLUZIONE DEL
RAPPORTO DI LAVORO ........................................................................................... 46
TITOLO IV COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO .................................. 46
ART 13 Durata del rapporto di lavoro ................................................................... 46
13.1. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato ........................................................................ 46
ART 14 Assunzione ............................................................................................... 46
14.1. Informazioni .............................................................................................................................. 46
14.2. Informativa in caso di utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati . 48
14.3. Tutela ........................................................................................................................................... 49
14.4. Modifica degli elementi del contratto dopo l'assunzione .................................................... 49
14.5. Documenti a cura del lavoratore ............................................................................................. 49
14.6. Prestazioni di fatto in violazione di legge .............................................................................. 49
14.7. Diritto di precedenza nell’assunzione .................................................................................... 50
ART 15 Fase pre-assuntiva .................................................................................... 50
15.1. Visite pre-assuntive preventive ................................................................................................ 50
15.2. Divieto di indagini sul lavoratore da assumere ..................................................................... 50
15.3. Parità di genere ........................................................................................................................... 50
ART 16 Periodo di prova ....................................................................................... 50
16.1. Stipulazione ................................................................................................................................ 50
16.2. Forma scritta .............................................................................................................................. 50
16.3. Durata massima ......................................................................................................................... 51
16.4. Durata ridotta ............................................................................................................................. 51
16.5. Patto di stabilità .......................................................................................................................... 51
16.6. Limiti al patto di prova ............................................................................................................. 51
16.7. Malattia, infortunio, maternità e paternità durante il periodo di prova ............................ 51
16.8. Svolgimento effettivo della prova ........................................................................................... 51
16.9. Risoluzione del rapporto di lavoro in prova.......................................................................... 51
PARTE GENERALE
8
16.10. Retribuzione durante il periodo di prova ............................................................................... 52
16.11. Superamento del periodo di prova ......................................................................................... 52
16.12. Periodo di prova nei contratti a tempo parziale ................................................................... 52
TITOLO V GLI ALTRI CONTRATTI DI LAVORO SUBORDINATO ..................... 53
ART 17 Contratto a tempo determinato ............................................................... 53
17.1. Nozione e forma ....................................................................................................................... 53
17.2. Patto di prova ............................................................................................................................. 53
17.3. Recesso e risoluzione ante-tempus ......................................................................................... 53
17.4. Casi di divieto di assunzione a termine .................................................................................. 54
17.5. Durata massima del primo contratto ..................................................................................... 54
17.6. Causali per i contratti superiori ai 12 mesi ............................................................................ 55
17.7. Rinnovi e limite temporale ....................................................................................................... 55
17.8. Deroga legale al limite massimo di durata ............................................................................. 55
17.9. Percentuale massima di contratti a termine ........................................................................... 56
17.10. Esenzioni dai vincoli di contingentamento ........................................................................... 56
17.11. Proroghe e durata massima dei rapporti ................................................................................ 56
17.12. Intervalli tra un contratto e l’altro ........................................................................................... 57
17.13. Premio di risultato per i lavoratori assunti a tempo determinato ...................................... 57
17.14. Prosecuzione di fatto dopo la scadenza ................................................................................. 57
17.15. Ferie annuali ............................................................................................................................... 58
17.16. Parità di trattamento.................................................................................................................. 58
17.17. Diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo determinato ............................................. 58
17.18. Informativa sui contratti a termine ......................................................................................... 59
17.19. Formazione................................................................................................................................. 59
17.20. Stagionalità nei contratti a tempo determinato ..................................................................... 59
ART 18 Norme generali sull’apprendistato ......................................................... 60
18.1. Definizione e tipologie di apprendistato................................................................................ 60
18.2. Contenuto del contratto ........................................................................................................... 60
18.3. Periodo di prova ........................................................................................................................ 60
18.4. Durata e prosecuzione del rapporto ....................................................................................... 61
18.5. Risoluzione del rapporto .......................................................................................................... 61
18.6. Definizione dei Piani Formativi Individuali .......................................................................... 61
18.7. Tutor aziendale........................................................................................................................... 62
18.8. Limiti quantitativi di contingentamento per l’apprendistato .............................................. 62
18.9. Riconoscimento dei precedenti periodi di apprendistato.................................................... 63
18.10. Gratifica natalizia per l’apprendista ........................................................................................ 63
18.11. Obblighi del datore di lavoro ................................................................................................... 63
18.12. Doveri dell’apprendista ............................................................................................................. 63
18.13. Interruzione della formazione per congedo di maternità o di paternità .......................... 64
18.14. Previdenza e assistenza sociale obbligatoria.......................................................................... 64
18.15. Finanziamento della formazione dell’apprendista ................................................................ 64
ART 19 Apprendistato professionalizzante (di 2° Livello) ................................... 64
19.1. Definizione ................................................................................................................................. 64
9
19.2. Attribuzione della qualifica ...................................................................................................... 65
19.3. Formazione dell’apprendista .................................................................................................... 65
19.4. Apprendistato in cicli stagionali .............................................................................................. 65
ART 20 Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale (di 1° LIVELLO)
66
20.1. Definizione ................................................................................................................................. 66
20.2. Durata .......................................................................................................................................... 66
20.3. Protocollo con l’Istituzione formativa ................................................................................... 66
20.4. Trasformazione del contratto .................................................................................................. 67
20.5. Retribuzione ............................................................................................................................... 67
ART 21 Apprendistato di alta formazione e di ricerca (di 3° Livello) .................. 67
21.1. Definizione ................................................................................................................................. 67
21.2. Protocollo con l’Istituzione formativa ................................................................................... 68
21.3. Retribuzione dell’attività formativa ......................................................................................... 68
ART 22 Lavoro intermittente ................................................................................ 68
22.1. Definizione ................................................................................................................................. 68
22.2. Tipologie di lavoro intermittente ............................................................................................ 68
22.3. Lavoratori di età inferiore ai 24 anni e superiore ai 55 anni ............................................... 69
22.4. Lavoratori di età compresa tra i 24 anni e i 55 anni ............................................................. 69
22.5. Divieti .......................................................................................................................................... 69
22.6. Forma e contenuto del contratto ............................................................................................ 70
22.7. Durata .......................................................................................................................................... 70
22.8. Retribuzione e indennità di disponibilità ............................................................................... 70
22.9. Parità di trattamento .................................................................................................................. 71
22.10. Informativa ................................................................................................................................. 71
22.11. Computo dei lavoratori intermittenti ..................................................................................... 71
ART 23 Somministrazione .................................................................................... 71
23.1. Definizioni .................................................................................................................................. 71
23.2. Autorizzazioni ............................................................................................................................ 71
23.3. Contratto di somministrazione tra agenzia e impresa utilizzatrice .................................... 72
23.4. Contratto di lavoro tra agenzia di somministrazione e lavoratore ..................................... 72
23.5. Divieti .......................................................................................................................................... 72
23.6. Somministrazione a tempo indeterminato ............................................................................ 73
23.7. Somministrazione a tempo determinato ................................................................................ 73
23.8. Somministrazione a tempo determinato - Limiti quantitativi ai contratti commerciali -
Clausola di contingentamento ................................................................................................................ 73
23.9. Proroghe e rinnovi del contratto di somministrazione a tempo determinato ................. 74
23.10. Rapporti tra l’agenzia di somministrazione e l’impresa utilizzatrice ................................. 74
23.11. Tutela del lavoratore somministrato ....................................................................................... 75
23.12. Lavoratori somministrati disabili ............................................................................................. 75
23.13. Periodo di prova nel contratto di somministrazione ........................................................... 75
23.14. Parità di trattamento .................................................................................................................. 75
23.15. Poteri e obblighi datoriali ......................................................................................................... 75
23.16. Salute e sicurezza ....................................................................................................................... 76
23.17. Infortunio e malattia professionale ......................................................................................... 76
23.18. Maternità ..................................................................................................................................... 76
PARTE GENERALE
10
23.19. Obblighi di informazione ......................................................................................................... 76
23.20. Realizzazione di specifici progetti ........................................................................................... 76
23.21. Esercizio dei diritti sindacali .................................................................................................... 77
23.22. Somministrazione irregolare e fraudolenta ........................................................................... 77
23.23. Computo dei lavoratori somministrati ................................................................................... 77
ART 24 Lavoro a tempo parziale .......................................................................... 77
24.1. Definizione ................................................................................................................................. 77
24.2. Forma e contenuto del contratto ............................................................................................ 78
24.3. Organizzazione del lavoro ....................................................................................................... 78
24.4. Clausole elastiche ....................................................................................................................... 78
24.5. Lavoro supplementare .............................................................................................................. 79
24.6. Lavoro straordinario nel tempo parziale ................................................................................ 79
24.7. Durata massima dell’orario di lavoro ordinario e straordinario ......................................... 79
24.8. Parità di trattamento economico-normativo ......................................................................... 79
24.9. Trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale e viceversa ................... 79
24.10. Tutele ........................................................................................................................................... 81
24.11. Informazioni sindacali .............................................................................................................. 81
24.12. Contratti misti ............................................................................................................................ 81
TITOLO VI Norme specifiche per i Quadri......................................................................... 83
ART 25 Soggetti destinatari: definizione di Quadri ............................................. 83
25.1. Mobilità verticale ....................................................................................................................... 83
25.2. Periodo di Prova ........................................................................................................................ 83
25.3. L’attribuzione della qualifica di Quadro................................................................................. 83
25.4. Trattamento giuridico-economico dei Quadri ...................................................................... 83
25.5. Livelli retributivi di inquadramento ........................................................................................ 84
25.6. Indennità di funzione ................................................................................................................ 84
25.7. Formazione................................................................................................................................. 84
25.8. Assicurazione contro il rischio di Responsabilità civile verso terzi ................................... 84
25.9. Ulteriori coperture assicurative ............................................................................................... 85
25.10. Forme assicurative sostitutive .................................................................................................. 85
25.11. Patto di non concorrenza ......................................................................................................... 85
25.12. Attività di ricerca, studio e scoperte durante il rapporto di lavoro .................................... 86
25.13. Rinvio alla Disciplina Generale ............................................................................................... 86
TITOLO VII CLASSIFICAZIONE E INQUADRAMENTO DEL PERSONALE....... 87
ART 26 Inquadramenti ......................................................................................... 87
26.1. Premessa ..................................................................................................................................... 87
26.2. Il sistema di classificazione e di inquadramento ................................................................... 87
ART 27 Classificazione giuridica ......................................................................... 88
ART 28 Inquadramento professionale ................................................................. 88
28.1. Il profilo professionale ............................................................................................................. 88
28.2. Qualificazione dei lavoratori .................................................................................................... 89
28.3. Criteri di professionalità ........................................................................................................... 90
11
28.4. Livelli di inquadramento ........................................................................................................... 91
ART 29 Tutela della professionalità del lavoratore ............................................... 94
29.1. Assegnazione delle mansioni ................................................................................................... 94
29.2. Mutamento di mansioni............................................................................................................ 94
29.3. Principio di professionalizzazione .......................................................................................... 94
29.4. Passaggi al livello superiore ...................................................................................................... 94
29.5. Principio di qualificazione ........................................................................................................ 94
29.6. Mobilità professionale ............................................................................................................... 95
29.7. Promozione automatica ............................................................................................................ 95
29.8. Demansionamento .................................................................................................................... 95
29.9. Passaggio al livello inferiore ..................................................................................................... 95
29.10. Patto di demansionamento ...................................................................................................... 96
29.11. Mansioni ripetitive ..................................................................................................................... 96
29.12. Mansioni promiscue .................................................................................................................. 96
TITOLO VIII TRATTAMENTO ECONOMICO ................................................................ 97
ART 30 trattamento economico e sua articolazione ............................................. 97
30.1. Equa retribuzione ...................................................................................................................... 97
30.2. Retribuzione mensile ................................................................................................................. 97
30.3. Quota giornaliera e oraria ......................................................................................................... 97
30.4. Articolazione .............................................................................................................................. 97
ART 31 Trattamento Economico di Base (T.E.B.) o minimo (t.e.m.) ................. 97
31.1. Composizione ............................................................................................................................ 97
31.2. Retribuzione tabellare ............................................................................................................... 97
31.3. Tredicesima mensilità ................................................................................................................ 98
ART 32 Trattamento Economico Globale (T.E.G.) o complessivo (T.E.C.) ....... 98
32.1. Composizione Trattamento Economico Globale (T.E.G.) ................................................ 98
32.2. Indennità di qualificazione ....................................................................................................... 98
32.3. Misure di welfare ....................................................................................................................... 99
ART 33 Retribuzione premiale ............................................................................. 99
33.1. Retribuzione premiale (premio di risultato) .......................................................................... 99
33.2. Regolamentazione del Premio di risultato ............................................................................. 99
33.3. Premio di risultato nelle aziende prive di R.S.A. .................................................................100
33.4. Conversione in credito welfare ..............................................................................................100
33.5. Elemento di Garanzia Retributiva (E.G.R.).........................................................................100
ART 34 Principi retributivi .................................................................................. 100
34.1. Livello retributivo minimo .....................................................................................................100
34.2. Adeguamento del minimo tabellare al costo della vita ......................................................101
34.3. Divieto di discriminazione retributiva di genere .................................................................101
34.4. Certificazione della parità retributiva di genere ..................................................................101
34.5. Azioni positive in materia retributiva ...................................................................................101
ART 35 progressione retributiva ......................................................................... 101
35.1. Scatti di anzianità .....................................................................................................................101
35.2. Aumento retributivo per competenza ..................................................................................102
35.3. Aumenti per merito .................................................................................................................102
PARTE GENERALE
12
35.4. Assorbimenti ............................................................................................................................ 102
35.5. Cambio del CCNIL ................................................................................................................. 102
35.6. Prospetto paga e reclami sulla retribuzione ........................................................................ 102
ART 36 Invenzioni del lavoratore ........................................................................ 103
36.1. Contratto avente ad oggetto attività inventiva retribuita o compensata ......................... 103
36.2. Contratto non avente ad oggetto attività inventiva ............................................................ 103
36.3. Liquidazione dei diritti economici del lavoratore - Collegio degli arbitratori ................ 103
TITOLO IX SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO .................................. 104
ART 37 Orario di lavoro ....................................................................................... 104
37.1. Principi generali ....................................................................................................................... 104
37.2. Definizione ............................................................................................................................... 104
ART 38 Orario normale settimanale di lavoro ..................................................... 104
38.1. Durata dell’orario normale ..................................................................................................... 104
38.2. Flessibilità dell’orario e sua articolazione multi-periodale................................................. 104
38.3. Durata massima dell’orario di lavoro ................................................................................... 105
38.4. Distribuzione settimanale e articolazione giornaliera dell’orario di lavoro .................... 105
38.5. Distribuzione dell’orario di lavoro su 4 giorni .................................................................... 105
38.6. Entrata e uscita ........................................................................................................................ 106
38.7. Tempo tuta ............................................................................................................................... 106
38.8. Flessibilità individuale ............................................................................................................. 106
ART 39 Lavoro straordinario ............................................................................... 106
39.1. Definizione di lavoro straordinario ...................................................................................... 106
39.2. Condizioni per il ricorso al lavoro straordinario ................................................................ 106
39.3. Limite annuale di lavoro straordinario ................................................................................. 107
39.4. Esigibilità del lavoro straordinario ........................................................................................ 107
39.5. Maggiorazioni retributive per il lavoro straordinario ......................................................... 107
39.6. Conversione lavoro straordinario in riposi compensativi ................................................. 107
ART 40 Pause e riposi .......................................................................................... 107
40.1. Pausa non retribuita ................................................................................................................ 107
40.2. Pausa per attività svolte ai videoterminali ............................................................................ 108
40.3. Riposo giornaliero ................................................................................................................... 108
40.4. Riposo settimanale .................................................................................................................. 108
40.5. Riposo settimanale per esigenze religiose ............................................................................ 108
40.6. Lavoro domenicale .................................................................................................................. 109
40.7. Attività di volontariato ............................................................................................................ 109
40.8. Reperibilità ................................................................................................................................ 109
ART 41 Permessi Annui Retribuiti (PAR) ........................................................... 110
41.1. Definizione di PAR ................................................................................................................. 110
41.2. Permessi per Festività soppresse ........................................................................................... 110
41.3. Permessi per ROL ................................................................................................................... 110
41.4. Maturazione mensile dei PAR ............................................................................................... 110
41.5. Rimodulazione dei PAR ......................................................................................................... 110
41.6. Assorbimento dei PAR ........................................................................................................... 111
13
41.7. Tempi di fruizione dei PAR ...................................................................................................111
41.8. Retribuzione per mancata fruizione dei PAR ......................................................................111
41.9. La richiesta di PAR ..................................................................................................................111
41.10. Evasione delle richieste PAR .................................................................................................111
41.11. Fruizione collettiva di PAR ....................................................................................................111
41.12. Banca Ore aziendale e Conto Individuale ...........................................................................111
ART 42 Banca solidale aziendale ........................................................................ 112
42.1. Cessione solidale ......................................................................................................................112
42.2. Beneficiari della “Banca” solidale .........................................................................................112
42.3. Modalità di accesso alla “Banca” solidale ............................................................................112
ART 43 Lavoro festivo ......................................................................................... 112
43.1. Giorni festivi ............................................................................................................................112
ART 44 Lavoro notturno ..................................................................................... 113
44.1. Definizioni ................................................................................................................................113
44.2. Durata massima del lavoro notturno ....................................................................................113
44.3. Maggiorazione per il lavoro notturno ..................................................................................113
44.4. Casi di eccezionalità ................................................................................................................114
44.5. Limiti al lavoro notturno ........................................................................................................114
44.6. Lavoratori non obbligati alla prestazione di lavoro notturno ...........................................114
44.7. Inidoneità alla prestazione di lavoro notturno ....................................................................114
44.8. Lavoro straordinario notturno ..............................................................................................115
44.9. Consultazione ...........................................................................................................................115
44.10. Tutele .........................................................................................................................................115
ART 45 Lavoro a turni ......................................................................................... 115
45.1. Nozione .....................................................................................................................................115
45.2. Disciplina ..................................................................................................................................116
45.3. Riposi per i lavoratori turnisti ................................................................................................116
45.4. Riposo per pausa pranzo per i lavoratori turnisti ...............................................................116
45.5. Trattamento dei lavoratori turnisti ........................................................................................117
45.6. Norme particolari ....................................................................................................................117
ART 46 Disposizioni speciali .............................................................................. 117
46.1. Orario di lavoro e riposo dei minori .....................................................................................117
46.2. Lavoratori addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia....................117
46.3. Deroghe alla disciplina della durata settimanale dell’orario ..............................................118
46.4. Deroghe alla disciplina in materia di riposo giornaliero, pause, lavoro notturno, durata
massima settimanale dell’orario ............................................................................................................118
ART 47 Diritto alle ferie annuali ......................................................................... 118
47.1. Funzione ...................................................................................................................................118
47.2. Durata minima delle ferie .......................................................................................................118
47.3. Definizione del periodo di calendario ..................................................................................119
47.4. Irrinunciabilità ..........................................................................................................................119
47.5. Criteri di maturazione delle ferie ...........................................................................................119
47.6. Criteri di distribuzione e di fruizione delle ferie .................................................................119
47.7. Trattamento economico .........................................................................................................120
47.8. Effetti dell’assunzione e della risoluzione del rapporto sul diritto alle ferie ..................120
47.9. Ferie collettive ..........................................................................................................................120
PARTE GENERALE
14
47.10. Richiamo del lavoratore in ferie ............................................................................................ 120
47.11. Lavoratori extra-comunitari ................................................................................................... 120
TITOLO X LUOGO DELLA PRESTAZIONE .............................................................. 122
ART 48 Sede di lavoro .......................................................................................... 122
ART 49 Trasferimento ......................................................................................... 122
49.1. Nozione..................................................................................................................................... 122
49.2. Comunicazione ........................................................................................................................ 122
49.3. Unità Produttiva ...................................................................................................................... 122
49.4. Contestazione del lavoratore ................................................................................................. 122
49.5. Trasferimento su richiesta del lavoratore ............................................................................. 123
49.6. Trattamento economico ......................................................................................................... 123
49.7. Trasferimento per incompatibilità ambientale .................................................................... 123
49.8. Dirigenti sindacali .................................................................................................................... 123
ART 50 Distacco .................................................................................................. 123
50.1. Nozione..................................................................................................................................... 123
50.2. Titolarità del rapporto di lavoro ............................................................................................ 124
50.3. Comunicazione ........................................................................................................................ 124
50.4. Obblighi di prevenzione e protezione .................................................................................. 124
50.5. Trattamento economico ......................................................................................................... 124
50.6. Distacco parziale ...................................................................................................................... 124
50.7. Distacco transnazionale .......................................................................................................... 124
ART 51 Trasferta .................................................................................................. 124
51.1. Nozione..................................................................................................................................... 125
51.2. Obbligo di preavviso............................................................................................................... 125
51.3. Durata massima della trasferta .............................................................................................. 125
51.4. Rimborsi spese ......................................................................................................................... 125
51.5. Trattamento economico di trasferta ..................................................................................... 125
51.6. Malattia e infortunio del lavoratore in trasferta .................................................................. 125
51.7. Norme comportamentali del lavoratore in trasferta .......................................................... 126
51.8. Maggiorazione per trasferta alta montagna o sottosuolo .................................................. 126
51.9. Trasfertista ................................................................................................................................ 126
TITOLO XI LAVORO AGILE E TELELAVORO ........................................................... 127
ART 52 Lavoro Agile ............................................................................................ 127
52.1. Premessa ................................................................................................................................... 127
52.2. Definizione ............................................................................................................................... 127
52.3. Obiettivi .................................................................................................................................... 127
52.4. Incentivazione all’utilizzo del lavoro agile ........................................................................... 127
52.5. Accordo individuale di lavoro ............................................................................................... 127
52.6. Contenuto e forma dell’accordo ........................................................................................... 127
52.7. Priorità nelle richieste di accesso ........................................................................................... 128
52.8. Tutele durante la prestazione in lavoro agile ....................................................................... 129
52.9. Recesso e preavviso ................................................................................................................. 129
15
52.10. Luogo di lavoro ........................................................................................................................130
52.11. Orario di lavoro .......................................................................................................................130
52.12. Reperibilità ................................................................................................................................130
52.13. Dotazione strumentale ...........................................................................................................131
52.14. Privacy .......................................................................................................................................131
52.15. Diritto alla disconnessione .....................................................................................................131
52.16. Formazione ...............................................................................................................................132
52.17. Obblighi del datore di lavoro .................................................................................................132
52.18. Obblighi del lavoratore ...........................................................................................................132
52.19. Potere di controllo e potere disciplinare ..............................................................................133
52.20. Parità di trattamento economico e normativo ....................................................................133
52.21. Salute, sicurezza e ambiente di lavoro ..................................................................................133
52.22. Infortunio in itinere .................................................................................................................134
52.23. Malattie professionali ..............................................................................................................134
52.24. Diritti e prerogative sindacali .................................................................................................134
52.25. Forme di socializzazione tra dipendenti ..............................................................................134
52.26. Monitoraggio ............................................................................................................................135
52.27. Delega alla contrattazione decentrata ...................................................................................135
ART 53 Telelavoro ............................................................................................... 135
53.1. Definizione ...............................................................................................................................135
53.2. Modalità di esecuzione della prestazione .............................................................................135
53.3. Salute e sicurezza .....................................................................................................................136
53.4. Formazione ...............................................................................................................................136
53.5. Diritti sindacali del telelavoratore .........................................................................................136
53.6. Controlli a distanza ..................................................................................................................136
TITOLO XII SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ................................... 137
ART 54 Infortuni sul lavoro e malattie professionali .......................................... 137
54.1. Infortunio sul lavoro ...............................................................................................................137
54.2. Malattia professionale .............................................................................................................137
54.3. Disciplina ..................................................................................................................................137
54.4. Obblighi di comunicazione del lavoratore ...........................................................................137
54.5. Obblighi di comunicazione del datore di lavoro ................................................................137
54.6. Diritto alla conservazione del posto .....................................................................................137
54.7. Reimpiego del lavoratore ........................................................................................................138
54.8. Trattamento economico .........................................................................................................138
54.9. Infortunio in itinere .................................................................................................................138
54.10. Rischio Elettivo ........................................................................................................................138
ART 55 Malattia e infortunio non sul lavoro ...................................................... 138
55.1. Obblighi di comunicazione ....................................................................................................138
55.2. Accertamenti sanitari ..............................................................................................................139
55.3. Obblighi del lavoratore ...........................................................................................................139
55.4. Periodo di comporto ...............................................................................................................139
55.5. Periodo di comporto in caso di malattie gravi (c.d. comporto prolungato) ..................140
55.6. Superamento del periodo di comporto ................................................................................140
PARTE GENERALE
16
55.7. Reimpiego del lavoratore ........................................................................................................ 140
55.8. Trattamento economico ......................................................................................................... 140
55.9. Assenze brevi per malattia ..................................................................................................... 141
55.10. Ricovero ospedaliero ............................................................................................................... 141
55.11. Rientro in servizio a seguito di malattie oncologiche ........................................................ 141
TITOLO XIII ESTERNALIZZAZIONI .............................................................................. 142
ART 56 Trasferimento d’azienda ......................................................................... 142
56.1. Definizione ............................................................................................................................... 142
56.2. Diritti dei lavoratori ................................................................................................................. 142
56.3. Divieto di licenziamento ........................................................................................................ 142
56.4. Procedura .................................................................................................................................. 142
ART 57 Tutela dei lavoratori nei cambi appalto .................................................. 143
57.1. Procedura .................................................................................................................................. 143
57.2. Clausola sociale ........................................................................................................................ 143
57.3. Trasferimento di ramo d’azienda nei cambi appalto .......................................................... 144
ART 58 Contratto di rete e codatorialità ............................................................. 144
58.1. Nozione..................................................................................................................................... 144
58.2. Distacco .................................................................................................................................... 144
58.3. Codatorialità ............................................................................................................................. 144
TITOLO XIV NORME DI COMPORTAMENTO E DISCIPLINARI .......................... 146
ART 59 Norme di comportamento ..................................................................... 146
59.1. Doveri del lavoratore .............................................................................................................. 146
59.2. Utilizzo dei social network ..................................................................................................... 147
59.3. Salute e sicurezza ..................................................................................................................... 147
ART 60 Sanzioni disciplinari ............................................................................... 147
60.1. Tipologia di sanzioni disciplinari .......................................................................................... 147
60.2. Sanzioni disciplinari conservative ......................................................................................... 148
60.3. Rimprovero............................................................................................................................... 148
60.4. Multa .......................................................................................................................................... 148
60.5. Sospensione .............................................................................................................................. 148
60.6. Sanzioni disciplinari espulsive................................................................................................ 149
60.7. Collegio di conciliazione e arbitrato ..................................................................................... 150
60.8. Riabilitazione ............................................................................................................................ 150
ART 61 Procedimento disciplinare ..................................................................... 150
61.1. Affissione delle norme disciplinari ....................................................................................... 150
61.2. Contestazione disciplinare ..................................................................................................... 150
61.3. Difesa del lavoratore ............................................................................................................... 151
61.4. Sospensione cautelare ............................................................................................................. 151
61.5. Conclusione procedimento disciplinare ............................................................................... 151
TITOLO XV ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ...................................... 153
17
ART 62 Motivi di estinzione del rapporto di lavoro ............................................ 153
ART 63 Risoluzione consensuale ........................................................................ 153
ART 64 Dimissioni .............................................................................................. 153
64.1. Nozione .....................................................................................................................................153
64.2. Dimissioni per giusta causa ....................................................................................................153
64.3. Dimissioni volontarie e preavviso .........................................................................................154
64.4. Forma ........................................................................................................................................154
64.5. Revoca delle dimissioni ...........................................................................................................154
64.6. Nullità delle dimissioni in caso di matrimonio e unione civile .........................................154
ART 65 Licenziamento individuale .................................................................... 154
65.1. Nozione .....................................................................................................................................155
65.2. Giustificazioni ..........................................................................................................................155
65.3. Comunicazione del licenziamento ........................................................................................155
65.4. Revoca del licenziamento .......................................................................................................155
ART 66 Preavviso di licenziamento .................................................................... 155
66.1. Preavviso nel licenziamento per motivo oggettivo ............................................................155
66.2. Preavviso nel licenziamento per motivo soggettivo ...........................................................156
66.3. Decorrenza dei termini di preavviso ....................................................................................156
ART 67 Licenziamento nullo - divieti di licenziamento ..................................... 156
67.1. Nullità del licenziamento ........................................................................................................156
67.2. Divieto di licenziamento per ragione di matrimonio .........................................................156
67.3. Divieto di licenziamento intimato al lavoratore in concomitanza dell’unione civile ....156
67.4. Divieto di licenziamento della lavoratrice madre e del padre lavoratore ........................156
67.5. Licenziamento ideologico ......................................................................................................157
67.6. Licenziamento per motivi sindacali ......................................................................................157
67.7. Licenziamento determinato da motivo illecito determinante ...........................................157
67.8. Licenziamento ritorsivo ..........................................................................................................157
67.9. Licenziamento e obblighi di informazione ..........................................................................157
67.10. Licenziamento orale ................................................................................................................157
67.11. Sanzioni - reintegrazione e risarcimento del danno ...........................................................157
ART 68 Licenziamento in tutela obbligatoria..................................................... 158
68.1. Campo di applicazione ...........................................................................................................158
68.2. Indennità per il licenziamento ingiustificato .......................................................................158
68.3. Rinvio alle norme di legge......................................................................................................159
ART 69 Licenziamento in tutela reale ................................................................ 159
69.1. Campo di applicazione ...........................................................................................................159
69.2. Reintegrazione in servizio ......................................................................................................159
69.3. Indennità ...................................................................................................................................160
69.4. Rinvio alle norme di legge......................................................................................................160
ART 70 Morte del lavoratore ............................................................................... 160
ART 71 estinzione del rapporto di lavoro per assenza ingiustificata ................. 160
ART 72 Trattamento di fine rapporto (T.F .R.) .................................................... 161
72.1. Nozione .....................................................................................................................................161
72.2. Determinazione del TFR........................................................................................................161
72.3. Anticipo del TFR .....................................................................................................................161
PARTE GENERALE
18
72.4. Corresponsione del TFR ........................................................................................................ 162
SEZIONE III TUTELA E BENESSERE DEI LAVORATORI .............................. 163
TITOLO XVI LA CONTRATTAZIONE COME POLITICA ATTIVA DEL LAVORO163
ART 73 Il sistema contrattuale delle politiche attive .......................................... 163
ART 74 Preavviso attivo ....................................................................................... 163
74.1. Nozione..................................................................................................................................... 163
74.2. Ruolo dell’ente bilaterale nella procedura di preavviso attivo .......................................... 164
74.3. Procedura di preavviso attivo ................................................................................................ 164
74.4. Effetti della procedura di preavviso attivo .......................................................................... 164
74.5. Contributo di solidarietà per la ricollocazione .................................................................... 164
ART 75 Il valore della formazione continua e professionale .............................. 164
75.1. Diritto soggettivo alla formazione continua e professionale ........................................... 164
75.2. Analisi del fabbisogno formativo .......................................................................................... 165
75.3. Fondi interprofessionali per la formazione continua ........................................................ 166
75.4. Cambiamenti organizzativi e formazione del lavoratore................................................... 166
75.5. Tirocini di inserimento e reinserimento lavorativo ............................................................ 166
75.6. Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO) ......................... 167
ART 76 Trattamento economico differenziato: la formazione professionalizzante
iniziale 167
76.1. Formazione professionalizzante iniziale .............................................................................. 167
76.2. Piano formativo individuale (P .F.I.) ...................................................................................... 167
76.3. Regime retributivo ................................................................................................................... 167
76.4. Clausola di salvaguardia per il lavoratore ............................................................................. 168
76.5. Esclusioni dal campo di applicazione................................................................................... 168
ART 77 Rilevanza degli enti bilaterali nell’ambito delle politiche attive ............ 168
ART 78 INTRODUZIONE I.A NEI CONTESTI DI LAVORO ...................... 168
TITOLO XVII BILATERALIT A’ E SISTEMA DI WELFARE CONTRATTUALE170
ART 79 Bilateralità .............................................................................................. 170
ART 80 Ente Bilaterale ........................................................................................ 170
80.1. Ente Bilaterale Nazionale ....................................................................................................... 170
80.2. Contributo Ente Bilaterale Nazionale .................................................................................. 170
80.3. Enti bilaterali territoriali ......................................................................................................... 170
80.4. Osservatorio Nazionale del Lavoro ...................................................................................... 170
80.5. Commissioni di Indirizzo Settoriale (CIS)........................................................................... 171
ART 81 Principi generali di welfare .................................................................... 171
81.1. Definizione dell’istituto .......................................................................................................... 171
81.2. Diritto contrattuale alle prestazioni di welfare .................................................................... 171
81.3. Promozione del welfare .......................................................................................................... 171
81.4. Destinatari delle misure di welfare ........................................................................................ 172
81.5. Credito welfare ......................................................................................................................... 172
81.6. Tipologie di welfare ................................................................................................................. 172
19
ART 82 Welfare previdenziale ............................................................................. 172
82.1. Fondo (Pensione) di previdenza complementare ...............................................................172
82.2. Adesione al Fondo...................................................................................................................173
82.3. Versamento contributi ............................................................................................................173
ART 83 Welfare sanitario .................................................................................... 173
83.1. Definizione ...............................................................................................................................173
83.2. Contributo Fondo Sanitario ...................................................................................................173
ART 84 Welfare sociale ....................................................................................... 174
84.1. Definizione ...............................................................................................................................174
84.2. Attuazione .................................................................................................................................174
ART 85 Welfare solidale ...................................................................................... 174
85.1. Definizione ...............................................................................................................................174
85.2. Fondo solidale ..........................................................................................................................174
ART 86 Welfare aziendale in sostituzione dei premi di risultato ....................... 175
86.1. Servizi Welfare .........................................................................................................................175
86.2. Accordo Territoriale ................................................................................................................175
TITOLO XVIII CONGEDI, PERMESSI E ASPETTATIVE ..................................... 176
ART 87 Congedo per la formazione ................................................................... 176
87.1. Definizione ...............................................................................................................................176
87.2. Beneficiari .................................................................................................................................176
87.3. Formalità ...................................................................................................................................176
87.4. Limiti .........................................................................................................................................176
87.5. Conseguenze sul rapporto di lavoro .....................................................................................176
ART 88 Congedi per la formazione continua ..................................................... 177
ART 89 Diritto allo studio ................................................................................... 177
89.1. Beneficiari del diritto allo studio ...........................................................................................177
89.2. Monte ore aziendale dei permessi di studio ........................................................................177
89.3. Monte ore individuale dei permessi di studio .....................................................................178
89.4. Contingentamento ...................................................................................................................178
89.5. Lavoratori studenti ..................................................................................................................178
89.6. Formalità per la richiesta e documentazione .......................................................................178
ART 90 Congedo matrimoniale .......................................................................... 178
90.1. Durata ........................................................................................................................................178
90.2. Decorrenza del congedo ........................................................................................................179
ART 91 Congedo per le donne vittime di violenza ............................................. 179
91.1. Diritto ad astenersi dal lavoro ................................................................................................179
91.2. Obblighi di comunicazione ....................................................................................................179
91.3. Modalità di fruizione del congedo ........................................................................................179
91.4. Trattamento economico .........................................................................................................179
91.5. Conversione in lavoro part time ............................................................................................179
ART 92 Permessi per lutto e grave infermità ...................................................... 180
92.1. Disciplina ..................................................................................................................................180
92.2. Modalità di fruizione ...............................................................................................................180
ART 93 Altri permessi retribuiti .......................................................................... 181
PARTE GENERALE
20
93.1. Permessi per visite mediche ................................................................................................... 181
93.2. Permessi per donatori di sangue e midollo osseo .............................................................. 181
ART 94 Permessi ex legge n.104 del 1992 e s.m.i. ............................................... 181
94.1. Permessi per l’assistenza di figli con disabilità .................................................................... 181
94.2. Permessi per l’assistenza di familiari con disabilità ............................................................ 181
94.3. Controllo del datore di lavoro ............................................................................................... 182
94.4. Disposizioni speciali ................................................................................................................ 182
94.5. Permessi per l’assistenza intergenerazionale ....................................................................... 182
94.6. Permessi per gravi calamità .................................................................................................... 182
ART 95 Congedi per gravi motivi familiari ......................................................... 183
95.1. Beneficiari ................................................................................................................................. 183
95.2. Motivi per la concessione ....................................................................................................... 183
95.3. Durata ........................................................................................................................................ 183
95.4. Conseguenze sul rapporto di lavoro ..................................................................................... 184
95.5. Limiti alla concessione ............................................................................................................ 184
95.6. Rientro in servizio ................................................................................................................... 184
ART 96 Congedo per tossicodipedenza .............................................................. 184
ART 97 Congedo nonni lavoratori ....................................................................... 185
98. Cariche pubbliche ................................................................................... 185
98.1. Parlamento e assemblee nazionali ......................................................................................... 185
98.2. Amministrazioni locali ............................................................................................................ 185
98.3. Consigliera di parità ................................................................................................................. 185
98.4. Operazioni elettorali................................................................................................................ 185
98.5. Protezione civile ...................................................................................................................... 185
ART 99 Aspettativa non retribuita ....................................................................... 186
TITOLO XIX TUTELA DELLA GENITORIALIT A’ ....................................................... 187
ART 100 Tutele della genitorialità......................................................................... 187
100.1. Obblighi e divieti connessi alla genitorialità ........................................................................ 187
100.2. Divieto di licenziamento ........................................................................................................ 187
100.3. Sospensione dal lavoro ........................................................................................................... 187
100.4. Permessi per visite mediche ................................................................................................... 188
ART 101 Congedo obbligatorio di maternità ........................................................ 188
101.1. Nozione e disciplina ................................................................................................................ 188
101.2. Flessibilità del congedo di maternità .................................................................................... 188
101.3. Sospensione e differimento del congedo di maternità ...................................................... 189
101.4. Interruzione di gravidanza ..................................................................................................... 189
101.5. Trattamento economico spettante durante il congedo di maternità ............................... 189
101.6. Anzianità di servizio e progressione di carriera .................................................................. 189
101.7. Congedo di maternità nel caso di adozione e affidamento .............................................. 189
ART 102 Congedo di paternità .............................................................................. 190
102.1. Nozione..................................................................................................................................... 190
102.2. Congedo di paternità obbligatorio ........................................................................................ 190
102.3. Congedo di paternità alternativo ........................................................................................... 190
21
102.4. Divieto di licenziamento durante il congedo di paternità .................................................191
102.5. Trattamento economico spettante durante il congedo di paternità.................................191
102.6. Anzianità di servizio e progressione di carriera durante il congedo di paternità ..........191
ART 103 Disposizioni Generali ............................................................................ 192
ART 104 Congedi parentali ................................................................................... 192
104.1. Nozione e contenuto ..............................................................................................................192
104.2. Modalità di godimento del congedo parentale ...................................................................192
104.3. Trattamento economico spettante durante il congedo parentale.....................................193
104.4. Prolungamento del congedo parentale ................................................................................193
104.5. Genitori adottivi e affidatari ..................................................................................................194
ART 105 Riposi/Permessi .................................................................................... 194
105.1. Riposi / Permessi giornalieri della lavoratrice madre ........................................................194
105.2. Riposi giornalieri del lavoratore padre .................................................................................194
105.3. Riposi e permessi per i figli con necessità di sostegno intensivo .....................................194
105.4. Congedi per la malattia del figlio...........................................................................................195
TITOLO XX TUTELA CONTRO LE DISCRIMINAZIONI E LIMITI AI POTERI
DATORIALI 196
ART 106 Libertà di opinione nei luoghi di lavoro ................................................ 196
106.1. Libertà di opinione ..................................................................................................................196
106.2. Diritto di critica ........................................................................................................................196
106.3. Whistleblowing ........................................................................................................................196
ART 107 Divieti di discriminazione ...................................................................... 196
107.1. Principio di parità e di non discriminazione........................................................................196
107.2. Unioni civili ..............................................................................................................................197
107.3. Azioni positive .........................................................................................................................197
107.4. Tutela contro le discriminazioni religiose ............................................................................197
107.5. Tutela contro le discriminazioni ............................................................................................197
107.6. Politiche inclusive e piano annuale di inclusione ................................................................197
ART 108 Tutela della privacy ................................................................................ 198
108.1. Trattamento dei dati personali ...............................................................................................198
108.2. Uso degli strumenti aziendali e privacy ................................................................................198
ART 109 Limiti ai Poteri e doveri del datore di lavoro ......................................... 199
109.1. Principi generali .......................................................................................................................199
109.2. Controlli sull’attività dei lavoratori ........................................................................................199
109.3. Visite personali di controllo ...................................................................................................199
109.4. Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo ..............................................................199
109.5. Accertamenti sanitari ..............................................................................................................200
109.6. Divieto di indagini sulle opinioni del lavoratore .................................................................200
109.7. Indumenti di lavoro .................................................................................................................200
TITOLO XXI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO .......................... 201
ART 110 La Prevenzione Partecipata: i protagonisti della salute e sicurezza ..... 201
110.1. Premessa ...................................................................................................................................201
110.2. Protagonisti della Prevenzione Partecipata .........................................................................202
PARTE GENERALE
22
110.3. Buone pratiche e misure organizzative ................................................................................ 202
110.4. Fondo Aziendale per la sicurezza ......................................................................................... 202
ART 111 FORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA ........... 202
111.1. Diritto e dovere di formazione in materia di SSL .............................................................. 202
111.2. I momenti della Formazione ................................................................................................. 203
111.3. Contenuti della Formazione in materia di SSL ................................................................... 203
111.4. Durata della formazione ......................................................................................................... 203
111.5. Metodologie didattiche e modalità di erogazione della formazione ................................ 203
111.6. Addestramento......................................................................................................................... 204
111.7. Oneri per la formazione in materia di salute e sicurezza .................................................. 204
111.8. Formazione del datore di lavoro ........................................................................................... 204
111.9. Obblighi del lavoratore ........................................................................................................... 204
ART 112 Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza ...................................... 205
112.1. Numero di rappresentanti ...................................................................................................... 205
112.2. Elezione o designazione dei RLS aziende fino a 15 dipendenti ...................................... 205
112.3. RLS Aziende con più di 15 dipendenti ................................................................................ 205
112.4. Eleggibilità attiva e passiva ..................................................................................................... 205
112.5. Durata dell’incarico ................................................................................................................. 205
112.6. Permessi RLS ........................................................................................................................... 205
112.7. Formazione RLS ...................................................................................................................... 206
112.8. Contenuti e durata della formazione RLS ........................................................................... 206
112.9. Formazione integrativa in caso di innovazione .................................................................. 206
112.10. Riunioni periodiche ................................................................................................................. 206
ART 113 Valutazione del rischio .......................................................................... 207
113.1. I soggetti coinvolti ................................................................................................................... 207
113.2. Segnalazioni .............................................................................................................................. 207
113.3. Il documento di valutazione dei rischi ................................................................................. 207
113.4. La valutazione dei rischi nei cantieri ..................................................................................... 208
113.5. Nanomateriali/nanoparticelle e ITC .................................................................................... 208
113.6. Lavoratori vulnerabili .............................................................................................................. 209
113.7. Lavoratori addetti ai videoterminali (VDT) ........................................................................ 209
113.8. Analisi predittiva dei rischi connessi all’Intelligenza Artificiale (I.A.) ............................. 209
ART 114 Benessere psico fisico e valutazione dei rischi psicosociali ................. 209
114.1. Promozione del lavoro nel rispetto dei valori fondamentali ............................................ 209
114.2. Contrasto della violenza di genere ........................................................................................ 210
114.3. Mobbing .................................................................................................................................... 210
114.4. Stress lavoro correlato ............................................................................................................ 210
ART 115 Dispositivi di protezione individuale (D.P .I.) ........................................ 210
115.1. Dotazione DPI ........................................................................................................................ 210
115.2. DPI Intelligenti ........................................................................................................................ 211
115.3. Utilizzo DPI ............................................................................................................................. 211
ART 116 Preposti ................................................................................................... 211
116.1. Attività dei preposti ................................................................................................................. 211
116.2. Riconoscimento ....................................................................................................................... 211
23
116.3. Formazione dei preposti.........................................................................................................211
ART 117 Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST) 212
117.1. Designazione del RLST ..........................................................................................................212
117.2. Competenze del RLST............................................................................................................212
117.3. Durata, contenuti e modalità della Formazione del RLST ...............................................213
117.4. Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo ................................214
ART 118 INVECCHIAMENTO ATTIVO .......................................................... 214
118.1. Valutazione e gestione delle problematiche legate all’età ..................................................214
118.2. Misure preventive e politiche aziendali ................................................................................214
ART 119 Valutazione dei rischi interferenziali ..................................................... 215
119.1. Nozione di rischio interferenziali ..........................................................................................215
119.2. Controllo dei rischi da interferenze ......................................................................................215
119.3. Controllo dei rischi da interferenze in cantiere ...................................................................215
ART 120 Buone prassi per la salute e sicurezza ................................................... 215
120.1. Organismo Paritetico per la sicurezza (O.P .) .......................................................................215
120.2. Adozione di MOG(S) e SGSL...............................................................................................216
120.3. Implementazione del MOG ...................................................................................................217
120.4. Asseverazione dei MOG(S) ...................................................................................................217
TITOLO XXII RESPONSABILIT A’ SOCIALE........................................................... 217
ART 121 Responsabilità sociale ............................................................................ 218
121.1. Patto di responsabilità sociale aziendale ..............................................................................218
121.2. Il Codice Etico .........................................................................................................................218
121.3. Monitoraggio ............................................................................................................................218
121.4. Osservatorio nazionale paritetico sulla responsabilità sociale ..........................................218
TITOLO XXIII NORME FINALI ................................................................................... 220
ART 122 Contributi di assistenza contrattuale ..................................................... 220
ART 123 Pubblicità del contratto .......................................................................... 220
PARTE GENERALE
24
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE
INTERSETTORIALE DI LAVORO
COMPARTO SPORT AREA DILETTANTISTICA
PREMESSA
Le Parti convengono, con la stipula del presente Contratto Collettivo Nazionale Intersettoriale
di Lavoro (d’ora in avanti CCNIL), sulla necessità di realizzare una contrattazione collettiva “di
qualità”, a cui hanno assegnato un ruolo strategico e fondamentale nell’ambito di un innovativo
sistema di relazioni sindacali e contrattuali che, per fronteggiare l’attuale crisi che interessa il
mondo del lavoro, si prefigge di perseguire l’aumento dei redditi sia dell’impresa che dei
lavoratori, attraverso la spinta all’innovazione, alla competitività, alla produttività, alla flessibilità
organizzativa dei processi produttivi e alla promozione di servizi in favore dei lavoratori: fattori,
questi, in grado non soltanto di rafforzare il sistema produttivo italiano ma anche di migliorare
le condizioni di vita dei lavoratori e delle loro famiglie e di incrementare l’occupazione e
l’occupabilità.
In tale ottica, il presente CCNIL stabilisce, in modo omogeneo e unitario per tutto il territorio
nazionale, la disciplina fondamentale del rapporto di lavoro subordinato, normando e
contemperando le esigenze e gli interessi sia dei lavoratori che delle aziende, ispirandosi ai valori
eurounitari e a quelli costituzionali, nonché ai principi di buona fede e correttezza che devono
presiedere a tutti i rapporti contrattuali.
Articolazione del Testo contrattuale
Il presente CCNIL si articola in due parti:
- La Parte 1^ raccoglie le norme di carattere generale, che riguardano i principi
contrattuali e i sistemi di tutela e benessere del lavoratore, i quali prescindono dalla
natura dei singoli processi produttivi e sono pertanto applicabili in tutti i settori
economici assumendo un carattere di universalità.
In particolare, le norme generali disciplinano: principi e livelli della contrattazione
collettiva; costituzione, svolgimento e risoluzione del rapporto di lavoro; principi
retributivi e articolazione del trattamento economico; criteri di definizione della
professionalità; salute e sicurezza sul lavoro; sistema di welfare.
- La Parte 2^ - in continuità con la Parte 1^ - raggruppa le norme che hanno carattere
settoriale, ovvero che disciplinano aspetti particolari di alcuni istituti contrattuali sulla
base delle peculiarità dei diversi processi produttivi e anche delle prassi contrattuali che
caratterizzano i vari settori economici. Tali norme settoriali completano e dettagliano le
norme generali, integrandole attraverso una contestualizzazione settoriale.
25
In particolare esse disciplinano: strumenti della bilateralità e contribuzioni; profili
professionali impegnati nel singolo settore e relativo inquadramento nei livelli; minimi
salariali tabellari associati ai livelli; i regimi orari e turnazioni richiesti dai processi
produttivi a cicli; formazione integrativa per la sicurezza in base al grado di rischio dei
settori.
Pubblicità del contratto
Le Parti stipulanti il presente CCNIL si impegnano a dare massima diffusione al testo
contrattuale, anche mediante pubblicazione sui propri siti internet, tra tutte le categorie del
lavoro e della società civile.
Stampa e distribuzione
Le Parti sottoscrittrici cureranno l’edizione del presente CCNIL nel testo conforme all’originale,
con le modifiche e/o integrazioni nel frattempo eventualmente intervenute.
Le Parti si danno atto che nella piattaforma “dedicata” sarà editato il Testo Ufficiale, sempre
aggiornato, che farà fede in caso di controversia e comprenderà anche le eventuali modifiche
disposte a seguito delle interpretazioni contrattuali fornite, come Pareri, dalla Commissione
Bilaterale Nazionale di Garanzia e Interpretazione.
Ai fini sia della determinazione degli elementi contrattuali a scopi contributivi sia
dell’applicazione di un regime fiscale agevolato, farà testo esclusivamente il CCNIL depositato
presso la Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali,
Divisione IV , presso il Ministero del Lavoro.
Distribuzione a Enti
Le Parti sottoscrittrici si impegnano a inviare copia del presente CCNIL al CNEL, al Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali, all’Ordine Nazionale dei Consulenti del Lavoro, all’Ordine
Nazionale dei Commercialisti, all’Ispettorato Nazionale del Lavoro, agli Enti Assicurativi
Previdenziali e Assistenziali interessati, agli aventi diritto per Legge e alle principali case di
Software paghe (Zucchetti, Team System, Centro Paghe, Buffetti, Inaz Paghe, Sistemi, Data
Service, Essepaghe ecc.).
Distribuzione ai Lavoratori
Le aziende sono tenute a fornire gratuitamente a ciascun lavoratore dipendente, in servizio o
neo-assunto, una copia ovvero scheda sintetica del presente CCNIL, in formato cartaceo oppure
digitale.
Le aziende si impegnano, altresì, a comunicare a tutti i lavoratori dipendenti l’opportunità di
frequentare apposite iniziative formative, organizzate dalle parti firmatarie, finalizzate alla
conoscenza del presente CCNIL e, dunque, alla piena consapevolezza dei propri diritti e
obblighi nonché degli aspetti rilevanti e caratterizzanti il loro rapporto di lavoro in essere.
PARTE GENERALE
26
27
PARTE 1^
Norme GENERALI
SEZIONE I
LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DI LAVORO
E LE RELAZIONI SINDACALI
TITOLO I ARTICOLAZIONE E FUNZIONE
DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
DI LAVORO
ART 1 CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE
INTERSETTORIALE DI LAVORO
1.1. Campo di applicazione
Il presente Contratto Collettivo Nazionale Intersettoriale di Lavoro (d’ora in avanti, CCNIL) si
applica alle aziende e ai relativi lavoratori dipendenti del comparto …, che esplicano attività
produttiva di beni e servizi in uno dei settori economici ricompresi nei campi di applicazione
che sono definiti nelle singole Sezioni Settoriali della Parte 2^.
Le norme del presente CCNIL sono valide per le categorie legali degli operai, degli impiegati e
dei quadri.
1.2. Disapplicazioni
Le norme del presente CCNIL sostituiscono, a ogni effetto, le norme dei vigenti contratti
collettivi nazionali già posti in essere dalle stesse Parti stipulanti.
ART 2 ARTICOLAZIONE DEI LIVELLI DI
CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
2.1. Livelli di contrattazione collettiva
La contrattazione collettiva, in ossequio ai principi, ai valori e alle finalità generali richiamati in
PARTE GENERALE
28
premessa, si articola nei seguenti due livelli:
- contrattazione collettiva di 1° livello, ovvero di livello nazionale;
- contrattazione collettiva di 2° livello, ovvero decentrata integrativa, aziendale e/o
territoriale.
2.2. Contrattazione collettiva di 1° livello
La contrattazione collettiva di livello nazionale, che si sostanzia nel presente CCNIL, ha la
funzione di garantire la certezza dei trattamenti economici e normativi comuni per tutti i
lavoratori dipendenti, che prestano la loro attività nei vari settori economici, ovunque siano
impiegati sull’intero territorio nazionale.
La contrattazione collettiva di livello nazionale, in particolare, definisce i principi generali della
contrattazione collettiva decentrata, aziendale e territoriale, e segna il perimetro per la
contrattazione in deroga, stabilendone i limiti e le condizioni.
2.3. Contrattazione collettiva di 2° livello
La contrattazione di 2° livello, ossia la contrattazione collettiva integrativa decentrata, si articola
in:
- 2a. contrattazione collettiva aziendale, quale livello privilegiato di contrattazione
decentrata;
- 2b. contrattazione collettiva territoriale, quale livello intermedio tra il livello nazionale e
quello aziendale;
- 2c. contrattazione collettiva di prossimità, nei limiti e con le condizioni di cui al successivo
art. 4.
ART 3 CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA
AZIENDALE
3.1. Il ruolo della contrattazione aziendale
In base ai principi e linee guida contenuti nel presente CCNIL, la contrattazione integrativa a
livello aziendale assume un ruolo primario e rappresenta, per la sua vicinanza al mondo del
lavoro, uno strumento efficace per individuare e rispondere alle specifiche esigenze di tutela e
benessere dei lavoratori.
Nel contempo, la contrattazione aziendale realizza accordi collettivi anche sulla scorta dei fattori
produttivi e di quelli occupazionali, tenendo in considerazione l’andamento della competitività
e le condizioni di redditività dell'azienda.
3.2. Materie della contrattazione aziendale
La contrattazione collettiva integrativa aziendale riguarderà, di norma, le seguenti materie:
29
a) l’adozione di piani aziendali di welfare contrattuale, nelle varie forme e tipologie
(previdenziale, sanitario, sociale e solidale);
b) la retribuzione premiale, definita attraverso una pluralità di parametri, quali la
produttività, la qualità, la formazione, l’innovazione e la partecipazione dei lavoratori;
c) la flessibilità dell’orario di lavoro;
d) le condizioni particolari delle tipologie contrattuali di lavoro;
e) la valutazione degli stati di crisi aziendale;
f) le relazioni sindacali in azienda;
g) il miglioramento degli ambienti di lavoro in termini anche di salute e sicurezza;
h) le condizioni particolari dei cambi di appalto.
3.3. Accordi aziendali
Saranno promossi e incentivati accordi aziendali integrativi finalizzati a:
- garantire ai lavoratori un miglioramento dei trattamenti economici, l’ottenimento dei
benefici contributivi e fiscali previsti dalla vigente normativa e una migliore
conciliazione dei tempi di vita con quelli di lavoro;
- garantire la partecipazione e il coinvolgimento dei lavoratori nell’azienda o nell’unità
produttiva;
- migliorare e accrescere la produttività e la competitività delle aziende, attraverso la
flessibilità organizzativa e l’ottimizzazione dei costi.
A tal fine accordi aziendali faranno specifico riferimento a una pluralità di elementi rilevanti ai
fini del miglioramento della competitività aziendale, quali ad esempio:
- redditività, qualità, produttività, coinvolgimento e partecipazione dei lavoratori
nell’azienda o nell’unità produttiva, occupazione, ricollocazione, migliore trattamento
economico, welfare contrattuale, retribuzione premiale, formazione, salute e sicurezza,
flessibilità dell’orario di lavoro, migliore conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.
Tali criteri possono essere, in tutto o in parte, adattati in base alle specifiche esigenze aziendali.
3.4. Durata degli accordi integrativi aziendali
Gli accordi integrativi aziendali hanno di norma durata triennale e saranno rinnovabili nel
rispetto del principio della non sovrapponibilità e dell’autonomia dei cicli negoziali.
3.5. Parti stipulanti
Titolare del potere di stipulare il contratto collettivo aziendale è la Rappresentanza Sindacale
Aziendale (R.S.A.), costituita nell’ambito delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente
contratto ovvero, in mancanza di R.S.A., le rappresentanze sindacali territoriali delle suddette
organizzazioni.
3.6. Divieto di deroghe in peius
Gli accordi decentrati, aziendali e territoriali, possono modificare e integrare le disposizioni del
presente CCNIL soltanto in senso migliorativo.
Eventuali deroghe peggiorative sono possibili soltanto nelle fasi di crisi o di ristrutturazione
PARTE GENERALE
30
oppure di riorganizzazione aziendale.
3.7. Contrattazione collettiva integrativa territoriale
La contrattazione collettiva territoriale rappresenta il livello intermedio di contrattazione
collettiva tra il livello nazionale e quello aziendale potendo riguardare diversi ambiti geografici
(regionale, provinciale o distretto industriale).
Nel rispetto delle norme del presente CCNIL e dei principi che ispirano la contrattazione
aziendale, la contrattazione territoriale può integrare le disposizioni ivi stabilite al fine di
introdurre misure specifiche sulla base delle peculiarità produttive degli ambiti territoriali
interessati.
In particolare la contrattazione territoriale è finalizzata a:
- aumentare la produttività e migliorare la competitività delle aziende del territorio,
attraverso la flessibilità organizzativa e l’ottimizzazione dei costi.
- garantire la partecipazione e il coinvolgimento dei lavoratori attraverso un
miglioramento del trattamento economico individuale e il conseguimento dei benefici
contributivi e fiscali previsti dalla normativa vigente.
La contrattazione collettiva integrativa territoriale è di competenza delle strutture territoriali
delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNIL.
ART 4 CONTRATTAZIONE DI PROSSIMITÀ: LIMITI E
CONDIZIONI
4.1. Funzione e materie della contrattazione collettiva di prossimità
La contrattazione collettiva di prossimità può essere finalizzata soltanto alla maggiore
occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, all’emersione del lavoro irregolare, agli
incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli
investimenti e all’avvio di nuove attività.
Fermo restando che la contrattazione di prossimità non può riguardare le materie della sicurezza
del lavoro, dell’uguaglianza tra lavoratori e delle discriminazioni in generale, in ogni caso detta
contrattazione deve rispettare i seguenti principi:
- non può avere ad oggetto la materia dei licenziamenti individuali e collettivi;
- l’eventuale disciplina degli inquadramenti, deve riferirsi esclusivamente ai lavoratori
assunti dopo la stipulazione del contratto di prossimità;
- l’efficacia del contratto di prossimità non può di regola superare il limite di 1 anno, salva
l’ipotesi di crisi aziendale in cui la durata massima consentita è pari a 2 anni;
- non sono ammesse modifiche peggiorative della retribuzione.
ART 5 PRINCIPI DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
5.1. Inscindibilità delle disposizioni contrattuali
31
Le norme dei contratti collettivi di qualsiasi livello sono correlate e inscindibili.
Quale che sia il livello del contratto collettivo, non è ammessa una sua applicazione parziale.
5.2. Inderogabilità e trattamenti di miglior favore
I contratti individuali di lavoro devono uniformarsi alle disposizioni del presente CCNIL,
nonché alla restante contrattazione collettiva applicata.
Eventuali clausole difformi dei contratti individuali sono sostituite di diritto da quelle previste
dalla contrattazione collettiva applicata dal datore di lavoro, se di miglior favore.
5.3. Interpretazione delle norme contrattuali
Nell’interpretazione dei contratti collettivi, di qualsiasi livello, trovano applicazione le
disposizioni di cui agli artt. 1362 e seguenti del codice civile.
Per i contratti collettivi di livello inferiore si privilegia il significato conforme a quanto statuito nei
contratti di livello superiore.
5.4. Durata del contratto
Il presente CCNIL ha durata triennale, sia per gli aspetti normativi che per quelli economici.
L’eventuale disdetta di un contratto collettivo di qualsiasi livello deve essere comunicata per iscritto da
una parte a tutti gli altri soggetti stipulanti, con un preavviso di almeno 6 mesi rispetto alla data di
scadenza convenuta.
In caso di disdetta, il contratto collettivo non trova applicazione successivamente alla sua scadenza.
5.5. Procedure di rinnovo
Le proposte di rinnovo contrattuale devono essere presentate dalle parti contraenti nel tempo utile per
consentire l’apertura delle trattative e, comunque, almeno 6 mesi prima della scadenza del contratto.
La parte che ha ricevuto la proposta di rinnovo deve dare riscontro entro 30 giorni, decorrenti dalla
data di ricevimento della stessa.
5.6. Ultrattività dei contratti collettivi
I contratti collettivi di qualsiasi livello scaduti naturalmente e non disdettati continuano a produrre i
loro effetti anche dopo la scadenza e fino all’effettiva sottoscrizione del rinnovo da parte dei soggetti
stipulanti, ferma restando la corresponsione ai lavoratori dell’Indennità di Vacanza Contrattuale, di cui
al comma 5.8.
5.7. Periodo di tregua
Le Parti stipulanti il presente CCNIL non assumeranno iniziative unilaterali di sospensione dei benefici
contrattuali o di sciopero, né procederanno ad azioni dirette durante i 6 mesi antecedenti e nei 3 mesi
successivi alla scadenza del presente contratto e, comunque, per un periodo complessivamente pari a
9 mesi dalla presentazione della richiesta di rinnovo.
5.8. Indennità di vacanza contrattuale
PARTE GENERALE
32
Le Parti stipulanti si danno atto che, ferma restando l’ultrattività del presente CCNIL, in caso di ritardo
nel suo rinnovo, ai lavoratori è corrisposta, a decorrere dal primo mese successivo alla scadenza del
presente contratto, un’indennità retributiva provvisoria denominata “Indennità di Vacanza
Contrattuale” (IVC).
L’importo della suddetta indennità viene determinata, per ciascun livello d’inquadramento, applicando
al valore del minimo tabellare una percentuale pari al tasso di inflazione dell’anno precedente.
La suddetta indennità viene riassorbita dagli incrementi salariali stabiliti in sede di rinnovo ferma
restando, per il periodo di vacanza contrattuale, la compensazione delle eventuali differenze retributive.
5.9. Condotta antisindacale
Con riferimento ai contratti collettivi di qualsiasi livello, si dà atto che la violazione reiterata delle
norme obbligatorie, che disciplinano diritti e obblighi tra il datore di lavoro e il sindacato, può
costituire motivo di recesso per le Parti firmatarie oltre che di condotta antisindacale
sanzionabile ai sensi dell’art. 28 della legge n. 300/1970, poiché lesiva dell’assetto di interessi
liberamente concordato, nonché dell’immagine dei sindacati firmatari.
ART 6 PROCEDURE DI CONCILIAZIONE PER LE
CONTROVERSIE INDIVIDUALI O PLURIME
6.1. Controversie
In caso di controversie di lavoro individuali o plurime, qualora non sia stato possibile
raggiungere un accordo diretto tra l’azienda e il/i lavoratore/i interessato/i, le suddette
controversie saranno definite in via prioritaria in sede sindacale tra la direzione aziendale e la
Rappresentanza Sindacale Aziendale anche al fine, ove necessario, di formalizzare con il
lavoratore il verbale di conciliazione in sede sindacale ai sensi dell’art. 411, comma 3, c.p.c.
In alternativa al ricorso giudiziale sono previste, in attuazione delle vigenti disposizioni di legge
in materia, le procedure facoltative di conciliazione di cui al successivo comma.
Per ciò che concerne le controversie individuali di lavoro le parti interessate, anziché adire la
Commissione di conciliazione amministrativa istituita presso ogni Ispettorato territoriale del
lavoro, possono optare, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli articoli 410 e ss. c.p.c.,
di esperire il tentativo di conciliazione in sede sindacale secondo le modalità e le procedure
indicate al comma successivo, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 412 ter c.p.c.
6.2. Commissione Paritetica di Conciliazione
Viene costituita una Commissione paritetica di conciliazione presso l’Ente Bilaterale di
riferimento.
La segreteria della Commissione ha sede centrale a Roma e locale presso ogni capoluogo di
Regione. Le riunioni della Commissione hanno luogo presso gli uffici centrali dell’Ente oppure
presso le sedi locali od ancora on line (Skype, Teams, etc.).
La predetta Commissione è così composta:
33
a) per le imprese: dal legale rappresentante dell’azienda o da un suo delegato, oppure da
un rappresentante sindacale datoriale;
b) per i lavoratori: da un rappresentante sindacale dell’organizzazione stipulante il presente
contratto;
c) per l’Ente Bilaterale Organismo paritetico: da un membro della Commissione centrale
e/o locale.
La parte interessata, anche tramite rappresentante sindacale, effettua, mediante PEC o lettera
raccomandata A/R, richiesta alla segreteria della Commissione paritetica di conciliazione.
Simultaneamente invia copia della richiesta del tentativo di conciliazione alla parte convenuta,
sempre mediante PEC o lettera raccomandata A/R.
Con la richiesta devono essere indicati:
1) i dati del ricorrente, lavoratore ovvero datore di lavoro, e dell'impresa interessata;
2) l’eventuale delega per la nomina del proprio rappresentante in seno al collegio di conciliazione;
3) l'oggetto della vertenza, il luogo dove è sorto il rapporto di lavoro, l’esposizione dei fatti e la
motivazione, l’elenco degli eventuali documenti allegati, l’indirizzo (e-mail o domicilio) presso
cui devono essere fatte le comunicazioni e l’indicazione dell’organizzazione sindacale o
datoriale che rappresenta l’istante.
La Commissione paritetica di conciliazione, una volta ricevuta la comunicazione, comunica a tutte le
parti, tempestivamente, data e luogo della comparizione ai fini del tentativo di conciliazione.
Il tentativo di conciliazione deve essere esperito entro 60 giorni dalla data di presentazione della
richiesta alla Commissione.
Ove il tentativo di conciliazione abbia esito positivo, anche limitatamente a una parte della pretesa
avanzata dalla parte interessata, si forma un verbale che deve essere sottoscritto dalle parti nonché dalla
Commissione paritetica di conciliazione, avente valore di conciliazione della lite in sede sindacale ai
sensi e per gli effetti dell'art. 2113 c.c. e degli artt. 410 e 411 c.p.c.
Il processo verbale di conciliazione viene depositato a cura della segreteria della Commissione
paritetica di conciliazione presso l’Ispettorato Territoriale del lavoro della Provincia in cui ha avuto
luogo la prestazione lavorativa, ai fini del successivo inoltro alla sezione Lavoro del Tribunale civile
competente per territorio.
6.3. Rinunzie e transazioni
Le rinunzie e transazioni relative a diritti indisponibili sono nulle ai sensi dall’ articolo 1966 c.c.
Salvo che non siano perfezionate in sede giudiziale, innanzi alla Commissione di conciliazione istituita
presso l’ITL, presso le sedi di certificazione, avanti alle Commissioni di conciliazione istituite in sede
sindacale, davanti ai Collegi di Conciliazione arbitrato, le rinunzie e le transazioni aventi a oggetto diritti
del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi
collettivi sono invalide ai sensi dell’art. 2113 c.c. e possono essere impugnate dal lavoratore con
qualsivoglia atto scritto, anche stragiudiziale, nel termine di decadenza di sei mesi decorrente dalla data
di cessazione del rapporto, se intervenute in sua costanza o dalla data delle rinunzia o della transazione,
se intervenute successivamente alla cessazione.
ART 7 COMMISSIONI
PARTE GENERALE
34
7.1. Commissione per le controversie interpretative
Al fine di migliorare le relazioni sindacali in azienda, le Parti firmatarie assumono l'impegno di favorire
la composizione di eventuali controversie collettive interpretative attraverso la costituzione, a livello
nazionale, di una commissione conciliativa paritetica.
Decorsi 30 giorni dall’insorgere della controversia senza che si sia pervenuti ad alcuna composizione,
le organizzazioni saranno libere di assumere le iniziative ritenute opportune.
7.2. Commissione Pari Opportunità
Le Parti firmatarie convengono di istituire, a livello nazionale, una Commissione Pari
Opportunità che avrà il compito di:
- esaminare i rapporti biennali sulla situazione dell’occupazione maschile e femminile,
ferma restando la presentazione degli stessi alle rappresentanze sindacali aziendali in
occasione di appositi incontri;
- studiare la fattibilità di proposte di azioni positive e di interventi atti a diffondere
comportamenti coerenti con i principi di pari opportunità, nonché a promuoverne la
realizzazione;
- proporre iniziative per facilitare il reinserimento delle lavoratrici dopo l’assenza per
maternità;
- prevenire forme di molestie o qualsiasi discriminazione connessa alla razza, al sesso o
ad altre caratteristiche personali dei dipendenti, che abbiano lo scopo e l’effetto di violare
la dignità della persona a cui tali molestie o comportamenti sono rivolti;
- proporre iniziative volte a supportare la positiva partecipazione ai processi aziendali da
parte dei lavoratori anziani, anche attraverso la valorizzazione della loro esperienza
lavorativa a beneficio dell’inserimento e della crescita dei lavoratori più giovani;
- esaminare le eventuali controversie di carattere collettivo circa l’applicazione in azienda
dei principi di parità, con l’obiettivo di promuovere una loro pacifica composizione, al
fine di evitare il ricorso ad altre forme di tutela.
La Commissione sarà composta da componenti designati pariteticamente dalle organizzazioni
stipulanti il presente contratto.
7.3. Commissione Welfare
Al fine di ottimizzare, per i lavoratori, il bilanciamento vita-lavoro (cd. Work-Life Balance), anche
attraverso lo studio di specifiche iniziative a carattere sperimentale, è costituita a livello
nazionale, in forma paritetica e permanente, la Commissione Welfare col compito di individuare
ed elaborare soluzioni migliorative per lo sviluppo degli attuali istituti, con particolare riguardo
agli Enti bilaterali di riferimento.
A tale Commissione Welfare spetterà, in particolare, il compito di studiare:
- soluzioni atte ad incidere positivamente sul bilanciamento vita-lavoro, elaborando a
questo scopo proposte concrete da presentare alle Parti, anche in veste di possibile
sperimentazione;
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- la composizione e l’applicazione di un pacchetto di flexible benefit, sia dal punto di vista
economico-normativo che da quello fiscale e contributivo, elaborando a questo scopo
proposte concrete da presentare alle Parti stipulanti, anche in veste di possibile
sperimentazione.
Per i componenti della Commissione saranno previsti specifici interventi formativi, in relazione
all’aggiornamento delle loro competenze in materia.
La Commissione è composta da componenti designati pariteticamente dalle Parti firmatarie il
presente CCNIL.
PARTE GENERALE
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TITOLO II LA PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI
ART 8 LA PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI ALLA
GESTIONE DELL’IMPRESA
8.1. Principi e finalità
Le Parti stipulanti il presente CCNIL,
- nel condividere l’esigenza di rafforzare e consolidare un sistema di relazioni
sindacali/industriali che sia improntato non al conflitto ma al confronto, al dialogo ed alla
collaborazione nel rispetto dei reciproci ruoli e interessi rappresentati;
- ritenendo che al centro di tale sistema debba collocarsi anche la partecipazione dei lavoratori
alla vita delle aziende, fondata su valori fondamentali quali la condivisione, la consapevolezza
delle responsabilità, la trasparenza, la fiducia, il riconoscimento reciproco nell’ottica di una
positiva cooperazione fra datore di lavoro e prestatori d’opera;
- in coerenza con il principio costituzionale di cui all’art. 46 e in attuazione delle direttive
emanate dall’Unione Europea, così come recepite dalla legislazione nazionale, inerenti al
diritto di informazione e consultazione dei lavoratori nell’azienda o nell’unità produttiva;
si danno reciproco impegno di assicurare, anche attraverso la bilateralità, l’effettivo esercizio del
diritto di partecipazione dei lavoratori all’impresa.
In tale prospettiva, le norme del presente titolo perseguono, in particolare, le seguenti finalità:
a) promuovere ogni forma di confronto, scambio di opinioni e dialogo tra rappresentanti
dei lavoratori e datore di lavoro su questioni attinenti alla attività di impresa;
b) promuovere la consapevolezza del lavoratore sulla realtà dell’azienda, attraverso un sistema
puntuale e costante di informazione e consultazione;
c) accelerare, attraverso modelli partecipati di miglioramento continuo, i processi di
innovazione dell’azienda, alla cui base vi sono la transizione green e la digitalizzazione;
d) realizzare una prevenzione partecipata in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro,
attraverso il consolidamento di una cultura di prevenzione dei rischi;
e) migliorare la produttività e conseguentemente la redditività dell’azienda, attraverso il
contributo incentivato dei lavoratori.
8.2. Campo di applicazione
Le norme di cui al presente titolo e, in particolare, le procedure d’informazione e consultazione dei
lavoratori, si applicano soltanto per le aziende di medie e grandi dimensioni, ovvero le aziende che
occupano almeno 50 lavoratori, pur potendo esse rappresentare un utile riferimento per
l’instaurazione di buone prassi anche da parte delle aziende di minore dimensione.
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8.3. Le forme della partecipazione
Le modalità di informazione e consultazione sono definite e attuate in modo da garantirne
l'efficienza e consentire un processo decisionale efficace nell'impresa o nel gruppo di imprese.
L'informazione e la consultazione dei lavoratori avvengono al livello di direzione.
In tal senso, le Parti concordano che la partecipazione dei lavoratori alla vita e alla gestione
dell’azienda venga articolata in tre principali forme di coinvolgimento dei loro rappresentanti:
1) l’informazione preventiva e successiva sulle materie previste;
2) la consultazione e il confronto che viene attivato e realizzato sulle informative comunicate;
3) la presenza, su base volontaria e con funzione consultiva, dei rappresentanti dei lavoratori
nell’organismo di governo dell’azienda.
8.4. I rappresentanti dei lavoratori
L’individuazione dei rappresentanti dei lavoratori avviene secondo quanto stabilito al successivo
comma 12.2, del presente CCNIL, che disciplina l’elezione o la designazione delle rappresentanze
sindacali aziendali (R.S.A.) come previsto dallo Statuto dei Lavoratori (legge n. 300 del 1970).
ART 9 INFORMAZIONE E CONSULTAZIONE DEI
LAVORATORI
9.1. Il diritto di informazione e di consultazione dei lavoratori
I lavoratori hanno diritto all’informazione e alla consultazione e, pertanto, il datore di lavoro
delle imprese che impiegano almeno 50 dipendenti è tenuto, ai sensi della normativa vigente, ad
assicurare l’esercizio di tale diritto.
L'informazione e la consultazione riguardano in particolare:
a) l'andamento recente e quello prevedibile dell'attività dell'impresa, nonché la sua
situazione economica;
b) la situazione, la struttura e l'andamento prevedibile dell'occupazione nella impresa,
nonché, in caso di rischio per i livelli occupazionali, le relative misure di contrasto;
c) le decisioni dell'impresa che siano suscettibili di comportare rilevanti cambiamenti
dell'organizzazione del lavoro, dei contratti di lavoro, anche nelle ipotesi di cui al comma
7.1.
9.2. L’informazione
Al momento della definizione di scelte o di programmi che l’azienda si accinge ad adottare, il
datore di lavoro è tenuto a fornire alle rappresentanze sindacali aziendali informazioni
preventive e successive che siano adeguate, complete e attendibili e, pertanto, suffragate da
adeguata documentazione.
Il dovere di informazione richiede la trasmissione di dati da parte del datore di lavoro ai
PARTE GENERALE
38
rappresentanti dei lavoratori per consentire a questi ultimi di essere resi edotti della questione
trattata e di esaminarla.
L'informazione avviene nei tempi, secondo modalità e con un contenuto appropriato tale da
consentire ai rappresentanti dei lavoratori di procedere a una valutazione approfondita
dell'eventuale impatto e, se del caso, di preparare e richiedere la consultazione con l'organo
competente dell'impresa.
9.3. La consultazione
La consultazione è finalizzata all'instaurazione di un dialogo e allo scambio di opinioni tra i
rappresentanti dei lavoratori e la direzione centrale aziendale o qualsiasi altro livello di direzione
maggiormente appropriato, nei tempi, secondo modalità e con contenuti che consentano ai
rappresentanti dei lavoratori, sulla base delle informazioni da essi ricevute, di esprimere, entro
un termine ragionevole, un parere in merito alle misure proposte alle quali la consultazione si
riferisce, che può essere tenuto in considerazione all'interno dell'impresa, ferme restando le
responsabilità della direzione.
La consultazione avviene:
a) secondo modalità di tempo e contenuto appropriate allo scopo;
b) tra livelli pertinenti di direzione e rappresentanza, in funzione dell'argomento trattato;
c) sulla base delle informazioni fornite dal datore di lavoro e del parere che i rappresentanti
dei lavoratori hanno diritto di formulare;
d) in modo tale da permettere ai rappresentanti dei lavoratori di incontrare il datore di
lavoro e di ottenere una risposta motivata all'eventuale parere espresso;
e) al fine di ricercare una condivisione delle decisioni del datore di lavoro.
9.4. Informazioni riservate
I rappresentanti dei lavoratori, nonché gli esperti che eventualmente li assistono, non sono
autorizzati a rivelare né ai lavoratori né a terzi, informazioni che siano state loro espressamente
fornite in via riservata o qualificate come tali dal datore di lavoro o dai suoi rappresentanti, nel
legittimo interesse dell'impresa.
Essi si impegnano a rispettare tale previsione e a mantenere il riserbo anche nel corso degli anni.
Il datore di lavoro non è obbligato a procedere a consultazioni o a comunicare informazioni
che, per comprovate esigenze tecniche, organizzative e produttive siano di natura tale da creare
notevoli difficoltà al funzionamento dell'impresa o da arrecarle danno.
9.5. Attuazione delle procedure
Il datore di lavoro ovvero il dirigente cui siano state delegate le relative attribuzioni e competenze
è responsabile della realizzazione delle condizioni e degli strumenti necessari alla corretta
realizzazione della procedura per l'informazione e la consultazione.
In caso di mancata attuazione delle procedure, il rappresentante dei lavoratori comunica
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l’omissione alla propria organizzazione sindacale, che provvederà a rapportarsi con
l’associazione datoriale a cui l’azienda aderisce o conferisce mandato.
ART 10 PRESENZA DEL RAPPRESENTANTE DEI
LAVORATORI NEL CDA AZIENDALE
10.1. Finalità
La partecipazione, intesa come diretto coinvolgimento dei lavoratori, intende promuovere, in
via sperimentale, la programmazione condivisa di scelte e di decisioni soprattutto quando esse
riguardano questioni inerenti ad aree funzionali dell’azienda di particolare rilevanza e siano tese
al miglioramento dell'organizzazione e dell'ambiente di lavoro, attraverso il coinvolgimento del
rappresentante dei lavoratori all’organo di governo dell’azienda ovvero al Consiglio di
Amministrazione o altro organo comunque denominato.
10.2. Volontarietà
Il coinvolgimento diretto dei lavoratori nella gestione dell’impresa, con la partecipazione del
loro rappresentante all’organo di governo dell’azienda, è rimesso a una scelta volontaria del
datore di lavoro, al quale compete la valutazione sull’opportunità della presenza alle riunioni del
CDA del rappresentante dei lavoratori e del contributo che egli può apportare per il
miglioramento dei processi aziendali.
10.3. La funzione consultiva
Il rappresentante dei lavoratori partecipa al CDA con funzione consultiva.
Pertanto, la presenza del rappresentante dei lavoratori alle riunioni del CDA configura una sede
privilegiata di confronto e dialogo con chi rappresenta i prestatori d’opera dell’azienda, che
consentirà di avvalersi delle conoscenze e della expertise dei lavoratori per l’accrescimento del
know how aziendale, determinando positivi processi di knowledge building.
Resta fermo il principio che il potere decisionale resta in capo all’azienda e, dunque, di esclusiva
competenza dell’organo di vertice.
10.4. Natura e riconoscimento della partecipazione
La partecipazione del rappresentante dei lavoratori alle attività dei gruppi di miglioramento
nonché alle riunioni del CDA è considerata prestazione lavorativa e come tale remunerata con
la normale retribuzione.
ART 11 COMMISSIONE NAZIONALE PER LA
PARTECIPAZIONE
11.1. Finalità
PARTE GENERALE
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Le Parti stipulanti convengono di istituire, a livello nazionale, una Commissione Paritetica
Consultiva per la partecipazione, quale sede privilegiata, comune e condivisa, di studio, di
confronto e di dialogo costruttivo tra le Parti atta a individuare, promuovere e perseguire, in una
logica di integrazione e di coordinamento tra i diversi livelli di svolgimento delle relazioni
sindacali e sulla base delle peculiarità dei settori ricompresi nel Comparto, specifiche proposte,
iniziative e soluzioni per la partecipazione dei lavoratori nelle aziende o nelle unità produttive, a
beneficio sia dell’andamento delle imprese, sia dei lavoratori.
11.2. Prevenzione partecipata della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Nell’ottica del perseguimento della prevenzione partecipata dei rischi sul luogo di lavoro, che
metta in sinergia e in una collaborazione efficace tutte le figure del “sistema” salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro, le articolazioni della commissione coopereranno con l’Organismo Bilaterale
Paritetico per la sicurezza (OPS).
11.3. Compiti
La Commissione avrà, in particolare, i seguenti compiti:
- promuovere la partecipazione dei lavoratori ai processi di miglioramento continuo in
sede aziendale, organizzando a tal fine ogni opportuna iniziativa;
- monitorare le forme di coinvolgimento e di partecipazione dei lavoratori praticate nelle
aziende;
- produrre un rapporto annuale sulle buone prassi realizzate in tema di partecipazione dei
lavoratori alla vita delle imprese.
11.4. Composizione e articolazioni
La commissione è costituita in forma paritetica tra le parti ed è copresieduta da due rappresentati
indicati rispettivamente dalle parti, datoriale e lavoratori.
La Commissione potrà avere articolazioni aziendali o territoriali.
41
TITOLO III LIBERTÀ E ATTIVITÀ SINDACALE
ART 12 DIRITTI E RELAZIONI SINDACALI IN AZIENDA
Il presente Titolo, alla luce delle vigenti norme in tema di libertà e di attività sindacale nei luoghi
di lavoro disciplina la costituzione e il funzionamento delle Rappresentanze Sindacali Aziendali
(R.S.A.), i permessi e la tutela dei dirigenti delle stesse rappresentanze, l’uso dei locali, i diritti di
assemblea e di affissione e l’esazione per delega dei contributi sindacali.
12.1. La rappresentanza sindacale dei lavoratori all’interno delle aziende
La rappresentanza dei lavoratori all’interno delle aziende si sostanzia nelle Rappresentanze
Sindacali Aziendali, previste dallo Statuto dei Lavoratori.
La R.S.A. svolge le attività sindacali e negoziali per le materie di interesse dei lavoratori
dipendenti dell’azienda, secondo quanto definito nel presente Titolo e in attuazione delle scelte
generali delle Parti stipulanti.
12.2. Costituzione delle Rappresentanze Sindacali Aziendali (R.S.A.)
Le R.S.A. possono essere costituite nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori
dipendenti.
Le R.S.A. possono altresì essere costituite nelle aziende che occupano più di 15 lavoratori nello
stesso comune, anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge
tale limite.
Nelle aziende che si articolano in più unità produttive può essere costituita una R.S.A. presso
ciascuna unità produttiva con almeno 10 lavoratori, potendosi altresì costituire un
coordinamento aziendale.
Nelle aziende con un numero di dipendenti fino a 15 è facoltà del datore di lavoro riconoscere
la costituzione delle R.S.A.
A tal fine si computano come unità intere i lavoratori a tempo parziale e quelli a tempo
determinato.
12.3. Pluralità della Rappresentanza: il tavolo sindacale.
Le organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL intendono favorire il pluralismo della
rappresentanza sindacale aziendale e il buon andamento delle relazioni sindacali in azienda,
attraverso anche il coinvolgimento dei rappresentanti di tutte le organizzazioni dei lavoratori
presenti in azienda.
A tal fine le parti firmatarie promuovono un Tavolo sindacale aziendale, al quale saranno invitati
a partecipare anche i componenti delle previdenti RSU, ove già costituite.
12.4. Procedura di costituzione e designazione dei componenti delle R.S.A.
PARTE GENERALE
42
Le R.S.A si costituiscono su iniziativa dei lavoratori, in ciascuna azienda o unità produttiva. A
tal fine viene promossa, d’intesa con i lavoratori, una riunione a livello aziendale ovvero a livello
di singola unità produttiva, per la designazione dei rappresentanti sindacali dei lavoratori.
All’esito delle riunioni i partecipanti l’organizzazione sindacale comunica per iscritto all’azienda
i nominativi dei componenti e dei dirigenti della RSA. La RSA subentra alle RSU ove presenti.
12.5. Procedura di costituzione e designazione dei componenti delle R.S.A.
Le R.S.A si costituiscono su iniziativa dei lavoratori, in ciascuna azienda o unità produttiva. A
tal fine viene promossa, d’intesa con i lavoratori, una riunione a livello aziendale ovvero a livello
di singola unità produttiva, per la designazione dei rappresentanti sindacali dei lavoratori.
All’esito delle riunioni i partecipanti l’organizzazione sindacale comunica per iscritto all’azienda
i nominativi dei componenti e dei dirigenti della RSA. La RSA subentra alle RSU ove presenti.
12.6. Procedura di costituzione e designazione dei componenti delle R.S.A.
Le R.S.A si costituiscono su iniziativa dei lavoratori, in ciascuna azienda o unità produttiva. A
tal fine viene promossa, d’intesa con i lavoratori, una riunione a livello aziendale ovvero a livello
di singola unità produttiva, per la designazione dei rappresentanti sindacali dei lavoratori.
All’esito delle riunioni i partecipanti l’organizzazione sindacale comunica per iscritto all’azienda
i nominativi dei componenti e dei dirigenti della RSA. La RSA subentra alle RSU ove presenti.
12.7. Compiti delle R.S.A.
Sono di competenze delle R.S.A. le seguenti materie:
a) diritti di informazione e/o consultazione per quanto di loro competenza ai sensi della
normativa vigente e del presente contratto;
b) la verifica del rispetto degli adempimenti connessi all’apprendistato;
c) la contrattazione sui controlli a distanza;
d) la contrattazione della retribuzione premiale;
e) gli altri ambiti demandati alla contrattazione aziendale.
12.8. Numero dei dirigenti della R.S.A.
Il numero dei dirigenti della R.S.A. è definito come segue, in funzione della dimensione
dell’azienda ovvero, nel caso di aziende che operano con più unità produttive, in funzione della
dimensione di ciascuna unità produttiva:
- da 1 fino a 3 dirigenti, con un numero di dipendenti fino a 50;
- fino a 5 dirigenti, con un numero di dipendenti da 51 a 300;
- fino a 7 dirigenti, con un numero di dipendenti superiore a 300.
12.9. Dirigenti Sindacali
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Ai fini dell’applicazione della disciplina di cui al presente Titolo, sono considerati dirigenti
sindacali i lavoratori:
a) delle Rappresentanze Sindacali Aziendali (R.S.A.);
b) dei Consigli o dei Comitati direttivi nazionali o periferici delle organizzazioni sindacali
dei lavoratori stipulanti del presente contratto, nonché gli associati ai quali è attribuita,
con atto formale, la responsabilità e la gestione di un settore predeterminato.
12.10. Assemblea sindacale
Le R.S.A. sono legittimate ad esercitare il diritto di indire assemblee sindacali in azienda, quali
strumenti di democrazia diretta volti a favorire l’effettiva partecipazione dei lavoratori alla
discussione e alla decisione di tematiche sindacali.
L’assemblea sindacale può avere luogo sia al di fuori che durante l’orario di lavoro.
Le assemblee svolte durante l’orario di lavoro si svolgono nei limiti di 12 ore annue, per le quali
deve essere corrisposta al lavoratore che vi partecipa la normale retribuzione.
Le assemblee possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi e possono essere
indette, nell’unità produttiva dell’azienda, dalle R.S.A. singolarmente o congiuntamente, con
ordine del giorno su materie di interesse sindacale e lavoristico.
La convocazione dell’assemblea deve essere comunicata al datore di lavoro con un anticipo di
almeno 2 giorni lavorativi, salvo urgenza.
Quando l’assemblea ha luogo durante l’orario di lavoro, il datore di lavoro ha l’obbligo di
apprestare un locale idoneo a ospitare l’assemblea e di vigilare sull’effettiva disponibilità dello
stesso da parte di tutte le R.S.A. che abbiano il diritto di fruirne.
Alle assemblee possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni dei
sindacati che ha costituito la rappresentanza sindacale aziendale, ovvero, in sua assenza, quella
unitaria.
Sarà agevolata la partecipazione dei lavoratori posti in lavoro agile.
12.11. Permessi retribuiti
Per l’espletamento del proprio mandato sindacale, i dirigenti sindacali delle R.S.A. hanno diritto
alla fruizione di permessi retribuiti, potendosi astenere dall’attività lavorativa senza alcun
pregiudizio del loro trattamento economico.
Il monte ore complessivo dei permessi sindacali retribuiti è riferito a ciascuna unità produttiva
ed è rapportato al numero di lavoratori:
- 2 ore mensili fino a 15 dipendenti;
- 3 ore mensili fino a 30 dipendenti;
- 5 ore mensili fino a 50 dipendenti;
- 10 ore mensili fino a 100 dipendenti;
- 20 ore mensili fino a 200 dipendenti;
- 25 ore mensili fino a 300 dipendenti;
- nelle unità produttive con un numero di lavoratori occupati superiore a 300 e fino a
3000, si aggiungono ulteriori 10 ore mensili per ogni 300 o frazione di 300 dipendenti;
- nelle unità produttive di maggiori dimensioni, oltre 3000 dipendenti, si aggiungono
PARTE GENERALE
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ulteriori 10 ore mensili per ogni 500 o frazione di 500 dipendenti.
Nei limiti del monte ore come sopra definiti, possono fruire dei permessi retribuiti i dirigenti sindacali
componenti la R.S.A. e i dirigenti sindacali che fanno parte dei Consigli o dei Comitati direttivi nazionali
o periferici delle organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti del presente contratto.
Il dirigente sindacale che intende esercitare il diritto a fruire dei permessi retribuiti, per
l’espletamento del proprio mandato, deve darne comunicazione scritta al datore di lavoro,
almeno tre giorni lavorativi prima della stessa fruizione.
12.12. Permessi non retribuiti
I dirigenti delle R.S.A. hanno diritto alla fruizione di permessi sindacali non retribuiti per la
partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non
inferiore a 8 giorni all’anno. I lavoratori che intendano esercitare tale diritto devono darne
comunicazione scritta al datore di lavoro di regola 3 giorni prima, tramite i competenti organismi
delle rispettive organizzazioni sindacali.
12.13. Referendum
Le R.S.A. sono legittimate a indire referendum, sia generali che per categoria, su materie inerenti
all’attività sindacale.
Hanno diritto a partecipare ai referendum tutti i lavoratori appartenenti all'unità produttiva e
alla categoria particolarmente interessata.
Il datore di lavoro deve consentire nell'ambito aziendale lo svolgimento, fuori dell'orario di
lavoro, dei referendum sindacali.
I contratti aziendali possono stabilire ulteriori modalità per lo svolgimento dei referendum.
12.14. Diritto di affissione
Le R.S.A. hanno diritto di affiggere, su appositi spazi, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti
a materie di interesse sindacale e del lavoro.
Il datore di lavoro è tenuto a mettere a disposizione dei lavoratori detti spazi in luoghi accessibili
a tutti i lavoratori, all’interno dell’unità produttiva. Ove possibile, sarà istituita apposita bacheca
sindacale elettronica nell’area intranet dell’azienda.
12.15. Locali delle R.S.A.
Nelle unità produttive con un numero inferiore a 200 dipendenti, le R.S.A. hanno diritto di
usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni.
Nelle unità produttive con almeno 200 dipendenti, il datore di lavoro è tenuto a porre in modo
permanente a disposizione delle R.S.A. un idoneo locale comune all'interno della unità
produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.
12.16. Riscossione deleghe sindacali
L'azienda provvederà ad operare la trattenuta mensile del contributo sindacale a carico del
45
dipendente che abbia rilasciato delega a favore di un’organizzazione sindacale dei lavoratori.
La misura percentuale della trattenuta, debitamente indicata sulla delega, non potrà essere
inferiore allo 0,20% o superiore all’1%, determinato sul minimo tabellare del livello retributivo
di inquadramento.
L'importo delle trattenute, da operare su tredici mensilità, sarà versato non oltre il mese
successivo a quello in cui la trattenuta stessa viene operata, secondo le indicazioni che verranno
fornite dalla Organizzazione sindacale interessata, anche per il tramite delle Associazioni
datoriali stipulanti.
12.17. Revoca della delega sindacale
La delega è rilasciata a tempo indeterminato, fermo restando che può essere revocata in qualsiasi
momento dal lavoratore. In tal caso la trattenuta viene a cessare dal mese successivo a quello nel
quale la revoca stessa sia pervenuta al datore di lavoro.
La revoca deve essere effettuata per iscritto dal lavoratore mediante consegna al datore di lavoro
che ne invia una copia per conoscenza all’organizzazione sindacale di appartenenza dello stesso
lavoratore.
Nel caso in cui non sia consegnata direttamente dall’interessato, la revoca deve essere corredata
da una copia del documento d’identità del lavoratore.
12.18. Trasferimento del dirigente sindacale
Il trasferimento, da un’unità produttiva a un’altra dell’azienda, di un lavoratore con qualifica di
dirigente sindacale delle R.S.A non può avvenire senza il nulla osta dell’associazione sindacale
di appartenenza.
12.19. Licenziamento del dirigente sindacale
Fermo restando il divieto di discriminazione per ragioni sindacali nonché la necessaria
sussistenza delle ragioni oggettive o soggettive previste dalla legge, il licenziamento di un
lavoratore con qualifica di dirigente delle R.S.A. è subordinato allo svolgimento di un esame
congiunto tra la direzione aziendale e l'organizzazione sindacale di appartenenza dello stesso
lavoratore.
PARTE GENERALE
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SEZIONE II
COSTITUZIONE, SVOLGIMENTO E
RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
TITOLO IV COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI
LAVORO
ART 13 DURATA DEL RAPPORTO DI LAVORO
13.1. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato
Il rapporto di lavoro subordinato è di regola a tempo indeterminato, salvo i casi in cui la legge
ammette la stipula di contratti con durata limitata, nelle varie tipologie contemplate
dall’ordinamento.
Le Parti firmatarie si impegnano a promuovere politiche occupazionali volte a privilegiare il
ricorso al contratto a tempo indeterminato.
ART 14 ASSUNZIONE
14.1. Informazioni
L’azienda comunica al lavoratore per iscritto, in formato cartaceo oppure elettronico, tutte le
informazioni che rendono chiaro e trasparente il rapporto di lavoro.
A tal fine l’azienda comunica per iscritto al lavoratore, al momento dell’instaurazione del
rapporto di lavoro e prima dell’inizio dell’attività lavorativa, le informazioni che sono contenute
nel contratto individuale di lavoro ovvero nella copia della comunicazione di assunzione di cui
all’art. 9 bis del decreto-legge n. 510 del 1996.
Tali informazioni riguardano:
1) l’identità delle parti, ivi compresa quella di eventuali co-datori;
2) la tipologia del contratto ovvero del rapporto di lavoro e, in caso di contratto a tempo
determinato, la sua durata;
3) nel caso di lavoratori dipendenti da agenzia di somministrazione, l’identità delle imprese
utilizzatrici, quando e non appena è nota;
4) la data di inizio del rapporto di lavoro;
5) il luogo di lavoro (in mancanza di un luogo di lavoro fisso o predominante, il datore di
lavoro specifica che il lavoratore è occupato in luoghi diversi oppure che è libero di
determinare il proprio luogo di lavoro);
6) la sede o il domicilio del datore di lavoro;
7) la classificazione contrattuale ovvero l'inquadramento, il livello e la qualifica attribuiti al
lavoratore;
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8) il trattamento economico, l’importo iniziale della retribuzione e gli elementi costitutivi,
con l’indicazione del periodo di paga e delle modalità di corresponsione;
9) l’orario normale di lavoro e le eventuali condizioni relative al lavoro straordinario e alla
sua retribuzione, nonché le eventuali condizioni per i cambiamenti di turno;
10) il contratto collettivo applicato ai rapporti di lavoro con l’indicazione delle parti che lo
hanno sottoscritto e il codice univoco (codice alfanumerico);
11) l’eventuale patto di prova, la sua durata e la descrizione delle mansioni oggetto della
prova;
12) la durata delle ferie nonché degli altri congedi retribuiti a cui ha diritto il lavoratore e le
modalità di fruizione degli stessi;
13) il diritto a ricevere, se prevista, la formazione erogata dal datore di lavoro;
14) la procedura, la forma e i termini del preavviso di recesso da parte del datore di lavoro
ovvero del lavoratore;
15) la programmazione dell'orario normale di lavoro e le eventuali condizioni relative al
lavoro straordinario e alla sua retribuzione nonché, se il contratto di lavoro prevede
un'organizzazione dell'orario di lavoro in tutto o in gran parte prevedibile, le eventuali
condizioni per i cambiamenti di turno;
16) eventuale Regolamento interno e/o Codice etico e di qualunque altra norma
regolamentare applicata in azienda;
17) gli enti e gli istituti che ricevono i contributi previdenziali e assicurativi dovuti dal datore
di lavoro e qualunque forma di protezione in materia di sicurezza sociale fornita dal
datore di lavoro stesso;
18) tutte le altre eventuali condizioni concordate.
I moduli per l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, i moduli riguardanti l’iscrizione a
fondi pensionistici e sanitari e ogni altra modulistica stabilita dalla legge.
In ogni caso, l’azienda fornirà, per iscritto al lavoratore, le informazioni che eventualmente non
sono contenute nel contratto individuale di lavoro oppure nella copia di comunicazione entro i
7 giorni successivi all'inizio della prestazione lavorativa. L’azienda potrà, inoltre, fornire al
lavoratore le informazioni di cui ai sopraelencati punti 3), 10), 12), 13), 14) e 17) entro un mese
dall'inizio della prestazione lavorativa.
Per assolvere all’obbligo informativo, il datore di lavoro può comunicare al lavoratore le
informazioni relative ai punti 2), 8) 9), 11),12), 13), 14), 15) e 17), può far riferimento alle
informazioni contenute nel presente CCNIL.
Il datore di lavoro è tenuto, altresì, a consegnare o a mettere a disposizione dei lavoratori anche
mediante pubblicazione sul sito web, il presente CCNIL ovvero gli accordi territoriali e aziendali
nonché gli eventuali regolamenti dell’azienda applicabili al rapporto di lavoro.
Qualora il rapporto di lavoro si estingua prima della scadenza del termine di 1 mese dalla data
dell'instaurazione dello stesso rapporto di lavoro, il datore di lavoro consegnerà al lavoratore, al
momento della cessazione del rapporto e qualora non vi avesse già provveduto, una
dichiarazione scritta contenente tutte le informazioni di cui al presente articolo.
Il datore di lavoro comunica le informazioni di cui al presente comma anche alle rappresentanze
sindacali presenti in azienda e, in assenza, alle sedi territoriali delle Parti stipulanti il presente
PARTE GENERALE
48
CCNIL.
Tutte le informazioni di cui al presente comma, una volta trasmesse al lavoratore, devono essere
conservate dal datore di lavoro e rese accessibili al lavoratore stesso.
14.2. Informativa in caso di utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio
automatizzati
Qualora la prestazione lavorativa sia organizzata mediante l’utilizzo di sistemi decisionali o di
monitoraggio automatizzati atti a fornire indicazioni rilevanti ai fini della assunzione o del
conferimento dell'incarico, della gestione o della cessazione del rapporto di lavoro,
dell'assegnazione di compiti o mansioni nonché indicazioni che incidono sulla sorveglianza, sulla
valutazione, sulle prestazioni e sull'adempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dei
lavoratori, il datore di lavoro fornisce al lavoratore, prima dell’inizio dell’attività lavorativa e
unitamente alle informazioni di cui al precedente comma, anche i dati (informazioni)
riguardanti:
a) gli scopi, le finalità, la logica e il funzionamento dei sistemi decisionali o di monitoraggio
automatizzati nonché le categorie di dati e i principali parametri utilizzati per
programmare o addestrare i suddetti sistemi, ivi compresi i meccanismi di valutazione
delle prestazioni;
b) le misure di controllo adottate per le decisioni automatizzate, gli eventuali processi di
correzione e il responsabile del sistema di gestione della qualità;
c) il livello di accuratezza, di robustezza e di cybersicurezza dei sopracitati sistemi e le
metriche utilizzate per misurare tali parametri, nonché gli impatti potenzialmente
discriminatori delle stesse metriche.
Resta fermo, per quanto non disciplinato in materia nel presente comma, quanto disposto
dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
Il datore di lavoro fornisce altresì al lavoratore, unitamente all’anzidetta informativa, le istruzioni
in merito alla sicurezza dei dati e l'aggiornamento del registro dei trattamenti riguardanti le
attività di cui al primo periodo del presente comma, le attività di sorveglianza e di monitoraggio.
Il lavoratore ha diritto di accedere ai dati e di richiedere ulteriori informazioni circa gli elementi
conoscitivi di cui ai sopraelencati punti a), b) e c). Tale diritto può essere esercitato dal lavoratore
direttamente oppure per il tramite delle rappresentanze sindacali aziendali o territoriali. Il datore
di lavoro trasmette i dati richiesti, rispondendo per iscritto al lavoratore, entro 30 giorni dalla
richiesta.
Il datore di lavoro informa il lavoratore, per iscritto e almeno 24 ore prima, di ogni modifica che
va a incidere sulle informazioni di cui ai sopraelencati punti a), b) e c) e che, dunque, comportano
variazioni delle condizioni di svolgimento della prestazione lavorativa.
Il datore di lavoro comunica al lavoratore le informazioni e i dati di cui al presente comma in
modo trasparente, in formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo
automatico.
Il datore di lavoro fornisce la stessa comunicazione anche alle rappresentanze sindacali aziendali
e, ove queste assenti in azienda, alle sedi territoriali delle organizzazioni sindacali aderenti alle
49
Parti stipulanti il presente CCNIL.
14.3. Tutela
In caso di violazione degli obblighi informativi, di cui al D.Lgs. n. 104/2022 e al D.Lgs. n.
152/1997, il lavoratore può promuovere la procedura di conciliazione prevista dall’art. 6 del
presente CCNIL.
14.4. Modifica degli elementi del contratto dopo l'assunzione
Il datore di lavoro comunica per iscritto al lavoratore, entro il 1° giorno di decorrenza degli
effetti della modifica, qualsiasi variazione degli elementi del rapporto di lavoro per come
dettagliati nel presente articolo, che non derivi direttamente dalla modifica di disposizioni
legislative o regolamentari, ovvero dalle clausole del contratto collettivo.
14.5. Documenti a cura del lavoratore
All’atto dell’assunzione, ove richiesti dal datore di lavoro, il lavoratore deve presentare il
curriculum vitae, i titoli di studio e gli altri titoli professionali, il certificato di residenza, i recapiti
telefonici e l’indirizzo e-mail, il codice IBAN per il versamento dei compensi, il permesso di
soggiorno se obbligatorio, il codice fiscale, la dichiarazione per detrazioni Irpef, il libretto di
lavoro o documento equipollente. Il lavoratore deve comunicare anche l’eventuale domicilio,
ove questo sia diverso dalla residenza.
Ai sensi dell’art. 689 c.p.c. e nei limiti di cui all’art. 8 della legge n. 300/1970, il datore di lavoro
può richiedere il certificato penale del lavoratore.
Il lavoratore altresì esibisce, ove ne sia in possesso, la sezione del libretto sanitario personale e
di rischio da compilarsi a cura dell'azienda.
Il datore di lavoro deve rilasciare regolare ricevuta dei documenti che trattiene.
Il lavoratore deve comunicare gli eventuali successivi mutamenti di residenza e/o domicilio.
Entro il giorno successivo all'effettiva cessazione del rapporto di lavoro i documenti devono
essere restituiti contro ricevuta, regolarmente aggiornati.
Ferme restando le disposizioni di legge, qualora per cause indipendenti dalla sua volontà, il
datore di lavoro non fosse in grado di consegnare i documenti, dovrà rilasciare al lavoratore una
dichiarazione scritta che serva da giustificazione al lavoratore stesso per richiedere i documenti
necessari per instaurare un eventuale nuovo rapporto di lavoro.
Qualunque sia la causa della risoluzione del rapporto di lavoro, l'azienda dovrà rilasciare al
lavoratore, ai sensi dell'art. 2124 c.c. e sempreché non sia obbligatorio il libretto di lavoro, un
certificato con indicazione del tempo durante il quale il lavoratore stesso è stato occupato alle
sue dipendenze e delle mansioni svolte.
14.6. Prestazioni di fatto in violazione di legge
La nullità o l’annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui esso
ha avuto esecuzione, salvo che la nullità derivi dall’illiceità dell’oggetto o della causa. Se il lavoro
è stato prestato con violazione delle norme poste a tutela del lavoratore, questi ha sempre diritto
alla retribuzione.
PARTE GENERALE
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14.7. Diritto di precedenza nell’assunzione
Il datore di lavoro è tenuto a rispettare, all’atto di nuove assunzioni, il diritto di precedenza
all’assunzione presso la medesima azienda, entro sei mesi dal licenziamento.
Possono godere del diritto di precedenza le seguenti categorie di lavoratori a tempo
indeterminato:
- il lavoratore licenziato per giustificato motivo oggettivo;
- il lavoratore licenziato per riduzione di personale.
Il diritto di precedenza opera automaticamente a favore del lavoratore e, pertanto, questi non è
tenuto a manifestare espressamente, per iscritto, al datore di lavoro la sua volontà di essere
assunto. Tale diritto non opera se le mansioni oggetto della nuova assunzione non sono
compatibili con la professionalità del lavoratore licenziato.
Il diritto di precedenza deve essere inserito nel contratto di assunzione e portato a conoscenza
del lavoratore.
ART 15 FASE PRE-ASSUNTIVA
15.1. Visite pre-assuntive preventive
Dopo la firma del contratto individuale e prima dell’inizio del rapporto di lavoro, il lavoratore
si sottopone agli accertamenti sanitari, nei casi previsti dalla legge per determinati settori e
attività e in relazione alla particolarità della mansione a cui viene assegnato.
15.2. Divieto di indagini sul lavoratore da assumere
È fatto divieto al datore di lavoro di effettuare indagini sulle opinioni politiche, religiose o
sindacali del lavoratore o comunque su fatti della vita privata non rilevanti ai fini della
valutazione dell’attitudine professionale del lavoratore.
15.3. Parità di genere
È vietata, ai fini dell’accesso al lavoro, qualsiasi discriminazione di genere.
La lavoratrice non è obbligata a comunicare, all’atto dell’assunzione, lo stato di gravidanza né il
datore di lavoro può formulare domande al riguardo.
ART 16 PERIODO DI PROVA
16.1. Stipulazione
All’atto della stipulazione del contratto di lavoro, le parti possono pattuire un periodo di prova.
16.2. Forma scritta
Il patto di prova, la sua durata e le mansioni oggetto della prova devono risultare per iscritto nel
contratto individuale di lavoro.
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In mancanza di tali requisiti, il patto di prova è nullo.
16.3. Durata massima
La durata massima del periodo di prova è stabilita in misura crescente secondo il progredire del
livello di inquadramento:
- 2 mesi, per il primo livello;
- 3 mesi, per il secondo e terzo livello;
- 5 mesi, dal quarto al sesto livello di inquadramento;
- 6 mesi, per i livelli successivi.
16.4. Durata ridotta
La durata del periodo di prova è ridotta della metà per i lavoratori che:
a) abbiano prestato servizio per almeno un triennio presso altre aziende svolgendo le
medesime mansioni;
b) abbiano completato presso altre aziende l’apprendistato professionalizzante con
riferimento allo stesso profilo professionale di assunzione.
Per il diritto alla riduzione del periodo di prova, i lavoratori dovranno presentare, all'atto
dell'assunzione, gli attestati di lavoro relativi alle occupazioni precedenti, che dovranno essere
rilasciati dalle aziende in cui essi hanno prestato servizio o da enti terzi.
16.5. Patto di stabilità
Il datore di lavoro e il prestatore di lavoro possono concordare un periodo minimo di durata
della prova durante il quale non è possibile, ad entrambe le parti, il recesso dal contratto, se non
per giustificato motivo o giusta causa.
16.6. Limiti al patto di prova
In caso di riassunzione, da parte dello stesso datore di lavoro entro 24 mesi dalla scadenza del
precedente contratto per lo svolgimento delle medesime mansioni, non può essere apposto al
contratto il patto di prova, a pena di nullità.
16.7. Malattia, infortunio, maternità e paternità durante il periodo di prova
In caso di sopravvenienza di eventi quali malattia, infortunio, congedo di maternità o paternità
obbligatori, il periodo di prova è prolungato in misura corrispondente alla durata dell'assenza.
16.8. Svolgimento effettivo della prova
Il datore di lavoro deve consentire al lavoratore l’espletamento della prova, con riferimento alle
mansioni indicate nel patto di prova.
16.9. Risoluzione del rapporto di lavoro in prova
Nel corso del periodo di prova, il rapporto di lavoro può essere risolto in qualsiasi momento da
una parte o dall'altra, senza motivazione e senza preavviso, salvo quanto previsto per l’eventuale
PARTE GENERALE
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patto di stabilità.
Il recesso del datore di lavoro deve avvenire in forma scritta a pena di nullità.
In caso di cessazione del rapporto, al lavoratore in prova spettano il TFR, i ratei delle mensilità
aggiuntive maturate e ogni altra competenza di fine rapporto prevista dalla legge o dalla
contrattazione collettiva per i lavoratori non in prova.
16.10. Retribuzione durante il periodo di prova
Durante il periodo di prova, la retribuzione non può essere inferiore a quella stabilita per i
lavoratori non in prova con il medesimo livello di inquadramento, fatta salva l’applicazione delle
previsioni in materia di lavoratori in regime di contratto di politica attiva per il lavoro e di
reimpiego.
16.11. Superamento del periodo di prova
Trascorso il periodo di prova senza che una delle parti abbia risolto il rapporto di lavoro, la
prova si intende superata e il relativo periodo viene computato nella anzianità di servizio.
16.12. Periodo di prova nei contratti a tempo parziale
La durata del periodo di prova per i lavoratori assunti con contratto a tempo parziale è la
medesima di quella prevista per il personale a tempo pieno.
Nel part-time di tipo verticale la durata del periodo di prova si calcola tenendo conto soltanto
dei periodi di lavoro in cui la prestazione lavorativa viene effettivamente resa.
53
TITOLO V GLI ALTRI CONTRATTI DI LAVORO
SUBORDINATO
ART 17 CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
17.1. Nozione e forma
Il contratto a tempo determinato è il contratto di lavoro subordinato, a tempo pieno o a tempo
parziale, la cui durata è predeterminata dalle parti al momento della stipula.
Il contratto deve essere redatto per iscritto e stipulato antecedentemente o contestualmente
all’inizio della prestazione lavorativa.
In mancanza dell’indicazione del termine, il contratto deve ritenersi a tempo indeterminato sin
dall’origine.
Una copia del contratto deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque
giorni lavorativi dall’inizio della prestazione.
17.2. Patto di prova
Può essere pattuito un periodo di prova in misura non superiore ad un giorno di effettiva
prestazione per ogni 15 giorni di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro.
In base alla durata del contratto di lavoro, il periodo di prova non potrà, comunque, superare
nel minimo e nel massimo le seguenti durate:
-nei rapporti fino a 6 mesi: da un minimo 2 a un massimo 15 giorni di prova;
-nei rapporti superiori a 6 mesi e inferiori a 12 mesi: il periodo di prova non può essere superiore
a 30 giorni;
- nei rapporti da 12 mesi in poi, il periodo di prova deve essere calcolato moltiplicando un giorno
di effettiva prestazione per ogni 15 giorni di calendario, anche oltre la durata massima di 30
giorni stabilita per contratti a termine di durata inferiore ai 12 mesi.
Nell’ipotesi in cui il contratto a termine sia preceduto da altri rapporti di lavoro tra le medesime
parti, il patto di prova può essere apposto al contratto a condizione che le precedenti esperienze
non abbiano consentito la sperimentazione nelle specifiche mansioni e modalità dedotte in
contratto. Nel contratto individuale dovranno pertanto essere specificate le ragioni che
legittimano la ripetizione del patto di prova.
17.3. Recesso e risoluzione ante-tempus
Il datore di lavoro e il lavoratore non possono recedere dal contratto a termine prima del termine
finale, a meno che non si verifichi una giusta causa che non consenta la prosecuzione, anche
provvisoria, del rapporto di lavoro ex art. 2119 c.c.
Le ipotesi in cui il datore di lavoro può recedere dal contratto a termine sono:
infrazioni disciplinari o altri comportamenti del lavoratore che determinano il venir meno del
vincolo fiduciario e non consentono la prosecuzione, anche temporanea, del rapporto di lavoro
(giusta causa);
impossibilità sopravvenuta, ossia per un evento che non è imputabile al datore di lavoro e che
PARTE GENERALE
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non gli è stato possibile evitare e, comunque, con un preavviso di almeno 15 giorni.
Al di fuori delle suindicate ipotesi a) e b), la risoluzione del contratto a tempo determinato prima
della scadenza del termine finale comporta per il datore di lavoro il pagamento, a titolo
risarcitorio, di tutte le retribuzioni dovute fino alla scadenza del termine contrattualmente
previsto.
Il lavoratore può recedere anticipatamente dal contratto a termine, rassegnando le dimissioni
volontarie, per “giusta causa” ovvero per un fatto di gravità tale da far venir meno il vincolo di
fiducia sussistente tra le parti in misura tale da non consentire la prosecuzione, neppure
provvisoria, del rapporto di lavoro.
Il lavoratore ha diritto a dimettersi per giusta causa, ad esempio, in caso di mancato pagamento
della retribuzione prolungato per almeno 3 mesi, di mancato rispetto delle norme sulla sicurezza
del lavoro, di illegittimo demansionamento e di illegittima decurtazione della retribuzione. In
tale ipotesi il lavoratore non è tenuto a osservare il periodo di preavviso, ha diritto all’indennità
sostitutiva di preavviso, nonché ad un’ulteriore indennità risarcitoria pari a 3 mensilità di
retribuzione.
Tale indennità risarcitoria è elevata a 6 mensilità di retribuzione nei casi di mobbing, di
comportamento penalmente rilevante, di molestie e di discriminazioni sul luogo di lavoro.
In ipotesi di assenza ingiustificata del lavoratore a termine protratta per più di 15 giorni, il datore
di lavoro può comunicare l’assenza alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del Lavoro,
che può verificare la veridicità della comunicazione medesima. In tal caso il rapporto di lavoro
si intende risolto per dimissioni volontarie del lavoratore, come previsto dalla legge e dall’art. 71
del presente CCNIL.
Tale disposizione non si applica qualora il lavoratore dimostri l'impossibilità, per causa di forza
maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la
sua assenza.
17.4. Casi di divieto di assunzione a termine
È vietata l’assunzione a termine:
a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
b) finalizzata all’adibizione del lavoratore a termine alle stesse mansioni disimpegnate da
dipendenti che risultino sospesi o ad orario ridotto in regime di cassa integrazione,
ovvero da prestatori di lavoro licenziati in forza di procedure di licenziamento collettivo
attivate, nei sei mesi precedenti, presso la medesima unità produttiva, salvo che
l’assunzione a termine sia effettuata per sostituire dipendenti assenti, per assumere
lavoratori iscritti nelle liste di mobilità o abbia una durata iniziale non superiore a tre
mesi;
c) per i datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi, secondo la
normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
In caso di violazione dei divieti di cui sopra, il contratto si trasforma a tempo indeterminato.
17.5. Durata massima del primo contratto
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Il primo contratto a termine tra le parti non può avere una durata superiore ai dodici mesi e non
necessita di causali.
17.6. Causali per i contratti superiori ai 12 mesi
Possono essere stipulati tra le parti contratti di durata superiore ai 12 mesi, in ogni caso non
superiore ai 24 mesi, solo quando ricorra almeno una delle seguenti condizioni (c.d. causali):
a) eccezionali o particolari esigenze di natura tecnica, organizzativa e produttivo-
commerciale, opportunamente specificate nel contratto individuale di lavoro;
b) esigenze di sostituzione di altri lavoratori assenti temporaneamente.
Qualora il contratto superi la durata di 12 mesi e non indichi la causale, salvo che si tratti di
lavoro stagionale, il rapporto di lavoro si trasforma a tempo indeterminato dalla data di
superamento dei 12 mesi.
In caso di contratto a termine motivato con la sostituzione di lavoratore assente:
- il lavoratore assunto a tempo determinato per ragioni sostitutive non deve
necessariamente essere destinato alle stesse mansioni o allo stesso posto del lavoratore
assente;
- il datore di lavoro può sostituire anche un lavoratore a termine, costretto ad assentarsi
per infortunio o malattia o altre ragioni;
- in presenza di circostanze che consentono di provare la diretta correlazione tra l’assenza
del dipendente e l’assunzione del lavoratore a termine che lo sostituisce, nel contratto
può essere omesso il nominativo del lavoratore che viene sostituito.
17.7. Rinnovi e limite temporale
Una volta stipulato e portato a compimento un contratto a termine e qualora ricorrano le
esigenze di cui al precedente comma, lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore possono
stipulare un ulteriore contratto a termine (c.d. “rinnovo”). Qualora con il contratto di rinnovo
venga superata la soglia dei 12 mesi, considerando tutti i contratti a termine intercorsi tra le
parti, è necessaria l’apposizione della causale.
Il limite temporale massimo di 24 mesi previsto per il singolo contratto deve intendersi
raggiunto anche sommando la durata di più contratti a termine, a prescindere dall’intervallo
temporale intercorso tra un contratto e l’altro, a condizione che i contratti a termine siano
intervenuti tra il medesimo datore di lavoro e il medesimo lavoratore per lo svolgimento di
mansioni di pari livello e di uguale categoria legale e considerando, nel computo, anche eventuali
contratti di somministrazione.
La modifica del livello di inquadramento del lavoratore o della categoria legale ex art. 2095 c.c.,
esclude, ai fini del calcolo complessivo della durata massima dei 24 mesi, i contratti
precedentemente conclusi con qualifica diversa.
In presenza di gruppi di imprese, il limite temporale massimo di 24 mesi non è riferibile al
gruppo in quanto tale, ma all’azienda titolare del contratto di lavoro.
17.8. Deroga legale al limite massimo di durata
Raggiunto il limite di durata massima di 24 mesi, le parti possono avviare la procedura
PARTE GENERALE
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autorizzatoria per la deroga al limite massimo e stipulare, così, un ulteriore contratto della durata
non superiore a 12 mesi presso le sedi territorialmente competenti dell’Ispettorato Nazionale
del Lavoro.
17.9. Percentuale massima di contratti a termine
Il numero di contratti a termine che annualmente possono essere stipulati non può essere
superiore al 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento
dell’assunzione.
Entro tale limite, quindi, è possibile assumere lavoratori sia direttamente con contratto a tempo
determinato, sia indirettamente con contratti di somministrazione a termine.
L’eventuale frazione di unità derivante dalla percentuale di cui sopra è arrotondata all’unità
superiore.
Nelle aziende fino a 15 dipendenti, possono essere assunti fino a un massimo di 5 lavoratori
con contratto a termine, purché non risulti superato il totale dei contratti di lavoro a tempo
indeterminato in atto nell'impresa.
17.10. Esenzioni dai vincoli di contingentamento
Sono esenti dai limiti numerici i contratti a termine stipulati:
- per la sostituzione di lavoratori assenti;
- per lo svolgimento di attività stagionali;
- nella fase di avvio di nuove attività per un periodo non superiore a ventiquattro mesi,
anche in misura non uniforme in relazione ad aree geografiche o a comparti
merceologici;
- per le imprese start-up innovative;
- per la realizzazione di specifici spettacoli o programmi radiofonici o televisivi od opere
audiovisive;
- per soddisfare esigenze temporanee legate alla realizzazione di mostre, eventi e
manifestazioni di interesse culturale;
- con i lavoratori di età superiore a 50 anni di età;
- con i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, aventi durata non superiore a 1 anno;
- con i lavoratori assunti con contratto di politica attiva (P .A.L.);
- nelle ulteriori ipotesi indicate dalle disposizioni di legge e dalla contrattazione collettiva
decentrata.
17.11. Proroghe e durata massima dei rapporti
La proroga del contratto a termine deve avere forma scritta. Nei primi dodici mesi, il contratto
a termine può essere prorogato liberamente, su accordo delle parti, senza apposizione di causale.
Successivamente, il contratto può essere prorogato solo in presenza delle causali di cui al
precedente comma 17.6.
In violazione di dette disposizioni, il contratto a termine si trasforma in contratto a tempo
indeterminato.
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Per la proroga è sempre necessario il consenso del lavoratore. Il termine del contratto a tempo
determinato può essere prorogato solo quando la durata iniziale del contratto è inferiore a 24
mesi e, comunque, per un massimo di 4 volte nell’arco di 24 mesi, a prescindere dal numero dei
contratti stipulati tra le parti.
Qualora il numero delle proroghe sia superiore a quattro, il contratto a termine si trasforma in
contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della quinta proroga. La proroga deve
avvenire prima della scadenza del termine originario dello stesso contratto e non comporta
l’interruzione del rapporto di lavoro.
Le imprese start-up innovative, ai sensi della legge n. 221/2012, non sono assoggettate ai limiti
imposti in materia di proroga, per il periodo:
- di 4 anni dalla costituzione della società;
- di 2 o 3 anni dalla costituzione per le società di cui al comma 3 dell’art. 25 del decreto-
legge 18 ottobre 2012, n. 179.
17.12. Intervalli tra un contratto e l’altro
In caso di stipula di un nuovo contratto a termine, il lavoratore può essere riassunto a termine
dopo un intervallo di tempo pari a:
- 10 giorni se il contratto precedente aveva una durata non superiore a 6 mesi;
- 20 giorni se il contratto precedente aveva una durata superiore a 6 mesi.
Qualora non vengano rispettati i suddetti intervalli temporali, il secondo contratto si trasforma
a tempo indeterminato.
La disciplina sugli intervalli non si applica ai lavoratori impiegati nelle attività stagionali, alle
imprese start-up innovative e ai contratti a termine stipulati dalle agenzie di somministrazione.
Non si applicano gli intervalli previsti tra due contratti a termine, anche nei casi di assunzione
dei lavoratori posti in Cassa integrazione guadagni, iscritti nelle liste di mobilità ovvero percettori
della Naspi.
17.13. Premio di risultato per i lavoratori assunti a tempo determinato
L’eventuale retribuzione premiale sarà riconosciuta ai lavoratori a tempo determinato, in
proporzione diretta al periodo di lavoro complessivamente prestato, anche attraverso più
contratti, nell'anno a cui lo stesso premio si riferisce.
17.14. Prosecuzione di fatto dopo la scadenza
Ferme restando le regole sulla durata massima del contratto a termine, se il rapporto di
lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente
prorogato senza che le parti lo abbiano espressamente concordato, il datore di lavoro è
tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione , per ogni giorno
di continuazione del rapporto, pari al 20% fino al decimo giorno successivo e al 40% per
ciascun giorno ulteriore.
Qualora il rapporto di lavoro continui oltre il trentesimo giorno, in caso di contratto di
durata inferiore a sei mesi, ovvero oltre il cinquantesimo giorno negli altri casi, il contratto
si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termini.
PARTE GENERALE
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17.15. Ferie annuali
Il dipendente ha diritto a un numero di giorni di ferie retribuite proporzionate al servizio
effettivamente prestato. A tal fine, ogni mese di servizio dà diritto a 1/12 del periodo
annuale di ferie spettanti e le frazioni di mese di almeno 15 giorni valgono come mese intero.
17.16. Parità di trattamento
Ai lavoratori assunti a tempo determinato deve essere garantito, a parità di inquadramento,
lo stesso trattamento economico e normativo dei dipendenti assunti a tempo indeterminato.
In ogni caso, l’apposizione del termine al contratto non può costituire motivo di
discriminazione.
17.17. Diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo determinato
Il lavoratore che ha prestato servizio alle dipendenze dello stesso datore di lavoro in ragione
di uno o più contratti a termine per un periodo superiore 3 mesi, ha diritto di precedenza
nelle assunzioni a tempo indeterminato, in caso di nuove assunzioni effettuate dal medesimo
datore di lavoro, entro i successivi 12 mesi dalla scadenza del contratto, purché l’assunzione
avvenga con le stesse mansioni espletate in esecuzione del rapporto a termine.
Il diritto di precedenza nell’assunzione spetta, altresì, alla lavoratrice in maternità con
contratto a termine. In tale caso il periodo di congedo di maternità obbligatorio è computato
come attività lavorativa, concorrendo a far maturare il periodo di attività lavorativa di 3 mesi
utile per fruire del diritto di precedenza (almeno 6 mesi).
Le lavoratrici che hanno usufruito del congedo di maternità hanno, altresì, diritto di
precedenza nelle nuove assunzioni a tempo determinato, effettuate dallo stesso datore di
lavoro entro i 12 mesi successivi alla cessazione del rapporto lavorativo, purché le mansioni
siano le stesse di quelle già svolte nei precedenti rapporti a termine.
I lavoratori assunti a tempo determinato per lo svolgimento di attività stagionali hanno
diritto di precedenza, a prescindere dalla durata del pregresso rapporto a termine, rispetto a
nuove assunzioni a tempo determinato da parte dello stesso datore di lavoro, per le
medesime attività stagionali.
Il diritto di precedenza deve essere espressamente richiamato nel contratto. Qualora il datore
di lavoro effettui un’assunzione a tempo indeterminato con riferimento alle mansioni
espletate dal lavoratore assunto a termine senza rispettare il diritto di precedenza, il
lavoratore pretermesso ha diritto al risarcimento del danno subìto.
Il lavoratore deve manifestare per iscritto la volontà di esercitare il diritto di precedenza
entro 6 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, entro 3 mesi se stagionale.
Nel caso di una concomitanza di più aspiranti che hanno maturato i requisiti e manifestato
nei termini previsti la volontà di avvalersi del diritto di precedenza, sarà data priorità ai
lavoratori con il maggior periodo di lavoro a termine; in caso di parità si farà riferimento
alla maggiore età anagrafica.
Dopo un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, il diritto di precedenza si
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estingue.
17.18. Informativa sui contratti a termine
Il datore di lavoro è tenuto a fornire con cadenza annuale alle rappresentanze sindacali
presenti in azienda, le informazioni circa il numero di contratti a termine in essere presso
ogni unità produttiva.
Il datore di lavoro informa tempestivamente l’Ente bilaterale di riferimento e le
rappresentanze sindacali circa i posti vacanti che si rendono disponibili nell’impresa.
17.19. Formazione
È rimessa agli Enti bilaterali di riferimento la predisposizione degli strumenti per agevolare
l’accesso dei lavoratori a termine ad opportunità di formazione adeguata, per aumentare la
qualificazione, promuovere la carriera e migliorare la mobilità occupazionale, attraverso la
formazione, anche finanziata dai fondi interprofessionali.
I lavoratori con contratto a tempo determinato saranno formati in modo sufficiente e
adeguato in materia di sicurezza e salute, con particolare riferimento al proprio posto di
lavoro e alle proprie mansioni.
17.20. Stagionalità nei contratti a tempo determinato
Si considerano attività stagionali:
-quelle indicate dal D.P.R. n. 1525/1963;
-quelle che osservano uno o più periodi di chiusura nel corso dell’anno, nel rispetto della
normativa vigente;
-quelle organizzate per fare fronte a intensificazioni dell'attività lavorativa in determinati
periodi dell'anno nonché a esigenze tecnico-produttive;
-quelle collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall'impresa.
I contratti aziendali possono individuare ulteriori attività che, in ragione della loro natura
ovvero in ragione delle loro particolari modalità di esecuzione, hanno carattere stagionale.
Il carattere stagionale del contratto a termine esclude la necessità delle causali,
dell’applicazione del limite massimo di 24 mesi, dei limiti percentuali nonché degli intervalli
minimi tra la scadenza di un contratto e la stipula del contratto successivo.
I contratti a tempo determinato per attività stagionali possono essere prorogati oppure
rinnovati con riferimento alla generalità delle attività, dunque, in assenza delle causali di cui
al precedente comma 17.6.
PARTE GENERALE
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ART 18 NORME GENERALI SULL’APPRENDISTATO
18.1. Definizione e tipologie di apprendistato
Il contratto di apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato, finalizzato alla
formazione e all’occupazione dei giovani.
Possono essere stipulati i seguenti contratti di apprendistato:
a) apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione
secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, di primo livello;
b) apprendistato professionalizzante, di secondo livello;
c) apprendistato di alta formazione e ricerca, di terzo livello.
Le forme di apprendistato di cui alle lettere a) e c) integrano, in un sistema duale, formazione e
lavoro, con riferimento ai titoli di istruzione e formazione e alle qualificazioni professionali
contenute nel Repertorio nazionale, nell'ambito del Quadro europeo delle qualificazioni.
Le norme di cui al presente articolo sono integrate dalle specifiche disposizioni previste per
ciascuna tipologia di apprendistato di cui ai successivi articoli 19, 20 e 21.
18.2. Contenuto del contratto
Il contratto di apprendistato è stipulato in forma scritta e deve contenere e, oltre alle
informazioni di cui all’art. 14 del presente CCNIL:
- il riferimento alla tipologia di apprendistato;
- il livello di inquadramento dell’apprendista;
- le mansioni a cui l’apprendista è adibito;
- il livello di inquadramento che potrà essere acquisito al termine dell’apprendistato;
- la durata del periodo di apprendistato;
- il piano formativo individuale, con l’indicazione delle modalità di erogazione della
formazione;
- il nominativo del tutor o del referente aziendale assegnato all’apprendista.
18.3. Periodo di prova
Per l'assunzione in prova dell'apprendista è richiesto l'atto scritto.
La durata del periodo di prova è pari alla durata ordinaria prevista dal presente contratto per il
livello di inserimento.
Durante tale periodo ciascuna delle parti contraenti potrà recedere dal contratto senza l'obbligo
di preavviso o della relativa indennità sostitutiva e saranno retribuite le ore o giornate di lavoro
effettivamente prestate.
Nel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia o di infortunio,
l'apprendista sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso qualora sia in grado di
riprendere il servizio entro un numero di giorni pari alla metà della durata della prova.
Trascorso il periodo di prova, senza che nessuna delle parti abbia risolto il rapporto, il periodo
di prova si intende superato.
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18.4. Durata e prosecuzione del rapporto
Il periodo di apprendistato ha una durata minima non inferiore a 6 mesi, salvo quanto previsto
per l’apprendistato in cicli stagionali.
Terminato il periodo di formazione e addestramento, se nessuna delle parti recede ai sensi del
comma che segue, il rapporto prosegue come normale rapporto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato, con attribuzione della qualifica professionale che ha formato oggetto del
contratto di apprendistato.
La conferma in servizio a tempo indeterminato non si qualifica come una nuova assunzione e
quindi non sussiste l’esigenza di rispettare il diritto di precedenza nei confronti di altri dipendenti
interessati.
18.5. Risoluzione del rapporto
Per tutta la durata del periodo di apprendistato, il datore di lavoro può recedere dal contratto
soltanto qualora ricorra una giusta causa o un giustificato motivo di recesso. Nel caso in cui il
licenziamento dell’apprendista non risulti fondato su una giusta causa o un giustificato motivo,
si applica la normativa vigente per il licenziamento illegittimo.
Nel contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione
secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, costituisce giustificato
motivo di licenziamento il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi, come attestato
dall’istituzione formativa che rilascia il titolo di studio.
Al termine del periodo di apprendistato, le parti possono recedere dal contratto, ai sensi
dell'articolo 2118 del codice civile, con preavviso di 30 giorni decorrente dal medesimo termine.
Durante il periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di
apprendistato.
Il recesso del lavoratore è regolato dalla disciplina vigente in materia di dimissioni dal contratto
di lavoro subordinato a tempo indeterminato e deve essere manifestato attraverso la prescritta
procedura telematica, salva l’ipotesi dell’art. 71 del presente CCNIL.
18.6. Definizione dei Piani Formativi Individuali
Il Piano Formativo Individuale deve recare, oltre ai contenuti formativi, anche la specifica
formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e quella relativa al regime
normativo lavoristico di riferimento, ivi compresi i criteri di inquadramento economico-
professionali.
Nell’apprendistato professionalizzante, i Piani Formativi Individuali sono definiti sulla base
dello schema predisposto da apposita Commissione paritetica nazionale, eventualmente
costituita nell’ambito dell’Ente Bilaterale, in coerenza con gli standard professionali di
riferimento relativi alla qualifica ai fini contrattuali da conseguire e con le conoscenze ed abilità
già possedute dal lavoratore apprendista.
Il Piano Formativo Individuale potrà essere modificato nel corso di rapporto di lavoro su
concorde valutazione del datore di lavoro e dell’apprendista, nonché del tutor aziendale. Di tale
modifica deve essere data comunicazione alla Commissione paritetica nazionale.
Sia nell’apprendistato di primo livello che in quello di terzo livello, il Piano Formativo
PARTE GENERALE
62
Individuale è predisposto dalla istituzione formativa con il coinvolgimento dell'impresa.
L'offerta formativa pubblica è pari ad un monte ore non superiore a 120 ore nel triennio.
18.7. Tutor aziendale
Per l'attivazione del contratto di apprendistato è necessaria la presenza di un tutor, che deve
essere in possesso di adeguata professionalità ed esperienza.
Il tutor aziendale deve essere nominativamente indicato nel Piano Formativo Individuale ed ha
i seguenti compiti:
- favorire l’inserimento e l’integrazione dell’apprendista nel contesto lavorativo
dell’azienda;
- contribuire alla definizione del piano formativo individuale;
- affiancare l’apprendista nel percorso formativo;
- verificare la progressione dell’apprendimento;
- attestare, anche ai fini dell’art. 46, c. 2, d.lgs. n. 81/2015, il percorso formativo
dell’apprendista, compilando la scheda di rilevazione dell’attività formativa. Tale scheda
dovrà essere firmata anche dall’apprendista per presa visione.
Nel caso di aziende con meno di 15 dipendenti, le funzioni di tutor aziendale dell’apprendistato
possono essere svolte anche dallo spesso imprenditore, da un socio o da un familiare
coadiuvante, purché sempre in possesso di adeguata professionalità ed esperienza.
18.8. Limiti quantitativi di contingentamento per l’apprendistato
Il datore di lavoro può assumere, direttamente o indirettamente, per il tramite delle agenzie di
somministrazione autorizzate, non più di tre apprendisti per ogni due lavoratori specializzati e
qualificati in servizio.
Il datore di lavoro che occupa meno di dieci dipendenti può assumere direttamente o
indirettamente, per il tramite delle agenzie di somministrazione autorizzate, un apprendista per
ogni lavoratore specializzato e qualificato in servizio.
Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o
che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non
superiore a tre.
Le Parti convengono che, nelle imprese che occupano almeno 50 dipendenti, il ricorso al
contratto di apprendistato professionalizzante, fermo restando la possibilità di individuare
ipotesi diverse a livello aziendale, potrà avvenire solo se l’impresa abbia trasformato a tempo
indeterminato almeno il 30% dei contratti di apprendistato dei lavoratori il cui contratto sia
scaduto nei 36 mesi precedenti.
Ai fini del calcolo della percentuale non si computano i rapporti:
- risolti per recesso durante il periodo di prova;
- cessati per licenziamento per giusta causa;
- risolti per dimissioni rassegnate dal lavoratore.
È comunque consentita l’assunzione di un ulteriore apprendista in caso di mancato rispetto dei
limiti percentuali definiti.
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In caso di violazione del limite di stabilizzazione, tutti gli apprendisti assunti in più sono
considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del
rapporto.
18.9. Riconoscimento dei precedenti periodi di apprendistato
Al lavoratore assunto con contratto di apprendistato che abbia già svolto un precedente periodo
di apprendistato presso altro datore di lavoro, viene garantito il riconoscimento di tale periodo
ai fini del completamento dell’apprendistato. Tale riconoscimento ha luogo soltanto qualora il
precedente apprendistato abbia riguardato le medesime mansioni oggetto del nuovo contratto
e non sia intercorso tra i due rapporti un periodo superiore ad un anno.
18.10. Gratifica natalizia per l’apprendista
Il datore di lavoro corrisponde all'apprendista, in occasione della ricorrenza natalizia, la
tredicesima mensilità.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, l'apprendista
ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della gratifica natalizia quanti sono i mesi di servizio
prestato presso l'azienda.
La frazione di mese superiore ai 15 giorni viene considerata a questi effetti come mese intero.
18.11. Obblighi del datore di lavoro
Il datore di lavoro ha l'obbligo di:
a) dare effettiva esecuzione a quanto previsto nel piano formativo, provvedendo alla
formazione dell'apprendista e garantendo le condizioni per l’acquisizione delle
conoscenze e delle competenze idonee al conseguimento della qualifica indicata nel
contratto;
b) non adibire l'apprendista a compiti e attività non attinenti al piano formativo;
c) garantire la presenza di un tutor o di un referente aziendale;
d) applicare tutte le norme in vigore in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
e) dare atto che con l’assunzione l’apprendista verrà iscritto nel Libro unico del lavoro,
tenuto ai sensi della normativa vigente;
f) accordare all'apprendista i permessi occorrenti per lo svolgimento della formazione,
anche esterna all’azienda;
g) accordare all'apprendista i permessi retribuiti necessari per gli esami relativi al
conseguimento di titoli di studio.
18.12. Doveri dell’apprendista
Costituiscono doveri dell'apprendista:
a) seguire le istruzioni e le indicazioni del datore di lavoro o della persona da questi
incaricata della sua formazione professionale;
b) prestare la sua opera con la massima diligenza;
c) uniformarsi alle prescrizioni fornite dal datore di lavoro in materia di salute e sicurezza
sul lavoro e rendere note eventuali situazioni anomale che dovesse riscontrare in
PARTE GENERALE
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occasione dell’esercizio dell’attività lavorativa;
d) frequentare i corsi relativi alla formazione professionale;
e) osservare le norme disciplinari previste dalla legge, dalla contrattazione collettiva e dai
regolamenti aziendali anche riguardo ai doveri di riservatezza e di fedeltà.
18.13. Interruzione della formazione per congedo di maternità o di paternità
In caso di assenza per congedo di maternità o di paternità, il termine finale del rapporto di
apprendistato subisce uno slittamento pari alla durata della sospensione dal lavoro, in quanto i
periodi di congedo non possono essere computati ai fini della durata del rapporto di
apprendistato.
18.14. Previdenza e assistenza sociale obbligatoria
Il datore di lavoro è tenuto ad applicare agli apprendisti, in virtù della natura subordinata del
rapporto di apprendistato, le norme vigenti in materia di previdenza e di assistenza sociale
obbligatoria.
18.15. Finanziamento della formazione dell’apprendista
La formazione degli apprendisti può essere finanziata attraverso l’intervento dei Fondi
interprofessionali.
ART 19 APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE (DI 2°
LIVELLO)
19.1. Definizione
Con tale tipologia di contratto di apprendistato possono essere assunti a tempo indeterminato,
in tutti i settori produttivi, i soggetti che hanno un’età compresa tra i 18 e i 29 anni affinché
conseguano, in ambiente di lavoro, una qualificazione professionale valida ai fini contrattuali,
perché determinata sulla base dei profili professionali previsti, per ciascun settore di riferimento
nella Parte Settoriale.
Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del d.lgs. n. 226/2005,
il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal diciassettesimo
anno di età.
L’apprendistato professionalizzante è ammesso per le qualifiche ricomprese tra il secondo livello
e il settimo, per la durata massima di tre anni.
Per le qualifiche rientranti nel settimo livello, l’apprendistato professionalizzante è ammesso per
la durata massima di due anni.
Per i profili professionali relativi al settore dell’artigianato la durata massima è di cinque anni.
Il contratto deve indicare il livello che verrà conseguito dal lavoratore al termine
dell’apprendistato, di seguito indicato come livello finale.
Nel corso del primo anno di apprendistato, il lavoratore ha diritto a un inquadramento
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corrispondente a due livelli inferiori a quello finale.
Dal secondo anno e fino al termine dell’apprendistato, il lavoratore ha diritto a un
inquadramento corrispondente ad un livello inferiore rispetto a quello finale.
Nell’apprendistato per l’acquisizione del secondo livello, il lavoratore ha diritto
all’inquadramento nel primo livello, per l’intera durata dell’apprendistato.
Il Piano Formativo Individuale indica anche le modalità di erogazione della formazione per
l’acquisizione delle competenze tecnico professionali e specialistiche secondo le linee guida
definite dalla Commissione di cui al precedente comma 18.6.
19.2. Attribuzione della qualifica
In caso di mancato esercizio della facoltà di recesso, il rapporto prosegue come ordinario
rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con attribuzione della qualifica
professionale che ha formato oggetto del contratto di apprendistato.
Al lavoratore che venga mantenuto in servizio, il periodo di apprendistato verrà computato
nell'anzianità di servizio, oltre che ai fini degli istituti previsti dalla legge, ai fini di tutti gli istituti
introdotti e disciplinati dal presente CCNIL ad esclusione degli aumenti periodici di anzianità.
19.3. Formazione dell’apprendista
La formazione di tipo professionalizzante e di mestiere è erogata secondo quanto previsto dal
Piano Formativo Individuale.
L’attività formativa è pertanto modulabile in relazione alla natura e alle caratteristiche delle
mansioni che l’apprendista/lavoratore è chiamato a svolgere e può assumere maggiore o minore
rilievo, a seconda che il lavoro sia di elevata professionalità o di semplici prestazioni di mera
esecuzione.
La formazione è svolta sotto la responsabilità del datore di lavoro.
19.4. Apprendistato in cicli stagionali
Le Parti firmatarie concordano che sono attività svolte in cicli stagionali le attività caratterizzate
dalla necessità ricorrente di intensificazione dell'attività lavorativa in determinati e limitati
periodi dell'anno.
La durata del contratto di apprendistato può essere legata al ciclo delle stagioni.
I datori di lavoro che svolgono la propria attività in cicli stagionali possono assumere, ai sensi
dell'art. 44, comma 5, del d.lgs. n. 81 del 2015, apprendisti con contratti di lavoro a termine.
Il rapporto di apprendistato professionalizzante in cicli stagionali può essere articolato in più
stagioni attraverso una serie di rapporti stagionali non inferiori ai quattro mesi, l'ultimo dei quali
dovrà comunque avere inizio entro quarantotto mesi consecutivi di calendario dalla data di
prima assunzione.
Nel caso di apprendistato stagionale, la durata del percorso formativo dell’apprendista dovrà
essere proporzionata rispetto all’effettiva durata del rapporto contrattuale.
L’apprendista che abbia svolto un periodo di apprendistato presso un’azienda che opera in cicli
stagionali ha diritto di precedenza, per un anno, nell’assunzione presso la stessa impresa per la
PARTE GENERALE
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stagione successiva, rispetto ad altri apprendisti, salvo che si tratti di lavoratore licenziato
dall’azienda per giusta causa.
Le norme delle Sezioni Settoriali ovvero i contratti aziendali possono prevedere, per i datori di
lavoro che svolgono la propria attività in cicli stagionali, specifiche modalità di svolgimento del
contratto di apprendistato, anche a tempo determinato.
Le norme delle Sezioni Settoriali ovvero i contratti aziendali possono, altresì, prevedere una più
specifica individuazione della stagionalità, la determinazione dei periodi di intensificazione
dell'attività produttiva e le eventuali diverse modalità di svolgimento del rapporto di lavoro
rispetto a quanto stabilito nel presente comma.
ART 20 APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA E IL DIPLOMA
PROFESSIONALE (DI 1° LIVELLO)
20.1. Definizione
Con tale tipologia di contratto di apprendistato possono essere assunti a tempo indeterminato,
in tutti i settori produttivi, i giovani che hanno un’età compresa tra i 15 e i 25 anni, affinché
conseguano un titolo di studio, quali una qualifica o un diploma professionale o un diploma di
istruzione secondaria superiore oppure il certificato di specializzazione tecnica superiore.
Il contratto di apprendistato è strutturato in modo da coniugare la formazione effettuata in
azienda con l’istruzione e la formazione professionale svolta dalle istituzioni scolastiche e
formative, che operano nell'ambito dei sistemi regionali di istruzione e formazione, sulla base
dei livelli essenziali delle prestazioni e degli standard professionali e formativi e della
certificazione delle competenze.
20.2. Durata
La durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da
conseguire e non può in ogni caso essere superiore ai 3 anni o ai 4 anni nel caso di diploma
professionale quadriennale.
Il contratto, nel rispetto del limite massimo di durata di 4 anni, può essere altresì stipulato da
giovani iscritti ai percorsi di istruzione secondaria superiore, a partire dal secondo anno
d’iscrizione, per l'acquisizione, oltre che del diploma di istruzione secondaria superiore, di
ulteriori competenze tecnico-professionali rispetto a quelle già previste dai vigenti ordinamenti
scolastici, utili anche ai fini del conseguimento del certificato di specializzazione tecnica
superiore.
20.3. Protocollo con l’Istituzione formativa
Il datore di lavoro che intende stipulare detta tipologia di contratto è tenuto a sottoscrivere un
protocollo con l'istituzione formativa a cui lo studente è iscritto, che stabilisce il contenuto e la
durata degli obblighi formativi in capo al datore di lavoro.
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20.4. Trasformazione del contratto
Successivamente al conseguimento della qualifica o del diploma professionale ai sensi del d.lgs.
n. 226/2005, nonché del diploma di istruzione secondaria superiore, è possibile la
trasformazione del contratto di apprendistato di primo livello, previo aggiornamento del piano
formativo individuale in:
1. apprendistato professionalizzante di secondo livello, allo scopo di conseguire la
qualificazione professionale a fini contrattuali. In tale ipotesi, la durata massima
complessiva dei due periodi di apprendistato non può superare i sette anni;
2. apprendistato di alta formazione e di ricerca e per la formazione professionale regionale,
secondo la durata e le finalità previste dalla legge e dall’art.21 del presente contratto, nel
rispetto dei requisiti dei titoli di studio richiesti per l’accesso ai percorsi.
20.5. Retribuzione
Per le ore di formazione svolte dalle istituzioni formative, il datore di lavoro è esonerato
dall’obbligo retributivo.
La retribuzione della prestazione lavorativa svolta in azienda è la seguente:
- primo anno: non inferiore al 45% della retribuzione di riferimento spettante per il livello
di inquadramento.
- secondo anno: non inferiore al 55% della retribuzione di riferimento spettante per il
livello di inquadramento.
- terzo anno: non inferiore al 65% della retribuzione di riferimento spettante per il livello
di inquadramento.
- quarto anno: non inferiore al 70% della retribuzione di riferimento spettante per il livello
di inquadramento.
ART 21 APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E DI
RICERCA (DI 3° LIVELLO)
21.1. Definizione
Il contratto di apprendistato per il conseguimento di titoli di studio universitari e di alta
formazione, compresi i dottorati di ricerca, i diplomi relativi ai percorsi degli Istituti Tecnici
Superiori (ITS), di cui all'art. 7, DPCM 25 gennaio 2008, per attività di ricerca, nonché per il
praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche, può essere stipulato da soggetti che
abbiano un’età compresa tra i 18 e i 29 anni, in possesso di diploma di istruzione secondaria
superiore o di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione
professionale integrato da un certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di
maturità professionale all'esito del corso annuale integrativo.
Per soggetti in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del decreto legislativo
17 ottobre 2005, n. 226, il contratto di apprendistato di alta formazione può essere stipulato a
partire dal diciassettesimo anno di età.
PARTE GENERALE
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La regolamentazione e la durata di tale tipologia di apprendistato è rimessa alle Regioni e alle
Province autonome.
21.2. Protocollo con l’Istituzione formativa
Il datore di lavoro, che intende stipulare il contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca,
è tenuto a sottoscrivere un protocollo con l'istituzione formativa a cui lo studente è iscritto o
con l'ente di ricerca che stabilisce la durata e le modalità, anche temporali, della formazione a
carico del datore di lavoro.
Il datore di lavoro trasmette entro 30 giorni dall'assunzione copia del contratto di apprendistato
e del relativo Piano Formativo Individuale all'Ente Bilaterale di settore di riferimento al fine di
ottenere il relativo parere di conformità del piano formativo e per consentire l'opportuna attività
di monitoraggio.
Contestualmente all’assunzione dovrà essere consegnato all'apprendista un libretto formativo,
in cui verrà registrato il percorso formativo svolto.
21.3. Retribuzione dell’attività formativa
Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro, è dovuta al lavoratore una retribuzione
pari al 15% di quella che sarebbe spettata in via ordinaria.
È vietato remunerare l’apprendista secondo tariffe di cottimo.
L'apprendista assunto con tale tipologia contrattuale è inquadrato, anche ai fini retributivi ed in
coerenza con il percorso formativo, come segue:
a) per i percorsi di durata superiore all'anno:
- per la prima metà del periodo di apprendistato: due livelli sotto quello di
destinazione finale;
- per la seconda metà del periodo di apprendistato: un livello sotto quello di
destinazione finale;
b) per i percorsi di durata non superiore all'anno:
- per il periodo di apprendistato: un livello sotto quello di destinazione finale.
ART 22 LAVORO INTERMITTENTE
22.1. Definizione
Il contratto di lavoro intermittente è stipulato, di regola, a tempo indeterminato, per lo
svolgimento di prestazioni di carattere intermittente, cioè per quelle attività che, per la loro natura
o per le specifiche modalità di esecuzione, rendono impossibile o difficoltoso predeterminare i
periodi di prestazione lavorativa, nell'arco della settimana, del mese o dell’anno.
In caso di contratto intermittente a tempo determinato si applica la disciplina generale in materia
di contratto di lavoro subordinato.
22.2. Tipologie di lavoro intermittente
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Il contratto di lavoro intermittente può articolarsi in due tipologie differenti, con o senza obbligo
di risposta.
Di regola, il contratto è stipulato con corresponsione della indennità di disponibilità e il lavoratore
si obbliga, con patto espresso, a garantire preventivamente la propria disponibilità al datore di
lavoro per l’eventuale chiamata, salvo le ipotesi in cui il lavoratore si mette a disposizione del datore
di lavoro solo se e quando risponde alla chiamata.
Il contratto può essere stipulato anche senza obbligo di rispondere alla chiamata. In tal caso, il
lavoratore si mette a disposizione del datore di lavoro solo se e quando risponde alla chiamata e
nei periodi in cui non ne viene utilizzata la prestazione il lavoratore intermittente non matura alcun
trattamento economico e normativo.
22.3. Lavoratori di età inferiore ai 24 anni e superiore ai 55 anni
Si può sempre stipulare il contratto di lavoro intermittente con lavoratori che hanno meno di 24
anni di età, purché le prestazioni lavorative siano svolte entro il 25 anno e con più di 55 anni di
età.
22.4. Lavoratori di età compresa tra i 24 anni e i 55 anni
Nell’adempimento della delega conferita dall’art. 13, comma 1, del d.lgs. n. 81/2015, per i
lavoratori di età compresa tra i 24 anni e i 55 anni, il contratto di lavoro intermittente può essere
stipulato al verificarsi delle seguenti fattispecie:
- nei casi in cui le attività economiche di settore sono caratterizzate da particolari esigenze
legate al ciclo produttivo, quando è richiesto dalla speciale natura dell’attività produttiva;
- per le necessità connesse a periodi di particolare intensità lavorativa;
- per il lavoro da rendersi nel corso del fine settimana, del periodo natalizio e pasquale e
dei periodi estivi.
A tal fine si precisa che:
a) il fine settimana va dal venerdì mattina dopo le ore 8:00, fino alle ore 6:00 del lunedì
mattina;
b) il periodo natalizio va dal 1º dicembre, al 15 gennaio;
c) il periodo pasquale va dalla Domenica delle Palme, al martedì successivo il Lunedì
dell'Angelo;
d) il periodo estivo comprende i giorni dal 1º giugno, al 30 settembre.
Il ricorso al lavoro intermittente è sempre possibile per i lavoratori discontinui o di semplice attesa
o di custodia ovvero per i profili professionali esemplificati dalla tabella di cui al regio decreto n.
2657 del 1923, nonché dai successivi decreti ministeriali applicabili in ragione del tempo.
22.5. Divieti
Non possono essere stipulati contratti di lavoro intermittente:
- per la sostituzione di lavoratori in sciopero;
- nelle unità produttive ove, nei sei mesi antecedenti, si sia proceduto a licenziamenti
collettivi di lavoratori, ovvero presso unità produttive ove sia operante una sospensione
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del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di trattamenti di integrazione salariale,
in relazione a lavoratori adibiti alle stesse mansioni di quelli licenziati o sospesi;
- da parte di imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi, secondo la
normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di
lavoro.
22.6. Forma e contenuto del contratto
Il contratto di lavoro intermittente deve essere stipulato in forma scritta ai fini della prova e,
oltre alle informazioni di cui all’art. 14 del presente CCNIL, deve indicare:
a) la natura variabile della programmazione del lavoro, la durata e le ipotesi, oggettive o
soggettive, che consentono la stipulazione del contratto a norma di quanto disposto nei
precedenti commi;
b) luogo e modalità della disponibilità, eventualmente garantita dal lavoratore;
c) il trattamento economico e normativo spettante al lavoratore per la prestazione eseguita,
con l'indicazione dell'ammontare delle eventuali ore retribuite garantite al lavoratore e
della retribuzione dovuta per il lavoro prestato in aggiunta alle ore garantite nonché la
relativa indennità di disponibilità, ove prevista;
d) le forme e le modalità con cui il datore di lavoro è legittimato a richiedere l'esecuzione
della prestazione di lavoro e del relativo preavviso di chiamata del lavoratore, nonché le
modalità di rilevazione della prestazione;
e) i tempi e le modalità di pagamento della retribuzione e dell’indennità di disponibilità;
f) le misure di sicurezza necessarie in relazione al tipo di attività dedotta nel contratto;
g) le eventuali fasce orarie e i giorni predeterminati in cui il lavoratore è tenuto a svolgere
le prestazioni lavorative.
22.7. Durata
Il contratto di lavoro intermittente non può, in ogni caso, essere stipulato tra le stesse parti per
un periodo superiore alle 400 giornate nell’arco di tre anni solari, con l’eccezione dei settori del
turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo.
Laddove tale periodo venga superato, il rapporto di lavoro si trasforma in rapporto di lavoro a
tempo pieno e indeterminato.
22.8. Retribuzione e indennità di disponibilità
La retribuzione spettante al lavoratore intermittente è riproporzionata in ragione della prestazione
lavorativa effettivamente eseguita. Nei periodi in cui la prestazione del lavoratore intermittente non
viene utilizzata, lo stesso non matura alcun trattamento economico.
Se il lavoratore si obbliga a rispondere alle chiamate del datore di lavoro, il contratto deve prevedere la
corresponsione di un'indennità di disponibilità. La misura dell’indennità di disponibilità è pari al 20%
della retribuzione prevista dalle Parti Settoriali. L'indennità di disponibilità è esclusa dal computo di
ogni istituto previsto dalla legge e dalla contrattazione collettiva e si esaurisce con la corresponsione
della percentuale di retribuzione sopraindicata.
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In caso di malattia o di altro evento che renda temporaneamente impossibile rispondere alla chiamata,
il lavoratore ne deve informare tempestivamente il datore di lavoro, specificando la durata
dell'impedimento, durante il quale non matura il diritto all'indennità di disponibilità.
In caso di inosservanza dell’adempimento di cui al periodo precedente, il lavoratore perde il diritto
all'indennità per un periodo di quindici giorni, salvo diversa previsione del contratto individuale. Il
rifiuto ingiustificato di rispondere alla chiamata può costituire motivo di licenziamento e comportare
la restituzione della quota di indennità di disponibilità riferita al periodo successivo al rifiuto.
22.9. Parità di trattamento
I lavoratori intermittenti non devono ricevere per i periodi lavorati, a parità di mansioni svolte,
un trattamento economico e normativo complessivamente meno favorevole rispetto ai
lavoratori non intermittenti di pari livello.
Il trattamento economico, normativo e previdenziale del lavoratore intermittente è
riproporzionato in ragione della prestazione lavorativa effettivamente eseguita, in particolare per
quanto riguarda l'importo della retribuzione globale e delle singole componenti di essa, delle
ferie e dei trattamenti per malattia e infortunio, congedo di maternità e parentale.
22.10. Informativa
Il datore di lavoro è tenuto, con cadenza annuale, a fornire informazioni alle R.S.A. circa
l’andamento del ricorso ai contratti di lavoro intermittente, nonché alle eventuali modifiche
dell’assetto organizzativo che incidono sulle attività per le quali si ricorre al lavoro intermittente.
22.11. Computo dei lavoratori intermittenti
I lavoratori intermittenti sono computati nell'organico aziendale ai fini dell'applicazione di
qualsiasi disciplina di fonte legale e contrattuale, in proporzione all’orario di lavoro
effettivamente svolto nell’arco di ciascun semestre.
ART 23 SOMMINISTRAZIONE
23.1. Definizioni
Il contratto di somministrazione di lavoro è un contratto, a tempo indeterminato o a tempo
determinato, in virtù del quale un’agenzia di somministrazione mette a disposizione di una
impresa utilizzatrice uno o più lavoratori suoi dipendenti.
L’agenzia di somministrazione è il datore di lavoro del lavoratore somministrato, il quale dipende
dall’agenzia ma svolge la propria attività lavorativa nell’interesse dell’impresa utilizzatrice che su
di lui esercita, per tutta la durata della missione, il potere direttivo e di controllo.
23.2. Autorizzazioni
Possono esercitare l’attività di somministrazione le agenzie autorizzate ai sensi del decreto
legislativo n. 276/2003, iscritte nell’apposito albo tenuto presso il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali.
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23.3. Contratto di somministrazione tra agenzia e impresa utilizzatrice
Il contratto di somministrazione è stipulato in forma scritta e deve recare i seguenti elementi:
- l’autorizzazione rilasciata all’agenzia di somministrazione;
- il numero di lavoratori da somministrare;
- l’indicazione di eventuali rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori e le misure di
prevenzione adottate;
- la data di inizio e la durata prevista della somministrazione di lavoro;
- le mansioni a cui saranno adibiti i lavoratori e il loro inquadramento;
- il luogo della prestazione;
- l’orario di lavoro;
- il trattamento retributivo e normativo dei lavoratori.
23.4. Contratto di lavoro tra agenzia di somministrazione e lavoratore
L’agenzia può assumere il lavoratore a tempo determinato o indeterminato.
L’assunzione deve risultare da atto scritto.
All’atto della stipulazione del contratto di lavoro, l’agenzia di somministrazione ha l’obbligo di
comunicare al lavoratore la data di inizio e la durata prevedibile della missione nonché tutte le
altre informazioni dell’art. 14 “Assunzione” del presente CCNIL.
L’agenzia di somministrazione comunica le suddette informazioni per iscritto al lavoratore,
secondo le modalità e i termini previsti dalla normativa vigente in tema di trasparenza.
Nell’ipotesi di assunzione a tempo indeterminato, nei periodi intercorrenti tra una missione e
l’altra, i lavoratori restano a disposizione dell’agenzia e percepiscono un’indennità di
disponibilità.
Nel caso di ricorso al contratto di somministrazione a termine, trova applicazione la disciplina
del contratto di lavoro a tempo determinato con esclusione delle disposizioni relative agli
intervalli tra contratti successivi, ai limiti numerici e al diritto di precedenza nelle assunzioni.
23.5. Divieti
Il contratto di somministrazione di lavoro è vietato:
a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
b) presso unità produttive nelle quali si è proceduto, entro i sei mesi precedenti, a
licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge n. 223 del 1991, che hanno
riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di
somministrazione di lavoro, salvo che il contratto sia concluso per provvedere alla
sostituzione di lavoratori assenti o abbia una durata iniziale non superiore a tre mesi;
c) presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una
riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori
adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione di lavoro;
d) alle imprese che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della
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normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
23.6. Somministrazione a tempo indeterminato
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra l’agenzia di somministrazione e il lavoratore è
soggetto alla disciplina prevista per il rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Possono essere somministrati a tempo indeterminato esclusivamente i lavoratori assunti
dall’agenzia di somministrazione a tempo indeterminato, senza causali o limiti di durata.
L’impresa utilizzatrice può ricorrere alla somministrazione a tempo indeterminato, purché in
misura non eccedente il 20% dei dipendenti a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio
dell’anno di stipula del contratto.
Per il calcolo della percentuale e della base di computo occupazionale si rinvia alle disposizioni
di legge in materia.
23.7. Somministrazione a tempo determinato
Il contratto di lavoro a tempo determinato stipulato dall’agenzia di somministrazione con il
lavoratore è soggetto all’applicazione della vigente disciplina del contratto a termine. Il contratto
è senza causale soltanto per i primi dodici mesi. I contratti di lavoro a termine stipulati per una
durata superiore a dodici mesi devono essere con causale, nel rispetto del limite legale dei
ventiquattro mesi. L’agenzia di somministrazione può estendere la durata del singolo contratto
a tempo determinato di somministrazione oltre i dodici mesi, a condizione che sussistano le
causali previste dal presente contratto, le quali riguardano esclusivamente l’impresa utilizzatrice.
Le causali, non operano in caso di impiego di soggetti disoccupati che godono da almeno 6 mesi
di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e di lavoratori svantaggiati o molto
svantaggiati, ai sensi di legge.
L’agenzia di somministrazione può stipulare col lavoratore un ulteriore contratto di lavoro a
tempo determinato della durata massima di dodici mesi, per una durata massima complessiva di
36 mesi, presso la Direzione territoriale del lavoro competente. In assenza delle causali
giustificatrici, ove richieste, il contratto in capo all’agenzia somministratrice si trasforma in
contratto a tempo indeterminato.
La conversione opera altresì in caso di mancato rispetto della procedura autorizzatoria da
attivare presso la Direzione territoriale del lavoro competente nonché di superamento del
termine stabilito nel contratto in deroga, con effetto dalla data di stipulazione. In entrambe le
ipotesi la sanzione opererà nei confronti dell’agenzia di somministrazione, nella sua qualità di
datore di lavoro che ha stipulato i contratti di somministrazione a termine in violazione delle
suindicate disposizioni di legge. La durata complessiva dei rapporti di lavoro con la stessa
agenzia di somministrazione e per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale
non può superare i ventiquattro mesi. Il limite dei ventiquattro mesi non si applica al contratto
commerciale di somministrazione stipulato tra l’agenzia autorizzata e l’impresa utilizzatrice.
23.8. Somministrazione a tempo determinato - Limiti quantitativi ai contratti
commerciali - Clausola di contingentamento
L’impresa utilizzatrice può ricorrere alla somministrazione a tempo determinato in misura non
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eccedente il 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso la stessa
impresa al 1° gennaio dell'anno di stipulazione dei predetti contratti.
La sommatoria tra lavoratori somministrati a tempo determinato e lavoratori con contratto a
termine non può eccedere il limite di legge dei lavoratori occupati dall’utilizzatore a tempo
indeterminato.
È esente da tali limiti quantitativi la somministrazione a tempo determinato dei seguenti soggetti:
1) lavoratori in mobilità ai sensi dell’art. 8, c. 2, legge n. 223/1991;
2) soggetti disoccupati che godono, da almeno sei mesi, di trattamenti di disoccupazione non
agricola o di ammortizzatori sociali;
3)lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati ai sensi di legge;
4)soggetti assunti dal somministratore con contratto a tempo indeterminato.
Inoltre è esente da limiti quantitativi la somministrazione a tempo determinato di lavoratori nelle
ipotesi previste dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 81/2015, e cioè: a)nella fase di avvio di nuove
attività, per i periodi definiti dai contratti collettivi: b) per le imprese di star up innovative, per il
periodo stabilito dalla legge; c) per lo svolgimento delle attività stagionali; d) per specifici
spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi o per la produzione di specifiche
opere audiovisive; e) per sostituzione di lavoratori assenti; f) per i lavoratori di età superiore a
50 anni.
23.9. Proroghe e rinnovi del contratto di somministrazione a tempo determinato
In caso di somministrazione per la sostituzione di lavoratori assenti, il periodo di missione può
essere prorogato fino alla permanenza delle ragioni che hanno causato l’assenza.
Il contratto di lavoro in somministrazione a tempo determinato può essere rinnovato
liberamente nei primi dodici mesi, e, successivamente, soltanto in presenza delle causali previste
dal presente CCNIL, ferma restando la durata massima di ventiquattro mesi.
Se il rinnovo avviene in assenza di causali, ove richieste, il contratto di lavoro a tempo
determinato si trasforma a tempo indeterminato.
23.10. Rapporti tra l’agenzia di somministrazione e l’impresa utilizzatrice
In qualità di datore di lavoro, l’agenzia di somministrazione è tenuta ad assolvere agli obblighi
connessi all’assunzione, allo svolgimento e alla cessazione del rapporto di lavoro subordinato.
L’impresa utilizzatrice ha l’obbligo di comunicare all’agenzia di somministrazione il trattamento
economico e normativo applicabile ai lavoratori suoi dipendenti che svolgono le stesse mansioni
dei lavoratori da somministrare, ai fini della determinazione della retribuzione e del calcolo della
contribuzione.
Affinché l’agenzia possa esercitare, ove del caso, il potere disciplinare nei confronti del
lavoratore, l’utilizzatore deve fornire al primo, entro il termine di 5 giorni, elementi e circostanze
in merito alla condotta del lavoratore e all’eventuale compimento di infrazioni disciplinari.
All’impresa utilizzatrice spetta provvedere alle comunicazioni in favore delle rappresentanze
sindacali.
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23.11. Tutela del lavoratore somministrato
È nulla ogni clausola diretta a limitare, anche indirettamente, la facoltà dell’utilizzatore di
assumere il lavoratore al termine della sua missione.
Nel caso in cui il lavoratore somministrato sia adibito a mansioni di livello superiore o inferiore
rispetto a quelle dedotte nel contratto, l’utilizzatore deve darne immediata comunicazione scritta
all’agenzia di somministrazione, consegnandone copia al lavoratore interessato.
23.12. Lavoratori somministrati disabili
Le imprese utilizzatrici hanno facoltà di assolvere alla quota di riserva di cui all’art. 3, legge 12
marzo 1999, n. 68, mediante l’utilizzo di lavoratori disabili, sempre che le missioni dei medesimi
abbiano una durata non inferiore ai dodici mesi.
23.13. Periodo di prova nel contratto di somministrazione
Nel contratto di somministrazione, sia a tempo determinato che indeterminato, è possibile
prevedere un periodo di prova.
Nel caso di contratto di somministrazione a tempo indeterminato il periodo di prova non può
essere superiore a sei mesi; nel contratto di somministrazione a tempo determinato per il
periodo di prova si applicano le disposizioni di cui all’art. 17.2 del presente CCNIL.
La prova decorre soltanto durante i periodi di effettiva utilizzazione del lavoratore.
23.14. Parità di trattamento
Per l’intera durata della missione presso l’impresa utilizzatrice, al lavoratore somministrato deve
essere garantito lo stesso trattamento economico e normativo riconosciuto ai dipendenti di pari
livello dell’impresa utilizzatrice, a parità di mansioni svolte.
Al lavoratore somministrato deve essere, altresì, garantito l’accesso a tutti i servizi sociali e
assistenziali di cui usufruiscono i lavoratori alle dipendenze dell’impresa utilizzatrice addetti alla
stessa unità produttiva, con la sola eccezione di quelli il cui godimento sia subordinato al
conseguimento di una certa anzianità di servizio.
L’impresa utilizzatrice osserva nei confronti dei lavoratori somministrati i medesimi obblighi in
materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro cui è tenuta nei confronti dei lavoratori posti alle
proprie dipendenze.
23.15. Poteri e obblighi datoriali
L’azienda utilizzatrice è titolare del potere direttivo e di controllo, da esercitarsi nel rispetto della
normativa vigente.
All’azienda utilizzatrice è di pertinenza l’esercizio dello ius variandi e, dunque, essa può adibire il
lavoratore somministrato a mansioni diverse rispetto a quelle dedotte in contratto, informando
però immediatamente per iscritto l’agenzia di somministrazione e consegnando una copia di
detta comunicazione al lavoratore interessato.
In caso di inadempimento del predetto obbligo di informativa, l’impresa utilizzatrice sarà la sola
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responsabile delle differenze retributive spettanti al lavoratore adibito a mansioni superiori e
dell’eventuale risarcimento del danno derivante dall’assegnazione a mansioni inferiori.
Ai fini dell’esercizio del potere disciplinare, che è riservato all’agenzia di somministrazione,
l’utilizzatore comunica all’agenzia gli elementi che formeranno oggetto della contestazione
disciplinare, ai sensi dell’art. 7 della legge n. 300/1970.
23.16. Salute e sicurezza
L’agenzia di somministrazione ha l’obbligo di fornire al lavoratore, per iscritto e all’atto della
stipula del contratto, le informazioni relative ad eventuali rischi per la salute e la sicurezza e le
misure di prevenzione adottate.
L’impresa utilizzatrice è obbligata a informare i lavoratori sui rischi per la salute e la sicurezza connessi
alle attività produttive in generale, nonché di formarli ed addestrarli all’uso delle attrezzature di lavoro
necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa per la quale sono assunti.
Spetta all’impresa utilizzatrice adempiere nei confronti del lavoratore somministrato tutti gli
obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti.
23.17. Infortunio e malattia professionale
In caso di infortunio sul lavoro e di malattia professionale, il lavoratore somministrato deve
darne immediata notizia all’agenzia che, a sua volta, darà immediata comunicazione all’ente
assicuratore, cui compete l’erogazione delle prestazioni assicurative.
23.18. Maternità
Alle lavoratrici assunte in somministrazione a tempo indeterminato è assicurato, per il periodo
di maternità anticipata e obbligatoria, un trattamento analogo a quello stabilito dal contratto
collettivo applicato dall’impresa utilizzatrice, anche se l’astensione dal lavoro prosegue oltre la
missione presso l’utilizzatore.
Qualora la missione termini entro i primi 180 giorni della gravidanza, è comunque corrisposta
alla lavoratrice una indennità una tantum.
È riconosciuto un diritto di precedenza per missioni di pari livello alle lavoratrici che abbiano cessato
il periodo di astensione obbligatoria le quali, entro trenta giorni dal termine di tale periodo, abbiano
manifestato la propria disponibilità in tal senso all’agenzia di somministrazione.
23.19. Obblighi di informazione
L’impresa utilizzatrice è tenuta a fornire informazioni ai lavoratori somministrati in relazione ai
posti vacanti che si rendono disponibili alle proprie dipendenze, anche mediante l’affissione di
una comunicazione nei locali dell’azienda.
23.20. Realizzazione di specifici progetti
È rimessa alla contrattazione aziendale, la possibilità di prevedere la corresponsione da parte
dell’impresa utilizzatrice ai lavoratori somministrati di premi od erogazioni economiche correlate alla
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realizzazione di determinati programmi o specifici progetti inerenti l’attività d’impresa.
23.21. Esercizio dei diritti sindacali
Ai lavoratori delle agenzie di somministrazione sono riconosciuti i diritti sindacali previsti dalla
legge n. 300/1970.
I lavoratori somministrati possono esercitare presso l'impresa utilizzatrice, per tutta la durata
della missione, i diritti di libertà e di attività sindacale previsti dalla legge, compresa la
partecipazione alle assemblee dei lavoratori dipendenti dell’impresa utilizzatrice.
23.22. Somministrazione irregolare e fraudolenta
In mancanza di forma scritta, il contratto di somministrazione è nullo e i lavoratori sono
considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell’utilizzatore sin dall’inizio.
La somministrazione è irregolare quando:
- sono violati i limiti percentuali previsti per l’acquisizione di lavoratori somministrati sia
con contratto a tempo determinato che indeterminato;
- è violato uno dei divieti di stipulazione del contratto di somministrazione;
- sono omessi nel contratto di somministrazione uno o più dei seguenti elementi
obbligatori: gli estremi dell’autorizzazione rilasciata al somministratore; il numero dei
lavoratori da somministrare; l’indicazione dei rischi per la salute e la sicurezza del
lavoratore e misure di prevenzione adottate; la data di inizio e durata della
somministrazione.
In tutti questi casi il lavoratore somministrato può chiedere la costituzione di un rapporto di
lavoro alle dipendenze dell’utilizzatore, con effetto dall’inizio della somministrazione.
Quando la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme
di legge o di contratto collettivo, il somministratore e l’utilizzatore sono puniti con le sanzioni
di natura penale e amministrativa previste dalla legge.
23.23. Computo dei lavoratori somministrati
I lavoratori somministrati non sono computati nell'organico dell'utilizzatore ai fini
dell'applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative
alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.
ART 24 LAVORO A TEMPO PARZIALE
24.1. Definizione
Il contratto di lavoro subordinato, anche a termine, può essere stipulato a tempo pieno o a
tempo parziale.
Rientrano nella tipologia del lavoro a tempo parziale tutti i rapporti di lavoro che prevedono un
orario inferiore rispetto a quello normale stabilito dalla legge.
Il contratto di lavoro part-time può essere:
- orizzontale, quando la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è distribuita su ciascun
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giorno della settimana;
- verticale, quando la prestazione è resa a tempo pieno ma solo in determinati periodi
della settimana, del mese o dell’anno;
- misto, quando il rapporto di lavoro prevede sia la modalità orizzontale che quella
verticale.
24.2. Forma e contenuto del contratto
Il contratto di lavoro a tempo parziale deve essere stipulato in forma scritta.
Nel contratto deve essere indicata la durata della prestazione lavorativa e la collocazione
temporale dell’orario di lavoro con specifico riferimento al giorno, alla settimana, al mese e
all’anno.
In mancanza della determinazione della durata, su domanda del lavoratore, il giudice dichiara la
sussistenza di un rapporto a tempo pieno.
24.3. Organizzazione del lavoro
Qualora l’organizzazione del lavoro sia articolata su turni, la collocazione temporale dell’orario
avviene mediante rinvio ai turni programmati di lavoro, articolati su fasce orarie prestabilite.
24.4. Clausole elastiche
Possono essere pattuite in forma scritta clausole elastiche per la variazione della collocazione
temporale della prestazione lavorativa nell’arco del giorno, della settimana, del mese o dell’anno
ovvero per la variazione in aumento della sua durata.
Le clausole elastiche devono contenere, a pena di nullità, l’indicazione delle condizioni e delle
modalità con le quali il datore di lavoro può modificare la collocazione temporale della
prestazione lavorativa ovvero la sua durata, che non può comunque superare il limite del 25%
della normale prestazione annua a tempo parziale.
La modifica dell’orario di lavoro ovvero la variazione in aumento della durata della prestazione
lavorativa vanno comunicate al lavoratore con un preavviso di almeno due giorni lavorativi,
comportano una maggiorazione minima del 15% della retribuzione oraria globale di fatto,
comprensiva dell’incidenza della retribuzione sugli istituti retributivi indiretti e differiti.
Il lavoratore può revocare il consenso alla clausola elastica, previa comunicazione scritta da
presentare con preavviso di almeno 10 giorni lavorativi se:
- è lavoratore studente;
- è affetto da patologie oncologiche o da gravi patologie cronico-degenerative;
- assiste persone con patologie oncologiche, gravi patologie cronico-degenerative o gravi
disabilità;
- convive con figlio di età non superiore a 13 anni o portatore di handicap.
Il lavoratore che abbia prestato consenso alla clausola elastica può temporaneamente rifiutare la
modifica dell’orario, senza conseguenze disciplinari, qualora abbia necessità di sottoporsi a
terapie o cicli di cura salvavita, in orari non compatibili con le variazioni richieste dal datore di
lavoro.
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24.5. Lavoro supplementare
Nel contratto di lavoro a tempo parziale è ammesso il ricorso al lavoro supplementare,
intendendosi per tale quello svolto oltre l’orario part-time previsto dal contratto individuale,
entro i limiti dell’orario normale di lavoro programmato.
Il datore di lavoro può richiedere, con congruo preavviso, prestazioni di lavoro supplementare
in misura non superiore al 25% delle ore di lavoro settimanali concordate, fatte salve diverse
intese tra le parti.
Il lavoro supplementare richiesto dal datore di lavoro è obbligatorio se:
- motivato da ragioni impreviste, oggettive, tecniche, organizzative o sostitutive;
- richiesto per intervenuta calamità.
Il lavoratore può rifiutare lo svolgimento di prestazioni di lavoro supplementare per comprovate
esigenze lavorative, di salute, familiari o di formazione professionale.
Il lavoro supplementare è compensato con una maggiorazione della retribuzione oraria globale
di fatto del 15% della normale retribuzione, comprensiva dell’incidenza della retribuzione delle
ore supplementari sugli istituti retributivi indiretti e differiti.
24.6. Lavoro straordinario nel tempo parziale
Nel contratto di lavoro a tempo parziale è ammesso il ricorso al lavoro straordinario,
intendendosi per tale quello che eccede l’orario settimanale contrattuale a tempo pieno, nonché
orario di lavoro supplementare.
Il lavoro straordinario nel contratto di lavoro a tempo parziale è compensato con le medesime
maggiorazioni previste con riferimento al contratto a tempo pieno.
24.7. Durata massima dell’orario di lavoro ordinario e straordinario
Nel contratto di lavoro a tempo parziale, i limiti di durata massima dell’orario di lavoro ordinario
e straordinario sono proporzionalmente ridotti rispetto ai limiti previsti per i lavoratori a tempo
pieno, di cui al presente CCNIL.
24.8. Parità di trattamento economico-normativo
Il trattamento economico e normativo del lavoratore a tempo parziale non può essere meno
favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno di pari inquadramento.
Il trattamento economico del lavoratore a tempo parziale è riproporzionato in base alla quantità
della prestazione concordata.
Al rapporto di lavoro a tempo parziale si applicano le medesime disposizioni che regolano il
rapporto a tempo pieno.
24.9. Trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale e viceversa
Con l’accordo delle parti, il rapporto di lavoro può essere trasformato da tempo pieno a tempo
parziale, ovvero da tempo parziale a tempo pieno.
In caso di trasformazione da tempo pieno a tempo parziale, l’accordo deve risultare da atto
scritto e potranno essere concordate tra le parti all’atto del passaggio le possibilità e le eventuali
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condizioni per il rientro a tempo pieno.
Il datore di lavoro deve valutare la richiesta di trasformazione e dare risposta al lavoratore entro
45 giorni dal ricevimento della stessa.
Il lavoratore assunto con contratto part-time ha diritto di precedenza nelle assunzioni con
contratto a tempo pieno per lo svolgimento delle stesse mansioni o di mansioni di pari livello e
categoria legale rispetto a quello oggetto del rapporto a tempo parziale.
Il lavoratore assunto con contratto a tempo pieno può chiedere, per una sola volta, in luogo del
congedo parentale o entro i limiti del congedo ancora spettante ai sensi dell’art. 8, comma 7,
D.lgs n.151/2001, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale, purché la riduzione
d’orario non sia superiore al 50%. Il datore di lavoro è tenuto a dare corso alla suddetta
trasformazione, entro 15 giorni dalla richiesta.
Il datore di lavoro accoglierà, nel limite del 4% della forza occupata nell’unità produttiva,
arrotondata all’unità superiore, la richiesta di trasformazione temporanea del rapporto di lavoro
da tempo pieno a tempo parziale, da parte del lavoratore per l’assistenza al proprio figlio fino al
compimento del terzo anno di età, ovvero di lavoratori con necessità di studio connesse al
conseguimento della scuola dell'obbligo, del titolo di studio di secondo grado o del diploma
universitario o di laurea.
I lavoratori affetti da patologie oncologiche nonché da gravi patologie cronico-degenerative
ingravescenti, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, eventualmente anche a causa
degli effetti invalidanti di terapie salvavita, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di
lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale. La suddetta ridotta capacità lavorativa deve
essere accertata da una commissione medica istituita presso l'azienda unità sanitaria locale
competente per territorio.
E’ riconosciuta al lavoratore la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo
pieno a tempo parziale, in caso di patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative
ingravescenti riguardanti il coniuge o la parte di un'unione civile, il convivente di fatto, i figli o i
genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonché nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice
assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa con connotazione di
gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che abbia necessità
di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, è
riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo
parziale.
I lavoratori genitori di figli conviventi di età non superiore a 13 anni o con figlio convivente
portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 104 del 1992, hanno titolo di priorità
nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
La lavoratrice o il lavoratore, di cui ai precedenti tre periodi e che, dunque, richiedono la
trasformazione del contratto, non possono essere sanzionati, demansionati, licenziati, trasferiti
o sottoposti ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle loro
condizioni di lavoro.
In caso di assunzioni a tempo parziale, il datore di lavoro è tenuto a darne tempestiva
informazione al personale già dipendente con rapporto a tempo pieno occupato in unità
81
produttive ubicate nello stesso ambito comunale, anche mediante comunicazione scritta in
luogo accessibile a tutti nei locali dell'impresa e a prendere in considerazione le domande di
trasformazione a tempo parziale dei rapporti dei dipendenti a tempo pieno.
Qualora sia il datore di lavoro a chiedere la trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo
parziale, la trasformazione, formulata in forma scritta, deve avere la convalida dell’Ispettorato
Territoriale del Lavoro (I.T.L.) competente.
Il lavoratore può rifiutare la trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale senza
che ciò costituisca giustificato motivo di licenziamento.
24.10. Tutele
La lavoratrice o il lavoratore che richiede la trasformazione del contratto, ai sensi dei commi che
precedono, non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra
misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro.
Qualunque misura adottata in violazione è da considerarsi ritorsiva o discriminatoria e, pertanto,
nulla.
24.11. Informazioni sindacali
Il datore di lavoro comunica alle R.S.A., se costituite, i dati a consuntivo sull'andamento delle
assunzioni a tempo parziale, sulle richieste di trasformazione a tempo parziale da parte di
lavoratori assunti a tempo pieno.
L'applicazione delle clausole elastiche per gruppi omogenei di lavoratori è invece oggetto di
informazione preventiva alla rappresentanza sindacale presente in azienda.
24.12. Contratti misti
Il contratto misto si configura quando il lavoratore presta la propria attività per lo stesso datore
di lavoro in esecuzione di due contratti stipulati contestualmente, uno di natura subordinata e
uno di natura autonoma. Tra i due contratti non deve sussistere alcuna forma di sovrapposizione
riguardo all’oggetto, alle modalità della prestazione, nonché all’orario e alle giornate di lavoro.
Il lavoratore deve essere iscritto in albi o registri professionali per lo svolgimento di attività
libero-professionali, comprese quelle di agenzia, di rappresentanza commerciale o anche di
collaborazione, ai sensi dell’art. 409, n. 3, del codice di procedura civile, e deve eleggere un
domicilio professionale distinto da quello dell’imprenditore che è anche suo datore di lavoro.
A sua volta, l’imprenditore, per poter intrattenere un rapporto di lavoro misto, deve occupare
più di 250 dipendenti, calcolati alla data del 1° gennaio dell’anno in cui sono stati stipulati i due
contratti di lavoro subordinato e autonomo.
Il contratto di lavoro subordinato deve svolgersi in regime di part-time verticale a tempo
indeterminato, con un orario compreso tra il 40 e il 50 per cento del tempo pieno previsto dal
presente contratto.
Il contratto di lavoro autonomo deve essere certificato da una commissione di certificazione ai
sensi dell’art. 76 del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, al fine di accertare che sussistano le
condizioni di cui sopra, ed in particolare la contestualità della stipulazione e la mancanza di
PARTE GENERALE
82
sovrapposizione riguardo all’oggetto del contratto, alle modalità della prestazione, all’orario e
alle giornate di lavoro.
Il rapporto di lavoro misto, qualora siano osservate tutte le condizioni indicate sinora, gode del
trattamento fiscale previsto dall’art. 17 della legge 13 dicembre 2024, n. 203.
83
TITOLO VI NORME SPECIFICHE PER I QUADRI
ART 25 SOGGETTI DESTINATARI: DEFINIZIONE DI QUADRI
Il presente Titolo si applica ai lavoratori dipendenti che, pur non appartenendo alla categoria dei
dirigenti, svolgono, con carattere continuativo e con precipue autonomie, responsabilità,
competenze e deleghe, funzioni direttive di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e
dell’attuazione degli obiettivi dell’impresa in specifici settori delle grandi aziende ovvero con
responsabilità generale dell’intera organizzazione di realtà più piccole, anche decentrate, quali filiali
o simili e la cui prestazione di lavoro possiede i requisiti stabiliti dall’art. 2, comma 1, della legge 13
maggio 1985, n. 190.
25.1. Mobilità verticale
Il datore di lavoro promuove la mobilità verticale, ovvero favorisce il passaggio, per gli impiegati
direttivi, alla funzione di Quadro.
25.2. Periodo di Prova
Le Parti convengono che:
- per i dipendenti neo-assunti con la qualifica di Quadro, il periodo di prova è stabilito nella
durata non superiore a 6 mesi;
- per i dipendenti che acquisiscono la qualifica di Quadro per mobilità verticale, il periodo di
prova è stabilito nella durata massima non superiore a 3 mesi.
25.3. L’attribuzione della qualifica di Quadro
La qualifica di Quadro viene attribuita ai lavoratori che:
- svolgono con carattere continuativo funzioni direttive finalizzate allo sviluppo e al
raggiungimento degli obiettivi aziendali nell’ambito di strategie e di programmi definiti, in
organizzazioni di adeguata dimensione e struttura, anche decentrata;
- hanno, nell’ambito di settori o servizi di particolare complessità operativa, poteri di
discrezionalità decisionale e responsabilità gestionali, anche nella conduzione e nel
coordinamento di risorse e persone;
- sono preposti, in condizioni di autonomia decisionale, a responsabilità di elevata
professionalità di tipo specialistico, alla ricerca e alla definizione di progetti di rilevante
importanza per lo sviluppo e l'attuazione degli obiettivi aziendali, verificandone la fattibilità
tecnica ed economica, garantendo adeguato supporto nella fase di impostazione, di
sperimentazione e di realizzazione, controllandone la regolare esecuzione e rispondendo dei
risultati;
- hanno autonomia nella gestione dei rapporti con i terzi, nei limiti dei poteri conferiti dal
datore di lavoro.
25.4. Trattamento giuridico-economico dei Quadri
Fermo restando quanto espressamente specificato nel presente articolo, il rapporto di lavoro dei
PARTE GENERALE
84
quadri è disciplinato dalle medesime norme concernenti la categoria degli impiegati.
25.5. Livelli retributivi di inquadramento
I quadri, così come rilevati nella declaratoria di cui ai commi innanzi, sono ulteriormente distinti,
sulla base di criteri di crescente rilevanza delle responsabilità ricoperte e di autonomia
discrezionale, in quadri di livello A e quadri di livello B.
Nell’ambito dei livelli retributivi di inquadramento di cui al presente articolo, ai quadri A e B
sono riservati i due livelli apicali ovvero, rispettivamente, 8° e 9° livello, secondo le specifiche
declaratorie ivi declinate.
25.6. Indennità di funzione
Oltre al trattamento economico previsto per la generalità dei lavoratori, al personale dipendente
con qualifica di quadro è attribuita una specifica indennità di funzione in relazione alle funzioni
esercitate ovvero al grado ed all'importanza degli obiettivi strategici assegnati.
L’ indennità di funzione assorbe ogni e qualsiasi prestazione lavorativa connessa alla qualifica,
comprese le prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro, anche se svolte in giorni festivi
e/o in orari particolari.
L’importo dell’indennità di funzione è stabilito nella Sezione Settoriale nel cui campo di
applicazione è ricompreso il settore produttivo in cui opera l’azienda.
25.7. Formazione
Ferma restando la funzione della formazione per la generalità dei lavoratori, come statuito
nell’apposito Titolo del presente CCNIL, le Parti stipulanti convengono sulla peculiare
importanza della formazione e dell’aggiornamento per i Quadri, in considerazione delle loro
specifiche responsabilità e dell’esigenza di realizzare un continuo miglioramento del loro livello
professionale.
Le Parti stipulanti si impegnano pertanto a favorire, per i Quadri, l’accesso alla formazione più
qualificata, in diverse forme e condizioni.
In tale ottica le aziende favoriranno dunque la formazione e l’aggiornamento dei Quadri,
attraverso la possibilità di frequentare corsi formativi finalizzati all’acquisizione di livelli di
preparazione sempre più qualificanti. In tal senso i datori di lavoro assicureranno ai Quadri,
oltre l’applicazione dei criteri minimi previsti per la generalità dei lavoratori, una specifica
formazione aziendale “in itinere”, in quanto utile o necessaria all’evolversi del loro percorso
lavorativo, e iniziative formativa “ad hoc”, di aggiornamento e/o riqualificazione.
25.8. Assicurazione contro il rischio di Responsabilità civile verso terzi
Il datore di lavoro, nell’ipotesi di procedimento civile o penale conseguente a colpa nello
svolgimento delle loro funzioni, assicura ai Quadri, tramite polizza assicurativa o forme
equivalenti predisposte dall’azienda:
- la copertura delle spese e l’assistenza legale, fino a sentenza definitiva, in procedimenti
civili o penali per cause non dipendenti da colpa grave o dolo e relative a fatti
85
direttamente connessi con l’esercizio delle funzioni svolte, con un massimale non
inferiore a € 150.000,00 (centocinquantamila Euro) per evento e per anno;
- la copertura dal rischio di responsabilità civile verso terzi, conseguente a colpa nello
svolgimento delle loro funzioni, con un massimale non inferiore a € 2.000.000,00 (due
milioni di Euro).
In caso di comprovata grave negligenza o di responsabilità del Quadro, oppure di conflitto
d’interessi con l’azienda, tali diritti decadono.
È escluso dalla copertura assicurativa il rischio da responsabilità civile verso terzi, conseguente
a colpa grave o dolo.
25.9. Ulteriori coperture assicurative
Ai Quadri sono riconosciute ulteriori coperture assicurative in caso di morte, di invalidità
permanente, di infortunio occorso anche non in occasione di lavoro e in caso di malattia
professionale.
Il datore di lavoro provvede, in particolare, a stipulare apposite polizze assicurative come di
seguito specificate.
Nei casi di infortuni, occorsi anche non in occasione di lavoro, e di malattia professionale al
Quadro è garantito:
- per invalidità permanente che non consenta la prosecuzione del rapporto, una somma
pari a 4 annualità della retribuzione di fatto:
- per invalidità permanente parziale, una quota del suddetto capitale assicurato
proporzionata al grado di invalidità;
- per la morte accidentale, causata dai predetti eventi, una somma pari a 3 annualità, a
favore degli aventi diritto.
Nei casi di morte naturale e di invalidità permanente totale non causati da infortunio o da
malattia professionale, agli aventi diritto o al Quadro è riconosciuto un indennizzo pari ad
un’annualità della retribuzione di fatto.
25.10. Forme assicurative sostitutive
Sono fatte salve e si considerano sostitutive delle provvidenze stabilite dal presente articolo,
specifiche forme di polizze aziendalmente già in atto, con equivalente copertura assicurativa.
25.11. Patto di non concorrenza
Nel caso di stipula di “Patto di non Concorrenza” con personale che rivesta la qualifica di
Quadro, il suddetto “Patto” deve risultare da atto scritto e deve essere circoscritto entro limiti
di tempo, di luogo e di oggetto.
I suddetti limiti devono essere proporzionati e correlati alle effettive mansioni del Quadro e
all’effettivo interesse aziendale, fermo restando che il datore di lavoro dovrà favorire,
compatibilmente alle esigenze di salvaguardia assicurate dal “Patto”, l’estensione delle funzioni
esercitabili dal Quadro in costanza di “Patto”.
Il suddetto “Patto” deve prevedere per il Quadro un congruo compenso, da stabilirsi
nell’accordo individuale.
PARTE GENERALE
86
Le Parti stipulanti rinviano la disciplina del “Patto di non concorrenza”, per quanto non definito
al presente Titolo, alle previsioni dell’art. 2125 c.c., alla disciplina del presente CCNIL per la
generalità dei lavoratori, alla legislazione previdenziale e fiscale vigente e agli accordi individuali
intercorsi tra il Quadro e l’azienda.
25.12. Attività di ricerca, studio e scoperte durante il rapporto di lavoro
Nel rispetto degli obblighi di riservatezza, di collaborazione e di fedeltà e fatti salvi i diritti
derivanti dalle vigenti normative in materia di brevetti e di diritti di autore, i Quadri potranno
pubblicare a proprio nome articoli e contributi su riviste scientifiche, anche attinenti alla propria
esperienza e formazione professionale, partecipare alla stesura di libri e manuali, svolgere
interventi a convegni e incontri di studio, partecipare ad attività di studio anche presso università
e centri di ricerca al di fuori dell’attività di lavoro e in tempi compatibili con la stessa.
Il contratto individuale di lavoro prevederà uno specifico riconoscimento per eventuali
invenzioni fatte dal Quadro e per le innovazioni di rilevante importanza nei metodi o nei
processi di fabbricazione ovvero nell'organizzazione del lavoro.
Nei casi in cui le predette innovazioni o invenzioni non costituiscano oggetto della prestazione
di lavoro a cui il Quadro è tenuto, il contratto di lavoro definisce le modalità tecniche di
valutazione e l’entità del corrispettivo economico della loro utilizzazione da parte dell'impresa.
Per quanto non espressamente previsto al presente comma, si rinvia all’applicazione dell’articolo
64 del d.lgs. n. 30 del 2005.
25.13. Rinvio alla Disciplina Generale
Le norme di cui al presente Titolo per i Quadri devono intendersi integrative della disciplina
generale statuita nel presente CCNIL per la generalità dei lavoratori.
87
TITOLO VII CLASSIFICAZIONE E INQUADRAMENTO
DEL PERSONALE
ART 26 INQUADRAMENTI
26.1. Premessa
Il mutamento dei modelli organizzativi intervenuti negli ultimi anni, in relazione anche ai
cambiamenti del mercato del lavoro e alla evoluzione tecnologica, hanno comportato una
rimodulazione della prestazione lavorativa e delle professionalità che ha richiesto un
adeguamento dei profili professionali che fosse in grado di esprimere e rispecchiare più
efficacemente le attività e i contenuti propri delle realtà lavorative.
Per l’inquadramento del personale, le Parti stipulanti concordano l’adozione di un nuovo sistema
di classificazione ritenuto maggiormente rispondente alle esigenze del mercato del lavoro ed alla
valorizzazione delle professionalità dei lavoratori, in coerenza con le previsioni europee in
materia di definizione delle qualifiche, con particolare riferimento al quadro E.Q.F. (European
Qualifications Framework).
Un sistema di classificazione e di inquadramento del personale volto, da un lato, a valorizzare la
professionalità e la dignità del lavoratore in quanto persona, anche in coerenza con l’evoluzione
dei processi produttivi e del mondo del lavoro e, d’altro lato, a rispondere efficacemente alle
esigenze organizzative delle aziende affinché possano accrescere, in un’economia globale, la loro
produttività e competitività.
26.2. Il sistema di classificazione e di inquadramento
Il sistema di classificazione e di inquadramento del personale disciplinato dal presente CCNIL
è definito sulla base del ruolo professionale ricoperto dal dipendente e delle mansioni svolte.
Il sistema di classificazione provvede ad effettuare:
- la classificazione giuridica, con l'individuazione della categoria legale di appartenenza;
- l’inquadramento professionale, con l'individuazione dell’area e del livello di
professionalità;
- l’inquadramento retributivo con l’indicazione dei minimi salariali tabellari.
Il sistema di classificazione e di inquadramento è disciplinato in modo complementare nella
Parte Generale e nella Parte Settoriale.
Nel presente Titolo della Parte Generale sono definiti i criteri della classificazione giuridica, i
criteri di professionalità e le declaratorie generali dei livelli crescenti della classificazione unica.
Nelle singole sezioni della Parte Settoriale, con riferimento ai lavoratori operanti in ciascun
settore economico, è definito un quadro di classificazione, esemplificazione ed articolazione nei
livelli di professionalità in cui, per ciascuna figura, sono indicati:
• denominazione della figura professionale, con relativo codice delle professioni 2021;
• esemplificazioni delle mansioni e dei ruoli;
• la categoria legale;
PARTE GENERALE
88
• l’articolazione della figura professionale nei livelli di professionalità.
Nella specifica Sezione è, altresì, definita la tabella dei minimi salariali per ciascun livello di
professionalità.
In ciascuna Sezione sono, inoltre, definiti i profili professionali dei ruoli operanti nello specifico
settore produttivo, raccolti in un apposito “Repertorio”.
ART 27 CLASSIFICAZIONE GIURIDICA
I lavoratori subordinati, ai quali si applica il presente contratto, sono classificati, ai sensi dell’art.
2095 c.c., nelle seguenti tre categorie legali:
- quadri;
- impiegati;
- operai.
La classificazione giuridica del lavoratore individua l’appartenenza dello stesso ad una delle
suindicate categorie legali, sulla base del criterio generale della natura del lavoro svolto e,
pertanto, sono classificati:
- nella categoria “operai”, i lavoratori dell’area professionale operativa che svolgono
un’attività lavorativa contraddistinta da preminenti caratteristiche di manualità e che li
vede direttamente coinvolti nel processo produttivo di beni;
- nella categoria “impiegati”, i lavoratori dell’area professionale amministrativa (gestionale
e commerciale) e quelli dell’area professionale tecnica;
- nella categoria “quadri” i lavoratori che, pur non appartenendo alla categoria dei
dirigenti, svolgono con carattere continuativo funzioni direttive di rilevante importanza
ai fini dello sviluppo e del raggiungimento degli obiettivi aziendali.
ART 28 INQUADRAMENTO PROFESSIONALE
28.1. Il profilo professionale
Il profilo professionale descrive l’insieme degli elementi di professionalità che caratterizzano le
competenze e prestazioni richieste al lavoratore.
Per ciascuna figura professionale sono indicati il campo di esercizio ovvero le aree di attività
assegnate, le competenze e le prestazioni attese, nonché il livello di responsabilità e il grado di
autonomia.
Le schede dei profili professionali definiti nelle Sezioni Settoriali riportano, altresì:
- I dati identificativi, quali la denominazione, il codice univoco Istat, una sintetica
descrizione delle attività da svolgere e le relative esemplificazioni;
- la categoria legale di appartenenza;
- il livello o i possibili livelli di inquadramento, in base al grado di responsabilità e di
autonomia dell’attività.
I profili professionali sono definiti per ciascun settore economico nella relativa Parte Settoriale
89
e sono raccolti in un apposito Repertorio, allegato in appendice.
La denominazione dei profili professionali, a cui si fa riferimento nel presente CCNIL, è mutuata
dal codice delle professioni Istat (C.P . 2011).
28.2. Qualificazione dei lavoratori
Coerentemente con l’Accordo Stato Regioni del 20 dicembre 2012, le parti convengono che le
conoscenze e le abilità richieste al lavoratore, per una prestazione lavorativa competente nel
livello professionale di inquadramento, possono essere associate al completamento di percorsi
di istruzione o di formazione professionale, sulla base del Rapporto italiano di referenziazione delle
qualificazioni [italiane] al quadro europeo EQF - Aggiornamento: 2021, che ha stabilito la
corrispondenza tra i titoli di studio rilasciati dall’ordinamento italiano e il quadro europeo delle
qualifiche
A tal fine, le Parti stipulanti concordano la definizione del seguente quadro sinottico, che associa
ai livelli di inquadramento previsti dal presente CCNIL i corrispondenti titoli di studio.
LIVELLO Grado di istruzione Titolo formale -qualificazione
1
Completamento dell'istruzione
primaria o del Primo ciclo di
istruzione
Certificazione delle competenze al termine della scuola
primaria
Diploma di licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione
Certificazione delle competenze dell’obbligo di istruzione
2 Completamento della prima fase
dell'istruzione secondaria
Certificazione delle competenze dell’obbligo di istruzione
anche in IeFP
Qualificazione di formazione professionale di area operativa
3
Completamento seconda fase
dell'istruzione secondaria o
formazione professionale
Qualifica professionale di Istruzione e Formazione
Professionale (IeFP)
Qualificazione di formazione professionale di area operativa
Qualificazione di professione regolamentata
4
Completamento di studi presso
un istituto di istruzione
superiore per un periodo di 1-3
anni
Diploma di Istruzione secondaria di secondo grado liceale,
tecnica o professionale
Diploma professionale di Istruzione e Formazione
Professionale (IeFP)
Certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS)
Qualificazione di formazione professionale di area tecnica
5 Corso tecnico di istruzione post
secondaria
Diploma di Tecnico superiore di durata biennale
Qualificazione di formazione professionale di area tecnica
6
Percorso Universitario
Corso tecnico di istruzione post
secondaria
Laurea
Diploma di Tecnico superiore di durata triennale
Qualificazione di alta formazione professionale regionale
PARTE GENERALE
90
LIVELLO Grado di istruzione Titolo formale -qualificazione
7 Percorso universitario
e corso post universitario
Diploma di Laurea
Laurea Magistrale/Specialistica
Master universitario di primo livello
Diploma di corso di perfezionamento
8 Percorso universitario
e corso post universitario
Dottorato di ricerca (PhD)
Diploma biennale di specializzazione
Master universitario di II livello
Le Parti stipulanti convengono, altresì, che i percorsi di istruzione formale possono essere
integrati o sostituiti da un’adeguata formazione acquisita dal lavoratore sul posto di lavoro nello
svolgimento del proprio ruolo professionale.
Il mancato possesso del titolo di studio relativo a un determinato livello di inquadramento non
preclude la possibilità per il lavoratore di essere inquadrato nel livello stesso.
Nel caso in cui il lavoratore sia in possesso di un titolo di studio superiore a quello associato al
livello di inquadramento, allo stesso lavoratore deve essere riconosciuta l’indennità di
qualificazione, di cui al comma 32.2 del presente CCNIL.
28.3. Criteri di professionalità
I criteri di professionalità contemplati nel presente comma si esplicitano a livelli crescenti di
competenza, autonomia e responsabilità, che innervano la scala gerarchica dei diversi livelli,
consentendo una descrizione omogenea delle declaratorie generali e una definizione coerente
dei profili professionali.
I criteri di professionalità per la definizione degli inquadramenti sono costituiti da fattori
soggettivi e da criteri oggettivi o esterni.
I fattori soggettivi sono costituiti dalle qualità personali che si richiedono al lavoratore come
requisiti propedeutici all'esercizio di un determinato ruolo professionale.
Detti fattori soggettivi sono rappresentati da:
- l’istruzione e la formazione;
- le conoscenze e le abilità;
- le competenze digitali e quelle trasversali;
- le competenze professionali tecnico-specifiche.
I criteri oggettivi o esterni sono rappresentativi delle condizioni e delle situazioni di contesto in
cui il lavoratore è chiamato a esercitare il proprio ruolo professionale.
I criteri oggettivi comprendono:
- il contesto lavorativo aziendale;
- il grado di autonomia e il livello di responsabilità;
- la polifunzionalità e la polivalenza nelle attività;
- la partecipazione all’innovazione e al miglioramento continuo.
91
28.4. Livelli di inquadramento
Sulla base dei criteri definiti al comma precedente, sono definiti i seguenti livelli di
inquadramento professionale:
LIVELLO 1
Al lavoratore inquadrato nel seguente livello è richiesto di:
- possedere conoscenze di base, finalizzate ad eseguire un semplice compito in sequenze
diversificate;
- essere consapevole del ruolo e partecipare ai processi;
- avere la capacità di saper collaborare, con orientamento al risultato;
- essere in grado di utilizzare saperi, materiali e strumenti per eseguire i compiti assegnati
secondo criteri prestabiliti, assicurando, sotto supervisione, la conformità delle attività
svolte;
- operare in un contesto stabile, noto e strutturato con un numero limitato di situazioni
diversificate.
LIVELLO 2
Al lavoratore inquadrato nel presente livello è richiesto di:
- avere la capacità di risolvere problemi e di cooperare in modalità multitasking;
- essere in grado di applicare una gamma di saperi, metodi, prassi e procedure, materiali e
strumenti, per risolvere problemi e provvedere, così, al conseguimento degli obiettivi;
- avere la competenza di assicurare la conformità dei risultati e di individuare le modalità
di realizzazione più adeguate, essere in grado di coordinare e di integrare le attività e i
risultati anche di altri, partecipando al processo decisionale e attuativo, in un contesto di
norma prevedibile, soggetto a cambiamenti imprevisti;
- operare in un contesto stabile ma caratterizzato anche da situazioni mutevoli che
richiedono una modifica del proprio operato.
LIVELLO 3
Al lavoratore inquadrato nel presente livello è richiesto di:
- avere la capacità di analizzare, valutare, comunicare e gestire le criticità;
- essere in grado di applicare un’ampia gamma di metodi, prassi, procedure e strumenti,
in modo consapevole e selettivo al fine di garantire, anche attraverso soluzioni tecniche
non convenzionali, la conformità degli obiettivi conseguiti in proprio e da altre risorse;
- essere in grado di identificare e programmare interventi di revisione e sviluppo,
identificando le decisioni e concorrendo al processo attuativo;
- operare in un contesto determinato, complesso ed esposto a cambiamenti ricorrenti e
imprevisti.
LIVELLO 4
Al lavoratore inquadrato nel presente livello è richiesto di:
- essere in grado di sintetizzare, di negoziare, di motivare e di progettare;
- avere le competenze e le capacità di trasferire in contesti lavorativi diversi i metodi, le
prassi e le procedure necessari per risolvere problemi complessi e imprevedibili;
PARTE GENERALE
92
- essere capace di attivarsi per portare a sintesi operativa le istanze di revisione e quelle di
indirizzo, attraverso soluzioni innovative e originali;
- avere la capacità di presidiare gli obiettivi e i processi di persone e gruppi, favorendo la
gestione corrente e la stabilità delle condizioni, decidendo in modo autonomo e
negoziando obiettivi e modalità di attuazione;
- operare in un contesto non determinato, esposto a cambiamenti imprevedibili.
LIVELLO 5
Al lavoratore inquadrato nel presente livello è richiesto di:
- avere la capacità di gestire reti relazionali e interazioni sociali complesse, pianificare in
una visione sistemica;
- essere in grado di integrare e trasformare saperi, metodi, prassi e procedure, mobilitando
abilità cognitive, relazionali, sociali e di attivazione specializzate, necessarie per
indirizzare scenari di sviluppo;
- ideare e attuare nuove attività e procedure;
- avere la competenza di governare i processi di integrazione e trasformazione,
elaborando le strategie di attuazione e indirizzando lo sviluppo dei risultati e delle risorse,
decidendo in modo indipendente e indirizzando obiettivi e modalità di attuazione, in un
contesto non determinato, esposto a cambiamenti continui, di norma confrontabili
rispetto a variabili note o soggette ad innovazione.
LIVELLO 6
Al lavoratore inquadrato nel presente livello è richiesto di:
- essere in possesso di competenze tecniche, amministrative, commerciali o del personale,
comunque acquisite, al fine di realizzare gli obiettivi dell’azienda, svolgere con continuità
compiti di gestione, sovrintendenza, conduzione e controllo dei relativi sottoposti;
- avere la capacità di operare con specifica delega di poteri e di firma per i settori affidati,
gestendo le necessarie risorse e, nell’ambito delle funzioni delegate, assicurare
l’efficienza e i risultati dell’intera area di competenza;
- essere in grado di ricercare e creare in una dimensione strategica ed evolutiva;
- essere capace di concepire nuove conoscenze, metodi, prassi e procedure, mobilitando
abilità cognitive, relazionali, sociali e di attivazione esperte, necessarie ad intercettare e
rispondere alla domanda di innovazione;
- avere la competenza di promuovere processi di innovazione e sviluppo strategico,
prefigurando scenari e soluzioni e valutandone i possibili effetti, in un contesto di
avanguardia non confrontabile con situazioni e contesti precedenti.
LIVELLO 7
Al lavoratore inquadrato nel presente livello è richiesto di:
- saper gestire reti relazionali e interazioni sociali complesse, pianificando in una visione
sistemica;
- avere la capacità di integrare e trasformare conoscenze teoriche e pratiche, metodi, prassi
e procedure, mobilitando abilità cognitive, relazionali sociali e di attivazione
93
specializzate, necessarie per indirizzare scenari di sviluppo, ideare e attuare nuove attività
e procedure;
- essere in grado di governare i processi di integrazione e trasformazione, elaborando le
strategie di attuazione e indirizzando lo sviluppo dei risultati e delle risorse, decidendo
in modo indipendente e indirizzando obiettivi e modalità di attuazione, in un contesto
non determinato, esposto a cambiamenti continui, di norma confrontabili rispetto a
variabili note o soggette ad innovazione.
LIVELLO QUADRI 8 - 9
È riconosciuta la qualifica di Quadro ai lavoratori che operano con carattere continuativo e con
precipue autonomie, responsabilità, competenze e deleghe, con funzioni direttive di rilevante
importanza ai fini dello sviluppo ed attuazione degli obiettivi dell’impresa, ovvero con
responsabilità generale dell’organizzazione aziendale.
Al lavoratore cui è attribuita la qualifica di Quadro è corrisposta l'indennità di funzione nella
misura stabilita nella Parte Settoriale.
PARTE GENERALE
94
ART 29 TUTELA DELLA PROFESSIONALITÀ DEL
LAVORATORE
29.1. Assegnazione delle mansioni
Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle
corrispondenti all’inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito, ovvero a
mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime
mansioni effettivamente svolte.
29.2. Mutamento di mansioni
Il datore di lavoro ha il potere di adibire il lavoratore a diverse mansioni nell’ambito del
medesimo livello e categoria legale di inquadramento.
In tali casi il lavoratore ha diritto a mantenere lo stesso trattamento economico in godimento,
fatte salve le specifiche voci retributive correlate a particolari modalità di svolgimento della
precedente prestazione lavorativa.
29.3. Principio di professionalizzazione
Il datore di lavoro promuove la professionalizzazione e il miglioramento del ruolo svolto dal
dipendente riconoscendogli, progressivamente, un maggior grado di responsabilità e di
autonomia e, conseguentemente, favorendo una progressione della carriera lavorativa con
l’inquadramento ad un livello superiore.
29.4. Passaggi al livello superiore
La promozione ad un livello superiore, conseguente al principio di professionalizzazione,
comporta per il lavoratore il diritto a percepire la retribuzione contrattuale fissata per il nuovo
livello.
Se il lavoratore percepisce elementi retributivi aggiuntivi, che comportano un trattamento
complessivo superiore al minimo tabellare previsto per il nuovo livello, la parte eccedente di
retribuzione viene assorbita, salvo patto contrario, fino a concorrenza del minimo tabellare del
livello superiore.
Il trattamento economico previsto per il nuovo livello di inquadramento non assorbe gli
eventuali scatti di competenza o aumenti di merito.
29.5. Principio di qualificazione
Nella comune consapevolezza che a un maggior grado d’istruzione è correlata una maggiore
qualità della prestazione del lavoratore, con ovvi riflessi sulla qualità dei processi produttivi e
sulla competitività dell’impresa, si conviene di promuovere la qualificazione dei dipendenti
anche in termini di istruzione formale, incentivando il conseguimento di titoli di studio
95
superiori.
In coerenza al principio di qualificazione, al lavoratore che sia in possesso o che consegua un
titolo di studio superiore a quello corrispondente al livello di inquadramento, viene corrisposta
mensilmente un’indennità, denominata “indennità di qualificazione”, così come determinata al
comma 32.2.
29.6. Mobilità professionale
Il datore di lavoro, al verificarsi dell’esigenza di coprire il ruolo di una determinata area
professionale, può offrire ai lavoratori, in possesso delle qualificazioni richieste, l’opportunità di
transitare ad una diversa area professionale, anche nel caso in cui ciò comporti la variazione della
categoria legale.
29.7. Promozione automatica
Nell’ipotesi di assegnazione a mansioni superiori, il lavoratore ha diritto al trattamento
economico corrispondente all’attività svolta.
Qualora l’assegnazione alle mansioni superiori non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di
altro lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro e si prolunghi per oltre
3 mesi consecutivi o non continuativi nei dodici mesi precedenti, la stessa assegnazione diviene,
salva diversa volontà del lavoratore, definitiva e il lavoratore viene inquadrato al livello superiore.
29.8. Demansionamento
È fatto divieto al datore di lavoro di adibire il lavoratore a mansioni inferiori rispetto al suo
livello di inquadramento.
L’assegnazione a mansioni inferiori rispetto a quelle oggetto del contratto di assunzione ovvero
a quelle successivamente acquisite, in assenza delle condizioni di legge, costituisce
demansionamento illegittimo.
In caso di demansionamento il lavoratore ha diritto alla reintegrazione nelle mansioni in
precedenza svolte o altre di pari livello e categoria legale di inquadramento e al risarcimento del
danno.
Al lavoratore demansionato spetta in ogni caso un’indennità risarcitoria non inferiore al 30%
della retribuzione globale di fatto per l’intero periodo di demansionamento, avuto riguardo alla
gravità della violazione, alla durata della condotta illecita, al pregiudizio professionale sofferto,
nonché alle conseguenze per il futuro professionale del lavoratore stesso.
29.9. Passaggio al livello inferiore
Nell'ipotesi di una modifica degli assetti organizzativi aziendali che vada ad incidere sulla
posizione del lavoratore, lo stesso lavoratore può essere assegnato a mansioni appartenenti al
livello di inquadramento immediatamente inferiore, purché rientranti nella medesima categoria
legale. Il mutamento di mansioni è accompagnato, ove necessario, dall'assolvimento dell'obbligo
formativo.
Il passaggio al livello inferiore è comunicato per iscritto, a pena di nullità, e il lavoratore ha diritto
PARTE GENERALE
96
alla conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo in godimento, fatta
eccezione per gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della
precedente prestazione lavorativa.
29.10. Patto di demansionamento
Nell'interesse del lavoratore alla conservazione dell'occupazione, all'acquisizione di una diversa
professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita, possono essere stipulati accordi
individuali di modifica delle mansioni, della categoria legale e del livello di inquadramento e della
relativa retribuzione.
Tali accordi devono necessariamente essere stipulati in sede sindacale o giudiziaria, oppure
presso l’Ispettorato del lavoro, ovvero presso le Commissioni di Certificazione.
Il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o
conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro.
29.11. Mansioni ripetitive
Il datore di lavoro, compatibilmente con l’organizzazione del lavoro in azienda, si impegna a
limitare il ricorso a prassi lavorative che possano determinare situazioni di disparità di
trattamento nell’assegnazione delle mansioni.
Le attività che, a causa della ripetitività, presentano minore attrattività rispetto ad altre previste
per lo stesso livello di inquadramento saranno, ove possibile, assegnate a rotazione tra tutti i
lavoratori dell’unità operativa, indicando i relativi i criteri di assegnazione.
29.12. Mansioni promiscue
Nel caso in cui al lavoratore siano attribuite mansioni promiscue, occorrerà aver riguardo alla
mansione maggiormente qualificante sul piano professionale.
La mansione così individuata, purché non espletata in via sporadica od occasionale, determinerà
il livello di inquadramento professionale ed il corrispondente trattamento economico.
97
TITOLO VIII TRATTAMENTO ECONOMICO
ART 30 TRATTAMENTO ECONOMICO E SUA
ARTICOLAZIONE
30.1. Equa retribuzione
In attuazione dell’art. 36 Cost., ai lavoratori deve essere riconosciuta una retribuzione sufficiente
e, comunque, proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto.
Sono garantiti trattamenti economici e normativi comuni a tutti i lavoratori, a prescindere dal
luogo in cui è resa la prestazione.
30.2. Retribuzione mensile
La retribuzione mensile viene calcolata in misura fissa non variabile in rapporto alle festività, ai
permessi retribuiti, ai giorni di riposo settimanale di legge che cadono nel periodo di paga e alla
distribuzione dell'orario settimanale, e, pertanto, si riferisce a tutte le giornate del mese di
calendario.
30.3. Quota giornaliera e oraria
La quota giornaliera e quella oraria della retribuzione si ottengono dividendo l'importo mensile
per i divisori convenzionali (orario e giornaliero) stabiliti nelle Sezioni Settoriali, in relazione alla
durata e alla distribuzione dell’orario di lavoro.
30.4. Articolazione
Il trattamento economico spettante a ciascun lavoratore si articola in:
- Trattamento Economico di Base o Minimo (T.E.B. o T.E.M.);
- Trattamento Economico Globale o Complessivo (T.E.G. o T.E.C.).
ART 31 TRATTAMENTO ECONOMICO DI BASE (T.E.B.) O
MINIMO (T.E.M.)
31.1. Composizione
Il Trattamento Economico di Base (c.d. normale retribuzione) è costituito dalle seguenti voci:
- retribuzione tabellare;
- scatti di anzianità;
- aumento per competenza;
- tredicesima mensilità.
31.2. Retribuzione tabellare
L’importo retributivo mensile ed orario corrispondente a ciascuno dei livelli di inquadramento
del personale è stabilito nell’ambito delle singole Sezioni della Parte Settoriale, con riguardo a
PARTE GENERALE
98
ciascun settore produttivo.
I minimi tabellari devono intendersi comprensivi della ex indennità di contingenza.
31.3. Tredicesima mensilità
Nel mese di dicembre di ogni anno ai lavoratori è corrisposta, a titolo di tredicesima mensilità,
un importo pari ad una mensilità della retribuzione di fatto.
In caso di prestazione lavorativa ridotta, rispetto all'intero periodo di 12 mesi precedenti alla
suddetta data, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della 13ª mensilità,
quanti sono i mesi interi di servizio prestato, considerando come mese intero le frazioni pari o
superiori a 15 giorni.
La tredicesima mensilità può essere erogata anche in rate mensili per 12 mensilità, purché ciò
sia espressamente previsto dal contratto individuale di lavoro.
ART 32 TRATTAMENTO ECONOMICO GLOBALE (T.E.G.) O
COMPLESSIVO (T.E.C.)
32.1. Composizione Trattamento Economico Globale (T.E.G.)
Il Trattamento Economico Globale o Complessivo (c.d. retribuzione di fatto) è costituito dal
trattamento economico di base, come definito al precedente art. 31 e da ogni altro emolumento
e indennità corrisposti al lavoratore, con particolare riferimento a:
- indennità di qualificazione;
- retribuzione premiale;
- misure di welfare;
- aumenti per merito;
- indennità di mansione o funzione;
- maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno e festivo;
- maggiorazione per le clausole elastiche nel part time;
- indennità di turno, di trasferta e di reperibilità;
- indennità di cassa o di maneggio denaro;
- indennità di mensa, di vitto e di alloggio;
- indennità di disagiata sede, di trasporto, di trasferimento e distacco;
- ogni altro emolumento o indennità individuata dalla Parte Settoriale.
32.2. Indennità di qualificazione
L’importo dell’indennità di qualificazione è pari alla quota del 10% della differenza retributiva
tra il livello di inquadramento e il livello superiore, corrispondente al titolo di studio pertinente
alle mansioni svolte.
In caso di titolo di studio superiore, ma non pertinente alle mansioni svolte, la suddetta quota è
ridotta al 5%.
99
32.3. Misure di welfare
Costituiscono misure di welfare il complesso di benefits che vengono riconosciuti alle diverse
categorie di lavoratori sotto forma di prestazioni integrative di tipo sanitario, previdenziale,
sociale e solidale.
ART 33 RETRIBUZIONE PREMIALE
33.1. Retribuzione premiale (premio di risultato)
Le Parti stipulanti convengono di promuovere una retribuzione premiale variabile, nella forma
di premio correlato ai risultati dell’ andamento economico dell'impresa e, pertanto, conseguiti
in virtù della realizzazione di programmi ed azioni concordati a livello aziendale, in grado di
ridurre i costi e di migliorare l’efficacia e l'efficienza del “sistema azienda”, nonché in grado di
raggiungere altri traguardi, rilevanti sempre ai fini del miglioramento della produttività e della
competitività aziendale e, pertanto, aventi come obiettivi gli incrementi ed il consolidamento
della produttività, della qualità dei prodotti, dei processi e dei servizi e della redditività, anche in
situazioni di congiuntura sfavorevole e, dunque, in grado di realizzare un miglioramento della
situazione aziendale in atto.
Quanto ciò premesso, le Parti stipulanti concordano sulla necessità di incentivare accordi
aziendali tesi a riconoscere la suddetta forma di salario accessorio finalizzata, per l’azienda e per
il lavoratore, al duplice scopo, rispettivamente, di:
- conseguire obiettivi di produttività, competitività e redditività;
- consentire la fruizione, al lavoratore, della prevista tassazione agevolata e, all’azienda, di
analoghi sgravi contributivi.
Il premio di risultato è stabilito a livello aziendale.
33.2. Regolamentazione del Premio di risultato
Il premio di risultato sarà riconosciuto in relazione ad obiettivi prefissati sulla base di criteri
oggettivi e relativi indicatori quali, ad esempio:
- produttività, intesa quale rendimento della prestazione lavorativa;
- innovazione, intesa quale capacità di introdurre nuove metodologie di lavoro o di
migliorare quelle in essere;
- assiduità, intesa quale costanza dell’impegno nel tempo, assicurando la presenza sul
luogo di lavoro, considerando equivalenti, a tal fine, anche i periodi di congedo per
maternità o di cura per gravi patologie;
- qualità, intesa quale prestazione resa nel rispetto dei canoni della correttezza e
dell’efficienza e degli standard valutativi;
- formazione, intesa quale impegno profuso nel perfezionamento professionale attraverso
percorsi formativi.
Tale premio è variabile ed è stabilito in sede di contrattazione aziendale sulla base dei criteri,
degli obiettivi e dei relativi indicatori di cui al precedente periodo, fermo restando che il
contratto aziendale può prevedere ulteriori parametri in considerazione delle peculiarità dei
PARTE GENERALE
100
settori ricompresi nel Comparto.
La suddetta retribuzione premiale è corrisposta, di norma, nel mese di giugno dell’anno
successivo a quello di riferimento, salve eventuali anticipazioni basate sugli andamenti
tendenziali, che sono soggette a successivo conguaglio.
33.3. Premio di risultato nelle aziende prive di R.S.A.
Nelle aziende prive di R.S.A. e, quindi, di accordi aziendali, il premio di risultato può essere
istituito direttamente dal datore di lavoro, che a tal fine formulerà una apposita comunicazione
ai lavoratori nella quale indicherà, tra l’altro, l’entità del premio, gli obiettivi, i criteri di
conseguimento e gli indicatori di misurazione.
Per la fruizione dei benefici fiscali e contributivi, la comunicazione dovrà fare esplicito
riferimento a all’accordo territoriale (provinciale o regionale) stipulato dalle corrispondenti
articolazioni periferiche delle parti firmatarie del presente CCNIL e da esse opportunamente
depositato presso l’I.T.L. competente per territorio.
La comunicazione istitutiva del premio di produttività è preventivamente inviata alle
articolazioni territoriali delle OO.SS. firmatarie il presente contratto.
33.4. Conversione in credito welfare
È facoltà del lavoratore richiedere che gli importi spettanti a titolo di retribuzione premiale
vengano convertiti negli strumenti di welfare previdenziale, assistenziale e/o sociale previsti dal
presente contratto.
33.5. Elemento di Garanzia Retributiva (E.G.R.)
Nelle imprese in cui non è istituito il premio di risultato è riconosciuta ai lavoratori
un’erogazione una tantum a titolo di retribuzione con finalità perequative, denominata
Elemento di Garanzia Retributiva (E.G.R.), pari all’1% del T.E.B. che sarà corrisposta solamente
dalle aziende che abbiano conseguito, al termine dell’esercizio, un aumento di produttività
ovvero un aumento del rapporto fatturato/dipendenti, oppure valore aggiunto/dipendente.
L’E.G.R. viene corrisposto nel mese di giugno dell’anno successivo.
ART 34 PRINCIPI RETRIBUTIVI
34.1. Livello retributivo minimo
Le organizzazioni datoriali e dei lavoratori stipulanti il presente CCNIL:
- nella piena consapevolezza del principio Costituzionale secondo cui ai lavoratori deve
essere riconosciuta una retribuzione sufficiente e comunque proporzionata alla quantità
e qualità del lavoro svolto (art. 36 Cost.);
- concordano di individuare un livello retributivo minimo, ovvero una retribuzione oraria
lorda per il livello inziale di inquadramento professionale, che al fine di garantire una
progressiva evoluzione della retribuzione minima, venga fissato, alla data di
sottoscrizione del presente accordo, in misura non inferiore ad 8 euro, con l’obiettivo di
101
raggiungere gradualmente i 9 euro.
34.2. Adeguamento del minimo tabellare al costo della vita
Le Parti firmatarie concordano che, durante la vigenza del presente CCNIL, per tutelare il
potere d’acquisto delle retribuzioni, gli importi tabellari previsti per i livelli della classificazione
unica dovranno essere annualmente ridefiniti.
A tal fine, entro il mese di giugno, le parti si confronteranno per definire l’entità
dell’adeguamento salariale tenendo conto sia della dinamica inflattiva consuntivata relativa
all’anno precedente, sia della situazione economico-produttiva del settore di riferimento,
conciliando in tal modo la tutela del lavoratore con le esigenze di salvaguardia e di espansione
dei posti di lavoro.
34.3. Divieto di discriminazione retributiva di genere
Il datore di lavoro è tenuto a garantire uguale trattamento retributivo senza distinzione di
genere, a parità di mansioni riconducibili allo stesso livello di inquadramento.
Al fine di contrastare le differenze retributive di genere, il presente contratto individua sistemi
non discriminatori di classificazione del personale e di valutazione della performance e della
produttività, introducendo schemi neutrali per l’assegnazione delle mansioni.
34.4. Certificazione della parità retributiva di genere
Le Parti stipulanti del presente contratto collettivo generale, consapevoli che le possibili
differenze retributive possono riguardare le componenti variabili della retribuzione, i bonus
di produttività e i premi, si fanno promotrici di un sistema sperimentale di certificazione della
parità retributiva di genere.
Al fine di garantire trasparenza sulla parità retributiva di genere, i dati sulla retribuzione
effettivamente corrisposta devono contenere informazioni chiare sui seguenti elementi,
articolati per impiegati, quadri ed operai: le componenti fisse e variabili della retribuzione; la
media e la mediana delle retribuzioni di uomini e donne; la differenza nella media dei bonus
di produttività; la proporzione di uomini e donne che hanno ricevuto premi nei dodici mesi
precedenti; la percentuale di uomini e donne occupati; la differenza retributiva in percentuale
per il medesimo livello di inquadramento e le medesime competenze; la diffusione del lavoro
agile.
I dati che precedono sono comunicati dal datore di lavoro alla commissione per la
partecipazione.
34.5. Azioni positive in materia retributiva
Il datore di lavoro si impegna a favorire la promozione di azioni positive volte a realizzare
l’uguaglianza nel regime retributivo tra uomini e donne.
ART 35 PROGRESSIONE RETRIBUTIVA
35.1. Scatti di anzianità
PARTE GENERALE
102
Per il servizio prestato presso la stessa azienda o gruppo aziendale, il lavoratore ha diritto a
scatti di anzianità, il cui ammontare espresso in misura percentuale, non inferiore al 2%, sul
valore tabellare, la cui periodicità e numero massimo sono stabiliti nella Parte Settoriale.
35.2. Aumento retributivo per competenza
Nell’ambito di ciascun livello d’inquadramento, il lavoratore può chiedere l’attribuzione di un
aumento retributivo per competenza, di valore pari ad uno scatto di anzianità, a seguito
dell'acquisizione di un insieme di abilità che possano configurare il conseguimento di una delle
seguenti tipologie di competenze:
- competenza tecnica specifica del proprio profilo professionale;
- competenza tecnica di tipo digitale;
- competenza sociale di tipo trasversale.
A tal fine il lavoratore è tenuto ad esibire la relativa attestazione rilasciata da Ente qualificato,
oppure ad invocare il riconoscimento delle abilità acquisite nell’ambito della procedura, stabilita
in sede bilaterale, di messa in trasparenza e certificazione della competenza.
35.3. Aumenti per merito
Il datore di lavoro può riconoscere al dipendente un aumento di merito rispetto al trattamento
economico di base, in ragione del rendimento e dell’impegno del lavoratore.
35.4. Assorbimenti
Gli incrementi retributivi derivanti da scatti di anzianità e da aumenti per competenza o per
merito non sono assorbibili a seguito di aumenti derivanti da accordi economici o da accordi
di rinnovo del presente CCNIL, salvo che l’assorbimento sia stato espressamente previsto
all’atto della concessione.
35.5. Cambio del CCNIL
Sono assorbiti dagli aumenti retributivi, gli importi corrisposti a titolo di superminimo
individuale riconosciuti ai fini dell’allineamento retributivo nell’ipotesi di cambio del CCNIL
applicato in azienda per i lavoratori in forza al momento del passaggio al nuovo contratto.
35.6. Prospetto paga e reclami sulla retribuzione
La retribuzione corrisposta al lavoratore dovrà risultare da apposito prospetto paga nel quale
dovrà essere specificato il periodo di lavoro a cui la retribuzione si riferisce, l’importo della
retribuzione, la misura e l’importo dell’eventuale lavoro straordinario e di tutti gli elementi che
concorrono a formare il trattamento retributivo erogato, nonché tutte le ritenute effettuate.
Il prospetto paga deve recare la firma, la sigla o il timbro del datore di lavoro o di chi ne fa le
veci.
Eventuali reclami su errori di computo possono essere sempre presentati dal lavoratore negli
ordinari termini di prescrizione.
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ART 36 INVENZIONI DEL LAVORATORE
36.1. Contratto avente ad oggetto attività inventiva retribuita o compensata
Quando l'invenzione industriale è realizzata nell'esecuzione di un contratto di lavoro
subordinato, in cui l'attività inventiva è prevista come oggetto del contratto e per tale ragione
viene retribuita, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono al datore di lavoro, salvo il
diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore.
Se invece non è prevista una retribuzione per l'attività inventiva all'inventore, oltre al diritto di
essere riconosciuto autore, spetta all’inventore un equo premio qualora il datore di lavoro o
suoi aventi causa ottengano il brevetto o utilizzino l'invenzione in regime di segretezza
industriale.
Per la determinazione di tale premio si tiene conto dell'importanza dell'invenzione, delle
mansioni svolte e della retribuzione percepita dall'inventore, nonché del contributo che questi
ha ricevuto dall'organizzazione del datore di lavoro.
36.2. Contratto non avente ad oggetto attività inventiva
Qualora il contratto non abbia ad oggetto attività inventiva ma l’invenzione industriale rientri
nel campo di attività del datore di lavoro, quest'ultimo ha il diritto di opzione per l'uso,
esclusivo o non esclusivo, dell'invenzione o per l'acquisto del brevetto, nonché per la facoltà
di chiedere od acquisire brevetti all'estero.
In caso di esercizio dell’opzione, il datore di lavoro deve corrispondere il canone del prezzo,
da fissarsi con deduzione di una somma corrispondente agli aiuti che l'inventore abbia
comunque ricevuto dal datore di lavoro per pervenire all'invenzione.
Il datore di lavoro potrà esercitare il diritto di opzione entro tre mesi dalla data di ricevimento
della comunicazione dell'avvenuto deposito della domanda di brevetto.
I rapporti costituiti con l'esercizio dell'opzione si risolvono di diritto, ove non venga
integralmente pagato alla scadenza il corrispettivo dovuto.
In ogni caso, si considera realizzata durante l'esecuzione del contratto o del rapporto di lavoro
o d'impiego l'invenzione industriale per la quale sia chiesto il brevetto entro un anno da
quando l'inventore ha lasciato l'azienda nel cui campo di attività rientra l'invenzione.
36.3. Liquidazione dei diritti economici del lavoratore - Collegio degli arbitratori
Ferma la competenza del giudice ordinario relativa all'accertamento della sussistenza del diritto
all'equo premio, al canone o al prezzo, qualora non si raggiunga l'accordo circa il loro
ammontare, alla relativa determinazione provvede un collegio di arbitratori, composto da 3
membri, nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo nominato dai primi due o, in caso di
disaccordo, dal Presidente della sezione specializzata del Tribunale competente dove il
prestatore d'opera esercita abitualmente le sue mansioni. Il collegio degli arbitratori deve
procedere con equo apprezzamento. Se la determinazione è manifestamente iniqua od erronea,
la determinazione è fatta dal giudice.
PARTE GENERALE
104
TITOLO IX SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI
LAVORO
ART 37 ORARIO DI LAVORO
37.1. Principi generali
La materia dell’orario di lavoro è regolata dalla legge vigente in materia e dal presente CCNIL
nonché dai contratti aziendali, in relazione alle specificità organizzative di ciascun settore
produttivo.
Il presente contratto collettivo conforma la disciplina dell’orario di lavoro ai principi dettati dalla
Direttiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 novembre 2003 e dalla
relativa comunicazione interpretativa del 4 novembre 2003, così come recepiti dal d.lgs.vo n.
66/2003.
37.2. Definizione
Per orario di lavoro si intende qualsiasi periodo in cui il lavoratore è al lavoro, a disposizione del
datore di lavoro nell’esercizio delle attività relative alle mansioni che gli sono state assegnate.
È considerato inoltre orario di lavoro l’arco temporale trascorso dal lavoratore all’interno
dell’azienda nell’espletamento delle attività prodromiche e accessorie allo svolgimento, in senso
stretto, delle sue mansioni.
È, altresì, considerato orario di lavoro, se funzionale alla prestazione lavorativa, il tempo di
percorrenza da un “punto di raccolta” al luogo di lavoro.
ART 38 ORARIO NORMALE SETTIMANALE DI LAVORO
38.1. Durata dell’orario normale
La durata dell’orario normale di lavoro è stabilita in n. 40 ore settimanali, fatta salva una sua minore
durata stabilita dalle norme di settore o dai contratti aziendali.
Eventuali modifiche alla durata dell’orario individuale di lavoro pattuito nella lettera di assunzione
dovranno essere concordate tra le parti.
38.2. Flessibilità dell’orario e sua articolazione multi-periodale
Al fine di accrescere la competitività nel mercato e le prospettive occupazionali, di incrementare
l’utilizzo della capacità produttiva e di assecondare le variazioni di intensità dell’attività produttiva,
le aziende possono attuare, in riferimento a un determinato periodo di durata non superiore a 12
mesi e nel rispetto della media settimanale dell’orario normale contrattuale, una flessibilità oraria
adottando regimi di orari multi-periodali sulla base di una programmazione plurisettimanale che
preveda l’esecuzione di orari settimanali superiori e inferiori all’orario normale settimanale.
Nell’ambito della programmazione oraria multi-periodale, la riduzione dell’orario settimanale
105
normale in determinate settimane viene compensata da un eguale incremento dello stesso orario
in altre settimane.
I lavoratori interessati da tale programmazione percepiscono la retribuzione relativa all'orario
settimanale contrattuale normale, sia nei periodi di riduzione che in quelli di corrispondente
aumento dell'orario contrattuale.
Le ore di lavoro prestate oltre l’orario programmato settimanalmente sono considerate ore di
lavoro straordinario.
Il datore di lavoro, con congruo preavviso, comunica per iscritto ai lavoratori interessati la
programmazione dell’orario multi-periodale, comunicando, altresì, anticipatamente eventuali
variazioni.
Anche in regime di programmazione multi-periodale dell’orario di lavoro, la prestazione del
lavoratore avviene nel rispetto dei limiti di durata massima settimanale stabilita nel successivo
comma.
38.3. Durata massima dell’orario di lavoro
La durata massima della prestazione lavorativa, comprensiva delle ore di lavoro straordinario, non
può in ogni caso eccedere i seguenti limiti:
- nel corso della settimana, il limite di 50 ore in caso di distribuzione su 5 giorni e di 54
ore in caso di distribuzione su 6 giorni;
- nell’arco temporale di 4 mesi, escludendo dal computo i periodi di ferie e quelli di
assenza per malattia, non può superare la durata media di 48 ore settimanali.
A fronte di ragioni obiettive, tecniche o inerenti all’organizzazione del lavoro, la suddetta durata
media di 48 ore settimanali può essere riferita a un arco temporale massimo di 6 mesi.
38.4. Distribuzione settimanale e articolazione giornaliera dell’orario di lavoro
L’orario normale settimanale di lavoro è di norma distribuito, per la generalità dei dipendenti, in
5 ovvero 6 giorni lavorativi.
L'articolazione dell'orario di lavoro, sia settimanale che giornaliera, è stabilita dalla direzione
aziendale, conciliando, nei limiti del possibile, le esigenze produttive con le esigenze dei lavoratori.
La comunicazione rivolta ai lavoratori indicherà l'ora di inizio e di cessazione del lavoro, nonché
l'ora e la durata degli intervalli di riposo.
Quando l'orario non è comune per tutto il personale, le indicazioni circa l’orario di lavoro saranno
riportate per ciascun gruppo di lavoratori, reparto e categoria professionale.
Eventuali variazioni saranno tempestivamente comunicate ai lavoratori interessati.
38.5. Distribuzione dell’orario di lavoro su 4 giorni
Allorquando ricorrano esigenze tecniche, organizzative, produttive e di servizio, per migliorare la
competitività delle imprese, per accrescere le prospettive occupazionali e per favorire una migliore
conciliazione dei tempi di vita con quelli di lavoro, può essere prevista una distribuzione su 4 giorni
dell’orario normale settimanale di norma fissato in 36 ore, a parità di retribuzione e senza
riassorbimento dei ROL.
Tale diversa distribuzione dell’orario può avvenire soltanto su base volontaria, previo accordo con
PARTE GENERALE
106
le organizzazioni sindacali e può interessare la totalità dei lavoratori, gruppi di lavoratori, singoli
reparti o uffici e anche un singolo lavoratore.
38.6. Entrata e uscita
L'entrata e l'uscita dei lavoratori sono regolate dalle disposizioni aziendali, che definiscono l'orario
di accesso e uscita dall’azienda e di inizio e di fine lavoro. Resta fermo che all'inizio dell'orario di
lavoro il lavoratore dovrà trovarsi al suo posto per iniziare il lavoro.
38.7. Tempo tuta
Nelle ipotesi in cui l’organizzazione e il regolamento aziendale fa obbligo al lavoratore di indossare
un abito di servizio/divisa aziendale, il tempo di vestizione e di svestizione nonché il “tempo di
percorrenza” dallo spogliatoio al reparto o ufficio sono considerati orario di lavoro nei limiti di 10
minuti per turno.
38.8. Flessibilità individuale
Ai fini di una migliore funzionalità del servizio e di una maggiore efficienza della prestazione
lavorativa, nonché di una migliore conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, tutti i lavoratori o
gruppi di lavoratori possono concordare col datore di lavoro un’elasticità di orario in entrata
rispetto all’inizio dell’orario di lavoro fissato e della pausa pranzo fino a 30 minuti con correlato
recupero da parte dell’interessato alla fine della stessa giornata lavorativa.
ART 39 LAVORO STRAORDINARIO
39.1. Definizione di lavoro straordinario
Sono considerate ore di lavoro straordinario le ore di prestazione lavorativa che eccedono le ore
programmate come orario normale della settimana, anche nel caso in cui la programmazione
plurisettimanale fissi tale orario in misura inferiore o superiore a 40 ore.
39.2. Condizioni per il ricorso al lavoro straordinario
Il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario deve essere contenuto nell’ambito di particolari
esigenze organizzative dell’azienda.
Il lavoro straordinario è ammesso nelle seguenti ipotesi:
a) casi di eccezionali o particolari esigenze di natura tecnica, produttiva e commerciale;
b) casi di forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione delle prestazioni di lavoro
straordinario possa dare luogo a un pericolo grave e immediato ovvero a un danno alle
persone o alla produzione;
c) eventi particolari, come mostre, fiere e manifestazioni collegate all’attività produttiva.
Nelle norme delle specifiche Sezioni Settoriali possono essere previste ulteriori ipotesi di ricorso
al lavoro straordinario, in considerazione delle peculiarità che caratterizzano i settori di riferimento.
107
39.3. Limite annuale di lavoro straordinario
Il lavoro straordinario può essere prestato entro la soglia di 250 ore annuali individuali e nel
rispetto dei limiti di durata massima dell’orario di lavoro stabiliti nel precedente articolo.
39.4. Esigibilità del lavoro straordinario
Oltre la soglia annua individuale di 100 ore, il lavoro straordinario è ammesso previo assenso
del lavoratore. Nei limiti di tale soglia, il lavoratore non può rifiutarsi di prestare il lavoro
straordinario, se non per giustificati e comprovati motivi che impediscono la prestazione
lavorativa straordinaria (anche qualora ricorrenti di sabato).
Il rifiuto, opposto in mancanza di giustificati motivi, costituisce inadempienza ed è
disciplinarmente sanzionabile. È legittimo il rifiuto di prestare lavoro straordinario da parte del
lavoratore studente.
39.5. Maggiorazioni retributive per il lavoro straordinario
Il lavoro straordinario deve essere computato a parte e compensato con le maggiorazioni
retributive dovute per i giorni feriali e per i giorni festivi, come stabilite nella Parte Settoriale.
39.6. Conversione lavoro straordinario in riposi compensativi
A richiesta del lavoratore, la retribuzione spettante per le prestazioni di lavoro straordinario può
essere convertita in riposi individuali compensativi ovvero in ore di permessi retribuiti, di norma
goduti in gruppi di 4 o 8 ore. I suddetti riposi confluiscono sul Conto Individuale nella Banca
Ore aziendale di cui al comma 41.12 Banca Ore aziendale.
Le ore non utilizzate dal lavoratore come riposi compensativi entro il 31 dicembre di ogni anno
ovvero alla cessazione del rapporto di lavoro saranno retribuite con la maggiorazione prevista
per il lavoro straordinario.
ART 40 PAUSE E RIPOSI
40.1. Pausa non retribuita
Qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di 6 ore, il lavoratore ha diritto:
- a beneficiare di una pausa, di durata non inferiore a dieci minuti, fruita consecutivamente
ai fini del recupero delle energie psico-fisiche, nonché per attenuare il lavoro monotono
e ripetitivo;
- a una pausa per la consumazione del pasto, non inferiore a trenta minuti, le cui modalità
di fruizione sono stabilite dai contratti aziendali.
La determinazione del momento in cui godere della pausa è rimessa al datore di lavoro che la
può individuare, tenuto conto delle esigenze tecniche dell’attività lavorativa, in qualsiasi
momento della giornata lavorativa e non necessariamente in immediata successione del
trascorrere delle 6 ore di lavoro. Pertanto, nell’ipotesi in cui l’organizzazione del lavoro preveda
la giornata c.d. spezzata, la pausa potrà coincidere con il momento di sospensione dell’attività
lavorativa.
PARTE GENERALE
108
Le pause non sono computate come orario di lavoro.
40.2. Pausa per attività svolte ai videoterminali
I lavoratori che utilizzano un’attrezzatura munita di videoterminali in modo sistematico o
abituale, per venti ore settimanali, hanno diritto, qualora svolgano tale attività per almeno quattro
ore consecutive, a una pausa di 15 minuti ogni 120 minuti di applicazione continuativa al
videoterminale, senza possibilità di cumulo all’inizio e al termine dell’orario di lavoro.
Il tempo di pausa è considerato orario di lavoro.
40.3. Riposo giornaliero
Ferma restando la durata normale dell'orario settimanale, il lavoratore ha diritto a 11 ore di
riposo consecutivo ogni 24 ore. Il riposo giornaliero deve essere fruito senza soluzione di
continuità, fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata.
40.4. Riposo settimanale
Il lavoratore ha diritto, ogni 7 giorni, a un riposo di almeno 24 ore consecutive, di regola in
coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero.
Il suddetto periodo di riposo è calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni.
Fanno eccezione alle disposizioni di cui sopra le:
- attività di lavoro a turni, ogni volta cioè che il lavoratore cambi turno o cambi squadra e
non possa usufruire, tra la fine del servizio di un turno o di una squadra e l'inizio del
successivo, di periodi di riposo settimanale;
- attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata.
Il riposo di 24 ore consecutive può essere fissato in un giorno diverso dalla domenica e può
essere attuato mediante turni per il personale interessato a modelli tecnico-organizzativi di
turnazione particolare ovvero addetto alle attività aventi le particolari caratteristiche di cui all’art.
9, comma 3, del D.Lgs. n. 66/2003.
I lavoratori che lavorano la domenica godranno del prescritto riposo in un giorno diverso della
settimana.
Le ore di lavoro prestate nei giorni di riposo settimanale sono retribuite con la maggiorazione
prevista nelle singole Sezioni Settoriali, fermo restando il diritto del lavoratore di godere del
riposo compensativo nel giorno successivo, nel rispetto della normativa vigente in materia.
40.5. Riposo settimanale per esigenze religiose
Compatibilmente con l’organizzazione aziendale, il lavoratore può beneficiare, per esigenze
religiose, di un riposo settimanale in un giorno diverso dalla domenica, che deve essere
concordato tra le parti. In tal caso, al lavoratore non sono applicate le maggiorazioni salariali per
il lavoro domenicale né le disposizioni contrattuali che prevedono riposi compensativi.
Qualora una delle festività dovesse cadere nel giorno concordato col lavoratore, allo stesso
lavoratore verrà corrisposta un’ulteriore giornata di retribuzione, unitamente alla retribuzione
mensile.
109
40.6. Lavoro domenicale
Nella prospettiva di estendere la base occupazionale, la prestazione di lavoro può essere richiesta
anche nel giorno della domenica, previa informativa alle rappresentanze sindacali ove presenti.
Per ciascuna ora di lavoro prestata di domenica, verrà riconosciuta la maggiorazione prevista nella
Parte Settoriale o da accordi aziendali.
Non sono tenuti ad assicurare le prestazioni di lavoro domenicale:
- le madri o i padri anche affidatari di bambini di età inferiore a tre anni;
- i lavoratori che assistono portatori di handicap conviventi o persone non autosufficienti
titolari di assegno di accompagnamento conviventi;
- i portatori di handicap, di cui all'art. 3 comma 3 della Legge n. 104/1992.
40.7. Attività di volontariato
I lavoratori che, ai sensi della legge n. 266/1991, svolgono attività di volontariato beneficiano,
compatibilmente con l’organizzazione aziendale, delle forme di flessibilità dell’orario di lavoro o
delle turnazioni previste dal presente contratto.
40.8. Reperibilità
La reperibilità è una prestazione strumentale e accessoria rispetto alla normale prestazione lavorativa.
La reperibilità deve essere prevista in sede di assunzione. Nell’ipotesi in cui non sia stata prevista in
sede di assunzione, la reperibilità si basa sull'intesa fra le parti.
Ove le particolarità del servizio svolto dall'azienda lo richiedano necessariamente per ragioni di
pubblica utilità, il lavoratore potrà rifiutarsi soltanto in presenza di gravi motivi, adeguatamente
documentati. Durante il periodo di reperibilità il lavoratore è a disposizione del datore di lavoro per
sopperire a esigenze non prevedibili, al fine di assicurare il ripristino e la continuità dei servizi. La
reperibilità può essere oraria, giornaliera o settimanale. La reperibilità settimanale non può eccedere
le 2 settimane continuative su 4 e non deve comunque coinvolgere più di 6 giorni continuativi.
L’inserimento nei turni di reperibilità deve essere comunicato al lavoratore almeno 7 giorni prima.
Il datore di lavoro provvede ad avvicendare nel servizio di reperibilità il maggior numero possibile
di lavoratori, dando priorità ai dipendenti che ne facciano richiesta. Il lavoratore non può rifiutarsi,
salvo giustificato motivo, di compiere turni di reperibilità. Il lavoratore in reperibilità, in caso di
chiamata, è tenuto ad attivarsi immediatamente per far fronte all'intervento richiesto in un tempo
congruo, in modo da raggiungere il luogo dell'intervento, di norma entro 30 minuti dalla chiamata,
fatta salva diversa pattuizione aziendale. In caso di chiamata, l’attività prestata viene computata come
lavoro straordinario ovvero compensata con recupero orario in relazione alle esigenze di servizio e
a richiesta dell’interessato. Al lavoratore in reperibilità, che utilizzi mezzi pubblici di trasporto ovvero
sia autorizzato all'uso di un proprio mezzo di trasporto per raggiungere il luogo dell'intervento, sono
rimborsate le spese di viaggio la cui quantificazione avviene secondo gli accordi e le prassi aziendali
in atto. Al lavoratore in reperibilità è in ogni caso dovuta, per il periodo nel quale sia in attesa di
un’eventuale chiamata, l’indennità di reperibilità, la cui quantificazione può essere stabilita dalle
norme delle Parti Settoriali ovvero ai contratti aziendali, sulla base delle specifiche esigenze del
comparto di riferimento. Le ore di reperibilità non devono considerarsi ai fini del computo
dell’orario di lavoro legale e di quello contrattuale.
PARTE GENERALE
110
ART 41 PERMESSI ANNUI RETRIBUITI (PAR)
41.1. Definizione di PAR
I Permessi Annui Retribuiti (in sigla PAR) indicano i riposi retribuiti che spettano a richiesta al
lavoratore con rapporto di lavoro subordinato sia a tempo indeterminato che determinato, sia in
forza di legge a fronte delle festività soppresse (permessi ex festività), sia in forza di previsione
contrattuale che contempli una riduzione dell’orario normale di lavoro (permessi ROL).
L’azienda può disporre, in casi eccezionali e previo confronto sindacale, la fruizione collettiva dei
PAR, di cui al seguente comma 41.11.
La disciplina dei PAR, di cui al presente articolo, non si applica ai riposi compensativi di cui al comma
39.6.
I PAR sono accantonati nel Conto Individuale, nella Banca ore aziendale di cui al comma 41.12.
41.2. Permessi per Festività soppresse
In sostituzione delle 4 festività abolite dal combinato disposto della legge 5.3.1977, n. 54 e del D.P .R.
28/12/1985, n. 792, spettano a ciascun lavoratore 32 ore annue di permessi retribuiti, fruite in 4
blocchi unitari di 8 ore ciascuno.
Nel caso di malattia intervenuta durante il godimento di un permesso per festività soppressa, il
lavoratore ha il diritto di usufruire del permesso non goduto in un periodo successivo.
41.3. Permessi per ROL
Al fine di incentivare l'incremento dell'occupazione e di favorire la conciliazione vita-lavoro è
riconosciuta alla generalità dei lavoratori, a parità di retribuzione, un monte ore annuo di riduzione
dell'orario di lavoro (in sigla ROL) di almeno 40 ore utilizzate dai lavoratori a titolo di permessi orari
individuali/permessi ROL, fruiti in blocchi unitari di 4 ovvero di 8 ore.
Nelle Sezioni Settoriali possono essere previsti diversi monte-ore di riduzione annua dell’orario di
lavoro/permessi ROL, in considerazione delle peculiarità dei settori del Comparto.
41.4. Maturazione mensile dei PAR
I permessi retribuiti, di cui ai precedenti commi, maturano in dodicesimi per ogni mese o frazione
di mese non inferiore a 15 giorni di effettiva prestazione lavorativa, conteggiando come tale anche i
periodi di astensione obbligatoria per maternità e le assenze per le quali corre l’obbligo della
retribuzione a carico dell’azienda. Nei mesi non lavorati interamente, le frazioni lavorate pari o
superiori a 15 giorni sono considerate mese intero.
41.5. Rimodulazione dei PAR
Le ore di PAR sono rimodulate in proporzione all’orario contrattuale in caso contratto di lavoro
part-time ovvero di assunzione in corso d’anno, di risoluzione del rapporto di lavoro, di assenze non
retribuite e di Cassa Integrazione Guadagni (CIG).
111
41.6. Assorbimento dei PAR
Il monte ore della riduzione dell’orario di lavoro/permessi ROL può essere assorbito da eventuali
riduzioni settimanali o giornaliere dell’orario contrattuale, così come stabilite nelle Sezioni Settoriali
o in accordi aziendali.
Non assorbono il monte ore dei permessi ROL, le riduzioni di orario disposte a causa della nocività
del lavoro.
41.7. Tempi di fruizione dei PAR
Il periodo di fruizione dei PAR è, di norma, accordato previa valutazione delle esigenze tecniche e
organizzative dell’azienda con quelle personali del lavoratore.
I PAR vanno comunque fruiti entro la data limite del 30 giugno successivo all’anno di maturazione.
41.8. Retribuzione per mancata fruizione dei PAR
Le ore di PAR non concesse o comunque non fruite dal lavoratore entro la data limite, di cui al
comma precedente, devono essere retribuite con la paga oraria in godimento all’atto del pagamento.
41.9. La richiesta di PAR
Le ore di PAR possono essere richieste a titolo di riposo, dal lavoratore, a partire dal mese successivo
alla loro maturazione.
Ai fini del godimento dei permessi maturati e salvo i casi di documentata impossibilità,
imprevedibilità o urgenza, il dipendente formulerà al responsabile aziendale una richiesta scritta, con
un preavviso di 10 giorni.
41.10. Evasione delle richieste PAR
L’azienda accoglie la richiesta, da parte del lavoratore, di godimento delle ore di PAR, salvo che non
ostino obiettive e comprovate necessità aziendali legate alla specifica mansione del lavoratore
richiedente.
Nel caso di richieste contemporanee di PAR che interessino oltre il 5% dei lavoratori normalmente
addetti al turno, l’azienda potrà procrastinare la fruizione di permessi secondo l'ordine cronologico
di presentazione
41.11. Fruizione collettiva di PAR
Allorquando dovesse verificarsi una sospensione o una riduzione dell’attività lavorativa dovuta a
causa di forza maggiore o a una contrazione temporanea di mercato, l’azienda potrà attivare la
fruizione collettiva dei permessi PAR per tutti o per gruppi di lavoratori.
41.12. Banca Ore aziendale e Conto Individuale
Al fine di garantire la corretta gestione delle ore di permessi maturati e fruiti da ciascun
dipendente nel corso dei mesi, l'azienda cura l’istituzione e il mantenimento di una Banca delle
Ore, associando a tal fine a ciascun lavoratore, anche a tempo determinato, un Conto
Individuale delle ore, in cui confluiscono:
PARTE GENERALE
112
- le ore maturate a titolo di PAR, di cui al presente articolo;
- i riposi compensativi, di cui al comma 39.6.
ART 42 BANCA SOLIDALE AZIENDALE
42.1. Cessione solidale
In ciascuna azienda il datore di lavoro curerà la tenuta di una banca solidale, alimentata dalla
solidarietà di tutti i lavoratori che intendono offrire sostegno ai colleghi che versano in
particolari condizioni di difficoltà o di fragilità.
In un’ottica di mutuo soccorso, i lavoratori, attraverso comunicazione scritta, possono
volontariamente cedere, a titolo gratuito, alla banca solidale alcuni giorni delle proprie ferie
maturate, nonché ore di permessi accantonate sul proprio conto individuale nella banca ore.
42.2. Beneficiari della “Banca” solidale
Possono ricorrere alla banca solidale aziendale i lavoratori che versano in particolari
condizioni di difficoltà e/o di fragilità. In particolare:
- lavoratori e lavoratrici che hanno necessità di prestare assistenza ai figli minori o al
coniuge (o persona parte di unione civile o convivente more uxorio) o un parente di I
grado che, per particolari condizioni di salute, necessitano di cure costanti;
- lavoratrici inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente
certificati ai sensi della normativa vigente;
- lavoratori e lavoratrici in grave stato di fragilità.
42.3. Modalità di accesso alla “Banca” solidale
L’azienda comunicherà, periodicamente, ai lavoratori interessati “la dotazione” della banca
solidale.
I lavoratori che avranno necessità di ricorrere alla banca solidale produrranno apposita istanza
nei modi e nei tempi indicati dall’azienda.
Lo stato di necessità deve essere debitamente documentato secondo la normativa vigente.
Le richieste saranno evase secondo i principi di equa ripartizione e sulla base della gravità delle
motivazioni addotte.
È in ogni caso garantito il diritto alla privacy dei lavoratori richiedenti.
ART 43 LAVORO FESTIVO
43.1. Giorni festivi
Sono considerati, agli effetti del presente CCNIL, giorni festivi:
- l’Anniversario della Liberazione – 25 Aprile;
- la Festa del Lavoro – 1° Maggio;
- la Festa della Repubblica – 2 Giugno;
113
- Capodanno – 1° Gennaio;
- Epifania – 6 Gennaio;
- Lunedì di Pasqua;
- Assunzione di Maria Vergine – 15 Agosto
- Ognissanti – 1° Novembre
- Immacolata Concezione – 8 Dicembre;
- Santo Natale – 25 Dicembre;
- Santo Stefano – 26 Dicembre;
- Santo Patrono della località dove si svolge il lavoro.
Durante i suddetti giorni festivi il dipendente ha diritto di astenersi dal lavoro, percependo
comunque la relativa sola retribuzione di fatto.
Qualora una delle festività sopra elencate dovesse coincidere con la domenica, sarà corrisposto
ai lavoratori, in aggiunta alla retribuzione ordinaria, un ulteriore importo, pari alla quota
giornaliera della normale retribuzione.
Al lavoratore spetta la retribuzione prevista per la festività anche in caso di malattia, infortunio,
astensione per maternità obbligatoria e facoltativa, congedo matrimoniale, ferie, permessi e
assenze per giustificati motivi, nonché in caso di sospensione dal lavoro per ragioni
indipendenti dalla volontà del lavoratore.
La retribuzione non è invece dovuta per le festività che ricorrono in periodi di sospensione
dalla retribuzione e dal servizio in conseguenza di provvedimenti disciplinari o di assenza
ingiustificata.
ART 44 LAVORO NOTTURNO
44.1. Definizioni
È considerato lavoro notturno il periodo di almeno 7 ore consecutive che comprende
l’intervallo tra le 22:00 e le 6:00 del mattino.
È considerato lavoratore notturno il lavoratore che, normalmente, presta nel periodo notturno
almeno 3 ore del suo tempo di lavoro giornaliero.
44.2. Durata massima del lavoro notturno
L'orario dei lavoratori notturni non può superare le 8 otto ore in media nelle 24 ore.
D’intesa con le R.S.A., ove presenti, è possibile individuare un periodo di riferimento più
ampio sul quale calcolare, come media, il suddetto limite massimo, anche mediante
l'applicazione di orari plurisettimanali.
Sono escluse dalla flessibilità di cui al periodo precedente le lavorazioni che comportano rischi
particolari o rilevanti tensioni fisiche o mentali.
44.3. Maggiorazione per il lavoro notturno
La maggiorazione spettante per il lavoro notturno è stabilita in misura percentuale
nell’apposita tabella definita nella sezione della Parte Settoriale, sulla base delle specifiche
PARTE GENERALE
114
peculiarità del comparto di riferimento.
44.4. Casi di eccezionalità
I casi di eccezionalità per i quali il lavoro non va considerato notturno sono i seguenti:
- il lavoro prestato per sostituzione di lavoratori per mancato cambio turno;
- il lavoro prestato per la manutenzione, ripristino o sicurezza degli impianti;
- il lavoro effettuato a seguito di spostamento eccezionale dal lavoro a giornata o dal turno
diurno al notturno;
- il lavoro prestato in regime di flessibilità dell'orario di lavoro;
- il lavoro effettuato per le causali di ricorso al lavoro eccedente e straordinario.
Gli adolescenti che hanno compiuto 16 anni possono essere, eccezionalmente e per il tempo
strettamente necessario, adibiti al lavoro notturno quando si verifichi un caso di forza
maggiore che ostacola il funzionamento dell'azienda, purché tale lavoro sia temporaneo e non
ammetta ritardi, non siano disponibili lavoratori adulti e siano concessi periodi equivalenti di
riposo compensativo entro tre settimane. In tale caso il datore di lavoro deve dare immediata
comunicazione all’Ispettorato Territoriale del lavoro, indicando i nominativi dei lavoratori, le
condizioni costituenti la forza maggiore, le ore di lavoro.
44.5. Limiti al lavoro notturno
È vietato adibire al lavoro notturno:
- le donne dalle ore 24:00 alle ore 6:00, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al
compimento di 1 anno di età del bambino;
- i minori, per un periodo di almeno 12 ore consecutive comprendente l’intervallo tra le
ore 22:00 e le ore 6:00 o tra le ore 23:00 e le ore 7:00.
44.6. Lavoratori non obbligati alla prestazione di lavoro notturno
Non sono obbligati a prestare lavoro notturno:
a) la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a 3 anni o, in alternativa, il lavoratore
padre convivente con la stessa prole;
b) la lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente di
età inferiore a dodici anni;
c) la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni;
d) la lavoratrice madre adottiva o affidataria di un minore, nei primi tre anni dall’ingresso
del minore in famiglia e comunque fino al 12° anno di età o, in alternativa ed alle stesse
condizioni, il lavoratore padre adottivo o affidatario convivente con la stessa prole.
44.7. Inidoneità alla prestazione di lavoro notturno
In caso di sopravvenuta inidoneità allo svolgimento del lavoro notturno, accertata dal medico
competente o dalle strutture sanitarie pubbliche, il lavoratore viene adibito, ove possibile, al
115
lavoro diurno e ad altre mansioni corrispondenti al livello e alla categoria legale di
inquadramento.
La contrattazione decentrata può definire ulteriori e specifiche modalità di applicazione, anche
qualora l’assegnazione ad altre mansioni o ad altri ruoli non risulti applicabile.
44.8. Lavoro straordinario notturno
La maggiorazione per la prestazione del lavoro straordinario notturno è definita in misura
percentuale nelle tabelle riportate nelle singole sezioni della Parte Settoriale.
Il lavoro effettuato di notte, nel normale orario di lavoro, non è considerato lavoro
straordinario.
44.9. Consultazione
L’introduzione del lavoro notturno deve essere preceduta dalla consultazione con le
rappresentanze sindacali, se costituite in azienda, aderenti alle Parti firmatarie del presente
CCNIL, o, in mancanza, con le organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori appartenenti
alle Parti come sopra definite e per il tramite dell'Associazione cui l'azienda aderisca o
conferisca mandato. La suddetta consultazione deve essere effettuata e conclusa entro un
periodo di 7 giorni.
44.10. Tutele
La valutazione dello stato di salute dei lavoratori notturni deve avvenire a cura e a spese del
datore di lavoro o per il tramite del medico competente aziendale oppure delle strutture
sanitarie pubbliche, attraverso controlli preventivi e periodici, almeno ogni due anni, volti a
verificare l'assenza di controindicazioni al lavoro notturno a cui sono adibiti gli stessi
lavoratori.
Il datore di lavoro garantisce al lavoratore notturno, durante il lavoro notturno e previa
informativa alle rappresentanze sindacali, ove presenti in azienda, un livello di servizi o di
mezzi di prevenzione o di protezione adeguato ed equivalente a quello previsto per il turno
diurno.
Il datore di lavoro assicura, per i lavoratori notturni che effettuano le lavorazioni che
comportano rischi particolari o rilevanti tensioni fisiche o mentali, appropriate misure di
prevenzione e di protezione personale e collettiva.
ART 45 LAVORO A TURNI
45.1. Nozione
Costituisce lavoro a turni qualsiasi metodo di organizzazione del lavoro, anche in gruppi
ovvero a squadre, in forza del quale diversi dipendenti sono occupati negli stessi posti di lavoro
secondo un determinato ritmo rotativo su più turni giornalieri.
È considerato altresì lavoro a squadre quello prestato dai lavoratori che si avvicendano a una
stessa macchina o nelle medesime mansioni entro le 24 ore, anche se a turni non di uguale
PARTE GENERALE
116
durata.
Il lavoro a turni può riguardare singole unità produttive o reparti e può articolarsi anche in un
ciclo continuo, in base alle esigenze della produzione, in particolare quando gli impianti
aziendali non consentono interruzioni dell’attività.
45.2. Disciplina
I lavoratori non possono rifiutarsi all’istituzione di turni di lavoro giornalieri e devono prestare la
loro opera nel turno stabilito, salvo sopraggiunta inidoneità ovvero documentata forza maggiore.
Il datore di lavoro è tenuto a comunicare preventivamente al lavoratore l’orario di lavoro o i turni
che lo stesso lavoratore dovrà rispettare nella successiva settimana.
La ripartizione giornaliera in turni dell'orario di lavoro settimanale contrattuale viene stabilita dalla
Direzione aziendale, informando e consultando le rappresentanze sindacali aziendali, ove costituite.
Al fine di evitare che solo una parte dei lavoratori presti la propria opera esclusivamente in ore
notturne, il datore di lavoro curerà l'alternarsi dei lavoratori nei diversi turni.
L'orario di lavoro viene disposto in modo tale da consentire ai lavoratori turnisti di usufruire
periodicamente della disponibilità del pomeriggio del sabato.
Nei casi di più turni, per prestazioni che richiedono continuità di presenza, il lavoratore del turno
cessante non potrà lasciare il posto di lavoro fino a quando non venga sostituito. La sostituzione
dovrà avvenire entro il termine massimo di un numero di ore corrispondente alla metà del turno.
Quando non sia possibile la tempestiva sostituzione e le mansioni siano tali che dalla sua assenza
possa derivare un pregiudizio alla produzione e al lavoro degli altri lavoratori, in via del tutto
eccezionale, il termine massimo anzidetto potrà essere prolungato per tutta la durata del turno. Dette
prestazioni oltre l'orario normale di lavoro giornaliero sono considerate anche agli effetti economici
straordinarie.
Al lavoratore, che abbia prolungato la sua prestazione per le 8 ore del turno successivo, non potrà
essere richiesta alcuna prestazione straordinaria nei 6 giorni lavorativi successivi.
Per sopperire a temporanee necessità di carattere organizzativo e/o di carattere produttivo l’azienda
potrà modificare lo schema di turnazione di singoli lavoratori, previa comunicazione ai lavoratori
interessati con un preavviso minimo di 2 giorni.
In caso di turnazioni con prestazioni notturne, sarà dovuta la maggiorazione prevista per lavoro
notturno.
45.3. Riposi per i lavoratori turnisti
Il riposo settimanale per i lavoratori turnisti, compatibilmente con le esigenze aziendali, può non
coincidere con la domenica.
Qualora il lavoratore turnista dovesse prestare la sua attività nel giorno di riposo, egli avrà diritto alla
maggiorazione stabilita per il lavoro festivo.
I riposi per i lavoratori turnisti notturni maturano “pro-quota”, su base annua, con riferimento ai
turni notturni prestati.
45.4. Riposo per pausa pranzo per i lavoratori turnisti
117
I lavoratori turnisti con orari di lavoro di 8 ore giornaliere consecutive ovvero addetti a turni
avvicendati hanno diritto ad un riposo retribuito di mezz'ora per la consumazione del pranzo, da
usufruire possibilmente fuori dai locali o a macchine ferme.
45.5. Trattamento dei lavoratori turnisti
I lavoratori turnisti hanno diritto, oltre al riposo di cui al precedente comma, alle pause, ai riposi
giornalieri e ai riposi settimanali di cui godono i lavoratori non turnisti.
45.6. Norme particolari
Nelle norme delle Sezioni Settoriali può essere prevista una specifica integrazione alla presente
regolamentazione del lavoro a turni, con particolare riferimento alla riduzione d’orario in caso
di processi produttivi a ciclo continuo.
ART 46 DISPOSIZIONI SPECIALI
46.1. Orario di lavoro e riposo dei minori
Per i minori di età compresa tra i 16 e i 18 anni, l’orario di lavoro non può superare le 8
giornaliere e le 40 settimanali.
Per i minori di 16 anni liberi da obblighi scolastici, l’orario di lavoro non può superare le 7 ore
giornaliere e le 35 ore settimanali.
Per i minori di età superiore a 15 anni, ma inferiore a 16, ancora soggetti all’obbligo scolastico,
titolari di un rapporto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, che costituisce
una modalità di assolvimento dell’obbligo stesso, l’orario di lavoro non può superare le 7 ore
giornaliere e le 35 ore settimanali.
Durante il periodo estivo, i minori di 16 anni che hanno concluso con profitto l’anno scolastico,
possono essere considerati temporaneamente liberi da obblighi scolastici.
L’orario di lavoro dei minori non può eccedere le 4 ore e 30 minuti senza interruzioni; laddove
siano superate le 4 ore e 30 minuti nel corso della giornata, dovrà essere concessa un’adeguata
pausa di almeno un’ora. È vietato il ricorso al lavoro straordinario e a quello notturno per i
minori, salvo le eccezioni previste dalla normativa vigente.
46.2. Lavoratori addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia.
Sono considerati lavori discontinui o di semplice attesa o custodia quelli elencati nella tabella
approvata con Regio Decreto n. 2657/1923 e nei successivi provvedimenti aggiuntivi e
modificativi e che non richiedono un impegno lavorativo assiduo e continuativo, ma che
consentono intervalli più o meno ampi di inoperosità.
Si considerano pertanto lavoratori discontinui, a titolo esemplificativo, gli autisti, gli infermieri,
i custodi, i portinai, i guardiani diurni e quelli notturni, i fattorini, gli uscieri, gli inservienti, gli
addetti al servizio estinzione degli incendi, gli addetti al servizio di carico e scarico, gli addetti
alle cabine di produzione e di trasformazione dell’energia elettrica, gli addetti alla sorveglianza,
al presidio e/o conduzione di apparecchiature e impianti.
PARTE GENERALE
118
Per gli addetti a tali lavori, ferme restando le norme di legge vigenti con le eccezioni e deroghe
relative, l’orario normale contrattuale di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo
di 7 giorni, le 48 ore.
In relazione alle specifiche esigenze aziendali, la durata media dell'orario di lavoro deve essere
calcolata con riferimento ad un periodo non superiore a 12 mesi di calendario.
All'atto dell'assunzione o del passaggio a mansioni discontinue l'azienda deve comunicare al
lavoratore interessato l'orario di lavoro e la relativa paga.
Ai fini del trattamento economico per festività, ferie, tredicesima e quattordicesima mensilità,
sarà tenuto conto della normale retribuzione di fatto percepita dal discontinuo in relazione al
proprio orario.
Gli addetti a mansioni discontinue di semplice attesa o di custodia saranno considerati a tutti gli
effetti alla stregua degli addetti a mansioni continue, qualora il contenuto delle mansioni da essi
espletate tolga di fatto il carattere della discontinuità del lavoro.
Una specifica regolamentazione può essere prevista nella Parte Settoriale in ragione delle
specifiche esigenze dei settori produttivi.
46.3. Deroghe alla disciplina della durata settimanale dell’orario
Per i lavoratori indicati nell’art. 16 del d.lgs. n. 66/2003 non vige il limite di orario settimanale.
46.4. Deroghe alla disciplina in materia di riposo giornaliero, pause, lavoro notturno,
durata massima settimanale dell’orario
Per le categorie di lavoratori indicate dall’articolo 17 del d.lgs. 66/2003 non vigono i limiti
previsti dal medesimo decreto in materia di riposo giornaliero, pause, lavoro notturno, durata
massima settimanale dell’orario.
La contrattazione aziendale può introdurre specifiche discipline, in relazione alle particolari
esigenze organizzative e produttive dell’azienda.
ART 47 DIRITTO ALLE FERIE ANNUALI
47.1. Funzione
L’istituto delle ferie è finalizzato a reintegrare le energie psicofisiche del lavoratore spese durante
l’anno di lavoro e alla soddisfazione di esigenze psicologiche fondamentali, consentendogli di
partecipare più incisivamente alla vita familiare e sociale e di tutelare il suo diritto alla salute
psicofisica.
47.2. Durata minima delle ferie
119
Il lavoratore ha diritto, per ogni anno di servizio, a un periodo di ferie pari ad un mese, ovvero
4 settimane più due giorni, ovvero 26 giorni, come definiti nel successivo comma 47.3.
Il predetto periodo minimo non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non
godute.
47.3. Definizione del periodo di calendario
Nello stabilire la durata, inizio e termine, del periodo di calendario, nel corso del quale vengono
fruite le ferie spettanti, non si tiene conto dei giorni di festività infrasettimanali, nonché delle
domeniche o se diversi, dei giorni di riposo settimanale.
47.4. Irrinunciabilità
Salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro, le ferie sono irrinunciabili e non possono
essere sostituite dalla relativa indennità per ferie non godute, se non per i periodi eccedenti le 4
settimane.
47.5. Criteri di maturazione delle ferie
Nel corso dell’anno solare le ferie maturano in proporzione al servizio effettivamente prestato,
nella misura di 1/12 (2,16) del periodo previsto dal precedente comma 47.2, per ogni mese di
servizio o per ogni frazione superiore ai 14 giorni.
Sono equiparati al servizio effettivo è perciò validi ai fini del computo delle ferie: il congedo di
maternità o paternità obbligatorio; il congedo parentale; le assenze per malattia, limitatamente
al periodo di comporto; i permessi per disabili e loro familiari; il congedo matrimoniale; le
assenze per infortunio sul lavoro, i periodi di cassa integrazione a orario ridotto; i permessi per
incarichi presso i seggi elettorali; il periodo compreso tra il licenziamento illegittimo e la
reintegrazione nel posto di lavoro.
Non concorrono, invece, al computo delle ferie: le assenze per malattia del minore; i periodi di
aspettativa per lo svolgimento di funzioni pubbliche elettive o per ricoprire cariche sindacali; i
periodi di cassa integrazione a zero ore; i periodi di cassa integrazione straordinaria
limitatamente alle ore non lavorate; i periodi di permesso o di aspettativa non retribuiti e i periodi
di sospensione dal lavoro per sciopero, il periodo di preavviso.
47.6. Criteri di distribuzione e di fruizione delle ferie
Il periodo di fruizione delle ferie è stabilito dal datore di lavoro, in considerazione delle esigenze
sia tecniche, organizzative e produttive dell’azienda sia personali e familiari del lavoratore.
In caso, comunque, di richiesta del lavoratore, il periodo minimo di ferie annuali di cui al
precedente comma 47.2 va goduto, nel corso dell'anno di maturazione, per almeno 2 settimane
consecutive e per le restanti 2 settimane nei 18 mesi successivi al termine dello stesso anno di
maturazione.
L’azienda può riconoscere un titolo di preferenza per la concessione del periodo feriale alla
lavoratrice o al lavoratore che esercitano la potestà genitoriale su minori e che non hanno
all’interno del nucleo familiare convivente l’altro genitore.
PARTE GENERALE
120
47.7. Trattamento economico
Per il periodo di ferie al lavoratore spetta la normale retribuzione, salvo quanto eventualmente
diversamente previsto nelle Sezioni Settoriali, delle peculiarità dei settori ricompresi nel
Comparto.
Per i lavoratori a cottimo, verrà computato l'utile medio di cottimo realizzato nei periodi di paga
del trimestre immediatamente precedente la corresponsione delle ferie.
47.8. Effetti dell’assunzione e della risoluzione del rapporto sul diritto alle ferie
In caso di assunzione o di risoluzione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno di competenza
le ferie spettanti cono computate secondo il comma precedente.
Le ferie non godute devono essere retribuite.
Nell’ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro, il periodo minimo di ferie annuali di 4
settimane, di cui al comma 47.2, può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non
godute.
47.9. Ferie collettive
Le ferie possono avere carattere collettivo: per officina, per reparto o per scaglioni.
Il periodo delle ferie consecutive e collettive non può superare le 3 settimane.
Qualora il periodo di ferie collettive sia pari a 20 giorni lavorativi o 24 giorni lavorativi,
rispettivamente, in caso di distribuzione dell'orario di lavoro settimanale su 5 o 6 giorni, il
periodo residuo dovrà essere di norma goduto nell'anno di maturazione e, comunque, per un
massimo di 2 settimane, entro i 18 mesi successivi all'anno di maturazione, tenendo conto delle
esigenze aziendali e, pertanto, non può essere sostituito dalla relativa indennità, salvo il caso di
risoluzione del rapporto di lavoro in corso d'anno.
Il periodo delle ferie collettive è di norma programmato entro il 1° quadrimestre dell'anno.
Qualora il lavoratore, per cause dovute a imprescindibili esigenze tecniche della lavorazione, non
sia ammesso al godimento delle ferie collettive, si concorderà il rinvio ad altra epoca del
godimento delle ferie stesse.
47.10. Richiamo del lavoratore in ferie
Per motivate esigenze aziendali, il datore di lavoro può richiamare, durante il periodo di ferie,
il lavoratore in servizio, con un preavviso di almeno 2 giorni. In tale ipotesi il lavoratore ha
diritto a completare, in epoca successiva, il suo periodo di ferie. Il lavoratore ha, altresì, diritto
al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per il viaggio, sia per il rientro
anticipato in sede che l’eventuale ritorno nel luogo dove trascorreva le ferie.
Non è computato nelle ferie il periodo di tempo necessario per rientrare in sede ed
eventualmente per ritornare nella località di riposo.
47.11. Lavoratori extra-comunitari
Ai fini del ricongiungimento familiare nel Paese di provenienza, i lavoratori extra-comunitari
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potranno fruire, compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative e dei picchi di attività,
le ferie in maniera continuativa.
PARTE GENERALE
122
TITOLO X LUOGO DELLA PRESTAZIONE
ART 48 SEDE DI LAVORO
Il lavoratore ha diritto di conoscere la propria sede di lavoro, che deve essere indicata per iscritto
nel contratto.
Qualunque modifica della sede di lavoro, anche se configura il trasferimento o il distacco del
lavoratore, deve avvenire nel rispetto della disciplina legale e delle disposizioni del presente titolo.
ART 49 TRASFERIMENTO
49.1. Nozione
È in facoltà del datore di lavoro disporre il mutamento del luogo della prestazione lavorativa del
lavoratore, trasferendolo da una unità produttiva ad un’altra in presenza di comprovate ragioni
tecniche, organizzative o produttive.
I trasferimenti collettivi formano oggetto di preventiva comunicazione alle organizzazioni
sindacali dei lavoratori e, a richiesta delle stesse, di esame comune.
49.2. Comunicazione
Il trasferimento deve essere comunicato per iscritto al lavoratore, indicando nella relativa
comunicazione le ragioni del trasferimento.
Il trasferimento deve essere preceduto da un congruo preavviso che non può essere inferiore a:
- 15 giorni, se in ambito comunale;
- 30 giorni, se in ambito regionale;
- 45 giorni, se in ambito nazionale;
- 60 giorni, se all’estero.
49.3. Unità Produttiva
Per unità produttiva si intende l’articolazione aziendale caratterizzata da condizioni imprenditoriali
di indipendenza tecnica e amministrativa tali che nel suo ambito si esaurisce, per intero o per una
frazione di esso, il ciclo produttivo aziendale.
L’ipotesi di trasferimento si configura anche se lo spostamento ha per oggetto unità produttive
collocate nell’ambito dello stesso comune.
49.4. Contestazione del lavoratore
Il lavoratore non può rifiutare il trasferimento disposto sulla base del semplice rilievo che sarebbe
illegittimo. Il rifiuto in tal senso integra gli estremi della insubordinazione, passibile di
procedimento disciplinare.
Il lavoratore, entro 3 giorni dalla ricezione della comunicazione di trasferimento, può
rappresentare al datore di lavoro particolari situazioni personali ostative al trasferimento. Il datore
123
di lavoro, nei successivi 3 giorni dalla ricezione della comunicazione del lavoratore, dovrà fornire
riscontro alla richiesta.
Se il lavoratore intende contestare il trasferimento, è tenuto ad impugnarlo stragiudizialmente nei
60 giorni successivi al ricevimento della comunicazione scritta da parte del datore di lavoro e
depositare il ricorso giurisdizionale nei 180 giorni successivi alla data della impugnazione
stragiudiziale.
49.5. Trasferimento su richiesta del lavoratore
Il trasferimento può essere disposto anche su espressa richiesta scritta del lavoratore.
La richiesta non vincola il datore di lavoro a dare corso al trasferimento ma lo obbliga a valutare
la richiesta nel rispetto dei canoni di buona fede e correttezza.
49.6. Trattamento economico
In caso di trasferimento, il lavoratore ha diritto:
- al rimborso delle spese vive sostenute e documentate per sé, per i familiari conviventi e
per gli effetti personali;
- limitatamente alla durata del viaggio, alla indennità di trasferta, come stabilita nella Parte
Settoriale;
- al rimborso delle eventuali spese sostenute per la risoluzione anticipata del contratto di
locazione dell'abitazione di provenienza;
- ad una indennità, se prevista dalla Parte Settoriale, avuto riguardo alla distanza del luogo
di trasferimento rispetto al comune di residenza.
Al lavoratore che venga trasferito dietro sua richiesta compete solo il rimborso delle spese di
viaggio e di trasporto.
49.7. Trasferimento per incompatibilità ambientale
Il trasferimento per incompatibilità ambientale è determinato da una situazione di grave difficoltà
nei rapporti tra lavoratori, idonea ad incidere sul funzionamento ottimale dell’unità produttiva e
prescinde dalla circostanza che la disfunzione sia addebitabile al lavoratore trasferito.
49.8. Dirigenti sindacali
Il trasferimento da una unità produttiva ad un’altra dei dirigenti sindacali può essere disposto solo
previo nulla osta delle associazioni sindacali di appartenenza.
ART 50 DISTACCO
50.1. Nozione
Si configura la fattispecie del distacco allorché il datore di lavoro, per soddisfare un proprio
interesse organizzativo o produttivo, o al fine di evitare riduzioni di personale secondo specifici
accordi sindacali, collochi temporaneamente uno o più lavoratori presso un’altra azienda per
l’esecuzione di una specifica attività lavorativa.
PARTE GENERALE
124
Non è richiesto il consenso del lavoratore salvo che il distacco comporti un mutamento delle
mansioni del medesimo.
Quando il distacco comporta un trasferimento ad una unità produttiva sita a più di 50 km da quella
in cui il lavoratore è adibito, esso può avvenire soltanto per comprovate ragioni tecniche,
organizzative, produttive o sostitutive.
50.2. Titolarità del rapporto di lavoro
Il datore di lavoro distaccante rimane il titolare e il responsabile del rapporto di lavoro ma
l’esercizio del potere direttivo passa in capo all’azienda distaccataria, fermo restando che eventuali
sanzioni disciplinari sono irrogate dall’imprenditore distaccante.
50.3. Comunicazione
Il distacco deve essere comunicato al lavoratore con atto scritto recante le ragioni del
provvedimento.
Il distacco deve essere preceduto da un congruo preavviso che non può essere inferiore a:
- 15 giorni se in ambito comunale;
- 30 giorni se in ambito regionale;
- 45 giorni se in ambito nazionale;
- 60 giorni se all’estero.
50.4. Obblighi di prevenzione e protezione
Gli obblighi di prevenzione e protezione, inclusa la sorveglianza sanitaria, sono a carico del datore
di lavoro distaccatario.
Il datore di lavoro distaccante informa il lavoratore sui rischi tipici connessi allo svolgimento delle
mansioni per le quali viene distaccato.
50.5. Trattamento economico
Il datore di lavoro distaccante rimane responsabile del trattamento economico e previdenziale
relativo al lavoratore distaccato.
50.6. Distacco parziale
Il lavoratore può esercitare la propria attività lavorativa presso il distaccatario anche solo
parzialmente, continuando a svolgere presso il distaccante la restante parte dell’attività lavorativa.
50.7. Distacco transnazionale
In caso di distacco transazionale, la regolamentazione è dettata dal d.lgs. n. 122 del 15 settembre
2020, di recepimento della Direttiva UE 2018/957.
ART 51 TRASFERTA
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51.1. Nozione
La trasferta consiste nello spostamento temporaneo del lavoratore in una sede di servizio diversa
da quella di appartenenza.
La trasferta non determina la modificazione definitiva della abituale sede di lavoro del
dipendente, che rimane soggetto al potere direttivo, disciplinare e gerarchico del datore di lavoro.
51.2. Obbligo di preavviso
La trasferta e la sua presumibile durata devono essere comunicate per iscritto al lavoratore, con
un preavviso di almeno 3 giorni, salvo casi di urgenza.
51.3. Durata massima della trasferta
La durata della trasferta non può eccedere di regola i tre mesi. Il datore di lavoro può, in ogni
momento, disporre il rientro del lavoratore dalla trasferta.
51.4. Rimborsi spese
Salvo quanto eventualmente previsto dalla Parte Settoriale, ai lavoratori in trasferta che prestano
servizio fuori dal comune ove ha sede l’azienda presso la quale gli stessi sono in forza, è
riconosciuto un rimborso spese di viaggio, vitto e alloggio, in base a quanto liquidato su nota
documentata, salvo accordo forfettario tra le parti. Le ore di viaggio saranno compensate con
normale retribuzione, fino a un massimo di 8 ore; le ore successive alla normale durata saranno
calcolate come straordinario. L’importo approssimativo sarà anticipato dal datore di lavoro,
salvo poi conguaglio a fine trasferta.
Il mezzo di trasporto è prescelto dal datore di lavoro che si fa carico delle relative spese. I
rimborsi spese non concorrono ai fini dell’imponibile contributivo e previdenziale.
Il datore di lavoro, all’atto della trasferta, corrisponde al lavoratore un anticipo sulle spese che
risultano prevedibili e che saranno regolate all’atto del rientro dalla trasferta.
51.5. Trattamento economico di trasferta
Ai lavoratori che prestano servizio in trasferta compete un'indennità di trasferta, la cui entità è
definita nella Parte Settoriale del presente contratto.
Detta indennità non ha natura retributiva anche se corrisposta con continuità ai lavoratori che
prestano attività lavorativa in luoghi variabili o diversi da quello della sede aziendale e/o di
assunzione ed è esclusa dal calcolo della retribuzione spettante per tutti gli istituti di legge e/o
di contratto.
Il lavoratore in trasferta conserverà il normale trattamento economico della sede, stabilimento
o cantiere di origine.
51.6. Malattia e infortunio del lavoratore in trasferta
In caso di malattia o infortunio, decorsi dieci giorni, il lavoratore può chiedere di tornare in sede,
con diritto al rimborso delle spese di viaggio, vitto e pernottamento. Resta salva la facoltà per il
datore di lavoro di disporre il rientro del lavoratore in malattia in qualsiasi momento.
PARTE GENERALE
126
Qualora il lavoratore sia ricoverato in ospedale o istituto di cura il trattamento di trasferta è
dovuto sino al giorno del ricovero. Durante il periodo di degenza il trattamento che gli verrà
riconosciuto sarà pari alla sola quota di pernottamento, fino ad un massimo di 15 giorni.
Particolari situazioni di lavoratori dichiarati non trasportabili dietro certificazione medica o non
ricoverabili per carenze di strutture ospedaliere saranno esaminate caso per caso, ai fini
dell'eventuale estensione del trattamento di trasferta.
Resta salva la facoltà per l'azienda di provvedere, a proprie spese, al rientro del lavoratore
dichiarato trasportabile dal medico, fino alla sua abitazione. Ove il rientro sia stato richiesto dal
lavoratore, gli è dovuto il rimborso delle spese di viaggio con i mezzi di trasporto occorrenti e
delle spese di vitto e pernottamento.
51.7. Norme comportamentali del lavoratore in trasferta
Il lavoratore in trasferta, se non esplicitamente autorizzato dal datore di lavoro, non può
effettuare lavoro straordinario, notturno e festivo.
Il lavoratore in trasferta deve attenersi alle norme contrattuali per quanto riguarda la disciplina
sul lavoro e alle istruzioni impartite dall'azienda per quanto riguarda l'esecuzione del lavoro cui
sia adibito; inoltre, secondo le disposizioni impartite dall'azienda, deve provvedere alla
registrazione del materiale avuto in consegna e delle ore di lavoro compiute, ad inviare rapporti
periodici che sono richiesti dall'azienda sull'andamento del lavoro e ad attuare tutto quanto
necessario per la sua buona esecuzione.
51.8. Maggiorazione per trasferta alta montagna o sottosuolo
Ai lavoratori comandati in trasferta in alta montagna o in sottosuolo verrà riconosciuta una
maggiorazione del 10 per cento sui minimi della indennità di trasferta.
51.9. Trasfertista
Per lavoratore trasfertista si intende il dipendente che abbia contrattualmente assunto l’impegno
di rendere la propria prestazione lavorativa in sedi di lavoro sempre diverse.
In ragione della gravosità della prestazione lavorativa, connotata da una permanente mobilità, al
lavoratore trasfertista compete una indennità in misura fissa, che prescinde dall’effettiva mobilità
e dal luogo della prestazione.
La misura dell’indennità è stabilita dalla Parte Settoriale.
127
TITOLO XI LAVORO AGILE E TELELAVORO
ART 52 LAVORO AGILE
52.1. Premessa
Il presente articolo reca la disciplina del lavoro agile, tenendo conto delle disposizioni di legge
in materia nonché delle previsioni condivise dalle Parti Sociali nel “Protocollo Nazionale sul Lavoro
in Modalità Agile” del 7 dicembre 2021”.
52.2. Definizione
Il lavoro agile consiste in una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato,
caratterizzata dallo svolgimento dell'attività lavorativa organizzata anche per fasi, cicli e obiettivi
e svolta in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza precisi vincoli di orario
o di luogo di lavoro e con il necessario utilizzo di strumenti tecnologici.
La collocazione del lavoratore in regime di lavoro agile risulta da un accordo individuale tra
datore di lavoro e lavoratore.
52.3. Obiettivi
Oltre a consentire una migliore organizzazione del lavoro, il lavoro agile si pone come strumento
atto a incrementare la produttività e la competitività delle aziende, favorire l’innovazione dei
processi produttivi e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti
nonché la maggiore sostenibilità ambientale.
52.4. Incentivazione all’utilizzo del lavoro agile
Al fine di consentire una migliore organizzazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti, il datore
di lavoro si impegna a favorire il maggior utilizzo possibile della modalità di lavoro agile.
A tal proposito possono essere previste, su base settimanale o mensile, delle giornate fisse in cui
la prestazione lavorativa viene svolta unicamente in modalità di lavoro agile.
52.5. Accordo individuale di lavoro
Il ricorso al lavoro agile avviene su base volontaria e dunque necessita dell’accordo tra il datore
di lavoro e il lavoratore. Il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante sindacale
dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.
L’eventuale rifiuto del lavoratore di aderire o di svolgere la propria prestazione in modalità agile
in nessun caso integra gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, né
rileva sul piano disciplinare.
52.6. Contenuto e forma dell’accordo
L’accordo per dare avvio al lavoro agile è stipulato per iscritto e può essere a tempo determinato
o indeterminato.
L’accordo deve prevedere:
PARTE GENERALE
128
- la durata dell’accordo, se a tempo determinato;
- l’alternanza tra i periodi di lavoro svolti all’interno e all’esterno dei locali aziendali;
- i luoghi eventualmente esclusi, per ragioni obiettive, per lo svolgimento della prestazione
esterna ai locali aziendali;
- le modalità di esecuzione dell’attività;
- gli strumenti utilizzati dal lavoratore e forniti dall’azienda, gli oneri derivanti dall’utilizzo
degli stessi;
- l’indicazione dei tempi di riposo del lavoratore e della fascia oraria giornaliera di
disconnessione;
- la fascia oraria nell’ambito della quale va assicurato lo svolgimento dell’attività;
- le modalità e l’esercizio del diritto al godimento degli istituti posti a tutela del lavoratore,
quali a titolo esemplificativo i permessi retribuiti e le ferie;
- le modalità di esercizio del diritto alla disconnessione su base giornaliera e settimanale,
nonché la messa a disposizione di dispositivi che regolano l’utilizzo degli strumenti
informatici, al fine di assicurare il rispetto dei tempi di riposo, del periodo di ferie e della
vita personale e familiare del lavoratore;
- le modalità di esercizio del potere direttivo e di controllo del datore di lavoro;
- le strumentazioni che consentono il controllo a distanza del lavoratore, nel rispetto
dell’art. 4 L. 300/1970 e della normativa in materia di privacy;
- l’individuazione delle condotte, relative all'esecuzione della prestazione lavorativa
all'esterno dei locali aziendali, che danno luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari;
- la previsione delle misure di salute e sicurezza necessarie;
- l’attività formativa eventualmente necessaria per lo svolgimento della prestazione di
lavoro in modalità agile;
- le forme e le modalità di esercizio dei diritti sindacali durante la prestazione all’esterno
dei locali aziendali.
L’accordo, con i relativi allegati, è trasmesso dall’azienda ai Servizi per l’impiego attraverso una
apposita piattaforma telematica mediante il portale del Ministero del Lavoro.
52.7. Priorità nelle richieste di accesso
Il datore di lavoro che stipula accordi per lo svolgimento di lavoro in modalità agile è tenuto a
riconoscere priorità alle richieste di esecuzione del rapporto di lavoro in modalità agile formulate
dalle lavoratrici e dai lavoratori con figli fino a 12 anni di età o senza alcun limite di età nel caso
di figli in condizioni di disabilità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992,
n. 104.
La stessa priorità è riconosciuta da parte del datore di lavoro alle richieste dei lavoratori con
disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio
1992, n. 104 o che siano caregivers ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre
2017, n. 205.
La stessa priorità è riconosciuta da parte del datore di lavoro alle richieste delle lavoratrici nei 3
anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità e delle lavoratrici in stato
129
di gravidanza, con esclusione dei periodi di astensione obbligatoria per maternità, dai genitori
lavoratori che hanno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi
sia altro genitore non lavoratore e dai genitori dei figli minori affetti da disturbi o disagi
comportamentali certificati.
Alla maternità è equiparata l’adozione e istituti con analoga funzione.
Costituiscono, altresì, particolari situazioni personali e/o familiari che danno diritto alla priorità,
la presenza di figli minori affetti da disturbi e/o disagi comportamentali certificati, lo stato di
salute del lavoratore affetto da gravi patologie certificate.
Il datore di lavoro, nella valutazione delle richieste di smart working, potrà anche tenere conto
della distanza tra il domicilio del lavoratore richiedente e l’unità organizzativa di assegnazione.
Il datore di lavoro è tenuto a facilitare l’accesso al lavoro agile per i lavoratori in condizione di
fragilità o di disabilità, anche nella prospettiva di utilizzare tale modalità di lavoro come misura
di accomodamento ragionevole.
52.8. Tutele durante la prestazione in lavoro agile
La lavoratrice o il lavoratore che richiede di fruire del lavoro agile non può essere sanzionato,
demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti
negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro. Qualunque misura adottata in violazione è
da considerarsi ritorsiva o discriminatoria e, pertanto, nulla.
52.9. Recesso e preavviso
Qualora il lavoro agile sia stato concordato a tempo indeterminato, il relativo accordo deve
indicare il termine per il preavviso di recesso, comunque non inferiore a trenta giorni.
Nel caso di lavoratori disabili ai sensi dell'art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, il termine di
preavviso del recesso da parte del datore di lavoro non può essere inferiore a 90 giorni, al fine
di consentire un'adeguata riorganizzazione dei percorsi di lavoro rispetto alle esigenze di vita e
di cura del lavoratore.
In presenza di un giustificato motivo, ciascuna delle parti può recedere prima della scadenza del
termine nel caso di accordo a tempo determinato o senza preavviso nel caso di accordo a tempo
indeterminato.
Si considerano comunque giustificato motivo di recesso le seguenti ipotesi:
- modifica della mansione professionale del lavoratore che faccia venir meno la possibilità
di svolgimento della prestazione in remoto;
- esigenze tecnico organizzative aziendali sopravvenute, che richiedano la prestazione in
presenza.
- gravi infrazioni disciplinari;
- problemi di natura personale e/o di gestione della conciliazione vita-lavoro da parte del
lavoratore debitamente motivati, fermo restando, in ogni caso, il tempo strettamente
necessario per organizzare da parte del datore di lavoro il ritorno in presenza allo
svolgimento in azienda della prestazione lavorativa.
In caso di recesso da parte del datore di lavoro, su richiesta del lavoratore, potrà tenersi un
confronto in Azienda con l’assistenza delle rappresentanze sindacali, laddove presenti.
PARTE GENERALE
130
52.10. Luogo di lavoro
Il lavoratore può svolgere una parte della propria attività lavorativa anche presso la propria
abitazione, gli smart work hub, coworking o in altri luoghi che garantiscano l’esercizio dell’attività
lavorativa in sicurezza.
In ogni caso, il luogo di lavoro deve essere idoneo ai sensi della normativa vigente in materia di
salute e sicurezza.
La sede di lavoro, cui il lavoratore farà ritorno in caso di interruzione della modalità agile è quella
indicata all’atto dell’assunzione o, comunque, quella successivamente stabilita tra le parti.
52.11. Orario di lavoro
La prestazione lavorativa in modalità agile può comportare un’autonoma e flessibile
collocazione spazio-temporale.
L’orario di lavoro in regime di lavoro agile non può superare l’orario giornaliero e settimanale,
quali risultanti dalle disposizioni di legge e del presente contratto.
Qualora possibile, nell’accordo sono comunque individuate le fasce orarie in cui viene svolta la
prestazione lavorativa.
In nessun caso la distribuzione giornaliera e settimanale dell’orario di lavoro può eccedere i limiti
previsti dal d.lgs. n. 66/2003.
È sempre garantita al lavoratore, e dunque inserita nell’accordo di lavoro agile, una fascia di
disconnessione giornaliera, come disciplinata dal presente contratto.
Non possono essere rese prestazioni supplementari e/o straordinarie diurne o notturne, anche
festive, salvo specifica autorizzazione del datore di lavoro.
Il ricorso al lavoro straordinario è consentito solo previa autorizzazione da parte del datore di lavoro.
Nel caso in cui l’orario di lavoro ecceda i limiti normali fissati dalla legge e dal presente contratto,
al lavoratore vanno riconosciute le relative maggiorazioni retributive previste per il lavoro
straordinario.
52.12. Reperibilità
Le parti possono stabilire una fascia di reperibilità su base oraria, giornaliera o settimanale.
Il trattamento di reperibilità, stabilito dalle parti nell’accordo e non inferiore a € 3,00 per ora, è
dovuto per il periodo nel quale il lavoratore è in attesa di un'eventuale chiamata da parte
dell'azienda, dei clienti o dell’utenza di riferimento.
Le ore di intervento effettuato, ivi comprese quelle c.d. "da remoto" o di qualsiasi altra forma
prevista nell’accordo, rientrano nel computo dell'orario di lavoro.
Le ore di intervento effettuato eccedenti l’orario di lavoro eventualmente pattuito, sono
retribuite con le maggiorazioni previste dal presente contratto per il lavoro straordinario,
notturno e festivo nelle sue varie articolazioni ovvero convertite in riposi compensativi. Sono
sempre retribuite come lavoro straordinario, le ore di intervento effettuato eccedenti i limiti
settimanali dell’orario di lavoro previsti dalla presente contrattazione collettiva.
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52.13. Dotazione strumentale
Il datore di lavoro è tenuto a sostenere le spese per la dotazione degli strumenti tecnologici
necessari per lo svolgimento della prestazione in modalità agile.
Il datore di lavoro è altresì tenuto a sostenere le spese di installazione e manutenzione di tali
strumenti.
Nell’ipotesi di malfunzionamento, guasto o furto degli strumenti tecnologici utilizzati per la
prestazione, il lavoratore deve darne immediata comunicazione al datore di lavoro. Qualora la
riparazione o la sostituzione degli strumenti tecnologici non possa avvenire in tempi brevi, è
facoltà del datore di lavoro prevedere che la prestazione venga resa nei locali dell’azienda,
limitatamente al tempo necessario per provvedere al ripristino degli strumenti stessi.
Gli strumenti tecnologici acquistati dal datore di lavoro e messi a disposizione del lavoratore
devono essere custoditi dal lavoratore con la dovuta diligenza e restituiti da quest’ultimo alla
cessazione dello smart working.
Nella dotazione strumentale di cui deve farsi carico il datore di lavoro, va ricompreso anche
l’accesso alla rete.
Laddove le Parti concordino l’utilizzo di strumenti tecnologici e informatici appartenenti al
lavoratore, provvedono a stabilire consensualmente i criteri ed i requisiti minimi di sicurezza e
possono concordare eventuali forme di indennizzo per le spese.
Il lavoratore è tenuto a fare un uso diligente della strumentazione ricevuta e in osservanza delle
regole in materia di sicurezza informatica.
52.14. Privacy
Il lavoratore deve adottare tutte le cautele ed osservare comportamenti idonei, fuori dai locali
aziendali, al fine di tutelare la riservatezza dei dati trattati coerentemente con le norme vigenti e
le eventuali disposizioni aziendali. In sede aziendale potranno essere previste specifiche policy
sull’osservanza delle normative relative alla cybersecurity, sull’accesso a data base e cloud
aziendali e stabilita, laddove necessaria, una attività di informazione e formazione dedicata. In
materia di privacy saranno osservate le disposizioni di cui al Codice sulla protezione dei dati
personali.
52.15. Diritto alla disconnessione
Per diritto alla disconnessione si intende il diritto riconosciuto al singolo lavoratore di potersi
disconnettere dalle tecnologie che ne consentono la rintracciabilità, senza subire ripercussione
alcuna sul piano retributivo e/o disciplinare.
L’accordo individuale individua le modalità di esercizio del diritto alla disconnessione su base
giornaliera e settimanale, nonché la messa a disposizione di dispositivi che regolano l’utilizzo
degli strumenti informatici, al fine di assicurare il rispetto dei tempi di riposo e della
conciliazione dei tempi di vita-lavoro.
In ogni caso, il diritto di disconnessione è sempre assicurato nelle ore di riposo, nelle giornate
di ferie, nelle giornate di assenza per motivi di salute e nelle ore di permesso regolarmente
autorizzate, fatta salva la disciplina della reperibilità.
Il lavoratore può legittimamente rifiutare lo svolgimento della prestazione durante i periodi di
PARTE GENERALE
132
disconnessione, senza che ciò possa rappresentare motivo di recesso dall’accordo, né di
cessazione del rapporto di lavoro.
52.16. Formazione
Al lavoratore agile è assicurato il diritto soggettivo alla formazione, anche in modalità digitale.
Eventuali specifiche attività di informazione/formazione potranno avere ad oggetto, tra l’altro,
le abilità digitali indispensabili per lo sviluppo di nuove competenze e professionalità, le soft skills
e le tematiche della salute e sicurezza.
52.17. Obblighi del datore di lavoro
Il datore di lavoro si fa carico della postazione del lavoratore agile relativamente alla
strumentazione e ai collegamenti telematici necessari per effettuare la prestazione: in particolare,
è posta a carico dell’azienda l’installazione, la manutenzione e le spese di gestione degli strumenti
necessari, incluse quelle relative alla realizzazione e al mantenimento dei sistemi di sicurezza
della postazione di lavoro, nonché della copertura assicurativa della stessa.
La strumentazione fornita al lavoratore per il lavoro agile resta di proprietà esclusiva dell’azienda.
Sono inoltre posti a carico del datore di lavoro gli oneri derivanti dall’uso delle strumentazioni
(come ad es. i consumi telefonici e/o elettrici), la cui quantificazione è demandata alla
contrattazione decentrata o, in mancanza, all’accordo individuale.
Il datore di lavoro è tenuto ad adottare tutte le misure appropriate e ad informarne i lavoratori
circa la protezione dei dati utilizzati e/o elaborati dal lavoratore per fini professionali. In
particolare, il datore è tenuto a farsi carico dei costi per la protezione (antivurs), salvaguardia
(backup), perdita (crash) dei dati gestiti dal lavoratore agile, nonché dei costi derivanti dal
danneggiamento degli strumenti di lavoro, non derivanti da un uso improprio del lavoratore.
Il datore di lavoro è tenuto ad adottare tutte le misure opportune per prevenire l’isolamento del
lavoratore agile, tutelarne la salute, la sicurezza professionale e la riservatezza, ai sensi della
vigente normativa.
Il datore di lavoro deve informare il lavoratore agile circa le prescrizioni di salute e sicurezza
connesse con lo svolgimento del lavoro e con gli strumenti da utilizzare.
52.18. Obblighi del lavoratore
Il lavoratore agile deve adempiere alle proprie mansioni con diligenza sulla base delle istruzioni
ricevute dal datore di lavoro, osservando ogni necessaria cautela, anche ai fini della privacy.
Il lavoratore agile deve avere cura e custodire gli strumenti di lavoro forniti dall’azienda.
In caso di danneggiamento o di guasto delle dotazioni strumentali, il lavoratore deve informare
tempestivamente il datore di lavoro. Quest’ultimo, dopo aver concordato un orario, può inviare
presso il domicilio del lavoratore un tecnico specializzato per verificare il guasto e operare le
necessarie riparazioni/sostituzioni. Il rifiuto senza giustificato motivo di far accedere il tecnico
ha rilevanza disciplinare.
In caso di furto delle dotazioni strumentali, il lavoratore agile deve darne immediata
comunicazione all’azienda, tramite l’invio (anche telematico) della copia della denuncia di furto
133
presentata presso le autorità competenti.
La mancata denuncia e/o la mancata comunicazione hanno rilevanza disciplinare.
Il lavoratore agile ha l’obbligo di attenersi alle informative del datore di lavoro relative alla
protezione dei dati ed al corretto utilizzo della strumentazione fornita.
52.19. Potere di controllo e potere disciplinare
Il controllo del datore di lavoro sull’attività svolta dal lavoratore che opera in modalità agile deve
essere sempre esercitato nel rispetto di quanto previsto ai sensi dell’art. 4, L. 300/1970, con
particolare attenzione all’informativa circa le modalità di esecuzione dei controlli, la tecnologia
(anche software) utilizzata e le modalità di trattamento dei dati prelevati.
52.20. Parità di trattamento economico e normativo
Il lavoratore che svolge la prestazione in modalità agile ha diritto al medesimo inquadramento
professionale, al trattamento economico e normativo complessivamente applicato ai lavoratori
che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'azienda.
In particolare, il lavoratore agile matura il diritto alle ferie e ai permessi retribuiti, conserva il
diritto al buono pasto, laddove previsto e, più in generale, fruisce di tutti gli istituti economico
normativi posti a tutela del lavoratore.
È obbligo del datore di lavoro fornire periodicamente attività di formazione e aggiornamento
professionale.
Il collocamento del dipendente in lavoro agile non pregiudica lo sviluppo e la progressione
professionale, né preclude l’accesso ai sistemi premiali in vigore in azienda o al welfare aziendale
o ai benefits previsti dalla contrattazione collettiva.
La modificazione del regime di prestazione dell’attività lavorativa, da lavoro agile all’esecuzione
della prestazione nei locali aziendali e viceversa, non influisce sull’inquadramento professionale,
il trattamento economico e normativo e ogni altro diritto precedentemente acquisito dal
lavoratore.
I datori di lavoro si impegnano a garantire la parità di genere nell’accesso al lavoro agile, anche
nella logica di favorire l’effettiva condivisione delle responsabilità genitoriali ed accrescere in
termini più generali la conciliazione tra i tempi di vita ed i tempi di lavoro.
52.21. Salute, sicurezza e ambiente di lavoro
Il datore di lavoro è responsabile per la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in
modalità agile ed è tenuto a prevedere e a garantire idonee misure di prevenzione per fronteggiare i
rischi connessi all'esecuzione della prestazione lavorativa all'esterno dei locali aziendali.
Il datore di lavoro ha l’obbligo di consegnare al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per
la sicurezza, al momento della sottoscrizione dell’accordo di lavoro agile e comunque con
cadenza almeno annuale, un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i
rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto in modalità agile.
Il lavoratore è tenuto a cooperare con il datore di lavoro all'attuazione delle suddette misure di
prevenzione e, in particolare, a garantire di svolgere la prestazione in modalità agile in ambienti
idonei ai sensi della normativa vigente in tema di salute e sicurezza.
PARTE GENERALE
134
A tal fine il lavoratore compila una scheda in riferimento al luogo di lavoro da cui presta la sua
attività lavorativa in modalità agile e la invia al datore di lavoro onde consentire allo stesso di
verificarne, unitamente al RSPP , le condizioni di sicurezza.
Il datore di lavoro garantisce altresì al lavoratore la formazione specifica in materia di salute e
sicurezza.
La prestazione effettuata al di fuori della sede di lavoro potrà essere svolta esclusivamente in locali
idonei ai sensi della normativa in tema di salute e sicurezza e in ragione delle esigenze di riservatezza
dei dati trattati.
Il lavoratore è tenuto a informare il datore in ordine a qualsiasi modifica degli ambienti e dei
luoghi ove svolge la prestazione, che possa incidere sulla sua salute e sulla sicurezza.
52.22. Infortunio in itinere
Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro anche quando occorsi durante il
normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo
svolgimento della prestazione lavorativa all'esterno dei locali aziendali.
52.23. Malattie professionali
Il lavoratore agile ha diritto alla tutela contro le malattie professionali dipendenti da rischi
connessi alla prestazione lavorativa resa all'esterno dei locali aziendali, ivi comprese quelle
derivanti da un uso non corretto della strumentazione tecnologica.
52.24. Diritti e prerogative sindacali
Il lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile gode degli stessi diritti e
prerogative sindacali dei colleghi che prestano l’attività lavorativa nei locali aziendali.
Il datore di lavoro, nel concedere luoghi idonei allo svolgimento di assemblee sindacali alle
Rappresentanze interne all’azienda o alle diramazioni territoriali delle organizzazioni sindacali,
garantisce l’effettiva partecipazione del lavoratore agile in presenza ovvero da remoto. Su
specifica comunicazione delle rappresentanze sindacali o del lavoratore medesimo, il datore di
lavoro può essere sollevato da tale obbligo nel caso in cui le rappresentanze sindacali e il
lavoratore agile riescano ad organizzarsi autonomamente.
Allo stesso tempo, il datore di lavoro predispone una bacheca elettronica, accessibile anche dalle
rappresentanze sindacali interne all’azienda, al fine di concretizzare il diritto di informazione e
di consultazione sindacale a cui ha diritto il singolo lavoratore. La bacheca può essere utilizzata
anche per altre comunicazioni interne, al fine di rispettare il principio di pari opportunità.
52.25. Forme di socializzazione tra dipendenti
Al fine di prevenire l’isolamento del lavoratore che svolge la prestazione in modalità agile, il
datore di lavoro promuove forme di socializzazione tra tutti i lavoratori prevedendo, con
cadenza periodica almeno semestrale, riunioni in presenza o altre forme di incontro.
135
52.26. Monitoraggio
È istituita una commissione paritetica nazionale per il monitoraggio e l’attuazione delle misure
di incentivazione dell'utilizzo del lavoro agile.
La Commissione è autorizzata a richiedere dati statistici sull’utilizzo del lavoro agile ai singoli
datori di lavoro che applicano il presente contratto collettivo nazionale generale. Quest’ultimi
sono tenuti a collaborare
52.27. Delega alla contrattazione decentrata
È demandata alla contrattazione decentrata l’ulteriore individuazione:
a) delle mansioni e delle attività che possono essere svolte in modalità agile;
b) di specifiche misure di prevenzione per la sicurezza richieste in base all’attività svolta;
c) di specifici strumenti tecnologici necessari per lo svolgimento dell’attività;
d) di strumenti di incentivazione correlati all’utilizzo del lavoro agile;
e) di ulteriori previsioni finalizzate ad agevolare i lavoratori e le imprese che intendono utilizzare
il lavoro agile.
ART 53 TELELAVORO
53.1. Definizione
Per telelavoro si intende la prestazione resa dal dipendente al di fuori dei locali aziendali, ma con
la conservazione dei vincoli orari e organizzativi stabiliti dal datore di lavoro per gli altri
dipendenti – con analoghe mansioni – che svolgono la propria prestazione nei locali aziendali.
Il collegamento con l’azienda è assicurato dagli strumenti telematici.
Il telelavoro è su base volontaria ma spetta al datore di lavoro stabilire le condizioni per l’avvio
dell’istituto nel caso concreto.
Il rifiuto del lavoratore di optare per il telelavoro non costituisce, di per sé, motivo di risoluzione
del rapporto di lavoro, né di modifica delle condizioni di rapporto.
Il telelavoro non condiziona la progressione economico-normativa di cui beneficia il lavoratore.
53.2. Modalità di esecuzione della prestazione
La prestazione lavorativa in telelavoro può svilupparsi attraverso modalità diverse rispetto
all’ordinaria attività di lavoro.
Ferma restando la necessità di fissare la collocazione della prestazione e la durata della giornata
lavorativa, deve essere comunque individuata una fascia di reperibilità.
Gli strumenti per lo svolgimento del lavoro sono a carico del datore di lavoro che è responsabile
della fornitura, dell’installazione e della manutenzione degli strumenti necessari al telelavoro,
salvo che il telelavoratore non faccia uso di strumenti propri.
Il datore di lavoro provvede alla copertura dei costi direttamente derivanti dal lavoro.
Per coordinare l’attività lavorativa, il lavoratore ha l’obbligo di partecipare alle riunioni
programmatiche fissate dall’azienda.
PARTE GENERALE
136
53.3. Salute e sicurezza
Il datore di lavoro è responsabile della tutela della salute e della sicurezza professionale del
telelavoratore.
Il datore di lavoro informa il telelavoratore delle politiche aziendali in materia di salute e di
sicurezza sul lavoro. Il telelavoratore applica correttamente le direttive aziendali in materia di
sicurezza.
Il datore di lavoro e le rappresentanze dei lavoratori e le autorità competenti hanno accesso al
luogo prescelto quale sede di lavoro, per verificare il rispetto delle norme di igiene e sicurezza.
Ove il telelavoro sia svolto presso il domicilio del lavoratore, l’accesso è subordinato a preavviso
e al suo consenso.
53.4. Formazione
I telelavoratori fruiscono delle medesime opportunità di accesso alla formazione e allo sviluppo
della carriera dei lavoratori comparabili che svolgono attività nei locali dell’impresa e sono
sottoposti ai medesimi criteri di valutazione.
53.5. Diritti sindacali del telelavoratore
Il lavoratore conserva i diritti sindacali e di esercizio dell’attività sindacale.
53.6. Controlli a distanza
Le parti convengono che i dati raccolti per la valutazione sulle prestazioni del singolo lavoratore,
anche a mezzo di sistemi informatici e/o telematici devono rispettare le previsioni di cui all'art.
4 della L. 20.5.1970, n. 300.
L'azienda è tenuta ad illustrare preventivamente al telelavoratore le modalità di funzionamento
e le eventuali variazioni di software di valutazione del lavoro svolto, in modo da garantire la
trasparenza dei controlli.
Eventuali visite di controllo del datore di lavoro o di suoi sostituti dovranno essere concordate
con il telelavoratore, con congruo anticipo rispetto all'effettuazione.
137
TITOLO XII SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI
LAVORO
ART 54 INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE
PROFESSIONALI
54.1. Infortunio sul lavoro
Per infortunio sul lavoro si intende l’infortunio avvenuto per causa violenta in occasione di
lavoro, da cui sia derivata la morte o l'inabilità permanente al lavoro, totale o parziale, ovvero
temporanea assoluta che comporti l’astensione dal lavoro per più di 3 giorni.
L’infortunio sul lavoro è tale qualora sia collegato, anche indirettamente, all’attività lavorativa.
54.2. Malattia professionale
Per malattia professionale si intende una alterazione dello stato psicofisico del lavoratore
imputabile ad elementi morbigeni ai quali il lavoratore si è esposto per ragioni di lavoro.
Le malattie professionali si distinguono in malattie tabellate e non tabellate.
Le malattie tabellate sono quelle incluse in apposite tabelle, aggiornate dalla legge e per le quali
sussiste una presunzione assoluta di riconducibilità all’attività lavorativa esercitata.
Le malattie non tabellate sono quelle non espressamente elencate in apposite tabelle, per le quali
occorre accertare caso per caso la riconducibilità all’attività lavorativa esercitata.
54.3. Disciplina
In caso di malattia e infortunio sul lavoro, trovano applicazione le tutele di legge e quelle del
presente CCNIL.
54.4. Obblighi di comunicazione del lavoratore
Il lavoratore ha l’obbligo di dare immediata notizia al datore di lavoro del verificarsi
dell’infortunio, a prescindere dalla sua entità o del manifestarsi della malattia professionale.
54.5. Obblighi di comunicazione del datore di lavoro
Il datore di lavoro deve denunciare l’infortunio alla circoscrizione dell’INAIL nella quale è
esercitato il lavoro, nel termine di 2 giorni da quello in cui ha avuto notizia dell’infortunio o
dell’insorgenza della malattia professionale.
La violazione da parte del datore di lavoro dell’obbligo di comunicazione all’INAIL comporta
l’applicazione delle sanzioni di legge.
In caso di violazione dell’obbligo informativo da parte del lavoratore, l’assenza risulterà
ingiustificata.
54.6. Diritto alla conservazione del posto
Al lavoratore sarà conservato il posto:
PARTE GENERALE
138
- in caso di malattia professionale, per un periodo non inferiore a quello per il quale egli
percepisca l’indennità per l’inabilità temporanea prevista dalla legge;
- in caso di infortunio, fino alla guarigione clinica comprovata con certificato medico
dell’istituto assicuratore.
I periodi di malattia e di infortunio sul lavoro, come sopra definiti, non si computano nel periodo
di comporto.
54.7. Reimpiego del lavoratore
Il lavoratore che, per postumi invalidanti, non sia in grado di adempiere alle precedenti mansioni,
sarà adibito, ove possibile, alle mansioni più confacenti alla propria professionalità e capacità
lavorativa residua. A tal fine, l’azienda e il lavoratore valutano la possibilità di intraprendere un
progetto di reinserimento lavorativo finanziato dall’INAIL, ai sensi dell’art. 1, comma 166, legge
n. 190/2014 e s.m.i.
Su tale valutazione saranno coinvolti i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e, ove non
presenti, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali.
54.8. Trattamento economico
I lavoratori, soggetti all’assicurazione obbligatoria, hanno diritto, oltre all’indennità erogata
dall’INAIL, a un trattamento integrativo, a carico dell’azienda, fino a concorrenza del normale
trattamento economico complessivo netto.
Le assenze, causate da malattia professionale o infortunio sul lavoro, sono computate
nell’anzianità di servizio.
54.9. Infortunio in itinere
Le tutele previste dal presente contratto per l’infortunio sul lavoro si estendono anche
all’infortunio in itinere, cioè l’evento accidentale occorso durante:
- il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro;
- il normale percorso tra due luoghi di lavoro qualora il soggetto abbia più rapporti;
- il percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei
pasti, nei casi in cui manchi la mensa aziendale.
54.10. Rischio Elettivo
Le tutele previste dal presente contratto per l’infortunio sul lavoro non si estendono all’ipotesi
in cui l’infortunio derivi da rischio elettivo, ossia da comportamento abnorme del lavoratore
estraneo alle finalità aziendali.
ART 55 MALATTIA E INFORTUNIO NON SUL LAVORO
55.1. Obblighi di comunicazione
In caso di malattia o di infortunio non sul lavoro, il lavoratore ha l’obbligo di darne immediata
139
notizia al datore di lavoro ovvero ai preposti aziendali, tramite chiamata telefonica, e-mail o altro
idoneo mezzo di comunicazione. La comunicazione va data il giorno in cui si verifica la prima
assenza, anteriormente all'inizio del normale orario di lavoro, salvo i casi di giustificato e
documentato impedimento o accertata forza maggiore.
La comunicazione del permanere dello stato di malattia deve essere rinnovata in caso di
prosecuzione dello stato di malattia rispetto al periodo originariamente prognosticato.
In mancanza della comunicazione, salvo il caso di giustificato impedimento, l'assenza verrà
considerata ingiustificata, con conseguente applicazione delle sanzioni disciplinari.
55.2. Accertamenti sanitari
L'azienda ha facoltà di far controllare la malattia del lavoratore nel rispetto dell'art. 5 della legge
20 maggio 1970, n. 300.
Il controllo delle assenze per infermità può essere effettuato soltanto attraverso le apposite
strutture sanitarie delle ASL e dell’INPS.
55.3. Obblighi del lavoratore
Al fine di consentire le visite mediche di controllo, il lavoratore, fin dal primo giorno di assenza
e per tutto il periodo di malattia, deve rendersi reperibile presso il domicilio comunicato al datore
di lavoro nelle fasce orarie comprese dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00.
Eventuali necessità del lavoratore di assentarsi dal domicilio comunicato, per motivi inerenti la
malattia o per gravi eccezionali motivi familiari, devono essere preventivamente comunicate
all'azienda e successivamente documentate.
Il lavoratore che, durante le fasce orarie stabilite, senza giustificato motivo, non venga reperito
dal personale incaricato dalle competenti strutture pubbliche presso il domicilio comunicato,
perde l'intero trattamento economico, parziale o totale a carico dell'azienda, esclusi quelli di
ricovero ospedaliero o già accertati da precedenti visite di controllo, ferma restando l’eventuale
responsabilità disciplinare.
Ogni mutamento di indirizzo durante il periodo di malattia o infortunio non sul lavoro deve
essere preventivamente comunicato all'azienda.
Costituisce grave inadempimento contrattuale lo svolgimento di attività lavorativa, anche a titolo
gratuito, durante l'assenza per malattia, con conseguente responsabilità disciplinare.
55.4. Periodo di comporto
In caso di assenza dal servizio per malattia o infortunio non sul lavoro, il lavoratore non in prova
ha diritto alla conservazione del posto di lavoro, con riconoscimento dell'anzianità di servizio,
per un periodo di:
1) mesi 6 per i lavoratori aventi anzianità di servizio fino a 3 anni;
2) mesi 9 per i lavoratori aventi anzianità di servizio oltre 3 e fino a 6 anni;
3) mesi 12 per i lavoratori aventi anzianità di servizio oltre 6 anni.
I limiti di cui sopra si intendono raggiunti anche con più malattie nel corso dell’ultimo triennio,
che viene individuato a far data dal giorno dell’ultimo episodio morboso. La conservazione del
posto, per i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, è limitata ad un periodo di 3
PARTE GENERALE
140
mesi e, comunque, non oltre la scadenza apposta al contratto medesimo.
Nell’arco vigente del presente CCNIL la Parte Settoriale può disporre una diversa durata.
55.5. Periodo di comporto in caso di malattie gravi (c.d. comporto prolungato)
I giorni di assenza dei lavoratori affetti da malattie di particolari gravità, quali patologie
oncologiche, malattie che richiedono il trapianto, patologie gravi e continuative che
comportino terapie salvavita periodicamente documentate da specialisti del Servizio Sanitario
Nazionale, per sottoporsi alle cure, anche mediante ricovero ospedaliero o in regime di day
hospital, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia.
Resta salvo quanto previsto dalle norme in materia per la conservazione del posto dei
lavoratori affetti da Tbc.
Per i lavoratori fragili, riconosciuti tali dal SSN, il periodo di comporto è raddoppiato.
55.6. Superamento del periodo di comporto
Superati i limiti di assenza per la conservazione del posto di lavoro, il lavoratore potrà
usufruire, previa richiesta scritta da inoltrarsi entro la scadenza del termine di comporto, di
un periodo di aspettativa non retribuita della durata di 6 mesi, rinnovabile una sola volta per
lo stesso periodo.
Superato il termine di conservazione del posto, ove l'azienda risolva il rapporto di lavoro,
dovrà corrispondere al lavoratore le competenze di fine rapporto previste dal presente
contratto.
Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta la ripresa del
servizio, il lavoratore può risolvere il rapporto di lavoro senza obbligo di preavviso.
Ove ciò non avvenga e l'azienda non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso a
tutti gli effetti di legge.
Su espressa richiesta scritta, il datore di lavoro fornirà al lavoratore il conteggio delle assenze
per malattia ai fini del calcolo del computo.
55.7. Reimpiego del lavoratore
Il lavoratore che, per postumi invalidanti, non sia in grado di adempiere alle precedenti
mansioni sarà adibito, ove possibile, alle mansioni più confacenti alla propria professionalità
e capacità lavorativa residua, secondo le norme vigenti in materia.
In mancanza, è in facoltà del lavoratore chiedere comunque di essere utilizzato, al fine di
evitare il licenziamento, in mansioni appartenenti ad inquadramenti inferiori.
55.8. Trattamento economico
Le aziende corrispondono al lavoratore, assente per malattia o infortunio non sul lavoro,
un’integrazione di quanto il lavoratore percepisce, determinata come quota del normale
trattamento economico complessivo netto:
- ai lavoratori con anzianità di servizio fino a 3 anni: 4 mesi al 100% e 2 mesi all’80%;
- ai lavoratori con anzianità di servizio da 3 a 6 anni: 5 mesi al 100% e 4 mesi all’80%;
141
- ai lavoratori con anzianità di servizio oltre i 6 anni: 7 mesi al 100% e 5 mesi all’80%.
Ai fini del computo dei predetti periodi, non si sommano i giorni di malattia intervallati da un
periodo di 60 giorni senza assenze per malattia.
È fatto salvo quanto previsto ai due successivi commi.
55.9. Assenze brevi per malattia
Le assenze brevi per motivi di salute, con esclusione delle assenze dovute a gravi patologie o
specifiche disfunzioni sono regolate come segue. Qualora, nel corso dello stesso anno solare, si
verifichino ripetute assenze brevi (di durata non superiore a 7 giorni) l’integrazione a carico
dell’azienda per i primi 3 giorni (c.d. carenza) è ridotto al:
- 100% per il primo episodio;
- 50 % per il secondo e terzo episodio.
Nessuna integrazione a carico dell’azienda per gli episodi successivi al terzo.
Fatto salvo quanto premesso, nel corso dell’anno solare sono ammesse un massimo di 10
assenze brevi.
55.10. Ricovero ospedaliero
In caso di periodi di ricovero ospedaliero, fruiti presso enti ospedalieri e risultanti da apposita
certificazione, il lavoratore conserva il diritto alla retribuzione globale piena per tutto il periodo
del ricovero, nel rispetto del periodo di comporto.
55.11. Rientro in servizio a seguito di malattie oncologiche
Fermo restando il diritto al reimpiego, ove possibile, i dipendenti affetti da neoplasie, per i quali
residui una ridotta capacità lavorativa, anche durante i trattamenti salvavita, accertata da una
commissione medica istituita presso la struttura del SSN territorialmente competente, hanno
diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale
verticale od orizzontale.
Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto di lavoro
a tempo pieno, a richiesta del lavoratore.
PARTE GENERALE
142
TITOLO XIII ESTERNALIZZAZIONI
ART 56 TRASFERIMENTO D’AZIENDA
56.1. Definizione
Per trasferimento d'azienda si intende qualsiasi operazione che comporti il mutamento nella
titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al
trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia
negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato. Le disposizioni del
presente articolo si applicano altresì al trasferimento di ramo d'azienda, cioè di una articolazione
funzionalmente autonoma dell’attività economica organizzata.
56.2. Diritti dei lavoratori
In caso di trasferimento d'azienda, i rapporti di lavoro continuano con il cessionario ed i
lavoratori conservano tutti i loro diritti.
Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al
tempo del trasferimento.
Il cessionario è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi dai contratti collettivi
nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo
che siano sostituiti da altri contratti collettivi già applicati nell’azienda del cessionario. L'effetto
di sostituzione si produce esclusivamente fra contratti collettivi del medesimo livello.
56.3. Divieto di licenziamento
Il trasferimento d'azienda non costituisce di per sé motivo di licenziamento. Il lavoratore, le cui
condizioni di lavoro subiscono una sostanziale modifica per effetto del trasferimento, può
rassegnare le dimissioni per giusta causa con gli effetti di cui all’art. 2119 c.c., comma primo, nei
tre mesi successivi al trasferimento stesso.
56.4. Procedura
Nell’ipotesi in cui si intenda effettuare un trasferimento d’azienda in cui sono complessivamente
occupati più di 15 lavoratori ovvero un trasferimento di una parte di azienda, il cedente e il
cessionario sono tenuti a darne comunicazione per iscritto alle rispettive rappresentanze
sindacali presenti nelle imprese ovvero nelle unità produttive interessate al trasferimento.
La suddetta informazione deve essere data almeno 25 giorni prima che sia perfezionato l'atto da
cui deriva il trasferimento o, se precedente, prima che sia raggiunta un'intesa vincolante tra le
parti.
In mancanza delle rappresentanze sindacali in azienda, resta fermo l'obbligo di comunicazione
nei confronti delle Parti stipulanti il presente CCNIL, che può essere assolto dal cedente e dal
cessionario per il tramite dell'associazione sindacale alla quale aderiscono o conferiscono
mandato. L'informazione deve riguardare:
143
a) la data o la data proposta del trasferimento;
b) i motivi del programmato trasferimento d'azienda;
c) le sue conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori;
d) le eventuali misure previste nei confronti di questi ultimi.
Per quanto al presente comma non espressamente previsto, si rimanda alla procedura di cui
all’art. 47 della legge n. 428/1990 e successive modifiche e integrazioni.
ART 57 TUTELA DEI LAVORATORI NEI CAMBI APPALTO
57.1. Procedura
In caso di cambio di appalto, l’impresa appaltante uscente dovrà darne comunicazione, con un
preavviso di almeno 15 giorni, alle organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto e alle
relative articolazioni competenti territorialmente.
Su richiesta delle organizzazioni in questione, l’impresa uscente informerà i sindacati in uno
specifico incontro circa le problematiche connesse al subentro, con particolare riferimento
all’organizzazione del lavoro, alla sicurezza, ai volumi produttivi ed alle attività oggetto del
cambio di appalto.
L’impresa uscente è tenuta a fornire ai sindacati interessati e all’impresa subentrante l’elenco dei
lavoratori precedentemente impiegati nell’appalto, comprensivo di tutti i trattamenti retributivi
in essere.
L’impresa subentrante è a sua volta tenuta ad informare i sindacati di cui sopra circa la
contrattazione collettiva applicata e circa le condizioni dell’appalto. L’esito della procedura verrà
depositato presso l’ente bilaterale nazionale di riferimento.
57.2. Clausola sociale
A parità di condizioni di appalto, il contratto di appalto deve prevedere il passaggio diretto e
senza soluzione di continuità di tutti i lavoratori impiegati nell’appalto stesso da almeno 6 mesi,
mantenendo l’anzianità pregressa e tutti i trattamenti salariali e normativi.
Devono inoltre essere garantite le tutele per i licenziamenti previste dalla legge n. 92/2012 per
i lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015.
Nell’ipotesi di mutamento delle condizioni di appalto, l’impresa subentrante entro 15 giorni
dall’aggiudicazione, deve essere convocata presso l’associazione datoriale cui conferisce
mandato, presso l’Ispettorato Territoriale per il Lavoro (ITL) o presso il sindacato ove possibile
nei 15 giorni precedenti il trasferimento, con la presenza delle R.S.A., ove costituite in azienda,
e dei sindacati territoriali aderenti alle Parti stipulanti per un esame congiunto della situazione
volto a promuovere la ricollocabilità del personale già impiegato, anche mediante
l’armonizzazione delle mutate esigenze tecnico organizzative dell’appalto con il mantenimento
dei livelli occupazionali, anche facendo ricorso alla mobilità interna all’azienda, al part-time e ad
altri strumenti di flessibilità lavorativa.
Nell’ipotesi in cui, al momento della cessazione, siano in atto sospensioni dal lavoro che
comportano la conservazione del posto, il rapporto continuerà alle dipendenze dell’impresa
uscente e il lavoratore verrà assunto dall’impresa subentrante nel momento in cui venga meno
PARTE GENERALE
144
la causa sospensiva.
57.3. Trasferimento di ramo d’azienda nei cambi appalto
Se nel cambio appalto non sono presenti elementi di discontinuità tra l’impresa uscente e quella
subentrante, l’operazione ha gli stessi effetti configura un trasferimento di azienda o di ramo
d'azienda ai sensi dell’art. 2112 c.c.
ART 58 CONTRATTO DI RETE E CODATORIALITÀ
58.1. Nozione
Il contratto di rete è il contratto attraverso cui più imprenditori perseguono lo scopo di
accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria
competitività sul mercato. Tale obiettivo può essere perseguito attraverso l’impegno a
collaborare in forme e ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese,
attraverso lo scambio di informazioni e prestazioni industriali, commerciali, tecniche o
tecnologiche, ovvero esercitando in comune una o più attività economiche rientranti
nell’oggetto della propria impresa.
Nel contratto di rete devono essere indicati le generalità delle parti contraenti, gli obiettivi, il
programma di rete con l’indicazione di diritti e obblighi assunti dalle imprese contraenti e delle
modalità di realizzazione degli obiettivi, la durata temporale, le condizioni per l’adesione
eventuale e successiva di altre imprese e le regole da utilizzare per la decisione da assumere. Nel
contratto di rete deve essere altresì indicata un’impresa referente su cui gravano tutti gli
adempimenti di legge. Elementi eventuali del contratto sono invece la costituzione di un fondo
patrimoniale, l’istituzione di un organo comune, le ipotesi e le modalità di recesso anticipato e
la modificabilità del programma di rete.
58.2. Distacco
Qualora il distacco di personale avvenga tra aziende che abbiano sottoscritto un contratto di
rete di impresa, l'interesse della parte distaccante sussiste automaticamente in forza dell'operare
della rete, ferme restando le altre previsioni normative in materia di distacco di cui all’art. 30 del
d.lgs. n. 276/2003.
58.3. Codatorialità
La codatorialità si configura quando più imprese gestiscono contemporaneamente uno o più
rapporti di lavoro, con regole di ingaggio stabilite attraverso il contratto di rete ovvero con il
consenso delle parti.
La codatorialità può intervenire sia nell’ipotesi tipica, prevista dalla normativa sul contratto di
rete, sia al di fuori di essa, qualora ricorrano per tutti i datori di lavoro i requisiti tipici della
subordinazione, cioè in particolare l’esercizio del potere direttivo, di controllo e disciplinare nei
confronti dei singoli lavoratori.
145
In entrambi i casi di codatorialità, tutti i datori di lavoro sono responsabili in solido per le
obbligazioni derivanti dal contratto nei confronti dei lavoratori.
Nell’ipotesi di licenziamento, le imprese co-datrici devono essere considerate unitariamente ai
fini della verifica sia del requisito dimensionale che della sussistenza delle ragioni di
licenziamento e del cosiddetto obbligo di ripescaggio.
PARTE GENERALE
146
TITOLO XIV NORME DI COMPORTAMENTO E
DISCIPLINARI
Il presente Titolo disciplina, ai sensi della normativa vigente in materia, le norme di
comportamento ovvero i doveri a cui il lavoratore deve attenersi nella prestazione dell’attività
e le sanzioni disciplinari irrogate nelle varie ipotesi di inosservanza.
ART 59 NORME DI COMPORTAMENTO
59.1. Doveri del lavoratore
Il lavoratore è tenuto a rendere la sua prestazione nel rispetto dei doveri di diligenza, fedeltà e
leale collaborazione e, in particolare, deve:
- operare e collaborare con diligenza con il datore di lavoro, osservando le disposizioni
per l'esecuzione e la disciplina del lavoro, anche in relazione alle norme vigenti in materia
di sicurezza e di ambiente di lavoro;
- rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme dell’ordinamento e
non utilizzare a fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni legate al suo
rapporto di lavoro;
- rispettare l'orario di lavoro, adempiere alle formalità previste per la registrazione delle
presenze e non allontanarsi o assentarsi dal luogo di lavoro senza l'autorizzazione del
proprio datore di lavoro o superiore gerarchico. Il lavoratore non può trattenersi nei
locali aziendali oltre l'orario prescritto, se non per ragioni di servizio e con
l'autorizzazione dell'azienda;
- durante l'orario di lavoro, mantenere nei rapporti interpersonali, con i colleghi e con gli
utenti, una condotta adeguata ai principi di correttezza ed astenersi da comportamenti
lesivi della dignità della persona;
- nel periodo di malattia o infortunio, non attendere ad occupazioni o attività che ritardino
il suo recupero psicofisico;
- eseguire le disposizioni inerenti all’espletamento delle proprie funzioni o mansioni che
gli siano impartite dai superiori. Se ritiene che l'ordine sia palesemente illegittimo, il
lavoratore che intende disattenderlo, deve farne rimostranza a chi lo ha impartito,
dichiarandone le ragioni; in caso di ordine contrario alla legge penale, il lavoratore deve
astenersi dall’eseguirlo;
- vigilare sul corretto espletamento dell'attività del personale sotto-ordinato, ove tale
compito rientri nelle proprie responsabilità;
- avere cura dei locali, dei mobili, degli oggetti, dei macchinari, degli attrezzi, degli
strumenti e degli automezzi a lui affidati;
- non valersi di quanto è di proprietà del datore di lavoro per ragioni che non siano di
servizio;
- osservare scrupolosamente le disposizioni che regolano, per il personale, l'accesso ai
locali dell'azienda e non introdurre, salvo che non siano debitamente autorizzate,
147
persone estranee all'azienda stessa in locali non aperti al pubblico;
- comunicare ogni mutamento del proprio domicilio, sia durante il servizio che durante i
congedi;
- segnalare al proprio superiore eventuali situazioni di illecito di cui sia venuto a
conoscenza.
59.2. Utilizzo dei social network
Fermo restando il principio di libertà di manifestazione del pensiero da parte del lavoratore,
l’eventuale divulgazione di affermazioni che possono pregiudicare l’immagine o la posizione di
mercato dell’azienda effettuata tramite social network, costituisce violazione disciplinare.
La violazione disciplinare è aggravata qualora non venga rispettato il dovere di continenza
formale.
59.3. Salute e sicurezza
Ai fini della tutela e prevenzione della salute e sicurezza dei lavoratori, gli stessi lavoratori hanno il
dovere di:
- osservare le disposizioni e le istruzioni loro impartite dai superiori ai fini della protezione
collettiva e individuale;
- sottoporsi ai controlli sanitari, previsti in relazione ai fattori di rischio cui sono esposti;
- utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i
preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i
dispositivi di sicurezza compresi quelli protettivi forniti dall’impresa in dotazione
personale, curandone la perfetta conservazione;
- segnalare immediatamente ai superiori le anomalie di macchinari, apparecchiature,
utensili, mezzi, attrezzature e dispositivi di sicurezza e di protezione individuale,
comprese le altre condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza.
La violazione degli obblighi di cui sopra comporta responsabilità disciplinare da graduarsi avuto
riguardo alla gravità soggettiva e oggettiva dell’illecito.
Nel caso di applicazione di sanzioni pecuniarie, il relativo introito viene devoluto al Fondo per
la sicurezza sul lavoro.
ART 60 SANZIONI DISCIPLINARI
60.1. Tipologia di sanzioni disciplinari
Tenuto conto della gravità dell’infrazione, del principio di proporzionalità nonché delle
circostanze soggettive e oggettive in cui si sono verificati i fatti, il datore di lavoro può irrogare
nei confronti del lavoratore sanzioni conservative ed espulsive.
La sanzione deve essere adottata tempestivamente secondo le modalità disciplinate al successivo
art. 61 del presente CCNIL.
PARTE GENERALE
148
60.2. Sanzioni disciplinari conservative
Sono sanzioni disciplinari conservative:
a) il rimprovero verbale;
b) il rimprovero scritto;
c) la multa, sino a un massimo di 3 ore di retribuzione base;
d) la sospensione dal lavoro, fino a un massimo di 10 giorni, con privazione della
retribuzione.
60.3. Rimprovero
Nel rispetto del principio di proporzionalità, il rimprovero verbale viene irrogato per le
mancanze lievi, il rimprovero scritto per mancanze di minore gravità rispetto a quelle che
comportano la multa o la sospensione.
60.4. Multa
La sanzione della multa è irrogata al lavoratore, a titolo esemplificativo, per le seguenti
mancanze:
- inosservanza dell’orario di lavoro e ritardi nell'inizio del lavoro senza giustificazione;
- negligenza nello svolgimento del lavoro affidatogli;
- omessa comunicazione all'azienda del mutamento del proprio domicilio, sia durante il
servizio che durante i congedi;
- assenza non giustificata non superiore a 1 giorno;
- irregolarità di servizio, abusi, disattenzioni di natura involontaria, mancanza di diligenza
nei propri compiti, quando non abbiano carattere di gravità e non abbiano arrecato
danno;
- fermo restando il principio di libertà di manifestazione del pensiero da parte del
lavoratore, la divulgazione di affermazioni che possono pregiudicare l’immagine o la
posizione di mercato dell’azienda effettuata tramite social network, quando non abbia
carattere di gravità e non abbia arrecato danno.
La recidiva in provvedimento di multa, entro il biennio, dà facoltà all'azienda di comminare al
lavoratore il provvedimento di sospensione fino a un massimo di 3 giorni con retribuzione al
50%.
60.5. Sospensione
La sospensione dal lavoro e dalla retribuzione è applicata al lavoratore, a titolo esemplificativo,
per le seguenti mancanze:
- danno alle cose ricevute in dotazione ed uso, con dimostrata responsabilità del
lavoratore;
- inosservanza delle misure di prevenzione degli infortuni e delle relative disposizioni
emanate dall’azienda, quando la mancanza possa cagionare danni lievi alle cose e nessun
danno alle persone;
149
- abbandono del posto di lavoro senza giustificato motivo;
- irregolarità nella formalità per la registrazione delle presenze, che incide sull’esatto
conteggio delle ore di lavoro effettuato;
- qualora il lavoratore si presenti in servizio in stato di manifesta ubriachezza;
- atti o comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, anche di tipo verbale, che
offendano la dignità e la libertà della persona che li subisce;
- assenze ingiustificate di durata superiore ad 1 giorno e fino a tre giorni complessivi nel
corso dell’anno solare;
- esecuzione entro l'azienda di lavori per proprio conto, fuori dell'orario di lavoro e senza
sottrazione di materiale dell'azienda;
- recidiva, per più di 3 volte nell'anno solare, in qualunque delle mancanze punite con la
multa, salvo il caso dell'assenza ingiustificata.
60.6. Sanzioni disciplinari espulsive
Ferma restando la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, la
sanzione disciplinare espulsiva può consistere in:
a) licenziamento con preavviso;
b) licenziamento senza preavviso.
Il licenziamento disciplinare è irrogato, a titolo esemplificativo, nei casi di:
- grave insubordinazione verso i superiori;
- assenza ingiustificata oltre 3 giorni nell'anno solare;
- recidiva nei ritardi ingiustificati oltre la quinta volta nell'anno solare;
- inosservanza dei doveri di sorveglianza, custodia e controllo da parte dei lavoratori cui
siano specificatamente affidate tali mansioni, in caso di correlata grave violazione degli
obblighi del personale sottordinato tale da produrre significativo danno all’azienda;
- grave negligenza nello svolgimento del lavoro affidato, tale da arrecare significativo
nocumento all'azienda;
- infrazione alle norme di legge circa la sicurezza per la lavorazione, il deposito, la vendita
e il trasporto;
- abbandono ingiustificato del posto di lavoro, da cui possa derivare un pregiudizio alla
incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti o comunque compimento di
azioni che implichino gli stessi pregiudizi o comunque, infine, che arrechino gravissimo
nocumento all'organizzazione dell'attività aziendale;
- violazione del segreto d'ufficio;
- esecuzione, in concorrenza con l'attività dell'azienda, di lavoro per conto proprio o di
terzi;
- recidiva, oltre la terza volta nell'anno solare, in qualunque delle mancanze che prevedono
la sospensione, fatto salvo quanto previsto per la recidiva nei ritardi;
- danneggiamento volontario al materiale dello stabilimento e al materiale di lavorazione;
- inosservanza al divieto di fumare dove ciò può provocare pregiudizio alla incolumità o
alla sicurezza degli impianti;
- condanna a una pena detentiva, con sentenza di primo grado, per azione commessa
PARTE GENERALE
150
anche non in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, che leda la figura
morale del lavoratore;
- furto nell'azienda di somme, valori, materiali od oggetti a chiunque appartenenti;
- rifiuto di sottoporsi ai controlli sanitari, previsti in relazione ai fattori di rischio cui si è
esposti.
Il licenziamento con preavviso è irrogato quando la violazione consente, seppure in via
provvisoria, la prosecuzione del rapporto di lavoro.
Il licenziamento senza preavviso, ovvero “in tronco”, è irrogato al verificarsi di una violazione
di tale gravità da non consentire, neppure in via provvisoria, la prosecuzione del rapporto di
lavoro.
60.7. Collegio di conciliazione e arbitrato
Il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare conservativa può promuovere,
entro e non oltre i 20 giorni successivi, anche per mezzo dell'associazione alla quale sia iscritto
ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l'ufficio provinciale del lavoro e della
massima occupazione, di un collegio di conciliazione ed arbitrato ai sensi dell’art. 7, commi 6 e
7, della legge 20 maggio 1970, n. 300, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e
da un terzo membro scelto di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal direttore
dell'ufficio del lavoro.
La sanzione disciplinare è sospesa fino alla pronuncia da parte del collegio.
Qualora il datore di lavoro non provveda, entro 10 dieci dall'invito rivoltogli dall'ufficio del
lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al collegio di conciliazione e arbitrato, la
sanzione disciplinare non ha effetto. Se il datore di lavoro adisce l'autorità giudiziaria, la sanzione
disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio.
60.8. Riabilitazione
In ogni caso, non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi 2 anni
dalla loro applicazione, decorrenti dalla comunicazione formale della sanzione.
ART 61 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
61.1. Affissione delle norme disciplinari
È obbligo del datore di lavoro portare a conoscenza di tutti i lavoratori le norme di legge e
quelle del presente Titolo relative alla procedura disciplinare, alle infrazioni e alle sanzioni,
mediante affissione in un luogo accessibile in azienda, ovvero mediante pubblicazione su
bacheca elettronica.
61.2. Contestazione disciplinare
Il datore di lavoro, prima di irrogare al lavoratore una sanzione disciplinare, deve formulare per
iscritto una specifica contestazione d’addebito, pena l’invalidità della procedura disciplinare.
151
La contestazione deve pervenire al lavoratore in modo tempestivo, entro 15 giorni dall’avvenuta
infrazione ovvero dalla conoscenza del fatto da parte del datore di lavoro. Tale termine è esteso
a 30 giorni, in considerazione della natura dell’addebito e della complessità delle indagini da
espletare o della complessità della struttura aziendale.
La contestazione deve essere specifica, con indicazione del fatto addebitato nei suoi aspetti
essenziali e nelle sue modalità, comprese le circostanze di luogo e di tempo, in modo da
consentire al lavoratore di esercitare compiutamente il diritto di difesa.
Il rimprovero verbale non dà luogo alla previa contestazione d’addebito.
61.3. Difesa del lavoratore
Il lavoratore, che abbia ricevuto una contestazione d’addebito, può chiedere, nel termine di 10
giorni, di essere ascoltato in contradditorio e può farsi assistere da un rappresentante sindacale
dell’organizzazione cui aderisce o conferisce mandato ovvero da un legale di sua fiducia.
Il medesimo lavoratore può, sempre nel termine di 10 giorni, dal ricevimento della
contestazione, formulare anche giustificazioni per iscritto.
Nessuna sanzione può essere irrogata, se non si è consentito al lavoratore di esercitare il proprio
diritto alla difesa, nei termini sopraindicati.
Il lavoratore ha diritto di ricevere in copia tutta la documentazione aziendale utile e pertinente
ai fini delle giustificazioni.
61.4. Sospensione cautelare
Nell’ipotesi di infrazioni di tale gravità per le quali è prevista la sanzione del licenziamento, il
datore di lavoro può disporre la sospensione cautelare dal servizio del lavoratore per il periodo
di espletamento della procedura disciplinare, con diritto a un assegno alimentare nella misura
del 50% della retribuzione.
In caso di risoluzione della procedura disciplinare con esito positivo per il lavoratore, lo stesso
ha diritto al reintegro dell’intera retribuzione.
61.5. Conclusione procedimento disciplinare
I provvedimenti disciplinari più gravi del richiamo verbale possono essere applicati, di norma,
non oltre il 30° giorno dal ricevimento delle giustificazioni.
Per esigenze dovute a difficoltà nella fase di valutazione delle controdeduzioni e di decisione nel
merito, il termine di 30 giorni può essere prorogato di ulteriori 30 giorni.
In tal caso, il datore di lavoro deve darne preventiva comunicazione scritta al lavoratore
interessato.
L'eventuale adozione del provvedimento disciplinare dovrà essere comunicata al lavoratore in
forma scritta.
Se al termine di tale periodo nessun provvedimento è stato comminato, le giustificazioni addotte
dal lavoratore si intenderanno accolte o comunque non si terrà conto della contestazione.
Il datore di lavoro che intenda applicare la sanzione al lavoratore deve motivare il provvedimento
adottato.
PARTE GENERALE
152
153
TITOLO XV ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI
LAVORO
ART 62 MOTIVI DI ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Le principali cause di estinzione del rapporto di lavoro sono le seguenti:
1) risoluzione consensuale;
2) dimissioni del lavoratore;
3) licenziamento individuale;
4) scadenza del termine;
5) morte del lavoratore.
ART 63 RISOLUZIONE CONSENSUALE
Il rapporto di lavoro può risolversi per mutuo consenso ai sensi dell’art. 1372 del codice civile.
Salvo diverso accordo, nell’ipotesi di risoluzione consensuale il rapporto di lavoro cessa
immediatamente.
La risoluzione consensuale va posta in essere esclusivamente con modalità telematiche su
appositi moduli resi disponibili dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Con le medesime modalità telematiche, entro 7 giorni dalla data di trasmissione dei moduli al
datore di lavoro e alla direzione territoriale del lavoro competente, il lavoratore ha facoltà di
revocare il consenso prestato nella risoluzione consensuale.
ART 64 DIMISSIONI
64.1. Nozione
Le dimissioni consistono nella volontà del lavoratore di recedere dal rapporto di lavoro.
64.2. Dimissioni per giusta causa
Il lavoratore ha diritto di rassegnare le dimissioni senza necessità di preavviso quando sussiste
una giusta causa, ossia quando si verifica un fatto che non consente la prosecuzione del rapporto
di lavoro, neppure in via provvisoria. Costituiscono giusta causa di dimissioni, a titolo
esemplificativo, il mancato pagamento della retribuzione per almeno 3 mensilità, le molestie sul
luogo di lavoro, il mobbing, il demansionamento comprovato e il trasferimento di azienda
qualora provochi una sostanziale modifica delle condizioni di lavoro, lo spostamento del
lavoratore da una sede a un’altra senza che sussistano le comprovate ragioni tecniche,
organizzative e produttive ai sensi dell’art. 2103 c.c., il comportamento ingiurioso posto in essere
dal superiore gerarchico nei confronti del dipendente.
In tal caso, il lavoratore, ai sensi dell’art. 2119 c.c., ha diritto a percepire una indennità equivalente
all’importo della retribuzione che gli sarebbe spettata per il periodo di preavviso non lavorato.
PARTE GENERALE
154
Inoltre, nei casi precedenti - salva l’ipotesi del mancato pagamento della retribuzione e del
trasferimento d’azienda - qualora sia comprovata la giusta causa di dimissioni, il lavoratore ha
diritto a percepire una ulteriore indennità risarcitoria nella misura compresa tra 6 e 12 mensilità,
avuto riguardo all’anzianità di servizio, al comportamento del datore di lavoro, alla condizione
del lavoratore ed alla dimensione dell’azienda.
64.3. Dimissioni volontarie e preavviso
Le dimissioni devono essere precedute da un preavviso di almeno 30 giorni nel caso in cui il
rapporto abbia avuto una durata inferiore o pari a cinque anni, di almeno 60 giorni nel caso in
cui il rapporto di lavoro abbia avuto, invece, una durata superiore.
Se il lavoratore rassegna le dimissioni senza preavviso è tenuto a corrispondere al datore di
lavoro una indennità equivalente alla retribuzione che avrebbe percepito durante il periodo non
lavorato. L’importo in questione può essere trattenuto dal datore di lavoro sulle competenze di
fine rapporto spettanti al dipendente.
Per i lavoratori che svolgono ruoli tecnici o amministrativi specializzati ovvero che comunque
siano inquadrati a un livello pari o superiore al quinto, il contratto individuale di lavoro può
stabilire termini di preavviso più lunghi (fino ad un massimo di 4 mesi) e una maggiore indennità
in caso di mancato rispetto dei termini ivi stabiliti.
64.4. Forma
Le dimissioni possono essere rassegnate esclusivamente con modalità telematiche stabilite dal
Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con trasmissione al datore di lavoro e alla sede
dell’Ispettorato territoriale del lavoro competente. I lavoratori possono rivolgersi anche a
soggetti abilitati quali patronati, organizzazioni sindacali, enti bilaterali, commissioni di
certificazione, consulenti del lavoro, sedi territoriali competenti dell'Ispettorato Nazionale del
Lavoro. Le dimissioni rese con qualsiasi altra modalità sono inefficaci.
64.5. Revoca delle dimissioni
Le dimissioni sono revocabili, sempre con la procedura telematica, nel termine di 7 giorni.
64.6. Nullità delle dimissioni in caso di matrimonio e unione civile
Le dimissioni presentate nel periodo intercorrente tra il giorno della richiesta delle pubblicazioni
sino ad un anno dalla celebrazione del matrimonio sono nulle se non risultano confermate entro
un mese all’Ispettorato territoriale del lavoro secondo la modalità previste per le dimissioni.
In caso di unione civile, le dimissioni presentate nel periodo intercorrente tra il giorno della richiesta
all’ufficiale di stato civile e sino a un anno dopo la costituzione dell’unione civile, devono essere
rassegnate con le modalità previste dalla legge e sono inefficaci se non confermate entro un mese
all’Ispettorato territoriale del lavoro secondo la modalità prevista per le dimissioni.
ART 65 LICENZIAMENTO INDIVIDUALE
155
65.1. Nozione
Il licenziamento consiste nella volontà del datore di lavoro di porre termine al rapporto di lavoro,
in presenza delle giustificazioni previste dall’ordinamento.
65.2. Giustificazioni
Salva ogni altra ipotesi prevista dalla legge, il licenziamento può essere intimato:
- per giustificato motivo oggettivo, ossia per esigenze economiche o organizzative
dell’impresa. In tal caso il recesso è legato a ragioni inerenti all’attività produttiva,
all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa. Il datore di lavoro ha
l’obbligo di dare il preavviso nonché di attivarsi per la procedura di preavviso attivo;
- per giustificato motivo soggettivo, ossia per un notevole inadempimento degli obblighi
contrattuali che competono al dipendente, ma non tale da rendere impossibile la
prosecuzione provvisoria del rapporto, con l’obbligo del datore di lavoro di dare il
relativo preavviso;
- per giusta causa, consistente in un fatto di tale gravità da non consentire neppure in via
provvisoria la prosecuzione del rapporto di lavoro. In tal caso, il datore di lavoro può
recedere senza dare il preavviso.
65.3. Comunicazione del licenziamento
Il datore di lavoro deve comunicare per iscritto al lavoratore il licenziamento con specificazione
dei motivi, pena l’inefficacia. I licenziamenti per giustificato motivo soggettivo e giusta causa
hanno natura disciplinare e devono rispettare la procedura prevista dall’art. 7 della legge n.
300/1970 e dal presente contratto.
Per i lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015, che rientrano nel campo di applicazione dell’art.
18 della legge 300/1970, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo deve rispettare la
procedura di cui all’art. 7 della legge n. 604/1966.
65.4. Revoca del licenziamento
Il licenziamento può essere revocato entro 15 giorni dalla data in cui è stato comunicato. In tal
caso il rapporto di lavoro si ritiene ripristinato senza soluzione di continuità con diritto del
lavoratore alla retribuzione maturata nel periodo precedente alla revoca.
In caso di revoca, al lavoratore compete, altresì, una indennità corrispondente ad una mensilità
della retribuzione globale di fatto.
ART 66 PREAVVISO DI LICENZIAMENTO
66.1. Preavviso nel licenziamento per motivo oggettivo
Nei casi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo (c.d. licenziamento economico) il
datore di lavoro è tenuto ad osservare il termine di preavviso di almeno 90 giorni, attivando la
procedura di preavviso attivo prevista nel successivo Titolo “La Contrattazione come politica
attiva del lavoro”.
PARTE GENERALE
156
66.2. Preavviso nel licenziamento per motivo soggettivo
Tranne il caso in cui il rapporto di lavoro si risolve con effetto immediato, il datore di lavoro è
tenuto a osservare un periodo di preavviso di 10 giorni.
66.3. Decorrenza dei termini di preavviso
Il preavviso di licenziamento decorre da quando il lavoratore riceve la relativa comunicazione.
Le ferie concesse durante il periodo del preavviso ne interrompono la decorrenza. In tale ipotesi,
il termine di preavviso proseguirà dalla fine del periodo di ferie.
In caso di inosservanza dell’obbligo di preavviso, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al
lavoratore una indennità equivalente all’importo della retribuzione che sarebbe spettata durante
il preavviso.
Il contratto individuale di lavoro può stabilire un importo maggiore per tale indennità.
ART 67 LICENZIAMENTO NULLO - DIVIETI DI
LICENZIAMENTO
67.1. Nullità del licenziamento
Il licenziamento è nullo nei casi previsti dall’articolo 18 della legge n. 300/1970 e nei casi di cui
all’art. 2 del d.lgs. n. 23/2015.
67.2. Divieto di licenziamento per ragione di matrimonio
È nullo il licenziamento intimato al lavoratore e alla lavoratrice durante il periodo compreso tra
la data di richiesta delle pubblicazioni civili fino ad un anno dopo la celebrazione del matrimonio.
67.3. Divieto di licenziamento intimato al lavoratore in concomitanza dell’unione
civile
In caso di unione civile, di cui alla legge n. 76/2016, è nullo il licenziamento intimato al
lavoratore, a decorrere dal giorno della richiesta all’ufficiale di stato civile e fino ad un anno dalla
costituzione dell’unione civile.
67.4. Divieto di licenziamento della lavoratrice madre e del padre lavoratore
È nullo il licenziamento della lavoratrice intimato dall’inizio del periodo di gravidanza, sino al
compimento di un anno di età del bambino e nelle altre ipotesi contemplate dall’art. 54 del d.lgs.
n. 151/2001.
Il divieto è esteso anche al licenziamento del padre lavoratore che fruisca del congedo di
paternità, fino ad un anno di età del bambino. Il licenziamento è, altresì, nullo nel caso in cui sia
intimato in occasione della domanda della fruizione di un congedo parentale da parte del padre
o della madre, ovvero della richiesta del congedo per la malattia del bambino.
Il divieto di licenziamento non si applica nel caso di giusta causa, di cessazione dell’attività
157
aziendale, di ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice era stata assunta, di
risoluzione del rapporto di lavoro per scadenza del termine o di mancato superamento della
prova.
67.5. Licenziamento ideologico
È nullo il licenziamento intimato per cause ideologiche, ossia per le manifestazioni di pensiero
e per le convinzioni personali espresse dal lavoratore tutelate dall’art. 21 della Costituzione.
67.6. Licenziamento per motivi sindacali
È nullo il licenziamento intimato per ragioni sindacali e, in particolare, per la militanza del
lavoratore in una organizzazione sindacale e/o per gli incarichi sindacali ricoperti.
67.7. Licenziamento determinato da motivo illecito determinante
È nullo il licenziamento quando viene posto in essere per un motivo illecito unico e
determinante.
67.8. Licenziamento ritorsivo
È nullo il licenziamento intimato dal datore di lavoro come reazione ad un comportamento
legittimo del lavoratore inerente a diritti a lui derivanti dal rapporto di lavoro o a questo
comunque connessi.
67.9. Licenziamento e obblighi di informazione
È nullo il licenziamento intimato al lavoratore in conseguenza dell’esercizio dei diritti previsti dal
D.lgs. 104/2022, nonché del D.l.gs. 152/1997. In tal caso, il lavoratore estromesso dal rapporto può
fare espressa richiesta al datore di lavoro dei motivi del recesso, che il datore di lavoro deve fornire,
per iscritto, entro 7 giorni dal ricevimento dell’istanza. Ferme restando le disposizioni di legge
sull’onere della prova in materia di licenziamento, in caso di recesso intimato per le ragioni di cui al
presente comma, incombe sul datore di lavoro l’onere di provare che i motivi addotti a fondamento
del recesso stesso non siano riconducibili al fatto che il lavoratore abbia esercitato i diritti previsti dal
D.lgs. 104/2022 nonché dal D.lgs. 152/1997.
67.10. Licenziamento orale
È inefficace il licenziamento intimato in forma orale.
67.11. Sanzioni - reintegrazione e risarcimento del danno
Il licenziamento intimato per una delle ragioni di cui al presente articolo, a prescindere dal
numero dei dipendenti e dalla data di assunzione, determina il diritto del lavoratore, anche se
dirigente, alla reintegrazione nel posto di lavoro, nonché ad una indennità commisurata all’ultima
retribuzione globale di fatto, maturata dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva
reintegrazione, dedotto quanto percepito nel periodo di estromissione per lo svolgimento di
PARTE GENERALE
158
altre attività lavorative.
In ogni caso, la misura dell’indennità non può essere inferiore a 5 mensilità della retribuzione globale
di fatto.
Il datore di lavoro è tenuto, inoltre, per il medesimo periodo al versamento dei contributi
previdenziali e assistenziali dovuti.
A seguito dell'ordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende risolto qualora il
lavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dall'invito del datore di lavoro.
Il lavoratore, in alternativa alla reintegrazione, entro 30 giorni dalla comunicazione del deposito
della sentenza o dall’invito del datore di lavoro a riprendere servizio, può chiedere la liquidazione
di un'indennità sostitutiva pari a 15 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto; la richiesta
di tale indennità comporta la risoluzione del rapporto di lavoro.
ART 68 LICENZIAMENTO IN TUTELA OBBLIGATORIA
68.1. Campo di applicazione
La presente disposizione si applica ai licenziamenti intimati senza giusta causa o giustificato
motivo nelle aziende che non integrano il requisito occupazionale di cui all’art. 18, commi 8 e
9, della legge 20 maggio 1970, n. 300.
Si tratta dei seguenti soggetti, sia imprenditori che non imprenditori:
a) datori di lavoro che nella unità produttiva ove ha avuto luogo il licenziamento occupano
fino a quindici dipendenti, o fino a cinque dipendenti se imprenditori agricoli;
b) datori di lavoro che all’interno dello stesso comune occupano fino a quindici dipendenti
o fino a cinque se imprenditori agricoli, considerando tutte le unità produttive site in
tale ambito territoriale.
In ogni caso, la presente disposizione non si applica se il datore di lavoro occupa
complessivamente più di sessanta dipendenti.
68.2. Indennità per il licenziamento ingiustificato
L’indennità per i lavoratori licenziati senza giusta causa o giustificato motivo, nelle aziende di
cui al comma che precede, è stabilita in misura doppia rispetto a quanto previsto dalle norme di
legge.
In caso di licenziamento ingiustificato il datore di lavoro è tenuto a riassumere il lavoratore entro
il termine di tre giorni o, in alternativa, a corrispondergli un’indennità, non assoggettata a
contribuzione previdenziale, di importo compreso tra un minimo di 6 e un massimo di 12
mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. La misura massima della predetta indennità
può essere maggiorata fino a 14 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai
10 anni, se dipendente da datore di lavoro che occupa complessivamente più di 15 dipendenti.
Se, invece, il licenziamento rientra nel campo di applicazione del decreto legislativo 4 marzo
2015 n. 23, fermo restando che il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del
licenziamento, il datore di lavoro è tenuto al pagamento di un'indennità, non assoggettata a
contribuzione previdenziale, di un importo compreso tra un minimo di 6 e un massimo di 12
159
mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto.
L’importo delle indennità in questione viene stabilito in considerazione dell’anzianità di servizio
del lavoratore, del numero di dipendenti occupati, delle dimensioni dell'impresa, anche in
termini di attività economica, del comportamento e delle condizioni delle parti.
68.3. Rinvio alle norme di legge
Per ogni altro profilo non contemplato dalle presenti disposizioni, si applica la disciplina di legge
vigente in materia di licenziamento.
ART 69 LICENZIAMENTO IN TUTELA REALE
69.1. Campo di applicazione
La presente disposizione si applica ai licenziamenti intimati senza giusta causa o giustificato
motivo nelle aziende che integrano il requisito occupazionale di cui all’art. 18, commi 8 e 9, della
legge 20 maggio 1970, n. 300.
Si tratta dei seguenti soggetti, sia imprenditori che non imprenditori:
a) datori di lavoro che nella unità produttiva ove ha avuto luogo il licenziamento occupano
più di 15 dipendenti, o più di cinque dipendenti se imprenditori agricoli;
b) datori di lavoro che all’interno dello stesso comune occupano più di 15 dipendenti o più
di 5 se imprenditori agricoli, anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente
considerata, non raggiunge tali limiti;
c) datori di lavoro che occupano complessivamente più di 60 dipendenti,
indipendentemente dal numero di lavoratori occupati nell’unità produttiva ove ha avuto
luogo il licenziamento.
69.2. Reintegrazione in servizio
Il presente CCNIL amplia le ipotesi legali di reintegrazione in servizio del lavoratore licenziato
senza giusta causa o giustificato motivo.
Il lavoratore ha diritto alla reintegrazione in servizio nei seguenti casi:
a) se il fatto contestato è insussistente o privo di rilievo disciplinare, palesemente
sproporzionato o non imputabile al lavoratore;
b) se il fatto contestato rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla
base delle norme di comportamento e di quelle disciplinari del presente contratto;
c) se il fatto posto a base del licenziamento per motivo oggettivo è insussistente.
In tutti questi casi, se il licenziamento rientra nel campo di applicazione dell’art. 18 della legge
20 maggio 1970, n. 300, il datore di lavoro è tenuto alla reintegrazione in servizio e a
corrispondere al lavoratore una indennità risarcitoria, ai sensi del quarto comma del medesimo
art. 18, legge n. 300/1970.
Se, invece, il licenziamento rientra nel campo di applicazione del decreto legislativo 4 marzo
2015 n. 23, il datore di lavoro è tenuto alla reintegrazione in servizio e a corrispondere al
lavoratore una indennità risarcitoria, ai sensi del secondo comma dell’art. 3, d.lgs. n. 23/2015.
PARTE GENERALE
160
69.3. Indennità
Se il licenziamento viene intimato senza giusta causa o giustificato motivo, ma non ricorrono le
ipotesi di reintegrazione in servizio previste dal precedente comma è prevista una tutela
indennitaria più favorevole rispetto alla normativa di legge vigente.
In particolare, fermo restando che il giudice dichiara l’estinzione del rapporto alla data del
licenziamento, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore una indennità
onnicomprensiva determinata tra un minimo di 12 e un massimo di 36 mensilità dell'ultima
retribuzione globale di fatto, sia se il licenziamento rientra nel campo di applicazione dell’art. 18
della legge 20 maggio 1970, n. 300 sia se il licenziamento rientra nel campo di applicazione del
decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 23.
L’importo delle indennità in questione viene stabilito tenendo in considerazione l’anzianità di
servizio del lavoratore, il numero di dipendenti occupati, le dimensioni dell'impresa, anche in
termini di attività economica, il comportamento e le condizioni delle parti.
69.4. Rinvio alle norme di legge
Per ogni altro profilo non contemplato dalle presenti disposizioni, si applica la disciplina di legge
vigente in materia di licenziamento.
ART 70 MORTE DEL LAVORATORE
Nel caso in cui il rapporto di lavoro si estingue per morte del lavoratore, devono essere
corrisposte, a norma dell’art. 2122 del codice civile, l’indennità di preavviso e il trattamento di
fine rapporto al coniuge, all’unito civilmente, ai figli e, se a carico del lavoratore, ai parenti entro
il terzo grado e agli affini entro il secondo. In assenza di accordo sulla ripartizione, le indennità
sono ripartite secondo i bisogni di ciascuno degli aventi diritto. In mancanza delle persone
sopraindicate, le indennità sono attribuite secondo le norme della successione legittima.
ART 71 ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER
ASSENZA INGIUSTIFICATA
In ipotesi di assenza ingiustificata del lavoratore protratta per più di 15 giorni di calendario, il
datore di lavoro comunica l’assenza alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del Lavoro,
che potrà verificare la veridicità delle informazioni ricevute.
In tal caso, il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore a partire dal giorno
della comunicazione di cui al comma precedente, e non si applica la disciplina di cui all’art. 26
del D.lgs. n. 151/2015 in materia di dimissioni telematiche. Resta fermo che per l’intero periodo
di assenza ingiustificata il datore di lavoro non è tenuto al versamento della retribuzione e dei
relativi contributi.
Tale disposizione non si applica qualora il lavoratore dimostri l'impossibilità, per causa di forza
maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la
161
sua assenza.
ART 72 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (T.F.R.)
72.1. Nozione
In ogni caso di estinzione del rapporto di lavoro, ivi compresa l’ipotesi di collocamento in
quiescenza, l'azienda corrisponde al lavoratore un trattamento di fine rapporto da calcolarsi
secondo quanto disposto all'art. 2120 c.c. e dalla legge n. 297/1982 e cioè su una base retributiva
imponibile annua comprendente tutte le somme, compreso l’equivalente delle prestazioni in
natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale.
Ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 2120 c.c. come modificato dalla legge n.
297/1982, sono escluse dalla quota annua di retribuzione utile ai fini del calcolo del T.F.R., le
seguenti somme:
a) rimborsi spese;
b) somme concesse occasionalmente a titolo di “una tantum”, gratificazioni straordinarie
non contrattuali;
c) compensi per lavoro straordinario e per lavoro festivo;
d) l'indennità sostitutiva del preavviso;
e) l'indennità sostitutiva per ferie;
f) le indennità di trasferta e diarie non aventi carattere continuativo;
g) le prestazioni in natura, quando sia previsto un corrispettivo a carico del lavoratore.
In caso di fallimento dell'azienda il dipendente ha diritto all'indennità di preavviso e al
trattamento di fine rapporto stabiliti nel presente contratto e quanto di sua spettanza il suo
complessivo avere sarà considerato credito privilegiato, ai fini dell’ammissione al passivo
fallimentare.
72.2. Determinazione del TFR
I criteri di computo del TFR sono fissati dall’art. 2120 del codice civile.
72.3. Anticipo del TFR
Ai sensi dell'art. 2120 c.c. e della legge n. 68/2000, la richiesta di anticipazione di un importo
non superiore al 70% del T.F.R. maturato, da parte dei lavoratori con almeno 8 anni di servizio
in azienda, deve essere giustificata dalla necessità di:
a) eventuali spese sanitarie per terapie, protesi e interventi straordinari riconosciuti dalle
competenti strutture pubbliche;
b) acquisto o costruzione della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato
con atto notarile;
c) spese da sostenere durante i periodi di fruizione di congedi parentali e per formazione
del lavoratore.
Le richieste potranno essere accolte annualmente entro i limiti del 10% degli aventi diritto di cui
sopra e del 4 % del numero totale dei dipendenti.
PARTE GENERALE
162
72.4. Corresponsione del TFR
Il trattamento di fine rapporto deve essere corrisposto all'atto della cessazione dal servizio,
dedotto quanto eventualmente fosse dovuto dal dipendente, non oltre i 30 giorni dalla data di
cessazione del rapporto di lavoro.
163
SEZIONE III
TUTELA E BENESSERE DEI LAVORATORI
TITOLO XVI LA CONTRATTAZIONE COME POLITICA
ATTIVA DEL LAVORO
ART 73 IL SISTEMA CONTRATTUALE DELLE POLITICHE
ATTIVE
L’evoluzione del mercato del lavoro, verificatasi a seguito della globalizzazione e
dell’innovazione tecnologica, comporta una sempre maggiore specializzazione delle
competenze, delle abilità e delle conoscenze richieste ai lavoratori, determinando nel contempo
mutamenti continui nel rapporto di lavoro e scenari incerti, caratterizzati anche dal rischio della
perdita del posto di lavoro.
In tale contesto le politiche attive per il lavoro, finalizzate a promuovere l’occupabilità e a
favorire l’inserimento e il reinserimento lavorativo, sono concordemente intese dalle Parti anche
come politiche di prevenzione della disoccupazione e di attivazione dei disoccupati.
In tal senso le Parti danno, pertanto, vita a un sistema contrattuale di politiche attive per il lavoro
che tuteli il dipendente non soltanto in azienda ma anche nel più ampio contesto del mercato
del lavoro, nell’ottica di contribuire a creare un sistema di flexicurity, in grado di consentire il
passaggio da un lavoro all’altro valorizzando le competenze acquisite dal lavoratore, anche
attraverso la formazione continua.
Le Parti, infine, nel ritenere strategica la sinergia tra enti, associazioni e istituzioni, convengono
sulla necessità di individuare iniziative efficaci in stretta collaborazione tra le commissioni
territoriali, i soggetti pubblici e i soggetti privati presenti sul territorio.
ART 74 PREAVVISO ATTIVO
74.1. Nozione
Il preavviso attivo indica un periodo caratterizzato da una condotta proattiva del datore di lavoro
che, nell’ottica di contribuire al ricollocamento del lavoratore “in uscita” in altra azienda e in una
prospettiva solidaristica del rapporto di lavoro, attiva le Parti stipulanti e l’intero sistema
bilaterale di riferimento.
Il preavviso attivo si attua nel caso in cui il datore di lavoro intenda procedere alla risoluzione
del rapporto di lavoro “per giustificato motivo oggettivo” (c.d. licenziamento economico) e
prevede il rispetto di un termine di preavviso di almeno 90 giorni.
Durante il periodo di preavviso attivo il datore di lavoro inoltre assicura/garantisce al lavoratore,
nell’ambito di un percorso di riqualificazione professionale, la fruizione di appositi permessi atti
a frequentare corsi di formazione e a partecipare a colloqui di lavoro.
PARTE GENERALE
164
74.2. Ruolo dell’ente bilaterale nella procedura di preavviso attivo
L’ente bilaterale, ricevuta la comunicazione di preavviso attivo, tenuto conto delle mansioni
svolte e delle competenze del lavoratore in uscita, effettua una verifica della domanda di lavoro
da parte delle aziende aderenti, al fine di agevolare la ricollocazione del lavoratore.
Se la verifica ha esito positivo, l’ente bilaterale favorisce l’inserimento del lavoratore presso la
nuova azienda, comunicandole il nominativo del lavoratore interessato e garantendo la
formazione necessaria per tale inserimento.
74.3. Procedura di preavviso attivo
Il datore di lavoro informa altresì il lavoratore, tramite apposita comunicazione scritta, dell’avvio
della procedura di attuazione del preavviso attivo.
Il datore di lavoro, acquisito il consenso scritto del lavoratore, avvia la procedura di preavviso
attivo inviando al sistema bilaterale di riferimento, immediatamente e comunque entro 5 giorni
dall’inizio del periodo di preavviso, una comunicazione recante le informazioni essenziali del
lavoratore tra cui:
- dati anagrafici del lavoratore;
- termine del periodo di preavviso e decorrenza del licenziamento;
- inquadramento e mansioni svolte dal lavoratore durante il rapporto, con relativa durata;
- dati e settore merceologico di appartenenza dell’azienda;
- estremi del contratto collettivo nazionale applicato al rapporto di lavoro.
74.4. Effetti della procedura di preavviso attivo
Se per effetto della procedura di preavviso attivo, l’assunzione da parte del nuovo datore di
lavoro avviene prima della scadenza del preavviso contrattuale, il rapporto di lavoro cessa con
effetto immediato e il datore di lavoro non è tenuto a corrispondere al lavoratore l'indennità
sostitutiva del preavviso per la parte residua di esso.
L’assunzione del lavoratore all’esito del procedimento di preavviso attivo determina un nuovo
rapporto di lavoro, senza continuità con il precedente rapporto.
74.5. Contributo di solidarietà per la ricollocazione
Allo scopo di sostenere e coadiuvare l’azione dell’ente bilaterale a favore del lavoratore, il datore
di lavoro riconosce all’ente medesimo un contributo economico di ricollocazione, salvo il caso
in cui l’ente bilaterale fruisce di assegno di ricollocazione o di altra tipologia di assegno a carico
della finanza pubblica.
ART 75 IL VALORE DELLA FORMAZIONE CONTINUA E
PROFESSIONALE
75.1. Diritto soggettivo alla formazione continua e professionale
Le Parti firmatarie, consapevoli che lo sviluppo professionale dei lavoratori e la competitività
165
delle imprese sono strettamente legati alla capacità di promuovere e di avviare processi di
innovazione produttiva e organizzativa, riconoscono il valore fondamentale della formazione
continua, quale diritto soggettivo del lavoratore.
Le Parti firmatarie considerano strategico l'investimento delle imprese e dei lavoratori in materia
di formazione professionale e continua finalizzata ad aggiornare, perfezionare e/o ad acquisire
nuove e ulteriori conoscenze, abilità e competenze professionali, sul versante sia
dell’innovazione tecnologica sia dell’economia circolare.
Il sistema di formazione continua rivolto ai lavoratori è teso all'aggiornamento e alla crescita
delle conoscenze, delle abilità e delle competenze professionali, strettamente connessi
all'innovazione organizzativa e tecnologica del sistema produttivo e ai cambiamenti del mercato
del lavoro.
I percorsi formativi, volti all’aggiornamento e alla qualificazione professionale dei lavoratori,
consentono agli stessi di acquisire anche nuove competenze, strumentali alla competitività delle
imprese.
Quando il datore di lavoro è tenuto, secondo previsioni di legge o di contratto individuale o
collettivo, ad erogare ai lavoratori una formazione per lo svolgimento del lavoro per cui sono
impiegati, tale formazione, da garantire gratuitamente a tutti i lavoratori, va considerata come
orario di lavoro e, ove possibile, deve svolgersi durante lo stesso.
Tale obbligo non riguarda la formazione professionale o la formazione necessaria al lavoratore
per ottenere, mantenere o rinnovare una qualifica professionale, salvo che il datore di lavoro
non sia tenuto a fornirla secondo la legge o la contrattazione collettiva.
Restano ferme le disposizioni di cui agli articoli 36 e 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
75.2. Analisi del fabbisogno formativo
Le Parti stipulanti concordano che la formazione continua e professionale rappresenti un valore
in termini di investimento nel capitale umano e deve rispondere alle esigenze sia delle aziende
che dei lavoratori.
A tal fine, le Parti stipulanti riconoscono l’importanza dell’analisi del fabbisogno formativo,
quale strumento che consente di identificare le competenze da sviluppare al fine di
accrescere la competitività aziendale e la professionalità dei lavoratori e sulla cui base sarà
elaborato il relativo piano formativo.
L’analisi del fabbisogno formativo tiene conto anche delle competenze già acquisite e si
inserisce all’interno di un processo ciclico nel quale assumono rilevanza strategica sia la
pianificazione della formazione tesa, in considerazione anche di quella eventualmente
proposta dall’azienda, a valorizzare tutte le modalità di apprendimento, sia il monitoraggio
dello stato di attuazione dell’azione formativa, nonché la registrazione e certificazione della
formazione effettuata.
Il datore di lavoro garantisce ai lavoratori in forza, in relazione al fabbisogno formativo
rilevato, percorsi annuali di formazione continua e professionale anche in modalità in
affiancamento e on the job, della durata di 10 ore pro-capite, da realizzarsi attraverso progetti
formativi aziendali caratterizzati da iniziative finalizzate all'acquisizione di competenze
trasversali, linguistiche, digitali, tecniche e/o gestionali, utili al contesto lavorativo
PARTE GENERALE
166
dell'azienda e/o del territorio.
Le Parti stipulanti potranno, altresì, convenire di aderire a progetti territoriali o settoriali
offerti da soggetti formatori quali:
- enti paritetici di formazione professionale;
- enti di cui all'art. 1 della L. n. 40/1987 riconosciuti dal Ministero del lavoro;
- enti in possesso di accreditamento secondo le normative regionali che consente di
svolgere attività di formazione continua;
- enti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma UNI EN ISO
9001:2008, settore EA 37 in corso di validità per le sedi di svolgimento delle attività
formative;
- università pubbliche e private riconosciute, Fondazioni ITS e Istituti tecnici che
rilasciano titoli di istruzione secondaria superiore.
Le competenze acquisite saranno registrate all'interno del fascicolo elettronico del
lavoratore, di cui all'art. 14 del D.Lgs. 14.9.2015, n. 150.
Le iniziative formative svolte saranno debitamente documentate dall’ente erogatore o
dall’azienda e dovranno essere, altresì, registrate.
Il presente articolo sulla formazione professionale e continua non assolve agli obblighi in
materia di prevenzione e di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e, quindi, sono fatte salve
le ore utilizzate per la formazione di cui all'art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008.
75.3. Fondi interprofessionali per la formazione continua
Le Parti stipulanti promuovono, per la formazione continua e professionale, l’adesione delle
aziende ai Fondi interprofessionali .
75.4. Cambiamenti organizzativi e formazione del lavoratore
Nel caso in cui l’azienda muti il ciclo produttivo o adotti nuovi macchinari per la produzione
di beni o servizi o, ancora e più in generale, cambi l’assetto organizzativo nel quale il
lavoratore era stato addetto per un periodo superiore a 12 mesi, il datore di lavoro è
obbligato a formare il lavoratore per far fronte al cambiamento organizzativo.
Il periodo di formazione del lavoratore deve essere pari ad un minimo di 30 giorni.
La Parte Settoriale può prevedere tempistiche diverse in ragione delle peculiarità del settore
produttivo o dell’organizzazione aziendale.
Durante il periodo di formazione il lavoratore non può essere licenziato per scarso
rendimento né per violazioni nell’uso dei nuovi macchinari, salva la giusta causa.
75.5. Tirocini di inserimento e reinserimento lavorativo
Al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, sostenere il processo di
acquisizione di nuove competenze e avvicinare al mondo del lavoro soggetti privi di
occupazione, i datori di lavoro attiveranno percorsi di tirocinio di inserimento o di
reinserimento lavorativo.
Per ciò che attiene alla regolamentazione dei tirocini si fa espresso rinvio ai contenuti degli
167
accordi sottoscritti in sede di Conferenza Stato-Regioni in data 24 gennaio 2013 e in data
25 maggio 2017, nonché alle norme disposte in materia dalle singole Regioni.
75.6. Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO)
I Percorsi per il conseguimento delle Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO)
rappresentano una forma didattica atta a sviluppare, attraverso una specifica progettazione tra
scuola e azienda, le attitudini lavorative e le capacità di scelta professionali degli studenti
frequentanti l’ultimo triennio delle Scuole Superiori, di modo che possano effettuare concrete
esperienze di lavoro.
Le Parti stipulanti si impegnano pertanto a farsi promotrici delle esperienze di PCTO e a tal fine
concordano la progettazione, attraverso la bilateralità e col concorso dei rispettivi organismi
territoriali, di specifici percorsi di PCTO per gli studenti frequentanti il triennio delle Scuole
Superiori di secondo grado.
Le Parti stipulanti si riservano, pertanto, di promuovere appositi Accordi in materia.
ART 76 TRATTAMENTO ECONOMICO DIFFERENZIATO: LA
FORMAZIONE PROFESSIONALIZZANTE INIZIALE
76.1. Formazione professionalizzante iniziale
Il dispositivo di cui al presente articolo è finalizzato ad offrire fin da subito un’occupazione
stabile, attraverso un ordinario contratto a tempo indeterminato in luogo del contratto di
apprendistato, anche al lavoratore privo di esperienza professionale pregressa e che pertanto
necessita di una formazione professionalizzante iniziale.
Il datore di lavoro assicura al suddetto lavoratore un periodo di formazione iniziale
professionalizzante sulla base di uno specifico Piano Formativo Individuale (P .F.I.), di cui al
successivo comma, finalizzato a fargli acquisire le necessarie conoscenze, abilità e competenze
per lo svolgimento delle mansioni che gli sono state assegnate.
76.2. Piano formativo individuale (P.F.I.)
Il datore di lavoro, anche per il tramite di un suo delegato, predispone un Piano Formativo
Individuale (P.F.I.) sulla base del quale fornisce al lavoratore posto in formazione iniziale una
specifica formazione On The Job, atta a fargli acquisire le competenze tecniche di profilo di
base, le competenze trasversali e quelle digitali.
Detta formazione è pianificata sulla base di un monte ore pari ad almeno 120 ore, che dovranno
essere svolte durante l’orario di lavoro.
La formazione per il lavoratore potrà essere finanziata anche con l'intervento dei fondi
interprofessionali.
76.3. Regime retributivo
Durante tale periodo, che non può essere superiore a 18 mesi, il datore di lavoro può
corrispondere al lavoratore in formazione il trattamento economico stabilito per il livello
PARTE GENERALE
168
inferiore a quello di inquadramento
Il regime retributivo in discorso produce effetti su tutti gli istituti contrattuali diretti ed indiretti
previsti dal presente contratto, salvo che sul trattamento di fine rapporto.
76.4. Clausola di salvaguardia per il lavoratore
Qualora il lavoratore venga licenziato, salvo che per giusta causa, nel termine di 36 mesi dalla
data di assunzione, lo stesso ha diritto alla corresponsione in un’unica soluzione della differenza
della retribuzione non percepita durante l’intero periodo.
76.5. Esclusioni dal campo di applicazione
Dalla disposizione di cui al presente articolo sono esclusi i lavoratori assunti con contratto di
apprendistato.
Il regime retributivo, di cui al precedente comma 76.3, non è sovrapponibile con altre tipologie
contrattuali che prevedono una riduzione temporanea della retribuzione, fatta eccezione per il
lavoro part-time.
ART 77 RILEVANZA DEGLI ENTI BILATERALI NELL’AMBITO
DELLE POLITICHE ATTIVE
Le Parti riconoscono il ruolo fondamentale che gli enti bilaterali svolgono nell’ambito della
formazione, della riqualificazione e ricollocazione dei lavoratori e affidano ad essi, nell’ambito
dei propri statuti, sia il sistema di certificazione contrattuale delle competenze che la gestione
del preavviso attivo di licenziamento, quale misura a protezione e a tutela dei lavoratori.
ART 78 INTRODUZIONE I.A NEI CONTESTI DI LAVORO
Le Parti riconoscono che la transizione digitale rappresenta una sfida di portata straordinaria
che incide profondamente sull’organizzazione del lavoro, sui profili professionali e sulla qualità
della vita lavorativa. Le Parti sono altresì consapevoli che tale transizione deve essere governata
nel rispetto della dignità, dei diritti e della centralità della persona, evitando derive sostitutive
che svuotino il ruolo attivo del lavoro umano. A tal fine condividono la necessità di adottare un
Patto deontologic o affinché l’introduzione dell’intelligenza artificiale nei contesti lavorativi
avvenga nel rispetto di alcuni fondamentali principi, tra i quali:
• Responsabilità, nel valutare l’impatto umano, sociale ed etico delle soluzioni che si
intendono adottare;
• Relazione, intesa come salvaguardia del valore umano e sociale del lavoro, anche in
presenza di strumenti digitali avanzati;
169
• Condivisione, come metodo per la costruzione partecipata delle innovazioni,
attraverso il confronto continuo con le rappresentanze sindacali attraverso momenti di
consultazione strutturata.
Le parti concordano altresì di promuovere la piena Consapevolezza dei processi di governo
dei cambiamenti, riconoscendo a tal fine il valore strategico della formazione continua come
strumento per accrescere la consapevolezza dei lavoratori rispetto ai cambiamenti tecnologici in
atto.
In tale prospettiva, le Parti si impegnano a promuovere, anche con il supporto degli Enti
bilaterali, percorsi formativi finalizzati a:
• accrescere le competenze digitali dei lavoratori;
• comprendere i principi etici e giuridici legati all’uso dell’A.I.;
• prevenire fenomeni di stress lavoro-correlato legati alla digitalizzazione.
Con l’obiettivo di monitorare congiuntamente l’evoluzione della transizione digitale nei contesti
di lavoro, si impegnano inoltre a promuovere la costituzione di un Osservatorio paritetico
nazionale, recependo le linee guida proposte dal “AI Continent Action Plan” approvato dalla
Commissione Europea in data 9/4/2025, con il compito di analizzare gli impatti occupazionali
delle tecnologie digitali avanzate, individuare buone pratiche e proporre eventuali aggiornamenti
contrattuali.
PARTE GENERALE
170
TITOLO XVII BILATERALITA’ E SISTEMA DI WELFARE
CONTRATTUALE
ART 79 BILATERALITÀ
Le Parti, nel ritenere che la bilateralità rappresenti un importante strumento di partecipazione sociale
che realizza, in un clima di fiducia e di collaborazione, una virtuosa alleanza tra impresa e lavoro sui
temi della crescita, dello sviluppo e della giustizia sociale, convengono sull’importanza di implementare
e sostenere politiche finalizzate ad attivare ed erogare, attraverso gli enti bilaterali e i fondi
interprofessionali di riferimento misure concrete di sostegno ai bisogni dei lavoratori.
A tal fine le Organizzazioni sindacali stipulanti individuano o costituiscono un Ente Bilaterale quale
riferimento contrattuale per il welfare.
ART 80 ENTE BILATERALE
80.1. Ente Bilaterale Nazionale
Le Parti concordano che l'Ente Bilaterale Nazionale rappresenti lo strumento per lo svolgimento delle
attività in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale, salute
e sicurezza nei luoghi di lavoro, welfare, politiche del lavoro, sia attive che passive, interpretazione delle
norme contrattuali e quanto demandato dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva.
L’Ente Bilaterale di riferimento sarà costituito o individuato con accordo tra le parti e, quindi,
comunicato alle aziende che applicano il presente CCNIL.
80.2. Contributo Ente Bilaterale Nazionale
La contribuzione a favore dell’ente è posta a carico delle aziende aderenti.
Entità e modalità di versamento del contributo è stabilita e concordata nella Parte Settoriale del
CCNIL.
80.3. Enti bilaterali territoriali
Le Parti convengono che l’Ente Bilaterale Nazionale possa articolarsi in enti bilaterali regionali e
territoriali, la cui costituzione è deliberata dall’Organo di Amministrazione dell’Ente Nazionale, che ne
regola il funzionamento con apposito regolamento.
80.4. Osservatorio Nazionale del Lavoro
Le Parti concordano sull’opportunità che l’Ente Bilaterale Nazionale istituisca un Osservatorio
Nazionale del Lavoro con finalità di studio, analisi e proposte in merito alle questioni e problematiche
a esso demandate in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione
professionale.
Potranno, altresì, essere istituite articolazioni territoriali dell’Osservatorio che a livello locale realizzano
una fase d’esame e di studio, idonea a cogliere gli aspetti peculiari delle diverse realtà presenti nel
171
territorio e a consentire la stima dei fabbisogni occupazionali.
80.5. Commissioni di Indirizzo Settoriale (CIS)
Le Parti convengono che, stante la natura confederale dell’Ente Bilaterale Nazionale, lo stesso si
articoli, per la gestione delle problematiche settoriali e per tutte le materie demandate alla
bilateralità dalla contrattazione collettiva, in Commissioni di Indirizzo Settoriale, in sigla CIS, che
si articolano a livello nazionale e a livello regionale e/o locale.
Le CIS svolgono, a livello territoriale, specifiche funzioni di analisi delle problematiche afferenti al
relativo settore ed elaborano indirizzi rispetto alle specifiche esigenze emerse. Costituiscono,
pertanto, organi consultivi con specifiche funzioni di gestione delle problematiche settoriali per
tutte le materie demandate alla bilateralità dalla contrattazione collettiva.
ART 81 PRINCIPI GENERALI DI WELFARE
81.1. Definizione dell’istituto
Per welfare contrattuale si intende l’insieme delle prestazioni e dei servizi del sistema bilaterale,
riconosciuti ed erogati ai lavoratori in azienda, sotto forma di prestazioni di tipo sanitario,
previdenziale, sociale e solidale.
Le Parti convengono che le prestazioni di welfare, riconosciute ed erogate dal sistema bilaterale,
si configurino come diritto contrattuale riconosciuto a ogni singolo lavoratore, il cui esercizio
innesta un processo virtuoso per cui a un maggiore benessere del lavoratore, in termini di una sua
maggiore sicurezza sociale, specularmente corrisponde un maggior benessere organizzativo che,
a sua volta, conduce a migliori risultati in termini di efficienza, di produttività, produzione di valore
e, pertanto, a una maggiore competitività dell’azienda nel mercato del lavoro.
81.2. Diritto contrattuale alle prestazioni di welfare
Le Parti ritengono che la bilateralità rappresenti un sistema che coinvolge tutte le imprese che
applicano il presente CCNIL, anche non aderenti alle associazioni di categoria, in quanto
promuove ed eroga prestazioni di welfare contrattuale che sono indispensabili ad integrare la
retribuzione globale di fatto e la normativa posta a tutela del lavoratore.
Le Parti convengono che le prestazioni previste dal sistema di bilateralità rappresentino un diritto
contrattuale, in quanto sono parte integrante della retribuzione di ogni singolo lavoratore, il quale
matura, pertanto, nei confronti delle imprese non aderenti al sistema bilaterale indipendentemente
dalle associazioni di categoria cui aderiscono o cui hanno conferito mandato, il diritto alla
erogazione diretta delle prestazioni da parte del datore di lavoro.
Le Parti si danno atto che i trattamenti previsti dalla bilateralità sono dunque vincolanti per tutte
le imprese rientranti nella sfera di applicazione del presente CCNIL e dei contratti collettivi di
secondo livello, aziendale o territoriale, laddove sottoscritti.
81.3. Promozione del welfare
PARTE GENERALE
172
Le Parti si impegnano a:
- promuovere, a diffondere e a potenziare le forme di welfare presso tutte le imprese, anche
di piccole dimensioni;
- rendere edotte le imprese e i lavoratori dei vantaggi, anche di tipo fiscale, che possono
scaturire dall’adozione delle misure di welfare, mediante campagne di diffusione e
informazione;
- promuovere presso le imprese anche l’adozione di pacchetti di beni e servizi che, seppure
diversi da quelli che beneficiano di un regime fiscale e contributivo agevolato, possono
tuttavia contribuire a instaurare un clima di maggiore e proficua collaborazione, benessere
e soddisfazione per tutti i soggetti coinvolti.
81.4. Destinatari delle misure di welfare
Destinatari delle misure di welfare sono tutti i lavoratori che hanno superato il periodo di prova,
assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato oppure con contratto di lavoro a tempo
determinato con almeno tre mesi di anzianità di servizio, anche non consecutivi, maturati nel corso
di ciascun anno (1° gennaio – 31 dicembre) e lavoratori che non siano in aspettativa non retribuita.
81.5. Credito welfare
Sarà incentivato il ricorso alle forme di welfare rendendo consapevoli i lavoratori della possibilità
di convertire, in tutto o in parte, le somme dovute come premi di risultato in credito welfare, nel
qual caso esse non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, né sono soggette
all'imposta sostitutiva.
81.6. Tipologie di welfare
Il presente contratto disciplina un sistema welfare innovativo che si articola in una pluralità di
forme welfare: welfare previdenziale, welfare sanitario, welfare sociale e welfare solidale secondo
quanto previsto dagli articoli che seguono.
ART 82 WELFARE PREVIDENZIALE
82.1. Fondo (Pensione) di previdenza complementare
Le Parti, condividendo l’importanza che assume l’istituzione di forme di previdenza integrativa
per il benessere individuale e collettivo, intendono promuovere e attivare un sistema di previdenza
complementare volontario, al fine di assicurare al lavoratore un livello adeguato di tutela
pensionistica e livelli di copertura previdenziale più elevati, integrando la previdenza (di base)
obbligatoria.
A tal fine, ai lavoratori e alle lavoratrici a cui si applica il presente contratto è garantita la possibilità
di iscriversi, volontariamente e liberamente, a un Fondo di previdenza complementare (c.d. Fondo
pensione), destinando ad esso una quota percentuale della propria retribuzione mensile, ad
integrazione della quale concorre il datore di lavoro con un contributo percentuale, come fissato
173
nella Parte Settoriale.
Il Fondo pensione di riferimento è indicato dalle parti stipulanti nella Parte Settoriale. L'obbligo
contributivo qui regolato è assunto soltanto dai datori di lavoro che applicano il presente CCNIL.
Il lavoratore, oltre alla contribuzione mensile prevista nella Parte Settoriale, può destinare al Fondo
pensione una parte o la totalità del proprio Trattamento di Fine Rapporto (TFR), maturato
successivamente all’adesione al fondo stesso, fatto salvo l'obbligo di legge di trasferire al Fondo
pensione il TFR dei lavoratori che operano in aziende con più di 50 dipendenti.
Il lavoratore può, altresì, destinare al Fondo pensione, per intero o in quota parte, eventuale
retribuzione premiale o altre gratifiche aggiuntive annuali, come pure destinare al fondo stesso
contributi a favore dei familiari a carico.
82.2. Adesione al Fondo
Al fine di favorire l’adesione alle forme di previdenza complementare, le aziende, di regola una
volta all’anno, consegneranno ai lavoratori materiale informativo contenente indicazioni sui
vantaggi derivanti dalla previdenza complementare.
Sarà consentita l’iscrizione al Fondo anche ai familiari o affini dei lavoratori e delle lavoratrici
aderenti.
82.3. Versamento contributi
Il calcolo e il versamento al Fondo pensione dei contributi di previdenza complementare sono
effettuati dal datore di lavoro con periodicità mensile. A tal fine, l’aliquota scelta dal lavoratore è
applicata all’imponibile previdenziale (base di calcolo) determinato con le modalità stabilite dalla
legge per il sistema previdenziale obbligatorio (es. Inps).
Il datore di lavoro è tenuto a determinare mensilmente i contributi a carico del lavoratore,
addebitandoli al medesimo mediante trattenuta sulla busta paga e versarli al Fondo pensione
assieme a quelli a proprio carico, secondo le modalità stabilite dal Fondo stesso.
ART 83 WELFARE SANITARIO
83.1. Definizione
Il welfare sanitario aziendale include l’assistenza sanitaria integrativa al Servizio sanitario nazionale
e le assicurazioni sanitarie aziendali.
Possono fruire dell’assistenza sanitaria integrativa tutti i lavoratori dipendenti con contratto a
tempo determinato o indeterminato, a tempo pieno o parziale, compresi gli apprendisti, nonché
loro familiari ed affini.
83.2. Contributo Fondo Sanitario
Le quote obbligatorie per la realizzazione dei servizi di prestazione Sanitaria Integrativa saranno
destinate ai Fondi di riferimento delle Parti stipulanti.
Il contributo a carico delle aziende è stabilito in quota fissa mensile o annuale, come indicato
nella Parte Settoriale.
PARTE GENERALE
174
Tale quota, pur non concorrendo al reddito fiscalmente imponibile, concorre a determinare il
trattamento economico complessivo, contrattualmente stabilito.
I datori di lavoro che non intendono contribuire al Welfare sanitario previsto dal presente
CCNIL, sono tenuti a versare ai lavoratori un elemento non assorbibile della retribuzione di pari
importo rientrante nella normale retribuzione, ovvero assicurare al singolo lavoratore le
medesime prestazioni sanitarie.
Entità e modalità di versamento del contributo è stabilita e concordata nella Parte Settoriale del
CCNIL.
I familiari dei lavoratori possono beneficiare delle prestazioni di assistenza sanitaria integrativa
previo versamento della quota annuale stabilita dal regolamento del Fondo.
ART 84 WELFARE SOCIALE
84.1. Definizione
Il welfare sociale contrattuale, o community welfare , origina dall’idea dell’azienda come
comunità, come luogo ideale per creare relazioni sociali e innalzare qualitativamente il
rapporto tra lavoro e vita privata (work-life balance).
In particolare, il welfare sociale riguarda servizi di assistenza psicologica e familiare,
assistenza agli anziani, prestazioni di baby-sitting, attività di counselling individuale e di
gruppo e tutti quei servizi di assistenza alla persona che aumentano il benessere del
lavoratore, migliorandone il work-life balance.
84.2. Attuazione
Le Parti, consapevoli del valore che il welfare sociale rappresenta, si impegnano ad attuare
le misure di welfare sociale nell’ambito dell’Ente bilaterale di riferimento .
ART 85 WELFARE SOLIDALE
85.1. Definizione
Il welfare solidale è volto alla introduzione nelle aziende di accordi di partnership con enti e
associazioni che si occupano di situazioni di svantaggio e difficoltà quali, a titolo
esemplificativo, progetti di cohousing tra disabili e soggetti normodotati , nonché di
programmi per favorire l’integrazione dei figli con fragilità dei lavoratori dipendenti
attraverso lo sport, il supporto di educatori, psicologi e pedagogisti
Le parti stipulanti del presente contratto sono consapevoli che le misure di welfare solidale
apportano un doppio valore, sia di sostegno alle fragilità che di maggior benessere anche
per i lavoratori. Pertanto, è rimesso all’Ente Bilaterale e alla contrattazione aziendale
l’individuazione delle misure di welfare solidale.
85.2. Fondo solidale
175
Le Parti firmatarie del presente contratto concordano , altresì, nel promuovere all’interno
dell’Organismo bilaterale la costituzione di un Fondo Solidarietà che, nei limiti delle risorse
all’uopo disponibili , possa offrire un sostegno economico ai familiari dei lavoratori caduti
su lavoro ed ai lavoratori malati oncologici.
Il funzionamento e finanziamento del Fondo di Solidarietà sarà disciplinato dal regolamento
dell’Ente .
ART 86 WELFARE AZIENDALE IN SOSTITUZIONE DEI
PREMI DI RISULTATO
86.1. Servizi Welfare
Le Parti stipulanti sono impegnate a rendere effettivo ed efficace il welfare aziendale, facendo
rete per una maggiore diffusione e conoscenza presso le imprese e i lavoratori.
Al fine di accrescere il benessere dei lavoratori sono riconosciuti fringe benefit e altri servizi o
attività come di seguito elencati a titolo esemplificativo e non esaustivo:
• servizi di trasporto collettivo;
• servizi di abbonamento per il trasporto pubblico, locale, regionale e interregionale;
• servizi per finalità sociali, di educazione sociali;
• servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi
di mensa ad essi connessi;
• servizi di ludoteche e centri estivi e invernali;
• servizi di formazione;
• servizi ricreativi e culturali;
• servizi per l’assistenza a familiari anziani e/o non autosufficienti;
• servizi mensa.
86.2. Accordo Territoriale
Al fine di diffondere il welfare aziendale anche nelle imprese nelle quali non è prevista o,
comunque, non costituita la rappresentanza sindacale aziendale, le Parti depositeranno presso
l’Ispettorato competente apposito accordo territoriale, al quale, le aziende aderenti alla parte
datoriale, potranno fare riferimento nelle comunicazioni istitutive delle forme di welfare
accordate al lavoratore.
PARTE GENERALE
176
TITOLO XVIII CONGEDI, PERMESSI E ASPETTATIVE
ART 87 CONGEDO PER LA FORMAZIONE
87.1. Definizione
Il congedo per la formazione è quello finalizzato al completamento della scuola dell’obbligo, al
conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla
partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di
lavoro. Si intende, altresì, per periodo di congedo per la formazione anche quello concesso per
la frequentazione di master, corsi di specializzazione universitari, dottorato di ricerca, nonché
quello concesso per lo svolgimento di un assegno di ricerca presso università pubbliche e private.
87.2. Beneficiari
Ferme restando le vigenti disposizioni relative al diritto allo studio di cui all’articolo 10 della
legge 20 maggio 1970, n. 300, i lavoratori e le lavoratrici con almeno 4 anni di anzianità di
servizio presso lo stesso datore di lavoro possono richiedere una sospensione del rapporto di
lavoro per congedi formativi per un periodo pari ad un massimo di 11 mesi, continuativo o
frazionato.
I lavoratori studenti con meno di 4 anni di anzianità di servizio potranno richiedere, nel corso
dell'anno, un periodo di 30 giorni di congedo non retribuito, continuativo o frazionato,
compatibilmente con le esigenze produttive e organizzative dell'azienda.
87.3. Formalità
Il lavoratore è tenuto a presentare richiesta scritta al datore di lavoro almeno 30 giorni prima per
i congedi di durata fino a 10 giorni e almeno 60 giorni prima per i congedi di durata superiore a
10 giorni, precisando i motivi della richiesta ed allegando la relativa documentazione.
87.4. Limiti
Il datore di lavoro valuta la richiesta sulla base delle comprovate esigenze tecnico organizzative
e, in caso di non accoglimento o differimento del congedo, informa il lavoratore interessato dei
motivi che hanno determinato la decisione.
I lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi dall'azienda o dall'unità produttiva
per l'esercizio di tale diritto non dovranno superare il 3% del totale della forza occupata,
dovendo comunque essere garantito in ogni reparto lo svolgimento della normale attività
produttiva. Nelle aziende fino a 100 dipendenti gli eventuali valori frazionari risultanti
dall'applicazione della suddetta percentuale saranno arrotondati all'unità superiore.
87.5. Conseguenze sul rapporto di lavoro
Durante il periodo di congedo per la formazione, il lavoratore conserva il posto di lavoro ma
non ha diritto alla retribuzione.
177
Tale periodo non è computabile nell'anzianità di servizio e non è cumulabile con le ferie, con la
malattia e con altri congedi.
In caso di sopravvenienza di una grave e documentata infermità, previa comunicazione scritta
del lavoratore al datore di lavoro, il godimento del congedo si interrompe.
Il lavoratore è reso edotto che può procedere al riscatto dei periodi di congedo di cui al presente
articolo, ovvero al versamento dei relativi contributi.
ART 88 CONGEDI PER LA FORMAZIONE CONTINUA
I lavoratori hanno diritto di proseguire i percorsi di formazione per tutto l’arco della vita, per
accrescere conoscenze e competenze professionali.
La formazione può corrispondere ad autonoma scelta del lavoratore ovvero essere predisposta
dall’azienda, attraverso i piani formativi aziendali o territoriali concordati tra le parti sociali.
Gli interventi formativi oggetto di piani aziendali o territoriali possono essere finanziati per
mezzo dei fondi interprofessionali per la formazione continua.
Il monte ore da destinare ai congedi per la formazione continua è di 10 ore annue. La
contrattazione decentrata può incrementare il numero delle ore.
I lavoratori destinatari dell’attività di formazione sono individuati dal datore di lavoro secondo
criteri di rotazione e con cadenza annuale, garantendo pari opportunità di partecipazione ai
lavoratori e alle lavoratrici.
ART 89 DIRITTO ALLO STUDIO
89.1. Beneficiari del diritto allo studio
Il diritto allo studio è riconosciuto come diritto del lavoratore a migliorare il proprio livello
culturale sia sul piano generale sia sotto il profilo strettamente professionale.
A fine di rendere effettivo il diritto allo studio, sono concessi, nei limiti del monte ore aziendale
di cui al successivo comma, permessi retribuiti a tutti i lavoratori che si iscrivono e frequentano
corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria, universitaria e di
qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate
al rilascio di titoli di studio legali.
Possono, altresì, beneficiare dei permessi di studio:
- i lavoratori che frequentano corsi di qualificazione e di riqualificazione professionale, in
relazione alle competenze professionali richieste dall'attività svolta in azienda;
- i lavoratori extracomunitari che si iscrivono e frequentano corsi di scolarizzazione
“dedicati”, organizzati da istituti e/o da enti pubblici.
89.2. Monte ore aziendale dei permessi di studio
Il diritto allo studio per i lavoratori aventi diritto viene assicurato attraverso l'istituzione di un
monte ore complessivo aziendale, nei cui limiti sono concessi i permessi retribuiti a carico
dell’azienda.
Il monte ore a disposizione dei lavoratori, per l'esercizio del diritto allo studio, è determinato
PARTE GENERALE
178
ogni triennio moltiplicando 16 per il numero di dipendenti occupati al 1° gennaio del primo
anno del triennio, salvi i conguagli successivi da effettuarsi annualmente in relazione alle effettive
variazioni del numero dei dipendenti.
89.3. Monte ore individuale dei permessi di studio
I lavoratori che frequentano corsi di studio, tenuti da Istituti di istruzione pubblici, parificati o
legalmente riconosciuti, usufruiscono, a richiesta e con le modalità indicate nel presente articolo,
di permessi retribuiti nella misura massima di 150 ore triennali "pro-capite" e nel limite della
metà delle ore di frequenza previste dal corso di studio.
Le ore fruite come permesso di studio sono comprensive delle prove di esame.
Le 150 ore "pro-capite" per triennio potranno essere usufruite mediante concentrazione anche
in un solo anno.
89.4. Contingentamento
I lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi dall'unità produttiva per frequentare
i corsi di studio non dovranno superare in ciascun turno lavorativo il 3% del totale dei lavoratori
occupati nel turno stesso, fermo restando che dovrà comunque essere garantito in ogni reparto
lo svolgimento della normale attività produttiva.
89.5. Lavoratori studenti
I lavoratori studenti ossia i lavoratori che frequentano corsi di istruzione primaria, secondaria e
di qualificazione professionale, hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi
e la preparazione agli esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario o durante
i riposi settimanali.
89.6. Formalità per la richiesta e documentazione
Il lavoratore, per fruire dei permessi retribuiti, deve inoltrare richiesta scritta al datore di lavoro,
con la specifica del corso di studio che intende frequentare. La richiesta del lavoratore è inoltrata
secondo le modalità e i termini che saranno stabiliti a livello aziendale.
I lavoratori sono tenuti a fornire all'azienda un certificato di iscrizione al corso e,
successivamente, a certificare mensilmente le ore di effettiva frequenza.
ART 90 CONGEDO MATRIMONIALE
90.1. Durata
In caso di matrimonio avente validità civile ovvero in caso di unione civile, al lavoratore non in
prova spetta un periodo di congedo di quindici giorni consecutivi di calendario.
Il periodo di congedo matrimoniale è considerato ad ogni effetto attività di servizio.
Il congedo non potrà essere computato nel periodo di ferie annuali né potrà essere considerato
quale periodo di preavviso di licenziamento.
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Il lavoratore ha diritto per il periodo di congedo alla normale retribuzione di fatto.
90.2. Decorrenza del congedo
La richiesta di congedo deve essere presentata al datore di lavoro con almeno 10 giorni di
preavviso, salvo casi eccezionali.
Il datore di lavoro concede il congedo, compatibilmente con le esigenze aziendali, con
decorrenza dal terzo giorno antecedente alla celebrazione del matrimonio e fino a 3 mesi dopo
la celebrazione.
Il lavoratore dovrà esibire, al termine del periodo di congedo, la documentazione attestante la
celebrazione del matrimonio.
ART 91 CONGEDO PER LE DONNE VITTIME DI VIOLENZA
91.1. Diritto ad astenersi dal lavoro
La lavoratrice che sia inserita in percorsi di protezione relativi alla violenza di genere,
debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle
case rifugio di cui all'articolo 5-bis decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, ha il diritto di astenersi dal lavoro per motivi
connessi al percorso di protezione per un periodo massimo di tre mesi.
91.2. Obblighi di comunicazione
Salvo casi di oggettiva impossibilità, per poter fruire del congedo la lavoratrice è tenuta ad
avvisare il datore di lavoro con un termine di preavviso non inferiore a 7 giorni, con l'indicazione
dell'inizio e della fine del periodo di congedo, nonché a produrre la certificazione relativa al
percorso di protezione.
91.3. Modalità di fruizione del congedo
Il congedo di cui al presente articolo può essere usufruito su base oraria o giornaliera secondo
modalità concordate con il datore di lavoro, compatibilmente con le esigenze aziendali.
91.4. Trattamento economico
Durante la fruizione del congedo, la lavoratrice ha diritto a percepire un'indennità
corrispondente all'ultima retribuzione e alla contribuzione figurativa.
Il periodo di congedo è computato ai fini dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, nonché ai
fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto.
91.5. Conversione in lavoro part time
La lavoratrice inserita nei percorsi di protezione di cui al presente articolo ha diritto alla
trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale,
compatibilmente con le esigenze del datore di lavoro.
Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere nuovamente trasformato, a richiesta della
PARTE GENERALE
180
lavoratrice, in rapporto di lavoro a tempo pieno.
ART 92 PERMESSI PER LUTTO E GRAVE INFERMITÀ
92.1. Disciplina
In caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge, anche legalmente separato, di
un parente entro il secondo grado, di un affine entro il primo grado, anche non convivente o,
comunque, di un soggetto componente la famiglia anagrafica, il lavoratore e la lavoratrice hanno
diritto a tre giorni di permesso retribuito.
Per fruire del permesso, l’interessato è tenuto a comunicare previamente al datore di lavoro
l’evento che dà titolo al permesso medesimo ed i giorni nei quali esso sarà utilizzato.
Nel caso di richiesta del permesso per grave infermità, il lavoratore è tenuto, entro il termine di
7 giorni, a presentare idonea certificazione rilasciata dal medico specialista del Servizi Sanitario
nazionale.
In mancanza della suddetta certificazione i giorni di permesso saranno detratti dalle ferie o dal
monte ore di permessi retribuiti.
Nel caso di richiesta del permesso per decesso, alla ripresa del servizio, il lavoratore è tenuto a
documentare l’evento con apposita certificazione.
92.2. Modalità di fruizione
I giorni di permesso possono essere utilizzati dal lavoratore entro sette giorni dal decesso.
Nel caso di grave infermità dei familiari di cui sopra, la lavoratrice o il lavoratore possono
concordare con il datore di lavoro, in alternativa all’utilizzo dei giorni di permesso, diverse
modalità di espletamento dell’attività lavorativa, anche per periodi superiori a tre giorni.
Nell’accordo, stipulato in forma scritta sulla base della proposta della lavoratrice o del lavoratore,
sono indicati i giorni di permesso che sono sostituiti dalle diverse modalità di espletamento
dell’attività lavorativa.
Dette modalità devono comportare una riduzione dell’orario di lavoro complessivamente non
inferiore ai giorni di permesso che vengono sostituiti.
La riduzione dell’orario di lavoro conseguente alle diverse modalità concordate deve avere inizio
entro sette giorni dall’accertamento dell’insorgenza della grave infermità o della necessità di
provvedere agli interventi terapeutici.
Qualora venga accertato il venir meno delle circostanze che avevano determinato la concessione
del permesso, il lavoratore è tenuto a riprendere l’attività lavorativa secondo le modalità ordinarie
e i giorni di permesso non goduti potranno essere utilizzati qualora dovessero verificarsi nel
corso dell’anno ulteriori eventi che giustifichino la loro richiesta.
I permessi disciplinati dal presente articolo sono cumulabili con quelli previsti per l’assistenza
delle persone disabili disciplinati dall’art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e s.m.i.
181
ART 93 ALTRI PERMESSI RETRIBUITI
93.1. Permessi per visite mediche
Il lavoratore ha diritto, su base annua, a 12 ore di permesso retribuito per visite mediche
generiche ovvero specialistiche.
Il lavoratore deve fare richiesta del permesso con almeno due giorni di anticipo e deve attestare
l’effettuazione della visita con certificazione medica.
93.2. Permessi per donatori di sangue e midollo osseo
I lavoratori donatori di sangue hanno diritto ad un permesso retribuito per l’intera giornata in
cui procedono alla donazione. La legge regola le modalità per il godimento di tale diritto.
I lavoratori donatori di midollo osseo hanno diritto a permessi retribuiti.
Contenuti e modalità di esercizio del diritto sono regolati dalla legge.
ART 94 PERMESSI EX LEGGE N.104 DEL 1992 E S.M.I.
94.1. Permessi per l’assistenza di figli con disabilità
La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con disabilità
con necessità di sostegno elevato o molto elevato, accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1
della legge 104/1992 e s.m.i., hanno diritto al prolungamento fino a 3 anni del periodo di
astensione facoltativa dal lavoro, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno
presso istituti specializzati.
I suddetti lavoratori possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro di usufruire, in alternativa al
suddetto prolungamento del congedo parentale, di 2 ore di permesso giornaliero retribuito fino
al compimento del 3° anno di vita del bambino.
94.2. Permessi per l’assistenza di familiari con disabilità
Il lavoratore ha diritto di fruire di permessi retribuiti mensili di 3 giorni, anche continuativi, per
assistere un familiare con disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato, che non
sia ricoverato a tempo pieno; intendendosi, a tal fine per familiare, il coniuge, la parte di
un’unione civile, il convivente di fatto, parente o affine entro il secondo grado.
Quando due o più lavoratori devono prestare l’assistenza di cui al primo periodo del presente
comma allo stesso familiare, fruiranno di permessi in modo alternativo.
Il lavoratore che deve prestare l’assistenza di cui innanzi a più familiari, fruirà dei permessi per
ciascuno di essi.
Il permesso di cui trattasi spetta anche per parenti o affini di terzo grado in mancanza di altri
familiari o nel caso in cui gli stessi familiari abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano
anche essi affetti da patologie invalidanti o siano mancanti.
Il lavoratore che usufruisce del congedo, disciplinato al presente comma, ha diritto a scegliere,
ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere con disabilità in
situazione di gravità e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.
PARTE GENERALE
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94.3. Controllo del datore di lavoro
Il datore di lavoro, al fine eventualmente di verificare la sussistenza delle condizioni richieste dal
lavoratore per la legittima fruizione dei diritti statuiti ai precedenti commi 94.1 e 94.2, può fare
riferimento al verbale della Commissione Medica dell’ASL e dell’INPS che ha accertato il grado
di disabilità del soggetto.
Qualora il datore di lavoro accerti l’insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per
la legittima fruizione dei diritti di cui ai precedenti commi, il lavoratore decade dagli stessi diritti,
ferma restando la verifica dei presupposti per l’accertamento della responsabilità disciplinare.
Al fine di evitare abusi da parte del lavoratore che usufruisce del congedo di cui al presente
comma, il datore di lavoro può disporre controlli nei limiti stabiliti dalla legge n. 300/1970.
94.4. Disposizioni speciali
Il lavoratore affetto da disabilità in situazione di gravità può usufruire, alternativamente, dei permessi
di cui ai precedenti commi e ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio
domicilio e non può essere trasferito, senza il suo consenso, in altra sede.
Il lavoratore che usufruire dei permessi di cui ai predetti commi ha priorità di accesso al lavoro
agile ovvero ad altre forme di lavoro flessibile, stabilite in sede di contrattazione aziendale in
considerazione delle peculiarità del settore ricomprese nel Comparto di riferimento.
Quanto statuito ai precedenti commi si applica anche al lavoratore affidatario di persone affette
da disabilità in situazione di gravità.
Il rifiuto, l’opposizione o l’ostacolo all’esercizio dei diritti di cui ai primi due precedenti commi,
ove rilevati nei due anni antecedenti alla richiesta della certificazione della parità di genere di cui
all’articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, o di analoghe certificazioni
previste dalle regioni e dalle province autonome nei rispettivi ordinamenti, impediscono al
datore di lavoro il conseguimento delle stesse certificazioni.
94.5. Permessi per l’assistenza intergenerazionale
Il lavoratore ha diritto a 2 giorni di permesso retribuito all’anno, non frazionabili, per assistenza
ai genitori anziani, di età pari o superiore a 75 anni, nell’ipotesi di ricovero e/o dimissioni,
nonché per effettuare visite mediche specialistiche, previa presentazione di idonea
documentazione da parte del lavoratore interessato e, comunque, con un preavviso di almeno 5
giorni, salvo comprovate ragioni di urgenza.
Tali permessi non sono fruibili dai lavoratori già destinatari dei permessi ex lege 104/1992 per
l’assistenza al medesimo familiare.
94.6. Permessi per gravi calamità
Ulteriori giorni di permesso straordinario potranno essere richiesti dal lavoratore in casi di gravi
calamità; in tal caso la durata sarà strettamente rapportata alla natura dell'evento calamitoso. Tali
183
permessi sono retribuiti sino ad un massimo di 10 ore.
ART 95 CONGEDI PER GRAVI MOTIVI FAMILIARI
95.1. Beneficiari
Il lavoratore può richiedere un periodo di congedo per gravi motivi familiari relativi alla
situazione personale, alla propria famiglia anagrafica, ai soggetti di cui all'art. 433 del codice
civile, anche se non conviventi, e precisamente:
- il coniuge;
- i figli, anche adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi;
- i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi;
- gli adottanti;
- i generi e le nuore;
- il suocero e la suocera;
- i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali;
- i portatori di handicap, parenti o affini entro il terzo grado, anche se non conviventi.
95.2. Motivi per la concessione
I motivi per i quali possono essere chiesti i congedi sono quelli indicati dal decreto
interministeriale n. 278/2000.
I gravi motivi pertanto sono:
a) le necessità familiari derivanti dal decesso di una delle persone di cui al presente articolo;
b) le situazioni che comportano un impegno particolare del dipendente o della propria
famiglia nella cura o nell'assistenza delle persone di cui al presente articolo;
c) le situazioni di grave disagio personale, ad esclusione della malattia, nelle quali incorra il
dipendente medesimo;
d) le situazioni, riferite ai soggetti di cui al presente articolo ad esclusione del richiedente,
derivanti dalle seguenti patologie:
1) patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o
perdita dell'autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura
congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica,
neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere
evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche;
2) patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti
monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali;
3) patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel
trattamento sanitario;
4) patologie dell'infanzia e dell'età evolutiva aventi le caratteristiche di cui ai precedenti
numeri 1, 2, e 3 o per le quali il programma terapeutico e riabilitativo richiede il
coinvolgimento dei genitori o del soggetto che esercita la potestà.
95.3. Durata
PARTE GENERALE
184
I congedi, utilizzabili in modo continuativo o frazionato, non potranno essere superiori a due
anni.
95.4. Conseguenze sul rapporto di lavoro
Durante il periodo di assenza, il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro ma
non alla retribuzione, né può svolgere altra attività lavorativa.
Il congedo non è computabile nell'anzianità di servizio.
Il lavoratore dovrà presentare richiesta scritta specificando i motivi e la durata del periodo di
congedo - di norma con la precisazione della durata minima dello stesso - e documentando,
anche attraverso dichiarazione sostitutiva nei casi consentiti, il grado di parentela, affinità o di
famiglia anagrafica con i soggetti sopra indicati.
Il datore di lavoro è tenuto, non oltre i 10 giorni dalla richiesta del congedo, ad esprimersi e a
comunicare l'esito della richiesta al dipendente.
L'eventuale rigetto, la proposta di rinvio ad un periodo successivo e determinato ovvero la
concessione parziale del congedo devono essere motivati in relazione alle condizioni previste
per la richiesta del congedo ed alle comprovate ragioni organizzative e produttive che non
consentono la sostituzione del dipendente.
95.5. Limiti alla concessione
Nel caso di rapporti a tempo determinato, l'azienda può negare il congedo per incompatibilità
con la durata del rapporto in relazione al periodo di congedo richiesto ovvero quando il rapporto
è stato instaurato in ragione della sostituzione di altro dipendente in congedo ai sensi della
presente disposizione.
Ove ricorra una delle ipotesi di cui al punto precedente, è comunque consentito al dipendente
recedere dal rapporto senza obbligo di preavviso.
95.6. Rientro in servizio
Salvo che non sia fissata preventivamente una durata minima del congedo, la lavoratrice e il
lavoratore hanno diritto a rientrare nel posto di lavoro anche prima del termine del congedo,
dandone preventiva comunicazione al datore di lavoro.
Qualora il datore di lavoro abbia provveduto alla sostituzione della lavoratrice o del lavoratore
in congedo, per il rientro anticipato è richiesto, compatibilmente con l'ampiezza del periodo di
congedo in corso di fruizione, un preavviso di almeno sette giorni. Il datore di lavoro può,
comunque, consentire il rientro anticipato anche in presenza di preventiva fissazione della durata
minima del congedo o di preavviso inferiore a sette giorni.
ART 96 CONGEDO PER TOSSICODIPEDENZA
I lavoratori di cui viene accertato lo stato di tossicodipendenza, titolari di contratto a tempo
indeterminato, hanno diritto a fruire di un periodo di aspettativa non retribuita, per una durata
massima di tre anni, al fine di partecipare ai programmi terapeutici riabilitativi presso i servizi
185
sanitari delle unità sanitarie locali o di altre strutture terapeutico riabilitative e socio-assistenziali.
Il periodo di aspettativa non si computa ai fini dell’anzianità di servizio.
Il lavoratore deve fare istanza di godimento del periodo di aspettativa al datore di lavoro con
richiesta scritta trasmessa con preavviso di almeno sette giorni, documentando il suo stato di
tossicodipendenza.
I lavoratori, familiari di un tossicodipendente, possono a loro volta essere posti, a domanda, in
aspettativa senza assegni per concorrere al programma terapeutico e socio-riabilitativo del
tossicodipendente qualora il servizio per le tossicodipendenze ne attesti la necessità.
ART 97 CONGEDO NONNI LAVORATORI
I nonni lavoratori hanno diritto a 10 giorni di permesso non retribuito all’anno per prestare
assistenza ai propri nipoti di età non superiore ai 12 anni.
98. CARICHE PUBBLICHE
98.1. Parlamento e assemblee nazionali
I lavoratori subordinati eletti in seno al Parlamento nazionale o europeo, ovvero alle assemblee
regionali hanno diritto a fruire dell’aspettativa non retribuita per tutto il periodo del mandato.
I lavoratori hanno, altresì, diritto ad essere collocati in aspettativa non retribuita dal giorno di
presentazione di candidatura sino a quella delle elezioni.
Il periodo di aspettativa è utile ai fini dell’anzianità di servizio.
98.2. Amministrazioni locali
I lavoratori eletti per la copertura di cariche pubbliche nelle Amministrazioni locali hanno diritto
ad essere collocati in aspettativa non retribuita per la durata del mandato.
In alternativa, possono chiedere di continuare a prestare la loro attività lavorativa fruendo di
permessi retribuiti e non, secondo le modalità stabilite dalla legge.
Il periodo di aspettativa è computato nell’anzianità di servizio.
98.3. Consigliera di parità
Le lavoratrici chiamate a rivestire la carica di Consiglieri Nazionali di Parità hanno diritto, per
l’esercizio del loro mandato, a fruire di permessi non retribuiti nella misura stabilita dalla legge.
98.4. Operazioni elettorali
I lavoratori chiamati ad esercitare funzioni presso i seggi elettorali hanno diritto ad assentarsi
per tutto il periodo corrispondente alle operazioni medesime.
Per l’impegno assunto, i lavoratori hanno diritto per i giorni festivi e quelli non lavorativi a quote
retributive giornaliere aggiuntive rispetto al trattamento economico normalmente percepito,
ovvero a procedere al loro recupero con una giornata di riposo compensativo.
98.5. Protezione civile
PARTE GENERALE
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Ai lavoratori aderenti alle associazioni di volontariato inserite nell’elenco di cui all’art. 1 D.P .R.
n. 613/1994, che siano impegnati in attività di soccorso e di assistenza, vengono garantiti,
relativamente al periodo dell’effettivo impegno:
- la conservazione del posto di lavoro per un periodo non superiore a 30 giorni
continuativi e fino a 90 giorni nel corso dell’anno;
- il trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro.
ART 99 ASPETTATIVA NON RETRIBUITA
L'azienda può concedere, oltre a quelli già previsti dalla normativa vigente e dal presente
contratto, periodi di aspettativa al lavoratore che ne faccia richiesta e che abbia almeno due anni
di anzianità per comprovate e riconosciute necessità personali o familiari per un periodo
massimo di sei mesi.
Ai fini del riconoscimento dell’aspettativa, il lavoratore deve presentare richiesta scritta al datore
di lavoro, con specifica indicazione delle motivazioni a fondamento dell’aspettativa, con un
preavviso di almeno 15 giorni. Il datore di lavoro deve valutare la richiesta e la sua compatibilità
con le esigenze tecnico produttive.
L'aspettativa non dà diritto ad alcuna retribuzione, né alla maturazione di qualsiasi altro istituto
contrattualmente previsto.
187
TITOLO XIX TUTELA DELLA GENITORIALITA’
ART 100 TUTELE DELLA GENITORIALITÀ
100.1. Obblighi e divieti connessi alla genitorialità
L’inizio della tutela della genitorialità coincide con l’inizio della gravidanza.
Da tale momento il datore di lavoro:
- non deve adibire la lavoratrice a mansioni pericolose, faticose o insalubri;
- deve tener conto della condizione della lavoratrice in sede di valutazione dei rischi;
- non deve adibire la lavoratrice al lavoro dalle ore 24:00 alle ore 6:00 sino al compimento
di un anno di età del bambino;
- non può obbligare la lavoratrice o, in alternativa, il lavoratore padre convivente, a
prestare lavoro nella fascia oraria anzidetta fino al compimento di 3 anni di età del
bambino;
- non può obbligare la lavoratrice o, in alternativa, il lavoratore unico genitore affidatario
di un figlio convivente, a prestare attività lavorativa nella fascia oraria anzidetta fino al
compimento di 12 anni di età del bambino.
100.2. Divieto di licenziamento
È vietato il licenziamento della lavoratrice nel periodo compreso tra l’inizio della gravidanza,
che si presume avvenuta 300 giorni prima della data presunta del parto, sino al compimento di
un anno di età del bambino.
In ogni caso, è nullo il licenziamento originato dalla richiesta di fruizione del congedo parentale,
ovvero del congedo per malattia del bambino.
Il divieto di licenziamento si applica anche nei casi di adozione e affidamento fino ad un anno
dall’ingresso del minore nel nucleo familiare.
La lavoratrice e il lavoratore hanno diritto al ripristino del rapporto sulla base della sola
presentazione di idonea certificazione dalla quale risulti la sussistenza dello stato di gravidanza
al momento del recesso.
È comunque ammessa la risoluzione del rapporto anche nel corso del periodo compreso tra
l’inizio dello stato di gravidanza e il compimento del primo anno di età del bambino, in caso di:
- licenziamento per giusta causa;
- licenziamento per cessazione di attività aziendale;
- scadenza del termine, in caso di contratto a tempo determinato;
- in caso di appalto, ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice era stata
assunta.
100.3. Sospensione dal lavoro
Salva l’ipotesi di sospensione dell’intera attività aziendale o dell’attività del reparto al quale è
assegnata la lavoratrice, è vietato sospendere la medesima nel periodo protetto.
Il divieto di sospensione opera anche a favore del padre lavoratore che goda del congedo di
PARTE GENERALE
188
paternità.
100.4. Permessi per visite mediche
Alle lavoratrici in gravidanza sono riconosciuti permessi retribuiti per lo svolgimento di esami
prenatali, accertamenti clinici o visite mediche specialistiche.
Per godere dei permessi, le lavoratrici devono informare il datore di lavoro dello stato di
gravidanza, mediante esibizione del certificato medico e, successivamente, produrre la
documentazione giustificativa attestante la data e l’orario di effettuazione della visita o degli esami.
ART 101 CONGEDO OBBLIGATORIO DI MATERNITÀ
101.1. Nozione e disciplina
La lavoratrice non può essere adibita al lavoro durante i 2 mesi precedenti la data presunta del
parto, ovvero per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto,
allorquando il parto avvenga oltre la data presunta del parto, nonché anche durante i 3 mesi
successivi al parto, fermo restando quanto disposto al successivo comma.
Qualora la lavoratrice sia occupata in lavori che, in relazione all’avanzamento dello stato di
gravidanza, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli, la stessa lavoratrice non può essere adibita
al lavoro nei 3 mesi precedenti alla data presunta del parto.
101.2. Flessibilità del congedo di maternità
La lavoratrice può, in alternativa a quanto previsto nel precedente comma 101.1, astenersi dal
lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei 4 mesi successivi al parto, a
condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il
medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro, attestino che
tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.
La lavoratrice può, in alternativa a quanto disposto al precedente periodo, astenersi dal lavoro
esclusivamente dopo l'evento del parto, entro i 5 mesi successivi al parto stesso, sempre a
condizione che i professionisti del Servizio sanitario asseverino che tale opzione non arrechi
pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.
In forza del provvedimento della ASL, in caso di complicanza della gravidanza, la lavoratrice viene
interdetta dal lavoro.
Tale misura trova applicazione anche qualora le condizioni ambientali risultino pregiudizievoli per
la salute della madre e del nascituro, ovvero quando la madre sia addetta ad una attività faticosa ed
insalubre.
Sempre nel caso in cui le condizioni di lavoro risultino pregiudizievoli per la salute della lavoratrice
o del nascituro, il congedo di maternità può essere prorogato fino a 7 mesi successivamente al
parto.
In caso di parto prematuro, ai 3 mesi di congedo post partum si aggiungono i giorni di congedo
non fruiti prima dell’evento.
189
101.3. Sospensione e differimento del congedo di maternità
In caso di ricovero del neonato in una struttura pubblica o privata, alla lavoratrice madre è
riconosciuta, una sola volta per ogni figlio, la facoltà di richiedere la sospensione del congedo di
maternità post partum in corso di fruizione e di godere del congedo, in tutto o in parte, dalla data
di dimissione del bambino. A tal fine, la lavoratrice deve produrre al datore di lavoro idonea
certificazione medica attestante la compatibilità del proprio stato di salute con la ripresa dell’attività
lavorativa.
La suddetta disposizione si applica anche in caso di adozione e di affidamento di un minore.
101.4. Interruzione di gravidanza
In caso di interruzione di gravidanza avvenuta antecedentemente il 180° giorno di gestazione, alla
lavoratrice è riconosciuto il trattamento economico di malattia.
In caso di interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza intervenuta dopo il 180° giorno
dall’inizio della gestazione, alla lavoratrice è riconosciuto il diritto a beneficiare del congedo di
maternità e del relativo trattamento economico.
Nel caso di interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza successiva al 180° giorno
dall'inizio della gestazione, nonché in caso di decesso del bambino alla nascita ovvero durante lo
stesso congedo di maternità, la lavoratrice può in qualunque momento riprendere l’attività
lavorativa, con un preavviso di 10 giorni al datore di lavoro, a condizione che il medico specialista
del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della
prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi
pregiudizio alla sua salute.
101.5. Trattamento economico spettante durante il congedo di maternità
Durante l'intero periodo di astensione obbligatoria per maternità, il datore di lavoro è tenuto ad
integrare l’indennità corrisposta dall'INPS fino al raggiungimento del 100% della retribuzione
spettante alla lavoratrice per i giorni in cui avrebbe prestato servizio, compresa la gratifica natalizia
ma escluse le ulteriori mensilità aggiuntive.
Per le festività cadenti nel periodo di assenza obbligatoria per gravidanza la lavoratrice ha diritto a
un'indennità integrativa, da corrispondersi a carico del datore di lavoro in modo da raggiungere
complessivamente il 100% della retribuzione giornaliera che avrebbe percepito.
101.6. Anzianità di servizio e progressione di carriera
Il congedo di maternità deve essere computato nell’anzianità di servizio ed è utile a tutti gli effetti,
compresi quelli relativi a tredicesima e alle ferie, nonché ai fini della progressione di carriera.
101.7. Congedo di maternità nel caso di adozione e affidamento
La lavoratrice che ha adottato un minore ha diritto al congedo di maternità per un periodo
massimo di 5 mesi.
PARTE GENERALE
190
Il suddetto congedo deve essere fruito, in caso di adozione nazionale, durante i primi 5 mesi
successivi all'effettivo ingresso del minore nella famiglia della stessa lavoratrice, ovvero può essere
fruito, in caso di adozione internazionale, prima dell'ingresso del minore in Italia, durante il
periodo di permanenza all'estero richiesto per l'incontro con il minore e gli adempimenti relativi
alla procedura adottiva. In tale ipotesi e ferma restando la durata complessiva massima dei 5 mesi,
il congedo di maternità può essere fruito dalla lavoratrice entro i 5 mesi successivi all'ingresso del
minore in Italia. Allorquando, inoltre, la lavoratrice, per il periodo di permanenza all’estero, non
richieda o richieda solo in parte il congedo di maternità, può fruire di un congedo non retribuito,
senza diritto a indennità.
Nel caso di affidamento di minore il congedo può essere fruito dalla lavoratrice, entro 5 mesi
dall'affidamento, per un periodo massimo di 3 mesi.
ART 102 CONGEDO DI PATERNITÀ
102.1. Nozione
Per "congedo di paternità" si intende l’astensione dal lavoro del lavoratore, che ne fruisce in via
autonoma ai sensi dell'articolo 27-bis del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151.
102.2. Congedo di paternità obbligatorio
Il lavoratore padre ha diritto, dai 2 mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i 5 mesi
successivi, ad astenersi dal lavoro per un periodo di 10 giorni lavorativi ovvero di 20 giorni
lavorativi, in caso di parto plurimo. I suddetti giorni non sono frazionabili ad ore e possono essere
utilizzati anche in via non continuativa. Il suddetto congedo è fruito dal lavoratore padre anche
durante il congedo di maternità della madre lavoratrice e in caso di morte perinatale del figlio.
Il congedo si applica anche al padre adottivo o affidatario.
Il lavoratore padre, anche adottivo o affidatario, comunica, in forma scritta al datore di lavoro, i
giorni in cui intende fruire del congedo con un anticipo non inferiore ai 5 giorni, ove possibile in
relazione all'evento nascita sulla base della data presunta del parto. La suddetta comunicazione in
forma scritta può essere sostituita dall'utilizzo, ove presente, del sistema informativo aziendale.
Durante il periodo di congedo di paternità obbligatorio il lavoratore padre, anche adottivo o
affidatario, non può in contemporanea godere al suddetto periodo delle ferie e delle assenze che
ad altro titolo eventualmente gli spettano.
102.3. Congedo di paternità alternativo
Per "congedo di paternità alternativo" si intende l'astensione dal lavoro del lavoratore in alternativa
al congedo di maternità.
Il padre lavoratore, anche adottivo o affidatario, ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata
del congedo di maternità nei casi in cui la lavoratrice madre non ne usufruisca.
La fruizione del congedo è subordinata alla presentazione di idonea documentazione attestante le
condizioni di legge per usufruire del congedo.
191
Allorquando la lavoratrice non chieda il congedo, il lavoratore padre, adottivo o affidatario, ha
diritto al congedo di paternità per un periodo massimo di 5 mesi che deve essere fruito, in caso di
adozione nazionale, durante i suddetti primi 5 mesi successivi all'effettivo ingresso del minore nella
famiglia ovvero, in caso di adozione internazionale, può essere fruito prima dell'ingresso del
minore in Italia, durante il periodo di permanenza all'estero richiesto per l'incontro con il minore
e per gli adempimenti relativi alla procedura adottiva. In tale ultima ipotesi, ferma restando la
durata complessiva massima dei 5 mesi, il congedo di paternità può essere fruito entro 5 mesi
successivi all'ingresso del minore in Italia.
102.4. Divieto di licenziamento durante il congedo di paternità
Il lavoratore padre, che fruisce del congedo di paternità, non può essere licenziato per tutta la
durata del congedo e fino al compimento di 1 anno di età del bambino. Nell’ipotesi di adozione e
di affidamento nazionale, il suddetto divieto opera fino a 1 anno dall'ingresso del minore nel
nucleo familiare ovvero opera, in caso di adozione e di affidamento internazionale, fin dal
momento della comunicazione della proposta di incontro con il minore adottando, ovvero della
comunicazione dell'invito a recarsi all'estero per ricevere la proposta di abbinamento.
L'eventuale licenziamento comminato in quest'arco temporale è nullo, salve le ipotesi previste di:
- licenziamento per giusta causa;
- licenziamento per cessazione di attività aziendale;
- scadenza del termine, in caso di contratto a tempo determinato;
- di esito negativo della prova.
Il lavoratore padre non può essere sospeso dal lavoro durante il periodo nel quale opera il divieto
di licenziamento, salvo il caso che sia sospesa l’attività dell'azienda o del reparto cui egli è
addetto, sempreché il reparto stesso abbia autonomia funzionale. Il suddetto lavoratore non
può, altresì, essere collocato in mobilità a seguito di licenziamento collettivo ai sensi della legge
23 luglio 1991, n. 223 e s.m.i., fatta salva l'ipotesi di cessazione dell’attività dell'azienda.
Qualora durante il periodo in cui opera il divieto di licenziamento il lavoratore padre, anche
adottivo o affidatario, rassegni le dimissioni volontarie, lo stesso lavoratore ha diritto alle
indennità previste dal presente CCNIL per il licenziamento volontario e non è tenuto al
preavviso.
102.5. Trattamento economico spettante durante il congedo di paternità
Il lavoratore padre ha diritto, per tutto il periodo sia del congedo obbligatorio che di quello
alternativo, a un’indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione, comprensiva di ogni altra
indennità spettante per malattia e corrisposta con le stesse modalità previste dalla normativa
vigente e con gli stessi criteri previsti per l'erogazione delle prestazioni dell'assicurazione
obbligatoria contro le malattie.
Il suddetto periodo di congedo deve essere computato nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti,
compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia e alle ferie.
102.6. Anzianità di servizio e progressione di carriera durante il congedo di paternità
PARTE GENERALE
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Il congedo di paternità si computa nell’anzianità di servizio utile a tutti gli effetti, compresi quelli
relativi a tredicesima e alle ferie, nonché ai fini della progressione di carriera.
ART 103 DISPOSIZIONI GENERALI
Il datore di lavoro può assumere, in sostituzione delle lavoratrici e dei lavoratori in congedo, personale
con contratto di lavoro a tempo determinato o può utilizzare personale con contratto di lavoro
temporaneo, anche con anticipo fino a 1 mese rispetto al periodo di inizio del congedo.
Nell’ipotesi di assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo determinato, il datore di
lavoro delle aziende con meno di 20 dipendenti fruisce di uno sgravio contributivo del 50%; nel
caso di utilizzazione di personale con contratto di lavoro temporaneo, l'impresa utilizzatrice
recupera dalla società di fornitura le somme corrispondenti allo sgravio ottenuto dalla stessa
società di fornitura. Tale disposizione trova applicazione fino al compimento di 1 anno di età
del figlio della lavoratrice o del lavoratore in congedo ovvero per 1 anno dall'accoglienza del
minore adottato o in affidamento.
ART 104 CONGEDI PARENTALI
104.1. Nozione e contenuto
Per congedo parentale si intende la facoltà, esercitabile in via alternativa dai genitori, di assentarsi
dal lavoro, per ogni figlio, nei primi suoi 12 anni di vita.
Tale periodo di astensione è riconosciuto:
- alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità, per un periodo
continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi;
- al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non
superiore a 6 mesi, elevabile a 7 qualora il padre eserciti il diritto di astenersi dal lavoro
per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi;
- per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 11 mesi, qualora vi sia un solo
genitore ovvero un genitore nei confronti del quale sia stato disposto l'affidamento
esclusivo del figlio. In quest'ultimo caso, l'altro genitore perde il diritto al congedo non
ancora utilizzato.
In ogni caso, il periodo di congedo che può essere fruito cumulativamente dai due genitori non
può eccedere i 10 mesi.
Nel caso in cui il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo
continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei
genitori è elevato a 11 mesi.
104.2. Modalità di godimento del congedo parentale
Il congedo parentale può essere fruito su base mensile, giornaliera o oraria.
Ai fini del godimento del congedo parentale, il genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva
impossibilità, ad avvisare il datore di lavoro con un termine di preavviso non inferiore a 5 giorni
193
indicando l'inizio e la fine del periodo di congedo.
Il termine di preavviso è pari a 2 giorni nel caso di congedo parentale su base oraria.
Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia
diritto.
L'utilizzo su base oraria dei periodi di congedo parentale è frazionabile fino a gruppi minimi di
due ore. Esso non potrà essere programmato per un periodo inferiore ad una giornata lavorativa
nel mese di utilizzo.
I criteri di calcolo per la determinazione della base oraria e della equiparazione del monte ore
utilizzabile relativo al normale orario settimanale di 40 ore sono i seguenti:
• giorni medi annui 365,25: 7 giorni in una settimana = 52,18 settimane medie annue x 40
ore settimanali = 2.087,20 ore annue: 12 mesi = 173,93 ore medie mensili.
Pertanto il periodo di:
- 6 mesi è pari ad un monte ore complessivo di 1.044 ore;
- 7 mesi è pari ad un monte ore complessivo di 1.218 ore;
- 10 mesi è pari ad un monte ore complessivo di 1.740 ore.
Le ore di congedo fruite dalla madre lavoratrice e/o dal padre lavoratore verranno detratte dal
monte ore come sopra determinato che costituisce parametro di riferimento anche nei casi di
fruizione dei permessi a giornate o periodi continuativi.
Il valore economico della singola ora di congedo equivale ad un centosettantatreesimo (1/173)
della retribuzione media globale mensile.
104.3. Trattamento economico spettante durante il congedo parentale
Per i periodi di congedo parentale a ciascun genitore lavoratore spetta per 3 mesi non trasferibili,
fino al 12° anno di vita del figlio, un’indennità pari al 30 per cento della retribuzione, elevata, in
alternativa tra i genitori, per la durata massima di 1 mese fino al 6 anno di vita del bambino, alla
misura dell'80% della retribuzione.
I genitori hanno altresì diritto, in alternativa tra loro, ad un ulteriore periodo di congedo della durata
complessiva di 3 mesi, per i quali spetta un’indennità pari al 30 per cento della retribuzione.
Nel caso vi sia un solo genitore, allo stesso spetta un’indennità pari al 30% della retribuzione
per un periodo massimo di 9 mesi. Qualora sia stato disposto, l'affidamento esclusivo del figlio
a un solo genitore, a quest'ultimo spetta in via esclusiva anche la fruizione del congedo
indennizzato riconosciuto complessivamente alla coppia genitoriale.
I periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio e non comportano
riduzione di ferie, riposi, tredicesima mensilità o gratifica natalizia, ad eccezione degli
emolumenti accessori connessi all'effettiva presenza in servizio.
104.4. Prolungamento del congedo parentale
La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore in condizione
di disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato accertata, hanno diritto, nei primi
12 anni di vita del minore, al prolungamento del periodo di congedo parentale, a condizione che
il minore non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, a meno che non sia
richiesta dai sanitari la presenza di un genitore. Il prolungamento del congedo spetta per un
PARTE GENERALE
194
massimo di 3 anni, fruibile continuativamente o frazionatamente.
Per tutta la durata del congedo è riconosciuta una indennità economica pari al 30% della
retribuzione.
104.5. Genitori adottivi e affidatari
I genitori adottivi e affidatari possono fruire del congedo parentale qualunque sia l’età del
minore, entro il 12° anno successivo all’ingresso del minore in famiglia e, comunque, non oltre
il raggiungimento della maggiore età da parte del minore.
L’indennità di cui al precedente comma 104.3 è dovuta per il periodo massimo complessivo ivi
previsto, entro i 12 anni dall'ingresso del minore in famiglia.
ART 105 RIPOSI/PERMESSI
105.1. Riposi / Permessi giornalieri della lavoratrice madre
Alla lavoratrice madre spettano, durante il primo anno di vita del bambino, periodi di riposo
giornaliero, anche cumulabili durante la giornata, durante i quali la stessa lavoratrice ha diritto a
uscire dall’azienda, dall’unità produttiva o dal reparto.
I suddetti riposi/permessi sono fruiti nella misura di 2 ore, qualora l’orario giornaliero sia pari
o superiore alle 6 ore, ovvero a 1 ora, nel caso in cui l’orario di lavoro giornaliero sia inferiore a
6 ore.
Qualora la lavoratrice madre fruisca dell'asilo nido o di altra struttura idonea, istituiti dal datore
di lavoro nell’azienda, ovvero nell’unità produttiva o nelle immediate vicinanze di esse, i periodi
di riposo giornaliero sono di 30 minuti ciascuno.
In caso di parto plurimo, i periodi di riposo giornaliero sono raddoppiati e le ore aggiuntive
rispetto a quelle previste al secondo periodo del presente comma possono essere utilizzate anche
dal padre.
Il diritto ai riposi spetta anche al genitore adottivo o affidatario entro il primo anno dall’ingresso
del minore nella famiglia.
I riposi/permessi in parola sono considerati lavorativi a tutti gli effetti e, pertanto, sono retribuiti
come orario normale.
105.2. Riposi giornalieri del lavoratore padre
Il lavoratore padre ha diritto ai periodi di riposo giornaliero/permessi retribuiti:
- nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre;
- in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;
- nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente ma autonoma;
- in caso di morte o di grave infermità della madre.
105.3. Riposi e permessi per i figli con necessità di sostegno intensivo
Il lavoratore genitore di minore con disabilità, con necessità di sostegno elevato o molto elevato,
195
accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge n. 104 del 1992 e s.m.i, può chiedere al
datore di lavoro, in alternativa al prolungamento fino a 3 anni del congedo parentale di cui al
precedente comma 104.4, di usufruire di 2 ore di riposo giornaliero retribuite, da godere fino al
compimento del 3 anno di vita del bambino.
In alternativa a quanto sopra disposto i genitori, anche adottivi, del bambino con necessità di
sostegno elevato o molto elevato, accertata sempre ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge
n. 104 del 1992 e s.m.i, possono fruire, in alternativa tra loro e anche in maniera continuativa, di
3 giorni, al mese, di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa.
I suddetti riposi e permessi possono essere cumulati con il congedo parentale ordinario e con il
congedo per la malattia del figlio.
105.4. Congedi per la malattia del figlio
Entrambi i genitori hanno diritto di astenersi, alternativamente, dal lavoro per periodi
corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a 3 anni ovvero, nel caso di
adozione o di affidamento, non superiore a 6 anni.
Ciascun genitore, alternativamente, ha altresì diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di 5 giorni
lavorativi all'anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i 3 e gli 8 anni ovvero, nel
caso di adozione o di affidamento, fino al compimento dell’8 anno di età. Qualora, all'atto
dell'adozione o dell'affidamento, il minore abbia un’età compresa tra i 6 e i 12 anni, il congedo
per la malattia del bambino deve essere fruito nei primi 3 anni dall'ingresso del minore nel nucleo
familiare, nel limite di 5 giorni lavorativi all'anno.
Il congedo per malattia del figlio spetta, altresì, al genitore richiedente anche qualora l'altro
genitore non ne abbia diritto.
La malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero interrompe, a richiesta del
genitore, il decorso delle ferie in godimento per i periodi di cui ai precedenti primi due periodi.
Ai fini della fruizione del congedo di cui al presente comma, la lavoratrice e il lavoratore
comunicano direttamente al medico, all'atto della compilazione del certificato di malattia le
proprie generalità.
Ai periodi di congedo per malattia del figlio, di cui al presente comma, non si applicano le
disposizioni sul controllo della malattia del lavoratore.
I periodi di congedo per la malattia del figlio, di cui ai precedenti primi due periodi, sono
computati nell’anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità
o alla gratifica natalizia.
PARTE GENERALE
196
TITOLO XX TUTELA CONTRO LE DISCRIMINAZIONI
E LIMITI AI POTERI DATORIALI
ART 106 LIBERTÀ DI OPINIONE NEI LUOGHI DI LAVORO
106.1. Libertà di opinione
Il lavoratore ha diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero nel luogo di lavoro, nel
rispetto dei principi dell’Unione Europea (euro unitari), della Costituzione e delle norme di
legge.
106.2. Diritto di critica
Il lavoratore ha diritto di critica nei confronti del datore di lavoro, purché siano rispettati i
limiti della continenza e vi sia utilità sociale dell’informazione, senza pregiudizio per
l’immagine e la posizione di mercato dell’azienda.
106.3. Whistleblowing
Il whistleblowing consiste nella segnalazione da parte del lavoratore di condotte illecite che si
verificano in ambito aziendale, per la tutela di interessi generali.
I datori di lavoro assicurano la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni
normative nazionali o dell’unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’ente
privato, di cui siano venuti a conoscenza nel contesto lavorativo, secondo quanto previsto dal
D.lgs. n. 24/2023.
Il datore di lavoro, sentite le RSA e gli RLS attivano propri canali di segnalazione che
garantiscano la riservatezza dell’identità della persona segnalante. La gestione del canale è
affidata a una persona o ufficio interno autonomo dedicato con personale specificatamente
formato per la gestione del canale di segnalazione, ovvero è affidata a soggetto esterno.
Per quanto riguardo l’obbligo di riservatezza, il trattamento dei dati personali, la conservazione
della documentazione inerente alle segnalazioni, le condizioni per la protezione del segnalante,
il divieto di ritorsione, le misure di sostegno, la protezione dalle ritorsioni, si rinvia alla disciplina
di cui al D.lgs. 24/2023.
ART 107 DIVIETI DI DISCRIMINAZIONE
107.1. Principio di parità e di non discriminazione
Tutti i lavoratori hanno diritto a godere di parità di trattamento e di non subire discriminazioni
fondate sulla razza, sull’etnia, sulla religione, sulle opinioni personali, sull’handicap, sull’età,
ovvero in ragione sia dell’orientamento sessuale sia dello stato di gravidanza, nonché di
maternità o paternità, anche adottive nonché in ragione della titolarità e dell'esercizio dei
relativi diritti. Tale diritto sussiste anche nella fase pre-assuntiva.
197
107.2. Unioni civili
Al fine di assicurare l’effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi
derivanti dall’unione civile tra persone dello stesso sesso di cui alla legge n. 76/2016, le
disposizioni del presente contratto riferite al matrimonio, nonché le medesime disposizioni
contenenti le parole “coniuge”, “coniugi” o termini equivalenti, si applicano anche ad ognuna
delle parti dell’unione civile.
107.3. Azioni positive
Il datore di lavoro si impegna a favorire la promozione di azioni positive finalizzate alla
rimozione degli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità, dirette a
promuovere l’occupazione femminile e realizzare l’uguaglianza sostanziale tra uomini e donne
nel lavoro.
Le azioni positive hanno in particolare lo scopo di:
- eliminare le disparità nell’accesso al lavoro, nella progressione di carriera, nella vita
lavorativa e nei periodi di mobilità;
- superare condizioni organizzative che possano provocare trattamenti differenziati in
base al sesso, nella formazione, nell’avanzamento professionale e di carriera ovvero nel
trattamento economico e retributivo;
- promuovere l’inserimento delle donne nelle attività, nei settori professionali e nei livelli
ove esse sono sottorappresentate, e in particolare nei settori tecnologicamente avanzati
ed ai livelli di responsabilità;
- favorire, anche mediante una diversa organizzazione del lavoro, delle condizioni e del
tempo di lavoro, l’equilibrio tra responsabilità familiari e professionali e una migliore
ripartizione di tali responsabilità tra i due sessi;
- valorizzare il contenuto professionale delle mansioni a più forte presenza femminile.
107.4. Tutela contro le discriminazioni religiose
Nel rispetto delle esigenze organizzative e produttive il datore di lavoro deve tener conto, nelle
disposizioni di servizio, di eventuali necessità dei lavoratori derivanti dalle loro convinzioni
etico-religiose.
107.5. Tutela contro le discriminazioni
Il datore di lavoro non deve, ai sensi della legge n. 104/1992 e s.m.i. e del d.lgs. n. 151/2001 e
s.m.i., discriminare o riservare un trattamento meno favorevole ai lavoratori che chiedono o
usufruiscono di benefici in relazione alla condizione sia di genitorialità, sia di disabilità propria
o di coloro ai quali essi prestano assistenza e cura.
107.6. Politiche inclusive e piano annuale di inclusione
Il datore di lavoro, in ossequio a quanto stabilito dalla legge n. 104/1992 e s.m.i., nonché dalla
legge n. 68/1999, si impegna ad adottare misure organizzative finalizzate alla valorizzazione
delle capacità e delle competenze dei lavoratori con disabilità. A tal fine, il datore di lavoro
PARTE GENERALE
198
predispone il piano annuale di inclusione, finalizzato a esaminare la compatibilità tra
l’organizzazione aziendale e le opportunità di inserimento professionale e di crescita dei
lavoratori con disabilità. Il piano annuale in questione viene trasmesso alle R.S.A., ove presenti,
le quali possono promuovere un tavolo congiunto di discussione per approfondire le tematiche
dell’inclusione e implementare eventualmente le azioni proposte dall’azienda.
Le Parti promuovono l’adozione di uno statuto per la disabilità.
ART 108 TUTELA DELLA PRIVACY
108.1. Trattamento dei dati personali
Per trattamento dei dati personali si intende qualsivoglia operazione, compiuta anche senza
l’ausilio di processi automatizzati, relativa ai dati personali o insiemi di dati, come, a titolo
d’esempio, la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione e la conservazione
dei dati, nonché l’adattamento, la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso e la diffusione
di essi.
Il datore di lavoro, nel rispetto della vigente normativa sulla tutela dei dati personali, deve
evitare qualsiasi accesso non autorizzato o non necessario ai dati personali dei propri
dipendenti, adottando adeguate misure organizzative.
In particolare, il datore di lavoro deve:
- nominare il responsabile della protezione e del trattamento dei dati;
- fornire adeguata informativa al lavoratore sulle misure adottate per la tutela della privacy
e sui soggetti preposti ad assicurare la protezione dei dati;
- acquisire il consenso esplicito del lavoratore interessato ai fini del trattamento dei dati,
salvo i casi in cui la legge disponga diversamente;
- garantire la portabilità dei dati, in conformità alla disciplina legale, nel caso in cui il
lavoratore venga successivamente assunto da altra azienda.
In ogni caso, per la tutela della privacy nei luoghi di lavoro si rinvia alle prescrizioni del
Regolamento dell’Unione Europea 679/2016, del D.Lgs. 196 del 2003 e ss. modifiche, del D.
Lgs. 101/2018.
108.2. Uso degli strumenti aziendali e privacy
Gli strumenti di lavoro aziendali messi a disposizione del dipendente, quali ad esempio il
computer, il telefono mobile e fisso, il servizio di posta elettronica e ogni altro strumento
analogo, possono essere oggetto di controllo da parte del datore di lavoro a condizione che il
lavoratore sia informato previamente sulle modalità di utilizzo di essi e sugli eventuali
controlli.
In ogni caso, il controllo deve rispettare i principi di pertinenza e di non eccedenza.
L’utilizzo degli strumenti in questione per finalità diverse dall’esecuzione della prestazione
lavorativa può dare luogo a responsabilità disciplinare, salvo i casi di necessità e urgenza o di
espressa autorizzazione del datore di lavoro.
199
ART 109 LIMITI AI POTERI E DOVERI DEL DATORE DI
LAVORO
109.1. Principi generali
Il datore di lavoro è titolare del potere direttivo, di controllo e disciplinare nei confronti del
lavoratore da esercitarsi secondo le norme di legge, della contrattazione collettiva nonché in
base ai canoni della correttezza e della buona fede.
Il datore di lavoro è tenuto a cooperare all’adempimento della prestazione lavorativa e deve
rispettare la dignità e la personalità del lavoratore, riconoscendogli i diritti e le prerogative
contemplati dalle fonti normative e negoziali.
109.2. Controlli sull’attività dei lavoratori
Il datore di lavoro può utilizzare le guardie giurate soltanto per scopi di tutela del patrimonio
aziendale.
Le guardie giurate non possono contestare ai lavoratori azioni o fatti diversi da quelli che
attengono alla tutela del patrimonio aziendale.
È fatto divieto al datore di lavoro di adibire alla vigilanza sull'attività lavorativa le guardie di cui
innanzi, le quali non possono accedere nei locali dove si svolge tale attività, durante lo
svolgimento della stessa, se non eccezionalmente per specifiche e motivate esigenze attinenti
alla tutela del patrimonio aziendale.
Se il datore di lavoro si avvale di personale di vigilanza, egli è obbligato a comunicare ai lavoratori
interessati i nominativi e le mansioni specifiche del personale stesso.
109.3. Visite personali di controllo
Le visite personali di controllo sul lavoratore sono vietate fuorché nei casi in cui siano
indispensabili ai fini della tutela del patrimonio aziendale, in relazione alla qualità degli strumenti
di lavoro, delle materie prime o dei prodotti.
In tali casi le visite personali potranno essere effettuate soltanto a condizione che siano eseguite
all'uscita dei luoghi di lavoro, che siano salvaguardate la dignità e la riservatezza del lavoratore e
che avvengano con l'applicazione di sistemi di selezione automatica riferiti alla collettività o a
gruppi di lavoratori.
109.4. Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo
I controlli a distanza sull’attività lavorativa sono regolati dall’art. 4 della legge n. 300/1970.
Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a
distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze
organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e
possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalle rappresentanze sindacali
aziendali o territoriali ovvero, in alternativa, il suddetto accordo può essere stipulato, nel caso di
imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più
regioni, dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
PARTE GENERALE
200
In mancanza di accordo, gli impianti e gli strumenti di controllo possono essere installati previa
autorizzazione della sede territoriale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro o, in alternativa della sede
centrale, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più sedi
territoriali.
Tale disposizione non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione
lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze.
Le informazioni raccolte con le modalità di cui sopra sono utilizzabili a tutti i fini connessi al
rapporto di lavoro, a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità
d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dalla
normativa in materia di protezione dei dati personali.
109.5. Accertamenti sanitari
Sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia
o infortunio del lavoratore dipendente.
Il controllo delle assenze per infermità può essere effettuato soltanto attraverso i servizi ispettivi
degli istituti previdenziali competenti, i quali sono tenuti a compierlo quando il datore di lavoro
lo richieda.
Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di enti
pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico.
109.6. Divieto di indagini sulle opinioni del lavoratore
È fatto divieto al datore di lavoro di svolgere indagini sulle opinioni politiche, religiose, sindacali
del lavoratore e, più in generale, su fatti non rilevanti ai fini della sua attitudine professionale ad
espletare le mansioni affidategli.
109.7. Indumenti di lavoro
Al lavoratore che, in determinati momenti o fasi di lavorazione, sia necessariamente esposto
all’azione di sostanze particolarmente imbrattanti, deve essere data la possibilità di usare mezzi
o indumenti protettivi in dotazione presso lo stabilimento mettendolo nelle condizioni idonee
per il ricambio, durante il lavoro, e per la custodia del proprio abito.
Qualora l'azienda richieda che taluni lavoratori (ad esempio: fattorini, portieri, sorveglianti,
autisti, ecc.) indossino abiti speciali o divise, dovrà provvedere a proprie spese alla loro fornitura.
201
TITOLO XXI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI
LAVORO
ART 110 LA PREVENZIONE PARTECIPATA: I PROTAGONISTI
DELLA SALUTE E SICUREZZA
110.1. Premessa
Il presente contratto si pone la finalità di contribuire a ridurre il numero degli infortuni sui luoghi
di lavoro e delle malattie professionali causate sia dalle condizioni degli ambienti di lavoro che
dallo svolgimento di mansioni in situazioni di rischio non correttamente valutato e gestito. A
tale scopo si intende promuovere attività aziendali di “prevenzione partecipata” intesa come
mutuo impegno dei protagonisti del lavoro a concorrere all’implementazione di idonee misure
di prevenzione e protezione ed a garanzia del costante rispetto delle regole e in generale alla
diffusione della cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro.
La normativa vigente in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (SSL), il
Testo Unico DLgs 81/08, detta gli obblighi minimi che devono essere rispettati a fronte di
specifiche responsabilità.
Le parti convengono di dare attuazione al dettato normativo promuovendo misure adeguate
nella gestione della SSL, disciplinando contrattualmente i temi di seguito elencati:
• la promozione della cultura della prevenzione partecipata;
• la formazione come diritto-dovere dei lavoratori;
• gli obblighi e le responsabilità del lavoratore;
• la designazione del RLS e gli obblighi di formazione e aggiornamento periodico;
• il coinvolgimento dei lavoratori e dei loro rappresentanti nella valutazione dei rischi
aziendali;
• l’adozione di DPI intelligenti;
• il riconoscimento economico e la copertura assicurativa per i Preposti;
• il coinvolgimento del RLS Territoriale nelle politiche aziendali per la sicurezza sul lavoro;
• la tutela del benessere psicofisico del lavoratore in un processo di miglioramento
continuo garantito anche da una corretta analisi finalizzata alla con adeguata valutazione
e contrasto dei rischi psicosociali e all’attuazione delle relative misure di tutela per i
lavoratori;
• l’attenzione all’invecchiamento attivo con la valutazione e gestione delle problematiche
legate all’età (fattore “aging”);
• l’idonea valutazione dei rischi interferenziali legati ad alla gestione della sicurezza negli
appalti e subappalti;
• il ruolo degli OPN;
• la diffusione di MOG per valorizzare e promuovere i sistemi di gestione della sicurezza
sul lavoro (SGSL).
PARTE GENERALE
202
110.2. Protagonisti della Prevenzione Partecipata
Il datore di lavoro, insieme con il dirigente, riveste una posizione di garanzia in ordine
all’adozione delle misure di sicurezza ed è responsabile della corretta osservanza delle stesse e
del relativo controllo.
Il preposto sovrintende alle attività lavorative e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute,
dal datore di lavoro e dal dirigente, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori
ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. In caso di rilevazione di comportamenti non
conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della
protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme
fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza, anche interrompendo l’attività dei lavoratori se
necessario.
I lavoratori si attengono alle disposizioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai
preposti per l'esecuzione del proprio lavoro conformemente alle direttive ricevute e dai quali
gerarchicamente dipendono per lo svolgimento del loro lavoro.
I lavoratori sono, comunque, tenuti a salvaguardare la propria salute e sicurezza e quella delle
altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle loro azioni o omissioni.
110.3. Buone pratiche e misure organizzative
Il datore di lavoro, nel rispetto degli obblighi previsti del DLgs 81/08, adotta procedure e misure
specifiche adeguate agli standard e alle buone pratiche in materia di salute e sicurezza sul lavoro,
al fine di eliminare o, laddove non sia tecnicamente possibile, ridurre e contenere tutti i rischi
anche emergenti per garantire l'integrità fisica, psicofisica e morale dei suoi dipendenti.
110.4. Fondo Aziendale per la sicurezza
Il datore di lavoro è tenuto a investire, in interventi sulla salute e sicurezza in azienda, le somme
provenienti da sanzioni pecuniarie irrogate ai lavoratori per le violazioni commesse in tale
ambito.
Tali risorse saranno utilizzate in aggiunta a quelle già destinate all’adempimento degli obblighi
legali e contrattuali in materia di sicurezza, per ulteriori miglioramenti della prevenzione in
azienda.
ART 111 FORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA
111.1. Diritto e dovere di formazione in materia di SSL
Ogni lavoratore ha diritto di ricevere una formazione - e un addestramento specifico nei casi in
cui è previsto dalla norma - in materia di salute e sicurezza in maniera adeguata alle mansioni
svolte e al contesto lavorativo.
Non di meno, il lavoratore ha l’obbligo, ai sensi dell’art. 20 del DLgs 81/08, di partecipare alle
iniziative formative e addestrative obbligatorie a lui destinate.
Il datore di lavoro, ai sensi dell’art. 37 del DLgs 81/08 e dagli Accordi Stato-Regioni del 2011 e
203
del 2016 e s.m.i., assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione generale e specifica,
anche rispetto alle conoscenze linguistiche.
Di seguito sono definiti i momenti, durata, contenuti e modalità, della formazione, seguita da
un addestramento ove previsto.
111.2. I momenti della Formazione
La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione:
a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di
somministrazione di lavoro;
b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
c) dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove
sostanze e miscele pericolose.
La formazione dei lavoratori deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei
rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.
111.3. Contenuti della Formazione in materia di SSL
La formazione obbligatoria dei lavoratori si articola in due moduli distinti, uno di “formazione
generale” e l’altro di “formazione specifica”, secondo quanto previsto all’art. 37 - comma 1
lettere a) e b) - del DLgs 81/08.
I contenuti della Formazione generale riguarderanno in particolare i seguenti argomenti:
concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale,
diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza.
I contenuti della Formazione specifica riguarderanno tra l'altro, i seguenti argomenti: rischi
riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e
protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.
Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve
consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e
sicurezza sul lavoro. Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica
della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo.
111.4. Durata della formazione
La durata della formazione obbligatoria in tema di salute e sicurezza è definita, sia per la
formazione generale sia per la formazione specifica, dagli Accordi Stato-Regioni del 2011 e del
2016 e s.m.i.
La formazione generale ha una durata minima di 4 ore per tutti i settori produttivi.
La durata della formazione specifica è rapportata al grado di rischio associato al settore
produttivo in cui opera l’azienda ed è definita nella Parte Settoriale.
111.5. Metodologie didattiche e modalità di erogazione della formazione
I Contenuti dei percorsi formativi saranno proposti attraverso lezioni frontali, esercitazioni
teoriche e pratiche e relative discussioni, nonché attraverso metodologie didattiche innovative
PARTE GENERALE
204
ed interattive, applicate a simulazioni o situazioni di contesto lavorativo.
L’erogazione della formazione avviene preferibilmente in presenza, fermo restando la
possibilità, ove consentito dalle norme, dell’erogazione in modalità e-learning attraverso
piattaforme telematiche che consentano il puntuale tracciamento delle attività didattiche erogate
e dell’impegno di studio svolto.
111.6. Addestramento
Oltre alla formazione generale e specifica, il datore di lavoro cura l’addestramento quale
complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature,
macchine, impianti - come specificato nell’Accordo Stato-Regioni del 2012 e s.m.i. - sostanze,
dispositivi, anche di protezione individuale (es. DPI di III categoria) e le procedure di lavoro,
compreso le attività che comportano movimentazione dei carichi.
L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro. L'addestramento
consiste nella prova pratica, per l'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti,
sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l'addestramento consiste, inoltre,
nell'esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di
addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato.
111.7. Oneri per la formazione in materia di salute e sicurezza
Per la formazione in materia di salute e sicurezza il lavoratore non è soggetto ad alcun onere
economico, essendo tali oneri a totale carico del datore di lavoro.
111.8. Formazione del datore di lavoro
Il datore di lavoro svolge un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in
relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Tale indicazione costituirà
un obbligo con l’emanazione del nuovo Accordo Stato-Regioni che rappresenterà integrazione
per tutti i precedenti Accordi.
Il datore di lavoro assicura la formazione e l’aggiornamento dei dirigenti e dei preposti secondo
le modalità previste dall’Accordo Stato-Regioni del 2011 e s.m.i.
I datori di lavoro che si avvalgono del Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) ai sensi
dell’art. 31 D.lgs. 81/2008, designando il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
(RSPP) ai sensi dell’art. 17 comma 1 lettera b), devono assicurarsi che il RSPP possieda i requisiti
specifici acquisiti a seguito della partecipazione i percorsi formativi abilitativi al ruolo secondo
quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 2016 e s.m.i.
Il datore di lavoro che intende svolgere direttamente i compiti propri del Servizio di Prevenzione
e Protezione, ai sensi dell’art. 34 del DLgs 81/08, deve frequentare corsi di formazione, di durata
minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro
e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante
Accordo Stato Regioni del 2011 e s.m.i.
111.9. Obblighi del lavoratore
205
Secondo quanto previsto dall’art. 20 del DLgs 81/08, ogni lavoratore deve prendersi cura della
propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui
ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle
istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
Le violazioni da parte del lavoratore delle norme prescritte e degli obblighi elencati al comma 2
del medesimo articolo sono punite con la sanzione della multa e, nei casi più gravi, con la
sospensione dal lavoro e dalla retribuzione come previsto nel titolo XIV del presente contratto.
ART 112 RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA
SICUREZZA
112.1. Numero di rappresentanti
In tutte le In tutte le aziende o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza (RLS). Il numero minimo di rappresentanti per la sicurezza è così
stabilito:
- un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori;
- tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori;
- sei rappresentanti in tutte le altre aziende ovvero unità produttive oltre i 1.000 lavoratori.
In mancanza del RLS le competenze sono esercitate dal rappresentante territoriale.
112.2. Elezione o designazione dei RLS aziende fino a 15 dipendenti
Nelle aziende o unità produttive, che occupano sino a 15 dipendenti il rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori o può anche essere
individuato per più aziende di piccole dimensioni aggregate a livello territoriale o di comparto.
112.3. RLS Aziende con più di 15 dipendenti
Nelle aziende o unità produttive con più di 15 dipendenti il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda
o, in mancanza, dai lavoratori dell'azienda al loro interno.
112.4. Eleggibilità attiva e passiva
Hanno diritto al voto tutti i lavoratori non in prova con contratto a tempo indeterminato e
determinato e possono essere eletti tutti i lavoratori non in prova con contratto di lavoro a
tempo indeterminato, che prestano la propria attività nell'azienda o unità produttiva.
112.5. Durata dell’incarico
La durata dell’incarico è di tre anni.
112.6. Permessi RLS
Rientrano nei permessi retribuiti per l’espletamento dei compiti previsti alle lettere a) e) f) h) m)
n) o), dell’art.50 del D. Lgs.n.81 del 9 aprile 2008:
PARTE GENERALE
206
- 12 ore annue: aziende o unità produttive che occupano fino a 5 dipendenti;
- 30 ore annue: aziende o unità produttive che occupano da 6 a 15 dipendenti;
- 40 ore annue: aziende o unità produttive che occupano oltre 15 dipendenti.
È considerata normale prestazione di servizio l’attività di consultazione, formazione,
osservazione e partecipazione di cui alle lettere b) c) g) i) ed l) del citato art. 50.
112.7. Formazione RLS
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in
materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la
propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di
controllo e prevenzione dei rischi stessi.
112.8. Contenuti e durata della formazione RLS
La formazione dei rappresentanti per la sicurezza, i cui oneri sono a carico del datore di lavoro,
si svolge durante il normale orario di lavoro rispettando i contenuti minimi (come da Accordo
Stato Regioni del 2011) riguardanti:
a) principi giuridici comunitari e nazionali;
b) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
d) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
e) valutazione dei rischi;
f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e
protezione;
g) aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori;
h) nozioni di tecnica della comunicazione.
La durata minima dei corsi è di almeno 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in
azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di
apprendimento.
Le ore di formazione aggiuntiva, rapportate alla classe di rischio associata al comparto
produttivo, sono definite nella Parte Settoriale.
L’aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese
che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50
lavoratori, è disciplinato nella Parte Settoriale.
112.9. Formazione integrativa in caso di innovazione
Il datore di lavoro, ogni qualvolta vengano introdotte modifiche o innovazioni che abbiano
rilevanza ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, deve prevedere
un’integrazione della formazione.
112.10. Riunioni periodiche
Le riunioni periodiche previste dall’art. 35, c. 1, D.Lgs. n. 81/2008 e quelle del riesame in caso
207
di applicazione di MOG-SGSL, sono convocate con almeno cinque giorni lavorativi di
preavviso e su un ordine del giorno scritto.
Il Rappresentante per la sicurezza richiede la convocazione della riunione periodica al
presentarsi di motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di
prevenzione in azienda.
ART 113 VALUTAZIONE DEL RISCHIO
113.1. I soggetti coinvolti
Come previsto dall’art. 29 del D.Lgs 81/08, il datore del lavoro, in collaborazione con il
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) ed il Medico Competente (MC),
nei casi in cui sia prevista la sorveglianza sanitaria, nonché previa consultazione del
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) effettua la valutazione dei rischi ed elabora
il documento previsto dall’art. 28 (DVR) che deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la
salute dei lavoratori, inclusi i rischi per stress lavoro-correlato, quelli riguardanti le lavoratrici in
stato di gravidanza, quelli nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla
provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui
viene resa la prestazione di lavoro, sia relativi alle sedi operative dell’azienda che ai luoghi di
lavoro presso cui vengono distaccati o in concreto operano i lavoratori.
Il lavoratore, informato e adeguatamente formato sui rischi aziendali, si attiene alle misure di
protezione, procedurali ed organizzative predisposte dal datore di lavoro nel Documento di
Valutazione (DVR).
In particolare, come già riportato, il lavoratore è tenuto al rispetto degli obblighi contemplati
nell’art. 20, del D.Lgs. n. 81/2008.
113.2. Segnalazioni
Il lavoratore comunica tempestivamente al proprio datore di lavoro o in alternativa al suo
superiore gerarchico, dirigente o preposto, le anomalie che dovesse rilevare durante il lavoro, in
particolare sul corretto funzionamento di impianti, macchinari ed attrezzature, sullo stato di
conservazione e condizioni di utilizzo di sostanze nocive e pericolose, ed ogni altro evento che
possa generare situazioni di pericolo compresi i mancati incidenti (i c.d. near miss, il cui
monitoraggio. con le attività di analisi critica, rientra fra le attività del Servizio di Prevenzione e
Protezione aziendale). La comunicazione sarà estesa anche al RLS.
113.3. Il documento di valutazione dei rischi
Il documento contenente la valutazione dei rischi (DVR), redatto secondo l’obbligo non
delegabile per il datore di lavoro previsto all’art. 17, comma 1, del DLgs 81/08, è custodito
presso la sede dell'unità produttiva aziendale e deve essere munito anche tramite le procedure
applicabili ai supporti informatici di cui all’articolo 53 (tenuta della documentazione), di data
certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro,
nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del Responsabile del Servizio di
PARTE GENERALE
208
Prevenzione e Protezione (RSPP), del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) o
del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale e del Medico Competente (MC),
ove nominato.
Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) deve contenere tutti gli elementi
dettagliatamente elencati all’articolo 28, comma 2, del DLgs 81/08 e deve inoltre rispettare le
indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi
titoli del decreto stesso.
Il datore di lavoro redige il documento secondo criteri di semplicità, brevità e comprensibilità,
in modo da garantirne la completezza e l'idoneità quale strumento operativo di pianificazione
degli interventi aziendali di prevenzione e protezione.
113.4. La valutazione dei rischi nei cantieri
Secondo il DLgs 81/08, Titolo IV - Cantieri temporanei e mobili - il cantiere è identificato come
qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato
nell’Allegato X: lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione,
risanamento, ristrutturazione, smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in
muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali
delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie,
idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria
civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro. Pertanto, la valutazione dei rischi
nei cantieri riguarda attività specifiche sia per complessità tecnica che per le variazioni rapide e
dinamiche connesse all’evoluzione dei lavori.
L’articolo 89, comma 1 lettera h) del DLgs. 81/08 chiarisce quale è il documento che il datore
di lavoro dell’impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi
dell’articolo 17 comma 1, lettera a), denominandolo Piano Operativo di Sicurezza (POS), i cui
contenuti sono riportati dettagliatamente nell’Allegato XV .
113.5. Nanomateriali/nanoparticelle e ITC
Il datore di lavoro, oltre alla normale valutazione dei rischi ordinari, emergenti e nuovi terrà in
particolare considerazione anche quella dei rischi relativi ai nanomateriali/nanoparticelle,
all’utilizzo delle ICT e alle nuove forme di “edilizia verde”.
A tal fine il datore di lavoro:
- valuta prioritariamente la possibilità di eliminare l'uso e la generazione di nanomateriali
o la loro sostituzione con materiali e processi meno pericolosi; in mancanza, deve essere
ridotta al minimo l'esposizione dei lavoratori mediante misure di prevenzione;
- assicura l’applicazione del principio di precauzione riducendo al minimo la durata di
esposizione e/o il numero delle persone esposte, che la concentrazione delle
nanoparticelle.
Il datore di lavoro adotta specifiche azioni per la tutela dei lavoratori vulnerabili, quali i giovani
lavoratori e le lavoratrici in fase di allattamento o gestanti.
Il datore di lavoro si impegna altresì ad evitare il rischio di isolamento professionale e sociale e
209
adotta misure organizzative e preventive contro la dispersione lavorativa, in considerazione del
fatto che l’attività potrebbe essere svolta in qualsiasi luogo. La sorveglianza sanitaria dovrà
valutare come prevenire e ove già sviluppatesi, diagnosticare ed intervenire sull’insorgenza di
malattie cardiovascolari, depressione e ansia, compromissione della logica e dei processi
decisionali a lavoro, strettamente correlabili alla solitudine lavorativa.
113.6. Lavoratori vulnerabili
Il datore di lavoro, nell’effettuare la valutazione dei rischi, identifica i lavoratori vulnerabili ossia
i giovani, le donne gestanti, i lavoratori che non conoscono e parlano la lingua italiana, quelli di
nuova assunzione, nonché i lavoratori con particolari disabilità.
113.7. Lavoratori addetti ai videoterminali (VDT)
Il lavoratore addetto a VDT è il lavoratore che in modo sistematico o abituale, per almeno venti
ore settimanali, utilizza un’attrezzatura munita di videoterminali (VDT), non considerando
come tali i PC portatili, poiché rientranti fra le macchine di videoscrittura con schermo
incorporato.
Nel caso specifico del rischio VDT, considerato che le moderne modalità di lavoro sono sempre
più basate sull’utilizzo generalizzato dei dispositivi di connessione, i datori di lavoro devono
assicurare le medesime tutele previste dalla norma a tutti i lavoratori che in ogni caso utilizzano
ogni tipologia di PC o di dispositivi di connessione o di device nell’ambito delle attività connesse
alla mansione lavorativa anche a prescindere dal luogo in cui viene svolta.
113.8. Analisi predittiva dei rischi connessi all’Intelligenza Artificiale (I.A.)
Le Parti sottoscrittrici, consapevoli che la cultura sulla sicurezza passa anche attraverso il
riconoscimento del ruolo strategico che l’Intelligenza Artificiale può avere in materia di
prevenzione e sicurezza sul lavoro, ne promuovono l’utilizzo nel predire potenziali rischi.
Pertanto, promuovono l’uso dell’I.A. in materia di sicurezza, affinché algoritmi di machine
learning ed Intelligenza Artificiale analizzino, in tempo reale, dati provenienti da varie fonti,
come incidenti precedenti, dati meteorologici e condizioni ambientali, al fine di implementare
misure preventive in risposta all’analisi predittiva.
Nel contempo le Parti si riservano una valutazione congiunta dei rischi per la salute e sicurezza
dei lavoratori connessi all’uso dell’I.A., in riferimento ai singoli contesti lavorativi.
ART 114 BENESSERE PSICO FISICO E VALUTAZIONE DEI
RISCHI PSICOSOCIALI
114.1. Promozione del lavoro nel rispetto dei valori fondamentali
Sono recepiti integralmente i principi contenuti nell’Accordo quadro europeo sulle molestie e
sulla violenza sul luogo di lavoro del 26 aprile 2007, nella Convenzione 190 e nella
Raccomandazione 206 OIL del 21 giugno 2019.
Il datore di lavoro crea le condizioni di un sano ed adeguato ambiente psicosociale rispetto alle
PARTE GENERALE
210
attività lavorative ed alle caratteristiche generiche e peculiari dei dipendenti, con particolare
riguardo alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi e alla specifica tipologia
contrattuale, favorendo il miglioramento delle prestazioni, lo sviluppo del personale e la
partecipazione dei lavoratori, al fine di perseguire uno stato di completo benessere fisico,
mentale e sociale.
A tal fine verrà agevolata la partecipazione dei lavoratori a specifici percorsi formativi.
114.2. Contrasto della violenza di genere
Nelle aziende è assicurato il rispetto della dignità della persona in ogni suo aspetto compreso
quanto attiene alla sfera sessuale e deve essere prevenuto ogni comportamento improprio,
compiuto attraverso atti, parole, gesti, scritti che arrechino offesa alla personalità e all'integrità
psico-fisica della lavoratrice e del lavoratore.
Il datore di lavoro adotta misure adeguate nei confronti di colui o di coloro che hanno posto in
essere comportamenti riconducibili a molestie e violenza sul luogo di lavoro.
114.3. Mobbing
Il datore di lavoro, nel rispetto degli obblighi di cui all’art. 2087 c.c., è tenuto ad adottare tutte
le soluzioni organizzative per eliminare fenomeni che possano causare costrittività organizzativa.
In particolare, sono evitati comportamenti discriminatori che determinino una situazione di
disagio della persona cui sono rivolti, anche con riferimento alle conseguenze sulle condizioni
di lavoro.
Il lavoratore segnala senza indugio al datore di lavoro o al soggetto individuato dalle specifiche
procedure adottate, situazioni di disagio lavorativo e i casi sospetti o certi, di cui sia venuto a
conoscenza o testimoniati, nel rispetto del principio di riservatezza.
114.4. Stress lavoro correlato
Il datore di lavoro deve astenersi da ogni iniziativa o comportamento che possa risultare
pregiudizievole per il diritto alla salute del lavoratore e ha l’obbligo di valutare e gestire tutti i
rischi per la salute e la sicurezza anche collegati allo stress da lavoro collegato, come previsto
dall’articolo 28 del DLgs 81/08.
ART 115 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P .I.)
115.1. Dotazione DPI
Il datore di lavoro, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 77 del D.L.gs 81/08, sceglie e
fornisce adeguati DPI sulla base della valutazione dei rischi che non possono essere evitati con
altri mezzi o strumenti, aggiornandone la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione
significativa negli elementi di valutazione ed effettuando la prevista verifica sull’efficienza e la
sostituzione in caso di malfunzionamento o inefficienza dello stesso DPI.
211
115.2. DPI Intelligenti
Le parti auspicano l’adozione di DPI intelligenti o smart che utilizzano innovativi elementi
tecnologici per garantire un grado di protezione ancora maggiore al lavoratore, in quanto
dispositivi di protezione individuale che ricevono, trasmettono e reagiscono ai dati che
processano.
In questo modo, ci si ripropone che la sicurezza offerta dall'equipaggiamento del lavoratore sia
costante e si realizzi anche tramite la comunicazione con un centro operativo.
115.3. Utilizzo DPI
Il lavoratore, in ottemperanza dell’art. 78 del D.L.gs 81/08, ha l’obbligo di sottoporsi al
programma disposto dal datore di lavoro sull’utilizzo ed uso dei DPI, avendo cura di non
apportare modifiche di propria iniziativa e segnalando, eventualmente, qualsiasi difetto o
inconveniente riscontrato.
ART 116 PREPOSTI
116.1. Attività dei preposti
Il preposto, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali
adeguati alla natura dell’incarico conferitogli dal datore di lavoro (obbligo di individuazione del
preposto sancito dall’articolo 18, comma 1 lettera b-bis), sovrintende alle attività lavorative e
garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, dal datore di lavoro e dal dirigente, controllandone
la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.
In caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite
dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per
modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza,
anche interrompendo l’attività dei lavoratori se necessario.
In considerazione dei compiti e responsabilità posti in capo al preposto si conviene che le
aziende che applicano il presente CCNIL siano tenute a garantire ai propri preposti:
a) l’emolumento di cui all’art. 19 D.lgs. 81/2008, commisurato al grado di rischio del
settore produttivo il cui importo è stabilito nella Parte Settoriale;
b) una copertura assicurativa per la tutela legale e per la responsabilità civile, per lo
svolgimento dei compiti e dell’adempimento degli obblighi di cui al citato art. 19.
116.2. Riconoscimento
In virtù di quanto stabilito nella lettera di individuazione secondo l’obbligo di cui all’articolo 18,
comma 1 lettera b-bis) si determina il compenso per il preposto e la copertura assicurativa.
116.3. Formazione dei preposti
La formazione base del preposto deve comprendere quella base prevista per i lavoratori, come
disciplinata nel presente titolo ed integrata da una formazione particolare, in relazione ai compiti
esercitati in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Secondo l’Accordo Stato-Regioni del 2011,
PARTE GENERALE
212
la durata minima della formazione particolare aggiuntiva per il preposto è di 8 ore, ed è basata
sui seguenti contenuti minimi riguardanti:
1) principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi,
responsabilità;
2) relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione;
3) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
4) incidenti e infortuni mancati;
5) tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti,
somministrati, stranieri;
6) valutazione dei rischi dell’azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il
preposto opera;
7) individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
8) modalità di esercizio della funzione di controllo dell’osservanza da parte dei lavoratori
delle disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e di uso
dei mezzi di protezione collettivi e individuali messi a loro disposizione.
Per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione, nonché l’aggiornamento periodico
dei preposti, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in
presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale o in ragione dell’evoluzione dei
rischi o dell’insorgenza di nuovi rischi, anche secondo le indicazioni riportate nella L. 215/2021
e quelle contenute nell’Accordo Stato-Regioni.
ART 117 IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA
SICUREZZA TERRITORIALE (RLST)
117.1. Designazione del RLST
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale è designato dalla Confederazione
Sindacale dei Lavoratori CONFSAL con le modalità ritenute più opportune ovvero riportate in
eventuale accordo interconfederale.
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST), nelle aziende o unità
produttive che occupano fino a 15 lavoratori è, di norma, eletto direttamente dai lavoratori al
loro interno.
Nel caso di mancata elezione, il RLST è individuato, anche per più aziende, nell'ambito
territoriale o del comparto produttivo, con il coinvolgimento dell’Ente Bilaterale e
dell’Organismo Paritetico di riferimento.
Il nominativo del RLST competente è comunicato alle aziende dall’Organismo Paritetico.
117.2. Competenze del RLST
Le competenze del RLST quale soggetto eletto o designato per rappresentare i lavoratori in
materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro sono definite, nel presente comma, secondo
quanto previsto dall’art. 48 del Testo Unico sulla sicurezza sui luoghi di lavoro.
213
Il RLST è consultato preventivamente:
- in merito all'organizzazione della formazione sulla sicurezza;
- in ordine alla valutazione dei rischi;
- alla programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'azienda o unità
produttiva;
- sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione e del medico
competente.
Egli riceve le informazioni e documentazione in merito alle misure di prevenzione adottate,
nonché le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza.
Il RLST promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione
idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori avanzando anche proposte in merito
alla attività di prevenzione.
Segnala all'azienda i rischi individuati nel corso della sua attività e può ricorrere alle autorità
competenti qualora ritenga insufficienti le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate.
Il RLST accede ai luoghi aziendali in cui si svolgono le lavorazioni con un preavviso non
inferiore, di norma, a due giorni. Il diniego all’accesso è comunicato all'organismo paritetico che
potrà eventualmente segnalarlo all’organismo di vigilanza territorialmente competente
Nelle aziende in cui manchi il Rappresentante per la sicurezza, le competenze sono esercitate
dal Rappresentante territoriale.
117.3. Durata, contenuti e modalità della Formazione del RLST
Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale riceverà una formazione particolare
in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita
la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di
controllo e prevenzione dei rischi stessi.
Il percorso formativo iniziale da effettuarsi entro 3 mesi dalla data di elezione o designazione
ha una durata minima di 64 ore iniziali, ed è seguito da un aggiornamento annuale di 8 ore.
La formazione dei Rappresentanti per la sicurezza ha ad oggetto i seguenti contenuti minimi
riguardanti:
a) principi giuridici comunitari e nazionali;
b) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
d) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
e) valutazione dei rischi;
f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e
protezione;
g) aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori;
h) nozioni di tecnica della comunicazione.
Il percorso formativo può essere svolto anche in modalità e-learning e deve prevedere il rilascio
dell’attestato di superamento dell’esame finale.
La formazione degli RLST è curata dalle organizzazioni sindacali e dall’organismo paritetico.
PARTE GENERALE
214
117.4. Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo
Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo (RLSSP) esplica la sua
funzione in specifici contesti produttivi caratterizzati dalla compresenza di più aziende (porti,
aeroporti, centri intermodali di trasporto, impianti siderurgici, contesti produttivi con complesse
problematiche legate alla interferenza delle lavorazioni e da un numero di addetti).
Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo è individuato, su loro
iniziativa, tra i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza delle aziende operanti nel sito
produttivo.
ART 118 INVECCHIAMENTO ATTIVO
118.1. Valutazione e gestione delle problematiche legate all’età
Al datore di lavoro è affidata la gestione delle tematiche inerenti all'invecchiamento attivo, la
convivenza e il ricambio generazionale, al fine di rispondere alle esigenze dei lavoratori e delle
imprese connesse all'invecchiamento della popolazione aziendale.
Il datore di lavoro assicura la valutazione e la gestione delle risorse umane in prospettiva
intergenerazionale per tutto l’arco della vita lavorativa, con particolare riguardo per le risorse
che invecchiando presentino capacità funzionali, fisiche e sensoriali diminuite fisiologicamente.
A tal scopo il datore di lavoro si avvale di misure preventive, gestionali aziendali e politiche
sociali nei luoghi di lavoro che tengano conto contestualmente delle differenze che derivano
dall’appartenenza a generazioni diverse nello stesso luogo di lavoro in termini di esigenze,
aspettative e culture diverse a parità di condizioni ed attività lavorative svolte.
118.2. Misure preventive e politiche aziendali
Il datore di lavoro:
• assicura le misure preventive e proattive con giusto adeguamento delle mansioni
lavorative;
• promuove attraverso il Medico Competente l’integrazione dei protocolli e strumenti
della Sorveglianza Sanitaria in termini di invecchiamento;
• rafforza il controllo della sicurezza, valutando e riducendo i rischi correlati all’età
attraverso l’adozione di misure per eliminare o ridurre al minimo i rischi per i lavoratori
più anziani, riorganizzando gli orari, i turni notturni, i processi lavorativi e le relazioni
verticali e orizzontali;
• promuove e garantisce la partecipazione consapevole anche nel ruolo dirigenziale senza
pregiudizio alcuno per le risorse più anziane;
• fornisce DPI adeguati che tengano conto del fattore aging;
• assicura informazione e formazione professionale sui corretti stili di vita e sui rischi
aggiuntivi e particolari a cui gli over 50 sono esposti con l'apprendimento permanente
in caso di invecchiamento attivo sul lavoro.
215
ART 119 VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI
119.1. Nozione di rischio interferenziali
Sono rischi interferenziali quelli derivanti dall’esecuzione di un contratto in appalto o subappalto
d’opera o di somministrazione, non specifici e diversi da quelli propri presenti nei luoghi di
lavoro in cui si svolge l’attività lavorativa.
119.2. Controllo dei rischi da interferenze
In materia di prevenzione degli infortuni e malattie professionali correlati ai rischi interferenziali,
il datore di lavoro Committente si attiene a quanto previsto dall’art. 26 del D.lgs. 81/2008.
In particolare, il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di
cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi (DUVRI) che indichi
le misure adottate per eliminare oppure, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da
interferenze.
Resta a carico del datore di lavoro appaltatore la valutazione e la gestione dei rischi specifici
propri dell'attività lavorativa appaltata o resa in contratto d'opera.
Il datore di lavoro appaltatore si attiene alle misure e procedure operative per la prevenzione e
protezione dai rischi specifici e di emergenza, evacuazione ed antincendio di cui è stato
informato dal Committente.
I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dei lavoratori rispettivamente del datore di lavoro
committente e delle imprese appaltatrici, su loro richiesta e per l’espletamento della loro
funzione, ricevono copia del documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI).
119.3. Controllo dei rischi da interferenze in cantiere
La valutazione dei rischi nei cantieri è caratterizzata dalla predisposizione del Piano Operativo
di Sicurezza (POS), nonché dall’elaborazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) di
cui all’articolo 100 del d.lgs. 81/2008, che individua il documento utile a valutare i rischi
interferenziali connessi alle diverse fasi lavorative e ad individuare le misure di prevenzione e
protezione da attuare in cantiere, costituendo il DUVRI del cantiere, che deve essere redatto dal
Coordinatore per la Sicurezza nominato dal Committente, ai sensi dell’articolo 90 commi 3 e 4
del d.lgs. 81/2008 nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non
contemporanea.
ART 120 BUONE PRASSI PER LA SALUTE E SICUREZZA
120.1. Organismo Paritetico per la sicurezza (O.P .)
Le Parti promuovono l’adesione delle aziende all’Organismo Paritetico (OP) di riferimento,
quale sede privilegiata per la formazione e l'aggiornamento periodico dei datori di lavoro, dei
dirigenti, dei preposti, dei lavoratori e dei loro rappresentanti in materia di salute e sicurezza.
A tale fine, l’Organismo Paritetico programma attività formative, di elaborazione e raccolta di
buone prassi a fini prevenzionistici, allo scopo di aiutare le aziende a trovare le migliori soluzioni
PARTE GENERALE
216
per offrire ai lavoratori un luogo di lavoro sicuro.
Promuove, inoltre, lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro, fornendo
attività di formazione del personale in materia di sicurezza sul lavoro, nonché, l'assistenza alle
imprese finalizzata all'attuazione degli adempimenti in materia, favorendo, ad esempio,
l’adozione di modelli organizzativi e di gestione della sicurezza promossi nel Testo Unico.
L’organismo paritetico svolge o promuove la suddetta attività di formazione, anche attraverso
l'impiego dei fondi interprofessionali e rilascia, su richiesta delle imprese, una attestazione dello
svolgimento delle attività e dei servizi di supporto al sistema delle imprese, tra cui l'asseverazione
della adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza,
della quale gli organi di vigilanza possono tener conto ai fini della programmazione delle proprie
attività.
A tal fine, gli organismi paritetici istituiscono specifiche commissioni paritetiche, tecnicamente
competenti.
Ogni organismo paritetico opera secondo le linee strategiche dettate da un comitato d’indirizzo
e con la supervisione scientifica di un comitato tecnico composto da personalità di grande
prestigio nel campo della sicurezza sul lavoro.
L’organismo paritetico comunica annualmente all'Ispettorato nazionale del lavoro e all'INAIL i
dati relativi alle imprese aderenti e a quelle che hanno svolto l'attività di formazione organizzata
dagli stessi organismi, nonché il rilascio delle asseverazioni di cui sopra, atteso che tali dati sono
utilizzati ai fini della individuazione di criteri di priorità nella programmazione della vigilanza e
di criteri di premialità nell'ambito della determinazione degli oneri assicurativi da parte
dell'INAIL.
Gli organismi paritetici comunicano alle aziende i nominativi dei Rappresentanti dei lavoratori
per la sicurezza territoriale. Analoga comunicazione avviene nei riguardi degli organi di vigilanza
territorialmente competenti.
120.2. Adozione di MOG(S) e SGSL
Le Parti si danno atto che tutte le ricerche ed analisi riguardante il campo della sicurezza sul
lavoro, attestano la correlazione tra l’implementazione di Sistemi di gestione della sicurezza sul
lavoro (SGSL) ex art. 30 D.lgs 9 aprile 2008, n. 81 e la riduzione della gravità e del numero degli
infortuni.
In considerazione di ciò le Parti concordano di promuovere presso tutte le aziende che
aderiscono al sistema datoriale o che, comunque, applicano il presente CCNIL l’adozione di
Modelli di organizzazione e gestione che se efficacemente adottato, in linea con le esigenze
gestionali ed organizzative dell’impresa e nel rispetto degli standard tecnico strutturali, migliora
la gestione della salute e sicurezza sul lavoro in azienda, favorendo un ambiente di lavoro sicuro
e riducendo al minimo le condizioni di rischio oltre che la probabilità di incorrere in sanzioni o
sospensioni dell’attività imprenditoriale a seguito di violazioni della norma.
Tutto ciò non soltanto per l’efficacia esimente della responsabilità amministrativa ex D.lgs n.
231/2001, quanto per contribuire alla maggiore sicurezza sul lavoro, riduzione dei tassi di
incidentalità e il positivo sviluppo virtuoso della prevenzione partecipata.
217
120.3. Implementazione del MOG
Il Modello di Organizzazione e di Gestione (MOG) idoneo ad avere efficacia esimente della
responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche
prive di personalità giuridica, di cui al D.Lgs. n. 231/2001, sarà adottato ed efficacemente attuato
dalle aziende secondo quanto disposto dall’art. 30 del D.L.gs 81/08.
Le piccole e medie imprese possono avvalersi delle indicazioni organizzative semplificate, di
natura operativa, contenute nel documento approvato dalla Commissione consultiva
permanente per la salute e sicurezza sul lavoro in data 27 novembre 2013 e recepite nel DM
13/2/2014 (MOGS).
Inoltre può essere applicata la prassi di riferimento UNI/PdR 83:2020, dal titolo “Modello
semplificato di Organizzazione e Gestione della salute e sicurezza sul lavoro, di cui al D.lgs.
81/2008, per micro e piccole imprese“ (in vigore dall’8 maggio 2020), che fornisce gli indirizzi
organizzativi ed operativi utili ai fini dell’adozione ed efficace attuazione del Modello di
Organizzazione e gestione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (MOGS) da parte delle
micro e piccole imprese che operano nei diversi settori produttivi.
120.4. Asseverazione dei MOG(S)
Ai fini dell'elaborazione, redazione ed implementazione dei MOG(S) le aziende potranno
avvalersi del supporto dell’Organismo Paritetico di riferimento delle Parti sociali, alla cui
individuazione si provvede nella Parte Settoriale.
Tale Organismo provvederà, attraverso specifiche procedure, alla prevista asseverazione del
modello adottato.
TITOLO XXII RESPONSABILITA’ SOCIALE
PARTE GENERALE
218
ART 121 RESPONSABILITÀ SOCIALE
121.1. Patto di responsabilità sociale aziendale
A livello aziendale è predisposto il Patto di responsabilità sociale, di durata annua o pluriennale,
volto a definire iniziative tese a sostenere e sviluppare la responsabilità sociale dell'impresa, con
la individuazione dei tempi, delle modalità di realizzazione e del relativo monitoraggio.
121.2. Il Codice Etico
Il Patto di responsabilità sociale contiene il Codice Etico che definisce la responsabilità etico-
sociale di ogni partecipante all'organizzazione aziendale e prevede l’adozione delle seguenti
misure:
- rispetto dei Codici di Condotta e delle Convenzioni Internazionali sul lavoro;
- sostegno e qualificazione dell'occupazione attraverso lo sviluppo delle relazioni
sindacali, la formazione, il miglioramento dell'attività produttiva;
- formazione per migliorare la competitività delle imprese, la professionalità dei lavoratori
e la loro occupabilità, l'inserimento dei lavoratori stranieri, la partecipazione ai processi
d'impresa;
- miglioramento del clima aziendale sviluppando l'informazione, la trasparenza, la
comunicazione;
- tutela ambientale attraverso processi di ottimizzazione energetica, la prevenzione
dell'inquinamento attraverso la sostenibilità dei processi produttivi, la riduzione dei
rifiuti e del loro riciclo;
- tutela delle fasce deboli: inserimento dei diversamente abili e delle altre categorie
svantaggiate, ricollocazione dei lavoratori inidonei;
- conciliazione dei tempi di vita e dei tempi di lavoro e riconoscimento di agibilità
specifiche nel caso di particolari esigenze personali e situazioni familiari;
- attivazione di forme di solidarietà, assistenza sociale, welfare aziendale;
- agevolazione delle attività di volontariato;
- rafforzamento del rapporto con il territorio definendo progetti di relazione con le
comunità locali, le istituzioni e la società civile.
121.3. Monitoraggio
Il Piano di responsabilità sociale e le iniziative concordate sono trasmessi all'Osservatorio
nazionale paritetico, al fine di consentire l'opportuno monitoraggio.
121.4. Osservatorio nazionale paritetico sulla responsabilità sociale
Per il perseguimento delle finalità esposte, viene istituito l’Osservatorio responsabilità sociale
d'impresa, composto in misura paritetica da rappresentanti dei lavoratori e delle imprese.
Le funzioni dell'Osservatorio riguardano, in particolare, il monitoraggio delle forme di
agevolazione e/o incentivazione esistenti, a livello europeo, italiano, territoriale; la promozione
219
di buone pratiche settoriali; la valorizzazione di strumenti innovativi di welfare; lo stimolo di
eventuali forme di partnership tra diverse aziende finalizzate ad individuare strumenti integrativi
di welfare (ad esempio asili nido, voucher servizi, mobility management).
L'Osservatorio elabora relazioni periodiche e promuove iniziative pubbliche congiunte per la
diffusione dei risultati.
PARTE GENERALE
220
TITOLO XXIII NORME FINALI
ART 122 CONTRIBUTI DI ASSISTENZA CONTRATTUALE
Al fine di contribuire alle spese sostenute dalle Parti stipulanti per la negoziazione, la stipulazione
e la manutenzione costante del presente CCNIL al servizio dei lavoratori e dei datori di lavoro
sarà corrisposto, a carico delle imprese, un contributo di assistenza contrattuale, con le modalità
che saranno comunicate dall’Ente Bilaterale.
L’entità del contributo Co.As.Co. è indicata nella Parte Settoriale.
ART 123 PUBBLICITÀ DEL CONTRATTO
Le Parti stipulanti del presente CCNIL si impegnano a dare massima diffusione del testo
contrattuale nella società civile, con precipuo riferimento alle categorie produttive interessate,
anche con la pubblicazione sui propri siti internet.
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE
DI LAVORO
PARTE 2^NORME SETTORIALI
SETTORE SPORT
Area del DILETTANTISMO
1
INDICE
Premessa ........................................................................................................................................................... 4
PARTE SETTORIALE SPORT DILETTANTISTICO ................................................................................................... 5
Campo d’applicazione ................................................................................................................................ 5
Definizioni ...................................................................................................................................................... 6
Contributi ....................................................................................................................................................... 8
Contributo Ente Bilaterale ......................................................................................................................... 8
Contributo Fondo Sanitario ....................................................................................................................... 8
Commissione Nazionale di Certificazione Conciliazione ed Arbitrato ........................................................... 9
Contributo Assistenza Contrattuale Co.As.Co. ............................................................................................... 9
NORME INTEGRATIVE IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO .................................................................... 11
Emolumento per il preposto ............................................................................................................................ 11
Durata della formazione dei lavoratori in materia di SSL ................................................................................ 11
Formazione aggiuntiva R.L.S. ...................................................................................................................... 11
SEZIONI SETTORIALI ......................................................................................................................................... 12
PARTE SETTORIALE LAVORATORI SPORTIVI .................................................................................................... 13
Art. 1 - Lavoratore sportivo ......................................................................................................................... 13
Art. 2 - Disciplina applicabile ai lavoratori sportivi - Rapporto di lavoro subordinato sportivo .................. 13
Art. 3 - Rapporto di lavoro nel settore dilettantistico ................................................................................. 14
Art. 4 - Orario di lavoro ................................................................................................................................ 14
Art. 5 - Riduzione dell’Orario di Lavoro ....................................................................................................... 15
Art. 6 - Contratto a tempo determinato ...................................................................................................... 15
Art. 7 - Clausola compromissoria e di non concorrenza .............................................................................. 15
Art. 8 - Apprendistato – Formazione giovani atleti ..................................................................................... 15
Apprendistato di primo livello ................................................................................................................. 16
Apprendistato di secondo livello ............................................................................................................. 16
Apprendistato di terzo livello .................................................................................................................. 16
Art. 9 - Collaborazioni Coordinate e Continuative....................................................................................... 16
Autonomia del collaboratore .................................................................................................................. 17
Modalità di esecuzione della collaborazione .......................................................................................... 17
Obblighi di sicurezza e formazione .......................................................................................................... 18
Compenso e criteri di determinazione .................................................................................................... 18
Assicurazione previdenziale ed assistenziale .......................................................................................... 19
Recesso e cessazione del contratto ......................................................................................................... 19
2
Formazione .............................................................................................................................................. 19
Indennità di maternità ............................................................................................................................. 20
Assicurazione contro gli infortuni ............................................................................................................ 20
Art. 10 - Certificazione dei contratti ............................................................................................................ 20
Art. 11 - Rapporto di lavoro intermittente a tempo determinato per le qualifiche di Hostess e Steward di
impianto sportivo e relativi coordinatori .................................................................................................... 21
Art. 12 - Controlli sanitari lavoratori sportivi .............................................................................................. 21
Art. 13 - Sicurezza dei lavoratori sportivi minori - Safeguarding Officer ..................................................... 22
Art. 14 - Prestazioni volontarie .................................................................................................................... 22
Art. 15 - Dipendenti pubblici ....................................................................................................................... 22
Art. 16 - Certificato antipedofilia ................................................................................................................. 23
Art. 17 - Privacy e trattamento dei dati personali ....................................................................................... 23
Art. 18 - Lavoratori sportivi cittadini non U.E. ............................................................................................. 23
Art. 19 - Trattamento di fine rapporto ........................................................................................................ 23
Art. 20 - Tutela contro la disoccupazione volontaria .................................................................................. 24
Art. 21 - Contrasto della violenza di genere nello sport - Modelli e Codici di Condotta ............................. 24
Art. 22 - Promozione della parità di genere ................................................................................................ 24
ASPETTI RETRIBUTIVI ....................................................................................................................................... 25
Retribuzione mensile ................................................................................................................................... 25
Struttura e calcolo della retribuzione ...................................................................................................... 25
Minimi retributivi ..................................................................................................................................... 25
Scatti di anzianità ..................................................................................................................................... 26
Indennità.................................................................................................................................................. 26
Lavoro straordinario, notturno e festivo - maggiorazioni ....................................................................... 26
CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE .............................................................................................................. 27
Profili professionali .................................................................................................................................. 27
Classificazione giuridica e inquadramento professionale ........................................................................... 49
Profili professionali lavoratori comparto sport ........................................................................................... 49
Elenco delle attività produttive e relativi codici ATECO per l’individuazione delle aziende comprese nel
campo di applicazione della sezione settoriale Sport ................................................................................. 55
PARTE SETTORIALE AREA AMMINISTRATIVO-GESTIONALE E DEI SERVIZI ...................................................... 56
Art. 1 - Orario di lavoro ................................................................................................................................ 57
Art. 2 - Riduzione dell’Orario di Lavoro ....................................................................................................... 57
Art. 3 - Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale ..... 57
ASPETTI RETRIBUTIVI ....................................................................................................................................... 58
Retribuzione mensile ................................................................................................................................... 58
Struttura e calcolo della retribuzione ...................................................................................................... 58
3
Minimi retributivi ..................................................................................................................................... 58
Scatti di anzianità ..................................................................................................................................... 59
Indennità ..................................................................................................................................................... 59
Indennità di funzione quadri ................................................................................................................... 59
Indennità di cassa .................................................................................................................................... 59
Indennità di trasferta ............................................................................................................................... 59
Indennità di trasferimento - Quadri ........................................................................................................ 59
Lavoro straordinario, notturno e festivo - maggiorazioni ........................................................................... 60
CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE .................................................................................................................. 61
Autisti di veicoli per trasporto di persone ............................................................................................... 79
Classificazione giuridica e inquadramento professionale ........................................................................... 80
Profili professionali lavoratori area amministrativo-gestionale e dei servizi .............................................. 81
4
Premessa
Le norme della presente Parte 2 -Norme Settoriali si pongono in continuità con le norme della Parte 1 -
Norme Generali unitamente alle quali costituiscono l’unicum del presente CCNL.
La riforma del diritto sportivo introduce una disciplina speciale - ed in alcuni casi derogatoria rispetto alla
normativa generale - specifica per i lavoratori sportivi.
La presente Parte Settoriale del CCNL si applica, pertanto, alle figure professionali rientranti nel settore
sportivo e rappresentate:
- dai lavoratori sportivi dilettantistici , ovvero ogni tesserato che svolge, verso un corrispettivo, le
mansioni rientranti tra quelle necessarie per lo svolgimento dell’attività sportiva (con esclusione
delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale e dei servizi), ai quali si applicano le norme
previste nella sezione settoriale “Lavoratori Sportivi”, in deroga alle disposizioni presenti nella
Parte Generale;
- dai lavoratori dell’area amministrativo-gestionale e dei servizi , che - pur non rientrando tra i lavoratori
sportivi - sono, comunque, deputate allo svolgimento di mansioni a sostegno dell’attività sportiva,
per le quali si applica integralmente la disciplina della Parte Generale del presente CCNL.
5
PARTE SETTORIALE
SPORT DILETTANTISTICO
Campo d’applicazione
Le norme della presente Parte^2-Norme Settoriali si applicano:
- ai lavoratori sportivi, come identificati nella specifica area professionale;
- ai lavoratori occupati da enti, federazioni, associazioni, società, imprese e lavoratori autonomi,
con o senza fine di lucro, caratterizzati da un’organizzazione finalizzata al raggiungimento dello
scopo relativo alla gestione degli atleti, nonché alla pro mozione e/o gestione della pratica
sportiva, del fitness e del benessere.
Si indicano di seguito, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, gli impianti, i siti e le relative pratiche
sportive rientranti nella sfera di applicazione del presente contratto:
- centri o siti sportivi polivalenti: strutture complesse che comprendono più impianti di varia
tipologia e natura, indoor e outdoor, tra quelli di seguito elencati;
- palestre e scuole in genere: indirizzate all'insegnamento di discipline sportive, con finalità
agonistiche e non (come ad esempio alzate di potenza, attrezzistica, ginnastica artistica,
insegnamento arti marziali, boxe, sport da combattimento in genere, ec c.), oppure orientate
all'insegnamento di attività contemplate nel fitness: vari tipi di ginnastica (posturale, rilassante,
rassodante, dimagrante, ecc.), stretching, yoga, danze, aerobica, step, body building, ecc.;
- centri o siti fitness: strutture più o meno articolate, la cui tipologia di offerta, di tipo motorio e
non solo, è finalizzata prevalentemente alla prevenzione, mantenimento e miglioramento del
benessere psico-fisico della persona. Alle attività di tipo prettamente motorio (corsi di ginnastica
individuale e/o di gruppo, in sale libere oppure attrezzate, oppure in acqua), si affiancano servizi
per la cura della persona, tra cui trattamenti estetici, massofisioterapia, medicina naturale
(shiatsu, riflessologia plantare, ayurveda), sauna, bagno turco, idromassaggio, ecc.;
- centri o siti benessere: strutture orientate al benessere della persona; si distinguono dai centri
fitness in quanto l'offerta delle attività di tipo motorio è decisamente ridotta e comunque non
prevalente rispetto ai servizi di cura alla persona;
- centri o siti natatori/piscine: strutture per lo svolgimento di attività motorie in acqua, ludiche o
sportive, quali ad esempio: nuoto, nuoto pinnato e sincronizzato, attività subacquee, pallanuoto,
tuffi, addestramento al salvataggio, acquafitness, acquagym, idrospinning, ecc.;
- campi o aree per lo svolgimento della disciplina sportiva del tennis, del paddle e dello squash;
- campi o aree per lo svolgimento della disciplina sportiva del golf, del minigolf e del footgolf;
- campi o aree per lo svolgimento della disciplina sportiva del calcio, del calcetto, del rugby e del
baseball;
- campi o aree per lo svolgimento della disciplina sportiva della pallavolo, del basket, della
pallamano, del beach volley e del beach tennis;
- maneggi, ippodromi, centri o siti ippici, anche dove, oltre alle tradizionali attività, si praticano
ponytrekking, attività turistica e ippoterapia;
- piste o aree per lo svolgimento della disciplina sportiva dell'atletica leggera;
- piste o aree per lo svolgimento della disciplina sportiva del pattinaggio, sia a rotelle che su
ghiaccio e dell'hockey sia su ghiaccio che su prato;
6
- campi o aree per lo svolgimento della disciplina sportiva del bowling e delle bocce;
- sferisteri;
- campi o siti per il gioco del pallone elastico e della palla tamburello;
- laghetti o aree per lo svolgimento della disciplina della pesca sportiva;
- strutture o siti per tiro a volo, tiro con l'arco, tiro a segno;
- centri o siti finalizzati all'attività di orienteering, trekking, arrampicata e mountain bike;
- centri o siti per canottaggio, canoa, kayak: svolti su fiumi, torrenti, corsi d'acqua, bacini artificiali,
navigli e piscine;
- centri o aree per lo svolgimento della disciplina sportiva del biliardo sportivo, del biliardino e
del tennis da tavolo;
- centri o aree per lo svolgimento delle attività di volo;
- centri o aree per lo svolgimento della disciplina degli sport nautici;
- centri o aree per lo svolgimento di sport ciclici (atletica, nuoto, canottaggio, canoa, ciclismo,
ecc.), di sport di forza veloce (sollevamento pesi, lanci e salti nell'atletica, salto con gli sci, ecc.),
di sport coordinativi complessi (ginnastica artisti ca e ritmica, tuffi, tiro a volo, nuoto
sincronizzato, ecc.), di sport da combattimento (pugilato, lotta, scherma, judo, ecc.), di giochi
sportivi (calcio, basket, volley, pallanuoto, ecc.), di discipline multiple (triathlon, pentathlon,
decathlon, ecc.) e conseguente o eventuale gestione di allievi o atleti non regolati dalla legge 23
marzo 1981, n. 91, modificata dalla legge n. 586/1996;
- autodromi o aree per lo svolgimento di sport motoristici in genere;
- organismi e/o enti associativi sportivi riconosciuti dal CONI.
Definizioni
Ai fini del presente contratto si intendono per:
- associazione o Società sportiva dilettantistica (ASD o SSD): il soggetto giuridico affiliato ad una
Federazione Sportiva Nazionale, ad una Disciplina Sportiva Associata o ad un Ente di
Promozione Sportiva, anche paralimpico, e comunque iscritto nel Registro nazionale delle attività
sportive dilettantistiche di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39 che svolge, senza scopo
di lucro, attività sportiva, nonché la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza
all'attività sportiva dilettantistica;
- associazioni benemerite : gli organismi sportivi attivi che operano nel campo della promozione di
iniziative di rilevanza sociale;
- associazioni di atlete e atleti : le associazioni fra le atlete e gli atleti praticanti discipline sportive
regolamentate dalla medesima Federazione, aventi lo scopo di tutelare gli interessi collettivi degli
atleti e delle atlete che vi aderiscono;
- associazioni di tecnici: le associazioni fra i tecnici di discipline sportive regolamentate dalla medesima
Federazione, aventi lo scopo di tutelare gli interessi collettivi dei tecnici che vi aderiscono;
- Comitato Italiano Paralimpico (CIP) : l'ente pubblico, riconosciuto dal Comitato Paralimpico
Internazionale che, in conformità ai principi dell'ordinamento sportivo paralimpico
internazionale, è autorità di disciplina, regolazione e gestione delle attività sportive paralimpiche
afferenti tutte le tipologie di disabilità;
- Comitato Olimpico Internazionale: l'organizzazione internazionale non governativa senza fini di lucro
alla guida del movimento olimpico, preposta alla gestione e all'organizzazione dei Giochi
Olimpici;
7
- Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) : l'ente pubblico, riconosciuto dal Comitato Olimpico
Internazionale che, in conformità alla Carta olimpica, svolge il ruolo di Comitato olimpico sul
territorio nazionale;
- Comitato Paralimpico Internazionale: l'organizzazione internazionale non governativa senza fini di
lucro alla guida del movimento paralimpico, preposta alla gestione e all'organizzazione dei Giochi
Paralimpici;
- Dipartimento per lo sport: la struttura amministrativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri
operante nell'area funzionale dello sport;
- Enti di Promozione Sportiva: gli organismi sportivi che operano nel campo della promozione e
nell'organizzazione di attività motorie e sportive con finalità ricreative e formative, anche a tutela
delle minoranze linguistiche;
- Federazione Sportiva Nazionale: l'organizzazione sportiva nazionale, affiliata alla Federazione
sportiva internazionale di appartenenza, posta al vertice di una disciplina sportiva o a un gruppo
di discipline affini;
- Federazioni Sportive Paralimpiche: l'organizzazione sportiva nazionale riconosciuta dal Comitato
Italiano Paralimpico posta al vertice di una disciplina sportiva paralimpica o a un gruppo di
discipline paralimpiche affini;
- impianto sportivo: la struttura, all'aperto o al chiuso, preposta allo svolgimento di manifestazioni
sportive, comprensiva di uno o più spazi di attività sportiva dello stesso tipo o di tipo diverso,
nonché di eventuali zone spettatori, servizi accessori e di supporto;
- palestra della salute : struttura di natura non sanitaria, sia pubblica che privata, dove sono svolti
programmi di esercizio fisico strutturato e programmi di attività fisica adattata;
- Disciplina Sportiva Associata : l'organizzazione sportiva nazionale, priva dei requisiti per il
riconoscimento quale Federazione Sportiva Nazionale, che svolge attività sportiva sul territorio
nazionale;
- registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche: il registro istituito presso il Dipartimento per lo
sport al quale devono essere iscritte, per accedere a benefici e contributi pubblici di qualsiasi
natura, tutte le società e associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva,
compresa l'attività didattica e formativa, e che operano nell'ambito di una Federazione Sportiva
Nazionale, una Disciplina Sportiva Associata, un Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal
CONI.
- settore sportivo giovanile: il settore organizzato da Federazioni Sportive Nazionali, da Discipline
Sportive Associate o da altri organismi sportivi competenti, per finalità tecniche, didattiche e
formative, formato da giovani minori di età, di ambo i sessi;
- impianto sportivo: qualsiasi struttura, all'aperto o al chiuso, preposta allo svolgimento di
manifestazioni sportive, comprensiva di uno o più spazi di attività sportiva dello stesso tipo o
di tipo diverso, nonché di eventuali zone spettatori, servizi accessori e di supporto.
- direttore di gara : il soggetto che, ai sensi dell'articolo 2, lett. o), D.lgs. 36/2021, osservando i
principi di terzietà, imparzialità e indipendenza di giudizio, svolge, per conto delle competenti
Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva,
attività volte a garantire la regolarità dello svolgimento delle competizioni sportive;
- direttore sportivo : il soggetto che, ai sensi dell'articolo 2, lett. p), D.lgs. 36/2021, cura l'assetto
organizzativo e amministrativo di una società sportiva, con particolare riferimento alla gestione
dei rapporti fra società, atleti e allenatori, nonché' la conduzione di trattative con altre società
sportive aventi ad oggetto il trasferimento di atleti, la stipulazione delle cessioni dei contratti e
il tesseramento;
8
- direttore tecnico : il soggetto che, ai sensi dell'articolo 2, lett. q), D. lgs. 36/2021, cura l'attività
concernente l'individuazione degli indirizzi tecnici di una società sportiva, sovraintendendo alla
loro attuazione e coordinando le attività degli allenatori a cui è af fidata la conduzione tecnica
delle squadre della società sportiva;
- lavoratore sportivo: designa l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo,
il preparatore atletico e il direttore di gara, e ogni altro soggetto di cui all'articolo 25, D. lgs.
36/2021 e successive modifiche e integrazioni;
- tesserato: la persona fisica diviene soggetto dell'ordinamento sportivo agli effetti dell'articolo 15,
D. lgs. 36/2021 ed è autorizzata a svolgere attività sportiva con una associazione o società
sportiva e, nei casi ammessi, con una Federazione sportiva nazionale o Disciplina sportiva
associata o Ente di promozione sportiva, anche paralimpiche, nonché con i Gruppi Sportivi
Militari o i Corpi civili dello Stato.
Contributi
Contributo Ente Bilaterale
Per accettazione delle parti, L’EBILP – Ente Bilaterale Nazionale delle Libere Professioni e del
Settore Privato - Organismo Paritetico-, già costituito e in possesso della Convenzione per adesione
con Circolare INPS 106 del 17/09/2014 riguardo la riscossione dei contributi, codice causale EBIP ,
finalizzati all’applicazione del presente CCNL e dei rispettivi servizi, viene individuato quale Ente di
riferimento per la bilateralità nel presente Contratto.
La quota contrattuale di servizio e/o contributo mensile per il finanziamento dell’Ente Bilaterale
Nazionale di Settore delle Libere Professioni e del Settore Privato – E.BI.L.P . è fissata, per il Settore
Sport, nella misura di 10 (dieci) euro mensili per 12 mensilità, di cui 6 (sei) euro a carico dei datori
di lavoro e 4 (quattro) euro a carico dei lavoratori ed è dovuta da tutti i soggetti che applicano il
presente Contratto Collettivo.
Devono essere inoltre versati euro 20 (venti), tramite modello F24 – codice EBIP , come quota “una
tantum” di iscrizione individuale. Il versamento della quota di servizio in questione è dovuto per
tutte le tipologie di lavoro subordinato. La quota di servi zio a carico dei lavoratori, pari ad euro 4
(quattro), dovrà risultare come trattenuta in busta paga con la dicitura E.BI.L.P . Nazionale ed il
versamento della quota di servizio globale (10 € mensili) sarà effettuata tramite il mod. F 24,
utilizzando il codice EBIP .
Le imprese non aderenti alla bilateralità e che non versano il relativo contributo dovranno erogare a
ciascun lavoratore un importo forfettario pari a 10 (dieci) euro mensili per 13 mensilità. Tale importo
non è assorbibile e rappresenta un Elemento Aggiun tivo della Retribuzione (E.A.R.) che incide su
tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli indiretti o differiti, escluso il T.F.R..
Nel caso di lavoratori assunti con contratto part-time, tale importo è corrisposto proporzionalmente
all'orario di lavoro e, in tal caso, il frazionamento si ottiene utilizzando il divisore previsto dal CCNL.
Per gli apprendisti andrà riproporzionato alla percentuale di retribuzione riconosciuta. Il datore di
lavoro che omette il versamento della qu ota contrattuale suddetta non può avvalersi del presente
contratto
Contributo Fondo Sanitario
Le Parti concordano di destinare le quote obbligatorie per la realizzazione dei servizi di “prestazione
Sanitaria Integrativa al SSN” al Fondo Integrativo Sanitario SANISP . La quota di adesione da versare
per 12 mensilità per ciascun dipendente è commisurata in corrispondenza del piano sanitario prescelto
dalla singola azienda è fissata nella misura globale di 12 euro (dodici) mensili per 12 mensilità.
9
Le prestazioni integrative al SSN maturano con effetto dal 1°giorno del 4° mese successivo al
versamento da parte del datore di lavoro del contributo obbligatorio. I contributi obbligatori per le
prestazioni integrative al SSN possono essere destinati escl usivamente ad erogare servizi nel campo
sanitario integrativo al SSN nonché per specifici corsi di formazione dedicati all’area Sport operante
sul territorio.
A seguito della circolare ministeriale n. 43 del 15 dicembre 2010, “l'erogazione diretta da parte del
datore di lavoro di prestazioni equivalenti quale alternativa al versamento del contributo all'ente
bilaterale di riferimento, potrà essere adempiuto attr averso il riconoscimento di una somma o di una
prestazione equivalenti a quella erogata dal sistema bilaterale di riferimento ai diversi livelli, nei limiti
ovviamente degli importi stabiliti dalla contrattazione collettiva”.
Commissione Nazionale di Certificazione Conciliazione ed Arbitrato
È preposta a garantire il rispetto delle intese intercorse ed a proporre alle Organizzazioni stipulanti
l’eventuale aggiornamento del Contratto Nazionale Sport.
In particolare:
- esamina e decide, ad esclusione della materia delle sanzioni disciplinari, tutte le controversie di
interpretazione e di applicazione di interi istituti normativi o di singole clausole contenute nel
presente Contratto Nazionale, dei Contratti collettivi di 2º livello, di ogni altro problema
prospettato dalle articolazioni locali delle parti stipulanti o da singoli istituti, o da lavoratori per
il tramite delle parti stesse a livello locale;
- individua figure professionali non previste nell’attuale classificazione, anche in relazione ai
processi di innovazione tecnologica/organizzativa del settore;
- esamina le proposte avanzate dalle parti stipulanti il presente Contratto ed elabora nuove
proposte in materia di classificazione, sottoponendole successivamente alle parti stesse, per il
loro inserimento contrattuale, in occasione dei rinnovi contrattuali;
- esamina e decide le controversie relative alla stipulazione dei contratti integrativi di 2º livello.
La Commissione può avvalersi, per problemi specifici al settore di riferimento, di personale esterno
qualificato in materia.
Contributo Assistenza Contrattuale Co.As.Co.
Al fine di contribuire alle spese sostenute dalle Parti stipulanti per la negoziazione, la stipulazione e la
manutenzione costante del presente CCNL al servizio dei lavoratori e dei datori di lavoro sarà corrisposto,
a carico di lavoratori e imprese, un co ntributo di assistenza contrattuale, denominato CO.AS.CO pari
all’1% delle retribuzioni denunciate a fini contributivi, per il tramite dell’INPS ai sensi della Legge 4
giugno 1973 n. 311 (codice W475), da calcolarsi sulla paga tabellare conglobata mensile, per 13 mensilità,
per ciascun lavoratore in forza presso l'Azienda - ex art. 148, D.P .R. 22 dicembre 1986, n. 917, comma 1.
Il CO.AS.CO è integralmente a carico dell’azienda ed è finalizzato alla copertura delle spese sostenute
dalle relative Federazioni firmatarie per l’attività di contrattazione, stipula ed assistenza ai fini della
corretta applicazione del presente CCNL. Il CO.AS.CO è riscosso direttamente dalle Confederazioni
firmatarie, per le modalità di versamento si rimanda ai regolamenti interni.
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NORME INTEGRATIVE IN MATERIA
DI SICUREZZA SUL LAVORO
Emolumento per il preposto
Ad integrazione di quanto statuito nella Parte Generale che dispone la corresponsione di un emolumento
ai preposti per l’assolvimento degli obblighi di cui all’art. 19 d.lgs. n. 81/2008, si concorda che è stabilito
un emolumento nella misura del 5% della paga base che verrà corrisposto, all’atto della sua
individuazione, al preposto.
Durata della formazione dei lavoratori in materia di SSL
La formazione obbligatoria dei lavoratori in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, i cui
contenuti sono definiti nella Parte Generale, ha la durata di 10 ore complessive di cui:
- 4 ore di formazione generale
- 6 ore di formazione specifica*
così quantificate in considerazione del basso rischio associato alle attività del presente settore economico.
*Si precisa che, sebbene la formazione specifica per la classe di rischio basso sia pari a 4 ore, si ritiene
opportuno prevedere due ore aggiuntive.
Formazione aggiuntiva R.L.S.
In considerazione del basso rischio associato alle attività del settore, si concorda che i datori di lavoro che
applicano il presente CCNL sono tenute a garantire annualmente un numero di 8 ore di formazione
aggiuntiva che integrano la formazione obbligatoria di cui alla Parte Generale.
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SEZIONI SETTORIALI
La presente Parte 2^ Norme Settoriali si articola in Sezioni Settoriali, ciascuna delle quali ha come campo
di applicazione uno specifico settore di attività.
Le norme contenute in ciascuna Sezione Settoriale integrano, in aderenza alle peculiarità̀ delle attività ed
alle prassi contrattuali nei settori ricompresi nel Comparto, le norme statuite nella Parte Generale e
riguardano, tra i vari, i seguenti istituti contrattuali:
● rapporto di lavoro nel settore dilettantistico
● orario di lavoro
● ROL
● contratto a tempo determinato
● clausola compromissoria e di non concorrenza
● apprendistato - formazione giovani atleti
● Collaborazioni Coordinate e Continuative
● certificazione dei contratti
● controlli sanitari lavoratori sportivi
● sicurezza dei lavoratori sportivi minori
● prestazioni volontarie
● dipendenti pubblici
● aspetti retributivi e tabelle dei minimi salariali
● divisori orario e giornaliero
● scatti di anzianità̀
● maggiorazioni retributive per lavoro straordinario, notturno e festivo
● indennità̀ varie
● classificazione professionale e inquadramento nei livelli economici
● codici ATECO delle attività̀ produttive
● Repertorio dei profili professionali dei lavoratori rientranti nel campo di applicazione delle sezioni
reso disponibile alle aziende che applicano il presente CCNL
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PARTE SETTORIALE
LAVORATORI SPORTIVI
Settore dilettantistico
Alla luce dell’importanza che riveste l'attività sportiva, promossa dalla Repubblica in favore di tutte le
fasce della popolazione al fine di consentire ad ogni individuo la possibilità di migliorare la propria
condizione fisica e psichica e di raggiungere il livello di prestazione sportiva corrispondente alle proprie
capacità, la presente sezione settoriale disciplina il rapporto di lavoro nel settore sportivo dilettantistico,
con la finalità di tutelare la dignità dei lavoratori nel rispetto del principio di specificità dello sport, inteso
come qualsiasi forma di attività fisica fondata sul rispetto di regole che, attraverso una partecipazione
organizzata o non organizzata, ha per obiettivo l'espressione o il miglioramento della condizione fisica e
psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l'ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli.
Art. 1 - Lavoratore sportivo
E' lavoratore sportivo l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il
preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal
settore professionistico o dilettantist ico, esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo a favore di un
soggetto dell'ordinamento sportivo iscritto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche,
nonché a favore delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline spor tive associate, degli Enti di
promozione sportiva, delle associazioni benemerite, anche paralimpici, del CONI, del CIP e di Sport e
salute S.p.a. o di altro soggetto tesserato.
È lavoratore sportivo ogni altro tesserato che svolga, verso un corrispettivo, a favore dei soggetti sopra
indicati, le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva, tra quelle
necessarie per lo svolgimento di a ttività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere
amministrativo-gestionale e dei servizi.
Non sono lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni nell'ambito di una professione la cui
abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell'ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono
essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.
Le mansioni rientranti nel lavoro sportivo sono approvate con decreto dell'Autorità di Governo delegata
in materia di sport, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Detto elenco è tenuto dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri e include
le mansioni svolte dalle figure che, in base ai regolamenti tecnici delle Federazioni Sportive Nazionali e
delle Discipline Sportive Associate, anche paralimpiche, sono necessarie per lo svolgimento delle singole
discipline sportive e sono comunicate al Dipartimento per lo sport, attraverso il CONI e il CIP per gli
ambiti di rispettiva competenza, entro il 31 dicembre di ciascun anno. In mancanza, si in tendono
confermate le mansioni dell'anno precedente.
Art. 2 - Disciplina applicabile ai lavoratori sportivi - Rapporto di lavoro
subordinato sportivo
Ai rapporti di lavoro sportivo si applicano, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro
nell'impresa, incluse quelle di carattere previdenziale e tributario, salvo quanto di seguito specificato.
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Pertanto, le norme contenute nella presente sezione settoriale sostituiscono ed integrano, in
considerazione delle peculiarità del lavoro sportivo, le norme della Parte Generale in relazione a specifici
istituti.
Alla luce delle nuove disposizioni introdotte del D. Lgs. 36/2021 , al contratto di lavoro subordinato
sportivo, sia del settore dilettantistico che di quello professionistico, non si applicano le norme contenute
negli artt. 4, 5 e 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e negli articoli 1,2,3,5,6,7,8 della legge 15 luglio
1966, n. 604; negli articoli 2,4 e 5 della legge 11 maggio 1990, n. 108, nell’articolo 24 della legge 23 luglio
1991, n. 223, e nel decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 nell’ articolo 21 03 del codice civile, e dunque
le disposizioni della Parte Generale del presente CCNL e dettate dalla normativa vigente relative a:
- licenziamento individuale per giustificato motivo o per giusta causa, alle connesse tutele reali o
obbligatorie (reintegra nel posto di lavoro o risarcimento del danno), al rito speciale per le relative
controversie;
- alle norme in materia di autorizzazione per gli impianti audiovisivi;
- al divieto di accertamenti sanitari;
- alle norme in materia di tutela delle mansioni;
- di procedimento disciplinare quando le sanzioni sono irrogate dalle Federazioni Sportive
Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate o dagli Enti di Promozione Sportiva, anche
paralimpici;
- al licenziamento collettivo.
Il contratto di lavoro subordinato sportivo può contenere l’apposizione di un termine finale non
superiore a 8 anni dalla data di inizio del rapporto salvo diverse disposizioni di legge.
I lavoratori sportivi subordinati sono iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi.
Ai lavoratori subordinati sportivi iscritti al Fondo pensioni lavoratori sportivi, a prescindere dalla qualifica
professionale, si applicano le medesime tutele in materia di assicurazione economica di malattia e di
assicurazione economica di maternità prev ista dalla normativa vigente in favore dei lavoratori aventi
diritto alle rispettive indennità economiche iscritti all’assicurazione generale obbligatoria.
Art. 3 - Rapporto di lavoro nel settore dilettantistico
L'area del dilettantismo comprende le associazioni sportive prive di personalità giuridica disciplinate dagli
articoli 36 e seguenti del codice civile, le associazioni sportive con personalità giuridica di diritto privato,
le società di capitali e cooperative di cui al libro V , titoli V e VI, del codice civile, inclusi gli enti del terzo
settore che svolgono attività sportiva in tutte le sue forme, con prevalente finalità altruistica, senza
distinzioni tra attività agonistica, didattica, formativa, fisica o motoria.
Il settore dilettantistico è il settore di una Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata
non qualificato come professionistico.
Il rapporto di lavoro sportivo, nell’area del dilettantismo, è di regola instaurato nella forma del rapporto
di lavoro subordinato.
Tuttavia, si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata
e continuativa, al ricorrere dei requisiti indicati nel successivo Art. 9.
Art. 4 - Orario di lavoro
L’orario normale di lavoro è di 40 ore settimanali, di norma distribuito su 5 o 6 giorni alla settimana,
determinato anche come media su periodi plurisettimanali, così come stabilito dalla Parte Generale.
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Eventuali regimi orari settimanali inferiori vengono realizzati, a parità di retribuzione, attraverso
l'assorbimento fino a concorrenza della Riduzione Oraria Lavorativa (ROL).
L’orario di lavoro è fissato, diversamente, in 45 ore settimanali per il personale addetto in misura
prevalente all'attività di semplice attesa o custodia.
Art. 5 - Riduzione dell’Orario di Lavoro
Come stabilito nella Parte Generale, è riconosciuta a tutti i lavoratori - “pro-capite” e su base annua - la
quota di riduzione dell’orario/permessi ROL di 40 ore.
Art. 6 - Contratto a tempo determinato
Al contratto a tempo determinato stipulato con i lavoratori sportivi non si applica la disciplina prevista
nella Parte Generale del presente CCNL e dal D.lgs. 81/2015.
Il contratto di lavoro subordinato sportivo può contenere l'apposizione di un termine finale non superiore
a cinque anni dalla data di inizio del rapporto.
E' ammessa la successione di contratti a tempo determinato fra gli stessi soggetti.
È, altresì, ammessa la cessione del contratto, prima della scadenza, da una società o associazione sportiva
ad un'altra, purché vi consenta l'altra parte e siano osservate le modalità fissate dalle Federazioni Sportive
Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate e dagli Enti di Promozione Sportiva.
Art. 7 - Clausola compromissoria e di non concorrenza
Nel contratto individuale di lavoro può essere prevista una clausola compromissoria con la quale le parti
stabiliscono che le future ed eventuali controversie che possano sorgere tra di loro in ordine
all'interpretazione del contratto o alla sua esecuzione , sono deferite ad un collegio arbitrale costituito
presso l’ente bilaterale di riferimento. La stessa clausola dovrà contenere la nomina degli arbitri oppure
stabilire il numero degli arbitri e il modo in cui questi dovranno essere nominati.
Il contratto non può contenere clausole di non concorrenza o, comunque, limitative della libertà
professionale dello sportivo per il periodo successivo alla cessazione del contratto stesso, né può essere
integrato, durante lo svolgimento del rapporto, con tali pattuizioni.
Art. 8 - Apprendistato – Formazione giovani atleti
Per la valorizzazione della formazione dei giovani atleti, per garantire una crescita non solo sportiva ma
anche culturale ed educativa, le società e le associazioni sportive dilettantistiche e le società
professionistiche possono stipulare con i giovani atleti contratti di apprendistato sulla base della disciplina
generale dettata nella Parte Generale del presente CCNL, con le specificazioni e integrazioni che seguono.
Il contratto di apprendistato di giovani atleti può essere stipulato a tempo determinato.
Il contratto di apprendistato è attivato con riferimento ai titoli di istruzione e formazione e alle
qualificazioni professionali contenuti nel Repertorio nazionale di cui all’art. 8 del Decreto Legislativo 16
gennaio 2013 n. 13, nel rispetto dei requisiti , criteri e procedure dettati dalle norme che disciplinano i
relativi percorsi di istruzione e formazione.
Al termine del periodo di apprendistato, fissato nel contratto, quest'ultimo si risolve automaticamente.
La società o associazione sportiva che, subito dopo la scadenza del contratto di apprendistato e senza
soluzione di continuità, stipuli con il giovane atleta un contratto di lavoro sportivo, deve corrispondere
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in favore della diversa società o associazione presso cui si è svolto l’apprendistato, il premio di formazione
tecnica di cui all’art. 31 D.lgs. 36/2021 .
Al contratto di apprendistato con i giovani atleti non si applicano i limiti quantitativi di contingentamento
previsti nella Parte Generale del presente CCNL e le sanzioni previste dalla vigente normativa in caso di
licenziamento illegittimo.
Apprendistato di primo livello
Il contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria
superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore può essere stipulato con giovani atleti di età
non inferiore a 14 anni, in deroga all’ art. 43 d.lgs. 15 giugno 2015 n. 81 2 comma, assolvendo il percorso
di apprendistato l'obbligo di istruzione previsto dalla normativa vigente.
Apprendistato di secondo livello
Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato dalle società sportive
professionistiche con giovani atleti di età compresa tra i 15 e i 23 anni.
Apprendistato di terzo livello
Il contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca, volto al conseguimento di titoli di studio
universitari, può essere stipulato con giovani atleti per il conseguimento della formazione per le classi di
laurea in Scienze motorie (L-22), Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie
(LM-47), Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattative (LM-67), Scienze e tecniche dello
Sport (LM-68).
Per i giovani atleti assunti con contratto di apprendistato sono previste le seguenti tutele assicurative
obbligatorie:
● IVS (invalidità, vecchiaia e superstiti);
● assegno per il nucleo familiare;
● assicurazione contro le malattie;
● maternità;
● nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASpI);
● assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL).
I lavoratori assunti con contratto di apprendistato di tutte le tipologie sono destinatari dei trattamenti di
integrazione salariale e, quindi, dei relativi obblighi contributivi.
Gli apprendisti sono assicurati al Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti (FPLD).
Art. 9 - Collaborazioni Coordinate e Continuative
Può essere stipulato un contratto di collaborazione coordinata e continuativa per tutte quelle attività
ausiliarie e/o complementari compatibili con la regolamentazione della collaborazione coordinata e
continuativa in materia sportiva, di cui al d.lgs. n. 36 del 2021 e s.m.i.
Nell'area del dilettantismo, il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella
forma della collaborazione coordinata e continuativa, quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti
del medesimo committente:
a) la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le
ventiquattro ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni
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sportive; al superamento di tale impiego orario resta dunque in capo alle parti dimostrare
l’insussistenza degli indici relativi alla natura subordinata del rapporto;
b) le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico -sportivo, in
osservanza dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate
e degli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici.
In assenza dei requisiti di presunzione di collaborazione coordinata e continuativa il rapporto di lavoro
sportivo può assumere la forma subordinata (a tempo indeterminato o a termine) o autonoma, anche
nella forma della collaborazione coordinata e continu ativa, natura, quest’ultima, verificabile attraverso la
procedura di certificazione dei contratti individuali di lavoro.
Il contratto di collaborazione deve essere stipulato in forma scritta, sottoscritto dal Committente e dal
Collaboratore e deve contenere le seguenti indicazioni:
● identità delle parti;
● tipo di attività richiesta, sua descrizione e finalità;
● durata della collaborazione;
● luogo di svolgimento dell'attività;
● forme e modalità di coordinamento, anche temporale, con il Committente;
● fasce orarie entro cui il Collaboratore svolgerà l'attività pattuita;
● corrispettivo dovuto al collaboratore e tempi e modalità di pagamento, eventuale disciplina dei
rimborsi spesa;
● obblighi in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
● diritti del Collaboratore relativamente a maternità, malattia e infortunio;
● obblighi del Collaboratore in ordine alla prestazione richiesta;
● cause e modalità di cessazione o di recesso anticipato dal rapporto.
Autonomia del collaboratore
Il rapporto di collaborazione può considerarsi autonomo qualora il Collaboratore possa gestire
unilateralmente e discrezionalmente la propria attività, fatta salva la garanzia del raggiungimento degli
obiettivi concordati tra le parti.
Il Collaboratore, nel rispetto delle esigenze organizzative del Committente, può unilateralmente
determinare le modalità di esecuzione dell'incarico nell'ambito delle condizioni generali contenute nel
contratto individuale.
Le eventuali indicazioni di massima fornite dal Committente sull’attività da svolgere sia all’inizio del
rapporto, che durante il suo svolgimento non rappresentano esercizio del potere direttivo e di controllo.
Nell'ambito del rapporto di collaborazione è escluso l'assoggettamento del Collaboratore al potere
gerarchico e disciplinare esercitato dal Committente, in quanto risulta assente qualsivoglia vincolo di
subordinazione.
Il Collaboratore è tenuto al rispetto delle forme di coordinamento concordate con il Committente, anche
con riferimento a tempi e luoghi di esecuzione dell'attività, al fine di garantire il soddisfacimento delle
esigenze organizzative aziendali entro i limiti del fondamentale requisito dell'autonomia.
Modalità di esecuzione della collaborazione
In sede di stipula del contratto le parti determinano, di comune accordo, le modalità di coordinamento
della prestazione, coniugando il requisito dell'autonomia della collaborazione con il soddisfacimento delle
necessità organizzative del Committente.
Il Committente può dare indicazioni di carattere tecnico e organizzativo al Collaboratore, senza che da
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ciò derivi l'esercizio del potere direttivo, al solo fine di garantire un collegamento funzionale tra l'attività
resa dal Collaboratore e le necessità organizzative aziendali.
Le parti possono concordare le fasce orarie entro le quali il Collaboratore eseguirà la prestazione in
relazione agli orari di apertura delle strutture aziendali, ferma restando l'autonomia di quest'ultimo nella
scelta della collocazione temporale dell'attività pattuita in assenza di specifici vincoli di orario.
Il Committente può mettere a disposizione del Collaboratore una postazione dedicata e gli strumenti
necessari per l'esecuzione della prestazione anche qualora la prestazione sia resa in modalità di lavoro da
remoto, senza che con ciò venga meno l'autonomia del rapporto collaborazione.
Le parti possono stabilire che, in caso di assenza nel giorno e nella fascia oraria identificate, il
Collaboratore ne dia tempestivamente avviso al Committente, tuttavia senza obbligo di giustificazione o
autorizzazione.
L'attività del Collaboratore può essere individuata anche in uno specifico progetto.
Non è consentita la variazione unilaterale delle condizioni contrattuali originariamente convenute tra le
parti contraenti ed eventuali modifiche alle condizioni contrattuali avranno efficacia solo se sottoscritte
dalle parti.
Nell'ipotesi in cui il Committente adotti specifici regolamenti (procedurali, di sicurezza ecc.) gli stessi
devono essere messi a conoscenza del Collaboratore, al fine di consentirgli di agire coerentemente con
essi.
Obblighi di sicurezza e formazione
Il Committente deve rispettare gli obblighi di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs.n.
81/2008, quando la prestazione si svolga nei locali aziendali, nonché gli obblighi di tutela contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali previsti dalla normativa vigente.
Il Committente è, altresì, tenuto a fornire adeguata formazione e informazione al Collaboratore sui rischi
presenti in azienda, ed il Collaboratore è tenuto ad osservare tutte le misure di sicurezza prescritte dal
Committente e dalla normativa in materia, nonché a tenere una condotta idonea ad evitare situazioni di
pericolo per sé e per il personale presente in azienda.
Compenso e criteri di determinazione
Il compenso spettante al Collaboratore non può essere inferiore a quanto stabilito nelle tabelle retributive
del presente CCNL e, di norma, viene erogato su base mensile.
Eventuali condizioni economiche più favorevoli, definite a livello aziendale o individuale, restano
comunque valide.
Poiché la prestazione del Collaboratore non rientra in un rapporto di lavoro subordinato, non danno
luogo alla maturazione di straordinari, tredicesima, ferie, TFR o altri istituti tipici del lavoro dipendente,
a meno che non siano espressamente previsti dalla legge, dal CCNL stesso o dal contratto individuale.
Per questo motivo, ai fini del calcolo del compenso minimo previsto dal CCNL, è prevista una
maggiorazione del 25%, che compensa l’assenza di quegli istituti (come straordinari, ferie, permessi,
mensilità aggiuntive).
Resta comunque vietato riconoscere a collaboratori sportivi autonomi compensi superiori del 40%
rispetto a quelli previsti per le stesse qualifiche nei contratti collettivi di cui all’art. 51 del D.Lgs. 81/2015,
salvo che vi siano comprovate esigenze legat e all’acquisizione di competenze specifiche per svolgere
attività di interesse generale.
In caso di cessazione del rapporto, verranno liquidate tutte le somme maturate fino a quel momento,
insieme all’ultimo pagamento del compenso.
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Assicurazione previdenziale ed assistenziale
Nell'area del dilettantismo i lavoratori sportivi, titolari di contratti di collaborazione coordinata e
continuativa o che svolgono prestazioni autonome, hanno diritto all'assicurazione previdenziale e
assistenziale. A tal fine essi sono iscritti alla Gestione separata INPS.
I compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali
fino all'importo complessivo annuo di euro 15.000,00, concorrendo a formare il reddito per il percipiente
solo per la parte eccedente. In ogni caso, tutti i singoli compensi per i collaboratori coordinati e
continuativi nell'area del dilettantismo inferiori all'importo annuo di 85.000 euro non concorrono alla
determinazione della base imponibile.
Il datore acquisisce dal lavoratore l’autocertificazione in merito ai compensi da collaborazione da lavoro
sportivo percepiti al fine di verificare l’eventuale necessità di operare le ritenute previdenziali/assistenziali
e fiscali previste ai sensi di legge.
Recesso e cessazione del contratto
Il rapporto si conclude a decorrenza del termine e non è rinnovabile tacitamente.
Il contratto di collaborazione può essere risolto prima della scadenza per comune accordo delle parti
contraenti.
Il Committente può unilateralmente recedere prima della scadenza del termine pattuito nei seguenti casi:
- per giusta causa, con o senza preavviso, nelle ipotesi di gravi inadempienze contrattuali, interruzione
ingiustificata della prestazione, danneggiamento o furto di beni, uso improprio di beni aziendali,
violazione degli obblighi di riservatezza, sicurezza e del divieto di concorrenza, commissione di reati
inerenti alla prestazione;
- per oggettiva inidoneità professionale del Collaboratore tale da rendere impossibile la prosecuzione
del rapporto.
In caso di cessazione anticipata del rapporto da parte del Committente per motivazioni non comprese
tra quelle sopra esposte, ai sensi dell'art. 2227 c.c., il prestatore d’opera deve essere tenuto indenne delle
spese, del lavoro eseguito e del mancato guadagno.
Il Collaboratore può unilateralmente recedere prima della scadenza del termine pattuito per giusta causa
nelle ipotesi di grave ritardo nella corresponsione del compenso o di gravi inadempienze contrattuali da
parte del Committente.
Tutte le ipotesi di recesso sopra indicate hanno valenza meramente esemplificativa e non esaustiva delle
fattispecie nelle quali le parti possono recedere dal vincolo contrattuale.
Il Collaboratore può recedere dal rapporto prima della scadenza del termine, dando un preavviso:
- di 10 giorni di calendario in caso di collaborazioni di durata inferiore a sei mesi;
- di 30 giorni di calendario in caso di collaborazioni di durata pari o superiore a sei mesi.
Il Committente o il Collaboratore comunicano il recesso mediante lettera raccomandata A/R o posta
elettronica certificata. Il Collaboratore ha diritto a riscuotere i compensi maturati sino al momento del
proprio recesso o di quello esercitato da parte del Committente.
Formazione
Al fine di garantire un adeguato standard professionale, le Parti definiscono anche per i Collaboratori la
possibilità di accedere ad attività specifiche di formazione e all'aggiornamento professionale nell’ambito
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della bilateralità.
Indennità di maternità
La gravidanza non comporta l'estinzione del rapporto contrattuale, che rimane sospeso, senza
l'erogazione del corrispettivo.
In caso di gravidanza, la durata del rapporto è prorogata per un periodo di 180 giorni, salva più favorevole
disposizione del contratto individuale.
Ai sensi di legge, le lavoratrici con contratto di collaborazione coordinata e continuativa iscritte alla
gestione separata possono accedere all'indennità di maternità giornaliera dell’80% per i due mesi
antecedenti la data del parto e per i tre mesi succe ssivi la data stessa, non comportando l'obbligo di
astenersi dall'attività lavorativa.
La domanda deve essere presentata dalla lavoratrice all’INPS in modalità telematica prima dell’astensione
e comunque non oltre un anno dalla fine del periodo, non essendo l’indennità di maternità erogata dal
committente.
Assicurazione contro gli infortuni
Ai lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa si applica
esclusivamente la tutela assicurativa obbligatoria prevista dall’articolo 51 della legge 27 dicembre 2002, n.
289 e s.m.i., per i tesserati in qualità di at leti, dirigenti e tecnici alle Federazioni sportive nazionali, alle
discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva.
Tale esclusione non opera per le collaborazioni continuative e coordinate amministrativo-gestionali.
Art. 10 - Certificazione dei contratti
Al fine di ridurre il contenzioso in materia di qualificazione del contratto di lavoro sportivo, le parti
possono far ricorso alla procedura di certificazione dei contratti individuali di lavoro, da espletarsi presso
la commissione di certificazione costituita presso l’ente bilaterale di riferimento.
La procedura di certificazione ha carattere volontario e si avvia con apposita istanza da presentare all’Ente
Bilaterale, secondo le modalità indicate nel regolamento dell’Ente medesimo che, in ogni caso, deve
rispettare i seguenti principi:
a) l'inizio del procedimento deve essere comunicato all’Ispettorato del lavoro che provvede a
inoltrare la comunicazione alle autorità pubbliche nei confronti delle quali l'atto di certificazione
è destinato a produrre effetti. Le autorità pubbliche possono p resentare osservazioni alle
commissioni di certificazione;
b) il procedimento di certificazione deve concludersi entro il termine di trenta giorni dal ricevimento
della istanza;
c) l'atto di certificazione deve essere motivato e contenere il termine e l'autorità cui è possibile
ricorrere;
d) l'atto di certificazione deve contenere esplicita menzione degli effetti, civili, amministrativi,
previdenziali o fiscali, in relazione ai quali le parti richiedono la certificazione.
I contratti di lavoro certificati, e la relativa pratica di documentazione, devono essere conservati presso le
sedi di certificazione, per un periodo di almeno cinque anni a far data dalla loro scadenza.
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Art. 11 - Rapporto di lavoro intermittente a tempo determinato per le
qualifiche di Hostess e Steward di impianto sportivo e relativi
coordinatori
Ad integrazione di quanto disciplinato nella Parte Generale del presente CCNL in tema di lavoro
intermittente, per le sole qualifiche di Hostess e Steward degli impianti sportivi e relativi coordinatori è
ammesso il ricorso al lavoro intermittente a tempo determinato.
Il lavoratore intermittente ha diritto a un trattamento economico che, per le ore lavorate e a parità di
mansioni, è uguale a quello degli altri lavoratori dello stesso livello, ma con una maggiorazione del 20%.
La retribuzione è calcolata in base alle ore effettivamente lavorate, tenendo presente che la prestazione
giornaliera non può essere inferiore a 4 ore continuative e che il lavoro straordinario scatta oltre le 8 ore
giornaliere.
Qualora il datore di lavoro chiede al lavoratore di rimanere a disposizione in attesa di una chiamata,
garantendo così la sua prestazione lavorativa, il datore è tenuto a corrispondergli mensilmente
un'indennità di disponibilità. Detta indennità non può essere inferiore al 20% della retribuzione mensile
base prevista dal contratto per le mansioni richieste. Per gli aspetti non espressamente disciplinati dal
presente articolo si fa rinvio alle disposizioni della parte generale nonchè al Dlgs n. 81/2015 in m ateria
di lavoro intermittente.
Art. 12 - Controlli sanitari lavoratori sportivi
L'attività sportiva dei lavoratori sportivi è svolta sotto controlli medici, svolti anche presso i centri di
medicina sportiva.
A tal fine, fermi restando gli obblighi della sorveglianza sanitaria dei lavoratori di cui all'articolo 41 D.lgs,
n. 81/2008, è prevista l'istituzione di una scheda sanitaria per le attività sportive per ciascun lavoratore
sportivo che svolga prestazioni di carattere non occasionale, nonché l'individuazione dei tempi per
l'effettuazione delle rivalutazioni cliniche e diagn ostiche, in relazione alla tipologia dell'attività sportiva
svolta e alla natura dei singoli esami da svolgere
La scheda sanitaria è compilata dal medico sportivo, aggiornata periodicamente e consegnata al lavoratore
e al datore di lavoro che ha l’obbligo di conservazione, nel rispetto della tutela dei dati personali e sensibili,
per tutto il periodo di durata del rapporto di lavoro.
I costi per l’ istituzione e l'aggiornamento della scheda per i lavoratori sportivi subordinati gravano sulle
società e associazioni sportive.
Le competenti Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione
Sportiva, anche paralimpici, possono stipulare apposite convenzioni con le Regioni al fine di garantire
l'espletamento delle indagini e degli esami necessari per l'aggiornamento della scheda.
In ogni caso, ai lavoratori sportivi si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro, in quanto compatibili con le modalità della prestazione sportiva. Il
lavoratore sportivo è sottoposto alla s orveglianza sanitaria. L'idoneità alla mansione, ove non riferita
all'esercizio dell'attività sportiva, è rilasciata dal medico competente il quale utilizza la certificazione
rilasciata dal medico sportivo.
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Art. 13 - Sicurezza dei lavoratori sportivi minori - Safeguarding Officer
L’Ispettorato territoriale del lavoro può autorizzare, previo assenso scritto dei titolari della responsabilità
genitoriale, l'impiego dei minori in attività lavorative di carattere sportivo, purché si tratti di attività che
non pregiudicano la sicurezza, l'integrità psicofisica e lo sviluppo del minore, la frequenza scolastica o la
partecipazione a programmi di orientamento o di formazione professionale.
Al fine della tutela dell’integrità psico fisica del minore lavoratore sportivo, le società e associazioni
sportive, designano un responsabile della protezione dei minori (Safeguarding Officer) allo scopo, tra
l'altro, della lotta ad ogni tipo di abuso e d i violenza su di essi e della protezione dell'integrità fisica e
morale dei giovani sportivi.
La nomina del responsabile va comunicata all'ente affiliante di appartenenza, in sede di affiliazione e
successiva riaffiliazione.Riguardo invece alle collaborazioni coordinate e continuative amministrativo
gestionali INAIL.
Art. 14 - Prestazioni volontarie
Sono lavoratori sportivi volontari coloro mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità
per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti,
ma esclusivamente con finalità amatoriali. Le prestazioni dei volontari sono comprensive dello
svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione
degli atleti.
Le prestazioni sportive dei volontari non sono retribuite ma possono essere riconosciuti rimborsi
forfettari per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio comune di residenza, nel limite
complessivo di 400 euro mensili, in occasione di manif estazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalle
Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di promozione sportiva,
anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e salute S.p.a. purché questi ultimi individuino,
con proprie deliberazioni, le tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa
modalità di rimborso.
Gli enti eroganti sono tenuti a comunicare i nominativi dei volontari sportivi che nello svolgimento
dell'attività sportiva ricevono i rimborsi forfettari e l'importo corrisposto a ciascuno attraverso il Registro
nazionale delle attività sportive dilettant istiche, in apposita sezione del Registro stesso, entro la fine del
mese successivo al trimestre di svolgimento delle prestazioni sportive del volontario sportivo.
I rimborsi di cui al presente comma non concorrono a formare il reddito del percipiente. Detti rimborsi
concorrono al superamento del limite di non imponibilità dei 5.000,00 euro annui, costituendo base
imponibile previdenziale al relativo superamento, non ché concorrono al superamento del limite
imponibile ai fini fiscali dell'importo complessivo annuo di euro 15.000,00.
Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro
subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è
socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.
Gli enti dilettantistici che si avvalgono di volontari devono assicurarli per la responsabilità civile verso i
terzi.
Art. 15 - Dipendenti pubblici
I lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche possono prestare, in qualità di volontari, la propria
attività nell'ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive
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Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, delle associazioni benemerite e degli Enti di Promozione
Sportiva, anche paralimpici, e direttamente dalle proprie affiliate se così previsto dai rispettivi organismi
affilianti, del CONI, del CIP e della soc ietà Sport e salute S.p.a., fuori dall'orario di lavoro, fatti salvi gli
obblighi di servizio, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza.
In tali casi a essi si applica il regime previsto per le prestazioni sportive dei volontari di cui all’art.
precedente.
Qualora l'attività dei soggetti di cui al presente comma rientri nell'ambito del lavoro sportivo e preveda il
versamento di un corrispettivo superiore all'importo complessivo di euro 5.000 annui, la stessa può essere
svolta solo previa autorizzazione dell' amministrazione di appartenenza che la rilascia o la rigetta entro
trenta giorni dalla ricezione della richiesta.
Se, decorso tale termine, non interviene il rilascio dell'autorizzazione o il rigetto dell'istanza,
l'autorizzazione è da ritenersi in ogni caso accordata.
Per le prestazioni fino alla soglia di 5.000 euro annui è sufficiente la comunicazione preventiva.
Tale comunicazione è effettuata entro i trenta giorni successivi alla fine di ciascun anno di riferimento, in
un'unica soluzione, ovvero alla cessazione del relativo rapporto di lavoro se intervenuta precedentemente.
I soggetti dipendenti pubblici, che prestano la loro attività in qualità di volontari o di lavoratori sportivi,
possono inoltre ricevere i premi erogati dal CONI, dal CIP e dagli altri soggetti ai quali forniscono proprie
prestazioni sportive.
Art. 16 - Certificato antipedofilia
Il datore di lavoro, qualora il lavoratore sportivo svolga mansioni che comportino il contatto diretto e
regolare con minori, in attesa dell'acquisizione del c.d. certificato antipedofilia, ai sensi dell’art. 25 bis del
T.U. in materia di casellario giudiziale, può acquisire dal lavoratore una dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà.
Art. 17 - Privacy e trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati personali dei lavoratori sportivi, anche mediante strumenti informatici e digitali, è
effettuato nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati),
nonché del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Art. 18 - Lavoratori sportivi cittadini non U.E.
Ai lavoratori sportivi, cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, si applicano le pertinenti
disposizioni del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e quelle dei relativi provvedimenti attuativi.
Art. 19 - Trattamento di fine rapporto
Le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva,
anche paralimpici possono prevedere la costituzione di un fondo gestito da rappresentanti delle società e
degli sportivi per la corresponsione del tratta mento di fine rapporto al termine dell'attività sportiva a
norma dell'articolo 2123 del codice civile.
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Art. 20 - Tutela contro la disoccupazione volontaria
Ai lavoratori sportivi titolari di rapporto di lavoro subordinato si applica la vigente disciplina contro la
disoccupazione involontaria.
In particolare, per quanto attiene ai lavoratori che svolgono attività sportiva che costituisce oggetto di un
rapporto di lavoro subordinato, si applicano “le tutele previste dalla Nuova prestazione di assicurazione
sociale per l'impiego (NASpi), di cui al Titolo I del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. La misura dei
contributi dovuti dai datori di lavoro per il finanziamento delle indennità erogate dalla predetta
assicurazione è quella determinata dall'articolo 2, commi 25 e 26 della legge 28 giugno 2012, n. 92 . I
medesimi datori di lavoro non sono tenuti al versamento dei contributi di cui all' articolo 2, commi 28 e
31 della legge 28 giugno 2012, n. 92.
Art. 21 - Contrasto della violenza di genere nello sport - Modelli e
Codici di Condotta
Ad integrazione di quanto stabilito nella Parte Generale del presente CCNL, le Associazioni e le Società
sportive dilettantistiche devono obbligatoriamente predisporre e adottare entro dodici mesi dalla
comunicazione delle linee guida elaborate dalle Feder azioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive
associate, dagli Enti di promozione sportiva e dalle Associazioni benemerite, modelli organizzativi e di
controllo dell'attività sportiva, nonché codici di condotta ad esse conformi, ai sensi dall’art. 1 6 d.lgs. 39
del 2021.
Le Associazioni e Società sportive dilettantistiche già dotate di un modello organizzativo e di gestione ai
sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, devono integrarlo in base a quanto disposto al comma
precedente.
Art. 22 - Promozione della parità di genere
I datori di lavoro promuovono la parità di genere a tutti i livelli e in ogni struttura, favorendo l'inserimento
delle donne nei ruoli di gestione e di responsabilità delle organizzazioni sportive e anche al proprio
interno.
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ASPETTI RETRIBUTIVI
Retribuzione mensile
Struttura e calcolo della retribuzione
Divisore orario:
- 173 per 40 ore settimanali;
- 195 per 45 ore settimanali.
Divisore giornaliero: 26.
Minimi retributivi
Mensile 40 ore settimanali
DAL 1° LUGLIO 2025 DAL 1° LUGLIO 2026
Livelli Totale Paga Oraria Totale Paga Oraria
Q € 2.076 12,00 € 2.100 12,14
7 € 1.950 11,27 € 1.990 11,50
6 € 1.775 10,26 € 1.810 10,46
5 € 1.605 9,28 € 1.640 9,48
4 € 1.490 8,61 € 1.510 8,73
3 € 1.390 8,03 € 1.415 8,18
2 € 1.330 7,69 € 1.350 7,80
1 € 1.315 7,60 € 1.340 7,75
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Scatti di anzianità
Il lavoratore ha diritto a cinque aumenti biennali per l’anzianità maturata nei singoli livelli di
inquadramento.
L’importo dello scatto di anzianità e fissato in misura percentuale pari al 2% della retribuzione mensile.
Indennità
- Indennità di funzione quadri
Spetta per 13 mensilità in misura pari a € 60,00 lordi ed è assorbibile da indennità similari, superminimi
individuali, elementi retributivi concessi con clausole espresse di assorbimento o a titolo di acconto o di
anticipazione sul CCNL.
- Indennità di cassa
Spetta al personale normalmente adibito a operazioni di cassa con carattere di continuità e con
responsabilità per errori nella gestione nella misura del 5% della paga base nazionale.
- Indennità di trasferta
Rimborso oltre alle spese di viaggio, vitto e alloggio e ogni altra spesa sostenuta ad una diaria in misura
non inferiore al doppio della quota giornaliera della retribuzione di fatto.
La diaria è ridotta di 1/3 se il lavoratore non pernotta fuori sede.
Per le missioni di durata superiore al mese e quando le attribuzioni del lavoratore comportino viaggi
abituali, la diaria è ridotta del 10%.
- Indennità di trasferimento - Quadri
Il trasferimento dei quadri che determini il cambiamento di residenza è comunicato con un preavviso di
45 giorni ovvero 70 giorni per coloro che abbiano familiari a carico.
Ai lavoratori è riconosciuto, per un periodo massimo di 9 mesi, il rimborso dell'eventuale differenza dal
canone effettivo di locazione.
Lavoro straordinario, notturno e festivo - maggiorazioni
Le maggiorazioni sono da calcolare sulla quota oraria della retribuzione normale mensile.
Tipologia della prestazione Percentuale di
maggiorazione
a) straordinario:
- dalla 41ª alla 48ª ora settimanale 15%
- oltre la 48ª ora settimanale 20%
- festivo 30%
- notturno 50%
b) notturno 10%
c) festivo 30%
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CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
Profili professionali
Considerate le peculiarità del Settore sportivo dilettantistico e ad integrazione di quanto stabilito nel
Titolo VII “Classificazione ed Inquadramento del personale” della Parte Generale del presente CCNL,
per ciascuna figura professionale classificata nella presente sezione si concorda la definizione del profilo
professionale, che descrive compiutamente gli elementi di professionalità che caratterizzano il ruolo
ricoperto.
I profili professionali dei lavoratori rientranti nel campo di applicazione della presente sezione sono
raccolti nel Repertorio reso disponibile alle aziende che applicano il presente CCNL.
Q - LIVELLO QUADRO
È riconosciuta la qualifica di Quadro ai lavoratori che operano con carattere continuativo e con precipue
autonomie, responsabilità, competenze e deleghe, con funzioni direttive di rilevante importanza ai fini
dello sviluppo ed attuazione degli obiettivi d ell’impresa ovvero con responsabilità generale
dell’organizzazione aziendale.
Al lavoratore cui è attribuita la qualifica di Quadro è corrisposta l'indennità di funzione nella misura
stabilita nella Parte Settoriale.
Appartengono a questo livello i Direttori di gestione, lavoratori a cui vengono assegnate le massime
funzioni direttive in contesti estremamente complessi sia nazionali che internazionali.
A questo livello appartengono i lavoratori sportivi con funzioni ad alto contenuto professionale, i quali
coordinano, laddove previsto, tutta la filiera tecnica per conseguire gli obiettivi loro assegnati
dall’organizzazione sportiva, assumendo la responsabilità dell’intero comparto sportivo in strutture
organizzative semplici e complesse, con totale autonomia decisionale ed operativa.
Ai fini del riconoscimento del livello Quadro sono indispensabili una esperienza professionale di minimo
60 mesi e competenze specifiche di natura tecnica, didattica, formativa, comunicazione e risorse umane,
marketing, comunicazione e controllo di gestion e oltre che possedere un'elevata preparazione, sempre
aggiornata, sotto il profilo tecnico, manageriale, gestionale, motivazionale e di leadership, attestata da una
laurea, corsi professionalizzanti riconosciuti od una cultura equivalente.
Nel Presente livello sono inquadrati i lavoratori che ricoprono le seguenti figure professionali:
Coordinatore Tecnico (Tecnico di IV Livello)
Il Tecnico appartenente a questo livello opera in contesti di elevata complessità gestendo qualsiasi gruppo
di lavoro. Costruisce e conduce la programmazione tecnico scientifica dell’allenamento, coordinando
preparatori atletici, coach, psicologi, medici, manager e professionisti coinvolti nel progetto tecnico
sportivo manageriale.
Rientra nella figura professionale degli Allenatori e tecnici sportivi 3.4.2.6.1.
Area di attività: Assistenza di singoli o gruppi nell'attività sportiva
Competenze richieste:
- Programmazione degli allenamenti
- Valutazione funzionale e tecnica dell'atleta
- Valutazione delle caratteristiche contestuali (ambiente e tempo)
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- Stesura di un protocollo di allenamento
- Periodizzare l’allenamento in funzione degli obiettivi da raggiungere
- Conduzione degli allenamenti sia individuali che collettivi anche attraverso l'utilizzo di idonei
attrezzi ginnici
- Monitoraggio e verifica della corretta esecuzione e dei tempi degli esercizi assegnati
- Valutazione dei risultati conseguiti rispetto al programma di allenamento
- Elaborazione di strategie e tattiche di gioco/gara
- Gestione delle relazioni e della comunicazione nell'attività sportiva
- Gestione delle dinamiche di gruppo negli sport di squadra
Prestazione attesa - Il lavoratore è in grado di:
- Preparare il programma degli allenamenti, sulla base della valutazione funzionale e tecnica
dell'atleta (stato di forma e di salute), e del contesto (ambiente e tempo), definendone obiettivi e
risultati da raggiungere
- Stilare un protocollo di allenamento, tenendo conto della periodizzazione delle attività sportive,
descrivendo le modalità di raggiungimento degli obiettivi prefissati e la metodologia didattica
- Condurre e monitorare gli allenamenti, utilizzando idonei attrezzi ginnici, verificando la corretta
esecuzione degli esercizi ed i risultati conseguiti
- Elaborare tattiche e strategie di gioco/gara, a partire dalle caratteristiche individuali o del gruppo,
introducendo innovazioni nel rispetto dei regolamenti
- Gestire la relazione e la comunicazione con gli atleti, curando l’aspetto psicologico e
motivazionale e le dinamiche di gruppo
Manager dello sport II livello
Tali soggetti si occupano di organizzare il proprio gruppo di lavoro, sotto il profilo tecnico, didattico e
manageriale. Questo ruolo prevede un’accurata esperienza e capacità nel trasferire le moderne e
aggiornate competenze tecniche, gestionali, organizzative ai tecnici di livello inferiore.
Per l'esercizio dell'attività professionale di manager dello sport è necessario il possesso della laurea
magistrale in organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie (classe LM -47).
L'esercizio dell'attività professionale di manager dello sport ha per oggetto:
a) la programmazione e la gestione di impianti sportivi;
b) la conduzione e la gestione delle strutture pubbliche e private dove si svolgono attività motorie,
anche ludico-ricreative;
c) l'organizzazione, in qualità di esperto e consulente, di eventi e manifestazioni sportive,
anche ludico-ricreative.
Rientra nella figura professionale degli Organizzatori di eventi e di strutture sportive 3.4.2.5.1.
Area di attività: Organizzazione di eventi e competizioni sportive
Competenze richieste:
- Pianificazione dell'evento sportivo
- Gestione dell'iter burocratico necessario all'ottenimento di eventuali permessi o autorizzazioni
per l'evento sportivo
- Cura delle relazioni con gli amministratori locali legati ad eventi sportivi
- Cura dei rapporti con le federazioni, associazioni e società sportive
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- Individuazione e cura delle relazioni con gli sponsor
- Cura dei rapporti con il personale a supporto logistico
- Selezione e reclutamento del personale specializzato alla realizzazione dell'evento sportivo
(istruttori, arbitri, atleti, artisti, tecnici, consulenti, ecc.)
- Individuazione e coinvolgimento degli atleti
- Gestione delle budget previsionale per l'evento sportivo
- Rendicontazione delle attività finanziate per l'evento sportivo
- Gestione delle attività di promozione e marketing dell'evento sportivo
- Gestione del risultato sportivo
Prestazione attesa - Il lavoratore è in grado di:
- Pianificare l’evento sportivo, a partire dalle informazioni raccolte nell'analisi di fattibilità,
individuando le modalità di attuazione e gestendo le pratiche burocratiche necessarie
- Gestire le relazioni con i soggetti (amministrazioni, federazioni, sponsor, supporto logistico, etc.)
interessati all’organizzazione e alla riuscita evento, in base al mailing predisposto, co- progettando
l'evento, o parti dell'evento, e raccogliendo manifestazioni di interesse e adesioni
- Reclutare il personale specializzato e gli atleti, in base alle specificità dell'evento sportivo da
realizzare, gestendo le attività di individuazione, selezione e coinvolgimento
- Gestire il budget dell’evento, controllando il raggiungimento degli obiettivi in termini economici-
finanziari, strategici e temporali e curandone la rendicontazione
- Gestire le attività di comunicazione, a partire dagli interlocutori consolidati, individuando e
gestendo i canali promozionali per la presentazione dell’evento e per la diffusione dei risultati
post-evento
LIVELLO 7
Al lavoratore inquadrato nel presente livello è richiesto di:
- saper gestire reti relazionali e interazioni sociali complesse, pianificando in una visione sistemica.
- avere la capacità di integrare e trasformare conoscenze teoriche e pratiche, metodi, prassi e
procedure, mobilitando abilità cognitive, relazionali sociali e di attivazione specializzate,
necessarie per indirizzare scenari di sviluppo, ideare e attuare nuove attività e procedure;
- essere in grado di governare i processi di integrazione e trasformazione, elaborando le strategie
di attuazione e indirizzando lo sviluppo dei risultati e delle risorse, decidendo in modo
indipendente e indirizzando obiettivi e modalità di attuazione, in u n contesto non determinato,
esposto a cambiamenti continui, di norma confrontabili rispetto a variabili note o soggette ad
innovazione.
Appartengono a questo livello i Coordinatori di gestione, ovvero lavoratori sportivi che svolgono compiti in
totale autonomia, con funzioni di coordinamento e controllo in ambito nazionale di strutture e
organizzazioni complesse. Questo profilo, caratterizzato da una responsabilità didattica e formativa,
esplica la propria attività con carattere di creatività, nell'ambito di una specifica professionalità, sia tecnica
che scientifica e può coordinare più settori e più strutture sportive.
Per acquisire questo livello è necessaria una esperienza di almeno 48 mesi, laurea o cultura equivalente e
competenze in materia di comunicazione, gestione delle risorse umane e organizzazione, acquisiti
attraverso corsi abilitanti riconosciuti.
I profili rientranti nel presente livello possono trasferire competenze sia di natura teorica che pratica
anche in realtà strutturate di massimo livello tecnico.
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Nel Presente livello sono inquadrati i lavoratori che ricoprono le seguenti figure professionali:
Allenatore di III grado/Tecnico Nazionale II
Tali soggetti si occupano di organizzare il proprio gruppo di lavoro, sotto il profilo tecnico, didattico e
manageriale. Questo ruolo prevede un’accurata esperienza e capacità nel trasferire le moderne e
aggiornate competenze tecniche, gestionali, organizzative ai tecnici di livello inferiore.
Rientra nella figura professionale degli Allenatori e tecnici sportivi 3.4.2.6.1.
Area di attività: Assistenza di singoli o gruppi nell'attività sportiva
Competenze richieste:
- Programmazione degli allenamenti
- Valutazione funzionale e tecnica dell'atleta
- Valutazione delle caratteristiche contestuali (ambiente e tempo)
- Stesura di un protocollo di allenamento
- Periodizzare l’allenamento in funzione degli obiettivi da raggiungere
- Conduzione degli allenamenti sia individuali che collettivi anche attraverso l'utilizzo di idonei
attrezzi ginnici
- Monitoraggio e verifica della corretta esecuzione e dei tempi degli esercizi assegnati
- Valutazione dei risultati conseguiti rispetto al programma di allenamento
- Elaborazione di strategie e tattiche di gioco/gara
- Gestione delle relazioni e della comunicazione nell'attività sportiva
- Gestione delle dinamiche di gruppo negli sport di squadra
Prestazione attesa - Il lavoratore è in grado di:
- Preparare il programma degli allenamenti, sulla base della valutazione funzionale e tecnica
dell'atleta (stato di forma e di salute), e del contesto (ambiente e tempo), definendone obiettivi e
risultati da raggiungere
- Stilare un protocollo di allenamento, tendendo conto della periodizzazione delle attività sportive,
descrivendo le modalità di raggiungimento degli obiettivi prefissati e la metodologia didattica
- Condurre e monitorare gli allenamenti, utilizzando idonei attrezzi ginnici, verificando la corretta
esecuzione degli esercizi ed i risultati conseguiti
- Elaborare tattiche e strategie di gioco/gara, a partire dalle caratteristiche individuali o del gruppo,
introducendo innovazioni nel rispetto dei regolamenti
- Gestire la relazione e la comunicazione con gli atleti, curando l’aspetto psicologico e
motivazionale e le dinamiche di gruppo
Manager dello sport I livello
Tali soggetti si occupano di organizzare il proprio gruppo di lavoro, sotto il profilo tecnico, didattico e
manageriale. Questo ruolo prevede un’accurata esperienza e capacità nel trasferire le moderne e
aggiornate competenze tecniche, gestionali, organizzative ai tecnici di livello inferiore.
Per l'esercizio dell'attività professionale di manager dello sport è necessario il possesso della laurea
magistrale in organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie (classe LM -47).
L'esercizio dell’attività professionale di manager dello sport ha per oggetto:
a) la programmazione e la gestione di impianti sportivi;
b) la conduzione e la gestione delle strutture pubbliche e private dove si svolgono attività motorie,
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anche ludico-ricreative;
c) l'organizzazione, in qualità di esperto e consulente, di eventi e manifestazioni sportive,
anche ludico-ricreative.
Rientra nella figura professionale degli Organizzatori di eventi e di strutture sportive 3.4.2.5.1.
Area di attività: Organizzazione di eventi e competizioni sportive
Competenze richieste:
- Pianificazione dell'evento sportivo
- Gestione dell'iter burocratico necessario all'ottenimento di eventuali permessi o autorizzazioni
per l'evento sportivo
- Cura delle relazioni con gli amministratori locali legati ad eventi sportivi
- Cura dei rapporti con le federazioni, associazioni e società sportive
- Individuazione e cura delle relazioni con gli sponsor
- Cura dei rapporti con il personale a supporto logistico
- Selezione e reclutamento del personale specializzato alla realizzazione dell'evento sportivo
(istruttori, arbitri, atleti, artisti, tecnici, consulenti, ecc.)
- Individuazione e coinvolgimento degli atleti
- Gestione dei budget previsionale per l'evento sportivo
- Rendicontazione delle attività finanziate per l'evento sportivo
- Gestione delle attività di promozione e marketing dell'evento sportivo
- Gestione del risultato sportivo
Prestazione attesa - Il lavoratore è in grado di:
- Pianificare l’evento sportivo, a partire dalle informazioni raccolte nell'analisi di fattibilità,
individuando le modalità di attuazione e gestendo le pratiche burocratiche necessarie
- Gestire le relazioni con i soggetti (amministrazioni, federazioni, sponsor, supporto logistico, etc.)
interessati all’organizzazione e alla riuscita evento, in base al mailing predisposto, co- progettando
l'evento, o parti dell'evento, e raccogliendo manifestazioni di interesse e adesioni
- Reclutare il personale specializzato e gli atleti, in base alle specificità dell'evento sportivo da
realizzare, gestendo le attività di individuazione, selezione e coinvolgimento
- Gestire il budget dell’evento, controllando il raggiungimento degli obiettivi in termini economici-
finanziari, strategici e temporali e curandone la rendicontazione
- Gestire le attività di comunicazione, a partire dagli interlocutori consolidati, individuando e
gestendo i canali promozionali per la presentazione dell’evento e per la diffusione dei risultati
post-evento
● Chinesiologo dopo 5 anni dall'assunzione
LIVELLO 6
Al lavoratore inquadrato nel presente livello è richiesto di:
- essere in possesso di competenze tecniche, amministrative, commerciali o del personale,
comunque acquisite, al fine di realizzare gli obiettivi dell’azienda, svolgere con continuità compiti
di gestione, sovrintendenza, conduzione e controllo dei relativi sottoposti;
- avere la capacità di operare con specifica delega di poteri e di firma per i settori affidati, gestendo
le necessarie risorse e, nell’ambito delle funzioni delegate, assicurare l’efficienza e i risultati
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dell’intera area di competenza;
- essere in grado di ricercare e creare in una dimensione strategica ed evolutiva;
- essere capace di concepire nuove conoscenze, metodi, prassi e procedure, mobilitando abilità
cognitive, relazionali, sociali e di attivazione esperte, necessarie a intercettare e rispondere alla
domanda di innovazione;
- avere la competenza di promuovere processi di innovazione e sviluppo strategico, prefigurando
scenari e soluzioni e valutandone i possibili effetti, in un contesto di avanguardia non
confrontabile con situazioni e contesti precedenti.
A questo livello appartengono i Coordinatori di settori, lavoratori sportivi che svolgono mansioni
organizzative, in ambito nazionale, che richiedono particolari conoscenze tecniche e un'adeguata
esperienza, nonché lavoratori specializzati dotati di autonomia nella progettazione, nella tecnica, nella
didattica e nell’insegnamento nell 'ambito delle proprie mansioni, i quali possono gestire più settori. Per
questa mansione è necessaria una formazione specifica, oltre ad una esperienza di 36 mesi. Questo livello
necessita di una formazione continua, anche di natura manageriale, preferibilmente universitaria o di pari
livello sempre aggiornata.
Nel Presente livello sono inquadrati i lavoratori che ricoprono le seguenti figure professionali:
Allenatore di II Grado/Tecnico nazionale I
Tali soggetti si occupano della gestione tecnica e didattica degli specialisti di livello inferiore e del
coordinamento di gruppi di lavoro all’interno di una organizzazione. Sono in grado di formare
specialisti principianti attraverso una didattica prevalentemente improntata sul campo.
Rientra nella figura professionale degli Allenatori e tecnici sportivi 3.4.2.6.1.
Area di attività: Assistenza di singoli o gruppi nell'attività sportiva
Competenze richieste:
- Programmazione degli allenamenti
- Valutazione funzionale e tecnica dell'atleta
- Valutazione delle caratteristiche contestuali (ambiente e tempo)
- Stesura di un protocollo di allenamento
- Periodizzare l’allenamento in funzione degli obiettivi da raggiungere
- Conduzione degli allenamenti sia individuali che collettivi anche attraverso l'utilizzo di idonei
attrezzi ginnici
- Monitoraggio e verifica della corretta esecuzione e dei tempi degli esercizi assegnati
- Valutazione dei risultati conseguiti rispetto al programma di allenamento
- Elaborazione di strategie e tattiche di gioco/gara
- Gestione delle relazioni e della comunicazione nell'attività sportiva
- Gestione delle dinamiche di gruppo negli sport di squadra
Prestazione attesa - Il lavoratore è in grado di:
- Preparare il programma degli allenamenti, sulla base della valutazione funzionale e tecnica
dell'atleta (stato di forma e di salute), e del contesto (ambiente e tempo), definendone obiettivi e
risultati da raggiungere
- Stilare un protocollo di allenamento, tendendo conto della periodizzazione delle attività sportive,
descrivendo le modalità di raggiungimento degli obiettivi prefissati e la metodologia didattica
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- Condurre e monitorare gli allenamenti, utilizzando idonei attrezzi ginnici, verificando la corretta
esecuzione degli esercizi ed i risultati conseguiti
- Elaborare tattiche e strategie di gioco/gara, a partire dalle caratteristiche individuali o del gruppo,
introducendo innovazioni nel rispetto dei regolamenti
- Gestire la relazione e la comunicazione con gli atleti, curando l’aspetto psicologico e
motivazionale e le dinamiche di gruppo
Direttore Sportivo II livello
Tali soggetti si occupano della gestione tecnica e didattica degli specialisti di livello inferiore e del
coordinamento di gruppi di lavoro all’interno di una organizzazione. Sono in grado di formare
specialisti principianti attraverso una didattica prevalentemente improntata sul campo.
Rientra nella figura professionale degli Allenatori e tecnici sportivi 3.4.2.6.1.
Area di attività: Definizione e gestione dell'offerta di servizi sportivi
Competenze richieste:
- Analisi del bacino di utenza e dell’offerta di servizi disponibili sul territorio
- Pianificazione dell'offerta coerente con le potenzialità della struttura sportiva
- Sviluppo dei servizi sportivi in funzione dei bisogni dell’utenza
- Definizione delle strategie di marketing per il lancio delle nuove a vità e il rinnovo dei vecchi
servizi
- Ricerca e individuazione di sponsor coerenti con la tipologia di servizi erogati
- Organizzazione dei servizi di un impianto sportivo e coordinamento delle risorse
- Selezione del personale dei servizi sportivi
- Individuazione del fabbisogno di personale del servizio sportivo
- Gestione delle attività di installazione e manutenzione delle attrezzature sportive
Prestazione attesa - Il lavoratore è in grado di:
- Sviluppare l’offerta di servizi sportivi, sulla base dei risultati dell’analisi del bacino d’utenza,
pianificando le attività sportive in relazione alle potenzialità della struttura
- Sviluppare il piano di marketing, a partire dalle strategie di lancio delle nuove attività, definendo
gli strumenti operativi (sponsor, prezzi, canali di comunicazione) per il raggiungimento degli
obiettivi delineati
- Organizzare i servizi dell’impianto sportivo, individuando e gestendo le risorse umane e
strumentali (attrezzature) necessarie all'implementazione dell’offerta
● Osservatori sportivi dopo 4 anni dall’assunzione
● Atleti dopo 4 anni dall’assunzione
● Arbitri e giudici di gara dopo 4 anni dall’assunzione
● Guide ed accompagnatori naturalistici e sportivi dopo 4 anni dall’assunzione
● Istruttori di discipline sportive non agonistiche dopo 4 anni dall’assunzione o con possesso
di idonea certificazione attestante l’esperienza pregressa maturata
● Chinesiologo dopo 4 anni dall'assunzione
LIVELLO 5
Al lavoratore inquadrato nel presente livello è richiesto di:
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- avere la capacità di gestire reti relazionali e interazioni sociali complesse, pianificare in una visione
sistemica;
- essere in grado di integrare e trasformare saperi, metodi, prassi e procedure, mobilitando abilità
cognitive, relazionali, sociali e di attivazione specializzate, necessarie per indirizzare scenari di
sviluppo;
- ideare e attuare nuove attività e procedure;
- avere la competenza di governare i processi di integrazione e trasformazione, elaborando le
strategie di attuazione e indirizzando lo sviluppo dei risultati e delle risorse, decidendo in modo
indipendente e indirizzando obiettivi e modalità di attuazione, in un contesto non determinato,
esposto a cambiamenti continui, di norma confrontabili rispetto a variabili note o soggette ad
innovazione.
In questa categoria operano i Coordinatori di reparto , ossia i lavoratori che svolgono compiti operativi, in
ambito regionale, di organizzazione dei percorsi, della didattica, della comunicazione e delle relative
operazioni complementari. Possono coordinare fino a due reparti dello stesso settore.
Appartengono a questo livello gli sportivi la cui attività richiede specifiche conoscenze tecniche e
particolari capacità tecnico -pratiche. I lavoratori sportivi del presente livello hanno una esperienza di
almeno 24 mesi e posseggono una formazione e tito lo specifico oltre ad una formazione universitaria o
di pari livello.
Il tecnico specialista è responsabile fino a due reparti appartenenti allo stesso settore.
Nel Presente livello sono inquadrati i lavoratori che ricoprono le seguenti figure professionali:
Allenatore di I° grado/Tecnico regionale
Preparano e allenano atleti e squadre di atleti alle competizioni; ne curano la motivazione e la
preparazione fisica; definiscono strategie di gara; insegnano e innovano tecniche di gioco.
Coordinano l’attività di tutti i tecnici appartenenti di livello inferiore, con compiti di supervisione e
coordinazione di tecnici apprendisti.
Rientra nella figura professionale degli Allenatori e tecnici sportivi 3.4.2.6.1.
Area di attività: Assistenza di singoli o gruppi nell'attività sportiva
Competenze richieste:
- Programmazione degli allenamenti
- Valutazione funzionale e tecnica dell'atleta
- Valutazione delle caratteristiche contestuali (ambiente e tempo)
- Stesura di un protocollo di allenamento
- Periodizzare l’allenamento in funzione degli obiettivi da raggiungere
- Conduzione degli allenamenti sia individuali che collettivi anche attraverso l'utilizzo di idonei
attrezzi ginnici
- Monitoraggio e verifica della corretta esecuzione e dei tempi degli esercizi assegnati
- Valutazione dei risultati conseguiti rispetto al programma di allenamento
- Elaborazione di strategie e tattiche di gioco/gara
- Gestione delle relazioni e della comunicazione nell'attività sportiva
- Gestione delle dinamiche di gruppo negli sport di squadra
Prestazione attesa - Il lavoratore è in grado di:
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- Preparare il programma degli allenamenti, sulla base della valutazione funzionale e tecnica
dell'atleta (stato di forma e di salute), e del contesto (ambiente e tempo), definendone obiettivi e
risultati da raggiungere
- Stilare un protocollo di allenamento, tendendo conto della periodizzazione delle attività sportive,
descrivendo le modalità di raggiungimento degli obiettivi prefissati e la metodologia didattica
- Condurre e monitorare gli allenamenti, utilizzando idonei attrezzi ginnici, verificando la corretta
esecuzione degli esercizi ed i risultati conseguiti
- Elaborare tattiche e strategie di gioco/gara, a partire dalle caratteristiche individuali o del gruppo,
introducendo innovazioni nel rispetto dei regolamenti
- Gestire la relazione e la comunicazione con gli atleti, curando l’aspetto psicologico e
motivazionale e le dinamiche di gruppo
Direttore Sportivo I livello
Promuove e supervisiona l’attività di coinvolgimento e di fidelizzazione dei tecnici della fidelizzazione
di livello inferiore, impartendo le linee di comunicazione acquisite attraverso percorsi formativi adeguati
e riconosciuti, in linea con le esigenze e le finalità dell’organizzazione sportiva di riferimento.
Rientra nella figura professionale degli Allenatori e tecnici sportivi 3.4.2.6.1.
Area di attività: Definizione e gestione dell'offerta di servizi sportivi
Competenze richieste:
- Analisi del bacino di utenza e dell’offerta di servizi disponibili sul territorio
- Pianificazione dell'offerta coerente con le potenzialità della struttura sportiva
- Sviluppo dei servizi sportivi in funzione dei bisogni dell’utenza
- Definizione delle strategie di marketing per il lancio delle nuove a vità e il rinnovo dei vecchi
servizi
- Ricerca e individuazione di sponsor coerenti con la tipologia di servizi erogati
- Organizzazione dei servizi di un impianto sportivo e coordinamento delle risorse
- Selezione del personale dei servizi sportivi
- Individuazione del fabbisogno di personale del servizio sportivo
- Gestione delle attività di installazione e manutenzione delle attrezzature sportive
Prestazione attesa - Il lavoratore è in grado di:
- Sviluppare l’offerta di servizi sportivi, sulla base dei risultati dell’analisi del bacino d’utenza,
pianificando le attività sportive in relazione alle potenzialità della struttura
- Sviluppare il piano di marketing, a partire dalle strategie di lancio delle nuove attività, definendo
gli strumenti operativi (sponsor, prezzi, canali di comunicazione) per il raggiungimento degli
obiettivi delineati
- Organizzare i servizi dell’impianto sportivo, individuando e gestendo le risorse umane e
strumentali (attrezzature) necessarie all'implementazione dell’offerta
Arbitri e giudici di gara
Sovrintendono a competizioni atletiche o a eventi sportivi; rilevano infrazioni alle regole del gioco e
decidono le penalità in accordo con i regolamenti
Area di attività: Controllo e gestione della regolarità dello svolgimento di competizioni atletiche o di
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eventi sportivi
Competenze richieste:
- Verifica della conformità degli impianti, delle attrezzature o dei percorsi
- Verifica dell'ammissibilità degli atleti alle gare o alle competizioni
- Verifica del regolare e corretto svolgimento dell’attività sportiva (tutela sanitaria, antidoping,
privacy, normative federali, ecc.)
- Cura degli aspetti relazionali e collaborativi con gli organizzatori e con i colleghi (presidenti di
giuria, cronometristi, commissari di percorso, arbitri, ecc.)
- Partecipazione a riunioni con tecnici e direttori sportivi e organi federali
- Sorveglianza degli andamenti della gara e comminazione di sanzioni o penalità in caso di
infrazioni
- Preparazione di classifiche, graduatorie o ordini di arrivo e proclamazione dei vincitori
- Aggiornamento sui regolamenti sportivi
Prestazione attesa - Il lavoratore è in grado di:
- Provvedere ai controlli preliminari alla competizione, applicando quanto previsto nei regolamenti
relativi alla competizione da svolgere, verificando la conformità delle risorse strutturali e materiali
e l’ammissibilità degli atleti
- Gestire le relazioni con tutti i soggetti coinvolti nella competizione (presidenti di giuria,
cronometristi, commissari di percorso, arbitri, ecc.), partecipando a riunioni tecniche
- Provvedere alle attività di arbitraggio valutazione o giudizio, nella competizione, in base a quanto
previsto dai regolamenti, controllando l’andamento della gara, comminando eventuali sanzioni o
penalità e componendo le classifiche o graduatorie finali
Esempi di ruolo:
- arbitro di gara
- giudice di gara
Osservatori sportivi
Seguono le performance e la crescita sportiva di atleti per individuare e selezionare talenti.
Area di attività: Individuazione e selezione di nuovi talenti
Competenze richieste:
- Costituzione di una rete relazionale con federazioni, associazioni e società sportive
- Cura dei rapporti con i mezzi di informazione per la selezione di nuovi talenti
- Cura dei rapporti con i procuratori sportivi
- Osservazione delle performance sportive
- Valutazione tecnico fisica degli atleti
- Valutazione della personalità degli atleti
- Compilazione di relazioni o schede tecniche sugli atleti
- Preselezione di atleti per proposte alle società sportive
- Aggiornamento sulla normativa vigente e regolamentare
Prestazione attesa - Il lavoratore è in grado di:
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- Curare le relazioni con i diversi attori coinvolti nell’ambito della selezione dei nuovi talenti
sportivi, costruendo reti relazionali con associazioni e federazioni, procuratori sportivi e mezzi di
comunicazione
- Osservare gli atleti, valutandone le performance, le capacità tecniche e fisiche, gli aspetti
caratteriali ed i profili psicologici e motivazionali
- Gestire le pratiche di preselezione, curando la compilazione di schede tecniche, proponendo gli
atleti alle società nel rispetto della normativa e dei regolamenti vigenti.
Esempi di ruolo:
- osservatore sportivo;
- talent scout
Istruttori di discipline sportive non agonistiche
Addestrano ad esercitare, in modo non agonistico, con lezioni individuali o di gruppo, la pratica di
discipline sportive; ne insegnano le tecniche; verificano l'adeguatezza delle condizioni fisiche dell'allievo;
lo preparano fisicamente; lo allenano e organizzano attività sportive comuni.
Area di attività: Assistenza di singoli o gruppi nell'attività sportiva
Competenze richieste:
- Programmazione degli allenamenti
- Valutazione funzionale e tecnica dell'atleta
- Valutazione delle caratteristiche contestuali (ambiente e tempo)
- Stesura di un protocollo di allenamento
- Periodizzare l’allenamento in funzione degli obiettivi da raggiungere
- Conduzione degli allenamenti sia individuali che collettivi anche attraverso l'utilizzo di idonei
attrezzi ginnici
- Monitoraggio e verifica della corretta esecuzione e dei tempi degli esercizi assegnati
- Valutazione dei risultati conseguiti rispetto al programma di allenamento
- Elaborazione di strategie e tattiche di gioco/gara
- Gestione delle relazioni e della comunicazione nell'attività sportiva
- Gestione delle dinamiche di gruppo negli sport di squadra
Prestazione attesa - Il lavoratore è in grado di:
- Preparare il programma degli allenamenti, sulla base della valutazione funzionale e tecnica
dell'atleta (stato di forma e di salute), e del contesto (ambiente e tempo), definendone obiettivi e
risultati da raggiungere
- Stilare un protocollo di allenamento, tenendo conto della periodizzazione delle attività sportive,
descrivendo le modalità di raggiungimento degli obiettivi prefissati e la metodologia didattica
- Condurre e monitorare gli allenamenti, utilizzando idonei attrezzi ginnici, verificando la corretta
esecuzione degli esercizi ed i risultati conseguiti
- Elaborare tattiche e strategie di gioco/gara, a partire dalle caratteristiche individuali o del gruppo,
introducendo innovazioni nel rispetto dei regolamenti
- Gestire la relazione e la comunicazione con gli atleti, curando l’aspetto psicologico e
motivazionale e le dinamiche di gruppo
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Esempi di ruolo:
- istruttore di alpinismo
- istruttore di atletica
- istruttore di equitazione
- istruttore di fitness
- istruttore di karate
- istruttore di lotta
- istruttore di nuoto, pallacanestro, pallavolo, pattinaggio, pugilato, scherma, tennis
- maestro di sci
- maestro di tennis
- animatore sportivo
● Guide ed accompagnatori naturalistici e sportivi dopo 3 anni dall’assunzione
● Atleti dopo 3 anni dall’assunzione
● Chinesiologo dopo 3 anni dall’assunzione
● Professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali dopo 3 anni dall’assunzione
● Assistenti congressuali e fieristici dopo 3 anni dall’assunzione
LIVELLO 4
Al lavoratore inquadrato nel presente livello è richiesto di:
- essere in grado di sintetizzare, di negoziare, di motivare e di progettare;
- avere le competenze e le capacità di trasferire in contesti lavorativi diversi i metodi, le prassi e le
procedure necessari per risolvere problemi complessi e imprevedibili;
- essere capace di attivarsi per portare a sintesi operativa le istanze di revisione e quelle di indirizzo,
attraverso soluzioni innovative e originali;
- avere la capacità di presidiare gli obiettivi e i processi di persone e gruppi, favorendo la gestione
corrente e la stabilità delle condizioni, decidendo in modo autonomo e negoziando obiettivi e
modalità di attuazione;
- operare in un contesto non determinato, esposto a cambiamenti imprevedibili.
A questo livello appartengono gli Impiegati specializzati , ossia quei lavoratori sportivi che, in ambito
provinciale, svolgono attività qualificate per le quali sono richieste conoscenze specifiche e capacità
tecnico pratiche acquisite mediante adeguati percorsi formativi. Lo specialista gode di un’autonomia
operativa e gestionale limitata, nel pieno rispetto delle linee guida impartite dall’organizzazione ovvero
degli impegni a lui affidati dal diretto superiore. Per appartenere a questo profilo è necessa ria una
formazione ed un titolo specifico anche se in possesso di un titolo universitario o di pari livello ed una
esperienza di almeno 12 mesi ad eccezione del profilo dell’assistente bagnante per il quale non è prevista
l’esperienza formativa di 12 mesi essendo soggetto a disciplina specifica.
Nel Presente livello sono inquadrati i lavoratori che ricoprono le seguenti figure professionali:
Assistente Allenatore di I° grado/Tecnico Provinciale
Si occupa dell’organizzazione dell’attività didattica e ludica/divertimento (eventi, manifestazioni, ecc.).
L’attività svolta dalla presente figura riguarda sia la parte organizzativa che didattica, in riferimento ad
un singolo o di un gruppo di allenamento, in una zona geografica delimitata.
Rientra nella figura professionale degli Allenatori e tecnici sportivi 3.4.2.6.1.
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Area di attività: Assistenza di singoli o gruppi nell'attività sportiva
Competenze richieste:
- Programmazione degli allenamenti
- Valutazione funzionale e tecnica dell'atleta
- Valutazione delle caratteristiche contestuali (ambiente e tempo)
- Stesura di un protocollo di allenamento
- Periodizzare l’allenamento in funzione degli obiettivi da raggiungere
- Conduzione degli allenamenti sia individuali che collettivi anche attraverso l'utilizzo di idonei
attrezzi ginnici
- Monitoraggio e verifica della corretta esecuzione e dei tempi degli esercizi assegnati
- Valutazione dei risultati conseguiti rispetto al programma di allenamento
- Elaborazione di strategie e tattiche di gioco/gara
- Gestione delle relazioni e della comunicazione nell'attività sportiva
- Gestione delle dinamiche di gruppo negli sport di squadra
Prestazione attesa - Il lavoratore è in grado di:
- Preparare il programma degli allenamenti, sulla base della valutazione funzionale e tecnica
dell'atleta (stato di forma e di salute), e del contesto (ambiente e tempo), definendone obiettivi e
risultati da raggiungere
- Stilare un protocollo di allenamento, tendendo conto della periodizzazione delle attività sportive,
descrivendo le modalità di raggiungimento degli obiettivi prefissati e la metodologia didattica
- Condurre e monitorare gli allenamenti, utilizzando idonei attrezzi ginnici, verificando la corretta
esecuzione degli esercizi ed i risultati conseguiti
- Elaborare tattiche e strategie di gioco/gara, a partire dalle caratteristiche individuali o del gruppo,
introducendo innovazioni nel rispetto dei regolamenti
- Gestire la relazione e la comunicazione con gli atleti, curando l’aspetto psicologico e
motivazionale e le dinamiche di gruppo
Assistente Direttore Sportivo
Applica le strategie di fidelizzazione indicate dalla struttura, seguendo le linee guida o impartire dai
livelli superiori. Se richiesto può affiancare i livelli inferiori per quanto concerne l’attività gestionale e
operativa.
Può verificare, che gli allievi tecnici della fidelizzazione ed i tecnici della fidelizzazione di base,
monitorino la frequenza, l’allenamento e la soddisfazione degli iscritti anche attraverso operazioni di
marketing e comunicazione.
Rientra nella figura professionale degli Allenatori e tecnici sportivi 3.4.2.6.1.
Area di attività: Definizione e gestione dell'offerta di servizi sportivi
Competenze richieste:
- Analisi del bacino di utenza e dell’offerta di servizi disponibili sul territorio
- Pianificazione dell'offerta coerente con le potenzialità della struttura sportiva
- Sviluppo dei servizi sportivi in funzione dei bisogni dell’utenza
- Definizione delle strategie di marketing per il lancio delle nuove attività e il rinnovo dei vecchi
servizi
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- Ricerca e individuazione di sponsor coerenti con la tipologia di servizi erogati
- Organizzazione dei servizi di un impianto sportivo e coordinamento delle risorse
- Selezione del personale dei servizi sportivi
- Individuazione del fabbisogno di personale del servizio sportivo
- Gestione delle attività di installazione e manutenzione delle attrezzature sportive
Prestazione attesa - Il lavoratore è in grado di:
- Sviluppare l’offerta di servizi sportivi, sulla base dei risultati dell’analisi del bacino d’utenza,
pianificando le attività sportive in relazione alle potenzialità della struttura
- Sviluppare il piano di marketing, a partire dalle strategie di lancio delle nuove attività, definendo
gli strumenti operativi (sponsor, prezzi, canali di comunicazione) per il raggiungimento degli
obiettivi delineati
- Organizzare i servizi dell’impianto sportivo, individuando e gestendo le risorse umane e
strumentali (attrezzature) necessarie all'implementazione dell’offerta
Guide ed accompagnatori naturalistici e sportivi
Accompagnano singoli o gruppi di persone durante itinerari di interesse naturalistico, guidandoli ed
aiutandoli in situazioni di difficoltà; organizzano le escursioni, preparano le attrezzature necessarie,
verificandone l’adeguatezza; forniscono il primo soccorso in caso di incidenti o malesseri, partecipano a
spedizioni di soccorso.
Area di attività: Accompagnamento e assistenza del cliente in escursioni naturalistiche
Competenze richieste:
- Individuazione degli itinerari e organizzazione operativa delle escursioni naturalistiche
- Definizione del programma di visita e realizzazione dei materiali di supporto da distribuire agli
escursionisti
- Accompagnamento e conduzione di singoli escursionisti, o gruppi, presso i luoghi di attrazione
- Gestione della visita e della relazione con gli escursionisti in lingua nazionale e straniera
- Svolgimento di attività di animazione su tematiche inerenti gli itinerari proposti
- Effettuazione del primo soccorso in casi di incidente o malore
- Verifica dell'adeguatezza ed efficienza dell'equipaggiamento degli escursionisti
- Monitoraggio dei rischi potenziali che potrebbero intervenire durante l'escursione e
predisposizione delle precauzioni necessarie a scongiurarli
Prestazione attesa - Il lavoratore è in grado di:
- Predisporre gli itinerari di interesse naturalistico -ambientale, paesaggistico ed etnografico,
identificando il percorso sulla base delle caratteristiche territoriali e delle esigenze degli
escursionisti, verificando gli eventuali adempimenti da realizzare e le autorizzazioni da richiedere,
predisponendo il programma e i materiali di supporto
- Guidare i clienti in escursioni naturalistiche, assicurando la necessaria assistenza ai singoli e al
gruppo e illustrando gli aspetti peculiari (naturalistici, ambientali, paesaggistici, etnografici) e
valorizzando sia le risorse culturali che naturalistic he dei luoghi con approccio storico ed
ecosistemico, eseguendo il primo intervento in situazioni di emergenza e organizzando il soccorso
con i servizi competenti e disponibili sul territorio
- Prevenire i rischi potenziali, monitorando i pericoli tipici legati all'ambiente e al territorio (es.
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montagna, condizioni atmosferiche, ecc.) e verificando l'adeguatezza e l'efficienza
dell'equipaggiamento degli escursionisti
Esempi di ruolo:
- accompagnatore di montagna
- accompagnatore di trekking
- guida alpina
- guida ambientale
- guida aree protette
- guida di turismo equestre
- guida naturalistica
- guida parchi naturali
- guida speleologica
- maestro di alpinismo e di mountain bike
Chinesiologo
Sviluppa attività motorie individuali e di gruppo finalizzate alla cura ed al benessere della persona.
Il chinesiologo deve possedere il diploma rilasciato dall'Istituto superiore di educazione fisica
(ISEF) di cui alla legge 7 febbraio 1958, n. 88, recante Provvedimenti per l’educazione fisica, o la laurea
in scienze motorie di cui al decreto le gislativo 8 maggio 1998, n. 178, recante Trasformazione degli
Istituti superiori di educazione fisica e istituzione di facoltà e di corsi di laurea e di diploma in scienze
motorie, a norma dell’articolo 17, comma 115, della legge 15 maggio 1997, n. 127, oppure titoli di studio
equipollenti conseguiti all'estero e riconosciuti dallo Stato italiano.
In particolare, per l'esercizio dell'attività professionale di chinesiologo di base è necessario il possesso
della laurea triennale in Scienze delle attività motorie e sportive (classe L -22). L'esercizio dell'attività
professionale di chinesiologo di base ha ad oggetto:
a) la conduzione, gestione e valutazione di attività motorie individuali e di gruppo a carattere
compensativo, educativo, ludico-ricreativo e sportivo finalizzate al mantenimento ed al recupero
delle migliori condizioni di benessere fisico nelle varie fasce di età attraverso la promozione di
stili di vita attivi;
b) la conduzione, gestione e valutazione di attività per il miglioramento della qualità della vita
mediante l’esercizio fisico, nonché di personal training e di preparazione atletica non agonistica.
Per l’esercizio dell’attività professionale di chinesiologo delle attività motorie preventive ed adattate
è necessario il possesso della laurea magistrale in Scienze e tecniche delle attività motorie preventive
e adattate ( classe LM-67). L'esercizio dell'attività professionale di chinesiologo delle attività motorie
preventive ed adattate ha per oggetto:
a) la progettazione e l'attuazione di programmi di attività motoria finalizzati al raggiungimento
e al mantenimento delle migliori condizioni di benessere psicofisico per soggetti in varie
fasce d'età e in diverse condizioni fisiche;
b) l'organizzazione e la pianificazione di particolari attività e di stili di vita finalizzati alla
prevenzione delle malattie e al miglioramento della qualità della vita mediante l'esercizio fisico;
c) la prevenzione dei vizi posturali e il recupero funzionale post -riabilitazione finalizzato
all'ottimizzazione dell'efficienza fisica;
d) la programmazione, il coordinamento e la valutazione di attività motorie adattate in persone
diversamente abili o in individui in condizioni di salute clinicamente controllate e stabilizzate.
Per l'esercizio dell'attività professionale di chinesiologo sportivo è necessario il possesso della laurea
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magistrale in Scienze e Tecniche dello sport (classe LM -68). L'esercizio dell'attività professionale di
chinesiologo sportivo ha ad oggetto:
a) la progettazione, il coordinamento e la direzione tecnica delle attività di preparazione atletica
in ambito agonistico, fino ai livelli di massima competizione, presso associazioni e società
sportive, Enti di Promozione Sportiva, istituzioni e centri specializzati;
b) la preparazione fisica e tecnica personalizzata finalizzata all'agonismo individuale e di squadra.
Rientra nella figura professionale dei Fisioterapisti e assimilati 3.2.1.2.2.
Area di attività: Trattamento Fisioterapico
Competenze richieste:
- Realizzazione della raccolta anamnestica del paziente nel trattamento fisioterapico
- Rilevazione della documentazione medica nel trattamento fisioterapico
- Valutazione funzionale del paziente nel trattamento fisioterapico
- Elaborazione del programma riabilitativo fisioterapico anche in équipe multidisciplinare volto al
superamento del bisogno di salute del paziente
- Esecuzione dell'attività terapeutica per la rieducazione funzionale delle disabilità motorie,
psicomotorie e cognitive (es. con terapie manuale, del movimento, strumentali, posturali,
occupazionali, ecc.)
- Monitoraggio dell'andamento del trattamento fisioterapico
- Realizzazione di interventi di prevenzione secondaria per le disabilità funzionali, motorie, ecc.
- Elaborazione di un'eventuale proposta al paziente dell'adozione di protesi o ausili
- Addestramento del paziente all'utilizzo e verifica dell'efficacia di protesi e ausili
- Verifica delle rispondenze della metodologia riabilitativa attuata agli obiettivi di recupero
funzionale
Esempi di ruolo:
- chinesiologo;
- chinesiologo delle attività motorie preventive ed adattate;
- chinesiologo sportivo;
- chinesiologo di base.
● Atleti al raggiungimento di un maggior livello di efficienza fisica e sviluppo di nuove abilità e
capacità motorie
● Esperto di preparazione fisica dopo 2 anni dall’assunzione
● Professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali dopo 2 anni dall’assunzione
● Bagnini e professioni assimilate dopo 2 anni dall’assunzione
● Assistenti congressuali e fieristici dopo 2 anni dall’assunzione
LIVELLO 3
Al lavoratore inquadrato nel presente livello è richiesto di:
- avere la capacità di risolvere problemi e di cooperare in modalità multitasking;
- essere in grado di applicare una gamma di saperi, metodi, prassi e procedure, materiali e
strumenti, per risolvere problemi e provvedere così al conseguimento degli obiettivi;
- avere la competenza di assicurare la conformità dei risultati e di individuare le modalità di
realizzazione più adeguate, essere in grado di coordinare e di integrare le attività e i risultati
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anche di altri, partecipando al processo decisionale e attuativo, in un contesto di norma
prevedibile, soggetto a cambiamenti imprevisti.
- operare in un contesto stabile ma caratterizzato anche da situazioni mutevoli che richiedono una
modifica del proprio operato;
- possedere nozioni di base avanzata, arricchite da conoscenze pratiche.
In questo livello rientrano gli Specialisti di base , i lavoratori sportivi che promuovono l’attività di
insegnamento e comunicazione sia in presenza (indoor/outdoor) che da remoto/virtualmente, i quali
seguono le linee di indirizzo della struttura e del proprio referente di livello superiore, non disponendo
di autonomia decisionale ed organizzativa. Inoltre, appartengono al presente livello i Tecnici di base che
abbiano maturato un’esperienza di almeno 6 mesi , in possesso di una formazione e dello specifico titolo.
Nel presente livello sono inquadrati i lavoratori che ricoprono le seguenti figure professionali:
Allenatore di base/Istruttore
Svolge la propria attività di insegnamento non agonistica e di comunicazione con una autonomia limitata
dalle linee di indirizzo fornita dalla struttura e dal proprio referente diretto, sia in presenza che online.
L'istruttore di specifica disciplina deve essere in possesso dei requisiti previsti per le singole attività
motorie e sportive dalle relative Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate o
dagli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP .
Rientra nella figura professionale degli Allenatori e tecnici sportivi 3.4.2.6.1
Area di attività: Assistenza di singoli o gruppi nell'attività sportiva
Competenze richieste:
- Programmazione degli allenamenti
- Valutazione funzionale e tecnica dell'atleta
- Valutazione delle caratteristiche contestuali (ambiente e tempo)
- Stesura di un protocollo di allenamento
- Periodizzare l’allenamento in funzione degli obiettivi da raggiungere
- Conduzione degli allenamenti sia individuali che collettivi anche attraverso l'utilizzo di idonei
attrezzi ginnici
- Monitoraggio e verifica della corretta esecuzione e dei tempi degli esercizi assegnati
- Valutazione dei risultati conseguiti rispetto al programma di allenamento
- Elaborazione di strategie e tattiche di gioco/gara
- Gestione delle relazioni e della comunicazione nell'attività sportiva
- Gestione delle dinamiche di gruppo negli sport di squadra
Prestazione attesa - Il lavoratore è in grado di:
- Preparare il programma degli allenamenti, sulla base della valutazione funzionale e tecnica
dell'atleta (stato di forma e di salute), e del contesto (ambiente e tempo), definendone obiettivi e
risultati da raggiungere
- Stilare un protocollo di allenamento, tenendo conto della periodizzazione delle attività sportive,
descrivendo le modalità di raggiungimento degli obiettivi prefissati e la metodologia didattica
- Condurre e monitorare gli allenamenti, utilizzando idonei attrezzi ginnici, verificando la corretta
esecuzione degli esercizi ed i risultati conseguiti
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- Elaborare tattiche e strategie di gioco/gara, a partire dalle caratteristiche individuali o del
gruppo, introducendo innovazioni nel rispetto dei regolamenti
- Gestire la relazione e la comunicazione con gli atleti, curando l’aspetto psicologico e
motivazionale e le dinamiche di gruppo
Direttore Sportivo di Base
Questa figura, oltre all’accoglienza, si occupa dell’intrattenimento, dell’attività di contatto e monitoraggio
dell’allenamento e della soddisfazione dei soci/clienti.
Rientra nella figura professionale degli Allenatori e tecnici sportivi 3.4.2.6.1.
Area di attività: Definizione e gestione dell'offerta di servizi sportivi
Competenze richieste:
- Analisi del bacino di utenza e dell’offerta di servizi disponibili sul territorio
- Pianificazione dell'offerta coerente con le potenzialità della struttura sportiva
- Sviluppo dei servizi sportivi in funzione dei bisogni dell’utenza
- Definizione delle strategie di marketing per il lancio delle nuove attività e il rinnovo dei vecchi
servizi
- Ricerca e individuazione di sponsor coerenti con la tipologia di servizi erogati
- Organizzazione dei servizi di un impianto sportivo e coordinamento delle risorse
- Selezione del personale dei servizi sportivi
- Individuazione del fabbisogno di personale del servizio sportivo
- Gestione delle attività di installazione e manutenzione delle attrezzature sportive
Prestazione attesa - Il lavoratore è in grado di:
- Sviluppare l’offerta di servizi sportivi, sulla base dei risultati dell’analisi del bacino d’utenza,
pianificando le attività sportive in relazione alle potenzialità della struttura
- Sviluppare il piano di marketing, a partire dalle strategie di lancio delle nuove attività, definendo
gli strumenti operativi (sponsor, prezzi, canali di comunicazione) per il raggiungimento degli
obiettivi delineati
- Organizzare i servizi dell’impianto sportivo, individuando e gestendo le risorse umane e
strumentali (attrezzature) necessarie all'implementazione dell’offerta
Atleti
Svolgono da soli o in squadra attività sportiva, durante le gare o eventi sportivi, curando la preparazione
atletica e l’addestramento personale relativa alla disciplina sportiva prescelta.
Area di attività: Preparazione alla partecipazione ad eventi sportivi per competizioni e gare individuali e
in squadra
Competenze richieste:
- Controllo dell'idoneità psico-fisica all'esercizio delle attività sportive
- Osservanza del regime alimentare e comportamentale prescritto
- Partecipazione ad allenamenti individuali o di gruppo
- Partecipazione a training di preparazione psicologica alla competizione
- Aggiornamento sui regolamenti sportivi
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- Preparazione di Provvedere alla preparazione tattica e tecnica della disciplina tattiche di gioco
con l'allenatore
Prestazione attesa - Il lavoratore è in grado di:
- Curare la forma fisica effettuando costanti allenamenti, controllando le dinamiche fisiche del
proprio corpo, osservando un regime alimentare corretto, curando, attraverso specifici momenti
di preparazione, anche l’aspetto psicologico
- Provvedere alla preparazione tattica e tecnica della disciplina sportiva nel rispetto del
regolamento o in funzione di eventuali innovazioni dello stesso
Esempi di ruolo:
- arciere
- atleta
- calciatore
- corridore automobilistico
- corridore ciclista
- corridore motociclistico
- corridore motonautico
- corridore podista
- fantino
- lottatore
- maratoneta
- pugile
Esperto di preparazione fisica
Questo profilo ha una competenza specifica in materia di direzione tecnica in realtà di elevata
complessità. Predispone e attua programmi di formazione e ricerca tecnico scientifica. Per questo
profilo non è prevista una formazione manageriale.
Rientra nella figura professionale degli Allenatori e tecnici sportivi 3.4.2.6.1.
Area di attività: Assistenza di singoli o gruppi nell'attività sportiva
Competenze richieste:
- Programmazione degli allenamenti
- Valutazione funzionale e tecnica dell'atleta
- Valutazione delle caratteristiche contestuali (ambiente e tempo)
- Stesura di un protocollo di allenamento
- Periodizzare l’allenamento in funzione degli obiettivi da raggiungere
- Conduzione degli allenamenti sia individuali che collettivi anche attraverso l'utilizzo di idonei
attrezzi ginnici
- Monitoraggio e verifica della corretta esecuzione e dei tempi degli esercizi assegnati
- Valutazione dei risultati conseguiti rispetto al programma di allenamento
- Elaborazione di strategie e tattiche di gioco/gara
- Gestione delle relazioni e della comunicazione nell'attività sportiva
- Gestione delle dinamiche di gruppo negli sport di squadra
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Prestazione attesa - Il lavoratore è in grado di:
- Preparare il programma degli allenamenti, sulla base della valutazione funzionale e tecnica
dell'atleta (stato di forma e di salute), e del contesto (ambiente e tempo), definendone obiettivi e
risultati da raggiungere
- Stilare un protocollo di allenamento, tendendo conto della periodizzazione delle attività
sportive, descrivendo le modalità di raggiungimento degli obiettivi prefissati e la metodologia
didattica
- Condurre e monitorare gli allenamenti, utilizzando idonei attrezzi ginnici, verificando la corretta
esecuzione degli esercizi ed i risultati conseguiti
- Elaborare tattiche e strategie di gioco/gara, a partire dalle caratteristiche individuali o del
gruppo, introducendo innovazioni nel rispetto dei regolamenti
- Gestire la relazione e la comunicazione con gli atleti, curando l’aspetto psicologico e
motivazionale e le dinamiche di gruppo
Professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali
Effettuano assistenza fisico manuale svolgendo, nell'ambito delle proprie competenze, la prevenzione, la
cura, la riabilitazione e il recupero funzionale.
Area di attività: Trattamento muscolare
Competenze richieste:
- Accoglienza e assistenza del paziente nel trattamento muscolare
- Individuazione delle esigenze del cliente per il trattamento muscolare
- Valutazione delle condizioni generali del cliente nel trattamento muscolare
- Identificazione della tipologia del trattamento muscolare da praticare
- Preparazione del materiale (es. oli, teli, ecc.) e dell'attrezzatura (es. lettino, materassino, ecc.)
- Esecuzione del massaggio utilizzando tecniche specifiche
- Svolgimento del monitoraggio dell'andamento del trattamento muscolare
Prestazione attesa - Il lavoratore è in grado di:
- Accogliere l'utente recependo le richieste e acquisendo l'eventuale documentazione relativa ai
trattamenti da somministrare
- Identificare la tipologia del trattamento muscolare da praticare sulla base della documentazione
esibita, le esigenze del cliente e le sue condizioni generali, pianificandone le modalità di attuazione
- Somministrare il trattamento applicando le tecniche di massaggio idonee alla situazione in base
alle modalità di attuazione precedentemente pianificate, monitorando in itinere la risposta
dell'utente
Esempi di ruolo:
- massaggiatore capo bagnino di stabilimenti idroterapici
- massaggiatore sportivo
- massofisioterapista
Assistenti congressuali e fieristici
Ricevono e assistono i clienti nelle manifestazioni congressuali e fieristiche, intervenendo per garantire il
rapido svolgimento delle azioni in situazioni di emergenza.
47
Area di attività: Assistenza e supporto in eventi fieristici e congressuali
Competenze richieste:
- Accoglienza dei partecipanti (es. accompagnamento presso le postazioni, fornitura di
informazioni, distribuzione opuscoli, ecc.)
- Assistenza nei coffee- break
- Assistenza nell'allestimento dei locali
- Inoltro delle richieste dei partecipanti al personale addetto
- Comunicazione agli organizzatori di eventuali criticità
Prestazione attesa - Il lavoratore è in grado di:
- Fornire attività di assistenza agli espositori ed ai partecipanti, curando le relazioni durante le
attività di allestimento, accoglienza, tempo libero
- Trattare le richieste dei partecipanti e gli eventuali reclami e criticità, inoltrando le diverse istanze
al personale competente
Esempi di ruolo:
- hostess/steward di terra
- hostess/steward di impianti sportivi
● Bagnini e professioni assimilate dopo 1 anno dall’assunzione
LIVELLO 2
Al lavoratore inquadrato nel presente livello è richiesto di:
- avere la capacità di analizzare, valutare, comunicare e gestire le criticità;
- essere in grado di applicare un’ampia gamma di metodi, prassi, procedure e strumenti, in modo
consapevole e selettivo al fine di garantire, anche attraverso soluzioni tecniche non
convenzionali, la conformità degli obiettivi conseguiti in proprio e da altre risorse;
- essere in grado di identificare e programmare interventi di revisione e sviluppo, identificando le
decisioni e concorrendo al processo attuativo,
- operare in un contesto determinato, complesso ed esposto a cambiamenti ricorrenti e
imprevisti.
In questo livello rientrano i lavoratori sportivi che non disponendo di autonomia e indipendenza
organizzativa necessitano, nella prima fase professionale, di un affiancamento didattico e procedurale da
un profilo che sia almeno di livello 3 e un'attività di coordinamento da un profilo almeno di livello 4.
La loro funzione può essere svolta mediante didattica statica o dinamica e in modalità frontale e/o digitale.
Nel presente livello sono inquadrati i lavoratori che ricoprono le seguenti figure professionali:
Allievo sportivo
Giovane atleta affiliato a una federazione, di età variabile dai 12 ai 18 anni a seconda dell'attività
praticata.
Rientra nella figura professionale degli Atleti 3.4.2.7.0.
48
Allievo Allenatore /Allievo Istruttore
Eroga una attività di supporto agli allenatori con qualifiche più elevate attraverso una didattica frontale.
Si qualifica come Specialista di Base al conseguimento di un titolo specifico riconosciuto.
Rientra nella figura professionale degli Allenatori e tecnici sportivi 3.4.2.6.1.
Allievo Direttore Sportivo
Si occupa dell’accoglienza e supporto in base all’area affidata (indoor, outdoor, eventi).
Non possiede autonomia operativa né decisionale e applica le linee guida impartire dall’organizzazione.
Le sue competenze di base sono tali per cui non può praticare attività di insegnamento e può limitarsi
a comunicare informazioni generiche in merito ai corsi, discipline e iniziative di natura tecnica o di altra
natura sempre legate alla struttura.
Rientra nella figura professionale degli Allenatori e tecnici sportivi 3.4.2.6.1.
Bagnini e professioni assimilate
Curano la sicurezza dei bagnanti in piscina, controllano le persone nell'acqua e intervengono in caso di
pericolo o rischio di annegamento, somministrando i primi soccorsi.
Inoltre, cura il rispetto dei regolamenti relativi alla bagnazione, svolgendo una attività di prevenzione di
sinistri attraverso il supporto tecnico - pratico.
Area di attività: Cura della sicurezza nei servizi di balneazione
Competenze richieste:
- Posizionamento delle postazioni e verifica delle dotazioni di salvataggio (es. binocolo, moscone,
ecc.)
- Monitoraggio delle condizioni ambientali e del mare
- Realizzazione delle attività di prevenzione
- Richiamo e suggerimento di comportamenti opportuni ai bagnanti
- Gestione e verifica delle segnalazioni di emergenze
- Somministrazione del primo soccorso anche in collaborazione con le autorità preposte
- Elaborazione di reportistica rispetto agli interventi realizzati e all'attività svolta
Prestazione attesa - Il lavoratore è in grado di:
- Eseguire l'attività di prevenzione, dopo aver verificato l'idoneità della postazione e delle dotazioni
di salvataggio (es. binocolo, moscone, ecc.), verificando le segnalazioni di emergenza,
monitorando le condizioni ambientali e del mare e richiamando i b agnanti a comportamenti
opportuni
- Somministrare il primo soccorso anche in collaborazione con le autorità preposte, elaborando
report rispetto agli interventi realizzati e all'attività svolta
Esempi di ruolo:
- addetto ai servizi per bagnanti
- assistente bagnanti
- assistente di salvataggio
- bagnino
49
- bagnino di salvataggio
Classificazione giuridica e inquadramento professionale
La classificazione giuridica, l’articolazione professionale e l’inquadramento retributivo dei lavoratori
rientranti nel campo di applicazione della presente sezione avvengono sulla base del ruolo professionale
e delle mansioni che il lavoratore è chiamato a svolgere.
A tal fine le parti concordano e approvano il quadro di classificazione, esemplificazione e articolazione
nei livelli di professionalità che viene riportato in calce alla presente sezione.
In tale quadro, per ciascuna figura professionale sono indicati:
- denominazione del ruolo professionale ricoperto e il relativo codice delle professioni;
- descrizione delle mansioni;
- gli esempi di ruolo;
- la categoria legale e l’articolazione della figura professionale nei livelli di professionalità.
In caso di articolazione di una figura su più livelli di professionalità, si intende che uno stesso ruolo
professionale può essere svolto a un diverso e crescente grado di competenza, responsabilità e autonomia.
Gli esempi di ruolo della presente classificazione devono integrarsi con l’aggiornamento annuale emanato
con DPCM contenente l’elenco delle mansioni, ulteriori rispetto a quelle indicate nell’art. 25 comma 1
primo periodo del decreto legislativo n. 36 del 28 febbraio 2021, e s.m.i. (atleta, allenatore, istruttore,
direttore tecnico, direttore sportivo, preparatore atletico e direttore di gara) che - sulla base dei
regolamenti delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate - sono necessarie per
lo svolgimento di una disciplina sportiva.
Profili professionali lavoratori comparto sport
Figura
professionale Mansioni
Esempi di ruoli
Categoria/livello
di inquadramento
3.4.2.7.0
Atleti
Le professioni classificate in
questa unità competono, da soli
o in squadra, in gare o eventi
sportivi, curano la preparazione
atletica e l'addestramento
personale e di squadra nelle
discipline sportive prescelte.
ATLETI
arciere;
atleta;
calciatore;
corridore automobilistico;
corridore ciclista;
corridore motociclistico;
corridore motonautico;
corridore podista;
fantino;
lottatore;
maratoneta;
pugile
ALLIEVI
allievo sportivo
Impiegati
ATLETI
Liv. 3 Liv. 4 Liv. 5
Liv. 6 Liv. 7
ALLIEVI
Liv. 2
50
Figura
professionale Mansioni
Esempi di ruoli
Categoria/livello
di inquadramento
3.4.2.6.2
Arbitri e giudici
di gara
Le professioni classificate in
questa unità sovrintendono a
competizioni atletiche o a eventi
sportivi; rilevano infrazioni alle
regole del gioco e decidono le
penalità in accordo con i
regolamenti.
arbitro di gara;
giudice di gara
Impiegati
Liv. 5 Liv. 6
3.4.2.6.1
Allenatori e
tecnici sportivi
Le professioni classificate in
questa unità preparano e
allenano atleti e squadre di atleti
alle competizioni; ne curano la
motivazione e la preparazione
fisica; definiscono strategie di
gara; insegnano e innovano
tecniche di gioco.
COORDINATORI
coordinatore tecnico
ALLENATORI
allenatore;
commissario tecnico;
tecnico sportivo/nazionale
/regionale/provinciale;
direttore sportivo;
direttore tecnico sportivo;
preparatore atletico;
educatore sportivo
ASSISTENTI
assistente allenatore/assistente direttore
sportivo
ESPERTI
esperto di preparazione fisica
ALLENATORI DI BASE
allenatore di base/
direttore sportivo di base
ALLIEVI
allievo allenatore/allievo direttore
sportivo
Impiegati
COORDINATOR
I
Liv. QUADRO
ALLENATORI
Liv. 5 Liv. 6 Liv. 7
ASSISTENTI
Liv. 4
ESPERTI
Liv. 3 Liv. 4
ALLENATORI
DI BASE
Liv. 3
ALLIEVI
Liv. 2
3.4.2.5.2
Osservatori
sportivi
Le professioni classificate in
questa unità seguono le
performance e la crescita
sportiva di atleti per individuare
e selezionare talenti.
osservatore sportivo;
talent scout
Impiegati
Liv. 5 Liv. 6
51
Figura
professionale Mansioni
Esempi di ruoli
Categoria/livello
di inquadramento
3.4.2.5.1
Organizzatori
di eventi e di
strutture
sportive
Le professioni classificate in
questa unità organizzano eventi
e competizioni sportive;
dirigono le attività sportive di
palestre e di altre strutture.
MANAGER I LIVELLO
manager dello sport di I Liv
MANAGER II LIVELLO
manager dello sport di II Liv
RESPONSABILI
direttore di palestra;
manager di spettacoli sportivi;
organizzatore sportivo;
responsabile delle relazioni per le
manifestazioni sportive;
superinterder
Impiegati
MANAGER II
LIVELLO
Liv. QUADRO
MANAGER I
LIVELLO
Liv. 7
RESPONSABILI
Liv. 5 Liv. 6
3.4.2.4.0
Istruttori di
discipline
sportive non
agonistiche
Le professioni classificate in
questa unità addestrano ad
esercitare, in modo non
agonistico, con lezioni
individuali o di gruppo, la
pratica di discipline sportive; ne
insegnano le tecniche; verificano
l'adeguatezza delle condizioni
fisiche dell'allievo; lo preparano
fisicamente; lo allenano e
organizzano attività sportive
comuni. L'esercizio della
professione di Maestro di sci e
regolamentato dalle leggi dello
Stato.
ISTRUTTORI
istruttore di alpinismo;
istruttore di atletica;
istruttore di equitazione;
istruttore di fitness;
istruttore di ginnastica;
istruttore di ginnastica artistica;
istruttore di karate;
istruttore di lotta;
istruttore di nuoto;
istruttore di pallacanestro;
istruttore di pallavolo;
istruttore di pattinaggio;
istruttore di pugilato;
istruttore di scherma;
istruttore di tennis;
istruttore sportivo;
maestro di sci;
maestro di tennis;
animatore sportivo
ALLIEVI
allievo istruttore
Impiegati
ISTRUTTORI
Liv. 3 Liv. 4 Liv. 5
Liv. 6
ALLIEVI
Liv. 2
52
Figura
professionale Mansioni
Esempi di ruoli
Categoria/livello
di inquadramento
3.4.1.5.1
Guide ed
accompagnatori
naturalistici e
sportivi
Le professioni classificate in
questa unità accompagnano
singoli o gruppi di turisti in
scalate e ascensioni in montagna
o in altri itinerari di particolare
interesse naturalistico;
organizzano le escursioni,
consigliano percorsi indicando
le difficoltà e le condizioni
migliori in cui seguirli;
preparano le attrezzature
necessarie; verificano
l'adeguatezza di quelle degli
escursionisti, li guidano e li
aiutano in situazioni di
difficoltà ; forniscono il primo
soccorso in caso di incidenti o
malesseri, richiedono aiuto
quando necessario e
partecipano a spedizioni di
soccorso.
maestro di alpinismo;
maestro di mountain bike
Impiegati
Liv. 4 Liv. 5 Liv. 6
5.2.3.1.3
Assistenti
congressuali e
fieristici
Le professioni comprese in
questa unità ricevono e
assistono i clienti nelle
manifestazioni congressuali e
fieristiche, intervengono per
garantire il rapido svolgimento
delle azioni in situazioni di
emergenza.
hostess/steward di terra;
hostess/steward di impianti sportivi;
coordinatore di hostess e steward di
impianto sportivo
Impiegati
Liv. 3 Liv. 4 Liv. 5
53
Figura
professionale Mansioni
Esempi di ruoli
Categoria/livello
di inquadramento
3.2.1.2.2
Fisioterapisti e
assimilati
Le professioni comprese in
questa unità svolgono, in via
autonoma o in collaborazione
con altre figure sanitarie,
interventi di prevenzione, cura e
riabilitazione nelle aree della
motricità, delle funzioni corticali
superiori, e di quelle viscerali
conseguenti a eventi patologici a
eziologia congenita od acquisita.
In riferimento alla diagnosi ed
alle prescrizioni del medico,
nell'ambito delle loro
competenze, elaborano, anche
in équipe multidisciplinare, la
definizione del programma di
riabilitazione volto
all'individuazione ed al
superamento del bisogno di
salute del disabile; praticano
autonomamente attività
terapeutica per la rieducazione
funzionale delle disabilità
motorie, psicomotorie e
cognitive utilizzando terapie
fisiche, manuali, massoterapiche
e occupazionali; propongono
l'adozione di protesi ed ausili, ne
addestrano all'uso e ne
verificano l'efficacia; verificano
le rispondenze della
metodologia riabilitativa attuata
agli obiettivi di recupero
funzionale. L'esercizio della
professione di Fisioterapista è
regolamentata dalle leggi dello
Stato.
CHINESIOLOGO
chinesiologo;
chinesiologo delle attività motorie
preventive ed adattate;
chinesiologo sportivo;
chinesiologo di base
Impiegati
Liv. 4 Liv. 5 Liv. 6
Liv. 7
54
Figura
professionale Mansioni
Esempi di ruoli
Categoria/livello
di inquadramento
5.3.1.1.0 -
Professioni
qualificate nei
servizi sanitari e
sociali
Le professioni comprese in
questa categoria supportano il
personale sanitario nella
somministrazione di terapie e
nella sorveglianza e nella tutela
dell'igiene e della sicurezza
sanitaria pubblica; effettuano
assistenza fisico manuale
svolgendo, nell'ambito delle
proprie competenze, la
prevenzione, la cura, la
riabilitazione e il recupero
funzionale mediante
massoterapia, balneoterapia e
idroterapia; svolgono interventi
di assistenza finalizzati a
soddisfare i bisogni primari dei
pazienti; si occupano dello
sviluppo psicologico, motorio,
ludico e sanitario dei bambini.
massaggiatore capo bagnino di
stabilimenti idroterapici;
massaggiatore sportivo;
massofisioterapista
Impiegati
Liv. 3 Liv. 4 Liv. 5
5.6.1.7.0
Bagnini e
professioni
assimilate
Le professioni comprese in
questa unità curano la sicurezza
dei bagnanti in piscina e su
spiaggia, controllano le
condizioni del mare e
suggeriscono ai bagnanti i
comportamenti più opportuni;
controllano le persone
nell'acqua e intervengono in
caso di pericolo o rischio di
annegamento; somministrano i
primi soccorsi in caso di
incidente in acqua.
addetto ai servizi per bagnanti;
assistente bagnanti;
assistente di salvataggio;
bagnino;
bagnino di salvataggio
Impiegati
Liv. 2 Liv. 3 Liv. 4
55
Elenco delle attività produttive e relativi codici ATECO per
l’individuazione delle aziende comprese nel campo di applicazione
della sezione settoriale Sport
S - ATTIVITÀ ARTISTICHE, SPORTIVE E DI DIVERTIMENTO
93 Attività sportive, di intrattenimento e divertimento
93.1 Attività sportive
93.11 Gestione di impianti sportivi
93.11.1 Gestione di piscine
93.11.9 Gestione di altri impianti sportivi
93.12 Attività dei club sportivi
93.13 Attività dei centri di fitness
93.13.01 Attività di studi di yoga, pilates e Tai Chi
93.13.09 Altre attività dei centri di fitness
93.19 Attività sportive n.c.a.
93.19.1 Attività di organizzazioni ed enti sportivi e promozione di eventi sportivi
93.19.9 Altre attività sportive n.c.a.
93.19.91 Attività di ricarica di bombole per attività subacquee
93.19.92 Attività di guida alpina
93.19.93 Attività di guida di pesca
93.19.99 Altre attività sportive varie n.c.a.
56
PARTE SETTORIALE
AREA AMMINISTRATIVO-GESTIONALE
E DEI SERVIZI
Settore dilettantistico
57
Art. 1 - Orario di lavoro
L’orario normale di lavoro è di 40 ore settimanali, determinato anche come media su periodi
plurisettimanali, così come stabilito dalla Parte Generale.
Fermo restando quanto stabilito nella Parte Generale, l’orario è di norma distribuito su 5 o 6 giorni alla
settimana. Eventuali regimi orari settimanali inferiori vengono realizzati, a parità di retribuzione,
attraverso l'assorbimento fino a concorrenza della Riduzione Oraria Lavorativa (ROL).
L’orario di lavoro è fissato, diversamente, in 45 ore settimanali per il personale addetto in misura
prevalente all'attività di semplice attesa o custodia.
Art. 2 - Riduzione dell’Orario di Lavoro
Come stabilito nella Parte Generale, è riconosciuta a tutti i lavoratori - “pro-capite” e su base annua - la
quota di riduzione dell’orario/permessi ROL di 40 ore.
Art. 3 - Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di
carattere amministrativo-gestionale
Ricorrendone i presupposti di cui al d.lgs. 36 del 2021, l'attività di carattere amministrativo-gestionale resa
in favore delle società ed associazioni sportive dilettantistiche può essere oggetto di collaborazioni
coordinate e continuative, ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3, c.p.c. come disciplinata dall’art. 9 del
presente CCNL nella parte settoriali lavoratori sportivi.
Non rientrano tra i soggetti di cui al presente articolo coloro che forniscono attività di carattere
amministrativo-gestionale nell'ambito di una professione per il cui esercizio devono essere iscritti in
appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.
I collaboratori amministrativo-gestionali hanno diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale, con
iscrizione alla Gestione Separata INPS.
I compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali
fino all'importo complessivo annuo di euro 15.000,00. In ogni caso, tutti i singoli compensi per i
collaboratori coordinati e continuativi nell'area amministrativo -gestionale inferiori all'importo annuo di
85.000 euro non concorrono alla determinazione della base imponibile.
I contributi previdenziali ed assistenziali, versati dai collaboratori amministrativo -gestionali in
ottemperanza a disposizioni di legge, non concorrono a formare il reddito di questi ultimi ai fini tributari.
Il datore acquisisce dal lavoratore l’autocertificazione in merito ai compensi da collaborazione da
collaborazione amministrativo-gestionale percepiti al fine di verificare l’eventuale necessità di operare le
ritenute previdenziali/assistenziali e fiscali previste ai sensi di legge.
58
ASPETTI RETRIBUTIVI
Retribuzione mensile
Struttura e calcolo della retribuzione
Divisore orario:
- 173 per 40 ore settimanali;
- 195 per 45 ore settimanali.
Divisore giornaliero: 26.
Minimi retributivi
Mensile 40 ore settimanali
DAL 1° APRILE 2025 DAL 1° FEBBRAIO 2026
Livelli Totale Paga Oraria Totale Paga Oraria
Q € 2.076 12,00 € 2.100 12,14
7 € 1.950 11,27 € 1.990 11,50
6 € 1.775 10,26 € 1.810 10,46
5 € 1.605 9,28 € 1.640 9,48
4 € 1.490 8,61 € 1.510 8,73
3 € 1.390 8,03 € 1.415 8,18
2 € 1.330 7,69 € 1.350 7,80
1 € 1.315 7,60 € 1.340 7,75
59
Scatti di anzianità
Il lavoratore ha diritto a cinque aumenti biennali per l’anzianità maturata nei singoli livelli di
inquadramento.
L’importo dello scatto di anzianità e fissato in misura percentuale pari al 2% della retribuzione mensile.
Indennità
Indennità di funzione quadri
Spetta per 13 mensilità in misura pari a € 60,00 lordi ed è assorbibile da indennità similari,
superminimi individuali, elementi retributivi concessi con clausole espresse di assorbimento o a
titolo di acconto o di anticipazione sul CCNL.
Indennità di cassa
Spetta al personale normalmente adibito a operazioni di cassa con carattere di continuità e con
responsabilità per errori nella gestione nella misura del 5% della paga base nazionale.
Indennità di trasferta
Rimborso oltre alle spese di viaggio, vitto e alloggio e ogni altra spesa sostenuta ad una diaria in
misura non inferiore al doppio della quota giornaliera della retribuzione di fatto. La diaria è ridotta
di 1/3 se il lavoratore non pernotta fuori sede.
Per le missioni di durata superiore al mese e quando le attribuzioni del lavoratore comportino viaggi
abituali, la diaria è ridotta del 10%.
Indennità di trasferimento - Quadri
Il trasferimento dei quadri che determini il cambiamento di residenza è comunicato con un
preavviso di 45 giorni ovvero 70 giorni per coloro che abbiano familiari a carico.
Ai lavoratori è riconosciuto, per un periodo massimo di 9 mesi, il rimborso dell'eventuale differenza
dal canone effettivo di locazione.
60
Lavoro straordinario, notturno e festivo - maggiorazioni
Le maggiorazioni sono da calcolare sulla quota oraria della retribuzione normale mensile.
Tipologia della prestazione Percentuale di
maggiorazione
a) straordinario:
- dalla 41ª alla 48ª ora settimanale 15%
- oltre la 48ª ora settimanale 20%
- festivo 30%
- notturno 50%
b) notturno 10%
c) festivo 30%
61
CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
Profili professionali
Considerate le peculiarità del Settore sportivo dilettantistico e ad integrazione di quanto stabilito nel
Titolo VII “Classificazione ed Inquadramento del personale” della Parte Generale, per ciascuna figura
professionale classificata nella presente sezione si concorda la definizione del profilo professionale, che
descrive compiutamente gli elementi di professionalità che caratterizzano il ruolo ricoperto.
I profili professionali dei lavoratori rientranti nel campo di applicazione della presente sezione sono
raccolti nel Repertorio reso disponibile alle aziende che applicano il presente CCNL.
Q - LIVELLO QUADRO
È riconosciuta la qualifica di Quadro ai lavoratori che operano con carattere continuativo e con precipue
autonomie, responsabilità, competenze e deleghe, con funzioni direttive di rilevante importanza ai fini
dello sviluppo ed attuazione degli obiettivi d ell’impresa ovvero con responsabilità generale
dell’organizzazione aziendale.
Al lavoratore cui è attribuita la qualifica di Quadro è corrisposta l'indennità di funzione nella misura
stabilita nella Parte Settoriale.
LIVELLO 7
Al lavoratore inquadrato nel presente livello è richiesto di:
- saper gestire reti relazionali e interazioni sociali complesse, pianificando in una visione sistemica.
- avere la capacità di integrare e trasformare conoscenze teoriche e pratiche, metodi, prassi e
procedure, mobilitando abilità cognitive, relazionali sociali e di attivazione specializzate,
necessarie per indirizzare scenari di sviluppo, ideare e attuare nuove attività e procedure;
- essere in grado di governare i processi di integrazione e trasformazione, elaborando le strategie
di attuazione e indirizzando lo sviluppo dei risultati e delle risorse, decidendo in modo
indipendente e indirizzando obiettivi e modalità di attuazione, in u n contesto non determinato,
esposto a cambiamenti continui, di norma confrontabili rispetto a variabili note o soggette ad
innovazione.
Nel Presente livello sono inquadrati i lavoratori che ricoprono le seguenti figure professionali:
Segretari amministrativi e tecnici degli affari generali
Forniscono servizi amministrativi di livello elevato eseguendo ricerche documentaristiche e preparando
rapporti informativi.
Area di attività: Coordinamento delle attività di supporto negli affari generali, amministrativi e legali
Competenze richieste:
- Predisposizione e controllo degli ordini di servizio
- Organizzazione e partecipazione a riunioni con gli organi di direzione e redazione di verbali e atti
formali
- Coordinamento e supporto delle attività con altre funzioni organizzative e con altri uffici interni
all'organizzazione
- Cura dei rapporti con altre amministrazioni e con le istituzioni
62
- Cura del rispetto della normativa e delle procedure aziendali nei bandi e gare di appalto e nelle
forniture
- Gestione delle procedure di emanazione di bandi e redazione dei disciplinari di gara
- Predisposizione e redazione dei disciplinari di gara
- Valutazione della regolarità formale delle offerte pervenute e predisposizione dei relavi verbali
- Gestione delle pratiche per la richiesta di preventivi per l'acquisto di beni e servizi e di
finanziamenti
- Redazione di contratti e gestione delle fasi di stipula
- Verifica della regolarità dei contratti stipulati
Prestazione attesa - Il lavoratore è in grado di:
- Gestire gli aspetti organizzativi e le attività di supporto negli affari generali, curando sotto il
profilo giuridico -amministrativo, le questioni di interesse dell’azienda e delle sue articolazioni
organizzative, concorrendo alla tenuta dei rapporti con g li organi di direzione e con le
amministrazioni esterne all’organizzazione
- Curare le procedure di emanazione di bandi, gare d’appalto e acquisizione forniture, verificando
la correttezza e il rispetto della normativa vigente, redigendo disciplinari, gestendo le attività di
valutazione di regolarità formale delle offerte
- Redigere contratti, curando la fase della stipula e verificando la regolarità degli stessi
Esempi di ruolo:
- capo segretario di azienda
- responsabile servizi generali e di segreteria
- segretario di direzione/di servizio/di sezione
Redattori di testi per la pubblicità
Redigono testi informativi e pubblicitari di beni e servizi da diffondere a mezzo stampa, radiotelevisione
e altri mezzi di comunicazione mediatica.
Area di attività: Produzione di testi pubblicitari
Competenze richieste:
- Analisi delle linee guida della campagna di comunicazione
- Selezione dei diversi stili di scrittura in base al mezzo impiegato e al target di riferimento
- Realizzazione della struttura del messaggio verbale (headline, bodycopy, pay-off)
- Lavoro con l’art director per coordinare il messaggio all’idea grafica
- Presentazione dell’idea progettuale per l’approvazione al direttore creativo e di seguito al cliente
Prestazione attesa - Il lavoratore è in grado di:
- Definire i fondamenti testuali del messaggio pubblicitario, a partire dall’analisi degli obiettivi da
raggiungere, elaborando tutti gli elementi necessari (headline, bodycopy caption, pay- off, ecc.)
- Coordinare il messaggio pubblicitario all’idea grafica, gestendo la relazione con il direttore
creativo e con la committenza
Esempi di ruolo:
- copywriter
- creatore e redattore di testi pubblicitari
63
- redattore testi pubblicitari
- storyteller
Specialisti delle relazioni pubbliche, dell'immagine e professioni assimilate
promuovono le relazioni pubbliche e l'immagine di un'impresa o di un'organizzazione, scrivendo testi,
selezionando e diffondendo materiale pubblicistico.
Area di attività: Progettazione strategica della comunicazione/promozione aziendale
Competenze richieste:
- Definizione delle strategie comunicative idonee a conseguire gli obiettivi aziendali e di marketing
- Analisi delle potenzialità dei canali comunicativi/promozionali in funzione delle caratteristiche
del prodotto/servizio
- Definizione del messaggio globale e dello style di immagine (aziendale e di prodotto) da
promuovere
- Formulazione delle indicazioni per la progettazione delle soluzioni creative
- Supporto tecnico alle funzioni di marketing nella selezione dei canali promozionali
- Individuazione degli elementi significativi per la definizione del brief di marketing
Prestazione attesa - Il lavoratore è in grado di:
- Definire le strategie di comunicazione e promozione aziendale, delineando lo stile comunicativo
(messaggio e immagine), a partire dagli obiettivi definiti nella strategia di marketing e sulla base
di un'analisi dei potenziali canali di comunicazione
- Formulare indicazioni per la progettazione di soluzioni creative della campagna di
comunicazione/promozione, provvedendo al corretto trasferimento di tutte le informazioni ai
professionisti della comunicazione (brief di marketing)
Esempi di ruolo:
- addetto ufficio stampa per le istituzioni
- consulente di immagine
- esperto in relazioni pubbliche e comunicazione d'impresa
- redattore ufficio relazioni con il pubblico
- responsabile ufficio stampa
Specialisti in risorse umane
Si occupano della selezione e del reclutamento del personale necessario, definiscono i criteri e i
programmi di sviluppo delle carriere, dei compensi e degli investimenti in formazione.
Area di attività: Gestione della selezione del personale
Competenze richieste:
- Definizione del piano di ricerca e reclutamento di nuovo personale sulla base degli input di
direzione
- Analisi delle candidature e dei curricula dei candidati
- Scelta e utilizzo dei canali di ricerca in base alla tipologia di ruoli da coprire e le professionalità da
selezionare
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- Conduzione di colloqui di approfondimento e selezione delle candidature
- Messa a punto e somministrazione di prove e test di valutazione per la selezione dei candidati
Prestazione attesa - Il lavoratore è in grado di:
- Programmare il reclutamento e la selezione sulla base delle caratteristiche delle posizioni mancanti
rilevate a seguito degli input della direzione, anche mediante dati disaggregati per genere e
indicatori di equità
- Disegnare ed attuare il piano di reclutamento, sulla base della tipologia dei ruoli da ricoprire,
individuando i canali di ricerca, raccogliendo e analizzando le candidature e i c.v., sulla base dei
principi di equità, inclusione e non discriminazione
- Valutare e selezionare le candidature, definendo preventivamente procedure eque, non
discriminatorie e trasparenti di valutazione, somministrando prove e test di selezione e
conducendo colloqui di approfondimento
Esempi di ruolo:
- analista orientatore
- cacciatore di teste
- consulente di carriera
LIVELLO 6
Al lavoratore inquadrato nel presente livello è richiesto di:
- essere in possesso di competenze tecniche, amministrative, commerciali o del personale,
comunque acquisite, al fine di realizzare gli obiettivi dell’azienda, svolgere con continuità compiti
di gestione, sovrintendenza, conduzione e controllo dei relativi sottoposti;
- avere la capacità di operare con specifica delega di poteri e di firma per i settori affidati, gestendo
le necessarie risorse e, nell’ambito delle funzioni delegate, assicurare l’efficienza e i risultati
dell’intera area di competenza;
- essere in grado di ricercare e creare in una dimensione strategica ed evolutiva;
- essere capace di concepire nuove conoscenze, metodi, prassi e procedure, mobilitando abilità
cognitive, relazionali, sociali e di attivazione esperte, necessarie a intercettare e rispondere alla
domanda di innovazione;
- avere la competenza di promuovere processi di innovazione e sviluppo strategico, prefigurando
scenari e soluzioni e valutandone i possibili effetti, in un contesto di avanguardia non
confrontabile con situazioni e contesti precedenti.
Nel Presente livello sono inquadrati i lavoratori che ricoprono le seguenti figure professionali:
● Organizzatori di eventi e di strutture sportive dopo 1 anni dall’assunzione
● Addetti alla gestione degli acquisti dopo 2 anni dall’assunzione
● Contabili dopo 1 anni dall’assunzione
● Dietisti dopo 2 anni dall’assunzione
● Fisioterapisti e assimilati dopo 2 anni dall’assunzione
● Tecnici web dopo 2 anni dall’assunzione
LIVELLO 5
65
Al lavoratore inquadrato nel presente livello è richiesto di:
- avere la capacità di gestire reti relazionali e interazioni sociali complesse, pianificare in una visione
sistemica;
- essere in grado di integrare e trasformare saperi, metodi, prassi e procedure, mobilitando abilità
cognitive, relazionali, sociali e di attivazione specializzate, necessarie per indirizzare scenari di
sviluppo;
- ideare e attuare nuove attività e procedure;
- avere la competenza di governare i processi di integrazione e trasformazione, elaborando le
strategie di attuazione e indirizzando lo sviluppo dei risultati e delle risorse, decidendo in modo
indipendente e indirizzando obiettivi e modalità di attuazione, in un contesto non determinato,
esposto a cambiamenti continui, di norma confrontabili rispetto a variabili note o soggette ad
innovazione.
Nel Presente livello sono inquadrati i lavoratori che ricoprono le seguenti figure professionali:
Organizzatori di eventi e di strutture sportive
Organizzano eventi e competizioni sportive; dirigono le attività sportive di palestre e di altre strutture.
Area di attività: Organizzazione di eventi e competizioni sportive
Competenze richieste:
- Pianificazione dell'evento sportivo
- Gestione dell'iter burocratico necessario all'ottenimento di eventuali permessi o autorizzazioni
per l'evento sportivo
- Cura delle relazioni con gli amministratori locali legati ad eventi sportivi
- Cura dei rapporti con le federazioni, associazioni e società sportive
- Individuazione e cura delle relazioni con gli sponsor
- Cura dei rapporti con il personale a supporto logistico
- Selezione e reclutamento del personale specializzato alla realizzazione dell'evento sportivo
(istruttori, arbitri, atleti, artisti, tecnici, consulenti, ecc.)
- Individuazione e coinvolgimento degli atleti
- Gestione del budget previsionale per l'evento sportivo
- Rendicontazione delle attività finanziate per l'evento sportivo
- Gestione delle attività di promozione e marketing dell'evento sportivo
- Gestione del risultato sportivo
Prestazione attesa - Il lavoratore è in grado di:
- Pianificare l’evento sportivo, a partire dalle informazioni raccolte nell'analisi di fattibilità,
individuando le modalità di attuazione e gestendo le pratiche burocratiche necessarie
- Gestire le relazioni con i soggetti (amministrazioni, federazioni, sponsor, supporto logistico, etc.)
interessati all’organizzazione e alla riuscita evento, in base al mailing predisposto, co- progettando
l'evento, o parti dell'evento, e raccogliendo manifestazioni di interesse e adesioni
- Reclutare il personale specializzato e gli atleti, in base alle specificità dell'evento sportivo da
realizzare, gestendo le attività di individuazione, selezione e coinvolgimento
- Gestire il budget dell’evento, controllando il raggiungimento degli obiettivi in termini economici-
finanziari, strategici e temporali e curandone la rendicontazione
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- Gestire le attività di comunicazione, a partire dagli interlocutori consolidati, individuando e
gestendo i canali promozionali per la presentazione dell’evento e per la diffusione dei risultati
post-evento
Esempi di ruolo:
- direttore di palestra
- manager di spettacoli sportivi
- organizzatore sportivo
- responsabile delle relazioni per le manifestazioni sportive
- superinterder
Contabili
Assistono gli specialisti ovvero applicano le procedure in materia di tenuta delle scritture contabili.
Area di attività: Redazione del bilancio d'esercizio e cura delle procedure amministrativo-contabili
Competenze richieste:
- Monitoraggio delle procedure amministrativo-contabili
- Organizzazione delle attività di rilevazione registrazione dei dati e tenuta libri
- Supporto alla formulazione del piano dei conti con la finalizzazione di Bilancio
- Elaborazione delle procedure per il trattamento dei dati amministrativi e contabili
- Gestione delle registrazioni contabili periodiche e delle registrazioni di chiusura di contabilità
annuale
- Gestione operativa delle attività di contabilità generale ed analitica
- Controllo della gestione del ciclo passivo, delle chiusure e riconciliazioni contabili
- Supporto e controllo sulla gestione del ciclo passivo, delle chiusure e delle riconciliazioni contabili
- Realizzazione delle procedure di calcolo degli utili o delle perdite di esercizio
- Redazione del bilancio d'esercizio e calcolo degli indici di bilancio e riclassificazione
Prestazione attesa - Il lavoratore è in grado di:
- Collaborare alla formulazione del piano dei conti, elaborando procedure per il trattamento dei
dati amministrativi, organizzando e monitorando le attività di rilevazione, registrazione e di tenuta
dei libri
- Gestire le procedure e le attività operative di contabilità generale ed analitica curando le rilevazioni
e le registrazioni periodiche e di chiusura della contabilità
- Redigere il bilancio d’esercizio effettuando il calcolo degli utili o delle perdite e provvedendo al
calcolo degli indici e alla riclassificazione del bilancio stesso
Esempi di ruolo:
- controlli contabili/analitica
- contabilità del personale/bilancio/fornitori/generale/gestionale/patrimoniale
● Esercenti di attività sportive dopo 1 anno dall’assunzione
● Addetti alla gestione degli acquisti dopo 1 anno dall’assunzione
● Addetti a funzioni di segreteria dopo 2 anni dall’assunzione
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● Addetti alla contabilità dopo 1 anno dall’assunzione
● Assistenti congressuali e fieristici dopo 2 anni dall’assunzione
● Dietisti dopo 1 anno dall’assunzione
● Fisioterapisti e assimilati dopo 1 anno dall’assunzione
● Tecnici web dopo 1 anno dall’assunzione
LIVELLO 4
Al lavoratore inquadrato nel presente livello è richiesto di:
- essere in grado di sintetizzare, di negoziare, di motivare e di progettare;
- avere le competenze e le capacità di trasferire in contesti lavorativi diversi i metodi, le prassi e le
procedure necessari per risolvere problemi complessi e imprevedibili;
- essere capace di attivarsi per portare a sintesi operativa le istanze di revisione e quelle di indirizzo,
attraverso soluzioni innovative e originali;
- avere la capacità di presidiare gli obiettivi e i processi di persone e gruppi, favorendo la gestione
corrente e la stabilità delle condizioni, decidendo in modo autonomo e negoziando obiettivi e
modalità di attuazione;
- operare in un contesto non determinato, esposto a cambiamenti imprevedibili.
Nel Presente livello sono inquadrati i lavoratori che ricoprono le seguenti figure professionali:
Dietisti
Sono competenti nelle attività finalizzate alla corretta applicazione dell'alimentazione e della nutrizione
ivi compresi gli aspetti educativi e di collaborazione all'attuazione delle politiche alimentari.
Area di attività: Trattamento nutrizionale e dietetico
Competenze richieste:
- Realizzazione della raccolta anamnestica del paziente nel trattamento nutrizionale e dietetico
- Rilevazione delle analisi cliniche e delle prescrizioni del medico per il trattamento nutrizionale e
dietetico
- Elaborazione della composizione di razioni alimentari atte a soddisfare i bisogni nutrizionali
- Pianificazione dell'organizzazione dei servizi di alimentazione di comunità di sani e di malati (es.
ospedali, mense, ecc.)
- Elaborazione di diete personalizzate (es. per intolleranze, post -operatori, trattamenti
farmacologici, patologie metaboliche, ecc.) per fasce di età specifiche (prima infanzia, età senile,
ecc.), sportive, ecc.
- Svolgimento del monitoraggio dell'andamento della dieta
- Esecuzione di ispezioni sulla qualità, preparazione, smistamento e somministrazione dei cibi nei
centri di ristorazione collettiva
- Realizzazione di interventi didattico -educativi e informativi finalizzati alla diffusione di principi
di alimentazione corretta
Esempi di ruolo:
- dietisti
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Fisioterapisti e assimilati
Svolgono, in via autonoma o in collaborazione con altre figure sanitarie, interventi di prevenzione, cura
e riabilitazione.
Area di attività: Trattamento Fisioterapico
Competenze richieste:
- Realizzazione della raccolta anamnestica del paziente nel trattamento fisioterapico
- Rilevazione della documentazione medica nel trattamento fisioterapico
- Valutazione funzionale del paziente nel trattamento fisioterapico
- Elaborazione del programma riabilitativo fisioterapico anche in équipe multidisciplinare volto al
superamento del bisogno di salute del paziente
- Esecuzione dell'attività terapeutica per la rieducazione funzionale delle disabilità motorie,
psicomotorie e cognitive (es. con terapie manuale, del movimento, strumentali, posturali,
occupazionali, ecc.)
- Monitoraggio dell'andamento del trattamento fisioterapico
- Realizzazione di interventi di prevenzione secondaria per le disabilità funzionali, motorie, ecc.
- Elaborazione di un'eventuale proposta al paziente dell'adozione di protesi o ausili
- Addestramento del paziente all'utilizzo e verifica dell'efficacia di protesi e ausili
- Verifica delle rispondenze della metodologia riabilitativa attuata agli obiettivi di recupero
funzionale
Esempi di ruolo:
- fisioterapista
- osteopata
Esercenti di attività sportive
Definiscono, pianificano, implementano e gestiscono le strategie e le politiche di palestre e di altri impianti
sportivi di piccole dimensioni.
Area di attività: Definizione e gestione dell'offerta di servizi sportivi
Competenze richieste:
- Analisi del bacino di utenza e dell’offerta di servizi disponibili sul territorio
- Definizione delle strategie di marketing per il lancio delle nuove attività e il rinnovo dei vecchi
servizi
- Pianificazione dell'offerta coerente con le potenzialità della struttura sportiva
- Ricerca e individuazione di sponsor coerenti con la tipologia di servizi erogati
- Organizzazione dei servizi di un impianto sportivo e coordinamento delle risorse
- Selezione del personale dei servizi sportivi
- Individuazione del fabbisogno di personale del servizio sportivo
- Sviluppo dei servizi sportivi in funzione dei bisogni dell’utenza
- Gestione delle attività di installazione e manutenzione delle attrezzature sportive
Prestazione attesa - Il lavoratore è in grado di:
- Assicurare l'idoneità di spazi e strutture e coordinarne l'accesso per l'espletamento delle attività
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sportive e ludico-motorie
- Attuare le procedure e gli adempimenti previsti dalla normativa in riferimento alle caratteristiche
sportive, igienico-sanitarie, di sicurezza dell'impianto e garantirne l'efficienza nel tempo
- Coordinamento delle risorse e organizzazione dei servizi sportivi
- Cura degli impianti e delle attrezzature sportive
- Direzione e coordinamento delle attività della struttura
- Effettuare l'organizzazione dei servizi di un impianto sportivo
- Effettuare la gestione del personale di un impianto sportivo
- Essere in grado di coordinare il personale della struttura sportiva
- Essere in grado di organizzare i servizi della struttura sportiva
- Gestione della manutenzione di impianti e attrezzature sportive
- Gestione delle risorse umane del gruppo squadra
- Gestione e coordinamento delle risorse umane
- Ideare, organizzare e implementare iniziative di comunicazione e di marketing
- Organizzare e pianificare la gestione degli adempimenti contabili, assicurativi, contrattuali e del
contenzioso, attuare le deliberazioni degli organi societari, nel rispetto delle normative di
riferimento
- Organizzare, coordinare e controllare le attività del personale in ottica di qualità e di
raggiungimento degli obiettivi richiesti
- Programmazione dell'offerta di attività sportive
- Supervisione sulla corretta applicazione delle regole di sicurezza e delle procedure di qualità
Esempi di ruolo:
- esercente di impianto sportivo
- esercente di palestra
- esercente di piscina
Addetti alla gestione degli acquisti
Supportano le attività amministrative per l'approvvigionamento, anche utilizzando le piattaforme
tecnologiche dedicate, di servizi, merci e materiali.
Area di attività: Gestione degli approvvigionamenti
Competenze richieste:
- Invio delle richieste di emissioni di offerta
- Emissione e archiviazione degli ordini di acquisto
- Invio degli ordini di acquisto merce al magazzino
- Controllo dello stato di avanzamento delle consegne
- Controllo della quantità e dello stato/qualità degli acquisti
- Cura dei rapporti con i fornitori
- Gestione dei casi di non conformità degli acquisti
Prestazione attesa - Il lavoratore è in grado di:
- Inviare ordini di acquisto al magazzino sulla base delle richieste ricevute, curando gli aspetti
documentali relativi all’emissione e all’archiviazione delle offerte e degli ordini
- Monitorare l’andamento degli acquisti, dal punto di vista quantitativo, qualitativo e delle cadenze
70
temporali, eventualmente apportando correzioni nei flussi programmati
- Curare il rapporto con i fornitori, gestendo i casi di non conformità degli acquisti
Esempi di ruolo:
- addetto all'acquisizione del materiale
- addetto all'ufficio acquisti
- impiegato addetto alla gestione degli acquisti
Addetti alla contabilità
Supportano, anche utilizzando appositi mezzi informatici, le operazioni di tenuta delle scritture contabili.
Area di attività: Realizzazione delle scritture e degli adempimenti fiscali e previdenziali ed
emissione/registrazione di documenti contabili
Competenze richieste:
- Aggiornamento delle scritture di contabilità generale e di contabilità analitica
- Aggiornamento delle scritture di contabilità di bilancio
- Realizzazione delle registrazioni relative alla contabilità clienti e fornitori
- Verifica e controllo della correttezza della documentazione amministrativa (fatture, ricevute
fiscali, ecc.)
- Casi esemplificativi e risorse a supporto della valutazione
- Gestione del sistema di emissione di fatture attive
- Registrazione e archiviazione delle fatture passive
- Gestione degli archivi amministrativi
- Esecuzione delle operazioni di calcolo amministrativo relative ai diversi adempimenti
- Evasione operativa degli adempimenti fiscali e previdenziali
Prestazione attesa - Il lavoratore è in grado di:
- Provvedere alla rilevazione dei dati ed alla registrazione contabile (generale ed analitica),
verificando la correttezza della documentazione amministrativa e dei dati raccolti
- Provvedere all’emissione e alla registrazione delle fatture attive e passive, curandone la corretta
archiviazione
- Effettuare l'evasione operativa degli adempimenti fiscali e previdenziali, effettuando le procedure
di calcolo, su indicazione di referenti esperti interni e/o esterni all'azienda
Esempi di ruolo:
- addetto alla fatturazione
- addetto alle scritture contabili
Tecnici web
Assistono i progettisti e analisti di applicazioni web sviluppando, configurando, gestendo, manutenendo
ed ottimizzando siti Internet, intranet e server web
Area di attività: Testing di sistemi IT
Competenze richieste
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- Definizione di protocolli e standard per le attività di testing
- Supervisione di processi di test di sistemi ICT
- Cura del flusso informativo tra il testing e altri soggetti coinvolti nel processo di produzione
- Casi esemplificativi e risorse a supporto della valutazione
- Organizzazione di piani di test di sistemi ICT
- Preparazione di test, di varia natura, di sistemi ICT (funzionali, di integrazione, di performance,
di usabilità, di accessibilità, di sicurezza, di resilienza, ecc.)
- Conduzione di test di componenti e sistemi ICT
- Analisi dei risultati dei test
- Cura del reporting e della documentazione dei test e dei relativi risultati
Prestazione attesa - Il lavoratore è in grado di:
- Predisporre procedure e standard interni per i processi di testing di varia tipologia, rispettando gli
standard esterni di riferimento
- Supervisionare processi di testing di sistemi ICT, garantendo il rispetto delle procedure e
assicurando il corretto afflusso di informazioni relative al testing ad altri soggetti coinvolti nella
produzione o nell’utilizzo (progettisti, manutentori, utenti, ecc.)
- Effettuare test di sistemi ICT nel rispetto delle procedure e degli standard di riferimento, avendo
precedentemente provveduto alla loro organizzazione, valutandone i risultati e predisponendo la
documentazione prevista
Esempi di ruolo:
- amministratore di siti web
- web master
● Assistenti congressuali e fieristici dopo 1 anno dall’assunzione
● Addetti a funzioni di segreteria dopo 1 anno dall’assunzione
● Addetti all'accoglienza e all'informazione nelle imprese dopo 2 anni dall’assunzione
● Centralinisti dopo 2 anni dall’assunzione
LIVELLO 3
Al lavoratore inquadrato nel presente livello è richiesto di:
- avere la capacità di risolvere problemi e di cooperare in modalità multitasking;
- essere in grado di applicare una gamma di saperi, metodi, prassi e procedure, materiali e strumenti,
per risolvere problemi e provvedere così al conseguimento degli obiettivi;
- avere la competenza di assicurare la conformità dei risultati e di individuare le modalità di
realizzazione più adeguate, essere in grado di coordinare e di integrare le attività e i risultati anche
di altri, partecipando al processo decisionale e attuativ o, in un contesto di norma prevedibile,
soggetto a cambiamenti imprevisti.
- operare in un contesto stabile ma caratterizzato anche da situazioni mutevoli che richiedono una
modifica del proprio operato;
- possedere nozioni di base avanzata, arricchite da conoscenze pratiche.
Nel presente livello sono inquadrati i lavoratori che ricoprono le seguenti figure professionali:
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Assistenti congressuali e fieristici
Ricevono e assistono i clienti nelle manifestazioni congressuali e fieristiche, intervenendo per garantire il
rapido svolgimento delle azioni in situazioni di emergenza.
Area di attività: Assistenza e supporto in eventi fieristici e congressuali
Competenze richieste:
- Accoglienza dei partecipanti (es. accompagnamento presso le postazioni, fornitura di
informazioni, distribuzione opuscoli, ecc.)
- Assistenza nei coffee- break
- Assistenza nell'allestimento dei locali
- Inoltro delle richieste dei partecipanti al personale addetto
- Comunicazione agli organizzatori di eventuali criticità
Prestazione attesa - Il lavoratore è in grado di:
- Fornire attività di assistenza agli espositori ed ai partecipanti, curando le relazioni durante le
attività di allestimento, accoglienza, tempo libero
- Trattare le richieste dei partecipanti e gli eventuali reclami e criticità, inoltrando le diverse istanze
al personale competente
Esempi di ruolo:
- hostess/steward di terra
- hostess/steward di impianti sportivi
Addetti a funzioni di segreteria
Supportano le attività di un ufficio organizzando riunioni, viaggi, appuntamenti e contatti.
Area di attività: Cura delle funzioni di segreteria
Competenze richieste:
- Gestione dell'agenda (contatti, appuntamenti, scadenze, ecc.) delle funzioni direttive di
riferimento
- Gestione delle pratiche riferite al personale (missioni,straordinari, richieste di ferie, malattie, ecc.)
- Gestione e filtro delle comunicazioni scritte o telefoniche indirizzate alle funzioni direttive di
riferimento
- Cura della revisione e della battitura di testi e documenti
- Cura della trasmissione delle informazioni o comunicazioni tra vari uffici o soggetti
- Organizzazione di riunioni, assemblee o viaggi di lavoro del personale (prenotazione biglietti di
viaggio, sale riunioni, alberghi, ristoranti, ecc.)
- Predisposizione e realizzazione di comunicazioni o lettere di convocazione
- Supporto operativo all'organizzazione di conferenze stampa o eventi agli uffici stampa e di
relazione con il pubblico
Prestazione attesa - Il lavoratore è in grado di:
- Gestire un'agenda di lavoro, organizzando l'impiego del tempo, in particolare per quanto riguarda
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gli impegni per conto terzi
- Trattare la documentazione a supporto di attività amministrativo contabili riferite al personale,
registrando i dati del caso e compilando la documentazione di riferimento (moduli rimborsi spese,
conteggio ferie, malattie, ecc.)
- Gestire il processo informativo, attraverso la comunicazione scritta, in presenza o telefonica,
filtrando e trasmettendo messaggi, curando i rapporti con interlocutori interni ed esterni
all'azienda
- Realizzare gli adempimenti connessi allo svolgimento ed al buon andamento di eventi, riunioni,
assemblee e viaggi di lavoro, fornendo supporto nelle attività di comunicazione ed organizzazione
Esempi di ruolo:
- addetto a mansioni d'ordine di segreteria/semplici di segreteria
- addetto alla preparazione degli originali
- addetto alla rassegna stampa
- addetto alla segreteria
- addetto alle bozze
- addetto all'ufficio stampa
- applicato di segreteria
- impiegato addetto alla revisione di originali o bozze
- segretaria
● Centralinisti dopo 1 anno dall’assunzione
● Addetti all'accoglienza e all'informazione nelle imprese dopo 1 anno dall’assunzione
● Personale non qualificato addetto alla cura degli animali dopo 1 anno dall’assunzione
● Personale addetto ai servizi di custodia dopo 1 anno dall’assunzione
LIVELLO 2
Al lavoratore inquadrato nel presente livello è richiesto di:
- avere la capacità di analizzare, valutare, comunicare e gestire le criticità;
- essere in grado di applicare un’ampia gamma di metodi, prassi, procedure e strumenti, in modo
consapevole e selettivo al fine di garantire, anche attraverso soluzioni tecniche non convenzionali,
la conformità degli obiettivi conseguiti in proprio e da altre risorse;
- essere in grado di identificare e programmare interventi di revisione e sviluppo, identificando le
decisioni e concorrendo al processo attuativo,
- operare in un contesto determinato, complesso ed esposto a cambiamenti ricorrenti e imprevisti.
Nel presente livello sono inquadrati i lavoratori che ricoprono le seguenti figure professionali:
Personale non qualificato addetto alla cura degli animali
Svolgono attività manuali non qualificate di cura degli animali, mantengono puliti i luoghi di allevamento
e alimentano manualmente le mangiatoie.
Area di attività: Conduzione dell'allevamento
Competenze richieste:
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- Cura dell'alimentazione degli animali
- Controllo dello stato di salute degli animali
- Controllo dei parametri di fertilità degli animali
- Controllo parametri tecnico-operativi delle macchine automatizzate (es. robot di mungitura, robot
per la preparazione della razione alimentare)
- Custodia e sorveglianza degli animali
- Realizzazione delle operazioni di pulizia degli animali
- Pulizia e igienizzazione degli allevamenti all'aperto
- Realizzazione delle operazioni di lavaggio, detersione e sanificazione di macchine, impianti e locali
- Smaltimento delle acque reflue e dei rifiuti organici in base alle norme sulla tutela ambientale
- Manutenzione ordinaria di macchine e attrezzature
- Avvicinamento e familiarizzazione con l'animale
- Adozione di comportamenti finalizzati alla conquista della fiducia dell'animale
Prestazione attesa - Il lavoratore è in grado di:
- Gestire operativamente gli allevamenti, somministrando le razioni alimentari e controllando lo
stato di salute e fertilità degli animali, nonché i parametri tecnico -operativi delle macchine
automatizzate
- Custodire e vigilare gli allevamenti, in base alle mansioni affidate e nel rispetto dei protocolli
vigenti e delle norme igienico-sanitarie, approntando l’equipaggiamento necessario, provvedendo
alla pulizia degli animali, delle aree, dei locali e degli im pianti di allevamento, occupandosi della
manutenzione ordinaria delle macchine e attrezzature impiegate, nonché provvedendo allo
smaltimento delle acque reflue e dei rifiuti organici
- Gestire la fase di imprinting dell'animale adottando comportamenti che ne facilitino
l'avvicinamento, il maneggiamento e la conquista della sua fiducia, abituandolo progressivamente
alla presenza umana
Esempi di ruolo:
- addetto alle stalle
- custode di animali
- fatutto di stalla
- foraggiatore di animali
- garzone di stalla
- groom
- guardacavalli
- stalliere
Personale addetto ai servizi di custodia
Custodiscono impianti e vigilano sugli accessi.
Area di attività: Realizzazione delle attività di vigilanza e sicurezza
Competenze richieste
- Svolgimento delle attività di vigilanza di beni mobili ed immobili presso aziende pubbliche e
private
- Esecuzione di controlli specifici e supporto alle attività ispettive e ai sopralluoghi
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- Applicazione delle procedure previste per l'ingresso alle strutture sorvegliate di visitatori (richiesta
documenti, compilazione moduli, rilascio di badge d'ingresso,ecc.)
- Ricezione di segnalazioni o richieste di intervento e realizzazione di attività di pronto intervento
nel rispetto delle procedure previste
- Gestione delle dotazioni e dei sistemi di sicurezza (video sorveglianza, controllo varchi, ecc.)
- Redazione di rapporti e compilazione di documenti di servizio
Prestazione attesa - Il lavoratore è in grado di:
- Effettuare attività di vigilanza e controllo di beni mobili, immobili e gestione degli accessi a
strutture sorvegliate, utilizzando anche dispositivi specifici, seguendo le procedure previste e
segnalando alle autorità preposte le anomalie riscontrate
- Produrre rapporti e compilare documenti di servizio, al fine di rendere tracciabile l’attività svolta
e/o di fornire prove alle autorità preposte, utilizzando format e risorse informatiche dedicate
Esempi di ruolo:
- custode
- custode anche di magazzino
- portiere di azienda
- caddie, caddie master
Centralinisti
Ricevono le chiamate dall'esterno e le smistano agli uffici o alle persone interessate dell'impresa o
dell'organizzazione.
Area di attività: Gestione delle attività di centralino e accoglienza
Competenze richieste:
- Rilascio di informazioni e assistenza agli interlocutori in presenza e/o in remoto
- Ricezione e smistamento delle telefonate
- Ricezione e recapito di messaggi
- Ricerca di numeri telefonici
- Aggiornamento degli archivi telefonici
- Verifica delle credenziali per l'autorizzazione a chiamate in uscita
Prestazione attesa - Il lavoratore è in grado di:
- Curare la comunicazione e l’assistenza in presenza e/o in remoto, filtrando e trasmettendo
telefonate e messaggi
- Effettuare attività di gestione delle informazioni, curando l’aggiornamento degli archivi telefonici,
ricercando e verificando i dati necessari
Esempi di ruolo:
- centralinista telefonico
- operatore di commutazione telefonica
Addetti all'accoglienza e all'informazione nelle imprese
Ricevono il pubblico, anche in modalità telematica, nel momento del contatto con l'impresa o
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l'organizzazione, assistendolo nella corretta compilazione della modulistica necessaria ad avviare
procedure amministrative o rispetto alle sue esigenze o richieste.
Area di attività: Accoglienza di visitatori e promozione dell'offerta sportiva
Competenze richieste:
- Accoglienza e assistenza al cliente
- Gestione della relazione con il cliente attraverso l'uso professionale della lingua nazionale e
straniera
- Gestione delle relazioni informative, promozionali e commerciali (solo biglietteria) con i clienti
- Gestione delle procedure di prenotazione di servizi turistici, visite, biglietteria, ecc.
- Svolgimento delle attività di supporto funzionali alla fruizione da parte del cliente delle
opportunità e dei servizi turistici disponibili
- Raccolta, selezione, catalogazione delle informazioni turistiche
- Rilevamento della customer satisfaction
Prestazione attesa - Il lavoratore è in grado di:
- Assistere il cliente nella fruizione delle opportunità e dei servizi turistici disponibili, impiegando
uno stile comunicativo appropriato alla relazione (anche in lingua straniera), individuando
soluzioni e proposte di prodotto/servizio corrispondenti alle richieste espresse, effettuando le
prenotazioni e le procedure previste per l'acquisto dei biglietti
- Curare i sistemi integrati di informazione (bacheche informative fisiche e virtuali), ricercando e
catalogando le fonti informative turistiche e provvedendo all'aggiornamento costante
- Rilevare il grado di soddisfazione della clientela utilizzando appositi strumenti di rilevazione
(schede predefinite, sistemi web based ecc.) e traducendo i feedback ottenuti in elementi di
maggiore accessibilità e fruibilità del servizio erogato
Esempi di ruolo:
- addetto ai reclami
- addetto al customer service
- addetto all'accettazione
- addetto all'accoglienza clienti
- addetto all'assistenza agli utenti
- addetto allo sportello informazioni
● Personale non qualificato addetto alla manutenzione del verde dopo 1 anno dall’assunzione
● Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia di uffici ed esercizi commerciali
dopo 1 anno dall’assunzione
● Uscieri e professioni assimilate dopo 1 anno dall’assunzione
● Autisti di veicoli per trasporto di persone dopo 1 anno dall’assunzione
LIVELLO 1
Al lavoratore inquadrato nel presente livello è richiesto di:
- possedere conoscenze di base, finalizzate a eseguire un semplice compito in sequenze
diversificate;
77
- essere consapevole del ruolo e partecipare ai processi;
- avere la capacità di saper collaborare, con orientamento al risultato;
- essere in grado di utilizzare saperi, materiali e strumenti per eseguire i compiti assegnati secondo
criteri prestabiliti, assicurando, sotto supervisione, la conformità delle attività svolte;
- operare in un contesto stabile, noto e strutturato con un numero limitato di situazioni
diversificate.
In questo livello sono inquadrati i lavoratori che ricoprono le seguenti figure professionali:
Personale non qualificato addetto alla manutenzione del verde
Eseguono lavori manuali non qualificati nella cura e manutenzione dei campi sportivi, dei campi da
golf ecc.
Area di attività: Cura e manutenzione di aree verdi, parchi e giardini
Competenze richieste:
- Taglio erba eseguito secondo le modalità previste (es. con o senza raccolta, metodo mulching,
trinciatura, ecc.)
- Irrigazione di essenze arboree, arbustive e prato, mediante impianto irriguo automatizzato
(programmazione) o manualmente al bisogno
- Esecuzione delle operazioni di concimazione a piante, arbusti, prato, mediante l'impiego di
prodotti adeguati
- Preservazione di piante, arbusti e prato da agenti patogeni, fitofagi e climatici mediante l'utilizzo
di presidi fitosanitari autorizzati
- Potatura di piante arbustive a seconda della forma di allevamento e sesto di impianto
- Potatura di piante arboree (alto fusto) con l’ausilio di mezzi elevatori (piattaforma) o in tree
climbing
- Raccolta del materiale vegetale di risulta e successivo conferimento in luoghi autorizzati allo
smaltimento/recupero
- Esecuzione delle operazioni di manutenzione di macchinari, attrezzature, impianti di irrigazione
- Verifica di stabilità delle alberature mediante le metodologie diagnostiche più avanzate e più
adatte alle circostanze riscontrate (V .T.A.,protocollo S.I.A. ecc)
Prestazione attesa - Il lavoratore è in grado di:
- Curare le aree verdi, parchi e giardini, eseguendo le operazioni di irrigazione, sfalcio e potatura,
realizzando la concimazione e tutte le attività connesse alla tutela dagli agenti patogeni,
occupandosi della manutenzione ordinaria delle macchine e attrezzature impiegate
- Verificare la stabilità delle alberature, effettuando sopralluoghi e applicando le metodologie
diagnostiche più adeguate
Esempi di ruolo:
- addetto alla manutenzione del verde
- tagliaerba
- addetto al rifacimento di campi sportivi
- green keeper
78
Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia di uffici ed esercizi commerciali
Mantengono puliti e in ordine gli ambienti di imprese, organizzazioni, enti pubblici ed esercizi
commerciali.
Area di attività: Realizzazione delle attività di pulizia, disinfestazione e sanificazione
Competenze richieste:
- Approntamento dell'equipaggiamento e degli strumenti per la pulizia degli spazi e degli ambienti
- Realizzazione delle attività di pulizia
- Mantenimento delle condizioni di igiene, decoro e sicurezza degli ambienti
- Allestimento e riordino degli spazi e degli ambienti
- Valutazione delle condizioni di intervento nelle operazioni di disinfestazione
- Individuazione dei prodotti e delle tecniche più funzionali rispetto alle caratteristiche degli
organismi bersaglio e dei vincoli sanitari e ambientali
- Realizzazione delle attività di disinfestazione attraverso tecniche manuali o con l'ausilio di
attrezzature
- Realizzazione delle attività di sanificazione
Prestazione attesa - Il lavoratore è in grado di:
- Svolgere le attività di pulizia nel rispetto delle procedure previste e delle condizioni di igiene e
sicurezza, approntando l’equipaggiamento e riordinando gli spazi
- Compiere interventi di disinfestazione, nel rispetto delle procedure previste e delle condizioni
di igiene e sicurezza, individuando le tecniche, le attrezzature ed i prodotti funzionali agli
organismi bersaglio
- Svolgere le attività di sanificazione nel rispetto delle procedure previste e delle condizioni di
igiene e sicurezza, approntando l’equipaggiamento e riordinando gli spazi
Esempi di ruolo:
- addetto alle pulizie di interni
- addetto alle pulizie nelle palestre
Uscieri e professioni assimilate
Eseguono attività di accoglienza, fornendo informazioni e indirizzando il pubblico verso il servizio o
ufficio richiesto.
Area di attività: Realizzazione dei servizi di portineria
Competenze richieste:
- Accoglimento dei visitatori e rilascio di informazioni
- Indirizzamento dei visitatori verso i servizi o gli uffici richiesti
- Accettazione delle notifiche e dei materiali postali o indirizzamento ai servizi e agli uffici di
riferimento
- Distribuzione dei materiali ai diversi servizi e uffici
- Apertura e chiusura dei locali dell'immobile
- Sorveglianza e custodia degli spazi verdi
- Svolgimento delle attività di controllo degli ingressi
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- Supporto e collaborazione alle attività di vigilanza
Prestazione attesa - Il lavoratore è in grado di:
- Eseguire attività di accoglienza, fornendo informazioni e indirizzando il pubblico verso il
servizio o ufficio richiesto
- Effettuare attività di accettazione e distribuzione posta o materiali, indirizzandoli ai servizi o
uffici di riferimento
- Compiere le operazioni di apertura, chiusura, vigilanza e controllo dei luoghi interessati,
adottando un comportamento conforme alle indicazioni normative vigenti ed alle procedure
operative interne, contattando, in caso di necessità, le Autorità locali competenti
Esempi di ruolo:
- fattorino di piano
- usciere
Autisti di veicoli per trasporto di persone
Conducono il veicolo nel rispetto delle norme applicabili, verificando preventivamente le sue condizioni
funzionali e curandone la manutenzione ordinaria.
Area di attività: Trasporto di persone su taxi, auto e navette
Competenze richieste:
- Guida del veicolo nel rispetto delle norme di sicurezza
- Manutenzione ordinaria del mezzo
- Verifica delle condizioni ottimali e di sicurezza del mezzo di trasporto
- Supporto alla salita e discesa dei passeggeri
- Carico e scarico dei bagagli dei clienti
- Riscossione degli importi per il servizio erogato con conseguente emissione di fatture e ricevute
fiscali
- Cura dei rapporti con la centrale di smistamento
- Redazione di rapporti sul lavoro giornaliero
Prestazione attesa - Il lavoratore è in grado di:
- Condurre il veicolo nel rispetto delle norme applicabili, verificando preventivamente le sue
condizioni funzionali e curandone la manutenzione ordinaria
- Gestire la relazione di servizio con i clienti, curando il carico/scarico dei bagagli, l’emissione
dei documenti contabili e l’incasso del relativo compenso
- Gestire le relazioni con la centrale di smistamento, curando le comunicazioni e predisponendo
la reportistica dei servizi svolti
Esempi di ruolo:
- autista privato
- conducente di furgoncino per il trasporto di passeggeri
80
Classificazione giuridica e inquadramento professionale
La classificazione giuridica, l’articolazione professionale e l’inquadramento retributivo dei lavoratori
rientranti nel campo di applicazione della presente sezione avvengono sulla base del ruolo professionale
e delle mansioni che il lavoratore è chiamato a svolgere.
A tal fine le parti concordano e approvano il quadro di classificazione, esemplificazione e articolazione
nei livelli di professionalità che viene riportato in calce alla presente sezione.
In tale quadro, per ciascuna figura professionale sono indicati:
- denominazione del ruolo professionale ricoperto e il relativo codice delle professioni;
- descrizione delle mansioni;
- gli esempi di ruolo;
- la categoria legale e l’articolazione della figura professionale nei livelli di professionalità.
In caso di articolazione di una figura su più livelli di professionalità, si intende che uno stesso ruolo
professionale può essere svolto a un diverso e crescente grado di competenza, responsabilità e autonomia.
81
Profili professionali lavoratori area amministrativo-gestionale e dei
servizi
Figura
professionale
Mansioni
Esempi di ruoli
Categoria/livello di
inquadramento
8.3.2.2.0
Personale non
qualificato addetto
alla cura degli
animali
Le professioni classificate in questa
unità svolgono attività manuali non
qualificate di cura degli animali,
mantengono puliti i luoghi di
allevamento, alimentano
manualmente le mangiatoie,
accompagnano al pascolo il bestiame,
lo custodiscono nei luoghi di
ricovero, raccolgono manualmente e
conservano i prodotti
dell'allevamento.
addetto alle stalle;
custode di animali;
fatutto di stalla;
foraggiatore di animali;
garzone di stalla;
groom;
guardacavalli;
stalliere
Operai
Liv. 2 Liv. 3
8.3.1.2.0
Personale non
qualificato addetto
alla manutenzione
del verde
Le professioni classificate in questa
unità eseguono lavori manuali non
qualificati nella cura di piante, fiori o
alberi in parchi pubblici o giardini
privati; vangano e irrigano il terreno,
mantengono pulite le aiuole, le
diserbano manualmente dalle piante
infestanti, spostano attrezzi, caricano
e scaricano i mezzi che li trasportano.
addetto alla manutenzione del
verde;
addetto alla manutenzione di
aree verdi;
manutentore di parchi;
tagliaerba;
addetto al rifacimento di
campi sportivi;
green keeper
Operai
Liv. 1 Liv. 2
8.1.6.1.2
Personale addetto ai
servizi di custodia
custodiscono impianti, vigilano sugli
accessi, garantiscono il rispetto dei
regolamenti, prevengono danni o
manomissioni segnalando eventuali
trasgressioni o situazioni anomale
custode;
portiere di azienda
Operai
Liv. 2 Liv. 3
8.1.4.3.0
Personale non
qualificato addetto
ai servizi di pulizia
di uffici ed esercizi
commerciali
Le professioni classificate in questa
unità mantengono puliti e in ordine
gli ambienti di imprese,
organizzazioni ed esercizi
commerciali.
addetto alle pulizie di interni;
addetto alle pulizie negli
stabili;
addetto alle pulizie negli
uffici;
addetto alle pulizie nelle
palestre;
lavascale;
lavavetri;
pulitore di locali;
pulitore di vetri;
addetto alle pulizie con uso e
conduzione di mezzi
meccanici semoventi;
Operai
Liv. 1 Liv. 2
82
Figura
professionale
Mansioni
Esempi di ruoli
Categoria/livello di
inquadramento
addetto alle pulizie anche con
mezzi meccanici;
8.1.2.1.0
Uscieri e professioni
assimilate
accolgono clienti o visitatori presso
imprese o organizzazioni,
indirizzandoli verso gli uffici di
destinazione, fornendo loro
indicazioni su come arrivarci;
ricevono e distribuiscono documenti,
materiali e pacchi fra gli uffici o
all'esterno; notificano ufficialmente
documenti a persone, imprese,
organizzazioni o istituzioni
accusandone ricevuta
fattorino di piano;
usciere;
usciere di ufficio;
usciere ricevitore postale
Operai
Liv. 1 Liv. 2
7.4.2.1.0
Autisti di veicoli per
trasporto di persone
Le professioni comprese in questa
unità conducono motocicli,
autoveicoli, furgoni, navette,
autoambulanze e altri veicoli leggeri
per il trasporto di persone, bagagli o
assimilati, dotati di motore a
combustione interna o ad energia
elettrica, ne effettuano il carico, lo
scarico ed il rifornimento, facilitano
la salita e la discesa dei passeggeri,
gestiscono le relazioni economiche
ed informative con gli stessi, agendo
nel rispetto delle caratteristiche
meccaniche del mezzo, delle
condizioni viarie e delle norme
applicabili.
autista privato;
chauffeur;
conducente di furgoncino
per il trasporto di passeggeri;
conducente di veicolo a due
ruote;
conduttore di navetta;
motocarrozzista;
conducente di automezzi e
motobarche;
conducente di motobarca;
conducente di motofurgone
Operai
Liv. 1 Liv. 2
5.4.1.1.4
Esercenti di attività
sportive
Le professioni comprese in questa
unità definiscono, pianificano,
implementano e gestiscono le
strategie e le politiche di palestre e di
altri impianti sportivi di piccole
dimensioni; valutano i risultati
dell'attività; negoziano con i fornitori
e i clienti, programmano e
controllano l'uso efficiente delle
risorse; reclutano personale e
definiscono i processi di innovazione
organizzativa e gestionale. Sono
direttamente impegnati
esercente di impianto
sportivo;
esercente di palestra;
esercente di piscina
Impiegati
Liv. 4 Liv. 5
83
Figura
professionale
Mansioni
Esempi di ruoli
Categoria/livello di
inquadramento
nell'accogliere, assistere, informare e
consigliare gli avventori.
5.2.3.1.3
Assistenti
congressuali e
fieristici
Le professioni comprese in questa
unità ricevono e assistono i clienti
nelle manifestazioni congressuali e
fieristiche, intervengono per garantire
il rapido svolgimento delle azioni in
situazioni di emergenza.
hostess/steward di terra;
hostess/steward di impianti
sportivi;
coordinatore di hostess e
steward di impianto sportivo
Impiegati
Liv. 3 Liv. 4 Liv. 5
4.3.2.1.0
Addetti alla
contabilità
supportano, anche utilizzando
appositi mezzi informatici, le
operazioni di tenuta delle scritture
contabili annotando le operazioni,
compilando e archiviando la relativa
documentazione, eseguendo calcoli e
operazioni di verifica
addetto alla fatturazione;
addetto alle scritture
contabili;
fatturista;
primanotista;
primanotista d’ordine;
primo notopista
Impiegati
Liv. 4 Liv. 5
4.3.1.1.0
Addetti alla gestione
degli acquisti
supportano le attività amministrative
per l'approvvigionamento, anche
utilizzando le piattaforme
tecnologiche dedicate, di servizi,
merci e materiali, eseguono riscontri
fra le giacenze di magazzino e gli
standard di deposito fissati,
raccolgono i prezzi sul mercato dei
servizi, delle merci e dei materiali di
cui rifornirsi, seguono le procedure
di acquisto e di consegna, raccolgono
le richieste dei diversi uffici e settori
dell'impresa o dell'organizzazione,
distribuiscono, documentandone le
consegne, merci e materiali secondo
necessità e richieste
addetto all'acquisizione del
materiale;
addetto all'ufficio acquisti;
impiegato addetto alla
gestione degli acquisti
Impiegati
Liv. 4 Liv. 5 Liv. 6
4.2.2.3.0
Centralinisti
ricevono le chiamate dall'esterno e le
smistano agli uffici o alle persone
interessate dell'impresa o
dell'organizzazione
centralinista telefonico;
operatore di commutazione
telefonica
Impiegati
Liv. 2 Liv. 3 Liv. 4
84
Figura
professionale
Mansioni
Esempi di ruoli
Categoria/livello di
inquadramento
4.2.2.1.0
Addetti
all'accoglienza e
all'informazione
nelle imprese
ricevono il pubblico, anche in
modalità telematica, nel momento
del contatto con l'impresa o
l'organizzazione, assistendolo nella
corretta compilazione della
modulistica necessaria ad avviare
procedure amministrative o rispetto
alle sue esigenze o richieste
addetto ai reclami;
addetto al customer service;
addetto all'accettazione;
addetto all'accoglienza clienti;
addetto all'assistenza agli
utenti;
addetto allo sportello
informazioni
Impiegati
Liv. 2 Liv. 3 Liv. 4
4.1.1.1.0
Addetti a funzioni di
segreteria
supportano le attività di un ufficio
organizzando riunioni, viaggi di
lavoro, appuntamenti e contatti,
dattiloscrivendo e inoltrando
disposizioni verbali e appunti,
attivando ed eseguendo le procedure
burocratiche necessarie al
funzionamento delle attività e dei
processi cui l'ufficio stesso è
preposto e alla circolazione
dell'informazione e della
documentazione tra i vari uffici;
predispongono la documentazione e
svolgono compiti di supporto
operativo necessari alla attività degli
uffici stampa e di relazione con il
pubblico
addetto a mansioni d'ordine
di segreteria; / semplici di
segreteria;
addetto alla preparazione
degli originali;
addetto alla rassegna stampa;
addetto alla segreteria;
addetto alle bozze;
addetto all'ufficio stampa;
applicato di segreteria;
impiegato addetto alla
revisione di originali o bozze;
segretaria
Impiegati
Liv. 3 Liv. 4 Liv. 5
3.3.1.2.1
Contabili
assistono gli specialisti ovvero
applicano le procedure in materia di
tenuta delle scritture contabili di
società o di organizzazioni,
analizzano, classificano e registrano
le operazioni contabili e le poste di
bilancio; interpretano e valutano i
conti, redigono i bilanci, attendono a
procedure ed adempimenti fiscali;
redigono paghe, compensi e
versamenti contributivi. L'esercizio
delle professioni di Consulente del
lavoro, Revisore legale, Esperto
contabile e Ragioniere
commercialista e regolamentato dalle
leggi dello Stato
controlli contabili; / analitica;
contabilità del personale;
contabilità di bilancio;
contabilità fornitori;
contabilità generale;
contabilità gestionale;
contabilità patrimoniale;
contabilità salari;
contabile clienti;
contabile di magazzino;
determinatore di costi;
esperto contabile
Impiegati
Liv. 5 Liv. 6
3.3.1.1.1
Segretari
amministrativi e
tecnici degli affari
generali
forniscono servizi amministrativi di
livello elevato eseguendo ricerche
documentaristiche, preparando
rapporti informativi, redigendo
verbali di riunioni, gestendo richieste
di informazioni, minutando
corrispondenza, accogliendo visite,
organizzando e schedulando incontri
e conferenze
capo segretario di azienda;
responsabile servizi generali e
di segreteria;
segretario di direzione/di
servizio/di sezione;
coordinatore area o settore
Impiegati
Liv. 7
85
Figura
professionale
Mansioni
Esempi di ruoli
Categoria/livello di
inquadramento
3.2.1.4.5
Dietisti
Le professioni comprese in questa
unità sono competenti nelle attività
finalizzate alla corretta applicazione
dell'alimentazione e della nutrizione
ivi compresi gli aspetti educativi e di
collaborazione all'attuazione delle
politiche alimentari. Organizzano e
coordinano le attività specifiche
relative all'alimentazione in generale e
alla dietetica in particolare;
collaborano con gli organi preposti
alla tutela dell'aspetto igienico
sanitario del servizio di
alimentazione; elaborano, formulano
ed attuano le diete prescritte dal
medico e ne controllano l'accettabilità
da parte del paziente; collaborano
con altre figure al trattamento
multidisciplinare dei disturbi del
comportamento alimentare; studiano
ed elaborano la composizione di
razioni alimentari atte a soddisfare i
bisogni nutrizionali di gruppi di
popolazione e pianificano
l'organizzazione dei servizi di
alimentazione di comunità di sani e di
malati; svolgono attività didattico-
educativa e di informazione
finalizzate alla diffusione di principi
di alimentazione corretta, tale da
consentire il recupero e il
mantenimento di un buono stato di
salute del singolo, di collettività e di
gruppi di popolazione. L'esercizio
della professione di Dietista e
regolamentata dalle leggi dello Stato.
dietista
Impiegati
Liv. 4 Liv. 5 Liv. 6
3.1.2.3.0
Tecnici web
assistono i progettisti e analisti di
applicazioni web sviluppando,
configurando, gestendo,
manutenendo ed ottimizzando siti
internet, intranet e server web
amministratore di siti web;
web master
Impiegati
Liv. 4 Liv. 5 Liv. 6
86
Figura
professionale
Mansioni
Esempi di ruoli
Categoria/livello di
inquadramento
3.2.1.2.2
Fisioterapisti e
assimilati
Le professioni comprese in questa
unità svolgono, in via autonoma o in
collaborazione con altre figure
sanitarie, interventi di prevenzione,
cura e riabilitazione nelle aree della
motricità, delle funzioni corticali
superiori, e di quelle viscerali
conseguenti a eventi patologici a
eziologia congenita od acquisita. In
riferimento alla diagnosi ed alle
prescrizioni del medico, nell'ambito
delle loro competenze, elaborano,
anche in équipe multidisciplinare, la
definizione del programma di
riabilitazione volto all'individuazione
ed al superamento del bisogno di
salute del disabile; praticano
autonomamente attività terapeutica
per la rieducazione funzionale delle
disabilità motorie, psicomotorie e
cognitive utilizzando terapie fisiche,
manuali, massoterapiche e
occupazionali; propongono
l'adozione di protesi ed ausili, ne
addestrano all'uso e ne verificano
l'efficacia; verificano le rispondenze
della metodologia riabilitativa attuata
agli obiettivi di recupero funzionale.
L'esercizio della professione di
Fisioterapista è regolamentata dalle
leggi dello Stato.
fisioterapista;
osteopata
Impiegati
Liv. 4 Liv. 5 Liv. 6
2.5.4.1.3
Redattori di testi per
la pubblicità
redigono testi informativi e
pubblicitari di beni e servizi da
diffondere a mezzo stampa,
radiotelevisione e altri mezzi di
comunicazione mediatica
copywriter;
creatore e redattore di testi
pubblicitari;
redattore testi pubblicitari;
storyteller
Impiegati
Liv. 7
2.5.1.6.0
Specialisti delle
relazioni pubbliche,
dell'immagine e
professioni
assimilate
promuovono le relazioni pubbliche e
l'immagine di un'impresa o di
un'organizzazione, scrivendo testi,
selezionando e diffondendo
materiale pubblicistico favorevole,
organizzando e sponsorizzando
eventi di particolare importanza e
visibilità, attività benefiche a favore
della popolazione e attività similari
non direttamente collegate alla
promozione pubblicitaria
addetto ufficio stampa per le
istituzioni;
consulente di immagine;
esperto in relazioni pubbliche
e comunicazione d'impresa;
redattore ufficio relazioni con
il pubblico;
responsabile ufficio stampa;
addetto ai media durante le
manifestazioni sportive
Impiegati
Liv. 7
87
Figura
professionale
Mansioni
Esempi di ruoli
Categoria/livello di
inquadramento
2.5.1.3.1
Specialisti in risorse
umane
si occupano della selezione e del
reclutamento del personale
necessario, definiscono i criteri e i
programmi di sviluppo delle carriere,
dei compensi e degli investimenti in
formazione
analista orientatore;
cacciatore di teste;
consulente di carriera
Impiegati
Liv. 7