CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 37571/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2020 della Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 25 febbraio 2020, la Corte di appello di Bologna, respingendo il gravame proposto dall'odierno ricorrente, ne ha confermato la condanna alla pena di anni uno di reclusione per il reato di cui all'art. 4 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, per aver indicato elementi passivi inesistenti nella dichiarazione annuale relativa all'imposta IVA, derivandone un'evasione d'imposta superiore alle soglie di punibilità. 2. Avverso la sentenza, a mezzo del difensore fiduciario, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con il primo motivo, il vizio di motivazione in ordine alla doglianza proposta con il gravame, con cui si lamentava l'omessa valutazione critica dei criteri di accertamento induttivo utilizzati dagli organi accertatori per determinare l'imposta asseritamente evasa. Anche con memoria contenente motivi aggiunti datata 22 luglio u.s., il ricorrente lamenta, in particolare, che, pur essendo stati ritenuti congrui i costi indicati nella dichiarazione e pur essendo stati gli stessi valutati ai fini della determinazione dell'imposta sui redditi, di essi non si era illogicamente tenuto conto ai fini IVA in base al mero rilievo che non fossero stati documentati (ciò che peraltro era stato dovuto alla cessazione della società ed al mancato ricevimento, da parte dell'imputato suo legale rappresentante, della richiesta di informazioni avanzata dall'Agenzia delle Entrate). Non vi era dunque prova della sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato. 3. Con il secondo motivo di ricorso si deducono violazione della legge penale e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, esclusa sull'illogico - e anche inesatto - rilievo che l'evasione aveva superato di circa tre volte la soglia di punibilità e che la giurisprudenza di legittimità aveva riconosciuto compatibile con l'applicazione dell'istituto ai reati tributari un superamento della soglia del 4%. 4. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta l'omessa motivazione sulla doglianza proposta con il gravame di merito per contestare l'eccessività della pena inflitta. [OSCURATO:PERSONA]' 1. Il primo motivo di ricorso è infondato, poiché i giudici di merito hanno adeguatamente argomentato la sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato ritenuto e la doglianza svolta dal ricorrente non coglie nel segno. Ed invero, ai fini della configurabilità dei reati in materia di IVA, la determinazione della base imponibile, e della relativa imposta evasa, deve avvenire solo sulla base dei costi effettivamente documentati, non rilevando l'eventuale sussistenza di costi non documentati, mentre è possibile tenere conto di questi ultimi nelle ipotesi di reati concernenti le imposte dirette (Sez. 3, n. 53980 del 16/07/2018, Tirozzi, Rv. 274564, nella cui condivisibile motivazione si osserva che l'imposta sul valore aggiunto è collocata in un sistema chiuso di rilevanza sovranazionale, che prevede la tracciabilità di tutte le fatture, attive e passive, emesse nei traffici commerciali, a nulla rilevando l'eventuale sussistenza di costi effettivi non registrati che, invece, possono essere considerati con riferimento alle imposte dirette, non vincolate al rispetto di stringenti oneri documentali). Pertanto, non è affatto illogico aver - doverosamente - considerato i presumibili costi non documentati sostenuti dall'impresa ai fini del calcolo dell'imposta sui redditi, ma non anche ai fini dell'IVA dovuta. In sostanza, da quanto è dato comprendere dalle conformi sentenze di merito e dal ricorso, a fronte di fatture attive che determinavano l'obbligo del contribuente di versare l'imposta sul valore aggiunto incassata, la società rappresentata dall'imputato aveva in dichiarazione indicato - e portato in compensazione - VIVA connessa ad acquisti per i quali non era stata fornita alcuna documentazione, né in sede di accertamento tributario, né in sede processuale. Le ragioni di tale mancata documentazione - quantomeno nella fase processuale - non risultano essere state specificamente sottoposte al vaglio dei giudici di merito (né sono state in questa sede indicate), sicché del tutto logicamente se ne è dedotta l'insussistenza, con la conseguente integrazione degli elementi oggettivo e soggettivo del reato, senza che rilevi l'evocato tema dell'accertamento induttivo dell'imposta evasa. Per quanto detto, infatti, non si tratta di accertamento induttivo, ma di semplice presa d'atto dell'insussistenza di un'IVA deducibile, con conseguente fittizia indicazione, a quei fini, degli elementi passivi d'imposta, matematicamente calcolati in base all'aliquota prevista per i costi dedotti ed in alcun modo documentati con regolari fatture passive. Del tutto irrilevante, poi, è la notazione, contenuta nella memoria con cui stati dedotti motivi aggiunti, sulla provata corresponsione di retribuzioni ai lavoratori dipendenti, essendo noto che si tratta di costi non soggetti ad IVA. 2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e perché proposto per ragioni non consentite.Nell'affermare che l'imposta nella specie evasa, pari a 184.513,00 euro, fosse superiore di quasi il triplo alla soglia di punibilità stabilita dalla legge, la sentenza impugnata ha evidentemente fatto riferimento al limite del 10% degli elementi attivi indicati nella dichiarazione (elementi nella specie pari a 724.953 euro). Quanto all'ulteriore soglia di punibilità prevista con riguardo al quantum dell'imposta evasa, il superamento rispetto al più favorevole limite vigente all'epoca dei fatti (150.000 euro) è nella specie pari ad oltre il 20%, sicché non è certo illogica l'attestazione circa il "non irrilevante scarto tra importo evaso e soglia di punibilità" attestato nella sentenza impugnata e comunque ritenuto incompatibile con quella particolare tenuità del fatto richiesta per l'applicazione dell'invocata causa di non punibilità secondo la casistica relativa ai reati tributari richiamata in sentenza (dove si fa ad es. riferimento ad un caso in cui l'istituto ha trovato applicazione a fronte del superamento del 4% della soglia di punibilità). Ed invero, è consolidato l'orientamento giusta il quale, nei reati fiscali, la causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. è applicabile laddove la omissione abbia riguardato un ammontare di poco superiore alla soglia di punibilità, in ragione del fatto che il grado di offensività che fonda il reato è stato valutato dal legislatore nella determinazione della soglia di rilevanza penale (Sez. 3, n. 12906 del 13/11/2018, dep. 2019, Canella, Rv. 276546; Sez. 3, n. 58442 del 02/10/2018, Colzani, Rv. 275458; Sez. 3, n. 13218 del 20/11/2015, dep. 2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266570). La sentenza, dunque, ha fatto buon governo del richiamato principio di diritto e ha reso una valutazione di merito non illogicamente motivata sulla non esiguità del danno e pertanto non suscettibile di essere censurata in questa sede. 3. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. - Richiamando i criteri di cui all'art. 133 cod. pen., la pena base è stata determinata dal primo giudice - e mantenuta dalla Corte territoriale - in anni uno e mesi sei di reclusione, vale a dire in termini leggermente superiori al minimo ed inferiori alla media edittale. La doglianza al proposito mossa è dunque inammissibile posto che la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito (Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197) e può essere censurata in sede di legittimità soltanto sul piano del soddisfacimento dell'obbligo di motivazione, per assolvere il quale, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv.256197). Il generico ricorso, del resto, non indica quali favorevoli elementi di valutazione addotti con il gravame non sarebbero stati considerati dalla sentenza impugnata. 4. Il ricorso, complessivamente infondato, va pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual