CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 33773/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso straordinario ex art. 625-bis, cod. proc. pen., proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (CT) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] per la correzione dell'errore di fatto contenuto nella sentenza n. 39774 del 07/05/2022 della Seconda sezione penale della Corte di Cassazione; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]:ore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso; uditi i difensori del ricorrente, avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Attraverso il proprio difensore e procuratore speciale, [OSCURATO:PERSONA] avanza ricorso straordinario per errore di fatto, a norma dell'art. 625.-bis, cod. proc. pen., avverso la sentenza della Seconda sezione penale di questa Corte n. 39774 del 7 maggio 2022, che ne ha rigettato il ricorso contro la sentenza della Corte di appello di Bologna del 17 dicembre 2020, con la quale era stata confermata la sua colpevolezza per i delitti di estorsione aggravata e simulazione di reato. 2. Il ricorso in disamina lamenta, in altrettanti motivi, due errori di fatto in cui sarebbe incorsa la Corte di cassazione in detta sentenza. 2.1. Il primo attiene al motivo di ricorso che riguardava la violazione dell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen., per avere la Corte d'appello erroneamente giudicato tardivi i motivi aggiunti di gravame e non aver, quindi, motivato sugli stessi. La Corte di cassazione ha dichiarato l'infondatezza della doglianza, rilevando che essa «non specifica[va] la decisività dei motivi nuovi di appello... [né] quali ulteriori e rilevanti questioni gli stessi avanzavano, limitandosi a rappresentare l'avvenuta proposizione di istanze di rinnovazione istruttoria senza però che le stesse siano in alcun modo specificate nel loro contenuto». Deduce la difesa che, in tal modo, il giudice di legittimità ha comunque implicitamente riconosciuto la tempestività dei motivi d'appello aggiunti e, già solo per questo, avrebbe dovuto rilevare il vizio di motivazione della sentenza d'appello sugli stessi, conseguentemente annullandola. Inoltre, il ricorrente indica specificamente gli elementi di prova di cui aveva chiesto in quella sede l'acquisizione, e le circostanze che attraverso di essi intendeva provare, rilevando come tali contenuti fossero stati compiutamente illustrati sia nei ridetti motivi d'appello ulteriori, sia in quelli successivi del ricorso per cassazione. 2.2. Il secondo errore di fatto consisterebbe nell'avere la Corte di cassazione respinto il ricorso, e quindi confermato la condanna per il delitto di estorsione aggravato a norma dell'art. 629, secondo comma, in relazione all'art. 628, terzo comma, nn. 1) e 3), cod. pen., sebbene al Cannizzo non fosse stata contestata anche la partecipazione ad associazione mafiosa ed egli avesse commesso il fatto in concorso solamente con due soggetti e non con almeno altre cinque persone. 3. Ha depositato memoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'inammissibilità del ricorso. 4. Il ricorso è inammissibile. 5. In tema di ricorso straordinario, è configurabile un errore di fatto solamente qualora la causa dell'errore sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva: non anche quando la decisione abbia comunque contenuto valutativo, potendo ravvisarsi, in tal caso, semmai un errore di giudizio, che però, in quanto tale, è escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625- bis, cod. proc. pen. (per tutte: Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686). 6. Nello specifico, la Corte di cassazione, nella parte in cui ha escluso la decisività dei nuovi motivi d'appello, anzitutto non ne ha implicitamente riconosciuto la tempestività, ma si è limitata a rilevare che, a prescindere da quest'ultima, la relativa doglianza comunque non poteva essere ammessa, poiché aspecifica. In ogni caso, risulta di palmare evidenza come tale statuizione della Corte sia il prodotto di una valutazione di tipo giuridico, aliena da qualsiasi errore percettivo relativo agli atti del processo, e perciò non sindacabile con il presente rimedio straordinario. 7. Anche il secondo motivo di ricorso non può essere ammesso. Non soltanto, infatti, esso lamenta la configurabilità di alcune circostanze aggravanti sulla base di profili di fatto, di diritto ed in rito (con riferimento ai termini esatti dell'imputazione), che evidentemente esulano del tutto dall'ambito dell'errore percettivo del giudicante; ma, ancor prima, deduce una questione che, con l'originario ricorso per cassazione, non era stata neppure sollevata e che, ovviamente, non sarebbe stata neppure rilevabile d'ufficio dalla Corte di legittimità: la quale, dunque, evidentemente non può essere caduta in alcun errore su un punto sottratto al suo giudizio. 8. L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente — ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. — la condanna del proponente a sostenere le spese del procedimento ed a versare una somma in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta C p>"2 somma, considerando la palese inconsistenza delle doglianze, va fissata in tremila Ce> C•40 < euro. P.Q.M. (:2 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ii ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d