CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 maggio 2023
Cassazione n. 30404/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 903/2023 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo di condanna per il reato di furto aggravato; Rilevato che il primo motivo di ricorso — con cui il ricorrente contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità - è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), cod. proc. pen., deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata (cfr. pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata) e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; Rilevato che il secondo motivo di ricorso - con cui il ricorrente contesta il giudizio di comparazione fra opposte circostanze - è inammissibile sia perché, benché con riferimento al trattamento sanzionatorio in generale, la Corte distrettuale ha valorizzato in malam partem degli indicatori personali che hanno guidato la quantificazione della pena; sia perché il motivo di appello su cui la doglianza si innesta si risolveva nella mera richiesta di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti, preceduta da considerazioni del tutto generiche, donde il motivo di appello era geneticamente inammissibile e la Corte territoriale poteva non prenderlo in considerazione, trattandosi di un'ipotesi riconducibile ad una causa di inammissibilità originaria del gravame di merito. I motivi generici, infatti, restano colpiti dalla sanzione di inammissibilità anche quando la sentenza del giudice dell'impugnazione non pronuncia in concreto tale sanzione, donde il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi così viziati in radice non può essere oggetto, a pena di inammissibilità, di ricorso per cassazione (Sez. 5, n. 44201 del 29/09/2022, Testa, Rv. 283808; Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, dep. 2015, Botta, Rv. 262700; Sez. 1, n. 7096 del 20/01/1986, Ferrara, Rv. 173343). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eurci tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 maggio 2023 Il Consigliere estensor