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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 02286/2026

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di Asti.

Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale del riesame di Asti confermava parzialmente il decreto di sequestro emesso dal GIP presso il medesimo Tribunale nei confronti, tra gli altri, di [OSCURATO:PERSONA], indagato, in concorso con altri, per il reato di cui all'art. 256, comma 1 lett. a), b), e c) e comma 3 del d.

Igs. 152/2006.

Avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale del riesame, di conferma del provvedimento di sequestro preventivo del furgone cassonato, t.to [OSCURATO:TARGA], di proprietà del ricorrente, questi propone ricorso (come chiaramente precisato a pagina 3, secondo periodo), affidato a due motivi.

Con il primo motivo il ricorrente censura violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 125 e 321 del medesimo codice, nonché all'art. 256, commi 1 e 2 del d.

Igs. 256 del 2006, sotto il profilo della mera apparenza di motivazione in ordine al fumus del reato.

Con tale motivo, in particolare, dopo aver premesso talune ritenute asimmetrie sia procedurali che relative ad aspetti fattuali (luogo di ritrovamento del furgone, circostanza del rinvenimento di rifiuti all'atto del sequestro), deduce l'insussistenza del fumus del reato, in ragione della circostanza che il furgone era stato visto transitare con un carico di rifiuti ma che non vi fosse evidenza che a guidarlo fosse il ricorrente o altro soggetto identificato, censurando pertanto l'attribuibilità al [OSCURATO:PERSONA] del fatto oggetto della provvisoria incolpazione.

Con il secondo motivo deduce violazione di legge e nullità tanto del provvedimento genetico quanto dell'ordinanza del GIP, per insussistenza della motivazione sul periculum quanto al sequestro preventivo dell'automezzo finalizzato alla confisca, e violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 125 e 321, comma 1, del medesimo codice, sotto il profilo della insussistenza del periculum per il sequestro preventivo irnpeditivo.

In particolare, si deduce che il GIP aveva disposto sequestro preventivo finalizzato alla confisca benché non richiesto per tale ragione dal PM che, invece, ne aveva formalizzato istanza a soli fini impeditivi, censurando altresì che il riesame non avesse fornito valida motivazione in ordine al periculum, essendosi limitato a fare riferimento alle esigenze cautelari correlate alla reiterazione delle condotte ed all'aggravamento delle conseguenze del reato in ipotesi di restituzione, oltre a richiamare la previsione normativa di confisca obbligatoria di cui all'art. 259 del d.

Igs. 152/2006.

La Procura Generale, in persona del sostituto procuratore [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.Con memoria in data 4 dicembre il difensore del ricorrente ha trasmesso il provvedimento di dissequestro emesso, tra gli altri, in favore del [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse, in ragione dell'intervenuto dissequestro del bene oggetto del provvedimento ablatorio impugnato con ricorso per cassazione.

A fronte, infatti, dell'avvenuta restituzione del bene, alcun effetto favorevole al ricorrente potrebbe conseguire neppure all'eventuale accoglimento del ricorso proposto (sul punto, Sez. 4, n. 26903 del 21/06/2006, Sosio, Rv. 234817 - 01, e Sez. 3, n. 49847 del 13/10/2016 (dep. 24/11/2016) non massimata): ciò in applicazione del consolidato orientamento di questa Corte per il quale l'interesse che, ex art. 568, comma 4 cod. proc. pen. costituisce condizione di ammissibilità dell'impugnazione, deve essere attuale e concreto, e, nella materia delle impugnazioni di provvedimenti cautelari reali, la revoca del sequestro preventivo fa venir meno l'interesse all'impugnazione perché l'eventuale decisione favorevole sul gravame non ha alcuna influenza all'interno del procedimento e al di fuori di esso.

2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500 in favore della Cassa delle Ammende.

Così è deciso, 18/12

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di Asti. Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale del riesame di Asti confermava parzialmente il decreto di sequestro emesso dal GIP presso il medesimo Tribunale nei confronti, tra gli altri, di [OSCURATO:PERSONA], indagato, in concorso con altri, per il reato di cui all'art. 256, comma 1 lett. a), b), e c) e comma 3 del d. Igs. 152/2006. Avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale del riesame, di conferma del provvedimento di sequestro preventivo del furgone cassonato, t.to [OSCURATO:TARGA], di proprietà del ricorrente, questi propone ricorso (come chiaramente precisato a pagina 3, secondo periodo), affidato a due motivi. Con il primo motivo il ricorrente censura violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 125 e 321 del medesimo codice, nonché all'art. 256, commi 1 e 2 del d. Igs. 256 del 2006, sotto il profilo della mera apparenza di motivazione in ordine al fumus del reato. Con tale motivo, in particolare, dopo aver premesso talune ritenute asimmetrie sia procedurali che relative ad aspetti fattuali (luogo di ritrovamento del furgone, circostanza del rinvenimento di rifiuti all'atto del sequestro), deduce l'insussistenza del fumus del reato, in ragione della circostanza che il furgone era stato visto transitare con un carico di rifiuti ma che non vi fosse evidenza che a guidarlo fosse il ricorrente o altro soggetto identificato, censurando pertanto l'attribuibilità al [OSCURATO:PERSONA] del fatto oggetto della provvisoria incolpazione. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e nullità tanto del provvedimento genetico quanto dell'ordinanza del GIP, per insussistenza della motivazione sul periculum quanto al sequestro preventivo dell'automezzo finalizzato alla confisca, e violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 125 e 321, comma 1, del medesimo codice, sotto il profilo della insussistenza del periculum per il sequestro preventivo irnpeditivo. In particolare, si deduce che il GIP aveva disposto sequestro preventivo finalizzato alla confisca benché non richiesto per tale ragione dal PM che, invece, ne aveva formalizzato istanza a soli fini impeditivi, censurando altresì che il riesame non avesse fornito valida motivazione in ordine al periculum, essendosi limitato a fare riferimento alle esigenze cautelari correlate alla reiterazione delle condotte ed all'aggravamento delle conseguenze del reato in ipotesi di restituzione, oltre a richiamare la previsione normativa di confisca obbligatoria di cui all'art. 259 del d. Igs. 152/2006. La Procura Generale, in persona del sostituto procuratore [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.Con memoria in data 4 dicembre il difensore del ricorrente ha trasmesso il provvedimento di dissequestro emesso, tra gli altri, in favore del [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse, in ragione dell'intervenuto dissequestro del bene oggetto del provvedimento ablatorio impugnato con ricorso per cassazione. A fronte, infatti, dell'avvenuta restituzione del bene, alcun effetto favorevole al ricorrente potrebbe conseguire neppure all'eventuale accoglimento del ricorso proposto (sul punto, Sez. 4, n. 26903 del 21/06/2006, Sosio, Rv. 234817 - 01, e Sez. 3, n. 49847 del 13/10/2016 (dep. 24/11/2016) non massimata): ciò in applicazione del consolidato orientamento di questa Corte per il quale l'interesse che, ex art. 568, comma 4 cod. proc. pen. costituisce condizione di ammissibilità dell'impugnazione, deve essere attuale e concreto, e, nella materia delle impugnazioni di provvedimenti cautelari reali, la revoca del sequestro preventivo fa venir meno l'interesse all'impugnazione perché l'eventuale decisione favorevole sul gravame non ha alcuna influenza all'interno del procedimento e al di fuori di esso. 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500 in favore della Cassa delle Ammende. Così è deciso, 18/12
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