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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 39169/2022

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to la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Ce) il 25 giugno 1974; avverso la sentenza n. 3082/21 della Corte di appello di Napoli del 6 aprile 2021; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli ha, con sentenza pronunziata in data 6 aprile 2021 - in parziale riforma della precedente decisione con la quale, in data 20 settembre 2018, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in esito a giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati a lui contestati e consistenti nell'avvenuta violazione, nella esecuzione di un unico disegno criminoso, dell'art. 73, commi 1 e 4, del dPR n. 309 del 1990, per avere egli detenuto (come accertato a seguito di un controllo effettuato dalle forze dell'ordine dopo che l'imputato era stato avvicinato mentre si trovava a stazionare nei pressi di un locale pubblico, avendo parcheggiato poco distante la propria autovettura) con modalità evidentemente funzionali ad un successivo spaccio, nel taschino dei pantaloni dal medesimo indossati, all'interno di un pacchetto di fazzoletti di carta, n. 9 involucri contenenti sostanza stupefacente del tipo cocaina per gr 2,75, pari a gr 2,13 di principio attivo, idonea alla preparazione di n. 14,15 dosi medie singole, e, all'interno della sua autovettura e della abitazione, una significativa quantità di sostanza stupefacente del tipo hashish, suddivisa in "stecchette" e "panetti", avente un peso lordo complessivo superiore a gr 400, contenente principio attivo pari a gr 62,67, idoneo alla preparazione di n. 817 dosi medie singole, ed aveva, conseguentemente condannato l'imputato alla pena di anni 3 e mesi 8 di reclusione ed euro 6.000,00 di multa - confermato l'affermazione della penale responsabilità del Consalvo in ordine ai fatti a lui contestati (salva, come vedremo, la valutazione sulla contestata continuazione) ma, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019 con la quale è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 73 del dPR n. 309 del 1990 nella parte in cui determinava in anni 8 di reclusione, anzichè in 6 anni, il minimo edittale per la violazione della previsione di cui al comma 1 della disposizione citata, ha rideterminato la pena a lui inflitta, ribadita la concessione delle circostanze attenuanti generiche, in anni 2 e mesi 8 di reclusione ed euro 12.000,00 di multa, revocando, altresì le pene accessorie a suo tempo irrogate.

Avverso la predetta sentenza ha interposto ricorso per cassazione la difesa del ricorrente, lamentando il fatto che non fosse stata riconosciuta nella fattispecie la ipotesi delittuosa del comma 5 dell'art. 73 del dPR n. 309 del 1990. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato e, pertanto, lo stesso deve essere rigettato.E' bene chiarire che la difesa del ricorrente, impugnando solamente la qualificazione del fatto contestato complessivamente operata dal giudice del gravame non in termini di lieve entità ha, per un verso, prestato acquiescenza alla circostanza che il giudice del gravame abbia determinato la pena pecuniaria nella misura di euro 12.000,00 di multa, laddove il Tribunale la aveva determinata in euro 6.000,00 di multa, così come nulla ha rilevato in ordine al fatto che in sede di gravame la pena sia stata determinata in misura unitaria, senza tenere conto del fatto che fosse stata contestata la continuazione fra i reati di cui all'art. 73, comma 1 e di cui all'art. 73, comma IV, del dPR n. 309 del 1990.

Fatto questo rilievo, e considerato che la mancata impugnazione della sentenza in relazione all'aumento della sola pena pecuniaria, a fronte, peraltro, della riduzione della pena detentiva, esime questa Corte dall'esaminare il problema relativo all'eventuale violazione, nella fattispecie, della regola del divieto di reformatio in pejus, posto che, non essendo in questione un profilo di possibile illegittimità comportante la illegalità della pena, la stessa non sarebbe, in ogni caso, rilevabile d'ufficio, osserva, altresì, il Collegio che, per effetto della unitaria valutazione del fatto di reato operata dalla Corte territoriale che non ha scisso (come sarebbe stato invece più corretto) le condotte delittuose poste in essere dal Consalvo in due distinti reati, l'uno avente ad oggetto la detenzione a fine di spaccio della sostanza stupefacente del tipo cocaina, e l'altro, verosimilmente caratterizzato a sua volta, per come i fatti vengono descritti nel capo di imputazione, dalla continuazione interna fra la detenzione domiciliare e quella relativa alla sostanza portata all'esterno della abitazione del prevenuto, alla detenzione a fine di spaccio della sostanza del tipo hashish, la valutazione sulla qualificabilità o meno della condotta complessivamente posta in essere dal Consalvo è stata, coerentemente con la premessa dettata dalla ritenuta unicità della rilevanza penale della stessa, operata dalla Corte di merito, conformemente a quanto in precedenza fatto dal Tribunale, tenendo conto della articolata complessità di essa.

Che la Corte partenopea abbia ritenuto i fatti posti in essere come espressivi di un unico reato e non di più reati in continuazione fra loro è evidenziato dal fatto che, oltre a non avere fatto alcun riferimento al regime della continuazione, la Corte di Napoli ha determinato la pena nel minimo edittale, applicando poi direttamente ad essa, senza alcun aumento ex art. 81, cpv, cod. pen., la diminuzione per le circostanze attenuanti generiche e quella per la scelta del rito.[OSCURATO:PERSONA] la quale la Corte territoriale ha, in termini pienamente soddisfacenti sia sotto il profilo della logicità ed esaustività della motivazione che sotto il profilo della conformità alla legge della decisione assunta, rilevato che, pur consapevole del fatto che di per sé la pluralità delle sostanze stupefacenti detenute non è fattore ostativo alla qualificabilità della condotta in termini di lieve entità (si veda, infatti: Corte di cassazione, Sezioni unite penali, 9 novembre 2018, n. 51063), tuttavia il caso in esame, tenuto conto degli indici forniti dallo stesso art. 73, comma 5 del citato dPR n. 309 del 1990, cioè i mezzi, le modalità e le circostanze dell'azione nonché qualità e quantità della sostanza interessata, esulava rispetto alla ipotesi di lieve entità, trattandosi di un compendio, in particolare riferito all'hashish, di non trascurabile entità, e, per quanto riguarda la cocaina di elevato grado di purezza, detenuto in termini di non occasionalità del fine di spaccio, come evidenziabile dalla solo parziale provvista portata all'esterno della abitazione dell'imputato, essendo, evidentemente, la restante parte destinata ad ulteriori sortite.

Il ricorso deve, conclusivamente essere rigettato ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.

PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Ce) il 25 giugno 1974; avverso la sentenza n. 3082/21 della Corte di appello di Napoli del 6 aprile 2021; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli ha, con sentenza pronunziata in data 6 aprile 2021 - in parziale riforma della precedente decisione con la quale, in data 20 settembre 2018, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in esito a giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati a lui contestati e consistenti nell'avvenuta violazione, nella esecuzione di un unico disegno criminoso, dell'art. 73, commi 1 e 4, del dPR n. 309 del 1990, per avere egli detenuto (come accertato a seguito di un controllo effettuato dalle forze dell'ordine dopo che l'imputato era stato avvicinato mentre si trovava a stazionare nei pressi di un locale pubblico, avendo parcheggiato poco distante la propria autovettura) con modalità evidentemente funzionali ad un successivo spaccio, nel taschino dei pantaloni dal medesimo indossati, all'interno di un pacchetto di fazzoletti di carta, n. 9 involucri contenenti sostanza stupefacente del tipo cocaina per gr 2,75, pari a gr 2,13 di principio attivo, idonea alla preparazione di n. 14,15 dosi medie singole, e, all'interno della sua autovettura e della abitazione, una significativa quantità di sostanza stupefacente del tipo hashish, suddivisa in "stecchette" e "panetti", avente un peso lordo complessivo superiore a gr 400, contenente principio attivo pari a gr 62,67, idoneo alla preparazione di n. 817 dosi medie singole, ed aveva, conseguentemente condannato l'imputato alla pena di anni 3 e mesi 8 di reclusione ed euro 6.000,00 di multa - confermato l'affermazione della penale responsabilità del Consalvo in ordine ai fatti a lui contestati (salva, come vedremo, la valutazione sulla contestata continuazione) ma, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019 con la quale è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 73 del dPR n. 309 del 1990 nella parte in cui determinava in anni 8 di reclusione, anzichè in 6 anni, il minimo edittale per la violazione della previsione di cui al comma 1 della disposizione citata, ha rideterminato la pena a lui inflitta, ribadita la concessione delle circostanze attenuanti generiche, in anni 2 e mesi 8 di reclusione ed euro 12.000,00 di multa, revocando, altresì le pene accessorie a suo tempo irrogate. Avverso la predetta sentenza ha interposto ricorso per cassazione la difesa del ricorrente, lamentando il fatto che non fosse stata riconosciuta nella fattispecie la ipotesi delittuosa del comma 5 dell'art. 73 del dPR n. 309 del 1990. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato e, pertanto, lo stesso deve essere rigettato.E' bene chiarire che la difesa del ricorrente, impugnando solamente la qualificazione del fatto contestato complessivamente operata dal giudice del gravame non in termini di lieve entità ha, per un verso, prestato acquiescenza alla circostanza che il giudice del gravame abbia determinato la pena pecuniaria nella misura di euro 12.000,00 di multa, laddove il Tribunale la aveva determinata in euro 6.000,00 di multa, così come nulla ha rilevato in ordine al fatto che in sede di gravame la pena sia stata determinata in misura unitaria, senza tenere conto del fatto che fosse stata contestata la continuazione fra i reati di cui all'art. 73, comma 1 e di cui all'art. 73, comma IV, del dPR n. 309 del 1990. Fatto questo rilievo, e considerato che la mancata impugnazione della sentenza in relazione all'aumento della sola pena pecuniaria, a fronte, peraltro, della riduzione della pena detentiva, esime questa Corte dall'esaminare il problema relativo all'eventuale violazione, nella fattispecie, della regola del divieto di reformatio in pejus, posto che, non essendo in questione un profilo di possibile illegittimità comportante la illegalità della pena, la stessa non sarebbe, in ogni caso, rilevabile d'ufficio, osserva, altresì, il Collegio che, per effetto della unitaria valutazione del fatto di reato operata dalla Corte territoriale che non ha scisso (come sarebbe stato invece più corretto) le condotte delittuose poste in essere dal Consalvo in due distinti reati, l'uno avente ad oggetto la detenzione a fine di spaccio della sostanza stupefacente del tipo cocaina, e l'altro, verosimilmente caratterizzato a sua volta, per come i fatti vengono descritti nel capo di imputazione, dalla continuazione interna fra la detenzione domiciliare e quella relativa alla sostanza portata all'esterno della abitazione del prevenuto, alla detenzione a fine di spaccio della sostanza del tipo hashish, la valutazione sulla qualificabilità o meno della condotta complessivamente posta in essere dal Consalvo è stata, coerentemente con la premessa dettata dalla ritenuta unicità della rilevanza penale della stessa, operata dalla Corte di merito, conformemente a quanto in precedenza fatto dal Tribunale, tenendo conto della articolata complessità di essa. Che la Corte partenopea abbia ritenuto i fatti posti in essere come espressivi di un unico reato e non di più reati in continuazione fra loro è evidenziato dal fatto che, oltre a non avere fatto alcun riferimento al regime della continuazione, la Corte di Napoli ha determinato la pena nel minimo edittale, applicando poi direttamente ad essa, senza alcun aumento ex art. 81, cpv, cod. pen., la diminuzione per le circostanze attenuanti generiche e quella per la scelta del rito.[OSCURATO:PERSONA] la quale la Corte territoriale ha, in termini pienamente soddisfacenti sia sotto il profilo della logicità ed esaustività della motivazione che sotto il profilo della conformità alla legge della decisione assunta, rilevato che, pur consapevole del fatto che di per sé la pluralità delle sostanze stupefacenti detenute non è fattore ostativo alla qualificabilità della condotta in termini di lieve entità (si veda, infatti: Corte di cassazione, Sezioni unite penali, 9 novembre 2018, n. 51063), tuttavia il caso in esame, tenuto conto degli indici forniti dallo stesso art. 73, comma 5 del citato dPR n. 309 del 1990, cioè i mezzi, le modalità e le circostanze dell'azione nonché qualità e quantità della sostanza interessata, esulava rispetto alla ipotesi di lieve entità, trattandosi di un compendio, in particolare riferito all'hashish, di non trascurabile entità, e, per quanto riguarda la cocaina di elevato grado di purezza, detenuto in termini di non occasionalità del fine di spaccio, come evidenziabile dalla solo parziale provvista portata all'esterno della abitazione dell'imputato, essendo, evidentemente, la restante parte destinata ad ulteriori sortite. Il ricorso deve, conclusivamente essere rigettato ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali. PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così
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