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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 marzo 2023

Cassazione n. 11047/2023

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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 14467/2017proposto da: MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA,in persona del Ministro pro tempore , domiciliato ope legis in [OSCURATO:PERSONA] N. 12 presso gli uffici dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, dalla quale è rappresentato e difeso -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato - avverso la sentenza n. 245/2016 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], pubblicata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G. n. 58 /2015 ; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. la Corte d’Appello di Ancona, adita daAlessandro Scarpetti, ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale diAscoli [OSCURATO:PERSONA] della scuola Reiterazione contratti a tempo determinato Risarcimento danni Parità di trattamento nelle condizioni di impiego Prescrizione R.G.N.14467/2017 Cron.

Rep.

Ud.14/03/2023 - CC che aveva rigettato tutte le domande, formulate nei confronti del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, e ha condannato il MIUR al pagamento delle differenze retributive conseguenti al riconoscimento, ai fini della progressione stipendiale, dell’anzianità di servizio maturata sulla base dei contratti a tempo determinato succedutesi tra le parti nonché al risarcimento dei danni, quantificati ex art. 32 della legge n. 183/2010, in misura pari a sei mensilità e mezza dell’ultima retribuzione globale di fatto percepita;

2. la Corte territoriale, per quel che in questa sede ancora rileva, ha evidenziato che: a) la conversione del rapporto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato è impedita dal divieto di cui all’art. 36 del d.lgs. n. 165/2001; b) il mancato riconoscimento dell’anzianità di servizio ai fini dell’attribuzione degli «scatti di anzianità» contrasta con il principio di non discriminazione nelle condizioni di impiego sancito dalla clausola 4 dell’[OSCURATO:PERSONA] allegato alla direttiva 1999/70/CE e, pertanto, il differenziale retributivo deve essere riconosciuto a titolo risarcitorio, nei limiti della prescrizione decennale; c) la sistematica reiterazione del contratto a termine per coprire cattedre o posti vacanti integra un abuso da sanzionare ai sensi della clausola 5 del richiamato [OSCURATO:PERSONA], con la conseguenza che deve essere riconosciuto e liquidato il risarcimento del danno sulla base del principio di diritto enunciato da Cass.

S.U. n. 5076/2016;

3. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca sulla base di due motivi, ai quali non ha opposto difese [OSCURATO:PERSONA], rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA]

1. con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione della clausola 5 dell’[OSCURATO:PERSONA] UNICE, CEEP e CES allegato alla direttiva 1999/70/CE, dell’art. 4 della legge n. 124/1999, dell’art. 36 del d.lgs. n. 165/2001, dell’art. 2697 cod. civ. , dell’art. 1, commi da 95 a 132, della legge n. 107/2015 e deduce, in sintesi, che ha errato la Corte territoriale nel riconoscere il diritto al risarcimento del danno, senza compiere alcun accertamento sull’intervenuta stabilizzazione del rapporto, che costituisce misura idonea a sanzionare l’abuso ed a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell’Unione;

1.1. il Ministero invoca la sentenza della Corte Costituzionale n. 187/2016 nonché i principi di diritto enunciati da Cass. n. 22552/2016 ed imputa alla sentenza gravata di avere comunque errato nella quantificazione del danno, perché la liquidazione doveva essere effettuata senza tener conto degli incarichi conferiti sino al termine delle attività didattiche rispetto ai quali lo stesso giudice di appello aveva escluso l’illegittimità della reiterazione;

2. il secondo motivo, egualmente ricondotto al vizio di cui al n. 3 dell’art. 360 cod. proc. civ., censura il capo della sentenzache ha ritenuto applicabile il termine decennale, non quinquennale, di prescrizione, in violazione degli artt. 2947 e 2948 cod. civ., dell’art. 4, comma 43, della legge n. 183/2011, dell’art. 36 del d.lgs. n. 165/2001; il Ministero ricorrente rileva che la direttiva 1999/70/CE è stata trasposta nell’ordinamento italiano dal d.lgs. n. 368/2001, sicché non è configurabile alcun inadempimento agli obblighi assunti in sede eurounitaria e la domanda non può che essere ritenuta di natura retributiva, con conseguente applicazione dell’art. 2948 cod. civ.;

3. il ricorso è inammissibile in entrambe le sue articolazioni; quanto al primo motivo, occorre rilevare in premessa che la Corte territoriale ha dato lettura del dispositivo della sentenza qui impugnata all’udienza del 16 giugno 2016 e, pertanto, la pronuncia non ha potuto tenere conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 187/2016, depositata il 20 luglio 2016 (alla quale infatti non fa cenno la motivazione della pronuncia gravata, seppure depositata il 31 ottobre 2016), atteso che nel rito del lavoro, ove la motivazione non sia letta contestualmente al dispositivo, è quest’ultimo che cristallizza la decisione;

3.1. questa Corte ha già affermato ( cfr.Cass. n. 24286/2022 e la giurisprudenza ivi richiamata) che nell’ipotesi di ius superveniens (al quale vanno assimilate le sentenze di accoglimento della Corte costituzionale) il giudice di legittimità è tenuto a dare immediata attuazione, anche d'ufficio, alla nuova regolamentazione della materia e, ove questa richieda accertamenti su elementi di fatto non desumibili dagli atti, a cassare la sentenza impugnata, rimettendo al giudice del merito il relativo compito;

3.2. ha precisato, altresì, che a questo orientamento si sono attenute le pronunce rese, in relazione alle controversie in tema di precariato scolastico, nei giudizi già pendenti in cassazione al momento della pronuncia della Corte Costituzionale n. 187/2016, successiva al rinvio pregiudiziale definito dalla Corte UE con la sentenza del 26 novembre 2014, nelle cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13, Mascolo ed altri;

3.3. in quel caso, infatti, come evidenziato in motivazione da Cass.n.10538/2020, occorreva tener conto dello ius superveniensed in particolare della pronuncia di incostituzionalità nella sua interezza (punto 59 della sentenza n. 22552/2016) e, quindi, anche di quanto osservato dal Giudice delle leggi in merito alla cancellazione dell’illecito;

3.4. la Corte, pertanto, anche al fine di garantire la durata ragionevole del processo, ha esercitato il potere di cui all’art. 384, comma 2, cod. proc. civ., nei casi in cui gli elementi di fatto rilevanti ai fini della decisione, seppure acquisiti in pendenza del giudizio di legittimità, risultavano incontestati fra le parti, mentre in difetto ha rimesso l’accertamento al giudice del merito (cfr. Cass. n. 24038/2016; Cass. n. 24815/2016; Cass. n. 26932/2016);

4. quanto ai giudizi non ancora pendenti in Cassazione e già definitiin appello al momento della pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale, si deve fare applicazione del principio secondo cui in presenza di uno ius superveniens la parte che intenda denunciare la non conformità della sentenza impugnata al mutato quadro normativo è legittimata a proporre ricorso per cassazione (sull’ammissibilità del ricorso per cassazione fondato sullo ius superveniens si rimanda a Cass.

S.U. n. 21691/2016), ma per far ciò è pur sempre necessario che sussista il necessario interesse all’impugnazione e che dello stesso il ricorrente dia giustificazione, qualora non emerga dagli atti di causa;4.1. infatti è consolidato l’orientamento secondo cui nel giudizio di cassazione l’interesse all’impugnazione, che va valutato in relazione ad ogni singolo motivo, deve essere apprezzato con riferimento all'utilità concreta che la parte può ricavare dall'eventuale accoglimento del gravame, e non può consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, sicché va escluso ogniqualvolta la dedotta violazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, sia diretta all'emanazione di una pronuncia priva di rilievo pratico (cfr. Cass. n.20689/2016, Cass. n. 15253/2010, Cass. n. 13373/2008; Cass. n. 11844/2006);

5. la stabilizzazione del rapporto, che sulla base dei principi affermati dalla Corte Costituzionale, dalla Corte di Giustizia e da questa Corte, integra una misura equiparabile alla conversione e, in quanto tale, rende non necessaria l’agevolazione probatoria finalizzata, secondo il principio di diritto enunciato da Cass.

S.U. n.5072/2016, a conformare il diritto interno a quello dell’Unione, deve essere allegata e provata dal datore di lavoro al quale si imputa l’abuso (cfr. Cass. n. 21355/2022) e, pertanto, il Ministero avrebbe dovuto indicare nel ricorso i dati indispensabili per apprezzare la rilevanza della questione posta;

5.1. al ricorrente, infatti, l’art. 366 cod. proc. civ. impone il rispetto degli oneri di completezza e di specificità, che sono finalizzati a consentire alla Corte di apprezzare l’utilità che potrebbe derivare dall’accoglimento del motivo e dalla cassazione della sentenza impugnata e rispondono anche all’esigenza di porre il Giudice di legittimità nella condizione di esercitare correttamente i poteri/doveri di cui all’art. 384 cod. proc. civ., commi 2 e 4, che, letto alla luce del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, impone alla Corte di cassazione di definire dinanzi a sé il giudizio e di astenersi dal rinvio, ogniqualvolta la prosecuzione si risolverebbe in un inutile dispendio di attività processuale;

5.2. nel caso di specie il ricorso si limita ad imputare alla Corte territoriale di non avere effettuato alcun accertamento in fatto in ordine all’immissione in ruolo ( pag. 3), ma non indica le ragioni per le quali detto accertamento, ove effettuato, avrebbe determinato un diverso esito della lite, perché non precisa se e quando [OSCURATO:PERSONA] sia stato stabilmente immesso in ruolo;

6. inammissibile è la censura anche nella parte in cui censura la quantificazione del danno, perché la Corte territoriale, nell’indicare in motivazione i criteri seguiti nella liquidazione, ha precisato che i contratti intercorsi fra le parti andavano tutti apprezzati, tenuto conto dei parametri indicati dall’art. 8 della legge n. 604/1966 (al quale l’art. 32 della legge n. 183/2010 rinvia), perché utili a determinare la complessiva anzianità di servizio dello Scarpetti;

6.1. il motivo, che addebita al giudice d’appello di non avere considerato l’ontologica diversità fra supplenze annuali e supplenze fino al termine delle attività didattiche e di avere liquidato «due mensilità in relazione al periodo complessivamente lavorato» ( pag. 12 della sentenza censurata a pag. 8 del ricorso), non coglie pienamente la ratio decidendidella sentenza impugnata e svolge considerazioni non specificamente riferibili al decisum;

6.2. nel giudizio dicassazione, a critica vincolata, i motivi devono avere i caratteri della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, sicché la proposizione di censure prive di specificaattinenza al decisum è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi, richiesta dall'art. 366 n.4 cod. proc. civ., e determina l’inammissibilità, in tutto o in parte del ricorso, rilevabile anche d'ufficio ( cfr. fra le tante Cass. n. 20910/2017, Cass. n. 17125/2007, Cass.

S.U. n. 14385/2007);

7. parimenti inammissibile è il secondo motivo, per le ragioni già indicate da questa Corte, in fattispecie sostanzialmente sovrapponibili a quella oggetto di causa, (cfr. Cass. nn. 12503, 12443, 11379, 10219 del 2020nonché Cass. nn. 23073 e 23074 del 2021);

7.1. le pronunce citate hanno valorizzato gli oneri di specificità e completezza, richiamati ai punti che precedono, ed hanno osservato che il Ministero avrebbe dovuto precisare nel ricorso le ragioni per le quali l’applicazione del termine quinquennale, anziché decennale, di prescrizione avrebbe determinato un diverso esito del giudizio; 7.2.nello storico di lite si è evidenziato che la Corte territoriale ha ritenuto assorbente, per respingere l'eccezione di prescrizione prospettata ai sensi dell'invocato art. 2948 n. 4 cod. civ., la circostanza che nella specie non si discutesse di inadempimento di obblighi retributivi, bensì di risarcimento del danno da mancata trasposizione ed attuazione della direttiva europea e n on ha effettuato alcuna verifica in merito all'incidenza del termine quinquennale, sicché era onere del Ministero indicare nel ricorso, nel rispetto dei requisiti di forma imposti dal richiamato art.366 cod. proc. civ., gli elementi necessari per consentire il preliminare esamesulla rilevanza della questione;

7.3. atanto il Ministero non ha provveduto, sicché la censura non si sottrae alla sanzione dell’inammissibilità;

8. non occorre provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, perché [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato, né si deve dare attodella sussistenza delle condizioni processuali di cui all’art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002 in quanto la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass.

S.U. n. 9938/2014e Cass.

S.U. n. 4315/2020).

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 14467/2017proposto da: MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA,in persona del Ministro pro tempore , domiciliato ope legis in [OSCURATO:PERSONA] N. 12 presso gli uffici dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, dalla quale è rappresentato e difeso -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato - avverso la sentenza n. 245/2016 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], pubblicata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G. n. 58 /2015 ; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d’Appello di Ancona, adita daAlessandro Scarpetti, ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale diAscoli [OSCURATO:PERSONA] della scuola Reiterazione contratti a tempo determinato Risarcimento danni Parità di trattamento nelle condizioni di impiego Prescrizione R.G.N.14467/2017 Cron. Rep. Ud.14/03/2023 - CC che aveva rigettato tutte le domande, formulate nei confronti del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, e ha condannato il MIUR al pagamento delle differenze retributive conseguenti al riconoscimento, ai fini della progressione stipendiale, dell’anzianità di servizio maturata sulla base dei contratti a tempo determinato succedutesi tra le parti nonché al risarcimento dei danni, quantificati ex art. 32 della legge n. 183/2010, in misura pari a sei mensilità e mezza dell’ultima retribuzione globale di fatto percepita; 2. la Corte territoriale, per quel che in questa sede ancora rileva, ha evidenziato che: a) la conversione del rapporto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato è impedita dal divieto di cui all’art. 36 del d.lgs. n. 165/2001; b) il mancato riconoscimento dell’anzianità di servizio ai fini dell’attribuzione degli «scatti di anzianità» contrasta con il principio di non discriminazione nelle condizioni di impiego sancito dalla clausola 4 dell’[OSCURATO:PERSONA] allegato alla direttiva 1999/70/CE e, pertanto, il differenziale retributivo deve essere riconosciuto a titolo risarcitorio, nei limiti della prescrizione decennale; c) la sistematica reiterazione del contratto a termine per coprire cattedre o posti vacanti integra un abuso da sanzionare ai sensi della clausola 5 del richiamato [OSCURATO:PERSONA], con la conseguenza che deve essere riconosciuto e liquidato il risarcimento del danno sulla base del principio di diritto enunciato da Cass. S.U. n. 5076/2016; 3. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca sulla base di due motivi, ai quali non ha opposto difese [OSCURATO:PERSONA], rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA] 1. con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione della clausola 5 dell’[OSCURATO:PERSONA] UNICE, CEEP e CES allegato alla direttiva 1999/70/CE, dell’art. 4 della legge n. 124/1999, dell’art. 36 del d.lgs. n. 165/2001, dell’art. 2697 cod. civ. , dell’art. 1, commi da 95 a 132, della legge n. 107/2015 e deduce, in sintesi, che ha errato la Corte territoriale nel riconoscere il diritto al risarcimento del danno, senza compiere alcun accertamento sull’intervenuta stabilizzazione del rapporto, che costituisce misura idonea a sanzionare l’abuso ed a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell’Unione; 1.1. il Ministero invoca la sentenza della Corte Costituzionale n. 187/2016 nonché i principi di diritto enunciati da Cass. n. 22552/2016 ed imputa alla sentenza gravata di avere comunque errato nella quantificazione del danno, perché la liquidazione doveva essere effettuata senza tener conto degli incarichi conferiti sino al termine delle attività didattiche rispetto ai quali lo stesso giudice di appello aveva escluso l’illegittimità della reiterazione; 2. il secondo motivo, egualmente ricondotto al vizio di cui al n. 3 dell’art. 360 cod. proc. civ., censura il capo della sentenzache ha ritenuto applicabile il termine decennale, non quinquennale, di prescrizione, in violazione degli artt. 2947 e 2948 cod. civ., dell’art. 4, comma 43, della legge n. 183/2011, dell’art. 36 del d.lgs. n. 165/2001; il Ministero ricorrente rileva che la direttiva 1999/70/CE è stata trasposta nell’ordinamento italiano dal d.lgs. n. 368/2001, sicché non è configurabile alcun inadempimento agli obblighi assunti in sede eurounitaria e la domanda non può che essere ritenuta di natura retributiva, con conseguente applicazione dell’art. 2948 cod. civ.; 3. il ricorso è inammissibile in entrambe le sue articolazioni; quanto al primo motivo, occorre rilevare in premessa che la Corte territoriale ha dato lettura del dispositivo della sentenza qui impugnata all’udienza del 16 giugno 2016 e, pertanto, la pronuncia non ha potuto tenere conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 187/2016, depositata il 20 luglio 2016 (alla quale infatti non fa cenno la motivazione della pronuncia gravata, seppure depositata il 31 ottobre 2016), atteso che nel rito del lavoro, ove la motivazione non sia letta contestualmente al dispositivo, è quest’ultimo che cristallizza la decisione; 3.1. questa Corte ha già affermato ( cfr.Cass. n. 24286/2022 e la giurisprudenza ivi richiamata) che nell’ipotesi di ius superveniens (al quale vanno assimilate le sentenze di accoglimento della Corte costituzionale) il giudice di legittimità è tenuto a dare immediata attuazione, anche d'ufficio, alla nuova regolamentazione della materia e, ove questa richieda accertamenti su elementi di fatto non desumibili dagli atti, a cassare la sentenza impugnata, rimettendo al giudice del merito il relativo compito; 3.2. ha precisato, altresì, che a questo orientamento si sono attenute le pronunce rese, in relazione alle controversie in tema di precariato scolastico, nei giudizi già pendenti in cassazione al momento della pronuncia della Corte Costituzionale n. 187/2016, successiva al rinvio pregiudiziale definito dalla Corte UE con la sentenza del 26 novembre 2014, nelle cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13, Mascolo ed altri; 3.3. in quel caso, infatti, come evidenziato in motivazione da Cass.n.10538/2020, occorreva tener conto dello ius superveniensed in particolare della pronuncia di incostituzionalità nella sua interezza (punto 59 della sentenza n. 22552/2016) e, quindi, anche di quanto osservato dal Giudice delle leggi in merito alla cancellazione dell’illecito; 3.4. la Corte, pertanto, anche al fine di garantire la durata ragionevole del processo, ha esercitato il potere di cui all’art. 384, comma 2, cod. proc. civ., nei casi in cui gli elementi di fatto rilevanti ai fini della decisione, seppure acquisiti in pendenza del giudizio di legittimità, risultavano incontestati fra le parti, mentre in difetto ha rimesso l’accertamento al giudice del merito (cfr. Cass. n. 24038/2016; Cass. n. 24815/2016; Cass. n. 26932/2016); 4. quanto ai giudizi non ancora pendenti in Cassazione e già definitiin appello al momento della pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale, si deve fare applicazione del principio secondo cui in presenza di uno ius superveniens la parte che intenda denunciare la non conformità della sentenza impugnata al mutato quadro normativo è legittimata a proporre ricorso per cassazione (sull’ammissibilità del ricorso per cassazione fondato sullo ius superveniens si rimanda a Cass. S.U. n. 21691/2016), ma per far ciò è pur sempre necessario che sussista il necessario interesse all’impugnazione e che dello stesso il ricorrente dia giustificazione, qualora non emerga dagli atti di causa;4.1. infatti è consolidato l’orientamento secondo cui nel giudizio di cassazione l’interesse all’impugnazione, che va valutato in relazione ad ogni singolo motivo, deve essere apprezzato con riferimento all'utilità concreta che la parte può ricavare dall'eventuale accoglimento del gravame, e non può consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, sicché va escluso ogniqualvolta la dedotta violazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, sia diretta all'emanazione di una pronuncia priva di rilievo pratico (cfr. Cass. n.20689/2016, Cass. n. 15253/2010, Cass. n. 13373/2008; Cass. n. 11844/2006); 5. la stabilizzazione del rapporto, che sulla base dei principi affermati dalla Corte Costituzionale, dalla Corte di Giustizia e da questa Corte, integra una misura equiparabile alla conversione e, in quanto tale, rende non necessaria l’agevolazione probatoria finalizzata, secondo il principio di diritto enunciato da Cass. S.U. n.5072/2016, a conformare il diritto interno a quello dell’Unione, deve essere allegata e provata dal datore di lavoro al quale si imputa l’abuso (cfr. Cass. n. 21355/2022) e, pertanto, il Ministero avrebbe dovuto indicare nel ricorso i dati indispensabili per apprezzare la rilevanza della questione posta; 5.1. al ricorrente, infatti, l’art. 366 cod. proc. civ. impone il rispetto degli oneri di completezza e di specificità, che sono finalizzati a consentire alla Corte di apprezzare l’utilità che potrebbe derivare dall’accoglimento del motivo e dalla cassazione della sentenza impugnata e rispondono anche all’esigenza di porre il Giudice di legittimità nella condizione di esercitare correttamente i poteri/doveri di cui all’art. 384 cod. proc. civ., commi 2 e 4, che, letto alla luce del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, impone alla Corte di cassazione di definire dinanzi a sé il giudizio e di astenersi dal rinvio, ogniqualvolta la prosecuzione si risolverebbe in un inutile dispendio di attività processuale; 5.2. nel caso di specie il ricorso si limita ad imputare alla Corte territoriale di non avere effettuato alcun accertamento in fatto in ordine all’immissione in ruolo ( pag. 3), ma non indica le ragioni per le quali detto accertamento, ove effettuato, avrebbe determinato un diverso esito della lite, perché non precisa se e quando [OSCURATO:PERSONA] sia stato stabilmente immesso in ruolo; 6. inammissibile è la censura anche nella parte in cui censura la quantificazione del danno, perché la Corte territoriale, nell’indicare in motivazione i criteri seguiti nella liquidazione, ha precisato che i contratti intercorsi fra le parti andavano tutti apprezzati, tenuto conto dei parametri indicati dall’art. 8 della legge n. 604/1966 (al quale l’art. 32 della legge n. 183/2010 rinvia), perché utili a determinare la complessiva anzianità di servizio dello Scarpetti; 6.1. il motivo, che addebita al giudice d’appello di non avere considerato l’ontologica diversità fra supplenze annuali e supplenze fino al termine delle attività didattiche e di avere liquidato «due mensilità in relazione al periodo complessivamente lavorato» ( pag. 12 della sentenza censurata a pag. 8 del ricorso), non coglie pienamente la ratio decidendidella sentenza impugnata e svolge considerazioni non specificamente riferibili al decisum; 6.2. nel giudizio dicassazione, a critica vincolata, i motivi devono avere i caratteri della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, sicché la proposizione di censure prive di specificaattinenza al decisum è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi, richiesta dall'art. 366 n.4 cod. proc. civ., e determina l’inammissibilità, in tutto o in parte del ricorso, rilevabile anche d'ufficio ( cfr. fra le tante Cass. n. 20910/2017, Cass. n. 17125/2007, Cass. S.U. n. 14385/2007); 7. parimenti inammissibile è il secondo motivo, per le ragioni già indicate da questa Corte, in fattispecie sostanzialmente sovrapponibili a quella oggetto di causa, (cfr. Cass. nn. 12503, 12443, 11379, 10219 del 2020nonché Cass. nn. 23073 e 23074 del 2021); 7.1. le pronunce citate hanno valorizzato gli oneri di specificità e completezza, richiamati ai punti che precedono, ed hanno osservato che il Ministero avrebbe dovuto precisare nel ricorso le ragioni per le quali l’applicazione del termine quinquennale, anziché decennale, di prescrizione avrebbe determinato un diverso esito del giudizio; 7.2.nello storico di lite si è evidenziato che la Corte territoriale ha ritenuto assorbente, per respingere l'eccezione di prescrizione prospettata ai sensi dell'invocato art. 2948 n. 4 cod. civ., la circostanza che nella specie non si discutesse di inadempimento di obblighi retributivi, bensì di risarcimento del danno da mancata trasposizione ed attuazione della direttiva europea e n on ha effettuato alcuna verifica in merito all'incidenza del termine quinquennale, sicché era onere del Ministero indicare nel ricorso, nel rispetto dei requisiti di forma imposti dal richiamato art.366 cod. proc. civ., gli elementi necessari per consentire il preliminare esamesulla rilevanza della questione; 7.3. atanto il Ministero non ha provveduto, sicché la censura non si sottrae alla sanzione dell’inammissibilità; 8. non occorre provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, perché [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato, né si deve dare attodella sussistenza delle condizioni processuali di cui all’art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002 in quanto la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass. S.U. n. 9938/2014e Cass. S.U. n. 4315/2020).
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