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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 dicembre 2021

Cassazione n. 09286/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/03/2021 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la sentenza impugnata, giudicando in sede di rinvio disposto dalla sentenza in data 14.10.2020 della Corte di Cassazione, ha confermato la sentenza, pronunciata in data 28.2.2018, con cui il Tribunale di Bolzano aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 483 cod. pen., commesso in san Genesio 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], condannandola alla pena di mesi tre di reclusione; rilevato che il ricorrente ha denunciato: - con il primo motivo, la nullità del giudizio di rinvio per omessa notifica della citazione; - con il secondo motivo, difetto di motivazione del diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.; ritenuto che il primo motivo è generico, in quanto, a fronte della sentenza impugnata, che ha rilevato che la citazione, dopo un primo tentativo presso la residenza dell'imputata, era stata notificata all'imputata mediante consegna al difensore di fiducia, il ricorso sostiene che la notifica era stata effettuata presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], già difensore dell'imputata, ma invalidamente in quanto doveva essere effettuata presso la residenza dell'imputata, e così la difesa non si confronta con lo specifico accertamento compiuto dalla Corte di appello, che ha disposto un primo tentativo di notifica presso la residenza dell'imputata e quindi, risultando vano, ha proceduto mediante consegna al difensore di fiducia, ai sensi dell'art. 157, comma 8- bis , cod. proc. pen., con una sequenza che dà conto di una notificazione regolare; ritenuto che il secondo motivo è manifestamente infondato, in quanto la sentenza impugnata ha specificamente motivato il diniego dell'invocata esimente, sul rilievo, fondato sui precedenti, del carattere abituale della condotta criminosa, dato ostativo al riconoscimento della causa di non punibilità; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deciso il 10 dicembre 2021.

Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA];liffchi I [OSCURATO:PERSONA] A41,nCA." P. C11("Al [OSCURATO:PERSONA] ,1 LLERIA oggi,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/03/2021 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la sentenza impugnata, giudicando in sede di rinvio disposto dalla sentenza in data 14.10.2020 della Corte di Cassazione, ha confermato la sentenza, pronunciata in data 28.2.2018, con cui il Tribunale di Bolzano aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 483 cod. pen., commesso in san Genesio 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], condannandola alla pena di mesi tre di reclusione; rilevato che il ricorrente ha denunciato: - con il primo motivo, la nullità del giudizio di rinvio per omessa notifica della citazione; - con il secondo motivo, difetto di motivazione del diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.; ritenuto che il primo motivo è generico, in quanto, a fronte della sentenza impugnata, che ha rilevato che la citazione, dopo un primo tentativo presso la residenza dell'imputata, era stata notificata all'imputata mediante consegna al difensore di fiducia, il ricorso sostiene che la notifica era stata effettuata presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], già difensore dell'imputata, ma invalidamente in quanto doveva essere effettuata presso la residenza dell'imputata, e così la difesa non si confronta con lo specifico accertamento compiuto dalla Corte di appello, che ha disposto un primo tentativo di notifica presso la residenza dell'imputata e quindi, risultando vano, ha proceduto mediante consegna al difensore di fiducia, ai sensi dell'art. 157, comma 8- bis , cod. proc. pen., con una sequenza che dà conto di una notificazione regolare; ritenuto che il secondo motivo è manifestamente infondato, in quanto la sentenza impugnata ha specificamente motivato il diniego dell'invocata esimente, sul rilievo, fondato sui precedenti, del carattere abituale della condotta criminosa, dato ostativo al riconoscimento della causa di non punibilità; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso il 10 dicembre 2021. Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA];liffchi I [OSCURATO:PERSONA] A41,nCA." P. C11("Al [OSCURATO:PERSONA] ,1 LLERIA oggi,
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