Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31544/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato la condanna dei ricorrenti anche per il delitto di cui al capo a) di furto in abitazione; Considerato che gli imputati censurano, con l'unico motivo, l'omessa riqualificazione di detto fatto nel delitto di furto "semplice", anche nella forma aggravata, ponendo in rilievo che il reato è stato commesso in uno spazio aperto abbandonato all'interno dell'esercizio commerciale nel quale chiunque avrebbe potuto accedere una volta entrato nel negozio; Ritenuto tale motivo reiterativo di doglianze già svolte dai ricorrenti in sede di gravame, rispetto alle quali è stata fornita, nel disattenderle, una congrua motivazione sin dalla sentenza di primo grado ponendo in rilievo che il furto è avvenuto in una zona non accessibile del negozio dove i dipendenti conservavano in un armadio i propri effetti personali; Considerato che a fronte della congruità di tale motivazione alcun sindacato è ammesso in questa sede di legittimità (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944 - 01); Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato la condanna dei ricorrenti anche per il delitto di cui al capo a) di furto in abitazione; Considerato che gli imputati censurano, con l'unico motivo, l'omessa riqualificazione di detto fatto nel delitto di furto "semplice", anche nella forma aggravata, ponendo in rilievo che il reato è stato commesso in uno spazio aperto abbandonato all'interno dell'esercizio commerciale nel quale chiunque avrebbe potuto accedere una volta entrato nel negozio; Ritenuto tale motivo reiterativo di doglianze già svolte dai ricorrenti in sede di gravame, rispetto alle quali è stata fornita, nel disattenderle, una congrua motivazione sin dalla sentenza di primo grado ponendo in rilievo che il furto è avvenuto in una zona non accessibile del negozio dove i dipendenti conservavano in un armadio i propri effetti personali; Considerato che a fronte della congruità di tale motivazione alcun sindacato è ammesso in questa sede di legittimità (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944 - 01); Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec
Sentenza Cassazione n. 31544/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris