CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 27379/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso N. 19022/2022R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Lincei n. 30, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] , che lo rappresenta e difende come da procura allegata al ricorso , domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]s.p.a. (già [OSCURATO:SOCIETA].), in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 39 (studio [OSCURATO:PERSONA]), rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura allegata al controricorso, domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze recante il n. 101 /20 2 2 e pubblicata in data 18.1.2022; N. 19022/22R.G. udita la relazione della causa svolta nella adunanza cameraledel 2 . 10 . 20 2 4 dal Consigliererelatore dr. S alvatore S aija . Rilevato che: con atto di citazione del 17.7.2012, [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio la [OSCURATO:SOCIETA]. dinanzi al Tribunale di Roma chiedendone la condanna al pagamento della somma di € 9.597.304,64,corrispondente all’importo della vincita Jackpot conseguita in data 16.4.2012 al gioco Videolottery presso il punto Snai sito in [OSCURATO:PERSONA] di Travertino a Roma, attestata dalla ricevuta allegata ID Transazione 09006654479000040, chiedendo altresì il risarcimento di tutti i danni patiti in conseguenza del rifiuto di pagare la vincita; a seguito dell’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla [OSCURATO:SOCIETA]., accolta dal Tribunale di Roma con ordinanza del 11.7.2013, il giudizio proseguì dinanzi al Tribunale di Lucca(previo esperimento di regolamento di competenza da parte del Morosan, dichiarato inammissibileda questa Corte); la Snai contestò la domanda attorea, deducendo la natura solo apparente della vincita riportata dal Morosan; precisò infatti che, a causa di un imprevedibile malfunzionamento del sistema di gioco,che in data 16.4.2012 aveva interessato l’intero sistema centrale, dalle ore 13.36 alle ore 13.55 circa, coinvolgendo molteplici dispositivi di Videolottery collocati in diversi punti Snai su tutto il territorio nazionale, era stato riportato, pressoché in contemporanea, un consistente numero di vincite Jackpot di importi molto elevati; il Tribunale di Lucca respinse la domanda del Morosancon sentenza n. 612/2019, compensando integralmente le spese di lite, ritenendo attendibile la tesi prospettata dalla Snai circa l’anomalia verificatasi il [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel sistema del N. 19022/22R.G. gioco virtuale del tipo Videolottery fruibile presso i punti Snai, sulla base delle risultanze della CTU espletata nell’ambito di altro giudizio (relativo ad altra pretesa analoga vincita e già pendente dinanzi al Tribunale di Brescia) e di prova testimoniale assunta; precisò che detta anomalia era desumibile anche dalla mancata validazione della vincita, ex art. 6, comma 2, del Decreto del Direttore Generale dell’AAMS n. 124/2010 (recepito dal DM 22.1.2010); la Corte d’appello di Firenze, adita dal Morosan, nel contraddittorio con la [OSCURATO:SOCIETA]. (nuova denominazione della convenuta), rigettò il gravame con la sentenza in epigrafe; avverso detta sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, basato su quattro motivi, illustrati da memoria, cui resiste con controricorso Snaitechs.p.a.; il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza entro sessanta giorni; Considerato che: rileva il Collegio che il ricorso presenta questioni di evidente natura nomofilattica e, comunque, di particolare rilevanza, ai sensi dell’art. 375, comma 1, c.p.c., che la trattazione in adunanza camerale non consente di adeguatamente affrontare e approfondire; il Collegio reputa quindi opportuno decidere sull’impugnazionein una fissanda pubblica udienza; P.Q.M la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo che il ricorso sia trattato in una fissanda pubblica udienza. N. 19022/22R.G. Così deciso in Roma, nella