CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 febbraio 2021
Cassazione n. 33441/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Roma ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricon-ente in ordine a fattispecie di estorsione tentata già pronunciata dal Tribunale di Tivoli con sentenza 8 febbraio 2021. 2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, PANARDI Alessandro. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il primo motivo, con cui si contesta la presenza di elementi effettivamente sufficienti a fondare la dichiarata penale responsabilità e si afferma la presenza di un sostanziale travisamento conseguente alla confusione tra il ricorrente e il fratello Massimiliano, risulta manifestamente infondato in quanto la ricostruzione offerta dai giudici del merito valorizza la continuità delle plurime condotte anche se commesse da parte di soggetti diversi e l'inverosimiglianza della ricostruzione alternativa offerta dall'imputato senza che costui effettivamente si confronti con tutti gli elementi offerti in sede motivazionale dal provvedimento impugnato. 3.2. Il secondo motivo, con cui si lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulla recidiva, risulta manifestamente infondato in ragione del divieto normativo di prevalenza delle attenuanti generiche sulla contestata recidiva reiterata indicato in sede motivazionale dalla Corte territoriale nemmeno preso in considerazione in sede di ricorso. 3.3. Risulta infine inammissibile l'istanza di allontanarsi dal luogo degli [OSCURATO:PERSONA] in atti in quanto indirizzata a giudice di legittimità e non al giudice del merito. 4. All'inammissibilità come sopra rilevata consegue la condanna al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma che si determina equitativamente in € 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso Roma, il 1° giugno 2022 [OSCURATO:PERSONA] iere estensore I