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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 13 giugno 2016

Cassazione n. 09689/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1604/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro REGIONE CAMPANIA; -intimata - avverso la sentenza n. 4103/2016 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, pubblicata il 13/06/2016 R.G. n. 1213/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/1/2023 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che:

1. con sentenza n. 4103/2016 la Corte d’appello di Napoli confermava la decisione del locale Tribunale che aveva respinto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], lavoratrice socialmente utile (l.s.u.) utilizzata presso la Regione Campania negli anni dal 2001 al 2009 per un orario eccedente le 20 ore settimanali, per il pagamento della R.G.N. 1604/2017 Pag.somma di euro 5.975,97 a titolo di differenze maturate rispetto a quanto previsto per il livello di inquadramento corrispondente (per i dipendenti di categoria A1) riportato nel c.c.n.l. enti locali, spettante ai sensi dell’art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 468/1997;

2. la Corte territoriale preliminarmente, aderendo al principio enunciato da Cass. 3 maggio 2012 n. 6670, individuava la disciplina di riferimento nel d.lgs. n. 468 del 1997, art. 8, norma non abrogata - né espressamente né per incompatibilità - dal d.lgs. n. 81 del 2000: il trattamento integrativo dell’assegno erogato dall’INPS per le ore di impegno eccedenti le 20 ore settimanali era dunque pari alla retribuzione del livello iniziale del personale dipendente che svolgeva attività analoghe presso il soggetto utilizzatore, calcolata al netto delle ritenute previdenziali ed assistenziali;

3. riteneva che la Regione avesse correttamente applicato il criterio retributivo di cui all’art. 8 del d.lgs. n. 468/1997; richiamava l’art. 52, comma 3, c.c.n.l. di categoria, il quale precisava che la retribuzione oraria si otteneva applicando il divisore 156 alla retribuzione mensile; sosteneva che il criterio posto a base del computo delle differenze rivendicate dall’appellante non fosse conforme al dettato normativo e contrattuale: esso considerava la retribuzione globale di fatto mensile (art. 10, comma 2, lett. d CCNL 9 maggio 2006) invece della retribuzione mensile (art. 10, lett. a del medesimo CCNL); inoltre utilizzava un divisore più basso di quello previsto dal CCNL (art. 70, invece di 156), corrispondente al numero medio mensile delle ore eccedenti; per completezza aggiungeva che in appello la lavoratrice aveva dedotto che, in ogni caso, latariffa oraria era superiore a quella liquidata dalla Regione (euro 7,74 anziché euro 7,24); riteneva trattarsi di questione nuova e mai dedotta in primo grado; evidenziava in ogni caso che dalla documentazione prodotta e dai conteggi allegati al ricorso si evinceva che le differenze derivavano dal computo della tariffa oraria secondo i suddetti criteri non corretti mentre non risultava che la ricorrente avesse lamentato il mancato adeguamento della tariffa oraria agli incrementi delle retribuzioni tabellari intervenuti nella successione dei contratti collettivi; richiamava pronunce di legittimità e sosteneva che l’appellante aveva l’onere processuale di specificare i pretesi errori di calcolo degli importi liquidati e di fornire la base documentale di verifica degli stessi mentre non erano stati versati in atti i documenti necessari a tale verifica; da ultimo escludeva l’applicabilità agli l.s.u. dell’istituto della tredicesima mensilità;

3. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] articolato in due motivi, cui la Regione Campania non ha opposto difese.

R.G.N. 1604/2017 Pag.Considerato che:

1. con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di legge e dei contratti ed accordi collettivi nazionali di lavoro: art. 2697 cod. civ.; artt. 3, 38 Cost. e art. 117 Cost., comma 1; art. 4, comma 1, direttiva 1999/70/CE; art. 12 preleggi; artt. 112, 113, 115 cod. proc. civ., art. 132 cod. proc. civ., n. 4, d.l. 28 maggio 1981, n. 244, art. 1 bis, convertito con modificazioni nella legge n. 390 del 1981, nel testo sostituito dalla legge 28 febbraio 1986, n. 41, art. 8; d.lgs. 1° dicembre 1997, n. 468, art. 8; artt. 1362 c.c. e segg.; cc.nn.ll. [OSCURATO:PERSONA] 14.9.2000 (art. 52, commi 2 e 3); 5.10.2001 (art. 1); 22.1.2004 (art. 29); 9.5.2006 (art. 2); 20.4.2008 (art. 6); 31 luglio 2009 (art. 2); omesso esame circa un punto decisivo della controversia; esposti i fatti ed indicate le norme rilevanti - di legge (d.l. 28 maggio 1981, n. 244, art. 1 bise d.lgs. n. 468 del 1997, art. 8) e di contratto collettivo (art. 10 c.c.n.l. 9.5.2006) - assume che dalle stesse si ricaverebbe il principio di equiparazione del trattamento economico del lavoratore socialmente utile a quello del dipendente comparabile del soggetto utilizzatore e che erroneamente la Corte territoriale aveva assimilato il lavoro svolto in regime di plusorario al rapporto giuridico previdenziale intercorrente tra la pubblica amministrazione ed i lavoratori socialmente utili; deduce altresì che la assegnazione a lavori socialmente utili rientrerebbe nella categoria dei rapporti di lavoro conclusi nell’ambito di un progetto specifico di formazione, inserimento e riqualificazione professionale pubblico, formazione con durata temporalmente definita (secondo la legge quadro in materia di formazione professionale - legge 21 dicembre 1978, n. 845, art. 7 - non più di quattro cicli, ciascuno di durata non superiore a 600 ore); in particolare, per i lavori socialmente utili il d.lgs. n. 468 del 1997, art. 1 e, successivamente, il d.lgs. n. 81 del 2000, art. 4, prevedevano la durata del progetto, che determinava la durata della formazione professionale; il rinnovo avrebbe potuto avere durata massima di otto mesi (legge n. 388 del 2000, art. 78, comma 2); nei fatti si erano invece avute proroghe successive, fino alla stabilizzazione (leggi numero 296/2006 e numero 244/2007), senza tenere conto della compiuta formazione professionale; in definitiva, pur se inserita in un progetto di lavoro socialmente utile, ella doveva essere considerata come dipendente a termine: da ciò la applicazione del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE; inoltre, l’art. 52 c.c.n.l. 14.9.2000 (poi art. 10, comma 3, c.c.n.l. 9.5.2006) dopo avere previsto che la retribuzione oraria si ottiene dividendo la retribuzione mensile per R.G.N. 1604/2017 Pag.156, stabiliva che nel caso di orario di lavoro ridotto si procedeva al conseguentemente riproporzionamento del divisore, operazione da cuiderivava il divisore (70) utilizzato nel conteggio;

2. con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di norme di legge: artt. 112, 113, 115 cod. proc. civ., art. 132 cod. proc. civ., n. 4; d.lgs. 1° dicembre 1997, n. 468, art. 8; omesso esame circa un punto decisivo della controversia; espone che con il secondo motivo di appello aveva dedotto che l’importo integrativo liquidato dalla Regione era inadeguato pur a voler considerare il solo livello retributivo iniziale ed utilizzare il divisore 156; censura la sentenza impugnata per avere ritenuto sussistente, in subiecta materia, l’onere processuale di specificazione degli errori di calcolo in quanto la quantificazione del trattamento economico l.s.u. è stabilita direttamente dalla legge così che non può trovare applicazione il principio di specificazione su pretesi errori di calcolo;

3. il ricorso è inammissibile;

4. si osserva innanzitutto che il giudice d’appello ha deciso la controversia in conformità all’orientamento consolidato di questa Corte(Cass. 7 novembre 2018, n. 28481; Cass. 25 febbraio 2020, n. 5045; Cass. 3 marzo 2020, n. 5896, Cass. 13 aprile 2022, nn. 12048 e 12050) ai cui principi si intende assicurare in questa sede continuità non prospettando il ricorso argomenti che possano indurre a rimeditare gli stessi;

5. secondo la costante giurisprudenza di legittimità l’occupazione temporanea in lavori socialmente utili non integra un rapporto di lavoro subordinato, in quanto, ai sensi del d.lgs. n. 468 del 1997, art. 8 -poi riprodotto dal d.lgs. 28 febbraio 2000, n. 81, art. 4 -l’utilizzazione di tali lavoratori non determina l’instaurazione di un rapporto di lavoro ma realizza un rapporto speciale che coinvolge più soggetti (oltre al lavoratore, l’amministrazione pubblica beneficiaria della prestazione e l’ente previdenziale erogatore dell’assegno o di altro trattamento previdenziale) di matrice assistenziale e con una finalità formativa diretta alla riqualificazione del personale per una possibile ricollocazione (Cass. n. 2887 del 2008, n. 2605 del 2013, n. 22287 del 2014, n. 6155/2018); tale disciplina regola l’ipotesi, riconducibile al particolare istituto contemplato dal legislatore per sopperire allo stato di disoccupazione del lavoratore, di conformità della prestazione di lavoro al progetto; soltanto nel caso in cui la prestazione resa presenti di fatto una radicale difformità dal progetto il rapporto intercorso come subordinato resta regolato dall’art. 2126 cod. civ. (cfr. Cass. n. 6914 del 2015, nn. 22287 e 21311 del 2014, n. 11248 del 2012 e n. 10759 del 2009; Cass. n. 15071 del 2015 e da Cass. nn.

R.G.N. 1604/2017 Pag.13472 e 13596 del 2016; più recentemente, Cass. nn. 17101, 17012 e 17014 del 2017, Cass. n. 20986 del 2017); poiché nella fattispecie di causa non è in discussione che la prestazione si sia svolta in conformità al progetto, correttamente la Corte territoriale ha applicato la disciplina di cui al d.lgs. n. 468 del 1997, art. 8, commi 2 e 3, alla cui stregua l’importo integrativo corrisponde ad una retribuzione oraria determinata applicando il divisore previsto dal contratto collettivo del soggetto utilizzatore - (nella specie 156) - alla retribuzione -base del livello di inquadramento del dipendente comparabile; le censure muovono dall’erroneo presupposto della compatibilità della determinazione del trattamento retributivo degli l.s.u. con quello del lavoro subordinato (a termine), mentre tale compatibilità è, come detto, esclusa per legge e non sussiste, nello specifico, la radicale difformità della prestazione rispetto al progetto;

6. inammissibile è, poi, la denuncia dell’omesso esame circa un punto decisivo della controversia in quanto non corrisponde al paradigma di cui al novellato art. 360, n. 5, cod. proc. civ., ratione temporisapplicabile, come interpretato da Cass., Sez.

Un., n. 8053/2014; non costituiscono ‘fatti’, il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ.: le argomentazioni o deduzioni difensive (Cass. 14 giugno 2017, n. 14802; Cass. 8 ottobre 2014, n. 21152), gli elementi istruttori, una moltitudine di fatti e circostanze, o il “vario insieme dei materiali di causa” (Cass., 21 ottobre 2015, n. 21439);

7. del pari inammissibile è il rilievo di cui al secondo motivo poiché la ricorrente neppure in questa sede dà conto, con la specificità richiesta dall’art. 366 cod. proc. civ., n. 6, di avere posto con il ricorso introduttivo la questione di fatto del mancato adeguamento dell’importo integrativo per le ore eccedenti le 20 settimanali non risultando non solo trascritti i conteggi asseritamente prodotti in uno con il ricorso introduttivo ma neppure riportate le allegazioni concernenti sia l’esubero orario sia le giornate di effettiva presenza.

8. non risulta, poi, adeguatamente censurato l’accertamento della novità della relativa domanda;

9. nulla va disposto in ordine alle spese non avendo la Regione intimata svolto attività difensiva;

10. occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., S.U., n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.

P.Q.M.

R.G.N. 1604/2017 Pag.La Corte dichiara il ricorso inammissibile; nulla per le spese.

Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ult

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1604/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro REGIONE CAMPANIA; -intimata - avverso la sentenza n. 4103/2016 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, pubblicata il 13/06/2016 R.G. n. 1213/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/1/2023 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: 1. con sentenza n. 4103/2016 la Corte d’appello di Napoli confermava la decisione del locale Tribunale che aveva respinto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], lavoratrice socialmente utile (l.s.u.) utilizzata presso la Regione Campania negli anni dal 2001 al 2009 per un orario eccedente le 20 ore settimanali, per il pagamento della R.G.N. 1604/2017 Pag.somma di euro 5.975,97 a titolo di differenze maturate rispetto a quanto previsto per il livello di inquadramento corrispondente (per i dipendenti di categoria A1) riportato nel c.c.n.l. enti locali, spettante ai sensi dell’art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 468/1997; 2. la Corte territoriale preliminarmente, aderendo al principio enunciato da Cass. 3 maggio 2012 n. 6670, individuava la disciplina di riferimento nel d.lgs. n. 468 del 1997, art. 8, norma non abrogata - né espressamente né per incompatibilità - dal d.lgs. n. 81 del 2000: il trattamento integrativo dell’assegno erogato dall’INPS per le ore di impegno eccedenti le 20 ore settimanali era dunque pari alla retribuzione del livello iniziale del personale dipendente che svolgeva attività analoghe presso il soggetto utilizzatore, calcolata al netto delle ritenute previdenziali ed assistenziali; 3. riteneva che la Regione avesse correttamente applicato il criterio retributivo di cui all’art. 8 del d.lgs. n. 468/1997; richiamava l’art. 52, comma 3, c.c.n.l. di categoria, il quale precisava che la retribuzione oraria si otteneva applicando il divisore 156 alla retribuzione mensile; sosteneva che il criterio posto a base del computo delle differenze rivendicate dall’appellante non fosse conforme al dettato normativo e contrattuale: esso considerava la retribuzione globale di fatto mensile (art. 10, comma 2, lett. d CCNL 9 maggio 2006) invece della retribuzione mensile (art. 10, lett. a del medesimo CCNL); inoltre utilizzava un divisore più basso di quello previsto dal CCNL (art. 70, invece di 156), corrispondente al numero medio mensile delle ore eccedenti; per completezza aggiungeva che in appello la lavoratrice aveva dedotto che, in ogni caso, latariffa oraria era superiore a quella liquidata dalla Regione (euro 7,74 anziché euro 7,24); riteneva trattarsi di questione nuova e mai dedotta in primo grado; evidenziava in ogni caso che dalla documentazione prodotta e dai conteggi allegati al ricorso si evinceva che le differenze derivavano dal computo della tariffa oraria secondo i suddetti criteri non corretti mentre non risultava che la ricorrente avesse lamentato il mancato adeguamento della tariffa oraria agli incrementi delle retribuzioni tabellari intervenuti nella successione dei contratti collettivi; richiamava pronunce di legittimità e sosteneva che l’appellante aveva l’onere processuale di specificare i pretesi errori di calcolo degli importi liquidati e di fornire la base documentale di verifica degli stessi mentre non erano stati versati in atti i documenti necessari a tale verifica; da ultimo escludeva l’applicabilità agli l.s.u. dell’istituto della tredicesima mensilità; 3. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] articolato in due motivi, cui la Regione Campania non ha opposto difese. R.G.N. 1604/2017 Pag.Considerato che: 1. con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di legge e dei contratti ed accordi collettivi nazionali di lavoro: art. 2697 cod. civ.; artt. 3, 38 Cost. e art. 117 Cost., comma 1; art. 4, comma 1, direttiva 1999/70/CE; art. 12 preleggi; artt. 112, 113, 115 cod. proc. civ., art. 132 cod. proc. civ., n. 4, d.l. 28 maggio 1981, n. 244, art. 1 bis, convertito con modificazioni nella legge n. 390 del 1981, nel testo sostituito dalla legge 28 febbraio 1986, n. 41, art. 8; d.lgs. 1° dicembre 1997, n. 468, art. 8; artt. 1362 c.c. e segg.; cc.nn.ll. [OSCURATO:PERSONA] 14.9.2000 (art. 52, commi 2 e 3); 5.10.2001 (art. 1); 22.1.2004 (art. 29); 9.5.2006 (art. 2); 20.4.2008 (art. 6); 31 luglio 2009 (art. 2); omesso esame circa un punto decisivo della controversia; esposti i fatti ed indicate le norme rilevanti - di legge (d.l. 28 maggio 1981, n. 244, art. 1 bise d.lgs. n. 468 del 1997, art. 8) e di contratto collettivo (art. 10 c.c.n.l. 9.5.2006) - assume che dalle stesse si ricaverebbe il principio di equiparazione del trattamento economico del lavoratore socialmente utile a quello del dipendente comparabile del soggetto utilizzatore e che erroneamente la Corte territoriale aveva assimilato il lavoro svolto in regime di plusorario al rapporto giuridico previdenziale intercorrente tra la pubblica amministrazione ed i lavoratori socialmente utili; deduce altresì che la assegnazione a lavori socialmente utili rientrerebbe nella categoria dei rapporti di lavoro conclusi nell’ambito di un progetto specifico di formazione, inserimento e riqualificazione professionale pubblico, formazione con durata temporalmente definita (secondo la legge quadro in materia di formazione professionale - legge 21 dicembre 1978, n. 845, art. 7 - non più di quattro cicli, ciascuno di durata non superiore a 600 ore); in particolare, per i lavori socialmente utili il d.lgs. n. 468 del 1997, art. 1 e, successivamente, il d.lgs. n. 81 del 2000, art. 4, prevedevano la durata del progetto, che determinava la durata della formazione professionale; il rinnovo avrebbe potuto avere durata massima di otto mesi (legge n. 388 del 2000, art. 78, comma 2); nei fatti si erano invece avute proroghe successive, fino alla stabilizzazione (leggi numero 296/2006 e numero 244/2007), senza tenere conto della compiuta formazione professionale; in definitiva, pur se inserita in un progetto di lavoro socialmente utile, ella doveva essere considerata come dipendente a termine: da ciò la applicazione del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE; inoltre, l’art. 52 c.c.n.l. 14.9.2000 (poi art. 10, comma 3, c.c.n.l. 9.5.2006) dopo avere previsto che la retribuzione oraria si ottiene dividendo la retribuzione mensile per R.G.N. 1604/2017 Pag.156, stabiliva che nel caso di orario di lavoro ridotto si procedeva al conseguentemente riproporzionamento del divisore, operazione da cuiderivava il divisore (70) utilizzato nel conteggio; 2. con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di norme di legge: artt. 112, 113, 115 cod. proc. civ., art. 132 cod. proc. civ., n. 4; d.lgs. 1° dicembre 1997, n. 468, art. 8; omesso esame circa un punto decisivo della controversia; espone che con il secondo motivo di appello aveva dedotto che l’importo integrativo liquidato dalla Regione era inadeguato pur a voler considerare il solo livello retributivo iniziale ed utilizzare il divisore 156; censura la sentenza impugnata per avere ritenuto sussistente, in subiecta materia, l’onere processuale di specificazione degli errori di calcolo in quanto la quantificazione del trattamento economico l.s.u. è stabilita direttamente dalla legge così che non può trovare applicazione il principio di specificazione su pretesi errori di calcolo; 3. il ricorso è inammissibile; 4. si osserva innanzitutto che il giudice d’appello ha deciso la controversia in conformità all’orientamento consolidato di questa Corte(Cass. 7 novembre 2018, n. 28481; Cass. 25 febbraio 2020, n. 5045; Cass. 3 marzo 2020, n. 5896, Cass. 13 aprile 2022, nn. 12048 e 12050) ai cui principi si intende assicurare in questa sede continuità non prospettando il ricorso argomenti che possano indurre a rimeditare gli stessi; 5. secondo la costante giurisprudenza di legittimità l’occupazione temporanea in lavori socialmente utili non integra un rapporto di lavoro subordinato, in quanto, ai sensi del d.lgs. n. 468 del 1997, art. 8 -poi riprodotto dal d.lgs. 28 febbraio 2000, n. 81, art. 4 -l’utilizzazione di tali lavoratori non determina l’instaurazione di un rapporto di lavoro ma realizza un rapporto speciale che coinvolge più soggetti (oltre al lavoratore, l’amministrazione pubblica beneficiaria della prestazione e l’ente previdenziale erogatore dell’assegno o di altro trattamento previdenziale) di matrice assistenziale e con una finalità formativa diretta alla riqualificazione del personale per una possibile ricollocazione (Cass. n. 2887 del 2008, n. 2605 del 2013, n. 22287 del 2014, n. 6155/2018); tale disciplina regola l’ipotesi, riconducibile al particolare istituto contemplato dal legislatore per sopperire allo stato di disoccupazione del lavoratore, di conformità della prestazione di lavoro al progetto; soltanto nel caso in cui la prestazione resa presenti di fatto una radicale difformità dal progetto il rapporto intercorso come subordinato resta regolato dall’art. 2126 cod. civ. (cfr. Cass. n. 6914 del 2015, nn. 22287 e 21311 del 2014, n. 11248 del 2012 e n. 10759 del 2009; Cass. n. 15071 del 2015 e da Cass. nn. R.G.N. 1604/2017 Pag.13472 e 13596 del 2016; più recentemente, Cass. nn. 17101, 17012 e 17014 del 2017, Cass. n. 20986 del 2017); poiché nella fattispecie di causa non è in discussione che la prestazione si sia svolta in conformità al progetto, correttamente la Corte territoriale ha applicato la disciplina di cui al d.lgs. n. 468 del 1997, art. 8, commi 2 e 3, alla cui stregua l’importo integrativo corrisponde ad una retribuzione oraria determinata applicando il divisore previsto dal contratto collettivo del soggetto utilizzatore - (nella specie 156) - alla retribuzione -base del livello di inquadramento del dipendente comparabile; le censure muovono dall’erroneo presupposto della compatibilità della determinazione del trattamento retributivo degli l.s.u. con quello del lavoro subordinato (a termine), mentre tale compatibilità è, come detto, esclusa per legge e non sussiste, nello specifico, la radicale difformità della prestazione rispetto al progetto; 6. inammissibile è, poi, la denuncia dell’omesso esame circa un punto decisivo della controversia in quanto non corrisponde al paradigma di cui al novellato art. 360, n. 5, cod. proc. civ., ratione temporisapplicabile, come interpretato da Cass., Sez. Un., n. 8053/2014; non costituiscono ‘fatti’, il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ.: le argomentazioni o deduzioni difensive (Cass. 14 giugno 2017, n. 14802; Cass. 8 ottobre 2014, n. 21152), gli elementi istruttori, una moltitudine di fatti e circostanze, o il “vario insieme dei materiali di causa” (Cass., 21 ottobre 2015, n. 21439); 7. del pari inammissibile è il rilievo di cui al secondo motivo poiché la ricorrente neppure in questa sede dà conto, con la specificità richiesta dall’art. 366 cod. proc. civ., n. 6, di avere posto con il ricorso introduttivo la questione di fatto del mancato adeguamento dell’importo integrativo per le ore eccedenti le 20 settimanali non risultando non solo trascritti i conteggi asseritamente prodotti in uno con il ricorso introduttivo ma neppure riportate le allegazioni concernenti sia l’esubero orario sia le giornate di effettiva presenza. 8. non risulta, poi, adeguatamente censurato l’accertamento della novità della relativa domanda; 9. nulla va disposto in ordine alle spese non avendo la Regione intimata svolto attività difensiva; 10. occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., S.U., n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002. P.Q.M. R.G.N. 1604/2017 Pag.La Corte dichiara il ricorso inammissibile; nulla per le spese. Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ult
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