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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 23677/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 23 aprile 2021 la Corte di appello di Milano, in riforma della pronuncia di assoluzione emessa, in esito a giudizio abbreviato, dal Tribunale di Varese il 5 novembre 2019, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi dieci di arresto ed euro 3.000,00 di ammenda, con i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione, e con revoca della patente di guida, in quanto ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 186, commi 2, lett. c), e 2-bis d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, per avere guidato in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/I (accertato essere pari a 3,38 g/1), con l'aggravante di aver provocato un incidente stradale.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, deducendo due motivi di doglianza.

Con il primo ha eccepito inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza in relazione agli artt. 359- bis e 224-bis cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] lamenta che la Corte di appello avrebbe erroneamente ritenuto l'utilizzabilità dei risultati scaturiti del prelievo ematico effettuato per l'accertamento del suo tasso alcolennico, in quanto realizzato in carenza di consenso - ed anzi in presenza di un suo netto rifiuto -, su indicazione della P.G. intervenuta ed in assenza di qualsivoglia finalità terapeutica.

Sarebbe stata corretta, invece, la declaratoria di inutilizzabilità di tali risultati espressa da parte del primo giudice, con conseguente pronuncia della sentenza di assoluzione, atteso che, pur trattandosi di giudizio abbreviato, tale prelievo doveva essere valutato alla stregua dei parametri previsti dagli artt. 359-bis e 224-bis cod. proc. pen., con conseguente possibilità di utilizzo solo in presenza di un consenso espresso da parte dell'interessato.

Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto mancanza di motivazione in ordine alla richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Sarebbe, in particolare, insufficiente la motivazione con cui la Corte di appello ha rigettato l'invocata applicazione del beneficio ex art. 62-bis cod. pen., in quanto disposto in maniera generica e con utilizzo di una mera clausola di stile.

3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.4.

Il difensore ha depositato successive conclusioni scritte, con cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente fondato, per cui lo stesso deve essere dichiarato inammissibile.

2. In primo luogo priva di ogni fondamento è l'introduttiva doglianza, con cui il ricorrente ha dedotto violazione di legge in ordine alla modalità con cui la Corte di appello ha ritenuto l'utilizzabilità dei risultati del prelievo ematico cui era stato sottoposto in ospedale, senza il suo consenso. [OSCURATO:PERSONA] rileva come la dedotta questione sia già stata risolta, in punto di diritto, da parte del secondo giudice conformandosi all'indirizzo ermeneutico di gran lunga prevalente, cui in questa sede si intende dare seguito.

A prescindere, infatti, da qualsivoglia accertamento in ordine all'avvenuta effettuazione, o meno, del prelievo per finalità terapeutica, è troncante osservare come, in tema di guida in stato di ebbrezza, la mancanza del consenso al prelievo di campioni biologici compiuto su richiesta della polizia giudiziaria presso una struttura sanitaria non per motivi terapeutici, ma ai fini dell'accertamento del tasso alcolemico, non sia causa di inutilizzabilità degli esami compiuti, posto che la specifica disciplina dettata dall'art. 186 cod. strada, nel dare attuazione alla riserva di legge stabilita dall'art. 13, comma 2, Cost., non prevede alcun preventivo consenso dell'interessato al prelievo dei campioni, oltre a quello eventualmente richiesto dalla natura delle operazioni sanitarie strumentali a detto accertamento (cfr. Sez. 4, n. 27107 del 15/09/2020, Tedesco, Rv. 280047- 01; Sez. 4, n. 1522 del 10/12/2013, dep. 2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258490-01).

Il prelievo di campioni biologici (sangue ovvero urine e saliva) compiuto presso una struttura sanitaria non per motivi terapeutici, ma esclusivamente su richiesta della polizia giudiziaria, al solo fine di accertare il tasso alcolemico del soggetto per la ricerca della prova della sua colpevolezza, non richiede, cioè, uno specifico consenso dell'interessato, oltre a quello eventualmente richiesto dalla natura delle operazioni sanitarie strumentali a detto accertamento (Sez. 4, n. 43217 del 08/10/2019, Monti, Rv. 277946-01).

D'altro canto, la diversa tesi, espressa in contrasto con la suddetta esegesi, è stata manifestata in un'unica pronuncia isolata, nella quale è stato affermato che il prelievo ematico compiuto presso una struttura sanitaria, esclusivamente su richiesta della polizia giudiziaria, al fine di accertare il tasso alcolemico e non per motivi di carattere medico-terapeutico, necessita del preventivo consenso dell'interessato, tempestivamente informato sulle finalità del prelievo, derivandone che, in mancanza del consenso, i relativi risultati sarebbero inutilizzabili (Sez. 4, n. 21885 del 06/04/2017, Danelli, Rv. 270004-01).

3. Del pari manifestamente fondato è anche il secondo motivo di ricorso, con cui è stato lamentato vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

La Corte di appello ha, infatti, motivatamente dato conto delle ragioni del disposto diniego di tale beneficio, considerando la mancanza di elementi positivi valutabili ai fini del loro riconoscimento, invero neppure espressamente indicati da parte della difesa.

L'impugnato provvedimento si colloca, quindi, nell'alveo del costante dictum di questa Corte di legittimità, che ha più volte chiarito come, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così: Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Bianchi, Rv. 282693-01; Sez. 3, n. 23055 del 23/4/2013, Banic, Rv. 256172-01).

Il diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche è stato, pertanto, giustificato, nel caso di specie, da motivazione congrua ed esente da manifesta illogicità, in quanto tale insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv. 242419-01).

D'altro canto - in particolare dopo la modifica dell'art. 62-bis cod. pen. disposta dal d.l. 23 maggio 2008, n. 2002, convertito con modifiche dalla

I. 24 luglio 2008, n. 125 - è assolutamente sufficiente che il giudice si limiti a dare conto, come implicitamente avvenuto nella situazione in esame, di avere valutato e applicato i criteri ex art. 133 cod. pen.

In tema di attenuanti generiche, infatti, posto che la ragion d'essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, la meritevolezza di tale adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da imporre un obbligo per il giudice, ove ritenga di escluderla, di doverne giustificare, sotto ogni possibile profilo, l'affermata insussistenza.

Al contrario, secondo una giurisprudenza consolidata di questa Corte, è la suindicata meritevolezza che necessita essa stessa, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (così, tra le tante, Sez. 1, n. 11361 del 19/10/1992, Gennuso, Rv. 192381-01).

In altri termini, l'obbligo di analitica motivazione in materia di circostanze attenuanti generiche qualifica la decisione circa la sussistenza delle condizioni per concederle e non anche la decisione opposta (cfr. Sez. 2, n. 38383 del 10/07/2009, Squillace ed altro, Rv. 245241-01).

4. In ragione delle superiori considerazioni, il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 10 giu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 23 aprile 2021 la Corte di appello di Milano, in riforma della pronuncia di assoluzione emessa, in esito a giudizio abbreviato, dal Tribunale di Varese il 5 novembre 2019, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi dieci di arresto ed euro 3.000,00 di ammenda, con i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione, e con revoca della patente di guida, in quanto ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 186, commi 2, lett. c), e 2-bis d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, per avere guidato in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/I (accertato essere pari a 3,38 g/1), con l'aggravante di aver provocato un incidente stradale. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, deducendo due motivi di doglianza. Con il primo ha eccepito inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza in relazione agli artt. 359- bis e 224-bis cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] lamenta che la Corte di appello avrebbe erroneamente ritenuto l'utilizzabilità dei risultati scaturiti del prelievo ematico effettuato per l'accertamento del suo tasso alcolennico, in quanto realizzato in carenza di consenso - ed anzi in presenza di un suo netto rifiuto -, su indicazione della P.G. intervenuta ed in assenza di qualsivoglia finalità terapeutica. Sarebbe stata corretta, invece, la declaratoria di inutilizzabilità di tali risultati espressa da parte del primo giudice, con conseguente pronuncia della sentenza di assoluzione, atteso che, pur trattandosi di giudizio abbreviato, tale prelievo doveva essere valutato alla stregua dei parametri previsti dagli artt. 359-bis e 224-bis cod. proc. pen., con conseguente possibilità di utilizzo solo in presenza di un consenso espresso da parte dell'interessato. Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto mancanza di motivazione in ordine alla richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche. Sarebbe, in particolare, insufficiente la motivazione con cui la Corte di appello ha rigettato l'invocata applicazione del beneficio ex art. 62-bis cod. pen., in quanto disposto in maniera generica e con utilizzo di una mera clausola di stile. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.4. Il difensore ha depositato successive conclusioni scritte, con cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente fondato, per cui lo stesso deve essere dichiarato inammissibile. 2. In primo luogo priva di ogni fondamento è l'introduttiva doglianza, con cui il ricorrente ha dedotto violazione di legge in ordine alla modalità con cui la Corte di appello ha ritenuto l'utilizzabilità dei risultati del prelievo ematico cui era stato sottoposto in ospedale, senza il suo consenso. [OSCURATO:PERSONA] rileva come la dedotta questione sia già stata risolta, in punto di diritto, da parte del secondo giudice conformandosi all'indirizzo ermeneutico di gran lunga prevalente, cui in questa sede si intende dare seguito. A prescindere, infatti, da qualsivoglia accertamento in ordine all'avvenuta effettuazione, o meno, del prelievo per finalità terapeutica, è troncante osservare come, in tema di guida in stato di ebbrezza, la mancanza del consenso al prelievo di campioni biologici compiuto su richiesta della polizia giudiziaria presso una struttura sanitaria non per motivi terapeutici, ma ai fini dell'accertamento del tasso alcolemico, non sia causa di inutilizzabilità degli esami compiuti, posto che la specifica disciplina dettata dall'art. 186 cod. strada, nel dare attuazione alla riserva di legge stabilita dall'art. 13, comma 2, Cost., non prevede alcun preventivo consenso dell'interessato al prelievo dei campioni, oltre a quello eventualmente richiesto dalla natura delle operazioni sanitarie strumentali a detto accertamento (cfr. Sez. 4, n. 27107 del 15/09/2020, Tedesco, Rv. 280047- 01; Sez. 4, n. 1522 del 10/12/2013, dep. 2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258490-01). Il prelievo di campioni biologici (sangue ovvero urine e saliva) compiuto presso una struttura sanitaria non per motivi terapeutici, ma esclusivamente su richiesta della polizia giudiziaria, al solo fine di accertare il tasso alcolemico del soggetto per la ricerca della prova della sua colpevolezza, non richiede, cioè, uno specifico consenso dell'interessato, oltre a quello eventualmente richiesto dalla natura delle operazioni sanitarie strumentali a detto accertamento (Sez. 4, n. 43217 del 08/10/2019, Monti, Rv. 277946-01). D'altro canto, la diversa tesi, espressa in contrasto con la suddetta esegesi, è stata manifestata in un'unica pronuncia isolata, nella quale è stato affermato che il prelievo ematico compiuto presso una struttura sanitaria, esclusivamente su richiesta della polizia giudiziaria, al fine di accertare il tasso alcolemico e non per motivi di carattere medico-terapeutico, necessita del preventivo consenso dell'interessato, tempestivamente informato sulle finalità del prelievo, derivandone che, in mancanza del consenso, i relativi risultati sarebbero inutilizzabili (Sez. 4, n. 21885 del 06/04/2017, Danelli, Rv. 270004-01). 3. Del pari manifestamente fondato è anche il secondo motivo di ricorso, con cui è stato lamentato vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di appello ha, infatti, motivatamente dato conto delle ragioni del disposto diniego di tale beneficio, considerando la mancanza di elementi positivi valutabili ai fini del loro riconoscimento, invero neppure espressamente indicati da parte della difesa. L'impugnato provvedimento si colloca, quindi, nell'alveo del costante dictum di questa Corte di legittimità, che ha più volte chiarito come, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così: Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Bianchi, Rv. 282693-01; Sez. 3, n. 23055 del 23/4/2013, Banic, Rv. 256172-01). Il diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche è stato, pertanto, giustificato, nel caso di specie, da motivazione congrua ed esente da manifesta illogicità, in quanto tale insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv. 242419-01). D'altro canto - in particolare dopo la modifica dell'art. 62-bis cod. pen. disposta dal d.l. 23 maggio 2008, n. 2002, convertito con modifiche dalla I. 24 luglio 2008, n. 125 - è assolutamente sufficiente che il giudice si limiti a dare conto, come implicitamente avvenuto nella situazione in esame, di avere valutato e applicato i criteri ex art. 133 cod. pen. In tema di attenuanti generiche, infatti, posto che la ragion d'essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, la meritevolezza di tale adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da imporre un obbligo per il giudice, ove ritenga di escluderla, di doverne giustificare, sotto ogni possibile profilo, l'affermata insussistenza. Al contrario, secondo una giurisprudenza consolidata di questa Corte, è la suindicata meritevolezza che necessita essa stessa, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (così, tra le tante, Sez. 1, n. 11361 del 19/10/1992, Gennuso, Rv. 192381-01). In altri termini, l'obbligo di analitica motivazione in materia di circostanze attenuanti generiche qualifica la decisione circa la sussistenza delle condizioni per concederle e non anche la decisione opposta (cfr. Sez. 2, n. 38383 del 10/07/2009, Squillace ed altro, Rv. 245241-01). 4. In ragione delle superiori considerazioni, il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 10 giu
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