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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 17 giugno 2022

Cassazione n. 19705/2022

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 27059-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, Via dei [OSCURATO:PERSONA] n. 61, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; - controricorrenti - avverso l'ordinanza n. 8247/2021 del TRIBUNALE di RIMINI, depositata il 19/07/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 Numero registro generale 27059/2021 Numero sezionale 6046/2022 Numero di raccolta generale 19705/2022 Data pubblicazione 17/06/2022 /---------------------------/ [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso articolato in due motivi avverso l’ordinanza n. 8247/2021 del 19 luglio 2021 resa dal Tribunale di Rimini.

Gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno notificato controricorso.

Il Tribunale di Rimini, pronunciando, ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 e dell'art. 28 della l. n. 794 del 1942, in giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo intimato a [OSCURATO:PERSONA] dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e Caltagirone per il pagamento della somma di € 129.861,68, oltre interessi, a titolo di compensi professionali, ha revocato il decreto e condannato l’opponente al pagamento in favore degli opposti, in solido tra loro, della somma di € 71.897,00, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA, nonché interessi legali.

Il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 3-4 e 14 d. lgs. n. 150/2011, 702 bis e 101 c.p.c.

Si espone che all’udienza del 7 aprile 2021 il Tribunale, trattando l’opposizione in composizione monocratica, aveva disposto la conversione del rito a norma dell'articolo 4 del d.lgs. n. 150 del 2011 e rimesso gli atti al Presidente del Tribunale per la fissazione dell'udienza innanzi al Collegio.

Il Presidente del Tribunale, con provvedimento del 9 aprile 2021, in uno con la nomina del giudice relatore, aveva poi fissato l’udienza del 1° luglio 2021 avanti il collegio, assegnando un termine all’opponente [OSCURATO:PERSONA] “per la notifica alla controparte di ricorso e decreto”.

All'udienza collegiale del 1° luglio 2021 le parti avevano quindi discusso la causa ed il Tribunale aveva riservato la decisione.

Il ricorrente lamenta che il provvedimento di conversione del rito avrebbe dovuto prevedere altresì l’onere per l’opponente di notificare memoria integrativa degli atti introduttivi, consentendo il deposito di documenti ed eventuali richieste istruttorie.

Tale richiesta di termine per la memoria integrativa, specifica il ricorrente, era stata peraltro avanzata nella memoria di costituzione di F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 Numero registro generale 27059/2021 Numero sezionale 6046/2022 Numero di raccolta generale 19705/2022 Data pubblicazione 17/06/2022 nuovo difensore del 6 maggio 2021 (“chiedendo sin da ora un termine per il deposito di una memoria integrativa, una volta ottenuto l’accesso al fascicolo, e formula contestuale istanza per il differimento del termine per la notifica dell’atto introduttivo del giudizio e della memoria integrativa”), nonché riproposta all’udienza del 1° luglio 2021.

Il secondo motivo di ricorso allega l’omesso esame di un fatto già oggetto di discussione fra le parti ed attiene alla valutazione della scrittura ricognitiva del 15 febbraio 2019.

Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato manifestamente fondato quanto al primo motivo, rimanendo assorbito il secondo, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all'art. 380-bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma 1, n. 5), c.p.c., il Presidente ha fissato l'adunanza della camera di consiglio.

Le parti hanno presentato memorie.

Ad avviso della proposta del relatore, allorché il giudice disponga il mutamento del rito per una controversia che deve essere regolata dal rito sommario di cognizione, nella specie a norma dell’art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, stante l’esigenza di raccordo tra rito errato e rito corretto, che è a fondamento dell’art. 4 del medesimo d.lgs. n. 150 del 2011, deve comunque fissarsi la prima udienza prevista per il rito corretto, nonché, se richiesto, un termine per l’eventuale integrazione degli atti introduttivi redatti secondo il modello legale del rito erroneo, anche in relazione alle deduzioni istruttorie, indipendentemente dalla soggezione ad un diverso regime delle preclusioni, essendo tale integrazione funzionale allo svolgimento del processo nei modi stabiliti dalla legge e quindi all'utile esplicazione delle facoltà di difesa delle parti per quanto concerne la precisazione dell'oggetto della controversia e la determinazione degli elementi di prova, analogamente a quanto stabilisce l’art. 183 bis c.p.c. per il passaggio dal rito ordinario al rito sommario di cognizione.

Né sussisterebbe per la parte l’onere di indicare in sede di impugnazione quali F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 Numero registro generale 27059/2021 Numero sezionale 6046/2022 Numero di raccolta generale 19705/2022 Data pubblicazione 17/06/2022 argomentazioni o deduzioni avrebbe potuto addurre mediante tali attività in prospettiva di una diversa soluzione del merito della controversia, trattandosi di impedimento frapposto alla possibilità di svolgere con completezza ed effettività il diritto di difesa durante lo svolgimento del processo (arg. da Cass.

Sezioni.

Unite, 25 novembre 2021, n. 36596). [OSCURATO:PERSONA] ritiene, tuttavia, che, in relazione alla questione di diritto indicata, non ricorra l’ipotesi di manifesta fondatezza del ricorso, ex art. 375, comma 1, numero 5, c.p.c.

La causa viene perciò rimessa alla pubblica udienza della sezione semplice tabellarmente competente e rinviata a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la discussione in pubblica udienza presso la Sezione II civile, tabellarmente competente.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6-2 Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 10 giugno 2022.

Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 27059-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, Via dei [OSCURATO:PERSONA] n. 61, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; - controricorrenti - avverso l'ordinanza n. 8247/2021 del TRIBUNALE di RIMINI, depositata il 19/07/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 Numero registro generale 27059/2021 Numero sezionale 6046/2022 Numero di raccolta generale 19705/2022 Data pubblicazione 17/06/2022 /---------------------------/ [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso articolato in due motivi avverso l’ordinanza n. 8247/2021 del 19 luglio 2021 resa dal Tribunale di Rimini. Gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno notificato controricorso. Il Tribunale di Rimini, pronunciando, ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 e dell'art. 28 della l. n. 794 del 1942, in giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo intimato a [OSCURATO:PERSONA] dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e Caltagirone per il pagamento della somma di € 129.861,68, oltre interessi, a titolo di compensi professionali, ha revocato il decreto e condannato l’opponente al pagamento in favore degli opposti, in solido tra loro, della somma di € 71.897,00, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA, nonché interessi legali. Il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 3-4 e 14 d. lgs. n. 150/2011, 702 bis e 101 c.p.c. Si espone che all’udienza del 7 aprile 2021 il Tribunale, trattando l’opposizione in composizione monocratica, aveva disposto la conversione del rito a norma dell'articolo 4 del d.lgs. n. 150 del 2011 e rimesso gli atti al Presidente del Tribunale per la fissazione dell'udienza innanzi al Collegio. Il Presidente del Tribunale, con provvedimento del 9 aprile 2021, in uno con la nomina del giudice relatore, aveva poi fissato l’udienza del 1° luglio 2021 avanti il collegio, assegnando un termine all’opponente [OSCURATO:PERSONA] “per la notifica alla controparte di ricorso e decreto”. All'udienza collegiale del 1° luglio 2021 le parti avevano quindi discusso la causa ed il Tribunale aveva riservato la decisione. Il ricorrente lamenta che il provvedimento di conversione del rito avrebbe dovuto prevedere altresì l’onere per l’opponente di notificare memoria integrativa degli atti introduttivi, consentendo il deposito di documenti ed eventuali richieste istruttorie. Tale richiesta di termine per la memoria integrativa, specifica il ricorrente, era stata peraltro avanzata nella memoria di costituzione di F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 Numero registro generale 27059/2021 Numero sezionale 6046/2022 Numero di raccolta generale 19705/2022 Data pubblicazione 17/06/2022 nuovo difensore del 6 maggio 2021 (“chiedendo sin da ora un termine per il deposito di una memoria integrativa, una volta ottenuto l’accesso al fascicolo, e formula contestuale istanza per il differimento del termine per la notifica dell’atto introduttivo del giudizio e della memoria integrativa”), nonché riproposta all’udienza del 1° luglio 2021. Il secondo motivo di ricorso allega l’omesso esame di un fatto già oggetto di discussione fra le parti ed attiene alla valutazione della scrittura ricognitiva del 15 febbraio 2019. Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato manifestamente fondato quanto al primo motivo, rimanendo assorbito il secondo, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all'art. 380-bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma 1, n. 5), c.p.c., il Presidente ha fissato l'adunanza della camera di consiglio. Le parti hanno presentato memorie. Ad avviso della proposta del relatore, allorché il giudice disponga il mutamento del rito per una controversia che deve essere regolata dal rito sommario di cognizione, nella specie a norma dell’art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, stante l’esigenza di raccordo tra rito errato e rito corretto, che è a fondamento dell’art. 4 del medesimo d.lgs. n. 150 del 2011, deve comunque fissarsi la prima udienza prevista per il rito corretto, nonché, se richiesto, un termine per l’eventuale integrazione degli atti introduttivi redatti secondo il modello legale del rito erroneo, anche in relazione alle deduzioni istruttorie, indipendentemente dalla soggezione ad un diverso regime delle preclusioni, essendo tale integrazione funzionale allo svolgimento del processo nei modi stabiliti dalla legge e quindi all'utile esplicazione delle facoltà di difesa delle parti per quanto concerne la precisazione dell'oggetto della controversia e la determinazione degli elementi di prova, analogamente a quanto stabilisce l’art. 183 bis c.p.c. per il passaggio dal rito ordinario al rito sommario di cognizione. Né sussisterebbe per la parte l’onere di indicare in sede di impugnazione quali F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 Numero registro generale 27059/2021 Numero sezionale 6046/2022 Numero di raccolta generale 19705/2022 Data pubblicazione 17/06/2022 argomentazioni o deduzioni avrebbe potuto addurre mediante tali attività in prospettiva di una diversa soluzione del merito della controversia, trattandosi di impedimento frapposto alla possibilità di svolgere con completezza ed effettività il diritto di difesa durante lo svolgimento del processo (arg. da Cass. Sezioni. Unite, 25 novembre 2021, n. 36596). [OSCURATO:PERSONA] ritiene, tuttavia, che, in relazione alla questione di diritto indicata, non ricorra l’ipotesi di manifesta fondatezza del ricorso, ex art. 375, comma 1, numero 5, c.p.c. La causa viene perciò rimessa alla pubblica udienza della sezione semplice tabellarmente competente e rinviata a nuovo ruolo. P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la discussione in pubblica udienza presso la Sezione II civile, tabellarmente competente. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6-2 Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 10 giugno 2022. Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .