CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 15 marzo 2023
Cassazione n. 11952/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11537/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) giusta procura speciale a margine del ricorso -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del controricorso -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di SALERNO n. 1468/2018depositata il 04/10/2018 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1.–Casale d el [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione , affidato a due motivi, avverso la sentenza del 4.10. 2018 con cui la Corte d’appello di Salerno ha rigettato il suo appello contro la sentenza del Tribunale di Salerno che aveva accolto la domanda di revocatoria fallimentare proposta nei suoi confronti dal [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liquidazione, il quale ha resistito con controricorso; 3.– i n prossimità dell’ udienza il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso “con compensazione totale delle spese”, in esito all’accordo transattivo raggiunto tra le parti, corredato di nota relativa all’accettazione della controparte; Considerato che 4. – sussistono i presupposti ex art. 390 c .p.c. per la dichiarazione di estinzione del giudizio, senza statuizione sulle spese processuali, poiché l'intervenuta accettazione del controricorrente esclude la condanna del rinunciante ai sensi dell'art. 391, comma 4 , c .p.c. , (cfr. Cass., Sez.U, 34429/2019; Cass. 9474/2020) ; 5.– in caso di rinuncia al ricorso non trova applicazione l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012 , che pone a carico del ricorrente soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, trattandosi di una misura riferibile ai soli casi in cui l'impugnazione venga rigettata o dichiarata inammissibile o improcedibile, e non suscettibile d'interpretazione estensiva o analogica, in quanto avente carattere eccezionale e lato sensusanzionatoria (Cass. 23175 /20 15 , 19071 /2018) . P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater, d.P.R. 115 / 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, l. 228/2012, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dell’art. 13 citato. Cos