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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 aprile 2025

Cassazione n. 09563/2026

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/07/2025 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; AAN Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 21 luglio 2025, con cui la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza del GIP del Tribunale di Messina emessa in data 4 aprile 2025, con la quale l'imputato era stato condannato, con la recidiva reiterata infraquinquennale, per il reato di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, perché deteneva illecitamente, al fine di cessione, marijuana e hashish, oltre alla strumentazione atta al confezionamento di dosi e alla somma di C 455,00, suddivisa in banconote di vario taglio; che, con un unico motivo di doglianza, si lamentano la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione relativamente all'ipotesi di reato contestata, per mancata considerazione del proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

Considerato che il ricorso è inammissibile, perché basato su un unico motivo in cui si denunciano vizi generici, non essendo stata presa in considerazione la motivazione del provvedimento impugnato, e privo di ragioni di diritto e di dati di fatto a sostegno della richiesta; che, la Corte territoriale ha ampiamente motivato le ragioni di rigetto delle doglianze difensive esposte in sede di appello, per cui ha ritenuto sussistente il reato contestato - alla luce delle risultanze probatorie in atti - nonché il mancato riconoscimento della continuazione e della concessione delle attenuanti generiche (pagg. 4 e 5 del provvedimento impugnato).

Tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 16 genn

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/07/2025 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; AAN Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 21 luglio 2025, con cui la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza del GIP del Tribunale di Messina emessa in data 4 aprile 2025, con la quale l'imputato era stato condannato, con la recidiva reiterata infraquinquennale, per il reato di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, perché deteneva illecitamente, al fine di cessione, marijuana e hashish, oltre alla strumentazione atta al confezionamento di dosi e alla somma di C 455,00, suddivisa in banconote di vario taglio; che, con un unico motivo di doglianza, si lamentano la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione relativamente all'ipotesi di reato contestata, per mancata considerazione del proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. Considerato che il ricorso è inammissibile, perché basato su un unico motivo in cui si denunciano vizi generici, non essendo stata presa in considerazione la motivazione del provvedimento impugnato, e privo di ragioni di diritto e di dati di fatto a sostegno della richiesta; che, la Corte territoriale ha ampiamente motivato le ragioni di rigetto delle doglianze difensive esposte in sede di appello, per cui ha ritenuto sussistente il reato contestato - alla luce delle risultanze probatorie in atti - nonché il mancato riconoscimento della continuazione e della concessione delle attenuanti generiche (pagg. 4 e 5 del provvedimento impugnato). Tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 genn
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