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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 ottobre 2022

Cassazione n. 04409/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di lesioni aggravate, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, nonché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 4-8 sulla ritenuta responsabilità per il contestato reato e sulla inattendibilità della alternativa ricostruzione resa dall'imputato; Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge in ordine all'aggravante di cui all'art. 583 cod. pen. è manifes1:amente infondato, in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza (cfr. Sez. 3, n. 43614 del 19/10/2021, F., Rv. 282088; Sez. 5, n. 4177 del 07/10/2014, dep. 2015, Narcisi, Rv. 262845), con conseguente assorbimento della censura concernente l'art. 131-bis cod. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di lesioni aggravate, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, nonché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 4-8 sulla ritenuta responsabilità per il contestato reato e sulla inattendibilità della alternativa ricostruzione resa dall'imputato; Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge in ordine all'aggravante di cui all'art. 583 cod. pen. è manifes1:amente infondato, in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza (cfr. Sez. 3, n. 43614 del 19/10/2021, F., Rv. 282088; Sez. 5, n. 4177 del 07/10/2014, dep. 2015, Narcisi, Rv. 262845), con conseguente assorbimento della censura concernente l'art. 131-bis cod. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 04409/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris