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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 aprile 2023

Cassazione n. 22708/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al nr.28075/2020 proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura in atti -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] nr 101 presso lo Studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in atti; -controricorrente- avverso la sentenza nr. 621/2020 della Corte d’Appello di Milano depositata in data 21/2/2020 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/4/2023 e, in riconvocazione del 12/7/2023, dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (di seguito indicati per brevità «i mutuatari») proposero appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano che aveva respinto la domanda con la quale gli attori avevano chiesto: a) che fosse accertata e dichiarata l’invalidità delle clausole contenute nei contratti di mutuo che prevedevano l’indicizzazione al [OSCURATO:PERSONA] ( CHF) e, precisamente, che disciplinavano «l’estinzione anticipata e la conversione dei contratti di mutuo de quibus, per vizio di trasparenza bancaria e/o per vizio del consenso dei mutuatari » ; b) che il contratto fosse ricondotto alle previsioni di Legge, con conseguente rideterminazione degli interessi e con condanna della Banca a restituire o a riaccreditare le somme percette in eccesso e a risarcire i danni .

2. Sul gravame dei mutuatari la Corte di Appello di Milano ha rigettato l’appello; i giudici milanesi hanno osservato: a) che il foglio informativo messo a disposizione dei mutuatari riportava in modo chiaro e trasparente le variabili che incidevano sull’assetto economico del mutuo ( «tasso di interesse ancorato al parametro CHF a sei mesi e tasso/rischio di cambio euro/franco svizzero») ed, inoltre, il riferimento all’euro era sempre accompagnato dalla dizione «indicizzato al franco svizzero»; b) che tale meccanismo di indicizzazione , chiaro ed intellegibile, nè presentava i caratteri dell’illiceità, né determinava una situazione di apprezzabile squilibrio tra i diritti e gli obblighi delle parti; c) che, in ogni caso, l’eventuale scarsa chiarezza delle clausole contrattuali non poteva determinare la richiesta di declaratoria di nullità, in quanto l’art. 35 1 comma d.lvo 206/2005 non prevede tale effetto; d) che il meccanismo di calcolo del tasso variabile ancorato nella valuta estera, in particolare in franchi svizzeri, non snaturava lo schema del mutuo in un implicito strumento finanziario di tipo derivato.

3. I mutuatari hanno proposto ricorso per Cassazione sulla base di quattro motivi, [OSCURATO:PERSONA] ha svolto attività difensiva mediante controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la memoria ex art 380 bis cpc i ricorrenti ha nno avanzato istanza di riunione del presente giudizio con il procedimento nr. 27843/2022 R.G.

Cass incardinato da uno degli odierni ricorrenti, [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 1234/2022, pubblicata il 12 aprile 2022, con la quale il Collegio meneghino ha rigettato l’impugnazione per revocazione ordinaria ex art. 395, n. 4, c.p.c. avverso la stessa sentenza impugnata con ricorso per cassazione. 2.Orbene, secondo la giurisprudenza di questo Corte il giudizio di revocazione è pregiudiziale al processo di cassazione, in quanto, nell'iter logico della decisione, i vizi che si fanno valere con la revocazione, mezzo di impugnazione a critica vincolata ex art. 395 c.p.c., si collocano in un momento anteriore rispetto i vizi, che si denunciano con il ricorso per cassazione, anch'esso a critica vincolataex art. 360 c.p.c..

La subordinazione del ricorso per cassazione al giudizio di revocazione risponde alla esigenza di assegnare priorità alla impugnazione di merito, tesa a far valere vizi di "giustizia" dellasentenza, rispetto a quella di pura legittimità (cfr. Cass. 8615/2011, 19493/2020 e 26298/2021).

Si impone pertanto rimettere la causa sul ruolo per consentire la trattazione congiunta deiprocedimenti.

PQM Rinvia il ricorso a nuovo ruolo per gli incombenti di cui in motivazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Con

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al nr.28075/2020 proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura in atti -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] nr 101 presso lo Studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in atti; -controricorrente- avverso la sentenza nr. 621/2020 della Corte d’Appello di Milano depositata in data 21/2/2020 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/4/2023 e, in riconvocazione del 12/7/2023, dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (di seguito indicati per brevità «i mutuatari») proposero appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano che aveva respinto la domanda con la quale gli attori avevano chiesto: a) che fosse accertata e dichiarata l’invalidità delle clausole contenute nei contratti di mutuo che prevedevano l’indicizzazione al [OSCURATO:PERSONA] ( CHF) e, precisamente, che disciplinavano «l’estinzione anticipata e la conversione dei contratti di mutuo de quibus, per vizio di trasparenza bancaria e/o per vizio del consenso dei mutuatari » ; b) che il contratto fosse ricondotto alle previsioni di Legge, con conseguente rideterminazione degli interessi e con condanna della Banca a restituire o a riaccreditare le somme percette in eccesso e a risarcire i danni . 2. Sul gravame dei mutuatari la Corte di Appello di Milano ha rigettato l’appello; i giudici milanesi hanno osservato: a) che il foglio informativo messo a disposizione dei mutuatari riportava in modo chiaro e trasparente le variabili che incidevano sull’assetto economico del mutuo ( «tasso di interesse ancorato al parametro CHF a sei mesi e tasso/rischio di cambio euro/franco svizzero») ed, inoltre, il riferimento all’euro era sempre accompagnato dalla dizione «indicizzato al franco svizzero»; b) che tale meccanismo di indicizzazione , chiaro ed intellegibile, nè presentava i caratteri dell’illiceità, né determinava una situazione di apprezzabile squilibrio tra i diritti e gli obblighi delle parti; c) che, in ogni caso, l’eventuale scarsa chiarezza delle clausole contrattuali non poteva determinare la richiesta di declaratoria di nullità, in quanto l’art. 35 1 comma d.lvo 206/2005 non prevede tale effetto; d) che il meccanismo di calcolo del tasso variabile ancorato nella valuta estera, in particolare in franchi svizzeri, non snaturava lo schema del mutuo in un implicito strumento finanziario di tipo derivato. 3. I mutuatari hanno proposto ricorso per Cassazione sulla base di quattro motivi, [OSCURATO:PERSONA] ha svolto attività difensiva mediante controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la memoria ex art 380 bis cpc i ricorrenti ha nno avanzato istanza di riunione del presente giudizio con il procedimento nr. 27843/2022 R.G. Cass incardinato da uno degli odierni ricorrenti, [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 1234/2022, pubblicata il 12 aprile 2022, con la quale il Collegio meneghino ha rigettato l’impugnazione per revocazione ordinaria ex art. 395, n. 4, c.p.c. avverso la stessa sentenza impugnata con ricorso per cassazione. 2.Orbene, secondo la giurisprudenza di questo Corte il giudizio di revocazione è pregiudiziale al processo di cassazione, in quanto, nell'iter logico della decisione, i vizi che si fanno valere con la revocazione, mezzo di impugnazione a critica vincolata ex art. 395 c.p.c., si collocano in un momento anteriore rispetto i vizi, che si denunciano con il ricorso per cassazione, anch'esso a critica vincolataex art. 360 c.p.c.. La subordinazione del ricorso per cassazione al giudizio di revocazione risponde alla esigenza di assegnare priorità alla impugnazione di merito, tesa a far valere vizi di "giustizia" dellasentenza, rispetto a quella di pura legittimità (cfr. Cass. 8615/2011, 19493/2020 e 26298/2021). Si impone pertanto rimettere la causa sul ruolo per consentire la trattazione congiunta deiprocedimenti. PQM Rinvia il ricorso a nuovo ruolo per gli incombenti di cui in motivazione. Così deciso in Roma, nella Camera di Con
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