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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 30610/2023

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o la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27 Aprile 1975 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1950 avverso la sentenza resa il 23 novembre 2021 dalla CORTE di APPELLO di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza resa il 24 novembre 2016 dal GUP del Tribunale di Bari che all'esito di giudizio abbreviato ha affermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] in concorso tra loro per i delitti di estorsione aggravata e tentata rapina in danno di [OSCURATO:PERSONA] e del solo [OSCURATO:PERSONA] anche per i delitti di tentata estorsione e di teritata violenza privata in danno di Panante lona , dipendenti dell'azienda agricola da loro gestita ma intestata alla moglie di [OSCURATO:PERSONA].

Si addebita ai due imputati di avere costretto con violenza e sotto la minaccia di una pistola il lavoratore dipendente Gjolekaj a rinunziare a pretendere i corrispettivi per la sua prestazione lavorativa e a sottoscrivere alcune buste paga così attestando falsamente di avere ricevuto le dette somme„ nonché di essersi impossessati del permesso di soggiorno del predetto.

Il solo Giovanni-Bruno risponde anche del delitto di tentata estorsione in danno di Panante, altro lavoratore dell'azienda, per costringerlo a consegnargli la carta d'identità e a non rilasciare più dichiarazioni ai Carabinieri riguardanti il proprio rapporto di lavoro. 2.Avverso la detta sentenza gli imputati hanno proposto ricorsi separati il cui contenuto è però del tutto sovrapponibile, sicchè possono essere trattati unitariamente: 2.1 violazione degli artt. 27 comma 2 della Costituzione e 192 cod. proc.pen. e vizio della motivazione.

Dopo avere sinteticamente esposto l'origine del procedimento penale e le varie fasi attraverso cui si è snodato l'iter giudiziario, ed avere riportato per esteso il tenore dell'atto di appello, i ricorrenti osservano che la difesa aveva ricevuto da [OSCURATO:PERSONA], consulente dell'azienda da lui gestita, dichiarazione scritta in cui affermava che le buste paga di novembre e dicembre 2014 erano state consegnate direttamente alla persona offesa e sottoscritte personalmente dinanzi al Calia.

L'assoluta rilevanza di tale dichiarazione induceva la difesa a chiedere l'acquisizione di queste informazioni o comunque l'assunzione della testimonianza.

La prova era sopravvenuta alla sentenza di primo grado poiché non era nota agli appellanti 2.2 Manifesta illogicità della motivazione poiché la corte non ha effettuato un'autonoma valutazione degli elementi di prova, limitandosi a richiamare per relationem la motivazione dell'ordinanza resa dal Tribunale di Bari in sede di appello cautelare e della sentenza di primo grado.

Il ricorrente di contro sottolinea che la persona offesa ha falsamente dichiarato di essere giunto in Italia nel giugno del 2014 anziché del 2013, di avere lavorato interrottamente per i Bruno, mentre aveva lavorato alle dipendenze di altra azienda agricola; inoltre non è stata rinvenuta la fantomatica arma utilizzata per minacciare la persona offesa ed anche la circostanza che i Bruno abbiano preteso e trattenuto il permesso di soggiorno di Gjolekaj non risponde a criteri di logica, poiché non se ne comprende la ragione. 2.3 Vizio di motivazione in ordine alla contestata aggravante dell'uso dell'arma poiché la stessa si fonda su considerazioni contraddittorie, in quanto l'arma non è stata rinvenuta a seguito di perquisizione effettuata dalla Polizia giudiziaria. 2.4 Violazione dell'art. 629 cod.pen. e vizio di motivazione in relazione al giudizio di colpevolezza per il reato contestato al capo A della rubrica poiché la corte non ha fatto corretta applicazione dei principi che regolano il concorso di persone nel reato, in quanto [OSCURATO:PERSONA] non ha posto in essere alcuna condotta idonea ad integrare una qualche forma di concorso con quella realizzata dal figlio.

Dalle stesse dichiarazioni della persona offesa emerge che [OSCURATO:PERSONA] era presente all'aggressione, ma non aveva in alcun modo incoraggiato o partecipato alla condotta violenta del figlio, limitandosi a non fare nulla per farlo desistere.

L'aggravante pertanto andava esclusa nel merito e ricorre al riguardo vizio di motivazione.2.5 Vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla ritenuta recidiva poiché a - [OSCURATO:PERSONA] è stata contestata la recidiva infraquinquenna le in ragione di un precedente penale relativo a violazione di norme sulla sicurezza SJi lavoro definito con decreto penale di condanna e relativo a fatti del 2009 e la corte ha respinto le doglianze difensive sul merito limitandosi a sostenere che la pericolosità del ricorrente si evince proprio da quell'unico precedente penale. [OSCURATO:PERSONA] contesta la recidiva infraquinquennale a suo carico. 2.6 Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche poiché entrambi gli imputati hanno posto in essere un comportamento processuale improntato alla massima lealtà contribuendo con la scelta del rito ad una rapida definizione del procedimento.

3. ricorsi sono inammissibili perché generici in quanto si limitano a reiterare le censure già formulate con l'atto di appello che hanno trovato ampia ed esaustiva risposta nella sentenza impugnata. 3.1 La corte di merito ha motivatamente negato che l'assunzione quale teste del consulente fiscale dell'azienda possa risultare necessaria, in quanto si riferisce a circostanze che non sono state neppure oggetto di contestazione in giudizio, la sottoscrizione delle buste paghe ad opera delle parti offese. 3.2 La sentenza di appello non si è limitata a richiamare la sentenza di primo grado poiché ha esposto adeguatamente e ha dato specifica risposta a tutte le censure sollevate con l'atto di gravame e, solo dopo aver esposto le proprie argomentazioni, ha riportato alcuni ampi e condivisi in stralci della sentenza di primo grado sia in merito alla credibilità del Giolekaj, sia in merito alla rilevanza probatoria delle sue dichiarazioni. 3.3 A fronte delle precipue accuse della persona offesa, motivatamente ritenute credibili, il mancato rinvenimento dell'arma non inficia la ritenuta sussistenza della relativa aggravante. 3.4 E' noto che il concorso di persone nel reato può essere integrato anche dalla mera presenza silente, purchè sia tale da rinforzare la volontà illecita del correo e nel caso in esame non vi è dubbio che la presenza del padre esprime adesione e sostegno alla condotta del figlio. 3.5 Le censure in merito alla recidiva rispettivamente contestata ai due ricorrenti sono manifestamente infondate poiché la recidiva specifica ben può essere integrata da un unico precedente purchè per un reato di analoga natura e allo stesso modo la recidiva infraquinquennale purchè il precedente penale reato sia stato riportato nei cinque anni precedenti. 4.Si impone pertanto la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi con le conseguenti statuizioni P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Roma 16 maggio 2023 il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27 Aprile 1975 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1950 avverso la sentenza resa il 23 novembre 2021 dalla CORTE di APPELLO di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza resa il 24 novembre 2016 dal GUP del Tribunale di Bari che all'esito di giudizio abbreviato ha affermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] in concorso tra loro per i delitti di estorsione aggravata e tentata rapina in danno di [OSCURATO:PERSONA] e del solo [OSCURATO:PERSONA] anche per i delitti di tentata estorsione e di teritata violenza privata in danno di Panante lona , dipendenti dell'azienda agricola da loro gestita ma intestata alla moglie di [OSCURATO:PERSONA]. Si addebita ai due imputati di avere costretto con violenza e sotto la minaccia di una pistola il lavoratore dipendente Gjolekaj a rinunziare a pretendere i corrispettivi per la sua prestazione lavorativa e a sottoscrivere alcune buste paga così attestando falsamente di avere ricevuto le dette somme„ nonché di essersi impossessati del permesso di soggiorno del predetto. Il solo Giovanni-Bruno risponde anche del delitto di tentata estorsione in danno di Panante, altro lavoratore dell'azienda, per costringerlo a consegnargli la carta d'identità e a non rilasciare più dichiarazioni ai Carabinieri riguardanti il proprio rapporto di lavoro. 2.Avverso la detta sentenza gli imputati hanno proposto ricorsi separati il cui contenuto è però del tutto sovrapponibile, sicchè possono essere trattati unitariamente: 2.1 violazione degli artt. 27 comma 2 della Costituzione e 192 cod. proc.pen. e vizio della motivazione. Dopo avere sinteticamente esposto l'origine del procedimento penale e le varie fasi attraverso cui si è snodato l'iter giudiziario, ed avere riportato per esteso il tenore dell'atto di appello, i ricorrenti osservano che la difesa aveva ricevuto da [OSCURATO:PERSONA], consulente dell'azienda da lui gestita, dichiarazione scritta in cui affermava che le buste paga di novembre e dicembre 2014 erano state consegnate direttamente alla persona offesa e sottoscritte personalmente dinanzi al Calia. L'assoluta rilevanza di tale dichiarazione induceva la difesa a chiedere l'acquisizione di queste informazioni o comunque l'assunzione della testimonianza. La prova era sopravvenuta alla sentenza di primo grado poiché non era nota agli appellanti 2.2 Manifesta illogicità della motivazione poiché la corte non ha effettuato un'autonoma valutazione degli elementi di prova, limitandosi a richiamare per relationem la motivazione dell'ordinanza resa dal Tribunale di Bari in sede di appello cautelare e della sentenza di primo grado. Il ricorrente di contro sottolinea che la persona offesa ha falsamente dichiarato di essere giunto in Italia nel giugno del 2014 anziché del 2013, di avere lavorato interrottamente per i Bruno, mentre aveva lavorato alle dipendenze di altra azienda agricola; inoltre non è stata rinvenuta la fantomatica arma utilizzata per minacciare la persona offesa ed anche la circostanza che i Bruno abbiano preteso e trattenuto il permesso di soggiorno di Gjolekaj non risponde a criteri di logica, poiché non se ne comprende la ragione. 2.3 Vizio di motivazione in ordine alla contestata aggravante dell'uso dell'arma poiché la stessa si fonda su considerazioni contraddittorie, in quanto l'arma non è stata rinvenuta a seguito di perquisizione effettuata dalla Polizia giudiziaria. 2.4 Violazione dell'art. 629 cod.pen. e vizio di motivazione in relazione al giudizio di colpevolezza per il reato contestato al capo A della rubrica poiché la corte non ha fatto corretta applicazione dei principi che regolano il concorso di persone nel reato, in quanto [OSCURATO:PERSONA] non ha posto in essere alcuna condotta idonea ad integrare una qualche forma di concorso con quella realizzata dal figlio. Dalle stesse dichiarazioni della persona offesa emerge che [OSCURATO:PERSONA] era presente all'aggressione, ma non aveva in alcun modo incoraggiato o partecipato alla condotta violenta del figlio, limitandosi a non fare nulla per farlo desistere. L'aggravante pertanto andava esclusa nel merito e ricorre al riguardo vizio di motivazione.2.5 Vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla ritenuta recidiva poiché a - [OSCURATO:PERSONA] è stata contestata la recidiva infraquinquenna le in ragione di un precedente penale relativo a violazione di norme sulla sicurezza SJi lavoro definito con decreto penale di condanna e relativo a fatti del 2009 e la corte ha respinto le doglianze difensive sul merito limitandosi a sostenere che la pericolosità del ricorrente si evince proprio da quell'unico precedente penale. [OSCURATO:PERSONA] contesta la recidiva infraquinquennale a suo carico. 2.6 Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche poiché entrambi gli imputati hanno posto in essere un comportamento processuale improntato alla massima lealtà contribuendo con la scelta del rito ad una rapida definizione del procedimento. 3. ricorsi sono inammissibili perché generici in quanto si limitano a reiterare le censure già formulate con l'atto di appello che hanno trovato ampia ed esaustiva risposta nella sentenza impugnata. 3.1 La corte di merito ha motivatamente negato che l'assunzione quale teste del consulente fiscale dell'azienda possa risultare necessaria, in quanto si riferisce a circostanze che non sono state neppure oggetto di contestazione in giudizio, la sottoscrizione delle buste paghe ad opera delle parti offese. 3.2 La sentenza di appello non si è limitata a richiamare la sentenza di primo grado poiché ha esposto adeguatamente e ha dato specifica risposta a tutte le censure sollevate con l'atto di gravame e, solo dopo aver esposto le proprie argomentazioni, ha riportato alcuni ampi e condivisi in stralci della sentenza di primo grado sia in merito alla credibilità del Giolekaj, sia in merito alla rilevanza probatoria delle sue dichiarazioni. 3.3 A fronte delle precipue accuse della persona offesa, motivatamente ritenute credibili, il mancato rinvenimento dell'arma non inficia la ritenuta sussistenza della relativa aggravante. 3.4 E' noto che il concorso di persone nel reato può essere integrato anche dalla mera presenza silente, purchè sia tale da rinforzare la volontà illecita del correo e nel caso in esame non vi è dubbio che la presenza del padre esprime adesione e sostegno alla condotta del figlio. 3.5 Le censure in merito alla recidiva rispettivamente contestata ai due ricorrenti sono manifestamente infondate poiché la recidiva specifica ben può essere integrata da un unico precedente purchè per un reato di analoga natura e allo stesso modo la recidiva infraquinquennale purchè il precedente penale reato sia stato riportato nei cinque anni precedenti. 4.Si impone pertanto la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi con le conseguenti statuizioni P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Roma 16 maggio 2023 il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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