CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 04841/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2019 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Torino confermava la sentenza con cui il tribunale di Asti, in data 16.7.2015, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al delitto di furto aggravato in rubrica ascrittogli. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione, il [OSCURATO:PERSONA], lamentando: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in punto di affermazione della responsabilità penale dell'imputato, non essendo stato dimostrato con certezza che a lui sia addebitabile l'azione predatoria in contestazione; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla determinazione dell'entità del trattamento sanzionatorio, in quanto il giudice di primo grado, pur definendo il fatto oggettivamente modesto e tale da non connotarsi per particolare destrezza e preparazione, tanto da concedere in favore del prevenuto le circostanze attenuanti generiche, ha fissato la pena base in anni uno mesi sei di reclusione, quindi al di sopra del minimo edittale, a causa dei precedenti penali specifici dell'imputato. 2.1. Con requisitoria scritta del 19.10.2021, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, chiede il ricorso venga dichiarato inammissibile. Con memoria e conclusioni scritte del 25.10.2021 pervenute a mezzo di posta elettronica certificata, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dell'imputato, reitera le proprie doglianze insistendo per l'accoglimento del ricorso. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, ai sensi del combinato disposto degli artt. 581, co. 1, lett. d), e 591, co. 1, lett. c), c.p.p., in quanto fondato, con particolare riferimento al primo motivo di ricorso, su motivi, che, riproponendo acriticamente le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame (con la cui motivazione sul punto il ricorrente non si confronta: cfr. pp. 2-3 della sentenza oggetto di ricorso), devono considerarsi non specifici, ed anzi, meramente apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso. La mancanza di specificità del motivo, infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, conducente, a norma dell'art. 591, co. 1, lett. c), c.p.p., all'inammissibilità (cfr. Cass., sez. IV, 18.9.1997 - 13.1.1998, n. 256, rv. 210157; Cass., Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, rv. 236945; Cass., Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, rv. 255568; Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, rv. 277710). Quanto al secondo motivo di ricorso, se ne deve rilevare la inammissibilità, in quanto con esso vengono rappresentate censure sul merito del trattamento sanzionatorio, non scrutinabili in sede di legittimità. Si tratta, peraltro, di un motivo anche in questo caso meramente reiterativo, oltre che manifestamente infondato, in quanto la corte territoriale, con motivazione affatto contraddittoria o manifestamente illogica, ha giustificato la mancata irrogazione di una pena corrispondente al minimo edittale, alla luce della gravità del fatto, facendo buon governo, dunque, dei parametri di cui al disposto dell'art. 133, c.p (cfr. p. 3 della sentenza impugnata). Ed invero, come affermato dall'orientamento prevalente nella giurisprudenza di legittimità, in tema di determinazione della pena, quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall'art. 133, c.p., quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio (cfr., Cass., Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Rv. 255825).D'altra parte nessuna contraddizione è rinvenibile nella motivazione con cui la corte territoriale ha confermato il trattamento sanzionatorio irrogato dal giudice di primo grado, senza che il riconoscimento in favore dell'imputato delle circostanze attenuanti generiche impedisse al tribunale di Asti di condannare il ricorrente a una pena superiore al minimo edittale. Va infatti ribadito il condivisibile principio di diritto, secondo cui è legittima la decisione con cui il giudice di appello determini la pena base anche, in ipotesi, nel massimo edittale e contestualmente conceda le circostanze attenuanti generiche, in quanto non sussiste un rapporto di necessaria interdipendenza tra le due statuizioni, le quali - pur richiamandosi entrambe astrattamente ai criteri fissati dall'art. 133, c.p. - si fondano su presupposti diversi (cfr. Cass., Sez. 3, n. 2268 del 15/11/2017, Rv. 272022). 4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 5.11.2021. Il Consigliere Estensore IlPresidente li ALLA CORTE D