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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 50103/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per il rigetto del ricorso letta la memoria del difensore di parte civile F.11i [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso letta la memoria di replica del difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Venezia, con la sentenza indicata in epigrafe, ha parzialmente riformato, riducendo la pena erroneamente calcolata, la sentenza con la quale il 26/06/2019 il Tribunale di Venezia aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto previsto dagli artt. 61 nn. 2 e 11 e 624 cod. pen. perché, al fine di trarne profitto, si era impossessato di un assegno bancario relativo al conto corrente intestato a [OSCURATO:PERSONA] presso il [OSCURATO:PERSONA] staccandolo dal carnet detenuto dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di falsificare l'assegno e con l'abuso di prestazione d'opera, approfittando della possibilità di accedere agli effetti personali del [OSCURATO:PERSONA] in quanto suo dipendente; cori la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale.

Fatto commesso in Martellago, in data antecedente e prossima al 28 dicembre 2012.

2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione censurando la sentenza, con un primo motivo, per errata applicazione e interpretazione degli artt. 64, 197, 197 bis e 210 cod. proc. pen.

Secondo la difesa, entrambi giudici di merito hanno fatto riferimento a testimonianze inutilizzabili, segnatamente le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], trattandcsi di persone che avevano contribuito a compilare e incassare l'assegno, dunque potendosi ipotizzare un concorso nel reato o la responsabilità per un reato connesso o collegato.

Non essendo stato dato l'avviso di cui all'art. 64 cod. proc. pen. e non essendo stata la teste [OSCURATO:PERSONA] assistita dal difensore, la sua testimonianza era del tutto inutilizzabile.

Anche le sommarie informazioni testimoniali rese da [OSCURATO:PERSONA], confluite nel fascicolo processuale, erano inutilizzabili perché assunte senza alcun avvertimento e senza l'ausilio del difensore.

2.1. Con il secondo motivo deduce mancanza di motivazione in ordine alla eccepita inattendibilità della testimonianza della parte civile costituita.

Con il motivo A.1 di appello la difesa aveva ritenuto che il teste [OSCURATO:PERSONA] non fosse attendibile, essendo in grave conflitto con l'imputato derivante dal mancato pagamento del TFR, trattandosi dunque della testimonianza di una parte civile necessitante di riscontri oggettivi estrinseci, del tutto assenti nel caso in esame.

Su tale motivo di appello la Corte territoriale ha del tutto omesso di pronunciarsi.

2.2. Con il terzo motivo deduce contraddittorietà della motivazione per avere la Corte di appello travisato il fatto laddove ha affermato che «di particolare importanza probatoria è la testimonianza resa dal [OSCURATO:PERSONA], ovvero Colui che si è recato personalmente a incassare l'assegno in questione».

Tale ricostruzione del fatto, si assume, è errata e contraddittoria in quanto tanto le sommarie informazioni testimoniali rese da [OSCURATO:PERSONA] quanto le dichiarazioni rese dalla teste [OSCURATO:PERSONA] attestano che è stata quest'ultima a portare l'assegno in banca e ritirare la somma di euro 4.800, derivandone un travisamento del fatto incidente sulla qualificazione dei ruoli delle persone interessate alla vicenda, circostanza indicata come di particolare importanza dalla stessa Corte territoriale.

2.3. Con il quarto motivo deduce mancata valutazione delle dichiarazioni testimoniali dei testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] come indicato nel motivo di gravame alla lettera A. La Corte territoriale ha valutato le sommarie informazioni testimoniali rese da [OSCURATO:PERSONA] come pietra angolare del giudizio di colpevolezza mentre l'unica prova certa emersa nel dibattimento era che la disponibilità dell'assegno fosse in capo al [OSCURATO:PERSONA], il quale lo aveva consegnato alla propria compagna [OSCURATO:PERSONA] chiedendole di compilarlo e di incassarlo.

Il fatto è stato travisato in quanto l'incasso dell'assegno è stato effettuato proprio dalla [OSCURATO:PERSONA] e non dal [OSCURATO:PERSONA]; ulteriore travisamento del fatto si rinviene laddove la Corte ha affermato che l'assegno fosse stato consegnato già compilato dal Bonotto al [OSCURATO:PERSONA], mentre la [OSCURATO:PERSONA], con le proprie dichiarazioni, ha confermato che l'assegno non era integralmente compilato, avendo scritto la stessa il proprio nome come beneficiaria e poi avendolo sottoscritto nel retro per l'incasso, dichiarando di aver provveduto altresì a compilare l'importo.

Altra circostanza certa è stato l'incasso da parte della [OSCURATO:PERSONA] della somma, poi consegnata al [OSCURATO:PERSONA], il quale ha illogicamente dichiarato di averlo consegnato al Bonotto in due tranches.

Non è certo che l'unico momento in cui l'assegno poteva essere trafugato fosse quello indicato dalla parte civile, che nel dicembre 2012 aveva peraltro subito un furto in casa.

La Corte di appello ha tralasciato di valutare la circostanza che il [OSCURATO:PERSONA], svolgendo attività di saldatore, avesse modo di incontrare il [OSCURATO:PERSONA] in altri contesti lavorativi al di fuori del capannone ove svolgeva la propria attività il Bonotto.

La stessa parte civile non ha saputo collocare temporalmente il momento della sottrazione dell'assegno.

2.4. Con il quinto motivo ha chiesto la revoca delle statuizioni civili della sentenza e, in subordine, ha dedotto la mancanza di motivazione in relazione al rifiuto della parte civile del risarcimento offerto dalla banca. :in sede di appello si era chiesta la revoca delle statuizioni civili in quanto, durante l'esame della parte civile, era emerso che la stessa avesse rifiutato un'offerta di risarcimento del danno avanzata dalla banca per euro 2.500, determinata dal fatto che l'assegno fosse stato pagato nonostante la sottoscrizione fosse del tutto difforme dallo specimen in possesso dell'istituto bancario.

La Corte di appello ha confermato la condanna alle statuizioni civili senza alcuna motivazione, nonostante la somma di euro 6.000 determinata in primo grado fosse del tutto sproporzionata rispetto al danno sofferto, anche in considerazione dell'offerta risarcitoria formulata dall'istituto bancario.

2.5. Con il sesto motivo deduce errata applicazione e interpretazione dell'art.62 bis cod. pen. nonché mancata concessione delle allenuanti generiche.

La Corte territoriale ha ritenuto che le circostanze attenuanti generiche non potessero essere riconosciute in quanto il fatto è stato commesso da un recidivo e che la aggravante contestata di cui all'art. 61 n.11 cod. pen. fosse ostativa al beneficio, senza fare corretto uso dell'art. 62 bis cod. pen., omettendo di valorizzare il fatto che l'importo dell'assegno fosse stato indicato e compilato da [OSCURATO:PERSONA] su indicazione del [OSCURATO:PERSONA].

È stata valorizzata una condotta post delictum consistente nel non aver provveduto a restituire quanto sottratto, dimenticando che l'imputato era creditore della parte civile della somma di circa 5.600 euro, pari al TFR. 2.6 Con il settimo motivo deduce errata applicazione dell'art. 133 cod. pen. ritenendo che il leale comportamento processuale, il fattivo spirito di collaborazione mostrati dall'imputato, avrebbero dovuto consentirgli di ottenere un trattamento sanzionatorio più benevolo.

3. il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso.

4. Il difensore della parte civile F.11i [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria concludendo per il rigetto del ricorso.

5. Il difensore del ricorrente ha depositato memoria di replica in cui ha ulteriormente sviluppato i motivi di ricorso, insistendo per l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.

1.1. Per quanto concerne le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] innanzi alla polizia giudiziaria, si tratta di persona non sottoposta ad indagini per cui, anche se in ipotesi aventi carattere autoindiziante, non sarebbero state utilizzabili contro chi le aveva rese ma erano pienamente utilizzabili contro i terzi, in relazione ai quali non opera la sanzione processuale di cui all'art. 63, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 2, n.28583 del 18/06/2021, Costantino, Rv. 281807 - 01; Sez. 2, n.5823 del 26/11/2020, dep. 2021, Santoro, Rv. 280640 - 01).

1.2. Con riguardo alla testimonianza dl [OSCURATO:PERSONA], giova evidenziare che in questo caso si tratta di prova dichiarativa alla quale non è applicabile lo statuto ..fp del dichiarante tipizzato dall'art.64 cod. proc. pen., ovvero la persona sottoposta alle indagini, non emergendo dagli atti che la teste in questione abbia in alcun tempo assunto tale veste.

1.3. Elemento dirimente nel senso dell'inammissibilità della censura è il rilievo della tardività della relativa eccezione, proposta per la prima volta dinanzi alla Corte di legittimità (Sez. 5, n.13391 del 23/01/2019, Bazzurri, Rv. 275624 - 01).

2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

E' principio ripetutamente affermato nella giurisprudenza di legittimità che le dichiarazioni del soggetto danneggiato dal reato che si sia costituito parte civile possono essere legittimamente poste da sole a fondamento della responsabilità dell'imputato, senza la necessità di applicare le regole probatorie di cui all'art.192, commi 3 e 4, cod. proc. pen., purchè il narrato sia soggetto a un più rigoroso controllo di attendibilità, opportunamente corroborato dall'indicazione di elementi di riscontro (Sez. 4, n. 410 del 09/11/2021, dep.2022, Aramu, Rv. 282558 - 01; Sez. 5, n.12920 del 13/02/2020, Ciotti, Rv. 279070 - 01).

La censura in esame omette di confrontarsi con le ragioni della decisione, segnatamente con la valutazione di intrinseca credibilità del teste [OSCURATO:PERSONA] presente alle pagg.2-3 sulla base del contesto in cui è avvenuta la sottrazione del titolo di credito, peraltro corroborata dalle sommarie informazioni testimoniali rese da [OSCURATO:PERSONA], acquisite ai sensi dell'art.512 cod. proc. pen. e pienamente utilizzabili.

3. Il terzo e il quarto motivo di ricorso non superano il vaglio di ammissibilità.

La difesa assume come elemento idoneo a compromettere la prova dichiarativa la circostanza che i testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avrebbero reso dichiarazioni non collimanti in merito alla presentazione e all'incasso dell'assegno.

Ma il travisamento della prova può costituire oggetto di censura in fase di legittimità a condizione che il ricorrente indichi le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (ex multis, Sez. 6, n.10795 del 16/02/2021, F. Rv. 281085 - 01).

Tale indicazione difetta nel caso in esame e le censure si risolvono, a ben vedere, in una diversa valutazione delle prove, oltretutto tendente a svalutare un dato ritenuto dirimente dai giudici di merito.

Si tratta della circostanza che l'imputato costituisse l'elemento personale di collegamento tra il possessore del titolo di credito e colui che aveva, dopo il furto, provveduto a incassarlo su richiesta dell'amico Bonotto.

Tale ricostruzione della vicenda, pienamente conforme a logica laddove si è ritenuto che il Bonotto avesse orchestrato di far incassare a terzi l'assegno che aveva sottratto onde allontanare da sé ogni sospetto, non risulta in alcun modo posta in discussione nella sua congruità rispetto alle acquisizioni istruttorie dalla, marginale, circostanza che la concreta attività di presentazione e di incasso del titolo di credito sia stata posta in essere da [OSCURATO:PERSONA]; tanto più ove si osservi, secondo quanto sottolineato nelle conformi sentenze di merito, che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito che il Bonotto gli avrebbe suggerito di indicare come beneficiaria la moglie

4. Il quinto motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Con l'atto di appello si era genericamente contestata l'entità della somma liquidata a titolo risarcitorio e restitutorio e la Corte territoriale non si è sottratta all'obbligo motivazionale sul punto, sottolineando che l'imputato aveva posto in essere la condotta criminosa abusando del rapporto fiduciario di lavoro intercorrente con la persona offesa e prendendo in considerazione l'ammontare della somma sottratta.

Si tratta di motivazione pienamente satisfattiva del dovere del giudice di indicare i criteri di riferimento seguiti nella valutazione del danno, nel caso in esame in gran parte determinabile sulla base della somma inc:assata e solo per la somma residua liquidato equitativamente.

Né l'omesso richiamo a somme offerte a titolo risarcitorio da terzi può considerarsi vizio deducibile in questa sede, data la solidarietà dell'obbligazione risarcitoria gravante su eventuali corresponsabili.

5. I motivi inerenti al trattamento sanzionatorio sono inammissibili.

Con riguardo al giudizio discrezionale di determinazione del trattamento sanzionatorio, va ricordato che una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice si richiede quante volte la sanzione sia determinata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la sola scelta implicitamente basata sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen. di irrogare una pena in misura media o prossima al minimo edittale (Sez.4, n.27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv.25835601; Sez.2, n.28852 del 8/05/2013, Taurasi, Rv.25646401; Sez. 4, n.21294 del 20/03/2013, Serratore„ Rv.25619701).

Si richiama, quanto all'onere motivazionale del giudice in punto determinazione della pena, il costante orientamento della Corte di legittimità (Sez.

U. n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 24593101; Sez. 3 n. 35570 del 30/05/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 27069401; Sez. 4 n. 48391 del 05/11/2015, Armuzzi, Rv. 26533201).

Alla determinazione della pena base in misura pari a mesi 8 di reclusione ed euro 400 di multa consegue, nel caso concreto, la pertinenza del principio per il quale ricorre un onere attenuato di motivazione, che può essere soddisfatto anche solo attraverso il richiamo al canone dell'adeguatezza della pena inflitta, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (ex m ultís, Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283).

La ratio della disposizione di cui all'art.62 bis cod. pen., che attribuisce al giudice la facoltà di cogliere, sulla base di numerosi e diversificati dati sintomatici, gli elementi che possono condurre ad attenuare la pena edittale, non impone, inoltre, al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti.

6. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Segue, a I t re sì , la condanna del ricorrente alla refusione delle spese in favore della costituita parte civile F.11i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, nonché alla refusione delle spese sostenute dalla parte civile F.11i Magu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per il rigetto del ricorso letta la memoria del difensore di parte civile F.11i [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso letta la memoria di replica del difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Venezia, con la sentenza indicata in epigrafe, ha parzialmente riformato, riducendo la pena erroneamente calcolata, la sentenza con la quale il 26/06/2019 il Tribunale di Venezia aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto previsto dagli artt. 61 nn. 2 e 11 e 624 cod. pen. perché, al fine di trarne profitto, si era impossessato di un assegno bancario relativo al conto corrente intestato a [OSCURATO:PERSONA] presso il [OSCURATO:PERSONA] staccandolo dal carnet detenuto dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di falsificare l'assegno e con l'abuso di prestazione d'opera, approfittando della possibilità di accedere agli effetti personali del [OSCURATO:PERSONA] in quanto suo dipendente; cori la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale. Fatto commesso in Martellago, in data antecedente e prossima al 28 dicembre 2012. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione censurando la sentenza, con un primo motivo, per errata applicazione e interpretazione degli artt. 64, 197, 197 bis e 210 cod. proc. pen. Secondo la difesa, entrambi giudici di merito hanno fatto riferimento a testimonianze inutilizzabili, segnatamente le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], trattandcsi di persone che avevano contribuito a compilare e incassare l'assegno, dunque potendosi ipotizzare un concorso nel reato o la responsabilità per un reato connesso o collegato. Non essendo stato dato l'avviso di cui all'art. 64 cod. proc. pen. e non essendo stata la teste [OSCURATO:PERSONA] assistita dal difensore, la sua testimonianza era del tutto inutilizzabile. Anche le sommarie informazioni testimoniali rese da [OSCURATO:PERSONA], confluite nel fascicolo processuale, erano inutilizzabili perché assunte senza alcun avvertimento e senza l'ausilio del difensore. 2.1. Con il secondo motivo deduce mancanza di motivazione in ordine alla eccepita inattendibilità della testimonianza della parte civile costituita. Con il motivo A.1 di appello la difesa aveva ritenuto che il teste [OSCURATO:PERSONA] non fosse attendibile, essendo in grave conflitto con l'imputato derivante dal mancato pagamento del TFR, trattandosi dunque della testimonianza di una parte civile necessitante di riscontri oggettivi estrinseci, del tutto assenti nel caso in esame. Su tale motivo di appello la Corte territoriale ha del tutto omesso di pronunciarsi. 2.2. Con il terzo motivo deduce contraddittorietà della motivazione per avere la Corte di appello travisato il fatto laddove ha affermato che «di particolare importanza probatoria è la testimonianza resa dal [OSCURATO:PERSONA], ovvero Colui che si è recato personalmente a incassare l'assegno in questione». Tale ricostruzione del fatto, si assume, è errata e contraddittoria in quanto tanto le sommarie informazioni testimoniali rese da [OSCURATO:PERSONA] quanto le dichiarazioni rese dalla teste [OSCURATO:PERSONA] attestano che è stata quest'ultima a portare l'assegno in banca e ritirare la somma di euro 4.800, derivandone un travisamento del fatto incidente sulla qualificazione dei ruoli delle persone interessate alla vicenda, circostanza indicata come di particolare importanza dalla stessa Corte territoriale. 2.3. Con il quarto motivo deduce mancata valutazione delle dichiarazioni testimoniali dei testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] come indicato nel motivo di gravame alla lettera A. La Corte territoriale ha valutato le sommarie informazioni testimoniali rese da [OSCURATO:PERSONA] come pietra angolare del giudizio di colpevolezza mentre l'unica prova certa emersa nel dibattimento era che la disponibilità dell'assegno fosse in capo al [OSCURATO:PERSONA], il quale lo aveva consegnato alla propria compagna [OSCURATO:PERSONA] chiedendole di compilarlo e di incassarlo. Il fatto è stato travisato in quanto l'incasso dell'assegno è stato effettuato proprio dalla [OSCURATO:PERSONA] e non dal [OSCURATO:PERSONA]; ulteriore travisamento del fatto si rinviene laddove la Corte ha affermato che l'assegno fosse stato consegnato già compilato dal Bonotto al [OSCURATO:PERSONA], mentre la [OSCURATO:PERSONA], con le proprie dichiarazioni, ha confermato che l'assegno non era integralmente compilato, avendo scritto la stessa il proprio nome come beneficiaria e poi avendolo sottoscritto nel retro per l'incasso, dichiarando di aver provveduto altresì a compilare l'importo. Altra circostanza certa è stato l'incasso da parte della [OSCURATO:PERSONA] della somma, poi consegnata al [OSCURATO:PERSONA], il quale ha illogicamente dichiarato di averlo consegnato al Bonotto in due tranches. Non è certo che l'unico momento in cui l'assegno poteva essere trafugato fosse quello indicato dalla parte civile, che nel dicembre 2012 aveva peraltro subito un furto in casa. La Corte di appello ha tralasciato di valutare la circostanza che il [OSCURATO:PERSONA], svolgendo attività di saldatore, avesse modo di incontrare il [OSCURATO:PERSONA] in altri contesti lavorativi al di fuori del capannone ove svolgeva la propria attività il Bonotto. La stessa parte civile non ha saputo collocare temporalmente il momento della sottrazione dell'assegno. 2.4. Con il quinto motivo ha chiesto la revoca delle statuizioni civili della sentenza e, in subordine, ha dedotto la mancanza di motivazione in relazione al rifiuto della parte civile del risarcimento offerto dalla banca. :in sede di appello si era chiesta la revoca delle statuizioni civili in quanto, durante l'esame della parte civile, era emerso che la stessa avesse rifiutato un'offerta di risarcimento del danno avanzata dalla banca per euro 2.500, determinata dal fatto che l'assegno fosse stato pagato nonostante la sottoscrizione fosse del tutto difforme dallo specimen in possesso dell'istituto bancario. La Corte di appello ha confermato la condanna alle statuizioni civili senza alcuna motivazione, nonostante la somma di euro 6.000 determinata in primo grado fosse del tutto sproporzionata rispetto al danno sofferto, anche in considerazione dell'offerta risarcitoria formulata dall'istituto bancario. 2.5. Con il sesto motivo deduce errata applicazione e interpretazione dell'art.62 bis cod. pen. nonché mancata concessione delle allenuanti generiche. La Corte territoriale ha ritenuto che le circostanze attenuanti generiche non potessero essere riconosciute in quanto il fatto è stato commesso da un recidivo e che la aggravante contestata di cui all'art. 61 n.11 cod. pen. fosse ostativa al beneficio, senza fare corretto uso dell'art. 62 bis cod. pen., omettendo di valorizzare il fatto che l'importo dell'assegno fosse stato indicato e compilato da [OSCURATO:PERSONA] su indicazione del [OSCURATO:PERSONA]. È stata valorizzata una condotta post delictum consistente nel non aver provveduto a restituire quanto sottratto, dimenticando che l'imputato era creditore della parte civile della somma di circa 5.600 euro, pari al TFR. 2.6 Con il settimo motivo deduce errata applicazione dell'art. 133 cod. pen. ritenendo che il leale comportamento processuale, il fattivo spirito di collaborazione mostrati dall'imputato, avrebbero dovuto consentirgli di ottenere un trattamento sanzionatorio più benevolo. 3. il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso. 4. Il difensore della parte civile F.11i [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria concludendo per il rigetto del ricorso. 5. Il difensore del ricorrente ha depositato memoria di replica in cui ha ulteriormente sviluppato i motivi di ricorso, insistendo per l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. 1.1. Per quanto concerne le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] innanzi alla polizia giudiziaria, si tratta di persona non sottoposta ad indagini per cui, anche se in ipotesi aventi carattere autoindiziante, non sarebbero state utilizzabili contro chi le aveva rese ma erano pienamente utilizzabili contro i terzi, in relazione ai quali non opera la sanzione processuale di cui all'art. 63, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 2, n.28583 del 18/06/2021, Costantino, Rv. 281807 - 01; Sez. 2, n.5823 del 26/11/2020, dep. 2021, Santoro, Rv. 280640 - 01). 1.2. Con riguardo alla testimonianza dl [OSCURATO:PERSONA], giova evidenziare che in questo caso si tratta di prova dichiarativa alla quale non è applicabile lo statuto ..fp del dichiarante tipizzato dall'art.64 cod. proc. pen., ovvero la persona sottoposta alle indagini, non emergendo dagli atti che la teste in questione abbia in alcun tempo assunto tale veste. 1.3. Elemento dirimente nel senso dell'inammissibilità della censura è il rilievo della tardività della relativa eccezione, proposta per la prima volta dinanzi alla Corte di legittimità (Sez. 5, n.13391 del 23/01/2019, Bazzurri, Rv. 275624 - 01). 2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. E' principio ripetutamente affermato nella giurisprudenza di legittimità che le dichiarazioni del soggetto danneggiato dal reato che si sia costituito parte civile possono essere legittimamente poste da sole a fondamento della responsabilità dell'imputato, senza la necessità di applicare le regole probatorie di cui all'art.192, commi 3 e 4, cod. proc. pen., purchè il narrato sia soggetto a un più rigoroso controllo di attendibilità, opportunamente corroborato dall'indicazione di elementi di riscontro (Sez. 4, n. 410 del 09/11/2021, dep.2022, Aramu, Rv. 282558 - 01; Sez. 5, n.12920 del 13/02/2020, Ciotti, Rv. 279070 - 01). La censura in esame omette di confrontarsi con le ragioni della decisione, segnatamente con la valutazione di intrinseca credibilità del teste [OSCURATO:PERSONA] presente alle pagg.2-3 sulla base del contesto in cui è avvenuta la sottrazione del titolo di credito, peraltro corroborata dalle sommarie informazioni testimoniali rese da [OSCURATO:PERSONA], acquisite ai sensi dell'art.512 cod. proc. pen. e pienamente utilizzabili. 3. Il terzo e il quarto motivo di ricorso non superano il vaglio di ammissibilità. La difesa assume come elemento idoneo a compromettere la prova dichiarativa la circostanza che i testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avrebbero reso dichiarazioni non collimanti in merito alla presentazione e all'incasso dell'assegno. Ma il travisamento della prova può costituire oggetto di censura in fase di legittimità a condizione che il ricorrente indichi le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (ex multis, Sez. 6, n.10795 del 16/02/2021, F. Rv. 281085 - 01). Tale indicazione difetta nel caso in esame e le censure si risolvono, a ben vedere, in una diversa valutazione delle prove, oltretutto tendente a svalutare un dato ritenuto dirimente dai giudici di merito. Si tratta della circostanza che l'imputato costituisse l'elemento personale di collegamento tra il possessore del titolo di credito e colui che aveva, dopo il furto, provveduto a incassarlo su richiesta dell'amico Bonotto. Tale ricostruzione della vicenda, pienamente conforme a logica laddove si è ritenuto che il Bonotto avesse orchestrato di far incassare a terzi l'assegno che aveva sottratto onde allontanare da sé ogni sospetto, non risulta in alcun modo posta in discussione nella sua congruità rispetto alle acquisizioni istruttorie dalla, marginale, circostanza che la concreta attività di presentazione e di incasso del titolo di credito sia stata posta in essere da [OSCURATO:PERSONA]; tanto più ove si osservi, secondo quanto sottolineato nelle conformi sentenze di merito, che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito che il Bonotto gli avrebbe suggerito di indicare come beneficiaria la moglie 4. Il quinto motivo di ricorso è manifestamente infondato. Con l'atto di appello si era genericamente contestata l'entità della somma liquidata a titolo risarcitorio e restitutorio e la Corte territoriale non si è sottratta all'obbligo motivazionale sul punto, sottolineando che l'imputato aveva posto in essere la condotta criminosa abusando del rapporto fiduciario di lavoro intercorrente con la persona offesa e prendendo in considerazione l'ammontare della somma sottratta. Si tratta di motivazione pienamente satisfattiva del dovere del giudice di indicare i criteri di riferimento seguiti nella valutazione del danno, nel caso in esame in gran parte determinabile sulla base della somma inc:assata e solo per la somma residua liquidato equitativamente. Né l'omesso richiamo a somme offerte a titolo risarcitorio da terzi può considerarsi vizio deducibile in questa sede, data la solidarietà dell'obbligazione risarcitoria gravante su eventuali corresponsabili. 5. I motivi inerenti al trattamento sanzionatorio sono inammissibili. Con riguardo al giudizio discrezionale di determinazione del trattamento sanzionatorio, va ricordato che una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice si richiede quante volte la sanzione sia determinata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la sola scelta implicitamente basata sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen. di irrogare una pena in misura media o prossima al minimo edittale (Sez.4, n.27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv.25835601; Sez.2, n.28852 del 8/05/2013, Taurasi, Rv.25646401; Sez. 4, n.21294 del 20/03/2013, Serratore„ Rv.25619701). Si richiama, quanto all'onere motivazionale del giudice in punto determinazione della pena, il costante orientamento della Corte di legittimità (Sez. U. n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 24593101; Sez. 3 n. 35570 del 30/05/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 27069401; Sez. 4 n. 48391 del 05/11/2015, Armuzzi, Rv. 26533201). Alla determinazione della pena base in misura pari a mesi 8 di reclusione ed euro 400 di multa consegue, nel caso concreto, la pertinenza del principio per il quale ricorre un onere attenuato di motivazione, che può essere soddisfatto anche solo attraverso il richiamo al canone dell'adeguatezza della pena inflitta, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (ex m ultís, Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283). La ratio della disposizione di cui all'art.62 bis cod. pen., che attribuisce al giudice la facoltà di cogliere, sulla base di numerosi e diversificati dati sintomatici, gli elementi che possono condurre ad attenuare la pena edittale, non impone, inoltre, al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti. 6. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Segue, a I t re sì , la condanna del ricorrente alla refusione delle spese in favore della costituita parte civile F.11i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., liquidate come in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, nonché alla refusione delle spese sostenute dalla parte civile F.11i Magu
Sentenza Cassazione n. 50103/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris