CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 febbraio 2025
Cassazione n. 38933/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Napoliha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva condannato a pena di giustiziaDi [OSCURATO:PERSONA] in quanto ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 61 0 e 641 c od .p en . , per avere, dissimulando il proprio stato di insolvenza, prenotato una camera matrimoniale presso un albergo senza, successivamente, saldare l’importo dovuto nonché contatta to , in seguito, il titolare dell’albergo, costringendolo con toni minacciosi a non riscuotere il pagamento. 2. L’imputato ha proposto ricorso, per il tramite del suo difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Con primo motivo denuncia erronea applicazione della legge penale e motivazione apparente e contraddittoria in ordine alla valutazione delle dichiarazioni rese dalla persona offesa costituita parte civile. Deduce che l’atto impugnato, al pari della sentenza di primo grado, sarebbe frutto di un’erronea applicazione dei criteri di valutazione della prova, in quanto le dichiarazioni della parte civilenon sarebbero state confrontate con le dichiarazioni della teste della difesa, [OSCURATO:PERSONA], e con idati desumibili dalle immagini estrapolate dal servizio di videosorveglianza prodotte. 2.2. Con secondo motivo censura l’erronea applicazione degli artt. 187, 192 e 530 cod.proc.pen. e denuncia motivazione apparente in riferimento alla prova dichiarativa della difesa, dolendosi dell’omessa valutazione della testimonianza della teste [OSCURATO:PERSONA] e della mancataconfutazione delle doglianze esposte con i motivi di appello. 2.3. Con terzo motivo lamenta erronea applicazione della legge penale sostanziale ed erronea qualificazione giuridica del fatto storico contestato in quanto la stessa Corte territoriale ha indicato (pag. 5 della sentenza) che non sussisterebbe alcun dubbio per la configurabilità del reato di minaccia,salvo poi concludere per la sussistenza del reato di violenza privata. 3.[OSCURATO:PERSONA] generale ha concluso con requisitoria scritta chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1.In via preliminare, èopportuno ricordare che le dichiarazioni della persona offesa possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettivadel dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che, peraltro, deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez. U, n. 41461 del 19/7/2012, Bell'Arte, Rv. 253214; Sez. 2, n. 43278 del 24/9/2015, Manzini, Rv, 265104; Sez. 5, n. 1666 del 8/7/2014, dep. 2015, Pirajno, Rv. 261730). Nel caso in esame, la Corte di appello ha illustrato le ragioni per le quali ha ritenuto attendibilela ricostruzione resa dalla persona offesa, sottolineando la linearità, costanza e spontaneità delle sue dichiarazioni – secondo le quali l’imputato dopo aver fatto una prenotazione per due notti, presso il suo albergo,e soggiornato insieme alla moglie per una notte, si è allontanato senza saldare il conto parziale, non esitando, successivamente a minacciarlo ove avesse proseguito nella sua ( legittima) richiesta di pagamento del dovuto. La sentenza impugnata ha, inoltre, sottolineato che la diversa tesi difensiva -secondo la quale l'imputato avrebbe in un primo momento voluto saldare il conto ma che, tuttavia, l'alterco telefonico avuto con la persona offesa gli avrebbe impedito di tornare nell'albergo per evitare che la situazione degenerasse-non era stata neppure prospettata dall'imputato in sede di esame il quale si era limitato a negare gli addebiti. Rispetto alla ricostruzione e motivazione resa dalla sentenza impugnata , frutto di un ragionamento esauriente oltre che privo di incongruenze logiche, la doglianza difensiva risulta generica e volta ad ottenere una inammissibile rivisitazione del materiale probatorio acquisito, al di fuori del perimetro consentito a questa Corte (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). 2.Il secondo motivo è inammissibile. La difesa si duole della mancata valutazione, da parte della Corte territoriale, della testimonianza resa dalla teste della difesa [OSCURATO:PERSONA] limitandosi, tuttavia, ad effettuare un generico richiamo alle doglianze esplicitate in appello senza indicare le ragioni della decisività del contenuto delle medesime dichiarazioni, omettendo di considerare che, ai fini della deducibilità del vizio di "travisamento della prova", che si risolve nell'utilizzazione di un'informazione inesistente, o nell’ omessa valutazione della prova esistente agli atti, è necessario che il ricorrente prospetti la decisività del travisamento o dell'omissione nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica ( Sez. 6 n. 36512 del 16/10/2020 Ud. (dep. 18/12/2020 ) Rv. 280117 –01). La difesa non illustra in ricorso le ragioni della valenza decisiva delle dichiarazioni suindicate rispetto alle successive comunicazioni,intercorse tra imputato e persona offesa e oggetto dell’editto accusatorio,omettendo di considerare, peraltro, che la contestazione del reato di violenza privata è legata, nell ’ imputazione , non già a d una discussione sorta all’interno della struttura alberghiera durante il soggiorno poi inopinatamente interrotto, ma alle successive richieste di pagamento telefoniche rivolte, legittimamente, dalla persona offesa all’imputatoalle quali, quest’ultimo, ha risposto con le minacce contestate. Le doglianze sono volte a sollecitare, in modo inammissibile,non tanto l'esame critico della logica che sorregge il provvedimento impugnato, quanto a sostenere un inammissibile riesame, nel merito, dei dati di fatto utilizzati dai Giudici di merito per escludere la sussistenza di una minaccia volta a costringere lapersona offesa a desistere dalla sua pretesa creditoria. 3.È, altresì, inammissibile il terzo motivo con cui la difesa si duole dell’erronea qualificazione giuridica della condotta ascritta al capo A) e della presunta contraddittorietà della sentenza impugnata. Invero, la Corte territoriale ha sottolineato la correttezza della qualificazione giuridica della condotta ponendosi nel solco dell’insegnamento di questa Corte secondo cui il discrimen, tra la fattispecie di cui all'art. 612 cod. pen. e la fattispecie di cui all'art. 610 cod. pen., è ricondotto agli effetti che dall'atteggiamento minatorio originano, dal momento che esclusivamente nella seconda fattispecie è richiesto un condizionamento del soggetto passivo che si attui attraverso l’adozione di contegno, commissivo o omissivo, che il medesimo soggetto non avrebbe altrimenti assunto, ovvero tollerato. Ne consegue che i due reati, pur scaturenti da un comune atteggiamento minatorio, danno luogo ad eventi giuridici di diversa natura e valenza(Sez.5, n. 19347 del 15/02/2023, Rv. 284751 – 01; Sez. 6, n. 14 del 09/10/2008, Rv. 243185). Nel caso in esame, le censure svolte dalla difesanon riescono a fare emergere alcun profilo di illogicità della motivazione, avendo, peraltro, lasentenza impugnata evidenziato che le minacce proferite dall’imputato non erano generiche, bensì univocamente dirette a coartare il comportamento della persona offesa per costringerla a non riscuotere la somma di euro 160,00, dovutagli per il pagamento del prezzo del pernottamento presso il suo albergo. La condotta dell’imputato ha, pertanto,prodotto “una concreta e specifica coercizione comportamentale della vittima vulnerandone la libertà di autodeterminazione” (pag.6 della sentenza impugnata). D'altra parte, l’indicazione del “reato di minaccia” in un punto della motivazione della sentenza (a pag. 5) anzichè del reato di violenza privata, esattamente contestato e ritenuto, è da ritenere chiaramente come frutto di lapsus calami. 4. In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eu