CassazionedecretoSezione 3Decisione del 30 aprile 2026
Cassazione n. 12037/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NATO D’ISA (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE])e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), domiciliatodigitalmente ex lege;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]), domiciliata digitalmente ex lege;-controricorrente-Numero registro generale 10633/2023Numero sezionale 3878/2025Avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO CAMPOBASSO, n.Numero di raccolta generale 12037/2026132/2022 depositata il 4/11/2022. Data pubblicazione 30/04/2026Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del3/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Svolgimento del processo1. Con ricorso notificato il 3/05/2023, [OSCURATO:PERSONA] impugna percassazione la sentenza n. 132/2022 della Corte d’appello diCampobasso, pubblicata il 4/11/2022. La parte intimata MavilaS.r.l. ha depositato tempestivo controricorso.2. La vicenda processuale in esame trova la propria genesi nell’attodi opposizione dell'odierno ricorrente al decreto ingiuntivo n.362 del 3/10/2013, emesso dal Tribunale di Isernia su istanzadella [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] ComS.r.l., con la quale era intercorso un contratto di affitto di ramod’azienda, e nei confronti dell’odierno ricorrente, qualefideiussore della società debitrice. La somma portata nel decretoingiuntivo, pari a € 74.700,00 oltre interessi legali dalladomanda, spese e accessori di legge era imputata a€ 39.350,00 per canoni ed oneri pregressi al 31/12/2012 e a €42.350,00 per canoni relativi alle mensilità da gennaio a luglio2013 dovuti in ragione del contratto di affitto. Il fideiussore EnzoBianchi eccepiva, tra l’altro, la nullità della fideiussione da luisottoscritta, prospettandone la natura di garanzia omnibus privadi determinazione dell’oggetto, nonché l’inefficacia della stessain seguito a recesso e per violazione degli artt. 1955, 1956,1957, 1175 e 1375 c.c. [OSCURATO:SOCIETA]. si costituiva contestando leeccezioni e insistendo per la validità ed operatività dellagaranzia. I procedimenti di opposizione ai due decreti ingiuntivivenivano riuniti.3. Il Tribunale di Isernia con sentenza n. 16/2021 accoglieval’opposizione proposta dal fideiussore, rilevando che la garanziafosse configurabile quale fideiussione per obbligazioni future e,2 di 9Numero registro generale 10633/2023Numero sezionale 3878/2025in difetto dell’indicazione di un importo massimo garantito, laNumero di raccolta generale 12037/2026dichiarava nulla ex dell’art. 1938 c.c. Rilevava aDlattrae psubìb liclaazio ne 30/04/2026violazione dell’art. 1956 c.c., non risultando che la concessionedi nuovo credito al debitore principale fosse stata subordinataall’autorizzazione del fideiussore, né che a quest’ultimo fossestata data comunicazione delle morosità del conduttore.Conseguentemente, dichiarava la nullità della fideiussione perquesti due specifici profili e accoglieva l’opposizione di EnzoBianchi, con condanna della creditrice alle spese.4. Avverso la sentenza interponeva gravame la società [OSCURATO:SOCIETA]5. La Corte d’Appello di Campobasso, in parziale accoglimentodell’appello e in riforma della sentenza impugnata, dichiaravavalida ed efficace la fideiussione, respingendo l’opposizione delBianchi e regolando le spese del doppio grado di giudizio,liquidate rispettivamente in € 6.021.000 e in € 7.137,00, oltrespese forfettarie al 15% e oneri di legge.6. Con successiva memoria, depositata ex art. 378 c.p.c., ilricorrente evidenziava che la questione relativa alla validità delnegozio di fideiussione era stata già definitivamente decisa tra lemedesime parti dalla Corte d’Appello di Campobasso con lasentenza n. 265/2022 del 4 novembre 2022, con la quale -escludendo la validità della medesima garanzia - venivariformata la sentenza n. 230/2018 del Tribunale di Isernia chene aveva affermato, di contro, la validità.7. Evidenziava che tale pronuncia era stata impugnata dalla MavilaS.r.l. con ricorso per cassazione, e che il giudizio di legittimitàera stato definito con declaratoria di inammissibilità del ricorsodella società creditrice, con ordinanza Cass. n. 26904 del 2024,determinando pertanto il passaggio in giudicato della sentenzadi merito sull’accertata invalidità della fideiussione omnibussottoscritta dal ricorrente.3 di 9Numero registro generale 10633/2023Numero sezionale 3878/2025Numero di raccolta generale 12037/20268. La sentenza della Corte di merito veniva depositata unitamenteData pubblicazione 30/04/2026alla certificazione di definitività emessa a cura della cancelleriain data 2 settembre 2025.9. Nell’imminenza dell’adunanza camerali le parti hanno depositatomemorie.Motivi della decisione• Con il primo motivo il ricorrente denunzia, ex art. 360 comma1 n. 3 c.p.c., violazione degli artt. 1325, n. 1, 1937, 1938,1346 e 1418, 1362 e 1366 c.c.Si duole che il giudice delgravame abbia ritenuto valida la fideiussione pur se privadella determinazione dell’importo massimo garantito. Lamental’erronea interpretazione delle clausole del contratto di affittod'azienda collegato alla fideiussione, omettendo l'analisi dialcune clausole nel sancire che l'importo massimo garantitopotesse desumersi attraverso indici certi per relationem.• Con il secondo motivo denunzia, ex art. 360 comma 1 n. 3c.p.c., la “violazione di legge in ordine all’accertamento dellaliberazione della fideiussione ex artt. 1175, 1375 e 1956 c.c.in combinato disposto con gli artt. 2727 e 2729 c.c.”, peravere la corte territoriale omesso di valutare che si era giàdeterminata una morosità del conduttore tale da giustificarel'azione di risoluzione del contratto di locazione, senza che illocatore avesse comunicato al fideiussore la morosità di€ 39.350,00 per canoni ed oneri pregressi al 31/12/2012.Lamenta essersi la corte di merito basata sulle comunicazioni,già tardive, effettuate dall'aprile 2013 per la morosità deicanoni di marzo-luglio 2013, quando era già maturato undebito e pertanto, ai fini della invocata liberazione dellagaranzia ai sensi dell’art.1 vi era prova che il creditore, senzala sua autorizzazione, aveva concesso credito (dal gennaio alluglio 2013) alla società debitrice, pur essendo consapevole diun peggioramento delle sue condizioni economiche.4 di 9Numero registro generale 10633/2023Numero sezionale 3878/2025Numero di raccolta generale 12037/202610. Va anzitutto osservato che in ordine alla validità dellaData pubblicazione 30/04/2026fideiussione rileva il giudicato formatosi nel separato giudizioavviato dal ricorrente per accertare la invalidità del negoziofideiussorio del 27/10/2008, essendo esso in grado di inciderenel presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la cuicausa petendi riguarda la eccepita invalidità (o sopravvenutainefficacia) della fideiussione omnibus stipulata dal ricorrentecon [OSCURATO:SOCIETA]. a garanzia delle obbligazioni della societàdebitrice. Il giudicato in questione ha infatti affermato lainvalidità della fideiussione omnibus azionata con la presentecausa mediante emissione del decreto ingiuntivo, per assolutaindeterminatezza dell’ammontare massimo garantito.11. Come dedotto dalla parte ricorrente nella memoriaillustrativa, la Corte d'appello di Campobasso, in un separatogiudizio avviato dall’odierno ricorrente nei confronti della societàcreditrice, con sentenza n. 265/2022 pubblicata il 4 novembre2022 e divenuta definitiva dopo l’impugnativa innanzi alla Cortedi cassazione, dichiarata inammissibile con ordinanza n.26904/2024, ha accertato la nullità per indeterminabilitàdell’oggetto della fideiussione omnibus prestata dal Bianchi afavore della società qui resistente, sul rilievo che essa non fossecollegata ai soli canoni locativi, ma anche ad altre obbligazionifuture contenute nel contratto di locazione del ramo di aziendadi inammissibilità del ricorso, con conseguente formazione delgiudicato sull’accertata nullità .12. La sentenza della corte di merito, munita di attestato dipassaggio in giudicato, è stata depositata dal ricorrenteunitamente alla memoria illustrativa.13. La produzione in sede di giudizio di legittimità di taledecisione è ammissibile.14. Il giudicato esterno formatosi a seguito di una sentenza dellaS.C. è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo5 di 9Numero registro generale 10633/2023Numero sezionale 3878/2025poiché l'accertamento della sua incidenza sul processo in corsoNumero di raccolta generale 12037/2026non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma corDraitsa puobbnlidcaezio ne 30/04/2026ad un preciso interesse pubblico, volto ad evitare la formazionedi giudicati contrastanti, in ossequio al principio del "ne bis inidem". Qualora esso si sia formato dopo la notifica del ricorsoper cassazione, i relativi documenti giustificativi possono essereprodotti, dalla parte regolarmente costituitasi, fino all'udienza didiscussione (Cass. Sez. 6 - 5, Sentenza n. 11365 del01/06/2015; Cass. Sez. U, Sentenza n. 13916 del 16/06/2006).15. L'individuazione dei limiti (soggettivi e oggettivi)del giudicato sostanziale ex art. 2909 c.c. presuppone, pertanto,l'identificazione degli elementi costitutivi (soggettivi e oggettivi)della domanda (personae, petitum e causa petendi), sicché puòdirsi che su una controversia si è formato il giudicato solo seessa coincide - come nel caso di specie - , in tutti i suoi elementicostitutivi, con altra azione già esercitata in passato, formandola premessa logica indispensabile della statuizione contenuta neldispositivo della sentenza, così precludendosi il riesame dellostesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivogiudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito loscopo ed il "petitum" del primo (Cass. Sez 3 -, Ordinanza n.13169 del 18 maggio 2025; Cass. Sez. U., Sentenza n. 13916del 16 giugno 2006).16. Posto che il giudicato va assimilato agli "elementi normativi",cosicché la sua interpretazione deve essere effettuata allastregua dell'esegesi delle norme e non già degli atti e dei negozigiuridici, essendo sindacabili sotto il profilo della violazione dilegge gli eventuali errori interpretativi, ne consegue che ilgiudice di legittimità deve direttamente accertare l'esistenza e laportata del giudicato esterno con cognizione piena che siestende al diretto riesame degli atti del processo ed alla direttavalutazione ed interpretazione degli atti processuali, mediante6 di 9Numero registro generale 10633/2023Numero sezionale 3878/2025indagini ed accertamenti, anche di fatto, indipendentementeNumero di raccolta generale 12037/2026dall'interpretazione data al riguardo dal giudice di meritDoat a (pCubablsicsaz.io ne 30/04/2026Sez. 3 - , Ordinanza n. 30838 del 29/11/2018 Cass. Sez. U,Sentenza n. 24664 del 28/11/2007).17. Tale principio è stato recentemente confermato per chiarireche la mera identità delle questioni giuridiche o di fatti daesaminare non determina necessariamente un vincolo a caricodel giudice investito del secondo giudizio, non vigendo nelnostro ordinamento la regola dello "stare decisis", ma viene inconsiderazione ai fini della condivisione delle argomentazionisvolte nella precedente sentenza, nella misura in cui le stesseappaiano pertinenti anche alla fattispecie oggetto del nuovogiudizio e risultino dotate di efficacia persuasiva tale dagiustificare l'adesione ad esse. Pertanto, esso opera, in ipotesi,anche con riguardo ai rapporti di durata, quando la questionedecisa concerna un punto fondamentale comune alle diversecontroversie (Cass. Sez. 1 -, Ordinanza n. 211 del 4 gennaio2024).18. Alla luce di quanto sopra, sussistono nella specie ipresupposti per il riconoscimento del giudicato formatosi sullainvalidità del negozio fideiussorio, posto che tra il presentegiudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e quello definito conl'ordinanza di questa Corte n. 26904/2024, intercorre la identitàdi soggetti ([OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA]) e di oggetto (assuntainvalidità della fideiussione il 27/10/2008 tra le medesime parti),essendo solo differente la causa petendi ( accertamento dellavalidità della fideiussione versus opposizione al decretoingiuntivo di pagamento del debito emesso in forza dellamedesima fideiussione) .19. La statuizione di nullità della fideiussione in argomentopassata in giudicato, pertanto, incide in maniera assorbentesulle questioni portate all’esame dal ricorrente nel presente7 di 9Numero registro generale 10633/2023Numero sezionale 3878/2025giudizio di legittimità, ove la medesima fideiussione omnibus,Numero di raccolta generale 12037/2026azionata dal creditore, è contestata dall’opDpaotan puebnblitceaz,io ne 30/04/2026primariamente, per la medesima ragione di invalidità fattavalere in via principale nel giudizio già definito e,secondariamente, per la sua sopravvenuta inefficacia.20. Nella decisione passata in giudicato, difatti, si afferma che lafideiussione omnibus sia indeterminabile quanto al massimogarantito, in quanto il dato testuale dell’accordo fideiussorioprevedeva la copertura non solo del fitto annuo di euro60.000,00, ma anche degli obblighi futuri nascenti dalla licenzadi somministrazione di alimenti e bevande e ristorazione, nonchédal pagamento della percentuale del 0,55 % dovuto sui ricaviderivanti dalla vendita di prodotti complementari (lotterie etabacchi) e dall’eventuale risarcimento del danno per degradodell’azienda.21. Pertanto, l’indeterminabilità dell’ammontare garantito dallafideiussione omnibus deriva non tanto dalle obbligazioniimmediatamente nascenti per il fitto del ramo di azienda, ma daquelle condizionali e future non determinabili apriori, macomunque risultanti nel testo del negozio. Da taleindeterminatezza dell’ammontare complessivamente garantitoderiva ex art. 1938 c.c. la nullità del negozio di garanziastipulato, accertata nel giudicato esterno con motivazioneconforme alla giurisprudenza formatasi sulla questione (cfr.Cass. Sez. 1 -, Sentenza n. 2492 del 31/01/2017; Cass. Sez. 3,Sentenza n. 8944 del 05/05/2016).22. Conclusivamente, alla stregua di tutte le considerazioni cheprecedono, il ricorso va accolto quanto al primo motivo, alla lucedel giudicato formatosi in merito al primo motivo denunciantel’omesso rilievo di nullità della fideiussione omnibus perindeterminatezza dell’ammontare massimo garantito, conassorbimento del secondo motivo, logicamente subordinato.8 di 9Numero registro generale 10633/2023Numero sezionale 3878/2025Numero di raccolta generale 12037/202623. Alla fondatezza nei suindicati termini del 1° motivo, assorbitoData pubblicazione 30/04/2026il 2°, consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione inrelazione dell’impugnata sentenza.24. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, lacausa può essere decisa nel merito con l’accoglimentodell’opposizione a decreto ingiuntivo e il rigetto della domandain origine monitoriamente azionata della società [OSCURATO:SOCIETA].,odierna controricorrente.25. Le spese del doppio grado del giudizio di merito e del giudiziodi cassazione, liquidate come in dispositivo in favore del Bianchi,seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione. Cassain relazione l’impugnata sentenza e, decidendo la causa nel merito,rigetta la domanda in origine monitoriamente azionata della societàMavila s.r.l., revocando il decreto ingiuntivo opposto. Condanna lasocietà [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento, in favore del Bianchi: a) dellespese del giudizio del primo grado di merito, che liquida incomplessivi euro 6.221,00 ( di cui euro 6.021,00 per onorari ),oltre a spese generali e accessori di legge; b) delle spese delgiudizio del secondo grado di merito, che liquida in complessivieuro 7.337,00 ( di cui euro 7.137,00 per onorari ), oltre a spesegenerali e accessori di legge; c) delle spese del giudizio dicassazione, che liquida in complessivi euro 6.200,00 ( di cui euro6.000,00 per onorari ), oltre a spese generali e accessori di legge,da distrarsi in favore dei difensori, dichiaratisi antistatari.Così deciso in Roma, il 3/10/2025Il PresidenteLUIGI ALESSANDRO SCARANO9 di 9