CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 aprile 2023
Cassazione n. 12175/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29267/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- Avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA n. 2377/2017 depositata il 12/10/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso articolato in due motivi avverso la sentenza n. 2377/2017 della Corte d’appello di Bologna, pubblicata il 12 ottobre 2017. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. 2. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, 2-quater, e 380 bis.1, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis ex art. 35 del d.lgs. n. 149 del 2022. Il ricorrente ha depositato memoria. 3. La Corte d’appello di Bologna ha accolto il gravame spiegato da [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza resa in primo grado dal Tribunale di Bologna in data 10 dicembre 2009, che aveva respinto la domanda della Marconi finalizzata al ripristino da parte del [OSCURATO:PERSONA] di un’apertura presente nel vano cucina dell’appartamento dell’attrice e diretta verso la scala di accesso alla proprietà [OSCURATO:PERSONA]. La Corte d’appello è pervenuta alle seguenti conclusioni: 1) “il piccolo vano (largo circa cm. 90) in cui è collocata la scala che conduce al portoncino di accesso dell'appartamento di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] Gilberto è anch'esso di proprietà di quest'ultimo”; 2) l’apertura oggetto di lite deve essere datata “quantomeno al 1926” (“allorché le due porzioni immobiliari appartenevano ad un unico proprietario”), avendo peraltro il [OSCURATO:PERSONA] dedotto in memoria di replica che quando egli aveva acquistato l’immobile “fu installato (sul lato ‘ [OSCURATO:PERSONA]’ della inferriata) un pesante vetro smerigliato, fisso, che occludeva fino a due terzi di altezza l'apertura. Solamente nel 2007 … il dott. [OSCURATO:PERSONA] fece sostituire tale vetro con altro, di identiche caratteristiche, ma a tutta altezza, per evitare le pesantiimmissioni di polvere causate dai lavori in corso ... L'apertura in oggetto, pertanto, non è altro, come afferma l'impugnata sentenza, che una "anomalia architettonica" che poteva avere ragione d'essere (‘passavivande’?) unicamente quando le due porzioni immobiliari appartenevano (fino al 1926: un secolo fa!) ad un unico proprietario"; 3) a favore dell'immobile di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] si è costituito -non esclusa l'applicabilità dell'art. 1146 comma 2 ecc. … - il diritto alla conservazione della apertura per intervenuta usucapione”. Conseguentemente, la Corte d’appello di Bologna ha dichiarato “acquisito per usucapione il diritto dimantenere la apertura esistente tra l'immobile di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] e quello di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], precisamente tra l'ambiente del primo ora destinato a cucina e il vano scale di accesso al pianerottolo che immette nel secondo, entrambi posti nell'edificio sito in Bologna via Urbana 7”. [OSCURATO:PERSONA] è stato altresì condannato alla rimozione dell'opera posta a interruzione della apertura. 4. Il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] denuncia la violazione e falsa applicazione degli articoli 900 – 901 - 902 – 903 – 904 - 905 e ss. c.c., degli art. 1158 c.c. e 1032 c.c., dell'art.674 codice penale, nonché della normativa [OSCURATO:PERSONA] di cui a R.D. n. 1265/1934, DM Sanità n. 190/1975, [OSCURATO:PERSONA] del Comune di [OSCURATO:PERSONA] 2014 - parte 2. Titolo 3 - Art.56”, ed ancora per “contraddittorietà della motivazione”, “omesso accertamento e valutazione dei fatti rilevanti”. La complessa censura sostiene, tra l’altro, che la sentenza di appello non avrebbe precisato se sia stata usucapita una "luce" o alternativamente una "veduta", parlando essa di "apertura". Il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 1062 c.c. e dell'art. 1032 c.c. in correlazione 1079 c.c., dell'art. 2967 c.c. e dell'art. 115 c.p.c.; ed ancora contraddittorietà della motivazione e omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Si contesta dal ricorrente l’avvenuta costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia, risalendo la separazione dell’inizia unica proprietà al 1926 e non sussistendo all’epoca il “diritto all’apertura”; si svolgono poi una serie di considerazioni sull’accesso alla proprietà Marconi tramite le scale condominiali e sull’accesso di proprietà esclusiva [OSCURATO:PERSONA]; si richiamano ancora norme in tema di sanità ed igiene, nonché la “relazione dell’Ing. Travaglini”. 5. I due motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente, sono inammissibiliper plurime ragioni. Essi si sostanziano in una critica generica della sentenza impugnata, formulata sotto una molteplicità di profili tra loro confusi e inestricabilmente combinati, mediante richiamo ad una pluralità di norme e di atti amministrativi, senza esaminarne il contenuto precettivo e raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata (cfr. Cass. Sez. unite, n. 23745 del 2020). Entrambi i motivi lamentano il vizio di contraddittoria motivazione della sentenza, che non è però più contemplato nell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., come modificato dal d.l. n. 83 del 2012, n. 83, convertito nella legge n. 134 del 2012, il quale attribuisce rilievo solo all'omesso esame circa un fatto decisivo che sia stato oggetto di discussione tra le parti. E’ invece censurabile ai sensi dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. l'anomalia motivazionale che dia luogo alla "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", alla "motivazione apparente", al "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" o alla "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile". 5.1. Viene denunciata, in particolare, la violazione di norme dettate a salvaguardia dell'igiene e della sanità pubblica (in particolare, pagine 19 e 20 del ricorso), per argomentare l’illegittimità dell’apertura oggetto di causa e quindi probabilmente desumere che la stessa non potesse dar luogo a possesso utile all'acquisto per usucapione di un corrispondente diritto di servitù; tali norme, tuttavia, schiudono questioni di diritto nuove, non affrontate nella sentenza impugnata, né il ricorrente specifica (art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.) quando e come le stesse fossero state dedotte nelle pregresse gradi di merito, implicando, infine, il loro rilievo solo in questa sede accertamenti di fatto non esperibili nel giudizio di cassazione. Che poi dalla finestra per cui è causa provengano esalazioni maleodoranti o comunque sgradevoli (come si asserisce sempre nelle pagine 19 e 20 del ricorso), può rilevare per la tutela penalmente apprestata dall'art. 674 del codice penale, o ai fini dell’art. 844 e dell’art. 2043 c.c., e non in un giudizio in cui si controverte di costituzione per usucapione di una servitù. 5.2. Inoltre, nella parte in cui affrontano questioni inerenti alla costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia o alla proprietà delle scale, i motivi sono inammissibili ex art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., per carenza di riferibilità alla ratio decidendi della sentenza impugnata. La Corte di Bologna non ha riconosciuto la fattispecie acquisitiva di cui all'art. 1062 c.c., che si configura quando l'asservimento di un parte del fondo all'altra, prima della relativa divisione, derivi dalla volontà dell'originario unico proprietario dell'immobile, non essendovi in sentenza alcuna ricostruzione delle vicende della proprietà dello stabile e delle relative parti in considerazione, tali da far ritenere che l’apertura della finestra risalisse all'epoca dell'eventuale appartenenza ad un unico proprietario. 5.3. L’essenziale motivazione svolta dalla Corte d’appello di Bologna poggia sui seguenti punti: 1) il piccolo vano scala che conduce all’appartamento di [OSCURATO:PERSONA] è di proprietà esclusiva dello stesso; 2) la finestra presente nella cucina di proprietà Marconi che si affaccia su tale vano scala risale quanto meno al 1926; 3) a favore della proprietà Marconi e a carico della proprietà [OSCURATO:PERSONA] si è perciò costituita per usucapione una servitù a mantenere siffatta “apertura”. 5.4. In tal modo, la Corte d’appello di Bologna ha deciso la questione di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità, e il ricorrente non offre elementi per mutare tale orientamento, come suppone lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c. 5.4.1. Il primo motivo di ricorso, seppur non lineare, sembra sollecitare questa conclusione: la Corte d’appello discute di “apertura”, ma la legge non ammette l'esistenza di un tertium genus oltre alle luci ed alle vedute, e quella per cui è causa, valutata quale luce irregolare, non potrebbe condurre all'acquisto per usucapione della corrispondente servitù. 5.4.2. Ciò contraddice il consolidato orientamento interpretativo di questa Corte sulla fattispecie oggetto di lite. La Corte di Bologna, sia pure condividendo l’oscura definizione di “anomalia architettonica” adoperata dal giudice di primo grado, in base alle compiute valutazioni di merito e sulla scorta delle risultanze istruttorie e della espletata CTU, ha riscontratogli estremi oggettivi e soggettivi di una vera e propria servitù prediale, resa apparente dall’opera destinata al permanente esercizio della stessa. Deve allora ribadirsi il principio secondo cui: le aperture di luci che si aprono tra un vano e l'altro dello stesso edificio condominiale o comunque all'interno di un complesso immobiliare integrante una proprietà condominiale (nella specie, finestra collocata tra una cucina di proprietà esclusiva di un condomino ed un vano scala di proprietà esclusiva di altro condomino), a differenza di quelle che si aprono su un fondo aperto altrui ed alle quali fa riferimento l'art. 900 c.c., sono prive della connotazione di precarietà e mera tolleranza che caratterizza le luci contemplate negli artt. da 901 a 904 c.c., con la conseguenza che in ordine ad esse è ipotizzabile, in favore di chi ne beneficia nonostante il mancato consenso del vicino, l’acquisto della relativa servitù per usucapione, in virtù del protratto possesso correlato all'oggettiva esistenza dello stato di fatto (Cass. n. 14442 del 2006; n. 7490 del 2001; n. 2967 del 1999; n. 12125 del 1997; n. 4117 del 1990; n. 1934 del 1970). 6. Il ricorso va perciò dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio di cassazione si regolano secondo soccombenza in favoredella controricorrente nell’importo liquidato in dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 4.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto pe