CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 9 giugno 2023
Cassazione n. 26105/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ere Ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 22029/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 21774/2019 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 13/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/06/2023 dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1.La vicenda intercorsa tra le parti (vicini di casa, abitando nello stesso edificio condominiale) può riassumersi nei termini che seguono: -la Capurso, con sentenza n. 86/03 del Tribunale penale di Roma, era stata condannata in contumacia alla pena di euro 500 di multa per il reato di ingiuria nonché al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede ed alla rifusione delle spese processuali in favore del Rocco, che si era costituito parte civile; -il Rocco, in forza della sentenza n. 86/03 del Tribunale penale di Roma, aveva intrapreso una azione esecutiva, a seguito della quale la Capurso aveva corrisposto l’importo complessivo di euro 2391,72, pur con riserva di procedere alle impugnazioni necessarie. - la Capurso, sul presupposto che nel processo penale la sua contumacia era stata illegittimamente dichiarata, aveva proposto istanza davanti al giudice dell’esecuzione penale; -il giudice dell’esecuzione penale, in accoglimento dell’istanza, aveva dichiarato con ordinanza 6 febbraio 2006 la non esecutività della sentenza n. 86/03 ed aveva disposto la rinnovazione della notifica dell’avviso di deposito con estratto della sentenza alla Capurso; - la Capurso, tramite il proprio difensore, aveva rivolto una prima richiesta di restituzione al Russo, richiesta alla quale non aveva fatto seguito alcuna risposta, e, dopo essere stata rimessa, in sede di esecuzione, in termini per impugnare, aveva proposto ricorso per cassazione, deducendo la nullità del giudizio svolto per vizi della procedura con la quale era stata dichiarata irreperibile; -questa Corte, con sentenza 40866 del 2007, ritenuta la nullità del decreto di irreperibilità, aveva dichiarato la nullità del giudizio penale (che si era definito con la condanna della Capurso) e , pertanto, aveva annullato la sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Roma per nuovo giudizio; -ad esito di detto nuovo giudizio il Tribunale penale di Roma, con sentenza n. 5336/2014, aveva accertato la portata offensiva e la rilevanza penale delle espressioni usate nei suoi confronti dalla Capurso, ma aveva ritenuto quest’ultima non punibile “per essere state le parole ingiuriose proferite nello stato d’ira”; -dopo la cassazione della sentenza penale, la Capurso, tramite il suo difensore, aveva inoltrato al Russo una nuova richiesta di restituzione, ma anche detta richiesta era rimasta senza seguito. 2. Nel 2010 la Capurso conveniva davanti al giudice di pace il Russo chiedendo la restituzione delle somme pagate. Il giudice di primo grado, in accoglimento della domanda proposta dalla Capurso, condannava il Rocco alla restituzione della somma di euro 2.391,72 oltre interessi legali dal 18 giugno 2008 fino all’effettivo soddisfo. [OSCURATO:PERSONA] si costituiva, chiedendo la sospensione del giudizio civile per la dedotta pregiudizialità tra il procedimento civile ed il giudizio penale pendente, e nel merito contestava la domanda avversaria. La sentenza del giudice di primo grado veniva impugnata dal Russo, che riproponeva le eccezioni sollevate in primo grado e, in particolare, sosteneva che la domanda di restituzione avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile e/o improcedibile ai sensi dell’art. 389 c.p.c. (in quanto avrebbe dovuto essere azionata dinanzi al Giudice competente, per effetto del rinvio). Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 21774/2019, rigettando l’appello proposto dal Rocco nei confronti della Capurso, confermava la sentenza del giudice di primo grado, nonché condannava il Rocco al pagamento della somma di euro 1000 a favore della Capurso ai sensi dell’art. 96 c.p.c. 3.Avverso la sentenza del giudice di appello ha proposto ricorso il Rocco. Ha resistito con controricorso la Capurso, che ha proposto ricorso incidentale. Il difensore della Capurso ha presentato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso del Rocco è affidato a tre motivi. 1.1. Con il primo motivoil ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91, 92,116, 324, 336 e 389 c.p.c., dell’art. 2909 c.c., e degli artt. 130, 427, 535, 542 e 651 c.p. nella parte in cui il giudice di merito è pervenuto ad una erronea ricostruzione del “fatto” tale da indurlo a ritenere che la competenza in ordine alle restituzioni appartenga al giudice civile (mentre, in tesi difensiva, appartiene al giudice penale). Si duole il ricorrente che il giudice di appello non ha applicato il principio di diritto, affermato da Cass. n. 20313 del 2015, secondo il quale: La condanna del querelante alla rifusione delle spese sostenute dal querelato deve essere richiesta davanti al giudice del procedimento penale, in quanto l'onere economico sostenuto dalla persona querelata per difendersi in giudizio non può essere considerato danno, ai sensi dell'art. 2043 c.c., ed è soggetto alla disciplina prevista per la regolamentazione delle spese del giudizio dagli art. 91 e 92 c.p.c., applicabile anche nelprocesso penale. Aggiunge il ricorrente che Ammettere, come nel caso di specie, la possibilità di esperire un giudizio di restituzione dinanzi al Giudice diversamente competente (Giudice di Pace in luogo del Tribunale), significherebbe, di contro, consentire che la fattispecie delle restituzioni, che è pur sempre relativa alla questione sostanziale oggetto del giudizio, in relazione al quale il diritto alle restituzioni è sorto, non venga trattata nel grado di giudizio al quale il processo era giunto prima della cassazione o meglio in cui è stato rimandato per effetto di essa . Osserva che il Tribunale penale di Roma con sentenza n. 5336/2014, emessa a seguito dell’annullamento, ha accertato la portata offensiva e la rilevanza penale delle espressioniusate nei suoi confronti dalla Capurso, ma ha ritenuto quest’ultima non punibile “per essere state le parole ingiuriose proferite nello stato d’ira”; e che la provocazione, prevista dall’art. 599 secondo comma, rappresenta (non una esimente, ma) una scusante, con la conseguenza che non esclude la natura illecita del fatto e neppure la conseguente obbligazione risarcitoria. In definitiva, il ricorrente si duole che nella impugnata sentenza il Tribunale civile di Roma si è apparentemente disinteressato di chiarire le motivazioni in forza delle quali il querelante, in assenza di una condanna da parte del giudice penale, avrebbe dovuto sopportare il pagamento delle spese del giudizio, liquidate in favore della parte civile, ivi comprese quelle del procedimento di esecuzione, pur essendo stata accertata, definitivamente, la penale responsabilità dell’imputata . 1.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 485, 512, 615 e 617 c.p.c. nella parte in cui la sentenza di secondo grado statuisce che la Capurso aveva diritto anche alla restituzione di quanto pagato a titolo di rimborso delle spese di precetto e di esecuzione immobiliare, affermando che: Prima di tale annullamento, l’interessata non poteva vantare alcun diritto né avrebbe potuto proporre una valida opposizione ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 615 e/o 617 c.p.c. … Deve essere, infine, ritenuta corretta la condanna alle spese pronunciata in primo grado, vista la soccombenza di parte convenuta e la palese assenza di giusti motivi per la compensazione delle stesse spese […] . Sostiene che, avendo lui intrapreso l’esecuzione sulla base del titolo esecutivo (costituito dalla sentenza n. 86/03 del Tribunale penale di Roma, divenuta irrevocabile),le spese da lui sostenute (per l’atto di precetto e per la esecuzione forzata) erano state cagionate esclusivamente dalla condotta illegittima della Capurso che si era volontariamente sottratta al comando giudiziale. 1.3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112, 132 ss. c.p.c., 118 disp. Att. e 96 c.p.c. nella parte in cui il giudice di appello ha statuito che: L’oggettiva inconsistenza delle argomentazioni giuridiche poste a fondamento dell’impugnazione, a fronte del diritto della controparte alla restituzione delle somme corrisposte in forza della sentenza dichiarata nulla, giustifica una condanna dell’appellante, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., al pagamento della somma, ritenuta equa, di euro 1000 . Si duole il ricorrente che il giudice di appello, da un lato, ha tanto statuito con motivazione apparente (senza cioè spiegare le ragioni in ordine alla presunta infondatezza dei motivi di gravame ed al relativo carattere oggettivo), e, dall’altro, ha comminato la sanzione prevista dall’art. 96 c.p.c. senza previamente accertare la sussistenza dei presupposti di legge: la consapevolezza (o l’ignoranza colpevole) della infondatezza della propria tesi e la sussistenza di un pregiudizio conseguente alla condotta temeraria.2. Il ricorso incidentale della Capurso è diretto ad ottenere la condanna del Rocco per responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96 terzo comma in relazione ai motivi del ricorso principale. 3. Nella sentenza impugnata, il giudice di appello: a) ha respinto l’eccezione di inammissibilità e/o improcedibilità sollevata dal Rocco, in quanto il giudice civile, con la sentenza che accoglie la domanda di restituzione, ha il potere di condannare il convenuto al rimborso delle spese sostenute dal danneggiato nel processo penale; b) ha affermato che soltanto per effetto della sentenza di cassazione è sorto in capo alla Capurso il diritto ad ottenere la restituzione di quanto pagato, con la conseguenza che, prima di detta sentenza, la Capurso non aveva alcun diritto e non avrebbe potuto proporre una valida opposizione né all’esecuzione né agli atti esecutivi; c) ha condannato il Rocco, oltre che alla rifusione delle spese processuali, al pagamento di una somma ex art. 96 c.p.c., in considerazione della oggettiva inconsistenza delle argomentazioni giuridiche poste a fondamento dell’impugnazione, a fronte di un diritto della controparte alla restituzione delle somme corrisposte in forza della sentenza dichiarata nulla . 4. Il ricorso principale non èfondato. 4.1. Non fondati sono il primo ed il secondo motivo, che, in quanto connessi, sono qui trattati congiuntamente. Non sfugge al Collegio il consolidato orientamento di questa Corte, secondo il quale titolare del potere di provvedere alla regolazione delle spese del processo è, per competenza funzionale, il giudice dinanzi al quale quel processo si è celebrato.Sennonché il richiamo di tale orientamento non è pertinente nel caso di specie, nel quale il diritto della Capurso alla restituzione delle spese processuali di parte civile e di esecuzione della sentenza annullata è sorto in capo alla stessa direttamente dalla cassazione della sentenza penale. Infondato è il richiamo al combinato disposto di cui agli artt.427 e 542 c.p.p. Invero, detto combinato disposto riguarda le fattispecie di un processo penale per reato perseguibile a querela definito con una sentenza di assoluzione del querelato con la formula “perché il fatto non sussiste” o “ per non aver commesso il fatto” (e non con formule diverse, quali quella poi usata dal Tribunale penale di Roma con sentenza n. 5336/2014), ma soprattutto non prevede affatto il potere di statuire sulla ripetizione di somme indebitamente pagate alla parte civile in forza di un titolo nullo (quale per l’appunto è,a seguito dell’intervenuto annullamento da parte di questa Corte, la sentenza di condanna n. 86/03 del Tribunale penale di Roma). Occorre ribadire che la Capurso nel giudizio di merito civile ha chiesto la condanna del Rocco alla restituzione di somme corrisposte a quest’ultimo nel 2005 in forza di una sentenza poi annullata da questa Corte nel 2007. E la giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel sostenere chela domanda di restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza cassata è diretta alla restaurazione della situazione patrimoniale precedente alla sentenza che, nel caducare il titolo del pagamento rendendolo indebito sin dall'origine, determina il sorgere dell'obbligazione e della pretesa restitutoria che non poteva essere esercitata se non a seguito e per effetto della sentenza rescindente (così testualmente Cass. n. 21969 del 2018; cfr. anche Cass. n. 16559 del 2005).In applicazione di tale principio il giudice di appello ha correttamente confermato la competenza del giudice civile e, disponendo il ripristino della situazione patrimoniale in cui si trovava in precedenza la Capurso, ha correttamente riconosciuto il diritto della stessa alla ripetizione di tutte le somme (anche quelle di precetto e pignoramento) pagate in esecuzione del titolo poi dichiarato nullo (con effetto ex tunc). 4.2. Non fondato è il terzo motivo. Le Sezioni Unite, con sentenza n. 9912 del 2018, hanno statuito che: La responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate; peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione . Tale principio di diritto è stato correttamente applicato dal giudice di appello laddove ha affermato la responsabilità aggravata, spiegando che L’oggettiva inconsistenza delle argomentazioni giuridiche poste a fondamento dell’impugnazione, a fronte di un diritto della controparte alla restituzione delle somme corrisposte in forza della sentenza dichiarata nulla, giustifica una condanna dell’appellante, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., al pagamento della somma, ritenuta equa, di € 1.000,00 . Pertanto, anche sotto questo profilo, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la sentenza impugnata non risulta inficiata da alcun errore di diritto: la temerarietà della lite può essere in concreto ravvisata dal giudice di merito (con valutazione in fatto insindacabile in sede di legittimità), oltre che nella coscienza dell'infondatezza della domanda (male fede), anche nella carenza della ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta coscienza (colpa grave). 5. Fondato è invece il ricorso incidentale. Ai sensi dell'art. 96, 3° comma, cod. proc. civ., ricorrono i presupposti per la condanna del ricorrente al pagamento, a favore della resistente, del risarcimento per responsabilità processuale aggravata. Come statuito anche di recente da questa Sezione (sent. n. 14548/2022): Nel giudizio di cassazione, ai fini della condanna ex articolo 96, comma 3, del c.p.c., può costituire abuso del diritto alla impugnazione la proposizione di un ricorso basato su motivi manifestamente incoerenti con il contenuto della sentenza impugnata o completamente privo dell'autosufficienza oppure contenente una mera complessiva richiesta di rivalutazione nel merito della controversia. Parimenti, la proposizione di un ricorso per cassazione fondato su motivi palesemente inammissibili, rende l'impugnazione incompatibile con un quadro ordinamentale che, da una parte, deve universalmente garantire l'accesso alla tutela giurisdizionale dei diritti (articolo 6 Cedu) e dall'altra, deve tenere conto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo e della conseguente necessità di strumenti dissuasivi rispetto ad azioni meramente dilatorie e defatigatorie; essa, pertanto, costituisce condotta oggettivamente valutabile come abuso del processo, poiché determina un ingiustificato sviamento del sistema processuale dai suoi fini istituzionali e si presta, dunque, ad essere sanzionata con la condanna del soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell'articolo 96, comma 3, cod. proc. civ., la quale configura una sanzione di carattere pubblicistico che non richiede l'accertamento dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa dell'agente ma unicamente quello della sua condotta processualmente abusiva, consistente nell'avere agito o resistito pretestuosamente . Nel caso di specie, l'abuso del processo, nei termini sopra delineati di ingiustificato sviamento del sistema processuale dai suoi fini istituzionali , viene dal Collegio ravvisato nella circostanza che il ricorrente ha insistito in tesi giuridiche già reputate manifestamente infondate in sede di merito e in ragioni di censura della sentenza d’appello, la cui inconsistenza giuridica ben avrebbe potuto essere apprezzata da parte del ricorrente con l’uso della normale prudenza o diligenza, tanto da evitare appunto di introdurre il presente giudizio di legittimità. L'importo del risarcimento dovuto a tale titolo viene determinato, in via equitativa, in euro 1.000,00. 3. Al rigetto del ricorso principale consegue la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese sostenute da parte resistente, nonché la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315); mentre all’accoglimento del ricorso incidentale consegue la condanna del ricorrente principale al pagamento, in favore della parte resistente, della somma di euro 1000 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 96 terzo comma c.p.c. P.Q.M. La Corte: - rigetta il ricorso principale e condanna il ricorrente principale alla rifusione in favore della controparte delle spese processuali , relative al presente giudizio, spese che liquida in euro 1200 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge; -accoglie il ricorso incidentale e, pertanto, condanna il ricorrente principale ai sensi dell’art. 96 terzo comma c.p.c. al pagamento della somma di euro 1.000 in favore di parte resistente, ricorrente in via incidentale. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare a