CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31110/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2024 del TRIBUNALE di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]01._A BORRELLI; RG 12432/25 Considerato che [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Firenze, che ha confermato quella del Giudice di pace che lo aveva condannato per il delitto di cui all'art 612 cod.pen. Premesso, in generale, che nella specie trova applicazione l'art. 606, comma 2-bis cod. proc. pen., sicché ogni doglianza che, al di là del nomen attribuitole dal ricorrente, si dirige verso la motivazione della sentenza impugnata, incontra il limite degli attuali confini del giudizio di legittimità relativo alle sentenze del Tribunale che decidono gli appelli contro le sentenze del Giudice di pace, contro cui il ricorso può essere proposto soltanto per i motivi di cui al comma 1, lettere a), b) e c) dell'art. 606 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275557). Ritenuto che il primo motivo di ricorso - con cui si lamenta l'omessa valutazione da parte del Giudice di appello della richiesta di rinnovazione istruttoria - è inammissibile giacché il motivo di appello corrispondente era del tutto generico e, quindi, geneticamente inammissibile, sicché la Corte territoriale poteva non prenderlo in considerazione, trattandosi di un'ipotesi riconducibile ad una causa di inammissibilità originaria del gravame di merito. I motivi generici, infatti, restano colpiti dalla sanzione di inammissibilità anche quando la sentenza del giudice dell'impugnazione non pronuncia in concreto tale sanzione, donde il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi così viziati in radice non può essere oggetto, a pena di inammissibilità, di ricorso per cassazione (Sez. 5, n. 44201 del 29/09/2022, Testa, Rv. 283808; Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, dep. 2015, Botta, Rv. 262700; Sez. 1, n. 7096 del 20/01/1986, Ferrara, Rv. 173343). Rilevato che il secondo motivo di ricorso - con cui si formula doglianza circa l'errato riconoscimento del reato di cui all'ad 612 cod.pen, ritenendo assente nel caso di specie la prospettazione di un male ingiusto - è manifestamente infondato in quanto le espressioni usate dal ricorrente hanno un oggettivo contenuto minatorio, che giustifica l'addebito. Considerato che il terzo motivo di ricorso - con cui si contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis cod.pen. - è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Ritenuto che il quarto motivo - che censura la motivazione sul trattamento sanzionatorio e sulle statuizioni civili - risulta parimenti inammissibile in quanto generico; peraltro, quanto alle Statuizioni civili, era generico già l'appello, con la conseguenza procedurale illustrata quanto al primo motivo di ricorso; Rilevato che il quinto motivo di ricorso - che contesta la mancata valutazione da parte del Tribunale in veste di Giudice di appello della statuizione relativa all'elemento soggettivo resa oggetto di specifico motivo di impugnazione - è da ritenersi generico e in fatto (in quanto tenta di valorizzare le dichiarazioni dell'imputato circa la sue intenzioni), il che impedisce di accedere allo scrutinio della sentenza impugnata sul punto e a reputare foriera di conseguenze demolitive rispetto alla decisione avversata la mancanza di motivazione sul punto; Rilevato che il sesto, il settimo e l'ottavo motivo - relativi alle doglianze circa la mancanza di argomentazioni coerenti e giuridicamente apprezzabili che spieghino la condanna inflitta, l'apoditticità della motivazione non idonea a giustificare la condanna oltre ogni ragionevole dubbio e, da ultimo, la violazione di legge dovuta ad una motivazione meramente apparente - sono tutti e tre da considerare generici, in quanto meramente enunciativi di principi teorici, ma senza un effettivo affiato critico che esuli dalla denunzia di vizi motivazionali non rilevanti ex art. 606, comma 2-bis cod. proc. pen. . Considerato che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186). P . Q . M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 9 luglio