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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 06606/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2021 della Corte di appello di Bari visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; uditi per il ricorrente gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che si sono riportati ai motivi del ricorso, insistendo per il loro accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 14 ottobre 2021 la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del 21 dicembre 2020 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bari, che, in esito al giudizio abbreviato, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] ( colpevole del delitto di cui all'art. 2 legge n. 895 del 1967 per avere illegalmente detenuto, in concorso, un fucile d'assalto kalashnikov AK-47 e ulteriori cinque armi da guerra non meglio identificate al fine di vendicare l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] (padre di Pietro, [OSCURATO:PERSONA] e Valerio), commesso ad Andria il 25 luglio 2019, e lo aveva condannato, esclusa l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. e applicati l'aumento per la recidiva e la diminuente del rito, alla pena di anni due e mesi otto di reclusione e tremila euro di multa, con confisca dell'arma ove ancora in sequestro e sua trasmissione alla competente Direzione di artiglieria.

1.1. La Corte rigettava l'eccezione d'inutilizzabilità dell'intercettazione telematica disposta sullo smartphone dell'imputato nel procedimento penale n. 19206/19 [OSCURATO:PERSONA], dedotta dalla difesa, per violazione degli artt. 270, comma 1-bis, e 266, commi 2 e 2-bis, cod. proc. pen., sin dal primo grado del giudizio e reiterata nell'atto di appello.

Secondo l'appellante, l'intercettazione autorizzata con Rit 2640/19 era stata disposta per un reato (omicidio di [OSCURATO:PERSONA]), che consentiva la captazione delle conversazioni nel domicilio dell'interessato, mentre in questo procedimento la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., a lui contestata e tale da ricondurre il reato ascrittogli nell'elenco di cui all'art. 51, commi 3-bis e quater, cod. pen., era stata esclusa in sede di riesame e poi nella fase delle indagini preliminari.

La sentenza ha richiamato, a ragione della decisione, le condivise argomentazioni della sentenza di primo grado, che, in relazione ad analoga eccezione, aveva ritenuto sussistenti i limiti di ammissibilità e utilizzabilità normativamente previsti e valorizzati dalla giurisprudenza e non rilevante l'intervenuta esclusione da parte del Tribunale del riesame dell'indicata aggravante, la cui ricorrenza era stata ampiamente motivata nel decreto autorizzativo delle intercettazioni.

Tali argomenti trovavano preciso conforto nella stessa giurisprudenza richiamata dalla difesa, che aveva sottolineato l'irrilevanza, rispetto allo sviluppo fisiologico del procedimento, della sopravvenuta mancanza del presupposto legittimante l'utilizzabilità dei risultati della captazione, correttamente autorizzata, per effetto della modifica della «qualificazione giuridica del fatto-reato autorizzato in altro reato non autorizzabile», dovendo la valutazione essere riferita alla fase genetica. n.)

1.2. Secondo la Corte di appello, era infondato il motivo di appello relativo ,I alla sussistenza del concorso dell'appellante nella detenzione delle armi.

La posizione dell'appellante non era ritenuta sovrapponibile, come dedotto, a quella della sorella Cristina, nei cui confronti era intervenuta pronuncia di annullamento da parte della Corte di cassazione dell'ordinanza, resa in sede di riesame, con riguardo al contestato concorso nella detenzione delle armi.

Dalla conversazione telematica n. 980, successiva a quella, pure intercettata, intercorsa con la sorella Cristina e il fratello Valerio nella quale si era parlato delle armi da guerra acquistate da quest'ultimo, erano risultati elementi dimostrativi della disponibilità diretta da parte dell'appellante del kalashnikov AK-47, e comunque della sua conosce»jAdel luogo di custodia quantomeno di detta arma, oltre alla sua consapevolezza e alla sua adesione al progetto di detenere armi da guerra per vendicare l'omicidio del padre.

1.3. Non ricorrevano i presupposti per disapplicare la contestata recidiva e andavano confermati il diniego delle attenuanti generiche e l'entità della pena.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato per mezzo dei suoi difensori, chiedendone l'annullamento sulla base di due motivi.

2.1. Con il primo motivo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., violazione ed erronea applicazione degli artt. 266, 267 e 270 cod. proc. pen., in relazione all'art. 12 cod. proc. pen., e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

Secondo il ricorrente, la sentenza impugnata ha erroneamente ritenuto utilizzabili gli esiti dell'attività intercettativa realizzata tramite il c.d. trojan con il Rit 2640/2019, nonostante che il decreto autorizzativo, neppure legittimamente motivato, avesse disposto le intercettazioni in altro procedimento penale ed egli fosse imputato, in questo procedimento, di reato non ricompreso tra quelli indicati nell'art. 51, commi 3-bis e 3-quater, cod. proc. pen., e fossero a lui applicabili i limiti previsti dall'art. 266, comma 2, cod. proc. open., in relazione ai luoghi di cui all'art. 614 cod. pen.

Richiamate le ragioni del rigetto dell'eccezione, il ricorrente contesta la ritenuta non applicabilità della normativa in vigore, introdotta con il d.lgs. n. 217 del 2017, rappresentando che, se il decreto autorizzativo è stato antecedente alla sua entrata in vigore, la sentenza che ha definito il primo grado del giudizio è ad essa successiva, rilevando al riguardo i principi fissati dalle Sezioni Unite, con le sentenze n. 4265 e n. 10086 del 1998, quanto alla riferibilità del principio tempus regit actum, in materia di utilizzabilità o inutilizzabilità della prova, anche al momento della decisione e non solo a quello dell'acquisizione della prova.

La questione, pertinente all'inquadramento del reato effettivamente contestatogli, è decisiva, sotto il profilo della prova di resistenza, per la valutazione dei fatti, poiché l'unico elemento di prova utilizzato a suo carico è rappresentato dai risultati captativi.

Ad avviso del ricorrente, attesa l'indiscutibile correlazione e la produzione vicendevole di effetti tra il procedimento cautelare e la fase di merito, deve produrre effetti anche nella specie, contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza impugnata e così come è dimostrato da alcuni ripercorsi esempi, l'intervenuta esclusione della circostanza aggravante ex art. 416-bis. 1 cod. pen. già nel procedimento incidentale del riesame, e quindi nel corso delle indagini preliminari, e (a seguito della reiterata contestazione nella richiesta di rinvio a giudizio) in esito al giudizio di primo grado.

Peraltro, intervenuta la riqualificazione del reato ascrittogli non poteva più parlarsi di connessione ex art. 12 cod. proc. pen. con il reato che aveva legittimato l'attività intercettativa relativo all'omicidio Griner, autorizzata con motivazione insufficiente in ordine alle ragioni giustificative e al preciso inquadramento dell'aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen. 2.2.

Con il secondo motivo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione ed erronea applicazione degli artt. 110 cod. pen. e 2 legge 895 del 1967, in relazione agli artt. 192 e 533 cod. pen., e contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

Secondo il ricorrente, dalla lettura completa della conversazione captata riportata in sentenza si evince che egli era solo a conoscenza del possesso dell'arma da parte del fratello Valerio, senza averla anche nella sua disponibilità, avendo chiesto al fratello di pulirla e avendogli questi detto che l'avrebbe fotografata per fargli vedere le sue reali condizioni.

La mera conoscenza del possesso dell'arma da parte del fratello non fonda un concorso di persone nel reato e quindi l'estensione a lui della conseguente responsabilità penale, che richiede la disponibilità materiale dell'arma.

3. Il ricorso è stato integrato in termini con successivo atto, con il quale si denunciano ulteriormente e con unico motivo, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione ed erronea applicazione degli artt. 125 e 546 cod. proc. pen. e mancanza di motivazione, per non avere la Corte di appello motivato in ordine a quanto dedotto dal secondo difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], con i motivi aggiunti depositati per l'udienza di appello, neppure menzionati in sentenza nella parte in cui sono stati sintetizzati gli argomenti difensivi.

Con detti motivi si era sollecitata una rivalutazione del giudizio di responsabilità in ordine alla condotta di detenzione di arma, che suppone non solo la conoscenza del possesso altrui di un'arma, ma anche la sua effettiva disponibilità, avendo riguardo al suo mancato rinvenimento, all'assoluzione del correo [OSCURATO:PERSONA], alle spiegazioni da lui date dinanzi al G.u.p., alla distanza del suo luogo di residenza dai luoghi del presunto occultamento dell'arma e all'assenza di indicazioni da parte sua ai correi sulle modalità di reperimento della stessa.L'omessa risposta ha concretizzato una violazione degli oneri motivi gravanti sul giudice di appello, che trova limite solo nella presentazione di un atto inammissibile.

4. La difesa ha avanzato richiesta di discussione orale con istanza trasmessa in termini a mezzo di posta elettronica certificata, ai sensi del di. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e successive proroghe.

In data odierna, procedendosi a discussione orale, le parti hanno concluso nei termini riportati in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso, proposto sulla base di censure manifestamente infondate ovvero generiche o non consentite, deve essere dichiarato inammissibile con ogni conseguenza di legge.

2. Le censure svolte con il primo motivo del primo atto d'impugnazione attengono - sul duplice versante della incorsa violazione della normativa di riferimento di cui agli artt. 266, 267 e 270 cod. proc. pen., in relazione all'art. 12 cod. proc. pen., e della contestata correttezza del percorso motivazionale seguito in sede di merito per pervenire al rigetto della relativa eccezione - alla questione processuale relativa all'utilizzabilità degli esiti dell'attività di intercettazione svolta tramite captatore informatico (c.d. trojan) con Rit 2640/19.

Secondo il ricorrente, sarebbero inutilizzabili i risultati captativi, dai quali il giudice di merito ha tratto la prova del reato ascrittogli in materia di armi, per essere state le intercettazioni disposte nell'ambito di diverso procedimento penale e sulla base di decreto privo ab origine di legittima motivazione, e per essere state le stesse utilizzate nei suoi confronti nonostante l'estraneità del reato previsto dall'art. 2 legge n. 895 del 1967 all'elenco di cui all'art. 51, commi 3-bis e 3- quater, cod. proc. pen. 2.1.

La premessa da cui muovono le doglianze difensive è rappresentata dalla dedotta applicabilità al caso di specie della disciplina normativa, in atto vigente, di cui agli artt. 266, comma 2, e 267, comma 1, cod. proc. pen., come modificata dal d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216 in termini più restrittivi rispetto a quella pregressa rinvenibile all'art. 13 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.

Si tratta di eccezione palesemente infondata, in quanto, al di là del richiamo ai condivisi principi affermati dalle Sezioni Unite (Sez.

U, n. 4265 del 25/02/1998, Gerina, Rv. 210199; Sez.

U, n. 10086 del 13/07/1998, Citaristi, Rv. 211192) in ordine all'operatività del principio tempus regit actum nel caso di innovazioni legislative inter-venute, nel corso del processo, in materia di utilizzabilità o inutilizzabilità della prova, non può essere in alcun modo condivisa la tesi difensiva che intende correlare l'applicabilità delle novità legislative alla data di definizione del giudizio di primo grado, avvenuta con sentenza del 21 dicembre 2020, successiva a quella dell'entrata in vigore della riforma e dello stesso provvedimento autorizzativo.

2.1.1. Ostano a detta analisi, con valenza assorbente di ogni deduzione svolta per rappresentarla, le univoche indicazioni tratte dal testo normativo, risultante dalle modifiche/proroghe che si sono succedute.

Il testo del d.lgs. n. 216 del 2017 in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, che, per quanto qui rileva, ha modificato all'art. 4 (in attuazione della delega di cui alla legge 23 giugno 2017, n. 103) gli artt. 266, comma 2, e 267, comma 1, cod. proc. pen., prevedeva all'art. 9, comma 1, che «le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 7 si applicano alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto».

A seguito di successivi differimenti della sua entrata in vigore, il di. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 7, all'art. 1, prorogando ulteriormente il termine, ha modificato l'indicato art. 9, sostituendo le parole «alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 dicembre 2019», (come da precedente ultima proroga), con le parole «ai procedimenti penali iscritti dopo il 29 febbraio 2020» Da ultimo, l'art. 1, comma 1, lett. b) , d.l. 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, ha differito al 31 agosto 2020 il termine di entrata in vigore della disciplina con applicabilità espressa della stessa ai procedimenti iscritti dopo detta data, e quindi dal 10 settembre 2020.

2.1.2. Contrariamente ai rilievi difensivi, è, pertanto, coerente con il dato normativo la ritenuta applicabilità - ai procedimenti iscritti anteriormente alla indicata data, come nella specie in cui il procedimento originario è stato iscritto nel corso dell'art. 2019 - della disciplina di cui all'art. 13 di. n. 152 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 203 del 1991, che prevede, per i delitti di criminalità organizzata, la sussistenza di sufficienti indizi da valutarsi ex art. 203 cod. proc. pen., e dispone che l'intercettazione, che «avvenga nei luoghi indicati dall'art. 614 del codice penale, [...] è consentita anche se non vi è motivo di ritenere che nei luoghi predetti si stia svolgendo l'attività criminosa».

Le coordinate ermeneutiche di tale disciplina sono state chiarite dalle Sezioni Unite che hanno puntualizzato che, «ai fini dell'applicazione della disciplina derogatoria delle norme codicistiche prevista dall'art. 13 [...], per procedimenti relativi a delitti di criminalità organizzata devono intendersi quelli elencati nell'art. 51, commi 3-bis e 3-quater, cod. proc. pen. nonché quelli comunque facenti capo ad un'associazione per delinquere, con esclusione del mero concorso di persone nel reato» (Sez.

U, n. 26889 del 28/04/2016, Scurato, Rv. 266906), e hanno affermato che «l'intercettazione di comunicazioni tra presenti mediante l'installazione di un captatore informatico in un dispositivo elettronico è consentita nei soli procedimenti per delitti di criminalità organizzata per i quali trova applicazione la disciplina di cui all'art. 13 d.l. n. 151 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991, che consente la captazione anche nei luoghi di privata dimora, senza necessità di preventiva individuazione ed indicazione di tali luoghi e prescindendo dalla dimostrazione che siano sedi di attività criminosa in atto (Sez.

U, n. 26889 citata, Rv. 266905).

In tal senso si è espressa anche la successiva, condivisa, giurisprudenza di legittimità che, in tema di intercettazioni di conversazioni mediante utilizzo di "captatore informatico" in dispositivi telefonici ed elettronici, mentre ha affermato che la riforma introdotta dal d.lgs. n. 216 del 2017, come successivamente modificata, si applica ai procedimenti iscritti dal 10 settembre 2020, ha anche rimarcato che «i procedimenti in materia di criminalità organizzata iscritti anteriormente a tale data sono soggetti alla disciplina precedentemente in vigore, nel rispetto dei principi affermati dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 26889 del 2016» (tra le altre, Sez. 5, n. 33138 del 28/09/2020, Buscicchio, Rv. 279841; Sez. 5, n. 31849 del 28/09/2020, Leto, Rv. 279760).

2.2. Poste tali premesse, si rileva la manifesta infondatezza del primo motivo del ricorso nella parte in cui si dubita della legittima motivazione del decreto emesso nel procedimento penale n. 18206/19 RGNR, autorizzativo delle intercettazioni con captatore informatico delle conversazioni riguardanti, per l'omicidio Griner iscritto contro ignoti, l'utenza in uso a [OSCURATO:PERSONA], non coinvolto nello stesso omicidio, ma considerato possibile oggetto di vendetta per essere fratello dell'odierno ricorrente ritenuto, invece, appartenente a una cosca.

Risulta, invero, dal decreto del 18 novembre 2019, che lo stesso ricorrente ha allegato al ricorso unitamente alla richiesta del Pubblico ministero, emesso in procedimento penale nei confronti di ignoti per i delitti di omicidio consumato di [OSCURATO:PERSONA] e tentato di [OSCURATO:PERSONA] e per i delitti in materia di armi, tutti aggravati ex art. 416-bis.1 cod. pen., che il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari, con riguardo alla ricorrenza dei gravi indizi in relazione agli indicati reati, ha coerentemente richiamato le motivazioni espresse nei precedenti decreti autorizzativi, l'originaria comunicazione di notizia di reato e le successive note di aggiornamento; ha riportato integralmente la nota del NOR dei Carabinieri di Andria del 15 novembre 2019 e ha logicamente e congruamente argomentato in ordine all'assoluta necessità di procedere con il mezzo investigativo autorizzato, richiamando anche i principi interpretativi espressi dalle Sezioni Unite con la sentenza Scurato e limitando l'autorizzazione di videoriprese a comportamenti comunicativi, per l'assenza di fonti informative dirette e di altri validi spunti d'indagine e per la relazione personale esistente tra [OSCURATO:PERSONA] e il fratello Pietro, individuato, grazie all'attività investigativa sino a quel momento condotta, quale capo di una formazione di stampo mafioso, coinvolta nello scontro armato in atto con gruppo antagonista, che era ipotizzabile potesse attingere anche lo stesso [OSCURATO:PERSONA] quale vittima di azioni ritorsive, in un contesto tipicamente mafioso di maturazione ed esecuzione delle azioni omicide, realizzatesi grazie alla disponibilità di armi, basi logistiche e risorse umane.

Il ricorrente, che oppone l'incongruità della motivazione sulla base di affermate ragioni di estraneità di [OSCURATO:PERSONA] alla commissione dell'omicidio Griner ed evoca l'applicabilità dei limiti previsti dall'art. 266, comma 2, cod. proc. open., in relazione ai luoghi di cui all'art. 614 cod. pen., non si correla con i contenuti del decreto autorizzativo, neppure limitati all'omicidio Griner, né confuta le ragioni del ricorso ad intercettazione mediante captatore informatico, senza limitazioni di luoghi e tempi, per acquisire informazioni non diversamente ottenibili con altri mezzi di ricerca della prova, né considera che la legittimità del decreto autorizzativo non deve essere apprezzata in base alla legge n. 216 del 2017, che, non applicabile nella specie, non costituisce il parametro legale di riferimento.

Né il ricorso è più specifico nella denunciata insufficienza motivazionale del decreto autorizzativo quanto alla omessa specificazione della forma in cui ricorreva la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., poiché, pur riconoscendo che entrambi gli atteggiamenti dell'utilizzo del metodo mafioso e del fine agevolativo fanno rientrare il reato nell'elenco di cui all'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., si arresta alla enunciazione del vizio senza contestare in alcun modo la configurabilità dell'indicata aggravante sotto entrambi i profili della sua possibile ricorrenza.

2.3. Il primo motivo è all'evidenza infondato anche nella restante parte in cui il ricorrente si duole della ritenuta utilizzabilità dei risultati captativi per la prova del reato ascrittogli in materia di armi, rappresentando che le intercettazioni sono state disposte nell'ambito di diverso procedimento penale e sono state utilizzate nei suoi confronti nonostante l'estraneità del reato previsto dall'art. 2 legge n. 895 del 1967 all'elenco di cui all'art. 51, commi 3-bis e 3-quater, cod. proc. pen., in conseguenza della esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. in sede di riesame e con la sentenza di primo grado.

Invero, le doglianze non considerano l'ambito di operatività dell'art. 270, comma 1, cod. proc. pen., che, nell'enunciare il divieto di utilizzazione dei risultati delle intercettazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali le stesse sono state autorizzate, fa in ogni caso salva l'ipotesi in cui essi risultino indispensabili per l'accertamento dei fatti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza, e che l'integrazione di detta ipotesi "eccezionale" nella specie appare incontestabile ex art. 380, comma 2, lett. g), cod. proc. pen., in relazione al reato ascritto.

Né soprattutto considerano che il reato ascritto è stato solo epurato, nello sviluppo del giudizio, della già contestata circostanza aggravante di cui all'art. 416- bis.1 cod. pen., alla luce delle specifiche emergenze degli atti allegati al ricorso («1) atti di cui al Rit 2649/2019; 2) iscrizione del ricorrente a mod. 21»), dagli stessi essendo evincibile che l'intercettazione è stata disposta, con decreto del 19 novembre 2019, fin dall'inizio per i reati di cui agli «artt. 81, 110, 575, 577 n. 3, 416-bís.1; 56-575, 577 n. 3, 416 bis.1, c.p.; 2 e 4

I. n. 895/67 e 110, 61 n. 2), 416 bis.1 c.p. [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]» in procedimento genetico nei confronti di ignoti, come da decreto di iscrizione a mod. 44 DDA del 25 giugno 2019, e che il passaggio a mod. 21 DDA e alla iscrizione nel registro degli indagati di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i reati in materia di armi, aggravati ex art. 416 bis.1 cod. pen., accertati in Andria il 24 novembre 2019, è avvenuto, ferma restando la precedente iscrizione, in relazione allo sviluppo della già disposta attività d'intercettazione.

3. Il secondo motivo del primo atto d'impugnazione è inammissibile.

3.1. La Corte di appello, esclusa la sovrapponibilità, dedotta dall'imputato appellante, della sua posizione a quella della sorella Cristina, nei cui confronti era stata annullata in sede di legittimità l'ordinanza del Tribunale del riesame con riguardo al contestato concorso nella detenzione delle armi, ha rappresentato, con congrui riferimenti ai contenuti della conversazione telematica n. 980 del 24 novembre 2019, immediatamente successiva a quella in cui lo stesso appellante aveva discorso con la sorella Cristina e il fratello Valerio delle armi da guerra acquistate da quest'ultimo, che l'appellante aveva la disponibilità diretta delle armi, e quantomeno del kalashnikov AK-47, sul cui stato e sulla cui necessità di accurata pulizia aveva fatto considerazioni, in risposta al fratello che gli aveva ricordato che «quello che hai tu è tutto arrugginito».

Essa ha, in particolare, rimarcato la valenza eloquente dell'affermazione di [OSCURATO:PERSONA] e la chiara emergenza - dalle riferite condizioni della sua conservazione - della conosceva da parte dell'appellante del luogo di custodia dell'arma.

La Corte, traendo da dette premesse fattuali il rilievo conclusivo della piena consapevolezza e adesione dell'appellante al progetto di detenere armi da guerra per vendicare l'omicidio del padre, ha anche operato un confronto argomentato con le deduzioni difensive tese a valorizzare i contenuti di altra conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e tale Centineo del 3 febbraio 2020, evocata nell'atto di appello per dimostrare che solo il primo degli interlocutori conosceva il nascondiglio delle armi, e apprezzata in sentenza come non rilevante, non rimanendo esclusi, per l'accordo sul prelievo delle armi, la conoscenza del nascondiglio e il libero accesso nello stesso da pare dell'appellante.

3.2. Il ragionamento complessivo seguito dalla Corte di appello, in conformità a quello di primo grado che ha confermato, è congruo, nell'impostazione e nello sviluppo logico, rispetto alle evidenze probatorie, specificamente descritte e criticamente apprezzate, ed è coerente, nella svolta analisi, con consolidate regulae iuris, alla cui stregua, «ai fini della configurabilità del concorso in detenzione o porto illegale di armi, è necessario che ciascuno dei compartecipi abbia la disponibilità materiale di esse e si trovi, pertanto, in una situazione di fatto tale per cui possa, comunque, in qualsiasi momento, disporne», essendo necessarie la coscienza e la volontà di contribuire con il proprio operato alla perpetrazione dell'illecito (Sez. 1, n. 6796 del 22/01/2019, Susino, Rv. 274806; Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013, dep. 2014, Amato, Rv. 259479; Sez. 1, n. 45940 del 15/11/2011, Benavoli, Rv. 251585) Tale analisi resiste alle obiezioni e censure difensive.

Il ricorrente, infatti, del tutto infondatamente si duole della incorsa violazione della normativa di riferimento, che affida alla lettura di uno stralcio del dialogo, tratto dalla conversazione intercettata intercorsa tra il ricorrente e il fratello Valerio, deducendo che la lettura completa della conversazione captata, richiamata in sentenza, confermerebbe la sua mera conoscenza del possesso dell'arma da parte del fratello Valerio e non anche la sua disponibilità materiale dell'arma, che, secondo lo stralcio riportato, il fratello avrebbe pulito e fotografato per fargli vedere le sue reali condizioni.

In tal modo, il ricorrente, che neppure ha allegato il testo integrale della conversazione, che assume travisato, intende reclamare - attingendo, secondo una prospettiva parziale, il discorso giustificativo della decisione e trascurando di considerare i passaggi del tessuto argomentativo, apprezzati come rilevanti a carico anche in risposta alle sue deduzioni - una rivisitazione nel merito delle risultanze processuali con l'adozione di alternativi parametri di ricostruzione e valutazione, che oltrepassa i limiti del sindacato logico della motivazione, consentito in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. 4.

Non supera la soglia dell'ammissibilità neppure il motivo unico del secondo e integrativo atto d'impugnazione, con il quale si denuncia l'omesso esame da parte della Corte di appello dei motivi aggiunti depositati dal secondo difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], per l'udienza di appello, neppure menzionati in sentenza.4.1.

Dall'esame degli allegati all'atto integrativo risulta che l'atto contenente «motivi nuovi e aggiunti», inviato dal difensore di fiducia dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], non è stato ritualmente formato.

Si rileva, al riguardo, in diritto che l'art. 24, comma 6-quater, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dispone che «i motivi nuovi e le memorie sono proposti, nei termini rispettivamente previsti, secondo le modalità indicate nei commi 6-bis e 6-ter, con atto in formato elettronico trasmesso tramite posta elettronica certificata dall'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore a quello dell'ufficio del giudice dell'impugnazione, individuato ai sensi del comma 4».

Il comma 6-bis e il comma 6-ter dell'indicato art. 24 prevedono, rispettivamente, che l'atto in forma di documento informatico sia sottoscritto digitalmente e sia trasmesso tramite posta elettronica certificata, rinviando quanto alle modalità di sottoscrizione, di deposito e di invio dell'atto al comma 4 e al provvedimento in esso previsto del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati, che, oltre a indicare in elenco allegato gli indirizzi di posta elettronica certificata degli uffici giudiziari destinatari, utilizzabili per il deposito con valore legale di atti, documenti e istanze comunque denominati, prevede all'art. 3, comma 1, che «l'atto del procedimento in forma di documento informatico, da depositare attraverso il servizio di posta elettronica certificata presso gli uffici giudiziari indicati nell'art. 2, rispetta i seguenti requisiti: è in formato PDF; è ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non è pertanto ammessa la scansione di immagini; è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata».

Contrariamente a dette previsioni, l'atto contenente «motivi nuovi e aggiunti», pur essendo stato inviato ritualmente a mezzo pec, risulta privo di sottoscrizione digitale (Sez. 6, n. 8604 del 22/02/2022, Porcello, Rv. 282940; Sez. 6, n. 26313 del 03/06/2021, E., Rv. 281537), oltre a costituire mera "scansione di immagine", in quanto non generato attraverso la "trasformazione di un documento testuale" (Sez. 2, n. 22191 del 01/03/2022, Hagan, Rv. 283553), conseguendo a tali rilievi che il Giudice di appello non doveva tenerne conto.

4.2. L'inammissibilità dell'atto, cui consegue quella del motivo che ne ha denunciato l'omesso esame, non rilevata dal giudice di secondo grado, deve essere dichiarata dalla Corte di cassazione, non essendo le cause di inammissibilità soggette a sanatoria e dovendo, per tale ragione, essere rilevate, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento, secondo condivisi principi (tra le altre, Sez. 3, n. 20356 del 02/12/2020, dep. 2021, Mirabella, Rv. 281630; Sez. 2, n. 40816 del 10/07/2014, Gualtieri, Rv. 260359).5.

All'inammissibilità del ricorso, che si dichiara, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2021 della Corte di appello di Bari visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; uditi per il ricorrente gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che si sono riportati ai motivi del ricorso, insistendo per il loro accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 14 ottobre 2021 la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del 21 dicembre 2020 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bari, che, in esito al giudizio abbreviato, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] ( colpevole del delitto di cui all'art. 2 legge n. 895 del 1967 per avere illegalmente detenuto, in concorso, un fucile d'assalto kalashnikov AK-47 e ulteriori cinque armi da guerra non meglio identificate al fine di vendicare l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] (padre di Pietro, [OSCURATO:PERSONA] e Valerio), commesso ad Andria il 25 luglio 2019, e lo aveva condannato, esclusa l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. e applicati l'aumento per la recidiva e la diminuente del rito, alla pena di anni due e mesi otto di reclusione e tremila euro di multa, con confisca dell'arma ove ancora in sequestro e sua trasmissione alla competente Direzione di artiglieria. 1.1. La Corte rigettava l'eccezione d'inutilizzabilità dell'intercettazione telematica disposta sullo smartphone dell'imputato nel procedimento penale n. 19206/19 [OSCURATO:PERSONA], dedotta dalla difesa, per violazione degli artt. 270, comma 1-bis, e 266, commi 2 e 2-bis, cod. proc. pen., sin dal primo grado del giudizio e reiterata nell'atto di appello. Secondo l'appellante, l'intercettazione autorizzata con Rit 2640/19 era stata disposta per un reato (omicidio di [OSCURATO:PERSONA]), che consentiva la captazione delle conversazioni nel domicilio dell'interessato, mentre in questo procedimento la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., a lui contestata e tale da ricondurre il reato ascrittogli nell'elenco di cui all'art. 51, commi 3-bis e quater, cod. pen., era stata esclusa in sede di riesame e poi nella fase delle indagini preliminari. La sentenza ha richiamato, a ragione della decisione, le condivise argomentazioni della sentenza di primo grado, che, in relazione ad analoga eccezione, aveva ritenuto sussistenti i limiti di ammissibilità e utilizzabilità normativamente previsti e valorizzati dalla giurisprudenza e non rilevante l'intervenuta esclusione da parte del Tribunale del riesame dell'indicata aggravante, la cui ricorrenza era stata ampiamente motivata nel decreto autorizzativo delle intercettazioni. Tali argomenti trovavano preciso conforto nella stessa giurisprudenza richiamata dalla difesa, che aveva sottolineato l'irrilevanza, rispetto allo sviluppo fisiologico del procedimento, della sopravvenuta mancanza del presupposto legittimante l'utilizzabilità dei risultati della captazione, correttamente autorizzata, per effetto della modifica della «qualificazione giuridica del fatto-reato autorizzato in altro reato non autorizzabile», dovendo la valutazione essere riferita alla fase genetica. n.) 1.2. Secondo la Corte di appello, era infondato il motivo di appello relativo ,I alla sussistenza del concorso dell'appellante nella detenzione delle armi. La posizione dell'appellante non era ritenuta sovrapponibile, come dedotto, a quella della sorella Cristina, nei cui confronti era intervenuta pronuncia di annullamento da parte della Corte di cassazione dell'ordinanza, resa in sede di riesame, con riguardo al contestato concorso nella detenzione delle armi. Dalla conversazione telematica n. 980, successiva a quella, pure intercettata, intercorsa con la sorella Cristina e il fratello Valerio nella quale si era parlato delle armi da guerra acquistate da quest'ultimo, erano risultati elementi dimostrativi della disponibilità diretta da parte dell'appellante del kalashnikov AK-47, e comunque della sua conosce»jAdel luogo di custodia quantomeno di detta arma, oltre alla sua consapevolezza e alla sua adesione al progetto di detenere armi da guerra per vendicare l'omicidio del padre. 1.3. Non ricorrevano i presupposti per disapplicare la contestata recidiva e andavano confermati il diniego delle attenuanti generiche e l'entità della pena. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato per mezzo dei suoi difensori, chiedendone l'annullamento sulla base di due motivi. 2.1. Con il primo motivo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., violazione ed erronea applicazione degli artt. 266, 267 e 270 cod. proc. pen., in relazione all'art. 12 cod. proc. pen., e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Secondo il ricorrente, la sentenza impugnata ha erroneamente ritenuto utilizzabili gli esiti dell'attività intercettativa realizzata tramite il c.d. trojan con il Rit 2640/2019, nonostante che il decreto autorizzativo, neppure legittimamente motivato, avesse disposto le intercettazioni in altro procedimento penale ed egli fosse imputato, in questo procedimento, di reato non ricompreso tra quelli indicati nell'art. 51, commi 3-bis e 3-quater, cod. proc. pen., e fossero a lui applicabili i limiti previsti dall'art. 266, comma 2, cod. proc. open., in relazione ai luoghi di cui all'art. 614 cod. pen. Richiamate le ragioni del rigetto dell'eccezione, il ricorrente contesta la ritenuta non applicabilità della normativa in vigore, introdotta con il d.lgs. n. 217 del 2017, rappresentando che, se il decreto autorizzativo è stato antecedente alla sua entrata in vigore, la sentenza che ha definito il primo grado del giudizio è ad essa successiva, rilevando al riguardo i principi fissati dalle Sezioni Unite, con le sentenze n. 4265 e n. 10086 del 1998, quanto alla riferibilità del principio tempus regit actum, in materia di utilizzabilità o inutilizzabilità della prova, anche al momento della decisione e non solo a quello dell'acquisizione della prova. La questione, pertinente all'inquadramento del reato effettivamente contestatogli, è decisiva, sotto il profilo della prova di resistenza, per la valutazione dei fatti, poiché l'unico elemento di prova utilizzato a suo carico è rappresentato dai risultati captativi. Ad avviso del ricorrente, attesa l'indiscutibile correlazione e la produzione vicendevole di effetti tra il procedimento cautelare e la fase di merito, deve produrre effetti anche nella specie, contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza impugnata e così come è dimostrato da alcuni ripercorsi esempi, l'intervenuta esclusione della circostanza aggravante ex art. 416-bis. 1 cod. pen. già nel procedimento incidentale del riesame, e quindi nel corso delle indagini preliminari, e (a seguito della reiterata contestazione nella richiesta di rinvio a giudizio) in esito al giudizio di primo grado. Peraltro, intervenuta la riqualificazione del reato ascrittogli non poteva più parlarsi di connessione ex art. 12 cod. proc. pen. con il reato che aveva legittimato l'attività intercettativa relativo all'omicidio Griner, autorizzata con motivazione insufficiente in ordine alle ragioni giustificative e al preciso inquadramento dell'aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen. 2.2. Con il secondo motivo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione ed erronea applicazione degli artt. 110 cod. pen. e 2 legge 895 del 1967, in relazione agli artt. 192 e 533 cod. pen., e contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Secondo il ricorrente, dalla lettura completa della conversazione captata riportata in sentenza si evince che egli era solo a conoscenza del possesso dell'arma da parte del fratello Valerio, senza averla anche nella sua disponibilità, avendo chiesto al fratello di pulirla e avendogli questi detto che l'avrebbe fotografata per fargli vedere le sue reali condizioni. La mera conoscenza del possesso dell'arma da parte del fratello non fonda un concorso di persone nel reato e quindi l'estensione a lui della conseguente responsabilità penale, che richiede la disponibilità materiale dell'arma. 3. Il ricorso è stato integrato in termini con successivo atto, con il quale si denunciano ulteriormente e con unico motivo, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione ed erronea applicazione degli artt. 125 e 546 cod. proc. pen. e mancanza di motivazione, per non avere la Corte di appello motivato in ordine a quanto dedotto dal secondo difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], con i motivi aggiunti depositati per l'udienza di appello, neppure menzionati in sentenza nella parte in cui sono stati sintetizzati gli argomenti difensivi. Con detti motivi si era sollecitata una rivalutazione del giudizio di responsabilità in ordine alla condotta di detenzione di arma, che suppone non solo la conoscenza del possesso altrui di un'arma, ma anche la sua effettiva disponibilità, avendo riguardo al suo mancato rinvenimento, all'assoluzione del correo [OSCURATO:PERSONA], alle spiegazioni da lui date dinanzi al G.u.p., alla distanza del suo luogo di residenza dai luoghi del presunto occultamento dell'arma e all'assenza di indicazioni da parte sua ai correi sulle modalità di reperimento della stessa.L'omessa risposta ha concretizzato una violazione degli oneri motivi gravanti sul giudice di appello, che trova limite solo nella presentazione di un atto inammissibile. 4. La difesa ha avanzato richiesta di discussione orale con istanza trasmessa in termini a mezzo di posta elettronica certificata, ai sensi del di. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e successive proroghe. In data odierna, procedendosi a discussione orale, le parti hanno concluso nei termini riportati in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, proposto sulla base di censure manifestamente infondate ovvero generiche o non consentite, deve essere dichiarato inammissibile con ogni conseguenza di legge. 2. Le censure svolte con il primo motivo del primo atto d'impugnazione attengono - sul duplice versante della incorsa violazione della normativa di riferimento di cui agli artt. 266, 267 e 270 cod. proc. pen., in relazione all'art. 12 cod. proc. pen., e della contestata correttezza del percorso motivazionale seguito in sede di merito per pervenire al rigetto della relativa eccezione - alla questione processuale relativa all'utilizzabilità degli esiti dell'attività di intercettazione svolta tramite captatore informatico (c.d. trojan) con Rit 2640/19. Secondo il ricorrente, sarebbero inutilizzabili i risultati captativi, dai quali il giudice di merito ha tratto la prova del reato ascrittogli in materia di armi, per essere state le intercettazioni disposte nell'ambito di diverso procedimento penale e sulla base di decreto privo ab origine di legittima motivazione, e per essere state le stesse utilizzate nei suoi confronti nonostante l'estraneità del reato previsto dall'art. 2 legge n. 895 del 1967 all'elenco di cui all'art. 51, commi 3-bis e 3- quater, cod. proc. pen. 2.1. La premessa da cui muovono le doglianze difensive è rappresentata dalla dedotta applicabilità al caso di specie della disciplina normativa, in atto vigente, di cui agli artt. 266, comma 2, e 267, comma 1, cod. proc. pen., come modificata dal d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216 in termini più restrittivi rispetto a quella pregressa rinvenibile all'art. 13 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203. Si tratta di eccezione palesemente infondata, in quanto, al di là del richiamo ai condivisi principi affermati dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 4265 del 25/02/1998, Gerina, Rv. 210199; Sez. U, n. 10086 del 13/07/1998, Citaristi, Rv. 211192) in ordine all'operatività del principio tempus regit actum nel caso di innovazioni legislative inter-venute, nel corso del processo, in materia di utilizzabilità o inutilizzabilità della prova, non può essere in alcun modo condivisa la tesi difensiva che intende correlare l'applicabilità delle novità legislative alla data di definizione del giudizio di primo grado, avvenuta con sentenza del 21 dicembre 2020, successiva a quella dell'entrata in vigore della riforma e dello stesso provvedimento autorizzativo. 2.1.1. Ostano a detta analisi, con valenza assorbente di ogni deduzione svolta per rappresentarla, le univoche indicazioni tratte dal testo normativo, risultante dalle modifiche/proroghe che si sono succedute. Il testo del d.lgs. n. 216 del 2017 in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, che, per quanto qui rileva, ha modificato all'art. 4 (in attuazione della delega di cui alla legge 23 giugno 2017, n. 103) gli artt. 266, comma 2, e 267, comma 1, cod. proc. pen., prevedeva all'art. 9, comma 1, che «le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 7 si applicano alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto». A seguito di successivi differimenti della sua entrata in vigore, il di. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 7, all'art. 1, prorogando ulteriormente il termine, ha modificato l'indicato art. 9, sostituendo le parole «alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 dicembre 2019», (come da precedente ultima proroga), con le parole «ai procedimenti penali iscritti dopo il 29 febbraio 2020» Da ultimo, l'art. 1, comma 1, lett. b) , d.l. 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, ha differito al 31 agosto 2020 il termine di entrata in vigore della disciplina con applicabilità espressa della stessa ai procedimenti iscritti dopo detta data, e quindi dal 10 settembre 2020. 2.1.2. Contrariamente ai rilievi difensivi, è, pertanto, coerente con il dato normativo la ritenuta applicabilità - ai procedimenti iscritti anteriormente alla indicata data, come nella specie in cui il procedimento originario è stato iscritto nel corso dell'art. 2019 - della disciplina di cui all'art. 13 di. n. 152 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 203 del 1991, che prevede, per i delitti di criminalità organizzata, la sussistenza di sufficienti indizi da valutarsi ex art. 203 cod. proc. pen., e dispone che l'intercettazione, che «avvenga nei luoghi indicati dall'art. 614 del codice penale, [...] è consentita anche se non vi è motivo di ritenere che nei luoghi predetti si stia svolgendo l'attività criminosa». Le coordinate ermeneutiche di tale disciplina sono state chiarite dalle Sezioni Unite che hanno puntualizzato che, «ai fini dell'applicazione della disciplina derogatoria delle norme codicistiche prevista dall'art. 13 [...], per procedimenti relativi a delitti di criminalità organizzata devono intendersi quelli elencati nell'art. 51, commi 3-bis e 3-quater, cod. proc. pen. nonché quelli comunque facenti capo ad un'associazione per delinquere, con esclusione del mero concorso di persone nel reato» (Sez. U, n. 26889 del 28/04/2016, Scurato, Rv. 266906), e hanno affermato che «l'intercettazione di comunicazioni tra presenti mediante l'installazione di un captatore informatico in un dispositivo elettronico è consentita nei soli procedimenti per delitti di criminalità organizzata per i quali trova applicazione la disciplina di cui all'art. 13 d.l. n. 151 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991, che consente la captazione anche nei luoghi di privata dimora, senza necessità di preventiva individuazione ed indicazione di tali luoghi e prescindendo dalla dimostrazione che siano sedi di attività criminosa in atto (Sez. U, n. 26889 citata, Rv. 266905). In tal senso si è espressa anche la successiva, condivisa, giurisprudenza di legittimità che, in tema di intercettazioni di conversazioni mediante utilizzo di "captatore informatico" in dispositivi telefonici ed elettronici, mentre ha affermato che la riforma introdotta dal d.lgs. n. 216 del 2017, come successivamente modificata, si applica ai procedimenti iscritti dal 10 settembre 2020, ha anche rimarcato che «i procedimenti in materia di criminalità organizzata iscritti anteriormente a tale data sono soggetti alla disciplina precedentemente in vigore, nel rispetto dei principi affermati dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 26889 del 2016» (tra le altre, Sez. 5, n. 33138 del 28/09/2020, Buscicchio, Rv. 279841; Sez. 5, n. 31849 del 28/09/2020, Leto, Rv. 279760). 2.2. Poste tali premesse, si rileva la manifesta infondatezza del primo motivo del ricorso nella parte in cui si dubita della legittima motivazione del decreto emesso nel procedimento penale n. 18206/19 RGNR, autorizzativo delle intercettazioni con captatore informatico delle conversazioni riguardanti, per l'omicidio Griner iscritto contro ignoti, l'utenza in uso a [OSCURATO:PERSONA], non coinvolto nello stesso omicidio, ma considerato possibile oggetto di vendetta per essere fratello dell'odierno ricorrente ritenuto, invece, appartenente a una cosca. Risulta, invero, dal decreto del 18 novembre 2019, che lo stesso ricorrente ha allegato al ricorso unitamente alla richiesta del Pubblico ministero, emesso in procedimento penale nei confronti di ignoti per i delitti di omicidio consumato di [OSCURATO:PERSONA] e tentato di [OSCURATO:PERSONA] e per i delitti in materia di armi, tutti aggravati ex art. 416-bis.1 cod. pen., che il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari, con riguardo alla ricorrenza dei gravi indizi in relazione agli indicati reati, ha coerentemente richiamato le motivazioni espresse nei precedenti decreti autorizzativi, l'originaria comunicazione di notizia di reato e le successive note di aggiornamento; ha riportato integralmente la nota del NOR dei Carabinieri di Andria del 15 novembre 2019 e ha logicamente e congruamente argomentato in ordine all'assoluta necessità di procedere con il mezzo investigativo autorizzato, richiamando anche i principi interpretativi espressi dalle Sezioni Unite con la sentenza Scurato e limitando l'autorizzazione di videoriprese a comportamenti comunicativi, per l'assenza di fonti informative dirette e di altri validi spunti d'indagine e per la relazione personale esistente tra [OSCURATO:PERSONA] e il fratello Pietro, individuato, grazie all'attività investigativa sino a quel momento condotta, quale capo di una formazione di stampo mafioso, coinvolta nello scontro armato in atto con gruppo antagonista, che era ipotizzabile potesse attingere anche lo stesso [OSCURATO:PERSONA] quale vittima di azioni ritorsive, in un contesto tipicamente mafioso di maturazione ed esecuzione delle azioni omicide, realizzatesi grazie alla disponibilità di armi, basi logistiche e risorse umane. Il ricorrente, che oppone l'incongruità della motivazione sulla base di affermate ragioni di estraneità di [OSCURATO:PERSONA] alla commissione dell'omicidio Griner ed evoca l'applicabilità dei limiti previsti dall'art. 266, comma 2, cod. proc. open., in relazione ai luoghi di cui all'art. 614 cod. pen., non si correla con i contenuti del decreto autorizzativo, neppure limitati all'omicidio Griner, né confuta le ragioni del ricorso ad intercettazione mediante captatore informatico, senza limitazioni di luoghi e tempi, per acquisire informazioni non diversamente ottenibili con altri mezzi di ricerca della prova, né considera che la legittimità del decreto autorizzativo non deve essere apprezzata in base alla legge n. 216 del 2017, che, non applicabile nella specie, non costituisce il parametro legale di riferimento. Né il ricorso è più specifico nella denunciata insufficienza motivazionale del decreto autorizzativo quanto alla omessa specificazione della forma in cui ricorreva la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., poiché, pur riconoscendo che entrambi gli atteggiamenti dell'utilizzo del metodo mafioso e del fine agevolativo fanno rientrare il reato nell'elenco di cui all'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., si arresta alla enunciazione del vizio senza contestare in alcun modo la configurabilità dell'indicata aggravante sotto entrambi i profili della sua possibile ricorrenza. 2.3. Il primo motivo è all'evidenza infondato anche nella restante parte in cui il ricorrente si duole della ritenuta utilizzabilità dei risultati captativi per la prova del reato ascrittogli in materia di armi, rappresentando che le intercettazioni sono state disposte nell'ambito di diverso procedimento penale e sono state utilizzate nei suoi confronti nonostante l'estraneità del reato previsto dall'art. 2 legge n. 895 del 1967 all'elenco di cui all'art. 51, commi 3-bis e 3-quater, cod. proc. pen., in conseguenza della esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. in sede di riesame e con la sentenza di primo grado. Invero, le doglianze non considerano l'ambito di operatività dell'art. 270, comma 1, cod. proc. pen., che, nell'enunciare il divieto di utilizzazione dei risultati delle intercettazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali le stesse sono state autorizzate, fa in ogni caso salva l'ipotesi in cui essi risultino indispensabili per l'accertamento dei fatti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza, e che l'integrazione di detta ipotesi "eccezionale" nella specie appare incontestabile ex art. 380, comma 2, lett. g), cod. proc. pen., in relazione al reato ascritto. Né soprattutto considerano che il reato ascritto è stato solo epurato, nello sviluppo del giudizio, della già contestata circostanza aggravante di cui all'art. 416- bis.1 cod. pen., alla luce delle specifiche emergenze degli atti allegati al ricorso («1) atti di cui al Rit 2649/2019; 2) iscrizione del ricorrente a mod. 21»), dagli stessi essendo evincibile che l'intercettazione è stata disposta, con decreto del 19 novembre 2019, fin dall'inizio per i reati di cui agli «artt. 81, 110, 575, 577 n. 3, 416-bís.1; 56-575, 577 n. 3, 416 bis.1, c.p.; 2 e 4 I. n. 895/67 e 110, 61 n. 2), 416 bis.1 c.p. [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]» in procedimento genetico nei confronti di ignoti, come da decreto di iscrizione a mod. 44 DDA del 25 giugno 2019, e che il passaggio a mod. 21 DDA e alla iscrizione nel registro degli indagati di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i reati in materia di armi, aggravati ex art. 416 bis.1 cod. pen., accertati in Andria il 24 novembre 2019, è avvenuto, ferma restando la precedente iscrizione, in relazione allo sviluppo della già disposta attività d'intercettazione. 3. Il secondo motivo del primo atto d'impugnazione è inammissibile. 3.1. La Corte di appello, esclusa la sovrapponibilità, dedotta dall'imputato appellante, della sua posizione a quella della sorella Cristina, nei cui confronti era stata annullata in sede di legittimità l'ordinanza del Tribunale del riesame con riguardo al contestato concorso nella detenzione delle armi, ha rappresentato, con congrui riferimenti ai contenuti della conversazione telematica n. 980 del 24 novembre 2019, immediatamente successiva a quella in cui lo stesso appellante aveva discorso con la sorella Cristina e il fratello Valerio delle armi da guerra acquistate da quest'ultimo, che l'appellante aveva la disponibilità diretta delle armi, e quantomeno del kalashnikov AK-47, sul cui stato e sulla cui necessità di accurata pulizia aveva fatto considerazioni, in risposta al fratello che gli aveva ricordato che «quello che hai tu è tutto arrugginito». Essa ha, in particolare, rimarcato la valenza eloquente dell'affermazione di [OSCURATO:PERSONA] e la chiara emergenza - dalle riferite condizioni della sua conservazione - della conosceva da parte dell'appellante del luogo di custodia dell'arma. La Corte, traendo da dette premesse fattuali il rilievo conclusivo della piena consapevolezza e adesione dell'appellante al progetto di detenere armi da guerra per vendicare l'omicidio del padre, ha anche operato un confronto argomentato con le deduzioni difensive tese a valorizzare i contenuti di altra conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e tale Centineo del 3 febbraio 2020, evocata nell'atto di appello per dimostrare che solo il primo degli interlocutori conosceva il nascondiglio delle armi, e apprezzata in sentenza come non rilevante, non rimanendo esclusi, per l'accordo sul prelievo delle armi, la conoscenza del nascondiglio e il libero accesso nello stesso da pare dell'appellante. 3.2. Il ragionamento complessivo seguito dalla Corte di appello, in conformità a quello di primo grado che ha confermato, è congruo, nell'impostazione e nello sviluppo logico, rispetto alle evidenze probatorie, specificamente descritte e criticamente apprezzate, ed è coerente, nella svolta analisi, con consolidate regulae iuris, alla cui stregua, «ai fini della configurabilità del concorso in detenzione o porto illegale di armi, è necessario che ciascuno dei compartecipi abbia la disponibilità materiale di esse e si trovi, pertanto, in una situazione di fatto tale per cui possa, comunque, in qualsiasi momento, disporne», essendo necessarie la coscienza e la volontà di contribuire con il proprio operato alla perpetrazione dell'illecito (Sez. 1, n. 6796 del 22/01/2019, Susino, Rv. 274806; Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013, dep. 2014, Amato, Rv. 259479; Sez. 1, n. 45940 del 15/11/2011, Benavoli, Rv. 251585) Tale analisi resiste alle obiezioni e censure difensive. Il ricorrente, infatti, del tutto infondatamente si duole della incorsa violazione della normativa di riferimento, che affida alla lettura di uno stralcio del dialogo, tratto dalla conversazione intercettata intercorsa tra il ricorrente e il fratello Valerio, deducendo che la lettura completa della conversazione captata, richiamata in sentenza, confermerebbe la sua mera conoscenza del possesso dell'arma da parte del fratello Valerio e non anche la sua disponibilità materiale dell'arma, che, secondo lo stralcio riportato, il fratello avrebbe pulito e fotografato per fargli vedere le sue reali condizioni. In tal modo, il ricorrente, che neppure ha allegato il testo integrale della conversazione, che assume travisato, intende reclamare - attingendo, secondo una prospettiva parziale, il discorso giustificativo della decisione e trascurando di considerare i passaggi del tessuto argomentativo, apprezzati come rilevanti a carico anche in risposta alle sue deduzioni - una rivisitazione nel merito delle risultanze processuali con l'adozione di alternativi parametri di ricostruzione e valutazione, che oltrepassa i limiti del sindacato logico della motivazione, consentito in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. 4. Non supera la soglia dell'ammissibilità neppure il motivo unico del secondo e integrativo atto d'impugnazione, con il quale si denuncia l'omesso esame da parte della Corte di appello dei motivi aggiunti depositati dal secondo difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], per l'udienza di appello, neppure menzionati in sentenza.4.1. Dall'esame degli allegati all'atto integrativo risulta che l'atto contenente «motivi nuovi e aggiunti», inviato dal difensore di fiducia dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], non è stato ritualmente formato. Si rileva, al riguardo, in diritto che l'art. 24, comma 6-quater, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dispone che «i motivi nuovi e le memorie sono proposti, nei termini rispettivamente previsti, secondo le modalità indicate nei commi 6-bis e 6-ter, con atto in formato elettronico trasmesso tramite posta elettronica certificata dall'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore a quello dell'ufficio del giudice dell'impugnazione, individuato ai sensi del comma 4». Il comma 6-bis e il comma 6-ter dell'indicato art. 24 prevedono, rispettivamente, che l'atto in forma di documento informatico sia sottoscritto digitalmente e sia trasmesso tramite posta elettronica certificata, rinviando quanto alle modalità di sottoscrizione, di deposito e di invio dell'atto al comma 4 e al provvedimento in esso previsto del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati, che, oltre a indicare in elenco allegato gli indirizzi di posta elettronica certificata degli uffici giudiziari destinatari, utilizzabili per il deposito con valore legale di atti, documenti e istanze comunque denominati, prevede all'art. 3, comma 1, che «l'atto del procedimento in forma di documento informatico, da depositare attraverso il servizio di posta elettronica certificata presso gli uffici giudiziari indicati nell'art. 2, rispetta i seguenti requisiti: è in formato PDF; è ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non è pertanto ammessa la scansione di immagini; è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata». Contrariamente a dette previsioni, l'atto contenente «motivi nuovi e aggiunti», pur essendo stato inviato ritualmente a mezzo pec, risulta privo di sottoscrizione digitale (Sez. 6, n. 8604 del 22/02/2022, Porcello, Rv. 282940; Sez. 6, n. 26313 del 03/06/2021, E., Rv. 281537), oltre a costituire mera "scansione di immagine", in quanto non generato attraverso la "trasformazione di un documento testuale" (Sez. 2, n. 22191 del 01/03/2022, Hagan, Rv. 283553), conseguendo a tali rilievi che il Giudice di appello non doveva tenerne conto. 4.2. L'inammissibilità dell'atto, cui consegue quella del motivo che ne ha denunciato l'omesso esame, non rilevata dal giudice di secondo grado, deve essere dichiarata dalla Corte di cassazione, non essendo le cause di inammissibilità soggette a sanatoria e dovendo, per tale ragione, essere rilevate, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento, secondo condivisi principi (tra le altre, Sez. 3, n. 20356 del 02/12/2020, dep. 2021, Mirabella, Rv. 281630; Sez. 2, n. 40816 del 10/07/2014, Gualtieri, Rv. 260359).5. All'inammissibilità del ricorso, che si dichiara, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella d
Sentenza Cassazione n. 06606/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris