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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 15752/2023

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guente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/01/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso ; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; uro il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO ce ha concluso chiedendo i' (..),„„j'£i" ‘‘,A,r.(r›.,2,(), • udito il dynsore [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'appello di Ancona ha confermato la pronuncia emessa in primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che lo aveva dichiarato colpevole del reato di cui agli artt. 582-583-585 c.p. 2.Ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo tre motivi. 2.1.Col primo motivo deduce l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità nonché l'omesso, erroneo, accertamento circa l'effettiva conoscenza del procedimento da parte dell'imputato e la violazione dell'articolo 420 del codice di rito; si eccepisce, in particolare, l'omessa o erronea verifica dell'effettiva conoscenza del procedimento da parte dell'imputato dichiarato quindi erroneamente assente all'udienza preliminare celebratasi in data 18/10/2017; ed invero, l'avviso di fissazione di tale udienza è stato notificato ex articolo 157 c.p.p. all'imputato a mezzo del servizio postale per compiuta giacenza del plico contenente il predetto atto, tale modalità di notifica impone al giudice dell'udienza preliminare un'attenta verifica dei presupposti necessari a considerare come effettivamente conosciuto dall'imputato il procedimento che lo vede coinvolto, presupposti indicati dal primo e dal secondo comnna dell'articolo 420-bis c.p.p.; ciò al fine di poter procedere ad una corretta declaratoria di assenza dello stesso; purtroppo non vi è traccia del verbale dell'udienza preliminare e quindi non è dato sapere se il g.u.p. abbia omesso di verificare la sussistenza di tali presupposti ovvero li ha erroneamente ritenuti sussistenti procedendo quindi altrettanto erroneamente a dichiarare l'assenza; lo stesso si è poi verificato in relazione alla notifica del decreto che dispone il giudizio; indi si insta per la declaratoria di nullità dell'ordinanza ex articolo 420 emessa dal g.u.p. con rimessione degli atti a tale giudice per il rinnovo dell'udienza preliminare. 2.2.Col secondo motivo deduce l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, lamentando l'omessa rinnovazione nelle forme previste dall'articolo 420-quater c.p.p. della notifica dell'avviso ex articolo 419 c.p.p. di fissazione dell'udienza preliminare, e la conseguente nullità del decreto che dispone il giudizio e della sentenza di primo e secondo grado.

L'omesso, erroneo, controllo circa l'effettiva conoscenza del procedimento da parte dell'imputato non presente ha conseguentemente comportato l'omessa rinnovazione della notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, notificata alla residenza anagrafica dell'imputato per compiuta giacenza; la notifica per computer giacenza non consente di affermare con certezza che l'imputato sia venuto a conoscenza dell'atto notificato sicché il giudice dell'udienza preliminare non poteva procedere oltre dando per acquisita la conoscenza del procedimento da parte dell'imputato, avrebbe dovuto piuttosto rinnovare la notifica dell'avviso ex articolo 419 a mani e per il tramite della polizia giudiziaria; d'altronde l'imputato effettivamente non aveva avuto contezza della procedimento tant'è che non ha proceduto neppure alla nomina di un difensore di fiducia ne ha mai fornito al difensore di ufficio il proprio fondamentale contributo collaborativo sia durante il giudizio di primo grado che in quello successivo 2.3.Col terzo motivo deduce l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità e l'omessa notifica nelle forme dell'articolo 420-quater cod. proc. pen. del decreto ex articolo 429 c.p.p. di fissazione dell'udienza dibattimentale e la conseguente nullità della sentenza di primo grado e di quella di secondo grado; in via subordinata si eccepisce l'omessa rinnovazione della notifica del decreto di fissazione dell'udienza dibattimentale notificato alla residenza anagrafica dell'imputato e restituito per compiuta giacenza; anche in questo caso valgono le medesime considerazioni svolte nel precedente motivo; indi si insta per l'annullamento della sentenza impugnata e di quella di primo grado perchè anche in tal caso il giudice avrebbe dovuto disporre la rinnovazione della notifica a mani e a mezzo della polizia giudiziaria.

3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato.

Dalle allegazioni della parte, e dagli atti ricevuti a seguito di espressa richiesta da parte di questo Ufficio, emerge la nullità dell'udienza preliminare e di tutti gli atti conseguenziali, e quindi delle stesse pronunce di primo e secondo grado per difetto di contraddittorio, non essendovi prova dell'effettiva conoscenza del giudizio da parte dell'imputato, il quale ha ricevuto la notificazione dei rispettivi atti-avvisi, sia per l'udienza preliminare che per quella dibattimentale, per compiuta giacenza (art. 420-bis c.p.p.).

Sussiste, invero, l'obbligo di provvedere alla rinnovazione della citazione a giudizio attraverso la polizia giudiziaria, nonostante la regolarità formale della notifica, quando sia certo che l'imputato non abbia avuto effettiva conoscenza della " vocatio in ius", certezza che non può essere collegata alla procedura di compiuta giacenza (Sez. 5, Sentenza n. 31992 del 05/03/2018, Rv. 273313 - 01).

Per espressa disposizione dell'art. 420/ter cod. proc. pen., come modificato dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, il processo è celebrato in absentia quando l'imputato ha espressamente rinunciato ad assistervi (primo comma), nonché quando "nel corso del procedimento abbia dichiarato o eletto domicilio ovvero sia stato arrestato, fermato o sottoposto a misura cautelare ovvero abbia nominato un difensore di fiducia, nonché nel caso in cui l'imputato assente abbia ricevuto personalmente la notificazione dell'avviso dell'udienza ovvero risulti comunque con certezza che lo stesso è a conoscenza del procedimento o si è volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento o di atti del medesimo" (secondo comma).

Fuori di tali casi, "se l'imputato non e' presente il giudice rinvia l'udienza e dispone che l'avviso sia notificato all'imputato personalmente ad opera della polizia giudiziaria" (art. 420/quater).

La ratio di tali disposizioni è evidente: è consentito il processo in absentia quando vi sia la certezza che l'imputato ha avuto conoscenza della vocatio in iudicium.

Al di fuori di tali casi deve essere rinnovata la notificazione - anche se quella già effettuata è formalmente regolare - attraverso la polizia giudiziaria, per ragioni prudenziali.

Risulta per tabulas che nè il Giudice dell'udienza preliminare né quello del dibattimento si siano attenuti a tali criteri, giacché, pur non ricorrendo nessuna delle ipotesi contemplate dall'art. 420/ter cod. proc. pen., hanno proceduto in assenza di Pesaresi senza provvedere a rinnovare la notifica a mezzo della polizia giudiziaria; tanto, per la sola ragione, non sufficiente a giustificare la decisione adottata, che la notifica - perfezionata con la compiuta giacenza del plico spedito alla residenza dell'imputato - fosse stata regolarmente effettuata.

In conseguenza della notifica all'imputato dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, prima, e del decreto che dispone il giudizio, poi, effettuata, in entrambi i casi, mediante compiuta giacenza, si è integrata la nullità assoluta dell'udienza preliminare, e dì tutti gli atti conseguenziali, comprese le pronunce di primo e secondo grado; nullità assoluta rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, equivalendo nella sostanza tale modalità di notifica ad un'omessa notifica in mancanza di elementi ulteriori, non emersi nel caso di specie, che potessero corroborare quanto meno un inizio di conoscenza da parte dell'imputato. 2.Tanto impone l'annullamento della sentenza impugnata e di quella di primo grado, senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Macerata per l'ulteriore corso, che dovrà avere inizio con la fissazione di nuova udienza preliminare, essendo la nullità delle sentenze di primo e secondo grado una conseguenza della nullità dell'udienza preliminare.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e la sentenza di primo grado e dispone trasmet

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/01/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso ; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; uro il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO ce ha concluso chiedendo i' (..),„„j'£i" ‘‘,A,r.(r›.,2,(), • udito il dynsore [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'appello di Ancona ha confermato la pronuncia emessa in primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che lo aveva dichiarato colpevole del reato di cui agli artt. 582-583-585 c.p. 2.Ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo tre motivi. 2.1.Col primo motivo deduce l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità nonché l'omesso, erroneo, accertamento circa l'effettiva conoscenza del procedimento da parte dell'imputato e la violazione dell'articolo 420 del codice di rito; si eccepisce, in particolare, l'omessa o erronea verifica dell'effettiva conoscenza del procedimento da parte dell'imputato dichiarato quindi erroneamente assente all'udienza preliminare celebratasi in data 18/10/2017; ed invero, l'avviso di fissazione di tale udienza è stato notificato ex articolo 157 c.p.p. all'imputato a mezzo del servizio postale per compiuta giacenza del plico contenente il predetto atto, tale modalità di notifica impone al giudice dell'udienza preliminare un'attenta verifica dei presupposti necessari a considerare come effettivamente conosciuto dall'imputato il procedimento che lo vede coinvolto, presupposti indicati dal primo e dal secondo comnna dell'articolo 420-bis c.p.p.; ciò al fine di poter procedere ad una corretta declaratoria di assenza dello stesso; purtroppo non vi è traccia del verbale dell'udienza preliminare e quindi non è dato sapere se il g.u.p. abbia omesso di verificare la sussistenza di tali presupposti ovvero li ha erroneamente ritenuti sussistenti procedendo quindi altrettanto erroneamente a dichiarare l'assenza; lo stesso si è poi verificato in relazione alla notifica del decreto che dispone il giudizio; indi si insta per la declaratoria di nullità dell'ordinanza ex articolo 420 emessa dal g.u.p. con rimessione degli atti a tale giudice per il rinnovo dell'udienza preliminare. 2.2.Col secondo motivo deduce l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, lamentando l'omessa rinnovazione nelle forme previste dall'articolo 420-quater c.p.p. della notifica dell'avviso ex articolo 419 c.p.p. di fissazione dell'udienza preliminare, e la conseguente nullità del decreto che dispone il giudizio e della sentenza di primo e secondo grado. L'omesso, erroneo, controllo circa l'effettiva conoscenza del procedimento da parte dell'imputato non presente ha conseguentemente comportato l'omessa rinnovazione della notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, notificata alla residenza anagrafica dell'imputato per compiuta giacenza; la notifica per computer giacenza non consente di affermare con certezza che l'imputato sia venuto a conoscenza dell'atto notificato sicché il giudice dell'udienza preliminare non poteva procedere oltre dando per acquisita la conoscenza del procedimento da parte dell'imputato, avrebbe dovuto piuttosto rinnovare la notifica dell'avviso ex articolo 419 a mani e per il tramite della polizia giudiziaria; d'altronde l'imputato effettivamente non aveva avuto contezza della procedimento tant'è che non ha proceduto neppure alla nomina di un difensore di fiducia ne ha mai fornito al difensore di ufficio il proprio fondamentale contributo collaborativo sia durante il giudizio di primo grado che in quello successivo 2.3.Col terzo motivo deduce l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità e l'omessa notifica nelle forme dell'articolo 420-quater cod. proc. pen. del decreto ex articolo 429 c.p.p. di fissazione dell'udienza dibattimentale e la conseguente nullità della sentenza di primo grado e di quella di secondo grado; in via subordinata si eccepisce l'omessa rinnovazione della notifica del decreto di fissazione dell'udienza dibattimentale notificato alla residenza anagrafica dell'imputato e restituito per compiuta giacenza; anche in questo caso valgono le medesime considerazioni svolte nel precedente motivo; indi si insta per l'annullamento della sentenza impugnata e di quella di primo grado perchè anche in tal caso il giudice avrebbe dovuto disporre la rinnovazione della notifica a mani e a mezzo della polizia giudiziaria. 3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato. Dalle allegazioni della parte, e dagli atti ricevuti a seguito di espressa richiesta da parte di questo Ufficio, emerge la nullità dell'udienza preliminare e di tutti gli atti conseguenziali, e quindi delle stesse pronunce di primo e secondo grado per difetto di contraddittorio, non essendovi prova dell'effettiva conoscenza del giudizio da parte dell'imputato, il quale ha ricevuto la notificazione dei rispettivi atti-avvisi, sia per l'udienza preliminare che per quella dibattimentale, per compiuta giacenza (art. 420-bis c.p.p.). Sussiste, invero, l'obbligo di provvedere alla rinnovazione della citazione a giudizio attraverso la polizia giudiziaria, nonostante la regolarità formale della notifica, quando sia certo che l'imputato non abbia avuto effettiva conoscenza della " vocatio in ius", certezza che non può essere collegata alla procedura di compiuta giacenza (Sez. 5, Sentenza n. 31992 del 05/03/2018, Rv. 273313 - 01). Per espressa disposizione dell'art. 420/ter cod. proc. pen., come modificato dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, il processo è celebrato in absentia quando l'imputato ha espressamente rinunciato ad assistervi (primo comma), nonché quando "nel corso del procedimento abbia dichiarato o eletto domicilio ovvero sia stato arrestato, fermato o sottoposto a misura cautelare ovvero abbia nominato un difensore di fiducia, nonché nel caso in cui l'imputato assente abbia ricevuto personalmente la notificazione dell'avviso dell'udienza ovvero risulti comunque con certezza che lo stesso è a conoscenza del procedimento o si è volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento o di atti del medesimo" (secondo comma). Fuori di tali casi, "se l'imputato non e' presente il giudice rinvia l'udienza e dispone che l'avviso sia notificato all'imputato personalmente ad opera della polizia giudiziaria" (art. 420/quater). La ratio di tali disposizioni è evidente: è consentito il processo in absentia quando vi sia la certezza che l'imputato ha avuto conoscenza della vocatio in iudicium. Al di fuori di tali casi deve essere rinnovata la notificazione - anche se quella già effettuata è formalmente regolare - attraverso la polizia giudiziaria, per ragioni prudenziali. Risulta per tabulas che nè il Giudice dell'udienza preliminare né quello del dibattimento si siano attenuti a tali criteri, giacché, pur non ricorrendo nessuna delle ipotesi contemplate dall'art. 420/ter cod. proc. pen., hanno proceduto in assenza di Pesaresi senza provvedere a rinnovare la notifica a mezzo della polizia giudiziaria; tanto, per la sola ragione, non sufficiente a giustificare la decisione adottata, che la notifica - perfezionata con la compiuta giacenza del plico spedito alla residenza dell'imputato - fosse stata regolarmente effettuata. In conseguenza della notifica all'imputato dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, prima, e del decreto che dispone il giudizio, poi, effettuata, in entrambi i casi, mediante compiuta giacenza, si è integrata la nullità assoluta dell'udienza preliminare, e dì tutti gli atti conseguenziali, comprese le pronunce di primo e secondo grado; nullità assoluta rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, equivalendo nella sostanza tale modalità di notifica ad un'omessa notifica in mancanza di elementi ulteriori, non emersi nel caso di specie, che potessero corroborare quanto meno un inizio di conoscenza da parte dell'imputato. 2.Tanto impone l'annullamento della sentenza impugnata e di quella di primo grado, senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Macerata per l'ulteriore corso, che dovrà avere inizio con la fissazione di nuova udienza preliminare, essendo la nullità delle sentenze di primo e secondo grado una conseguenza della nullità dell'udienza preliminare. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e la sentenza di primo grado e dispone trasmet
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