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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 19345/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/03/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA].

Gen. si riporta alla requisitoria già depositata e conclude per l'inammissibilita' e in subordine il rigetto udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] rileva la carenza motivazionale della sentenza impugnata e chiede l'accoglimento del ricorso, in subordine la dichiarazione di estinzione del reato per la maturata prescrizione [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di Appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza emessa in data 03.06.2015 dal Tribunale di Modena, ha ridotto ad anni sei di reclusione le pene accessorie fallimentari ex art. art. 216 co. 4 R.D. n. 267/1942 applicate a [OSCURATO:PERSONA], revocando altresì le statuizioni civile e confermando nel resto la sentenza impugnata. 1.1.L'imputato è stato ritenuto responsabile del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione ex artt. 216 co. 1, n. 1, e 223 co. 1 R.D. n. 267 del 1942), perché - in qualità di amministratore unico della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., dichiarata fallita in data 11.11.2008 - distraeva, mediante plurime condotte, denaro della fallita, allo scopo di recare pregiudizio alla massa creditoria e segnatamente distraeva la somma di euro 20.263,26 dalla cassa contante societaria, che non era rinvenuta al momento del fallimento; eseguiva spese - per un importo di euro 27.914,00 - non inerenti all'attività societaria utilizzando somme provenienti dal conto corrente intestato alla società fallita; emetteva assegni - per una complessiva cifra di euro 114.480,00 - sui conti correnti della società a favore di sé stesso, impiegandoli per spese non societarie, ma personali; si impossessava della somma di euro 29.700,00 versata alla fallita dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. a margine della sottoscrizione dell'atto notarile di risoluzione del contratto di affitto di azienda mediante assegno, che era incassato in data 07.05.2008 e mai versato nelle casse societarie.

2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Baccarini, con atto a firma del proprio difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha affidato le proprie censure a due motivi, con i quali deduce:

2.1. con il primo motivo, i vizi di violazione di legge e di motivazione, per avere la Corte territoriale mancato di confrontarsi compiutamente con le doglianze sviluppate in sede di appello con il terzo motivo, mancando di esprimersi sulla richiesta avanzata dalla difesa di derubricazione della fattispecie in contestazione nella differente e meno grave ipotesi di bancarotta semplice, non dovendosi di conseguenza procedere, perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione; emerge, invero, dagli elementi processuali che potrebbe al più attribuirsi al Baccarini una condotta colposa grave, consistita nella mancata tempestiva richiesta di fallimento e non la volontà di pregiudicare la massa creditoria; da una serie di elementi emerge la mera volontà del ricorrente di preservare (seppure colposamente) la continuità dell'attività commerciale, quali esemplificativamente il non aver mai percepito alcun compenso per la carica ricoperta o l'aver stipulato fideiussioni a propria firma a garanzia delle obbligazioni della fallita o l'aver incentrato, in prossimità del fallimento, interamente sulla propria persona il rischio di impresa; la sentenza impugnata con motivazione meramente apparente ed anzi quasi graficamente inesistente rigetta le argomentazioni - volte a sottolineare la mancanza dell'elemento soggettivo richiesto perché possa configurarsi la fattispecie di bancarotta fraudolenta distrattiva - sottese all'istanza della difesa di riqualificazione giuridica della fattispecie contestata in bancarotta semplice, neppure potendosi giustificare tale lacuna motivazionale a mezzo del richiamo alla sentenza di primo grado, atteso che il Tribunale non si era pronunciato su tale questione; 2.2 con il secondo motivo, il vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale individuato nel mancato rinvenimento all'atto della dichiarazione di fallimento dei beni societari la prova della responsabilità del ricorrente in ordine dal reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, laddove la giurisprudenza di legittimità chiaramente individua, invece, in tale circostanza fattuale, la mera presunzione della distrazione dei beni societari; la prova contraria alla presunzione di distrazione, può invero sostanziarsi anche soltanto nella prova testimoniale ove non siano rivenuti riscontri contabili, purché la validità della testimonianza sia legittimamente apprezzabile; la Corte territoriale, tuttavia, erroneamente ha affermato, nel caso di specie, la responsabilità del ricorrente meramente in forza delle risultanze delle scritture contabili e su tali elementi ha innestato l'intero apparato argomentativo della sentenza impugnata, ritenendo concretamente vincibile il dato documentale solo mediante altro dato parimenti documentale e contabile e non mediante un differente dato naturalistico o fattuale; all'uopo, la Corte territoriale ha mancato di adeguatamente valorizzare le dichiarazioni testimoniali del Gherardi e del Malagoli - i quali evidenziavano in dibattimento di essere stati pagati, per lavori di falegnameria, in contanti - e le testimonianze di debitori e dipendenti della fallita che, contro il proprio interesse, mancavano di dichiararsi insoddisfatti; la somma di cui all'ammanco contabile oggetto di contestazione è stata asservita ad esigenze societarie e precisamente al pagamento di crediti della società, come espressamente dichiaravano in dibattimento i creditori della fallita, che confermavano di essere stati pagati in contanti, pur vantando ancora in sede contabile un credito nei confronti della società; la distrazione della somma di euro 27.914,00 dal conto della fallita è stata erroneamente affermata a ragione della cessazione dell'attività della fallita, trascurando invece di considerare che le spese sostenute antecedentemente alla cessazione dell'attività possono essere state pagate successivamente; l'emissione di assegni a favore di sé stesso, appoggiati ai conti correnti della fallita, sono stati consegnati dal Baccarini brevi manu al Gherardi e al Malagoli a pagamento di lavori dagli stessi effettuati, laddove apoditticamente osserva, invece, la Corte territoriale che il ricorrente si è appropriato delle somme servendosi del Malagoli e del Gherardi; la distrazione, poi, della somma ricevuta dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. - asseritamente mai confluita nelle casse societarie - non era legata alla risoluzione del contratto, perché corrispettivo di una vendita personalmente fatta dal ricorrente ad [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della società [OSCURATO:SOCIETA].; in particolare, quanto alla distrazione della somma di euro 27.914,00 prelevata dal ricorrente dai conti della fallita, la Corte territoriale indebitamente ha formato il proprio convincimento sulla base di generiche dichiarazioni del curatore fallimentare, il quale invero affermava che il ricorrente in confidenza ammetteva di aver usufruito della detta somma per spese esclusivamente personali; la valutazione della Corte territoriale ha, tuttavia, maggiormente valorizzato la testimonianza indiretta del curatore rispetto a quanto affermato dall'imputato, laddove le dichiarazioni del fallito rese al curatore fallimentare debbono ritenersi rilevanti soltanto nel caso in cui siano trasfuse nella relazione ex art. 33 R.D. n. 267 del 1942, perché atte a costituire, se verbalizzate con le formalità richieste dal caso, prova documentale, laddove non sono rilevanti se riferite dal curatore de auditu e smentite dalla fonte primaria in dibattimento. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile, siccome generico, e, comunque, manifestamente infondato. 1.Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la mancata risposta alla richiesta di derubricazione della fattispecie criminosa di bancarotta fraudolenta per distrazione, oggetto di contestazione, nella meno grave fattispecie di bancarotta semplice, sulla base di alcuni elementi specificamente enunciati con il terzo motivo di appello.

La deduzione in questione si presenta del tutto generica, non confrontandosi con la valutazione della Corte territoriale, che, nel ritenere sussistente la più grave ipotesi di bancarotta fraudolenta per distrazione oggetto di contestazione ha escluso, sia dal punto di vista oggettivo, che soggettivo, la ricorrenza della bancarotta semplice.

Infatti, la Corte territoriale- anche per quanto si dirà in relazione al secondo motivo di ricorso- ha compiutamente dato conto degli elementi di responsabilità a carico dell'imputato per il delitto ascrittogli, sicchè non può certo ritenersi la motivazione carente, laddove è stata esclusa in radice la ricorrenza del reato alternativamente ipotizzato dal ricorrente, in assenza dei suoi presupposti, così implicitamente dando conto di fatto della infondatezza della richiesta riqualificazione dei fatti nella più lieve fattispecie criminosa invocata.

2. Con il secondo motivo il ricorrente censura la sussistenza della fattispecie di bancarotta fraudolenta per distrazione ascrittagli quanto ai singoli episodi contestatigli.

All'uopo deve premettersi, in linea generale, come le censure svolte si presentino generiche- difettando della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato- e, comunque, tendenti a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all'apprezzamento del materiale probatorio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito.

Secondo l'incontrastata giurisprudenza di legittimità, infatti, esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone).

2.1. Tanto premesso si osserva che la Corte territoriale, al fine di ritenere sussistente la responsabilità dell'imputato per gli episodi distrattivi in contestazione, non si è basata esclusivamente su meri dati contabili, bensì sulle attività svolte dal curatore e riportate nella relazione ex art. 33 L.Fall., sulle dichiarazioni rese dallo stesso curatore in udienza, sulle dichiarazioni rese al medesimo dalla commercialista della società dr.ssa Tullo, circa gli ammanchi di cassa, come riportati in imputazione, sui prelievi effettuati dall'imputato a mezzo di assegni emessi a suo favore e poi girati con modalità inidonee ad indicare i destinatari, sui pagamenti effettuati dall'imputato con la carta di credito della società per effettuare spese non inerenti l'attività societaria, effettuati peraltro dopo che la società aveva cessato ogni attivi s .In tale contesto, le censure relative alla mancata adeguata valorizzazione da parte della sentenza impugnata delle dichiarazioni dei testi Gherardi e Malagoli - circa la consegna degli assegni in loro favore da parte dell'imputato per lavori di falegnameria effettuati- non si confrontano con la valutazione della Corte territoriale che ha adeguatamente e senza illogicità dato conto delle ragioni per le quali ha ritenuto tali dichiarazioni inverosimili per l'assenza di una regolare fatturazione per importi sì ingenti (oltre 90.000,00 euro) ed fronte della documentazione rinvenuta che smentisce la fornitura degli arredi da parte dei predetti.

In definitiva, per ciascuna delle distrazioni ascritte all'imputato- a fronte delle indimostrate deduzioni effettuate in ricorso circa l'asservimento alle finalità di impresa dei prelievi e pagamenti effettuati - la Corte territoriale ha analizzato le argomentazioni difensive con compiutezza dando contezza delle ragioni per le quali ha ritenuto di disattendere la differente ricostruzione fattuale prospettata dalla difesa, vagliando gli elementi probatori emergenti dalle risultanze processuali nella loro unitarietà.

All'uopo, i giudici d'appello hanno fatto corretta applicazione dei principi più volte affermati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di bancarotta fraudolenta, la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della destinazione dei beni suddetti (Sez. 5, n.8260 del 22/09/2015, Rv. 267710).

Inoltre ai fini della configurabilità del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è sufficiente, nel caso di imprese sociali, qualunque operazione diretta a distaccare dal patrimonio sociale, senza immettervi il corrispettivo, beni ed altre attività in genere, così da impedirne l'apprensione da parte degli organi fallimentari, compiuta da chi abbia avuto in concreto l'effettivo potere di gestione della società poi dichiarata fallita, in quanto tale depauperamento si risolve in un pregiudizio per i creditori della società all'atto del fallimento. (Sez. 5, n. 1458 del 02/12/1997 Rv. 209801).

Inoltre, contrariamente a quanto evidenziato dall'imputato, è utilizzabile la testimonianza del curatore volta a rendere conto di dichiarazioni del fallito o di altre persone informate dei fatti a lui rese.

Infatti, le dichiarazioni rese dal fallito al curatore non sono soggette alla disciplina di cui all'art. 63 co. 2 cod. proc. pen., non appartenendo il curatore alle categorie indicate da detta norma e non potendosi la sua attività considerarsi ispettiva o di vigilanza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 220 disp. coord. cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 12338 del 30.11.2017 - dep. 16.03.2018, Rv. 272664; Sez. 5, n. 46422 del 25.09.2013, Rv. 257584), sicché deve ritenersi legittima la previsione della testimonianza del curatore in ordine alle dichiarazioni ricevute in sede di procedura fallimentare, in tal senso ribadendosi il già costante orientamento della giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 12338 del 30.11.2017 - dep. 16.03.2018, Rv. 272664; Sez. 5, sent. n. 41134 del 15.10.2001, Rv. 220257) che specificamente richiama quanto affermato con sentenza n. 136 del 1995 dalla Corte costituzionale, la quale precisa che, in tema di dichiarazioni autoindizianti, non è applicabile alle dichiarazioni rilasciate al curatore dal fallito la disciplina di cui all'art. 63 co. 2 cod. proc. pen., norma che dispone la inutilizzab• "tà di tali dichiarazioni se rese, all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria, da chi avrebbe dovuto essere sentito in qualità di imputato.

3. Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/03/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. si riporta alla requisitoria già depositata e conclude per l'inammissibilita' e in subordine il rigetto udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] rileva la carenza motivazionale della sentenza impugnata e chiede l'accoglimento del ricorso, in subordine la dichiarazione di estinzione del reato per la maturata prescrizione [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di Appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza emessa in data 03.06.2015 dal Tribunale di Modena, ha ridotto ad anni sei di reclusione le pene accessorie fallimentari ex art. art. 216 co. 4 R.D. n. 267/1942 applicate a [OSCURATO:PERSONA], revocando altresì le statuizioni civile e confermando nel resto la sentenza impugnata. 1.1.L'imputato è stato ritenuto responsabile del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione ex artt. 216 co. 1, n. 1, e 223 co. 1 R.D. n. 267 del 1942), perché - in qualità di amministratore unico della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., dichiarata fallita in data 11.11.2008 - distraeva, mediante plurime condotte, denaro della fallita, allo scopo di recare pregiudizio alla massa creditoria e segnatamente distraeva la somma di euro 20.263,26 dalla cassa contante societaria, che non era rinvenuta al momento del fallimento; eseguiva spese - per un importo di euro 27.914,00 - non inerenti all'attività societaria utilizzando somme provenienti dal conto corrente intestato alla società fallita; emetteva assegni - per una complessiva cifra di euro 114.480,00 - sui conti correnti della società a favore di sé stesso, impiegandoli per spese non societarie, ma personali; si impossessava della somma di euro 29.700,00 versata alla fallita dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. a margine della sottoscrizione dell'atto notarile di risoluzione del contratto di affitto di azienda mediante assegno, che era incassato in data 07.05.2008 e mai versato nelle casse societarie. 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Baccarini, con atto a firma del proprio difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha affidato le proprie censure a due motivi, con i quali deduce: 2.1. con il primo motivo, i vizi di violazione di legge e di motivazione, per avere la Corte territoriale mancato di confrontarsi compiutamente con le doglianze sviluppate in sede di appello con il terzo motivo, mancando di esprimersi sulla richiesta avanzata dalla difesa di derubricazione della fattispecie in contestazione nella differente e meno grave ipotesi di bancarotta semplice, non dovendosi di conseguenza procedere, perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione; emerge, invero, dagli elementi processuali che potrebbe al più attribuirsi al Baccarini una condotta colposa grave, consistita nella mancata tempestiva richiesta di fallimento e non la volontà di pregiudicare la massa creditoria; da una serie di elementi emerge la mera volontà del ricorrente di preservare (seppure colposamente) la continuità dell'attività commerciale, quali esemplificativamente il non aver mai percepito alcun compenso per la carica ricoperta o l'aver stipulato fideiussioni a propria firma a garanzia delle obbligazioni della fallita o l'aver incentrato, in prossimità del fallimento, interamente sulla propria persona il rischio di impresa; la sentenza impugnata con motivazione meramente apparente ed anzi quasi graficamente inesistente rigetta le argomentazioni - volte a sottolineare la mancanza dell'elemento soggettivo richiesto perché possa configurarsi la fattispecie di bancarotta fraudolenta distrattiva - sottese all'istanza della difesa di riqualificazione giuridica della fattispecie contestata in bancarotta semplice, neppure potendosi giustificare tale lacuna motivazionale a mezzo del richiamo alla sentenza di primo grado, atteso che il Tribunale non si era pronunciato su tale questione; 2.2 con il secondo motivo, il vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale individuato nel mancato rinvenimento all'atto della dichiarazione di fallimento dei beni societari la prova della responsabilità del ricorrente in ordine dal reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, laddove la giurisprudenza di legittimità chiaramente individua, invece, in tale circostanza fattuale, la mera presunzione della distrazione dei beni societari; la prova contraria alla presunzione di distrazione, può invero sostanziarsi anche soltanto nella prova testimoniale ove non siano rivenuti riscontri contabili, purché la validità della testimonianza sia legittimamente apprezzabile; la Corte territoriale, tuttavia, erroneamente ha affermato, nel caso di specie, la responsabilità del ricorrente meramente in forza delle risultanze delle scritture contabili e su tali elementi ha innestato l'intero apparato argomentativo della sentenza impugnata, ritenendo concretamente vincibile il dato documentale solo mediante altro dato parimenti documentale e contabile e non mediante un differente dato naturalistico o fattuale; all'uopo, la Corte territoriale ha mancato di adeguatamente valorizzare le dichiarazioni testimoniali del Gherardi e del Malagoli - i quali evidenziavano in dibattimento di essere stati pagati, per lavori di falegnameria, in contanti - e le testimonianze di debitori e dipendenti della fallita che, contro il proprio interesse, mancavano di dichiararsi insoddisfatti; la somma di cui all'ammanco contabile oggetto di contestazione è stata asservita ad esigenze societarie e precisamente al pagamento di crediti della società, come espressamente dichiaravano in dibattimento i creditori della fallita, che confermavano di essere stati pagati in contanti, pur vantando ancora in sede contabile un credito nei confronti della società; la distrazione della somma di euro 27.914,00 dal conto della fallita è stata erroneamente affermata a ragione della cessazione dell'attività della fallita, trascurando invece di considerare che le spese sostenute antecedentemente alla cessazione dell'attività possono essere state pagate successivamente; l'emissione di assegni a favore di sé stesso, appoggiati ai conti correnti della fallita, sono stati consegnati dal Baccarini brevi manu al Gherardi e al Malagoli a pagamento di lavori dagli stessi effettuati, laddove apoditticamente osserva, invece, la Corte territoriale che il ricorrente si è appropriato delle somme servendosi del Malagoli e del Gherardi; la distrazione, poi, della somma ricevuta dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. - asseritamente mai confluita nelle casse societarie - non era legata alla risoluzione del contratto, perché corrispettivo di una vendita personalmente fatta dal ricorrente ad [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della società [OSCURATO:SOCIETA].; in particolare, quanto alla distrazione della somma di euro 27.914,00 prelevata dal ricorrente dai conti della fallita, la Corte territoriale indebitamente ha formato il proprio convincimento sulla base di generiche dichiarazioni del curatore fallimentare, il quale invero affermava che il ricorrente in confidenza ammetteva di aver usufruito della detta somma per spese esclusivamente personali; la valutazione della Corte territoriale ha, tuttavia, maggiormente valorizzato la testimonianza indiretta del curatore rispetto a quanto affermato dall'imputato, laddove le dichiarazioni del fallito rese al curatore fallimentare debbono ritenersi rilevanti soltanto nel caso in cui siano trasfuse nella relazione ex art. 33 R.D. n. 267 del 1942, perché atte a costituire, se verbalizzate con le formalità richieste dal caso, prova documentale, laddove non sono rilevanti se riferite dal curatore de auditu e smentite dalla fonte primaria in dibattimento. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile, siccome generico, e, comunque, manifestamente infondato. 1.Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la mancata risposta alla richiesta di derubricazione della fattispecie criminosa di bancarotta fraudolenta per distrazione, oggetto di contestazione, nella meno grave fattispecie di bancarotta semplice, sulla base di alcuni elementi specificamente enunciati con il terzo motivo di appello. La deduzione in questione si presenta del tutto generica, non confrontandosi con la valutazione della Corte territoriale, che, nel ritenere sussistente la più grave ipotesi di bancarotta fraudolenta per distrazione oggetto di contestazione ha escluso, sia dal punto di vista oggettivo, che soggettivo, la ricorrenza della bancarotta semplice. Infatti, la Corte territoriale- anche per quanto si dirà in relazione al secondo motivo di ricorso- ha compiutamente dato conto degli elementi di responsabilità a carico dell'imputato per il delitto ascrittogli, sicchè non può certo ritenersi la motivazione carente, laddove è stata esclusa in radice la ricorrenza del reato alternativamente ipotizzato dal ricorrente, in assenza dei suoi presupposti, così implicitamente dando conto di fatto della infondatezza della richiesta riqualificazione dei fatti nella più lieve fattispecie criminosa invocata. 2. Con il secondo motivo il ricorrente censura la sussistenza della fattispecie di bancarotta fraudolenta per distrazione ascrittagli quanto ai singoli episodi contestatigli. All'uopo deve premettersi, in linea generale, come le censure svolte si presentino generiche- difettando della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato- e, comunque, tendenti a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all'apprezzamento del materiale probatorio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito. Secondo l'incontrastata giurisprudenza di legittimità, infatti, esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone). 2.1. Tanto premesso si osserva che la Corte territoriale, al fine di ritenere sussistente la responsabilità dell'imputato per gli episodi distrattivi in contestazione, non si è basata esclusivamente su meri dati contabili, bensì sulle attività svolte dal curatore e riportate nella relazione ex art. 33 L.Fall., sulle dichiarazioni rese dallo stesso curatore in udienza, sulle dichiarazioni rese al medesimo dalla commercialista della società dr.ssa Tullo, circa gli ammanchi di cassa, come riportati in imputazione, sui prelievi effettuati dall'imputato a mezzo di assegni emessi a suo favore e poi girati con modalità inidonee ad indicare i destinatari, sui pagamenti effettuati dall'imputato con la carta di credito della società per effettuare spese non inerenti l'attività societaria, effettuati peraltro dopo che la società aveva cessato ogni attivi s .In tale contesto, le censure relative alla mancata adeguata valorizzazione da parte della sentenza impugnata delle dichiarazioni dei testi Gherardi e Malagoli - circa la consegna degli assegni in loro favore da parte dell'imputato per lavori di falegnameria effettuati- non si confrontano con la valutazione della Corte territoriale che ha adeguatamente e senza illogicità dato conto delle ragioni per le quali ha ritenuto tali dichiarazioni inverosimili per l'assenza di una regolare fatturazione per importi sì ingenti (oltre 90.000,00 euro) ed fronte della documentazione rinvenuta che smentisce la fornitura degli arredi da parte dei predetti. In definitiva, per ciascuna delle distrazioni ascritte all'imputato- a fronte delle indimostrate deduzioni effettuate in ricorso circa l'asservimento alle finalità di impresa dei prelievi e pagamenti effettuati - la Corte territoriale ha analizzato le argomentazioni difensive con compiutezza dando contezza delle ragioni per le quali ha ritenuto di disattendere la differente ricostruzione fattuale prospettata dalla difesa, vagliando gli elementi probatori emergenti dalle risultanze processuali nella loro unitarietà. All'uopo, i giudici d'appello hanno fatto corretta applicazione dei principi più volte affermati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di bancarotta fraudolenta, la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della destinazione dei beni suddetti (Sez. 5, n.8260 del 22/09/2015, Rv. 267710). Inoltre ai fini della configurabilità del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è sufficiente, nel caso di imprese sociali, qualunque operazione diretta a distaccare dal patrimonio sociale, senza immettervi il corrispettivo, beni ed altre attività in genere, così da impedirne l'apprensione da parte degli organi fallimentari, compiuta da chi abbia avuto in concreto l'effettivo potere di gestione della società poi dichiarata fallita, in quanto tale depauperamento si risolve in un pregiudizio per i creditori della società all'atto del fallimento. (Sez. 5, n. 1458 del 02/12/1997 Rv. 209801). Inoltre, contrariamente a quanto evidenziato dall'imputato, è utilizzabile la testimonianza del curatore volta a rendere conto di dichiarazioni del fallito o di altre persone informate dei fatti a lui rese. Infatti, le dichiarazioni rese dal fallito al curatore non sono soggette alla disciplina di cui all'art. 63 co. 2 cod. proc. pen., non appartenendo il curatore alle categorie indicate da detta norma e non potendosi la sua attività considerarsi ispettiva o di vigilanza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 220 disp. coord. cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 12338 del 30.11.2017 - dep. 16.03.2018, Rv. 272664; Sez. 5, n. 46422 del 25.09.2013, Rv. 257584), sicché deve ritenersi legittima la previsione della testimonianza del curatore in ordine alle dichiarazioni ricevute in sede di procedura fallimentare, in tal senso ribadendosi il già costante orientamento della giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 12338 del 30.11.2017 - dep. 16.03.2018, Rv. 272664; Sez. 5, sent. n. 41134 del 15.10.2001, Rv. 220257) che specificamente richiama quanto affermato con sentenza n. 136 del 1995 dalla Corte costituzionale, la quale precisa che, in tema di dichiarazioni autoindizianti, non è applicabile alle dichiarazioni rilasciate al curatore dal fallito la disciplina di cui all'art. 63 co. 2 cod. proc. pen., norma che dispone la inutilizzab• "tà di tali dichiarazioni se rese, all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria, da chi avrebbe dovuto essere sentito in qualità di imputato. 3. Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e co
Sentenza Cassazione n. 19345/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris