CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 settembre 2025
Cassazione n. 35113/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2025 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona, che, in accoglimento del ricorso del Procuratore generale e in riforma della decisione di primo grado, dichiarativa della prescrizione, ha affermato la penale responsabilità dell'imputato per il delitto di ricettazione, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia; ritenuto che il primo motivo che lamenta la mancata riqualificazione del fatto alla stregua della fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 712 cod.pen. è manifestamento infondato; la Corte territoriale ha, infatti, ribadito (pag. 2) la sussistenza degli elementi costitutivi del reato ascritto, "come già argomentato dal primo giudice", il quale aveva congruamente motivato anche la ricorrenza del dolo, non avendo l'imputato fornito giustificazione alcuna dei possesso del telefono di provenienza furtiva, in piena aderenza alla costante giurisprudenza di legittimità in materia; che parimenti destituito di fondamento risulta il secondo motivo che deduce il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità ex art. 131 bis cod.pen., avendo la sentenza impugnata escluso la particolare tenuità del fatto in ragione dell'entità del danno cagionato alla p.o., dovendo al riguardo tenersi conto non solo del danno diretto patito dalla proprietaria del telefono cellulare sottratto (non irrisorio alla luce di marca e modello dell'apparato), ma anche di quello derivante dalla sua sostituzione; considerato che il conclusivo motivo che denunzia la violazione dell'art. 614 cod.proc.pen. è generico e manifestamente infondato. La difesa lamenta che sono state erroneamente riportate in sentenza le conclusioni scritte rassegnate giacché la difesa non aveva chiesto la conferma della decisione di primo grado, che aveva dichiarato la prescrizione, ma l'assoluzione nel merito dell'imputato per non aver commesso il fatto e detta imprecisione avrebbe condizionato la valutazione della Corte di merito che non si è fatta carico delle criticità emerse nel corso del dibattimento: al riguardo deve osservarsi che l'inesatta trascrizione delle conclusioni costituisce una mera svista insuscettibile di integrare un vizio ridondante sull'esito definitorio; che, inoltre, il perimetro del giudizio d'appello è disegnato dal principio devolutivo e nella specie l'impugnazione risulta essere stata proposta esclusivamente dal P.m. per far valere l'erronea declaratoria di prescrizione, senza che la difesa abbia esercitato la facoltà di impugnare l'erroneo proscioglimento per ottenere l'assoluzione nel merito ex art. 593,comma 2,cod.proc.pen.; che infine, contrariamente a quanto assume genericamente la difesa, la Corte di merito ha reiteratamente precisato che la declaratoria di prescrizione da parte del primo giudice era intervenuta in esito all'accertamento della "sussistenza del reato, integrato in tutti i suoi elementi costitutivi";rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il giorno 23 settembre 2025 Il Consigliere est