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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 giugno 2022

Cassazione n. 21811/2022

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ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23884/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 14; - ricorrente - 2t80 Contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Ascoli, [OSCURATO:PERSONA] n. 83; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 13/6/19 della Commissione tributaria Regionale delle Marche, depositata il 21/1/2019; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'accoglimento del ricorso con rinvio alla CTR.

Ritenuto che

1. Con sentenza n. 13/6/19 della Commissione tributaria Regionale delle Marche (CTR), depositata il 21/1/2019, veniva riformata la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso di [OSCURATO:SOCIETA]. avverso l'avviso di accertamento ICI per le annualità dal 2006 al 2013.

La CTR, contrariamente a quanto affermato nella sentenza di primo grado in accoglimento del ricorso introduttivo, rilevava che l'ente impositore non era incorso in alcuna decadenza per le annualità 2006 2007 per essere il suindicato avviso essere stato notificato oltre il termine di cinque anni previsto dall'art. 1, comma 161, della legge n. 296 del 2006.

2. Avverso tale sentenza [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.

5. Il Comune di Calda rola ha depositato controricorso.

6. In prossimità della camera di consiglio il Comune di Caldarola ha depositato memoria.

Considerato che:

1. [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. deduce la violazione e falsa applicazione, ex art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., dell'art. 1, comma 161, della legge n. 296 del 2006 e dell'art. 1, commi 336 e 337, della legge n. 311 del 2004.

La ricorrente ritiene che la CTR, in violazione delle norme sopra indicate non ha dichiarato decaduto il Comune di Caldarola dal potere di accertamento ICI in relazione agli anni di imposta 2006 e 2007 avendo notificato l'atto impugnato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e, dunque, oltre il termine di cinque anni previsto dall'art. 1, comma 161, cit.L'avere la CTR ritenuto che l'atto impugnato era conseguente al procedimento posto in essere dall'ente territoriale di rettifica dei valori catastali ex art. 1, comma 337, cit. e, conseguentemente, affermato l'applicabilità ai fini dell'esercizio del potere di accertamento del termine fissato da tale norma, non tiene conto del diverso ambito della disciplina in esame che individua il suddetto termine solo ai fini della decorrenza degli effetti fiscali delle variazioni catastali e non ai fini del potere di accertamento.

2. Il motivo è fondato.

La questione sottoposta alla Corte attiene all'individuazione del dies a quo del termine di decadenza del potere di accertamento ICI nel caso in cui quest'ultimo è conseguente al procedimento di variazione catastale ex art. 1, comma 336, della legge n. 311 del 2004. 2.1 E' incontroverso tra le parti che l'avviso di accertamento impugnato è conseguente alla conclusione del procedimento di cui all'art. 1, comma 336, della legge n. 311 del 2004 e, dunque, dell'invito da parte del Comune (avvenuto nella specie il 30.12.2011) alla contribuente, ai fini dell'aggiornamento delle rendite catastali, di presentare atti di aggiornamento catastale (nella specie avvenuta nel 2014) ai fini della revisione del classamento delle singole unità immobiliari. 2.2 Orbene, per quanto attiene alla decadenza del potere di accertamento in materia di tributi locali, con la legge n. 296 del 2006 (Finanziaria del 2007), con il 161 e il 163 comma dell'art. 1, il legislatore ha provveduto a dettare per i suddetti tributi un termine unitario di decadenza, sia per l'esercizio dell'attività di accertamento, sia per la notifica del primo atto di riscossione.

In particolare, il comma 161 prevede che «Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.

Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni» Per effetto della disposizione in esame il termine di decadenza per la notifica dell'atto di rettifica della dichiarazione o di accertamento e la contestazione o irrogazioni delle relative sanzioni viene indicato nel 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

Inoltre, in forza della del successivo comma 171, la disciplina di cui al precedente comma 161 opera anche per rapporti d'imposta che alla data di entrata in vigore della legge cit risultano ancora pendenti, di talché ai tributi dovuti per annualità precedenti al 2007, per i quali, alla data del 1 gennaio 2007, non è ancora intervenuta la decadenza in base alla disciplina previgente, si applica, dunque, il nuovo termine decadenziale. 2.3 Quanto alla disciplina in materia di variazione catastale, l'art. 1, comma 336, della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005) stabilisce che «I comuni, constatata la presenza di immobili di proprietà privata non dichiarati in catasto ovvero la sussistenza di situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie, richiedono ai titolari di diritti reali sulle unità immobiliari interessate la presentazione di atti di aggiornamento redatti ai sensi del regolamento di cui al D.M. 19 aprile 1994, n. 701 del Ministro delle finanze.

La richiesta, contenente gli elementi constatati, tra i quali, qualora accertata, la data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, è notificata ai soggetti interessati e comunicata, con gli estremi di notificazione, agli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio.

Se i soggetti interessati non ottemperano alla richiesta entro novanta giorni dalla notificazione, gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono, con oneri a carico dell'interessato, alla iscrizione in catasto dell'immobile non accatastato ovvero alla verifica del classamento delle unità immobiliari segnalate, notificando le risultanze del classamento e la relativa rendita. (...)».

Il successivo comma 337 sancisce che «Le rendite catastali dichiarate o comunque attribuite a seguito della notificazione della richiesta del comune di cui al comma 336 producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal lo gennaio dell'anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, indicata nella richiesta notificata dal comune, ovvero, in assenza della suddetta indicazione, dal l° gennaio dell'anno di notifica della richiesta del comune».

Il comma 336, cit. crea un meccanismo con quale si realizza un aggiornamento del catasto sostanzialmente ad opera del contribuente.

La norma stabilisce, infatti, che il comune, una volta constatata: la presenza sul proprio territorio di immobili di proprietà privata che non risultano dichiarati in catasto; la sussistenza di situazioni di fatto che, a causa di intervenute variazioni edilizie, non sono più coerenti con i classamenti catastali richiede ai titolari dei diritti reali sulle unità immobiliari interessate la presentazione di atti di aggiornamento redatti ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994,n. 701, che disciplina la cosiddetta procedura DOCFA.

I soggetti interessati devono ottemperare alla richiesta del comune entro novanta giorni dalla data di notificazione.

Se questi non si attivano gli uffici provinciali dell'Agenzia del Territorio provvedono: all'iscrizione in catasto dell'immobile non accatastato; alla verifica del classamento delle unità immobiliari segnalate; alla notificazione delle risultanze del classamento e della relativa rendita.

Il recupero del tributo avviene sulla base della regola temporale indicata dal comma 337: le rendite catastali dichiarate o comunque attribuite a seguito della notificazione della richiesta del comune di cui al comma 336 producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, indicata nella richiesta notificata dal comune, ovvero, in assenza della suddetta indicazione, dal 10 gennaio dell'anno di notifica della richiesta del comune (cfr. Cass. Cass., n. 4349 del 2019, n. 19430 del 2019).

La ratio di detta norma è quella di favorire la dichiarazione spontanea di quanti avrebbero dovuto dichiarare le variazioni intervenute sull'immobile al catasto ed invece non hanno adempiuto e quindi hanno mantenuto il preesistente classa mento.

A tal fine il comma 337 prevede una deroga alle disposizioni attuali (art. 74 della L. n. 342 del 2000) che fanno decorrere gli effetti di tutte le modificazioni di rendite dalla data della notifica a cura dell'ufficio.

L'effetto fiscale delle nuove rendite catastali, conseguenti alla variazione del classamento intervenuta a seguito della richiesta del comune, si produce dal 1 gennaio dell'anno successivo alla data cui riferisce la mancata presentazione della denuncia catastale, indicata nella richiesta notificata dal comune, ovvero dal 1 gennaio dell'anno di notifica della richiesta del comune.

Si evince da ciò che la deroga in esame riguarda esclusivamente l'effetto fiscale delle nuove rendite catastali - vale a dire la decorrenza dell'obbligazione tributaria - e non la retroattività del potere di accertamento dell'Ente impositore, di cui non vi è menzione alcuna nella norma suddetta.Corollario di tale coordinamento normativo è che la disposizione summenzionata non ha inciso sulla disciplina del termine decadenziale dell'azione accertatrice, che rimane regolata, dall'art. 1, comma 161, del D.Lgs. n. 296 del 2006) In particolare, occorre precisare che non si deve confondere la data di aggiornamento del classamento catastale, che coincide con il giorno di inserimento in catasto della nuova identificazione dell'immobile e consiste nell'adeguamento del classamento catastale alla situazione di fatto, con la data di rilevazione della discrasia tra classamento catastale e situazione di fatto, che coincide con il giorno di mancata presentazione della denuncia di variazione catastale e costituisce il dies a quo per la risalenza ex tunc degli effetti fiscali.

Ad ogni modo, in assenza di espresse indicazioni da parte del comma 337, la decorrenza retroattiva delle rendite catastali, in relazione alla determinazione dei tributi parametrati sulle relative variazioni, come per l'I.C.I., incontra il limite della decadenza quinquennale indicata dall'art. 1, comma 161, della legge n. 296 del 2006, con la conseguenza che l'ente impositore non è, in tali casi, esonerato dal dovere di attivarsi nel termine previsto da quest'ultima norma per accertare l'imposta dovuta. 2.4 Nel caso di specie, risulta dagli atti che il Comune con provvedimento del 31.12.2011 ha inviato la contribuente a regolarizzare la posizione catastale delle centrali idroelettriche insistenti sul proprio territorio comunale.

La contribuente ha provveduto solo nel 2014 a comunicare la variazione catastale a seguito di DOCFA.

A fronte di ciò l'ente territoriale ha provveduto ad emettere l'avviso di accertamento il 30.12.2014 per le annualità di imposta dal 2006 al 2013.In applicazione dei suindicati principi - in presenza di una ipotesi di omessa dichiarazione di sopravvenienze rilevanti ai fini dell'imposta (per effetto della quale il termine di decadenza inizia a decorrere dall'anno successivo al periodo d'imposta di riferimento ex plurimis e da ultimo Cass. n. 352 del 2021 Rv. 660234 - 01) - l'ente territoriale, avendo emesso l'atto impositivo il [OSCURATO:DATA_NASCITA], era decaduto dal potere di accertamento relativamente alle imposte dovute per gli anni 2006 e 2007.

La CTR, nella sentenza impugnata, non ha effettuato la valutazione in tali termini, così dando una non corretta applicazione dell'art. 1, comma 161, della legge n. 296 del 2006.

Il ricorso deve, dunque, essere accolto e la sentenza impugnata cassata e non essendo necessari ulteriori accertamenti in punto di fatto, la controversia può essere decisa nel merito con l'accoglimento dell'originario ricorso della contribuente.

3. Le spese dell'intero giudizio devono essere compensate in ragione della novità della questione e dei recenti arresti della giurisprudenza di legittimità indicati.

P.Q.M.

La Corte

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23884/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 14; - ricorrente - 2t80 Contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Ascoli, [OSCURATO:PERSONA] n. 83; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 13/6/19 della Commissione tributaria Regionale delle Marche, depositata il 21/1/2019; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'accoglimento del ricorso con rinvio alla CTR. Ritenuto che 1. Con sentenza n. 13/6/19 della Commissione tributaria Regionale delle Marche (CTR), depositata il 21/1/2019, veniva riformata la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso di [OSCURATO:SOCIETA]. avverso l'avviso di accertamento ICI per le annualità dal 2006 al 2013. La CTR, contrariamente a quanto affermato nella sentenza di primo grado in accoglimento del ricorso introduttivo, rilevava che l'ente impositore non era incorso in alcuna decadenza per le annualità 2006 2007 per essere il suindicato avviso essere stato notificato oltre il termine di cinque anni previsto dall'art. 1, comma 161, della legge n. 296 del 2006. 2. Avverso tale sentenza [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. 5. Il Comune di Calda rola ha depositato controricorso. 6. In prossimità della camera di consiglio il Comune di Caldarola ha depositato memoria. Considerato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. deduce la violazione e falsa applicazione, ex art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., dell'art. 1, comma 161, della legge n. 296 del 2006 e dell'art. 1, commi 336 e 337, della legge n. 311 del 2004. La ricorrente ritiene che la CTR, in violazione delle norme sopra indicate non ha dichiarato decaduto il Comune di Caldarola dal potere di accertamento ICI in relazione agli anni di imposta 2006 e 2007 avendo notificato l'atto impugnato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e, dunque, oltre il termine di cinque anni previsto dall'art. 1, comma 161, cit.L'avere la CTR ritenuto che l'atto impugnato era conseguente al procedimento posto in essere dall'ente territoriale di rettifica dei valori catastali ex art. 1, comma 337, cit. e, conseguentemente, affermato l'applicabilità ai fini dell'esercizio del potere di accertamento del termine fissato da tale norma, non tiene conto del diverso ambito della disciplina in esame che individua il suddetto termine solo ai fini della decorrenza degli effetti fiscali delle variazioni catastali e non ai fini del potere di accertamento. 2. Il motivo è fondato. La questione sottoposta alla Corte attiene all'individuazione del dies a quo del termine di decadenza del potere di accertamento ICI nel caso in cui quest'ultimo è conseguente al procedimento di variazione catastale ex art. 1, comma 336, della legge n. 311 del 2004. 2.1 E' incontroverso tra le parti che l'avviso di accertamento impugnato è conseguente alla conclusione del procedimento di cui all'art. 1, comma 336, della legge n. 311 del 2004 e, dunque, dell'invito da parte del Comune (avvenuto nella specie il 30.12.2011) alla contribuente, ai fini dell'aggiornamento delle rendite catastali, di presentare atti di aggiornamento catastale (nella specie avvenuta nel 2014) ai fini della revisione del classamento delle singole unità immobiliari. 2.2 Orbene, per quanto attiene alla decadenza del potere di accertamento in materia di tributi locali, con la legge n. 296 del 2006 (Finanziaria del 2007), con il 161 e il 163 comma dell'art. 1, il legislatore ha provveduto a dettare per i suddetti tributi un termine unitario di decadenza, sia per l'esercizio dell'attività di accertamento, sia per la notifica del primo atto di riscossione. In particolare, il comma 161 prevede che «Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni» Per effetto della disposizione in esame il termine di decadenza per la notifica dell'atto di rettifica della dichiarazione o di accertamento e la contestazione o irrogazioni delle relative sanzioni viene indicato nel 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Inoltre, in forza della del successivo comma 171, la disciplina di cui al precedente comma 161 opera anche per rapporti d'imposta che alla data di entrata in vigore della legge cit risultano ancora pendenti, di talché ai tributi dovuti per annualità precedenti al 2007, per i quali, alla data del 1 gennaio 2007, non è ancora intervenuta la decadenza in base alla disciplina previgente, si applica, dunque, il nuovo termine decadenziale. 2.3 Quanto alla disciplina in materia di variazione catastale, l'art. 1, comma 336, della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005) stabilisce che «I comuni, constatata la presenza di immobili di proprietà privata non dichiarati in catasto ovvero la sussistenza di situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie, richiedono ai titolari di diritti reali sulle unità immobiliari interessate la presentazione di atti di aggiornamento redatti ai sensi del regolamento di cui al D.M. 19 aprile 1994, n. 701 del Ministro delle finanze. La richiesta, contenente gli elementi constatati, tra i quali, qualora accertata, la data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, è notificata ai soggetti interessati e comunicata, con gli estremi di notificazione, agli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio. Se i soggetti interessati non ottemperano alla richiesta entro novanta giorni dalla notificazione, gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono, con oneri a carico dell'interessato, alla iscrizione in catasto dell'immobile non accatastato ovvero alla verifica del classamento delle unità immobiliari segnalate, notificando le risultanze del classamento e la relativa rendita. (...)». Il successivo comma 337 sancisce che «Le rendite catastali dichiarate o comunque attribuite a seguito della notificazione della richiesta del comune di cui al comma 336 producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal lo gennaio dell'anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, indicata nella richiesta notificata dal comune, ovvero, in assenza della suddetta indicazione, dal l° gennaio dell'anno di notifica della richiesta del comune». Il comma 336, cit. crea un meccanismo con quale si realizza un aggiornamento del catasto sostanzialmente ad opera del contribuente. La norma stabilisce, infatti, che il comune, una volta constatata: la presenza sul proprio territorio di immobili di proprietà privata che non risultano dichiarati in catasto; la sussistenza di situazioni di fatto che, a causa di intervenute variazioni edilizie, non sono più coerenti con i classamenti catastali richiede ai titolari dei diritti reali sulle unità immobiliari interessate la presentazione di atti di aggiornamento redatti ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994,n. 701, che disciplina la cosiddetta procedura DOCFA. I soggetti interessati devono ottemperare alla richiesta del comune entro novanta giorni dalla data di notificazione. Se questi non si attivano gli uffici provinciali dell'Agenzia del Territorio provvedono: all'iscrizione in catasto dell'immobile non accatastato; alla verifica del classamento delle unità immobiliari segnalate; alla notificazione delle risultanze del classamento e della relativa rendita. Il recupero del tributo avviene sulla base della regola temporale indicata dal comma 337: le rendite catastali dichiarate o comunque attribuite a seguito della notificazione della richiesta del comune di cui al comma 336 producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, indicata nella richiesta notificata dal comune, ovvero, in assenza della suddetta indicazione, dal 10 gennaio dell'anno di notifica della richiesta del comune (cfr. Cass. Cass., n. 4349 del 2019, n. 19430 del 2019). La ratio di detta norma è quella di favorire la dichiarazione spontanea di quanti avrebbero dovuto dichiarare le variazioni intervenute sull'immobile al catasto ed invece non hanno adempiuto e quindi hanno mantenuto il preesistente classa mento. A tal fine il comma 337 prevede una deroga alle disposizioni attuali (art. 74 della L. n. 342 del 2000) che fanno decorrere gli effetti di tutte le modificazioni di rendite dalla data della notifica a cura dell'ufficio. L'effetto fiscale delle nuove rendite catastali, conseguenti alla variazione del classamento intervenuta a seguito della richiesta del comune, si produce dal 1 gennaio dell'anno successivo alla data cui riferisce la mancata presentazione della denuncia catastale, indicata nella richiesta notificata dal comune, ovvero dal 1 gennaio dell'anno di notifica della richiesta del comune. Si evince da ciò che la deroga in esame riguarda esclusivamente l'effetto fiscale delle nuove rendite catastali - vale a dire la decorrenza dell'obbligazione tributaria - e non la retroattività del potere di accertamento dell'Ente impositore, di cui non vi è menzione alcuna nella norma suddetta.Corollario di tale coordinamento normativo è che la disposizione summenzionata non ha inciso sulla disciplina del termine decadenziale dell'azione accertatrice, che rimane regolata, dall'art. 1, comma 161, del D.Lgs. n. 296 del 2006) In particolare, occorre precisare che non si deve confondere la data di aggiornamento del classamento catastale, che coincide con il giorno di inserimento in catasto della nuova identificazione dell'immobile e consiste nell'adeguamento del classamento catastale alla situazione di fatto, con la data di rilevazione della discrasia tra classamento catastale e situazione di fatto, che coincide con il giorno di mancata presentazione della denuncia di variazione catastale e costituisce il dies a quo per la risalenza ex tunc degli effetti fiscali. Ad ogni modo, in assenza di espresse indicazioni da parte del comma 337, la decorrenza retroattiva delle rendite catastali, in relazione alla determinazione dei tributi parametrati sulle relative variazioni, come per l'I.C.I., incontra il limite della decadenza quinquennale indicata dall'art. 1, comma 161, della legge n. 296 del 2006, con la conseguenza che l'ente impositore non è, in tali casi, esonerato dal dovere di attivarsi nel termine previsto da quest'ultima norma per accertare l'imposta dovuta. 2.4 Nel caso di specie, risulta dagli atti che il Comune con provvedimento del 31.12.2011 ha inviato la contribuente a regolarizzare la posizione catastale delle centrali idroelettriche insistenti sul proprio territorio comunale. La contribuente ha provveduto solo nel 2014 a comunicare la variazione catastale a seguito di DOCFA. A fronte di ciò l'ente territoriale ha provveduto ad emettere l'avviso di accertamento il 30.12.2014 per le annualità di imposta dal 2006 al 2013.In applicazione dei suindicati principi - in presenza di una ipotesi di omessa dichiarazione di sopravvenienze rilevanti ai fini dell'imposta (per effetto della quale il termine di decadenza inizia a decorrere dall'anno successivo al periodo d'imposta di riferimento ex plurimis e da ultimo Cass. n. 352 del 2021 Rv. 660234 - 01) - l'ente territoriale, avendo emesso l'atto impositivo il [OSCURATO:DATA_NASCITA], era decaduto dal potere di accertamento relativamente alle imposte dovute per gli anni 2006 e 2007. La CTR, nella sentenza impugnata, non ha effettuato la valutazione in tali termini, così dando una non corretta applicazione dell'art. 1, comma 161, della legge n. 296 del 2006. Il ricorso deve, dunque, essere accolto e la sentenza impugnata cassata e non essendo necessari ulteriori accertamenti in punto di fatto, la controversia può essere decisa nel merito con l'accoglimento dell'originario ricorso della contribuente. 3. Le spese dell'intero giudizio devono essere compensate in ragione della novità della questione e dei recenti arresti della giurisprudenza di legittimità indicati. P.Q.M. La Corte
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