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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 4 ottobre 2023

Cassazione n. 35454/2023

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decreto legge n. 119 del 2018. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere – Rel.

Ud. 1/04/10/2023C .

C .

PU R.G.4559/2015 Cron. 17987/2019 R.G.N. 17987/2019 [OSCURATO:PERSONA] Consigliere - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere ha pronunciato la seguente ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 4559/2015proposto da: Agenzia delle Entrate, nella persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12. -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., nella persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via Crescenzio, n. 9, giusta procura in calce all’atto di costituzione di nuovo difensore. -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione t ributaria r egionale d el la CAMPANIA, n. 6258/14, depositata in data 23 giugno 2014 , non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4 ottobre2023 da l C ons igliere [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Salerno, con sentenza n. 340 del 3 settembre 2012, aveva accolto il ricorso proposto dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. avverso l'avviso di accertamento IRES, I.V.A. e IRAP, relativo all’anno d'imposta 2008, annullando l'atto impugnato e compensando le spese di giudizio.

2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale, adita dall’Agenzia delle Entrate, ha rigettato l’appello per la mancanza di motivi specifici e ha affermando che, a fronte degli elementi presuntivi forniti dall'Agenzia delle Entrate e collegati per relationem al p.v.c. della Guardia di Finanza, la società [OSCURATO:SOCIETA]. aveva fornito in giudizio la prova dell'effettività degli acquisti e dei servizi ricevuti con rapporto della inerenza e dell'effettività delle operazioni compiute; con riferimento, poi, alla indetraibilità dell'I.VA, l’IVA era stata rilevata solo cartaceamente dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e l'emissione delle fatture, ritenute relative ad operazioni inesistenti da parte delle società«[OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA]» e di « M eridionale M etalli s.r.l.» per cessione di rottami, eranostate emesse senza applicazione dell'imposta ex art. 74 del d.P.R. n.633 del 19 72 (regime del reverse - charge). 3.L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato a quattro motivi. 4.La società [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo mezzo deducela violazione degli artt. 53 e 56 del decreto legislativo n. 546 del 1992 e dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., laddove la Commissione tributaria regionale aveva affermato che l’Ufficio appellante non aveva formulato censure specifiche e non aveva rappresentato nuovi profili di indagine, in quanto sotto il secondo profilo, l'appello era una revisio prioris instantiae, in cui era vietato il novum e sotto il primo profilo, si erano riportate testualmente nella parte in fatto numerose censure puntuali alla pronuncia di primo grado, che, piuttosto, non erano state prese in considerazione dai giudici di secondo grado. 2.Il secondo mezzo deduce la violazione dell’art. 36, secondo comma, n. 4 e la violazione dell’art. 2700 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., in quanto la sentenza impugnata era priva di motivazione, anche laddove aveva richiamato i «riscontri di coerenza interna» del p.v.c. e aveva menzionato documenti mai prodotti dalla società contribuenti e documenti che erano stati specificamente contestati dall’Ufficio in relazione alla mancanza di data certa e alla provenienza da soggetti coinvolti nella frode.

3. Il terzo mezzo deduce la violazione degli artt. 39, primo comma, lett. c, del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54, terzo comma, del d.P.R. n. 33 del 1972, nonché dell’art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 56 del d.P.R. n. 633 del 1972, come modificati dall’art. 2 del decreto legislativo n. 32 del 2001, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., essendo legittimi gli accertamenti incrociati ed essendo stato riprodotto il contenuto essenziale dell’atto richiamato. 4.Il quarto mezzo deduce la violazione degli artt. 21, settimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972 e dell’art. 8 del decreto legge n. 16 del 2012, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., non essendo consentito il ricorso al regime di inversione contabile se l’operazione era inesistente, in quanto, in tal caso, l’Ufficio p oteva recuperare l’Iva risultante dalle autofatture ex art. 21, settimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, che eranorma che carattere sanzionatorio, mentre la detrazione non eradovuta.

5. In via preliminare va rilevato che la società ricorrente ha depositato, in data 4 giugno 2019, domanda di definizione agevolata ai sensi dell’art. 6, comma 10, del decreto legge n. 119 del 2018, con allegata la ricevuta di versamento della prima rata (mod.

F24), debitamente comunicata alla controparte, avente ad oggetto l’avviso di accertamento impugnato (N.

TF9030105430/2011), in cui l’importo dovuto era pari a 500,00euro, da corrispondersi in una rata. 5.1L'art. 6 del decreto legge n. 119 del 2018 dispone che: «Le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per le quali l'Agenzia delle entrate risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia» (comma 2 ter); «Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo.

In tal caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019.

Se entro tale data il contribuente deposita presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020» (comma 10); «L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali.

Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. …» (comma 12);«In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente.

L'impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione.

Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate» (comma 13).

5.2. Risultando quindi, da un lato, che il contribuente ha eseguito il versamento dovuto, e, dall’altro, che non è stata presentata alcuna istanza di trattazione, deve ritenersi perfezionata la causa estintiva correlata all’accesso alla definizione agevolata. 6.Deve, quindi , dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. 6.1Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate (art. 6, c omma 13, del decreto legge n. 119 del 2018 , convertito con modificazioni dalla legge n. 136 del 2018). 6.2 La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione nei casi di rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità(Cass., 12 ottobre 2018, n. 25485

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
decreto legge n. 119 del 2018. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere – Rel. Ud. 1/04/10/2023C . C . PU R.G.4559/2015 Cron. 17987/2019 R.G.N. 17987/2019 [OSCURATO:PERSONA] Consigliere - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere ha pronunciato la seguente ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 4559/2015proposto da: Agenzia delle Entrate, nella persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12. -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., nella persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via Crescenzio, n. 9, giusta procura in calce all’atto di costituzione di nuovo difensore. -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione t ributaria r egionale d el la CAMPANIA, n. 6258/14, depositata in data 23 giugno 2014 , non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4 ottobre2023 da l C ons igliere [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Salerno, con sentenza n. 340 del 3 settembre 2012, aveva accolto il ricorso proposto dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. avverso l'avviso di accertamento IRES, I.V.A. e IRAP, relativo all’anno d'imposta 2008, annullando l'atto impugnato e compensando le spese di giudizio. 2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale, adita dall’Agenzia delle Entrate, ha rigettato l’appello per la mancanza di motivi specifici e ha affermando che, a fronte degli elementi presuntivi forniti dall'Agenzia delle Entrate e collegati per relationem al p.v.c. della Guardia di Finanza, la società [OSCURATO:SOCIETA]. aveva fornito in giudizio la prova dell'effettività degli acquisti e dei servizi ricevuti con rapporto della inerenza e dell'effettività delle operazioni compiute; con riferimento, poi, alla indetraibilità dell'I.VA, l’IVA era stata rilevata solo cartaceamente dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e l'emissione delle fatture, ritenute relative ad operazioni inesistenti da parte delle società«[OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA]» e di « M eridionale M etalli s.r.l.» per cessione di rottami, eranostate emesse senza applicazione dell'imposta ex art. 74 del d.P.R. n.633 del 19 72 (regime del reverse - charge). 3.L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato a quattro motivi. 4.La società [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo mezzo deducela violazione degli artt. 53 e 56 del decreto legislativo n. 546 del 1992 e dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., laddove la Commissione tributaria regionale aveva affermato che l’Ufficio appellante non aveva formulato censure specifiche e non aveva rappresentato nuovi profili di indagine, in quanto sotto il secondo profilo, l'appello era una revisio prioris instantiae, in cui era vietato il novum e sotto il primo profilo, si erano riportate testualmente nella parte in fatto numerose censure puntuali alla pronuncia di primo grado, che, piuttosto, non erano state prese in considerazione dai giudici di secondo grado. 2.Il secondo mezzo deduce la violazione dell’art. 36, secondo comma, n. 4 e la violazione dell’art. 2700 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., in quanto la sentenza impugnata era priva di motivazione, anche laddove aveva richiamato i «riscontri di coerenza interna» del p.v.c. e aveva menzionato documenti mai prodotti dalla società contribuenti e documenti che erano stati specificamente contestati dall’Ufficio in relazione alla mancanza di data certa e alla provenienza da soggetti coinvolti nella frode. 3. Il terzo mezzo deduce la violazione degli artt. 39, primo comma, lett. c, del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54, terzo comma, del d.P.R. n. 33 del 1972, nonché dell’art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 56 del d.P.R. n. 633 del 1972, come modificati dall’art. 2 del decreto legislativo n. 32 del 2001, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., essendo legittimi gli accertamenti incrociati ed essendo stato riprodotto il contenuto essenziale dell’atto richiamato. 4.Il quarto mezzo deduce la violazione degli artt. 21, settimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972 e dell’art. 8 del decreto legge n. 16 del 2012, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., non essendo consentito il ricorso al regime di inversione contabile se l’operazione era inesistente, in quanto, in tal caso, l’Ufficio p oteva recuperare l’Iva risultante dalle autofatture ex art. 21, settimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, che eranorma che carattere sanzionatorio, mentre la detrazione non eradovuta. 5. In via preliminare va rilevato che la società ricorrente ha depositato, in data 4 giugno 2019, domanda di definizione agevolata ai sensi dell’art. 6, comma 10, del decreto legge n. 119 del 2018, con allegata la ricevuta di versamento della prima rata (mod. F24), debitamente comunicata alla controparte, avente ad oggetto l’avviso di accertamento impugnato (N. TF9030105430/2011), in cui l’importo dovuto era pari a 500,00euro, da corrispondersi in una rata. 5.1L'art. 6 del decreto legge n. 119 del 2018 dispone che: «Le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per le quali l'Agenzia delle entrate risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia» (comma 2 ter); «Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro tale data il contribuente deposita presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020» (comma 10); «L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. …» (comma 12);«In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente. L'impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate» (comma 13). 5.2. Risultando quindi, da un lato, che il contribuente ha eseguito il versamento dovuto, e, dall’altro, che non è stata presentata alcuna istanza di trattazione, deve ritenersi perfezionata la causa estintiva correlata all’accesso alla definizione agevolata. 6.Deve, quindi , dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. 6.1Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate (art. 6, c omma 13, del decreto legge n. 119 del 2018 , convertito con modificazioni dalla legge n. 136 del 2018). 6.2 La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione nei casi di rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità(Cass., 12 ottobre 2018, n. 25485
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