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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 luglio 2026

Cassazione n. 30763/2026

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ella Corte d'appello di Catanzarodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che il primo motivo di ricorso, avente ad oggetto l'affermazione diresponsabilità per il reato di riciclaggio di cui al capo 2) e per il reato diricettazione di cui al capo 1), difetta della necessaria specificità, in quanto, da unlato, meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati edisattesi, con corretti argomenti giuridici e sulla base di una ricostruzione deifatti pienamente aderente alle risultanze probatorie acquisite e correttamentevalutate, dal giudice di merito, e, dall'altro, non contenenti specifica critica delleargomentazioni e delle ragioni di fatto e di diritto a base della sentenzaimpugnata;[OSCURATO:PERSONA] inoltre che il motivo di ricorso non è consentito perché, senzaindicare specifici profili di contraddittorietà o manifesta illogicità dellamotivazione e senza individuare specifici travisamenti di emergenze processualivalorizzate dai giudici di merito, tende ad ottenere una inammissibilericostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dalgiudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, haadeguatamente esplicitato le ragioni del suo convincimento (pag. 10-12),dovendosi ribadire che esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cuivalutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez.

U, n.6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944);Rilevato che il secondo e terzo motivo, aventi ad oggetto il trattamentosanzionatorio, oltre ad essere generici – non prospettando alcun profilo diillogicità o contraddittorietà nella quantificazione della pena – sono altresìmanifestamente infondati, alla luce dei principi di diritto (di cui i Giudici di meritohanno fatto corretta applicazione) costantemente ribaditi da questa Cortesecondo i quali: a) la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti edalle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nelladiscrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la penabase, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; nediscende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri aduna nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non siafrutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficientemotivazione (ex plurimis Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario,Rv. 259142 – 01); b) non è necessaria una specifica e dettagliata motivazionedel giudice (essendo sufficiente un richiamo alla congruità della pena in forza deicriteri legali di determinazione della stessa) nel caso in cui venga irrogata unapena al di sotto della media edittale che deve essere calcolata non dimezzando ilmassimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi oanni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato cosìottenuto al minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288 –01);[OSCURATO:PERSONA] che, per le ragioni sopra esposte, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 03/07/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ella Corte d'appello di Catanzarodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che il primo motivo di ricorso, avente ad oggetto l'affermazione diresponsabilità per il reato di riciclaggio di cui al capo 2) e per il reato diricettazione di cui al capo 1), difetta della necessaria specificità, in quanto, da unlato, meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati edisattesi, con corretti argomenti giuridici e sulla base di una ricostruzione deifatti pienamente aderente alle risultanze probatorie acquisite e correttamentevalutate, dal giudice di merito, e, dall'altro, non contenenti specifica critica delleargomentazioni e delle ragioni di fatto e di diritto a base della sentenzaimpugnata;[OSCURATO:PERSONA] inoltre che il motivo di ricorso non è consentito perché, senzaindicare specifici profili di contraddittorietà o manifesta illogicità dellamotivazione e senza individuare specifici travisamenti di emergenze processualivalorizzate dai giudici di merito, tende ad ottenere una inammissibilericostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dalgiudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, haadeguatamente esplicitato le ragioni del suo convincimento (pag. 10-12),dovendosi ribadire che esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cuivalutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n.6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944);Rilevato che il secondo e terzo motivo, aventi ad oggetto il trattamentosanzionatorio, oltre ad essere generici – non prospettando alcun profilo diillogicità o contraddittorietà nella quantificazione della pena – sono altresìmanifestamente infondati, alla luce dei principi di diritto (di cui i Giudici di meritohanno fatto corretta applicazione) costantemente ribaditi da questa Cortesecondo i quali: a) la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti edalle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nelladiscrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la penabase, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; nediscende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri aduna nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non siafrutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficientemotivazione (ex plurimis Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario,Rv. 259142 – 01); b) non è necessaria una specifica e dettagliata motivazionedel giudice (essendo sufficiente un richiamo alla congruità della pena in forza deicriteri legali di determinazione della stessa) nel caso in cui venga irrogata unapena al di sotto della media edittale che deve essere calcolata non dimezzando ilmassimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi oanni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato cosìottenuto al minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288 –01);[OSCURATO:PERSONA] che, per le ragioni sopra esposte, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 03/07/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
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