CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2026
Cassazione n. 32627/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rte d'appello di Caltanissettadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA];osservato chei motivi di ricorso – entrambi incentrati sulla contestazione deldiniego della sospensione condizionale della pena - sono intrisi di genericità, inquanto privi della specificità prescritta dall'art. 581, lett. d), in relazione all'art.591 lett. c) cod. proc. pen., costituendo sostanzialmente la riproduzione delledoglianze presentate alla Corte d’appello; in tale ipotesi i motivi sono ripetitivi,aspecifici e, in definitiva, soltanto apparenti, giacché omettono di assolvere latipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso.(Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009 [OSCURATO:PERSONA]. 243838 - 01; Sez. 5, n. 28011 del15/02/2013 [OSCURATO:PERSONA]. 255568 - 01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014,Lavorato, Rv. 259425 - 01); ritenuto, in ogni caso, che la Corte d’appello abbiarisposto congruamente sul cennato profilo, evidenziando l’unico fattoresignificativo, costituito dalla precedente commissione di una pluralità di reati daparte dell’imputato, fattore preclusivo del beneficio;considerato che tale valutazione non si presta, in sé, ad un giudizio dimanifesta illogicità, così da impedire, in definitiva, l’intervento censorio di questaCorte sul punto;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il Presidente