CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 ottobre 2022
Cassazione n. 35800/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 26115-2017 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 33, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente principale - 2022 contro 3634 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 41, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - ricorrente incidentale - nonchè contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - resistenti con mandato al contorícorrente incidentale - nonchè contro I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA].; - resistenti con mandato al ricorrente principale - avverso la sentenza n. 1776/2017 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 04/07/2017 R.G.N. 217/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA]: La Corte d'appello di Bari confermava la pronuncia di primo grado che aveva respinto l'opposizione di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'iscrizione ipotecaria fondata su crediti contributivi vantati dall'Inps e previamente fatti oggetto di cartella esattoriale. Riteneva la Corte, richiamando il principio della ragione più liquida, di non esaminare il motivo d'appello basato sulla ritualità della comunicazione dell'iscrizione ipotecaria ad opera di Equitalia, limitandosi a rilevare che la prescrizione del credito era quinquennale ed era maturata, non potendosi applicare l'art.2953 c.c. Compensava le spese di lite del grado atteso il contrasto giurisprudenziale in ordine alla natura del termine prescrizionale, risolto solo poco prima dalle sezioni unite. Avverso la sentenza, Agenzia delle Entrate Riscossione (già [OSCURATO:PERSONA] spa) ricorre per due motivi, illustrati da memoria. Inps, in proprio e quale mandatario di [OSCURATO:SOCIETA], non ha svolto difese in giudizio, conferendo procura in calce al ricorso, mentre [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso incidentale chiedendo la condanna alle spese del grado d'appello. [OSCURATO:PERSONA]: Con il primo motivo di ricorso, AdER denuncia violazione dell'art.24, co.5 d. Igs. n.46/99 e dell'art.50 d.P.R. n.602/73, nonché dell'art.112 c.p.c. La Corte non avrebbe potuto applicare il principio della ragione più liquida, così incorrendo in vizio di omessa pronuncia, in quanto la regola non può applicarsi ove vi sia una questione preliminare. Con il secondo motivo AdER denuncia violazione degli artt. 2946 e 2953 c.c. Il tribunale avrebbe errato nel non applicare la prescrizione decennale, sia perché l'iscrizione dei crediti al ruolo determina novazione, sia perché la prescrizione decennale è affermata dall'art.20 d. Igs. n.112/99. Il ricorso principale appare inammissibile per difetto di valida procura. La procura è stata rilasciata da AdER non all'Avvocatura dello Stato ma a un avvocato del libero foro, in data 24.10.17, ovvero successivamente al Protocollo d'intesa tra AdER e Avvocatura Generale del 22.6.2017. Ai sensi del paragrafo 3.4 del Protocollo, l'AdER deve avvalersi dell'Avvocatura di Stato per la difesa delle liti concernenti "l'attività di riscossione", quale è la presente, dove si discute di validità della notifica di cartelle di pagamento e conseguente prescrizione del diritto di credito. Secondo la sentenza di questa Corte a sezioni unite, n.30008/19, nelle materie oggetto della convenzione tra AdER e Avvocatura dello Stato, la possibilità di avvalersi di un avvocato del libero foro è subordinata ad una specifica e motivata deliberazione dell'ente. In mancanza, il mandato alle liti è nullo, con conseguente inammissibilità del ricorso (Cass.26531/20). Nel caso di specie, la procura è stata conferita senza alcuna menzione delle ragioni della necessità di una deroga al patrocinio autorizzato in via esclusiva all'Avvocatura erariale, né la procura fa riferimento ad una delibera assunta dagli organi deliberativi dell'ente che abbia motivato la difesa conferita a un avvocato del libero foro. Ne segue l'inammissibilità del ricorso principale. Il ricorso incidentale, tempestivo ai sensi dell'art.327 c.p.c., è inammissibile. Con esso si deduce violazione dell'art.91 c.p.c., poiché a nulla potevano valere le motivazioni della compensazione, dovendosi applicare la regola della soccombenza. Il motivo difetta di specificità (v. Cass.10420/05, Cass.1479/18 sull'onere di specificare gli errori in diritto contenuti nella sentenza), affermando che si sarebbe dovuto applicare l'art.91 c.p.c., ma senza censurare la motivazione posta a base della compensazione delle spese, in ciò rimanendo estraneo alla ratio decidendi della pronuncia (Cass.15517/20). Attesa la soccombenza reciproca, le spese del presente giudizio sono compensate tra AdER e [OSCURATO:PERSONA]. Nulla sulle spese nei rapporti con Inps, non avendo l'ente svolto difese. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e il ricorso incidentale; compensa le spese del presente giudizio tra AdER e [OSCURATO:PERSONA]; dà atto che, attesa l'inammissibilità del ricorso principale e del ricorso incidentale, sussiste il presupposto processuale di applicabilità dell'art.13, co.1 quater, d.P.R. n.115/02, con conseguente obbligo di versamento, da parte della ricorrente principale e della ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso per il ricorso principale e per il ricorso incidentale. Roma, deciso nell'adunanza del 27.10.22 [OSCURATO:PERSONA] ente L