CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 15416/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 24702/2015 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato prof. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via C icerone n. 62, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , come da procuraspeciale a margine del ricorso ; –ricorrente – Contro Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –resistente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del la Lombardian. 1177/33/ 20 15 , depositata il 26 . 0 3 .201 5 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 novembre 2022dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - C on la sentenza indicata in epigrafe , la Commissione tributaria regionale della Lombardia accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia Oggetto: Tributi, Avvisodi accertamento, IRPEF e altro delle Entrate avverso la sentenza emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Milano, con la quale era stato accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l’avviso di accertamento, con cui era stat o determinato nei suoi confronti un maggiore reddito di partecipazione, per l’anno 2007, in relazione al reddito d’impresa accertato nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] C., di cui la ricorrente era socia al 70%; -dalla sentenza della CTR si evince che: - la società [OSCURATO:PERSONA] aveva chiuso la propria posizione nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, presentando domanda di definizione ai sensi del d.l. n. 98 del 2011 e pagando la somma dovuta; - l’Ufficio aveva, pertanto, disposto lo sgravio delle imposte iscritte a ruolo; - l ’avviso di accertamento impugnato dalla società conteneva l’indicazione dell’ammontare del reddito o del maggior reddito da imputare per trasparenza ai soci, ma non recava alcuna quantificazione né delle imposte né delle sanzioni dovute dai soci; - costituiva principio di diritto ormai acquisito quello secondo il quale la presentazione di una dichiarazione integrativa da parte di una società di persone non comporta preclusioni all’accertamento nei confronti dei soci, per i redditi di partecipazione da questi percepiti, in quanto ciascun contribuente è libero di avanzare domanda di condono, anche quando l’accertamento del reddito societario sia divenuto definitivo; - l’Ufficio aveva emesso solo successivamente, ma nel termine previsto, l’avviso di accertamento nei confronti del socio [OSCURATO:PERSONA], in relazione al suo reddito di partecipazione nella società [OSCURATO:PERSONA] s.n.c.;- [OSCURATO:PERSONA] impugnava la sentenza della CTR con r icorso per cassazione, affidato atre motivi , illustrati con memoria ; - l’ A genzia delle Entrate si è costituita al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione; - con successiva nota de positata il 23.07.2019 il difensore della ricorrente dichiarava di rinunciare al mandato conferito da [OSCURATO:PERSONA], in relazione all’assistenza nel presente procedimento. [OSCURATO:PERSONA] -Preliminarmente occorre rilevare che nessun effetto sul giudizio può conseguire dalla rinuncia al mandato da parte del difensore , trovando applicazione, in adattamento alla fattispecie dell’udienza camerale, il principio più volte affermato da questa Corte, secondo il quale “per effetto del principio della cosiddetta "perpetuatio" dell'ufficio di difensore (di cui è espressione l'art. 85 c.p.c.), nessuna efficacia può dispiegare, nell'ambito del giudizio dicassazione (oltretutto caratterizzato da uno svolgimento per impulso d'ufficio), la sopravvenutarinuncia che il difensore del ricorrent e abbia comunicato alla Corte prima dell'udienza di discussione già fissata” ( ex plurimis , Cass. n. 16121 del 2009); -ciò premesso, con i l prim o motiv o , la ricorrente deduce , in relazione all’art. 360, comma 1 , n. 3 , cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 14 del d.lgs. n. 546 del 1992, per non avere la CTR considerato che sussisteva il litisconsorzio necessario tra la società e i singoli soci e che questi ultimi avevano già definito la propria posizione nei confronti dell’Erario mediante il ricorso avverso l’avviso di accertamento emesso nei confronti della società, che conteneva già la determinazione del reddito da partecipazione, per cui la definizione della lite pendente aveva esplicato i propri effetti anche nei confronti dei soci;- con il secondo motivo, lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 39, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, 53 Cost. e 10 l n. 212 del 2000, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per non avere la CTR tenuto conto degli effetti che la definizione della lite fiscale da parte della società esplicava nei confronti dei soci, avuto riguardo ai principi di capacità contributiva e di correttezza e buona fede nei rapporti tra il fisco e il contribuente, atteso che anche i singoli soci avevano impugnato l’avviso di accertamento emesso nei confronti della società, che conteneva pure la determinazione del reddito imponibile accertato nei loro confronti; a fronte della successiva notificazione dell’avviso di accertamento nei confronti del socio, l’Ufficio aveva così precluso allo stesso di poter adire all’istituto deflattivo, di cui aveva in precedenza beneficiato la società; di conseguenza, l’Erario non avrebbe più titolo per richiedere alla contribuente, socia, l’intero importo oggetto dell’avviso di accertamento da lei opposto, bensì la sola percentuale corrispondente a quanto richiesto alla società, dopo la chiusura della lite; -con il terzo motivo, denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame del dedotto vizio di motivazione dell’avviso di accertamento emesso nei confronti della socia, [OSCURATO:PERSONA], non avendo la CTR rilevato che detto avviso era motivato per relationem , limitandosi a richiamare l’avviso di accertamento emesso nei confronti della società, senza che questo fosse stato allegato, in violazione dell’art. 7 della l. n. 212 del 2000; - il primo motivo è fondato nei termini di seguito ind icati, con assorbimento dei restanti motivi; - ed invero, in materia tributaria, l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all'art. 5 del d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci, salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali, sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell'obbligazione dedotta nell'atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo n. 546/92 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio (Cass., Sez. U., 4 giugno 2008, n. 14815; Cass., 14 dicembre 2012, n. 23096; Cass., 28 novembre 2014, n. 25300; Cass., 20 aprile 2016, n. 7789; Cass., 25 giugno 2018, n. 16730; Cass., 30 ottobre 2018, n. 27603); - p ertanto, ove in sede di legittimità venga rilevata una violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal Collegio di primo grado (che avrebbe dovuto disporre immediatamente l'integrazione del contraddittorio, ovvero riunire i processi in ipotesi separatamente instaurati dai litisconsorti necessari, ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo n. 546 del 1992), né dal Collegio d'appello (che avrebbe dovuto rimettere la causa al primo giudice, ai fini dell'integrazione del contraddittorio con tutti i soci della società contribuente, ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. b) del decreto legislativo n. 546 del 1992, in modo da assicurare un processo unitario per tutti i soggetti interessati), deve disporsi, anche d'ufficio, l'annullamento delle pronunce emesse a contraddittorio non integro, con rinvio della causa al primo giudice, ai sensi dell'art. 383 ultimo comma, cod. proc. civ. (Cass., Sez. U., 16 febbraio 2009, n. 3678 e, di recente, Cass., 16 marzo 2018, n. 6644; Cass., 23 ottobre 2020, n. 23315; Cass., 22 febbraio 2021, n. 4665); - q uesta Corte, di recente, ha affermato che « Nel processo di cassazione, in presenza di cause decise separatamente nel merito e relative, rispettivamente, alla rettifica del reddito di una società di persone ed alla conseguente automatica imputazione dei redditi stessi a ciascun socio, la violazione del litisconsorzio necessario tra società e soci determina la rimessione della causa al primo giudice che, tuttavia, non è necessaria ove in sede di legittimità possa disporsi la ricomposizione del contraddittoriomediante la riunione; ciò si verifica quando, oltre a sussistere la piena consapevolezza di ciascuna parte processuale dell'esistenza e del contenuto dell'atto impositivo notificato alle altre parti e delle difese processuali svolte dalle stesse, la complessiva fattispecie sia caratterizzata da: identità oggettiva quanto a "causa petendi" dei ricorsi; simultanea proposizione degli stessi avverso il sostanzialmente unitario avviso diaccertamento costituente il fondamento della rettifica delle dichiarazioni sia della società che di tutti i suoi soci e, quindi, identità di difese; simultanea trattazione degli afferenti processi innanzi ad entrambi i giudici del merito; identità sostanziale delle decisioni adottate da tali giudici»(cfr. Cass., 24 febbraio 2022, n. 6073); - i n particolare, nella sentenza richiamata, è stato precisato che « la ricomposizione successiva del contraddittorio in sede di legittimità di cause decise separatamente nel merito (senza la originaria partecipazione congiunta di tutti i litisconsorti necessari) richiede, peraltro - oltre che alla piena consapevolezza di ciascuna parte processuale dell'esistenza e del contenuto dell'atto impositivo notificato alle altre parti e delle difese processuali svolte dalle stesse, all'identità oggettiva quanto a causa petendi e alla simultanea proposizione degli stessi avverso l'unitario avviso di accertamento posto a fondamento della rettifica delle dichiarazioni sia della società sia di tutti i suoi soci - anche la simultanea trattazione dei processi innanzi ad entrambi i giudici del merito e la identità sostanziale delle decisioni adottate da tali giudici (Cass., Sez. V, 13 dicembre 2017, n. 29843; Cass., Sez. V, 10 novembre 2011, n. 26648; Cass., Sez. V, 18 febbraio 2010, n. 3830)» e che «La mancanza di trattazione unitaria e l'impossibilità di verificare una completa identità delle questioni trattate comporta la violazione del litisconsorzio necessario, con conseguente rimessione della causa al primo giudice, non potendo la causa essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto dei litisconsorti (Cass., Sez. U., 4 giugno 2008, n. 14815)» (Cass., 24 febbraio 2022, n. 6073, in motivazione); - c iò posto, nella fattis pecie in esame, nel giudizio promosso da [OSCURATO:PERSONA], socia della [OSCURATO:PERSONA] S.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] C., non sono stat e parti le altr e due soci e ( [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), non avendo la Commissione tributaria di primo grado e la Commissione tributaria regionale dispostonei loro confronti l'ordine di integrazione del contraddittorio ex art. 331 cod. proc. civ.; - in conclusione , quindi, rilevata la violazione del litisconsorzio necessario, va dichiarata la nullità dell'intero giudizio con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa al giudice di primo grado (Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano), ex art. 383, terzo comma, cod. proc. civ., cheprovvederà a rinnovare il giudizio di merito a contraddittorio integro e a regolamentare le spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri; dichiara la nullità della sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di primo gra