CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 19731/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/05/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; ",' r letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è manifestamente infondato perché denunzia un vizio assoluto di motivazione ( in ordine al mancato riconoscimento delle9eneriche, ritenute in appello prevalenti rispetto alla recidiva, nella loro massima estensione) all'evidenza smentito dalla lettura della sentenza gravata, con la quale è stata messa in immediata evidenza, a sostegno della decisione assunta, la presenza di puntuali riferimenti alla gravità del fatto, ritenuta tale da non consentire una riduzione della pena base comminata in termini diversi da quelli riconosciuti, peraltro in misura assai prossima alla massima estensione ( considerazione questa resa evidente dalla circostanza in forza della quale, non potendo il giudice dell'appello modificare altri aspetti del trattamento sanzionatorio da irrogare, già coperti dal giudicato progressivo formatosi in conseguenza della sentenza rescindente resa da questa stessa Corte, il riferimento al contegno tenuto dal ricorrente nel valorizzare la gravità del fatto a giudizio, pur riconoscendo la prevalenza delle generiche sulla recidiva, non poteva che ritenersi riferito alla misura delle generiche accordate) rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il